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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/11/2025, n. 3987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3987 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del 6 novembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1477/2023 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Marzano come da procura in Parte_1 atti;
-ricorrente- contro
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
IV AE come da procura generale alle liti n. rep. 37590 del 23.1.2023 a rogito del Notaio
[...] di Roma;
Per_1
-resistente-
Avente ad oggetto: disconoscimento giornate agricole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 07/02/2023 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere prestato quale bracciante agricolo – raccoglitore attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_2 con sede in Ramacca, c.da Pietrosa snc, p.iva per 171 giornate
[...] P.IVA_1 nell'anno 2019 e per 104 giornate nell'anno 2020, ha esposto:
- di avere svolto l'attività di raccolta di prodotti agricoli dei terreni in svariati fondi siti in diversi
Comuni della Provincia di Catania di volta in volta indicati dall'azienda con orario di lavoro giornaliero dalle ore 7.00 alle 15:00 (ivi compresa un'ora di pausa pranzo) dal lunedì al venerdì a fronte di una retribuzione giornaliera pari a circa € 63,00;
- di avere osservato le direttive impartite da , legale rappresentante della società Persona_2
Cont
Controparte_2 - che in relazione al lavoro prestato nelle predette annualità ha richiesto ed ottenuto dall' CP_1
l'indennità di disoccupazione agricola e le relative prestazioni accessorie;
- che ad anni di distanza la Direzione Provinciale dell' di Catania ha modificato, ai fini CP_1 delle assicurazioni obbligatorie e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali, gli elenchi annuali di cui all'art. 12 del R.D. 1949/1940 per il tramite del provvedimento prot. .2100.11/04/2022.0251781 per l'anno 2019 e prot. CP_1
.2100.11/04/2022.0251782 per l'anno 2020 di disconoscimento delle giornate lavorate;
CP_1
- di avere impugnato in via amministrativa i predetti provvedimenti innanzi alla Commissione
CISOA, la quale ha rigettato i ricorsi ponendo alla base della decisione l'accertamento Cont ispettivo n. 2020005224 DDL del 31.3.2021 posto nei confronti della società
[...]
. CP_2
Tanto premesso, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni, chiedendo: “1) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata quale operaio agricolo OTD, con qualifica di bracciante agricolo - raccoglitore, intercorso tra il ricorrente e la Parte_1 ditta con sede in Ramacca, c.da Pietrosa snc, p.iva ”, Controparte_3 P.IVA_1 per l'anno 2019 per n. 171 giornate, e per l'anno 2020 per n. 104 giornate;
2) in conseguenza, e per
l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla (re) iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Paternò, per l'anno 2019 e 2020; 3) per lo effetto, condannare
l' in persona del legale rappresentante “pro tempore”, ai necessari adempimenti di legge per CP_1 la (re) iscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
4) per l'effetto, della sussistenza del rapporto di lavoro e della (re) iscrizione negli elenchi agricoli per gli anni (oggetto di causa), dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati e sempre per l'effetto, accertare e dichiarare, il diritto di al pieno Parte_1 riconoscimento contributivo-previdenziale-assicurativo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorate e diritto a trattenere le prestazioni già erogate in suo favore”.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito tempestivamente l' eccependo in via preliminare la CP_1 decadenza dall'azione per violazione del termine di cui all'art. 22 co. 1 D.L. 7/1970 (conv. in L.
83/1970) e spiegando, nel resto, difese volte al rigetto del ricorso sulla scorta del verbale unico di accertamento del 31.3.2021 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal quale era emersa la fittizietà della società.
Ha concluso pertanto chiedendo: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità
e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ex art. 22, legge n. 83/1970 e/o ex art. 49, D.P.R. n. 639/70, come modificato dall'art. 4, legge n. 438/1992, per avvenuto compimento dei termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria, ove non venga fornita prova della sua tempestività. In via principale, dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da parte ricorrente e, per
l'effetto, confermare i provvedimenti di disconoscimento e cancellazione del ricorrente dagli elenchi Cont anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato - o.t.d. per le giornate dichiarate da
[...]
. Controparte_2
La causa è stata istruita documentalmente.
Sostituita l'udienza del 6 novembre 2025 con il deposito di note scritte, all'esito, esaminati gli atti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
______________
1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da . CP_1
Giova ricordare che ai fini della determinazione del dies a quo del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 dl 7/1970 convertito in l. 83/1970 (“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”) deve considerarsi il momento in cui il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli diviene definitivo per mancata impugnazione in sede amministrativa nei termini prescritti ovvero per rigetto, tacito o tempestivamente espresso, delle relative impugnazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 6259/2019).
Segnatamente l'art. 11 del d.lgs. n. 375/93 prevede che "1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (oggi, ai sensi dell'art. 9 sexies, comma 3, del dl
n.510 del 1996 come convertito in legge, la commissione centrale costituita quale organo dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Il provvedimento di cancellazione può, dunque, dirsi definito laddove non sia stato proposto ricorso amministrativo nel termine di 30 giorni (o sia stato proposto ricorso oltre tale termine) oppure laddove siano state rigettate, per provvedimento espresso o per formarsi del silenzio rigetto previsto dalla suddetta norma, le relative impugnazioni in sede amministrativa.
Ne discende che al fine della verifica del rispetto del termine di decadenza dall'azione giudiziale, in caso di mancanza di tempestivo ricorso alla commissione provinciale avverso il provvedimento di cancellazione vanno considerati 150 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento (i 30 giorni utili per impugnare avanti alla Commissione provinciale il provvedimento, divenuto definitivo per mancata impugnativa, e i 120 dell'art. 22 dl 7/1970).
In caso di ricorso tempestivo alla commissione provinciale con successiva tempestiva impugnativa in secondo grado alla commissione centrale si deve attendere la data di comunicazione della decisione definitiva sul contenzioso amministrativo, ma nel rispetto dei relativi termini ossia senza che eventuali ritardi nei provvedimenti espressi possano rilevare (dunque i 30+90 giorni per ricorso e formazione silenzio rigetto della Commissione provinciale;
i 30+90 per ricorso e silenzio rigetto della commissione centrale, in tutto 240 giorni) e poi decorrono i 120 giorni del termine di decadenza. In definitiva al fine della verifica del rispetto del termine decadenziale vanno conteggiati 360 giorni dalla data della comunicazione di disconoscimento.
Nel caso, infine, di ricorso amministrativo tempestivo solo in primo grado (non proposto o tardivo il ricorso alla commissione centrale) vanno considerati 270 giorni dalla data della comunicazione del disconoscimento (30+90 per il contenzioso amministrativo di primo grado +30 per la definitività del rigetto espresso o tacito in primo grado+ i 120 giorni del termine decadenziale).
Ora, venendo ad applicare i predetti principi al caso di specie, nella fattispecie in esame a fronte della data di notifica dei provvedimenti di disconoscimento, che è stata indicata in ricorso nel giorno CP_
7.7.2022 e non è stata contestata né diversamente provata dall' il ricorrente ha proposto solo ricorso amministrativo di primo grado in data 13.7.2022 (cfr. docc. n. 3 e n. 4 fascicolo parte ricorrente), momento da cui decorre il termine decadenziale come sopra specificato, a nulla rilevando CP_ il tardivo provvedimento di rigetto dell'
Da quanto sopra deve concludersi che al momento della proposizione del successivo ricorso giudiziario il 7.2.2023, nessuna decadenza può dirsi maturata.
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso non può dirsi fondato e va, pertanto, integralmente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che CP_ l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845). Trattasi di principi ribaditi anche da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877, che, secondo orientamento uniforme e consolidato, ha precisato che “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d. lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente
e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”. In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, dunque, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati,
l'effettiva natura subordinata del rapporto.
Ancora di recente (cfr. Cass., n. 3129 del 2 febbraio 2023) la Suprema Corte ha ribadito tali princìpi statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione CP_ probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte CP_ dell' incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n.
1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)”.
2.1 Ebbene, nel caso a mano, tale onere probatorio non può dirsi assolto da parte ricorrente.
In primo luogo, la documentazione versata in atti non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'effettività del dedotto rapporto di natura subordinata fra il ricorrente e la cooperativa CP_2
”.
[...]
Ciò in quanto, in via generale, la documentazione di formazione unilaterale, proveniente dal presunto datore di lavoro appare di scarsa valenza probatoria a fronte della circostanziata contestazione circa il carattere fittizio del rapporto e l'insussistenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., potendo la stessa documentazione avere carattere solo indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 9290/2000; id.
10529/1996).
Nel caso di specie, poi, la predetta documentazione si palesa oltre che incompleta ( nelle buste paga di aprile e maggio 2020 non risultano giorni lavorati mancando, in ogni caso, le comunicazioni
UniLav relative a tutto l'anno 2019 nonché relative ai mesi di aprile, maggio, ottobre, novembre, dicembre 2020; non risultano allegati i prospetti paga di agosto 2019 e dicembre 2020) altresì parzialmente in antitesi rispetto alle deduzioni attoree ( sono state conteggiante giornate diverse da quelle indicate in ricorso ovvero: 171 giornate nel 2019 indicate in ricorso a fronte delle 141 rinvenibili nelle buste paga;
104 giornate nel 2020 indicate in ricorso a fronte delle 65 con comunicazione UniLav).
Non può neppure dirsi che il ricorrente abbia adeguatamente allegato i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. “sintomatici”, che consentono di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Le allegazioni in ordine agli indici rivelatori della subordinazione di cui al ricorso, infatti, si palesano del tutto generiche e non idonee a supportare la tesi attorea.
La subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e considerato che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Parte ricorrente si limita ad affermare, in primo luogo, di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro indicando una cifra cumulativa senza precisazione alcuna in ordine ai giorni di effettiva prestazione, piuttosto riferendosi del tutto approssimativamente ad un arco temporale compreso tra gennaio e maggio e tra agosto e dicembre sia per il 2019 che per il 2020.
Lo stesso ricorrente deduce, poi, di avere espletato attività lavorativa essendo tenuto ad osservare le direttive impartite dal legale rappresentante, tale in verità soggetto sconosciuto Persona_2 all'organigramma societario laddove la rappresentanza legale è attribuita al Presidente del CdA, signor . Persona_3
Ancora, a fondamento del ricorso, il ricorrente espone di aver lavorato su svariati terreni collocati in altrettanti Comuni per la raccolta di arance, limoni e fichi d'india senza tuttavia nulla specificare quanto ai periodi di maturazione e raccolta dei singoli prodotti.
La genericità delle allegazioni attoree già denota l'infondatezza del ricorso, non essendo stato adempiuto l'onere di circostanziare adeguatamente il thema decidendum.
Neppure le gravi carenze assertive sopra individuate potevano essere colmate attraverso l'espletamento dell'attività istruttoria chiesta da parte ricorrente.
Deve, infatti, reputarsi inammissibile la richiesta prova per testi essendo i capitoli di prova formulati in termini generici, in assenza di indicazione del giorno di inizio e fine dell'attività lavorativa e neppure del concreto esplicarsi del potere di eterodirezione del datore di lavoro a cui il ricorrente sarebbe stato assoggettato, peraltro non rinvenendosi agli atti alcun collegamento tra la società cooperativa e il nominativo indicato in istruttoria, né tantomeno alcuna richiesta di prova sul punto.
Ne discende che dall'escussione dei teste sulle circostanze dedotte non avrebbe comunque potuto discendere il positivo accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo subordinato.
In ragione di quanto osservato, parte ricorrente non ha dunque assolto l'onere su di esso incombente di dare compiuta dimostrazione della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
2.2 A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, la genericità delle allegazioni attoree e l'assenza di elementi oggettivi a corroborare la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe svolto attività lavorativa subordinata in agricoltura appaiono tanto più evidenti se raffrontati alle risultanze ispettive dedotte da in memoria (cfr. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020005224 DDL del CP_1
31.3.2021 depositato da parte resistente).
La disamina delle predette risultanze ispettive conferma l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della “Mr. Orange
Green Life”.
Ciò in quanto è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata iscritta nel registro delle Imprese il
31.10.2018 per lo scopo mutualistico in favore di soci individuato in “attività che seguono la raccolta”, ragione per la quale si dichiara “azienda senza terra” e purtuttavia ha stipulato, peraltro solo in riferimento all'anno 2019, cinque contratti di acquisto del frutto pendente afferenti esclusivamente ad arance, nulla rinvenendosi circa i limoni e i fichi d'india indicati in ricorso.
Per tale attività ha indicato nella Denuncia Aziendale una richiesta di manodopera pari a 400 giornate annue a fronte delle quali ha emesso dei flussi contributivi DMAg pari a 6.003 giornate per il 2019 e
4.925 per il 2020 (con totale omissione contributiva), in palese sproporzione con quanto precedentemente dichiarato e con il volume di affari ipotizzabile dai contratti stipulati.
Dai dati trasmessi al Ministero del Lavoro tramite le dichiarazioni UniLav è emerso che la società ha proceduto in poco più di un biennio a 646 comunicazioni di assunzione, variazione e cessazione di personale con indicazione esclusiva del comune di Paternò quale luogo di lavoro, in antitesi con le deduzioni attoree circa l'ubicazione dei terreni ove sarebbe avvenuta la prestazione.
Quanto sin qui evidenziato palesa una stridente discrasia tra le varie comunicazioni effettuate dalla società cooperativa in ordine alle attività dichiarate.
L'ispezione non si è tuttavia limitata all'analisi della documentazione, scrutinando altresì le attività concretamente poste in essere dall'azienda in riferimento alle quali è stato accertato che, di fatto, la stessa non ha esercitato alcuna attività agricola bensì prevalentemente l'attività commerciale di compravendita di prodotti ortofrutticoli all'ingrosso, interponendosi tra il coltivatore/raccoglitore socio o terzo e il mercato, con conseguente inquadramento del trattamento previdenziale e assicurativo dei dipendenti non nel settore agricolo di cui alla lettera d) dell'art. 6 L. 92/1979 ma nel
Fondo di previdenza dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) dell'art. 49 L. 88/1989.
In riferimento all'attività di fornitura del prodotto agricolo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha appurato che “la cooperativa ha commissionato a noti soggetti dediti a tale tipo di attività, (i cosiddetti ) le operazioni di raccolta, investendo costoro dell'onere di procedere alla Parte_2 selezione ed al reclutamento dei lavoratori necessari allo scopo;
di provvedere al trasporto degli stessi con mezzi propri;
di provvedere alla retribuzione dei lavoratori occupati;
come contropartita la cooperativa ha provveduto ad erogare il corrispettivo per il servizio ricevuto in misura proporzionale alle quantità di prodotto raccolto, seppur attraverso l'apparente erogazione di somme sotto forma di retribuzione in favore degli effettivi operati occupati che sono stati falsamente assunti dalla cooperativa e che hanno successivamente provveduto a ripartire le somme incassate all'interno della ciurma nella quale sono stati impegnati”.
Le risultanze ispettive sin qui evidenziate, alle quali aggiungersi le ulteriori incongruenze emerse in riferimento alla compagine sociale e all'effettiva titolarità del complesso aziendale, hanno indotto a ritenere che “l'attività di impresa falsamente dichiarata in capo alla è, di fatto, Parte_3 inesistente. In buona sostanza la Mr. Orange Green Life Cooperativa ha rappresentato una scatola vuota, praticamente un timbro, che è stato utilizzato per il fine di attuare scopi personali fuori da ogni controllo sotto la copertura del Soggetto Giuridico da questa rappresentato, fra i quali, ma non solo, quello di consentire distorsioni del mercato attuando una preordinata e pianificata evasione contributiva totale ed al contempo fruendo delle agevolazioni e delle facilitazione attribuite al particolare Ente Giuridico utilizzato”.
2.3 Sotto altro aspetto, va osservato che la circostanza per cui, nel verbale di accertamento, gli ispettori abbiano dichiarato che “parte dei lavoratori denunciati all' sono stati effettivamente CP_1 impiegati in diverse attività ed hanno regolarmente effettuato prestazioni lavorative in qualità di lavoratori dipendenti subordinati nell'ambito del settore terziario. Per tutto quanto anzidetto, con verbale a parte, si procederà nei confronti degli effettivi datori di lavoro, a carico dei quali saranno ricomposte le singole posizioni dei lavoratori da questi effettivamente occupati nell'ambito del Fondo di Previdenza dei Lavoratori Dipendenti (Area DM)” non implica l'illegittimità della disposta cancellazione delle giornate lavorative che il ricorrente assume avere prestato alle dipendenze della Cont
Controparte_2
Invero, anche laddove fosse incluso nella lista dei predetti lavoratori, ciò sarebbe Parte_1 irrilevante ai fini del presente giudizio.
Parte ricorrete ha infatti sostenuto di avere svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze di Cont
rapporto cui si riferiscono le giornate lavorative disconosciute Controparte_2 oggetto del giudizio, mentre esula dall' oggetto di causa e dal petitum la circostanza che questi possa aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di un soggetto giuridico terzo, peraltro sussumibile in diverso trattamento previdenziale.
Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va, in definitiva, rigettato.
3. Considerato che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF comunque inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 commi da 1 a 3 e 77 del DPR n. 115/2002 , le spese possono dichiararsi irripetibili .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Catania 7/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso