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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/03/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6644/2017 R.G. vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede in Messina, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano P.IVA_1
Capone, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Messina, via Pippo
Romeo is. 183/A n. 21;
– opponente –
E
cod. fisc. e partita IVA , con sede in Messina, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
XXVII Luglio n.61 is. 172 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rizzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– opposta –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1719/2017, emesso dal
[...]
Tribunale di Messina il 27 settembre 2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 23.672,00, oltre interessi e spese, in favore della società sulla base di sei assegni, i cui importi corrispondevano a quelli di CP_1
tre fatture, meglio indicate in atti, e di altre due fatture -la n. 299 e la n. 334 del 2016-
.
Premettendo che le due società avevano intrecciato normali rapporti commerciali fino al mese di giugno dell'anno 2016, tanto che la società opposta aveva anche utilizzato come deposito i locali della contestava il Parte_1
vantato credito portato dagli assegni, assumendo che questi erano stati sostituiti da altri titoli senza restituire i primi, anzi incassandoli.
In ogni caso, eccepiva la compensazione del proprio residuo debito con altri crediti vantati nei confronti della società opposta per la fornitura di prodotti per i quali erano state emesse le relative fatture, anch'esse specificamente indicate, nonché
a titolo di corrispettivo per l'affitto del proprio deposito alla per il CP_1
periodo Gennaio 2016/Giugno 2016.
Precisava, quanto alle predette due fatture nn. 299 e 334, che esse contenevano l'indicazione di prodotti in realtà mai usciti dai depositi della e mai CP_1
consegnati, nonostante esse contenessero la sottoscrizione del destinatario per ricevuta che, infatti disconosceva, anche perché illeggibile. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di essa opponente al pagamento del minore importo determinato in conseguenza delle spiegate eccezioni.
Si è costituita la società opposta che ha replicato, anche all'eccepita compensazione, riconoscendosi debitrice della somma di euro 10.891,55, relativa a determinate fatture specificamente indicate.
Ha contestato, in particolare, di dovere la somma portata dalla fattura n. 1372
del 2016, all'uopo precisando che era stata emessa in modo capzioso dalla società
opponente al solo fine di alleggerire la propria posizione debitoria e che, quindi, la valenza probatoria di tale fattura avrebbe dovuto essere verificata attraverso l'esame delle relative scritture contabili.
Ha chiesto, pertanto, che sia determinata la minor somma dovuta per effetto della eccepita compensazione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 14 marzo 2025, parte opponente precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Occorre premettere che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto),
con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697
c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
In tema di responsabilità contrattuale, poi, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
conf. Cassazione civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cassazione civ, sez. II, 12
giugno 2018).
Deve rilevarsi, poi, che la prova del credito non può trarsi semplicemente dalle fatture prodotte dalla società opposta, essendo pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua
formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi
relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato
fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle
prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 299/2016 e
15383/2010).
Ciò detto, a fronte dello specifico riconoscimento operato da parte opposta, è
pacifica, innanzitutto, l'esistenza di un credito della società opponente nei confronti della società opposta, pari ad euro 10.947,89, somma così corretta sulla base delle specifiche osservazioni della stessa società opponente che aveva rilevato un errore materiale nel calcolo operato dalla società opposta nell'effettuare la somma delle varie fatture per le quali essa aveva riconosciuto il proprio debito.
Per il resto, parte opponente lamenta, sostanzialmente, che il decreto ingiuntivo opposto è stato emanato in assenza di idonea prova scritta, in quanto fondato esclusivamente su fatture che, da sole considerate, non costituiscono prova certa del vantato credito.
Nel caso in esame, però, oltre alle contestate fatture, per una parte del debito,
risultano emessi dalla società opponente anche alcuni assegni in favore della società
opposta.
Ebbene, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato;
conseguentemente, il credito può fondarsi anche su un assegno bancario, anche se prodotto in fotocopia (Cass. 14980/2006 e 12388/2000). A fronte della produzione di quegli assegni, parte opposta, anche nelle note conclusive, ha fornito una diversa ricostruzione tesa a dimostrare il pagamento di una parte del debito portato da quegli assegni che, però, in considerazione delle specifiche contestazioni di parte opposta, non è supportata da adeguato riscontro probatorio per cui deve ribadirsi la sussistenza del vantato credito in virtù della convergenza del quadro probatorio, costituito, innanzitutto, dagli assegni -che valgono come promessa di pagamento, con la conseguente inversione, sul punto, dell'onere della prova- e,
poi, dalle fatture.
Le successive vicende negoziali e contabili riguardanti gli assegni, pertanto,
sono prive di pregio e non sono state dimostrate neppure dalle prove testimoniali che,
sul punto, si rivelano assolutamente inconducenti, tenuto conto che il teste
[...]
nulla ha saputo riferire sul punto. Tes_1
A tal proposito, deve affermarsi l'assoluta inutilizzabilità della testimonianza resa da , socio accomandante della società opponente. Testimone_2
Invero, posto che il socio accomandante, nel giudizio promosso da una società
in accomandita semplice, è capace di testimoniare, purché non abbia, di fatto,
l'amministrazione della società (Cass. 32229/2023), nel caso in esame, sussiste l'incapacità a testimoniare del predetto teste, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., che, nel corso della testimonianza da lui resa, ha espressamente dichiarato, non solo di essere stato, in precedenza, amministratore, ma di gestire a “tutt'oggi la società”. Non acquisisce sufficiente rilievo probatorio, quindi, a fronte delle richiamate produzioni documentali (assegni e fatture), la sola deposizione dell'altro teste portato da parte opponente.
Ciò posto, parte opponente, con riguardo alle fatture n. 299 e n. 334, ne ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce, apparentemente riferibile ad un incaricato della società opponente, che avrebbe attestato la consegna e la ricezione dei relativi prodotti forniti dalla società opposta.
Ebbene, a fronte di tale disconoscimento, parte opposta, per valersi di quella sottoscrizione, avrebbe dovuto chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.,
proponendo i mezzi di prova ritenuti utili, e produrre o indicare le scritture di comparazione.
In mancanza, però, di una specifica istanza di verificazione con le relative richieste istruttorie, non si può tenere conto di quelle sottoscrizioni e,
conseguentemente, ai fini istruttori del procedimento in esame, neppure delle fatture che costituivano l'unico indizio rilevante con riguardo alla sussistenza del credito portato da quelle due fatture.
La compensazione deve ritenersi operante, invece, anche con riguardo al credito di parte opponente portato dalla fattura n. 1372 del 2015, pari ad euro
2.202,51. Su tale fattura e sul relativo debito, l'unica contestazione sollevata da parte opposta riguardava la mancata registrazione contabile che, sulla base della dettagliata produzione documentale della controparte, risulta essere stata compiutamente effettuata.
Ancora, la compensazione è operante pure per il preteso credito di euro
1.830,00 -peraltro, non specificamente contestato dalla società opposta-
riguardante il corrispettivo per l'uso da parte della stessa del deposito della società
che deve ritenersi perdurante fino al giugno del 2016, epoca in cui si Pt_1
interruppero, pacificamente, i rapporti commerciali e di scambio tra le due società,
così come risulta dalle concordanti testimonianze di e Parte_2 [...]
Controparte_2
Considerate le superiori osservazioni e considerato che il credito della società
opposta ammonta ad euro 18.135,03 (così risultante a seguito della sottrazione delle somme non dovute, portate dalle fatture nn. 299 -pari ad euro 1.758,63- e 334 -pari ad euro 3.778.34-) e quello della società opponente ad euro 14.980,40, operata la compensazione, residua un credito di euro 3.154,63 a favore della società opposta.
Revocato il decreto ingiuntivo, parte opponente deve essere condannata,
pertanto, a pagare a parte opposta la somma di euro 3.154,63, oltre interessi legali dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo. In considerazione del particolare andamento della controversia e della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 1719/2017 emesso dal Tribunale di Messina e condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 3.154,63
[...]
oltre interessi legali dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo.
Compensa le spese del presente giudizio.
Messina, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Carmelo Mazzeo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6644/2017 R.G. vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
con sede in Messina, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Sebastiano P.IVA_1
Capone, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Messina, via Pippo
Romeo is. 183/A n. 21;
– opponente –
E
cod. fisc. e partita IVA , con sede in Messina, in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via
XXVII Luglio n.61 is. 172 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Rizzo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
– opposta –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto n. 1719/2017, emesso dal
[...]
Tribunale di Messina il 27 settembre 2017, con il quale le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 23.672,00, oltre interessi e spese, in favore della società sulla base di sei assegni, i cui importi corrispondevano a quelli di CP_1
tre fatture, meglio indicate in atti, e di altre due fatture -la n. 299 e la n. 334 del 2016-
.
Premettendo che le due società avevano intrecciato normali rapporti commerciali fino al mese di giugno dell'anno 2016, tanto che la società opposta aveva anche utilizzato come deposito i locali della contestava il Parte_1
vantato credito portato dagli assegni, assumendo che questi erano stati sostituiti da altri titoli senza restituire i primi, anzi incassandoli.
In ogni caso, eccepiva la compensazione del proprio residuo debito con altri crediti vantati nei confronti della società opposta per la fornitura di prodotti per i quali erano state emesse le relative fatture, anch'esse specificamente indicate, nonché
a titolo di corrispettivo per l'affitto del proprio deposito alla per il CP_1
periodo Gennaio 2016/Giugno 2016.
Precisava, quanto alle predette due fatture nn. 299 e 334, che esse contenevano l'indicazione di prodotti in realtà mai usciti dai depositi della e mai CP_1
consegnati, nonostante esse contenessero la sottoscrizione del destinatario per ricevuta che, infatti disconosceva, anche perché illeggibile. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di essa opponente al pagamento del minore importo determinato in conseguenza delle spiegate eccezioni.
Si è costituita la società opposta che ha replicato, anche all'eccepita compensazione, riconoscendosi debitrice della somma di euro 10.891,55, relativa a determinate fatture specificamente indicate.
Ha contestato, in particolare, di dovere la somma portata dalla fattura n. 1372
del 2016, all'uopo precisando che era stata emessa in modo capzioso dalla società
opponente al solo fine di alleggerire la propria posizione debitoria e che, quindi, la valenza probatoria di tale fattura avrebbe dovuto essere verificata attraverso l'esame delle relative scritture contabili.
Ha chiesto, pertanto, che sia determinata la minor somma dovuta per effetto della eccepita compensazione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 14 marzo 2025, parte opponente precisava le conclusioni e la causa veniva posta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 56.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Occorre premettere che, nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto),
con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697
c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore/opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico.
In tema di responsabilità contrattuale, poi, è pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n. 13533;
conf. Cassazione civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 826; Cassazione civ, sez. II, 12
giugno 2018).
Deve rilevarsi, poi, che la prova del credito non può trarsi semplicemente dalle fatture prodotte dalla società opposta, essendo pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua
formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi
relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto
partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato
fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle
prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio (Cass. 299/2016 e
15383/2010).
Ciò detto, a fronte dello specifico riconoscimento operato da parte opposta, è
pacifica, innanzitutto, l'esistenza di un credito della società opponente nei confronti della società opposta, pari ad euro 10.947,89, somma così corretta sulla base delle specifiche osservazioni della stessa società opponente che aveva rilevato un errore materiale nel calcolo operato dalla società opposta nell'effettuare la somma delle varie fatture per le quali essa aveva riconosciuto il proprio debito.
Per il resto, parte opponente lamenta, sostanzialmente, che il decreto ingiuntivo opposto è stato emanato in assenza di idonea prova scritta, in quanto fondato esclusivamente su fatture che, da sole considerate, non costituiscono prova certa del vantato credito.
Nel caso in esame, però, oltre alle contestate fatture, per una parte del debito,
risultano emessi dalla società opponente anche alcuni assegni in favore della società
opposta.
Ebbene, secondo costante giurisprudenza, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato;
conseguentemente, il credito può fondarsi anche su un assegno bancario, anche se prodotto in fotocopia (Cass. 14980/2006 e 12388/2000). A fronte della produzione di quegli assegni, parte opposta, anche nelle note conclusive, ha fornito una diversa ricostruzione tesa a dimostrare il pagamento di una parte del debito portato da quegli assegni che, però, in considerazione delle specifiche contestazioni di parte opposta, non è supportata da adeguato riscontro probatorio per cui deve ribadirsi la sussistenza del vantato credito in virtù della convergenza del quadro probatorio, costituito, innanzitutto, dagli assegni -che valgono come promessa di pagamento, con la conseguente inversione, sul punto, dell'onere della prova- e,
poi, dalle fatture.
Le successive vicende negoziali e contabili riguardanti gli assegni, pertanto,
sono prive di pregio e non sono state dimostrate neppure dalle prove testimoniali che,
sul punto, si rivelano assolutamente inconducenti, tenuto conto che il teste
[...]
nulla ha saputo riferire sul punto. Tes_1
A tal proposito, deve affermarsi l'assoluta inutilizzabilità della testimonianza resa da , socio accomandante della società opponente. Testimone_2
Invero, posto che il socio accomandante, nel giudizio promosso da una società
in accomandita semplice, è capace di testimoniare, purché non abbia, di fatto,
l'amministrazione della società (Cass. 32229/2023), nel caso in esame, sussiste l'incapacità a testimoniare del predetto teste, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., che, nel corso della testimonianza da lui resa, ha espressamente dichiarato, non solo di essere stato, in precedenza, amministratore, ma di gestire a “tutt'oggi la società”. Non acquisisce sufficiente rilievo probatorio, quindi, a fronte delle richiamate produzioni documentali (assegni e fatture), la sola deposizione dell'altro teste portato da parte opponente.
Ciò posto, parte opponente, con riguardo alle fatture n. 299 e n. 334, ne ha disconosciuto la sottoscrizione apposta in calce, apparentemente riferibile ad un incaricato della società opponente, che avrebbe attestato la consegna e la ricezione dei relativi prodotti forniti dalla società opposta.
Ebbene, a fronte di tale disconoscimento, parte opposta, per valersi di quella sottoscrizione, avrebbe dovuto chiederne la verificazione, ai sensi dell'art. 216 c.p.c.,
proponendo i mezzi di prova ritenuti utili, e produrre o indicare le scritture di comparazione.
In mancanza, però, di una specifica istanza di verificazione con le relative richieste istruttorie, non si può tenere conto di quelle sottoscrizioni e,
conseguentemente, ai fini istruttori del procedimento in esame, neppure delle fatture che costituivano l'unico indizio rilevante con riguardo alla sussistenza del credito portato da quelle due fatture.
La compensazione deve ritenersi operante, invece, anche con riguardo al credito di parte opponente portato dalla fattura n. 1372 del 2015, pari ad euro
2.202,51. Su tale fattura e sul relativo debito, l'unica contestazione sollevata da parte opposta riguardava la mancata registrazione contabile che, sulla base della dettagliata produzione documentale della controparte, risulta essere stata compiutamente effettuata.
Ancora, la compensazione è operante pure per il preteso credito di euro
1.830,00 -peraltro, non specificamente contestato dalla società opposta-
riguardante il corrispettivo per l'uso da parte della stessa del deposito della società
che deve ritenersi perdurante fino al giugno del 2016, epoca in cui si Pt_1
interruppero, pacificamente, i rapporti commerciali e di scambio tra le due società,
così come risulta dalle concordanti testimonianze di e Parte_2 [...]
Controparte_2
Considerate le superiori osservazioni e considerato che il credito della società
opposta ammonta ad euro 18.135,03 (così risultante a seguito della sottrazione delle somme non dovute, portate dalle fatture nn. 299 -pari ad euro 1.758,63- e 334 -pari ad euro 3.778.34-) e quello della società opponente ad euro 14.980,40, operata la compensazione, residua un credito di euro 3.154,63 a favore della società opposta.
Revocato il decreto ingiuntivo, parte opponente deve essere condannata,
pertanto, a pagare a parte opposta la somma di euro 3.154,63, oltre interessi legali dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo. In considerazione del particolare andamento della controversia e della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo n. 1719/2017 emesso dal Tribunale di Messina e condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 3.154,63
[...]
oltre interessi legali dal giorno del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo fino al soddisfo.
Compensa le spese del presente giudizio.
Messina, 14 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Mazzeo