Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) RoSSna Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1699/2022 R.G., promoSS in grado di appello
DA
nata a [...] il giorno 06/07/1963, c.f.: ; Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Ferro;
appellante
CONTRO
Controparte_1
, c.f.: ;
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato distrettuale di Palermo;
appellata
In fatto e in diritto
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo in data Parte_1
22.3.2022, n. 1211, che in accoglimento dell'opposizione dell' Controparte_1
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
[...]
organizzata (ANBSC) al decreto ingiuntivo del pagamento della somma di euro 12.480,00 oltre interessi e spese del monitorio, escludendo la competenza funzionale del giudice civile a provvedere in merito alla liquidazione dei compensi spettanti al coadiutore dell'ANBSC nella
gestione dei beni confiscati dal giudice penale, aveva revocato il decreto ingiuntivo e compensato le spese di lite.
L' costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata posta in decisione all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 9.1.2025.
2. Il Tribunale ha ritenuto che l'equiparazione di legge, anche ai fini della determinazione del compenso, della figura dell'amministratore dei beni sequestrati nominato dal giudice penale a quella del c.d. coadiutore nominato dopo la confisca dei beni dall' comporti la CP_1
devoluzione al giudice penale della competenza funzionale a liquidare il compenso anche al secondo.
L'assunto, nei termini generali e assoluti in cui è enunciato, non è condivisibile.
A differenza dell'amministratore giudiziario, investito del compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi anche nella prospettiva di una eventuale restituzione al titolare (art. 35, co. 5, d.lgs. 159/2011, in precedenza, art.
2-sexies, co. 1, legge 575/1965), il coadiutore dell'ANBSC, se nominato dopo che il provvedimento di confisca è divenuto definitivo, ha un compito strumentale al perseguimento degli obiettivi prevalentemente di liquidazione e/o dismissione previsti dall'art. 4 d.l. 230/1989, poi dall'art.
2-undecies legge 575/1965, oggi dall'art. 48 d.lgs. 159/2011.
Il definitivo paSSggio dei beni sequestrati e confiscati nel patrimonio dello Stato (art. 45
d.lgs. 159/2011) recide qualunque residua connessione dell'attività del coadiutore con le competenze del giudice penale. E difatti, l'art.
2-nonies della legge n. 575 del 1965 prevedeva che dopo la confisca definitiva e il paSSggio del bene allo Stato l'amministratore gestisse i beni ai sensi, tra l'altro, del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze del 27 marzo 1990, a mente del quale (art. 8) il compenso per l'amministratore nonché per i tecnici e per le altre persone autorizzati a coadiuvarlo dal competente intendente di finanza, era determinato con provvedimento dello stesso intendente di finanza, sulla base dei parametri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del 3
tesoro, del tutto al di fuori, pertanto, dall'ambito riservato all'intervento dell'autorità giudiziaria penale.
Non v'è dunque ragione, come già ritenuto in paSSto da questa Corte (sent. 473/2022), per negare l'ordinaria competenza del giudice civile a conoscere della domanda di liquidazione del compenso proposta dall'amministratore nominato, con atto di diritto privato avente natura contrattuale, dall' dopo l'acquisizione allo Stato del bene confiscato. E la contraria CP_1 statuizione del Tribunale dev'essere perciò riformata;
con la conseguente necessità di vagliare i motivi di opposizione dedotti dall'Avvocatura dello Stato, non rientrando l'erronea dichiarazione di incompetenza del giudice di primo grado tra le ipotesi di rimessione della causa al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c..
3. Nel merito, l'opponente, dopo avere osservato che l'importo richiesto non appare congruo rispetto all'esiguità dell'attività di gestione del patrimonio confiscato posta in essere dalla
OT.SS , anche in base ai criteri richiesti dalla circolare di Reggio Calabria, applicata Pt_1
per la determinazione del compenso ai coadiutori, giusta circolare ANBSC prot. n. 5792 del
18/03/2013, senza sviluppare argomentazioni mirate a negare il diritto della controparte a un compenso ha formulato le seguenti considerazioni: l' odierna opponente non potrebbe CP_1
che riconoscere la tariffa minima mensile prevista dalla Circolare di Reggio Calabria, in considerazione tanto dell'esiguità dell'attività di gestione prestata, per i fatti sopra descritti, tanto dell'assenza della complessità della gestione del patrimonio confiscato. Si deve, infatti, tenere conto, oltre che dell'entità del patrimonio, della durata della gestione, delle difficoltà riscontrate, della qualità dell'opera prestata e dei risultati ottenuti, nonchè di tutti gli elementi utili a valutare l'operato dell'Amministratore rispetto alle esigenze gestionali riscontrate. Segnatamente, con riferimento alla procedura di confisca in danno di , avuto CP_2
riguardo al periodo di riferimento, pari a 40 mesi (decorrenti da marzo 2015 ad agosto 2018)
e in considerazione tanto dell'esiguità dell'attività di gestione prestata, per i fatti sopra descritti, tanto dell'assenza della complessità della gestione del patrimonio confiscato, il compenso spettante al ricorrente non può che essere individuato nel range compreso tra un minimo di € 4.800,00 ed un massimo di € 8.000,00. Con riferimento, invece, alla procedura di confisca in danno di , avuto riguardo al periodo di riferimento, pari a 39 Controparte_3 4
mesi (decorrenti da maggio 2015 ad agosto 2018) e in considerazione tanto dell'esiguità dell'attività di gestione prestata, per i fatti sopra descritti, tanto dell'assenza della complessità della gestione del patrimonio confiscato, il compenso spettante al ricorrente non può che essere individuato nel range compreso tra un minimo di € 4.680,00 ed un massimo di
€ 7.800,00.
Il diritto di a un compenso per l'attività prestata è, in effetti, incontestabile. Parte_1
Quanto alla misura di esso, pare alla Corte che in ragione dell'esiguità del pregio e del valore commerciale dei beni oggetto dei due incarichi professionali (su cui v. le relazioni in atti) e della correlata modesta importanza dell'opera prestata, essenzialmente ricognitiva, e dei risultati ottenuti, di scarsa rilevanza pratica, sia congruo, sulla base del prospetto temporale sinottico riportato nel ricorso per decreto ingiuntivo, applicare il minimo compenso determinabile secondo la circolare del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria del
28.11.2011, tabella A, corrispondente alla somma di euro 9.360,00 (euro 120,00 x 39 x 2).
Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora nella misura ordinaria legale dalle date di costituzione in mora del 2.8.2018 (confisca Cinà) e del 31.8.2018 (confisca Morreale) e poi, alla scadenza del termine di cui all'art. 4, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2002, nella misura prevista da tale decreto legislativo, fino al soddisfacimento del credito. E ciò perché non vi è ragione per escludere il rapporto professionale consensualmente instaurato tra l'ANBSC e Pt_1
dal novero delle “transazioni commerciali” previste dall'art. 2 del d.lgs. 231/2002. La
[...] tesi dell'appellante secondo cui esso deriverebbe “dall'attribuzione di un ufficio mediante una nomina con atto processuale e non negoziale” non è corretta, dal momento che il rapporto tra l'Agenzia e la professionista, ancorché instaurato per finalità d'interesse pubblico, è riconducibile allo schema civilistico del contratto a prestazioni corrispettive, com'è dato desumere dal contenuto del disciplinare d'incarico ed è attestato dalla sua ceSSzione per effetto di un libero atto di volontà del coadiutore.
4. L'esito della lite comporta la condanna dell'opponente alle spese di entrambi i gradi del giudizio da liquidarsi come in dispositivo, conformemente al principio enunciato da Cass.
S.U. 32061/2022.
P.Q.M.
5
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 22.3.2022, n. 1211, appellata da
: Parte_1
ritenuta la competenza del giudice civile a conoscere della domanda di liquidazione di compenso proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità Controparte_1
organizzata, revoca il decreto ingiuntivo n. 5962/2020 del Tribunale di Palermo e condanna l'
[...]
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1
criminalità organizzata al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_1
9.360,00, oltre agli interessi di mora nella misura e con le decorrenze specificate in motivazione;
condanna l dei beni sequestrati e Controparte_1
confiscati alla criminalità organizzata a rifondere a le spese del giudizio, che Parte_1
liquida, per il primo grado, in complessivi euro 3.500,00, e per il grado di appello in complessivi euro 3.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.
Così deciso in Palermo il giorno 21 marzo 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo