CA
Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/03/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
R.g. 1722 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE LEONARDIS DANIELE
APPELLANTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. LACOPPOLA VITO
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con sentenza dell'4.10.2022 il Tribunale del lavoro di Bari 1) ha accolto la domanda proposta con ricorso del 4.2.2022 dall'ingegnere - il quale aveva contestato, in ragione del CP_1
versamento di contributi integrativi al Lavoratori dipendenti dell' e della CP_2 Pt_1
sospensione dell'iscrizione ad , la legittimità del provvedimento di iscrizione alla Org_1
Gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, disposta dall' per l'anno 2014 in Pt_1 relazione all'attività libero-professionale svolta contestualmente all'attività di lavoro per la quale vi era stata l'iscrizione alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici ( professore presso scuola secondaria) - e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute le somme richieste in pagamento a titoli di contributi da versarsi alla Gestione separata, liberi professionisti, per l'anno 2014 e, per l'effetto, ha annullato l'avviso di addebito n. 314 2021 0004047830000, di ammontare pari a E 5.752,69; 2) ha compensato le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 20.12.2022. Pt_1
L'appellato si è costituito ed ha resistito al gravame, instando per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato.
2. La sentenza gravata poggia sulle seguenti considerazioni.
2.1.Il Tribunale di Bari ha premesso che l'art. 2, comma 26, L. n.335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e Pt_1 finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni>>. Al riguardo, è stato già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 01°/01/1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010).
2 Si tratta, quindi, di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, L. n.335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.).
È in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma 12, d.l.
n.98/2011 (conv. con L. n.111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma 26, L. n.335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono Pt_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che – come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo – le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così
Corte Cost. n. n. 397 del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n.98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn.509/1994 e
103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1,
T.U. n.917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi
3 professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale
2.2. Il giudice ha proseguito ricordando che < è preclusa agli Org_1
ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, L. n.1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, L. n.6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo Org_1
n.509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all' , nella forma di una Org_1 maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia CP_3 eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, L. n.6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza ). Org_1
Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all' , non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a Org_1
beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto ) e chi è iscritto ad Org_1
altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015).>>
Quindi, ha concluso che < alla gestione separata : la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che Pt_1 all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass.
S.U. n. 3240 del 2010, cit.).>>
2.3. Tanto detto, e, quindi, pur riconoscendo la debenza da parte del dei contributi inscritti CP_1 nell'avviso di addebito opposto, il giudice ha tuttavia accolto la domanda attorea, ritenendo prescritta la pretesa contributivo dell' Pt_1
Invero, sulla premessa che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito, e non senza aver osservato che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la 4 corrisponde contribuzione è dovuta, coincidente, quindi, con la data in cui scadono i termini di pagamento di essa, il giudice ha rilevato che nel caso di specie, afferendo a contributi relativi all'anno 2013, il dies a quo della prescrizione andava individuato al 7.7.2014, data di scadenza del versamento dei contributi , ed ha concluso che < alcun altro atto di costituzione in mora non è intervenuta entro la data del 7.7.2019 e dunque non risulta idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale vigente in subiecta materia>>
2.4. Il Tribunale di Bari ha compensato le spese di lite in considerazione della complessità della questione trattata e del contrasto interpretativo creatosi al riguardo, risolto dalla giurisprudenza di legittimità in corso di causa.
3.L' ha censurato la sentenza per aver ritenuto prescritta la pretesa contributiva, avendo errato, Pt_1
in primo luogo, a individuare nel 7 luglio 2014 il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione in quanto essa è la data di scadenza del versamento dei contributi relativi all'anno
2013, laddove, nel caso di specie, l'avviso di addebito attiene alla contribuzione per l'anno 2014, con conseguente individuazione del termine di scadenza dei versamenti al 16 luglio 2015, e, in secondo luogo, per non aver tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 37 decreto legge n. 18 del 2020.
4.L'appello è fondato.
4.1.Bene dice l' ove rimarca che nella controversia in esame si discute di una pretesa Pt_1
contributiva relativa all'anno 2014, e non già al 2013, come erroneamente affermato dal giudice.
Ne consegue che il Tribunale di Bari - pur avendo affermato di voler fare applicazione del principio di cui all'arresto della Sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 27950 del 31 ottobre
2018, secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa – ha però tenuto conto del termine di scadenza del versamento dei contributi riferito ad un anno – il 2013 – diverso da quello in rilievo, appunto il 2014.
Invero, a proposito dei termini de quibus, la Corte rammenta che essi sono evidenziati dalle circolari e dai vari D.P.C.M. che si sono succeduti nel tempo in subiecta materia, e, per quanto Pt_1
qui interessa, il DPCM 9.6.2015 che, nel prorogare i termini di effettuazione dei versamenti,
5 individua la data del 6 luglio 2015 senza alcuna maggiorazione aggiuntiva e 'dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo'.
Quindi, per il saldo del 2014 la data di versamento va individuata al 6.7.2015.
Resta ferma l'irrilevanza delle ulteriori scadenze previste dai suddetti provvedimenti normativi, ma caratterizzate dalla previsione di maggiorazioni a titolo di interesse corrispettivo, che palesano l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire solo una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ultimo Cass. n. 21472 del 2020).
In materia si veda ancora la già citata Cass. n. 27950 del 2018 che, in relazione a contribuzione dovuta per il 2004, ha osservato come il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435 del 2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti nella medesima decisione, ricordando altresì che, anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui emergano i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.
È stata dunque ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento).
Non rappresenta doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello), atteso che tale causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posta in es-sere dal debitore una condotta tale da comportare 6 per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018 e n. 21567 del 2014).
La mancata denuncia del reddito, cioè, non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' né configura un impedimento assoluto, non Pt_1 scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare an-che rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate.
Si deve dunque escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , Pt_2
tra la detta mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (v. da ultimo Cass. n. 14699 del 2021).
Del resto, non può non osservarsi che il professionista non ha reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, bensì ha omesso di compilare quella parte del modulo che consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi.
Deve pertanto escludersi che egli tanto abbia fatto al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' considerata l'oggettiva controvertibilità della questione circa Pt_1
l'assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi.
Tale condotta non ha determinato l'assoluta impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito, tanto vero che lo stesso ha dedotto di aver effettuato un'operazione di Pt_1
“incrocio” di banche dati, riscontrando i propri dati con quelli dell' a seguito Organizzazione_2
della presentazione da parte del ricorrente del modello Unico 2014 e di aver quindi riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione: dunque, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR, l' è stato in grado di accertare il proprio credito Pt_1
sulla base della mera lettura della dichiarazione fiscale.
Pertanto, la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' né configura un impedimento assoluto, non Pt_1 scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate.
4.2.Ciò detto, giustamente l' rileva nel gravame che il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 Pt_1
7 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, pertanto, se la prescrizione del diritto di credito dell' è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, la Pt_2 prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, va spostata in avanti di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione.
Pertanto, la prescrizione sarebbe maturata se la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 fosse stata pari complessivamente a cinque anni.
Rileva la Corte che nel caso di specie, considerando valido quale dies a quo la data del 06/07/2015,
e tenuto conto della sospensione della prescrizione appena detta, il termine di prescrizione non era ancora spirato alla data del 21/09/2020 (data di notifica del provvedimento di iscrizione d'ufficio).
Infatti, gli atti consegnano la prova che al professionista - che ha impugnato un avviso di addebito notificato il 24.12.2021 – l' ha anche notificato il provvedimento di iscrizione alla gestione Pt_1
separata in data 21.9.2020.
5. La mancata proposizione da parte del professionista di appello incidentale sulla non debenza dei contributi - questione sulla quale il giudice si è pronunciato espressamente ritenendo la sussistenza dell'obbligo contributivo – impedisce al Collegio di affrontare la questione (sull'argomento Cass.
Sez. U, sent. n 11799 del 12.5.2017, secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, a opera del giudice di prime cure, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite non esige la proposizione del gravame incidentale , essendo invece
8 sufficiente la sua mera riproposizione, da effettuarsi in modo espresso) .
6. In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata e respinta la domanda attorea proposta dal CP_1
Si compensano le spese di entrambi i gradi del giudizio in considerazione della pluralità di interpretazioni adottate dai giudici di merito nel contenzioso nazionale cui questa controversia appartiene, solo di recente appianate dalla S.C. con le sentenze sopra citate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il 20.12.2022, Pt_1
avverso la sentenza emessa in data 4.10.2022 dal Tribunale del lavoro di Bari, nei confronti di così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 314 2021 0004047830000; CP_1
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, in data 29.2.2024
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Ernesta Tarantino Presidente relatore
2) dott.ssa Elvira Palma Consigliere
3) dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
Pt_1
rappresentato e difeso dall'avv. DE LEONARDIS DANIELE
APPELLANTE
E
CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. LACOPPOLA VITO
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1.Con sentenza dell'4.10.2022 il Tribunale del lavoro di Bari 1) ha accolto la domanda proposta con ricorso del 4.2.2022 dall'ingegnere - il quale aveva contestato, in ragione del CP_1
versamento di contributi integrativi al Lavoratori dipendenti dell' e della CP_2 Pt_1
sospensione dell'iscrizione ad , la legittimità del provvedimento di iscrizione alla Org_1
Gestione separata ex art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, disposta dall' per l'anno 2014 in Pt_1 relazione all'attività libero-professionale svolta contestualmente all'attività di lavoro per la quale vi era stata l'iscrizione alla gestione previdenziale dei dipendenti pubblici ( professore presso scuola secondaria) - e, per l'effetto, ha dichiarato non dovute le somme richieste in pagamento a titoli di contributi da versarsi alla Gestione separata, liberi professionisti, per l'anno 2014 e, per l'effetto, ha annullato l'avviso di addebito n. 314 2021 0004047830000, di ammontare pari a E 5.752,69; 2) ha compensato le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 20.12.2022. Pt_1
L'appellato si è costituito ed ha resistito al gravame, instando per la conferma della sentenza impugnata.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è fondato.
2. La sentenza gravata poggia sulle seguenti considerazioni.
2.1.Il Tribunale di Bari ha premesso che l'art. 2, comma 26, L. n.335/1995, ha previsto, per quanto qui interessa, che «sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' , e Pt_1 finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni>>. Al riguardo, è stato già affermato che, con la creazione di tale nuova gestione, istituita a far data dal 01°/01/1996, si è inteso non solo estendere la copertura assicurativa a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione (Cass. S.U. n. 3240 del 2010).
2 Si tratta, quindi, di una gestione che presenta aspetti diversi rispetto alle altre, quali la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi (ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti): mentre queste ultime sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla natura dell'attività lavorativa svolta dall'iscritto, l'art. 2, comma 26, L. n.335/1995, opera un riferimento eteronomo e supportato esclusivamente dalle disposizioni di carattere fiscale ivi richiamate, di talché l'obbligazione contributiva dell'iscritto è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e può essere o unica, in quanto corrispondente all'unica attività svolta, oppure complementare a quella apprestata dall'altra gestione a cui l'iscritto è assicurato in relazione all'ulteriore attività lavorativa espletata (così ancora Cass. S.U. n. 3240 del 2010, cit.).
È in questo quadro generale che va esaminata la disposizione di cui all'art. 18, comma 12, d.l.
n.98/2011 (conv. con L. n.111/2011), il quale, nell'interpretare l'art. 2, comma 26, L. n.335/1995, cit., ha previsto che «i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono Pt_1
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti», stabilendo altresì che «resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103» (ossia la possibilità che tali enti possano deliberare l'inclusione della categoria di cui sono esponenziali nell'ambito della gestione separata): trattandosi di una disposizione recante interpretazione di un'altra disposizione vigente, essa è infatti sprovvista di una propria autonomia precettiva ed è volta piuttosto a costruire un rapporto tra le proprie previsioni e quelle proprie della disposizione interpretata, tale che – come accade in genere per le disposizioni aventi carattere interpretativo – le une e le altre si saldino, dando luogo ad un precetto normativo unitario (così
Corte Cost. n. n. 397 del 1994).
Orbene, tenuto conto del rinvio operato dall'art. 18, comma 12, d.l. n.98/2011, cit., agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui ai decreti legislativi nn.509/1994 e
103/1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1,
T.U. n.917/1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi
3 professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale
2.2. Il giudice ha proseguito ricordando che < è preclusa agli Org_1
ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2, L. n.1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, L. n.6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo Org_1
n.509/1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all' , nella forma di una Org_1 maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia CP_3 eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, L. n.6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza ). Org_1
Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all' , non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a Org_1
beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, Statuto ) e chi è iscritto ad Org_1
altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015).>>
Quindi, ha concluso che < alla gestione separata : la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che Pt_1 all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass.
S.U. n. 3240 del 2010, cit.).>>
2.3. Tanto detto, e, quindi, pur riconoscendo la debenza da parte del dei contributi inscritti CP_1 nell'avviso di addebito opposto, il giudice ha tuttavia accolto la domanda attorea, ritenendo prescritta la pretesa contributivo dell' Pt_1
Invero, sulla premessa che il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito, e non senza aver osservato che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la 4 corrisponde contribuzione è dovuta, coincidente, quindi, con la data in cui scadono i termini di pagamento di essa, il giudice ha rilevato che nel caso di specie, afferendo a contributi relativi all'anno 2013, il dies a quo della prescrizione andava individuato al 7.7.2014, data di scadenza del versamento dei contributi , ed ha concluso che < alcun altro atto di costituzione in mora non è intervenuta entro la data del 7.7.2019 e dunque non risulta idonea ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale vigente in subiecta materia>>
2.4. Il Tribunale di Bari ha compensato le spese di lite in considerazione della complessità della questione trattata e del contrasto interpretativo creatosi al riguardo, risolto dalla giurisprudenza di legittimità in corso di causa.
3.L' ha censurato la sentenza per aver ritenuto prescritta la pretesa contributiva, avendo errato, Pt_1
in primo luogo, a individuare nel 7 luglio 2014 il dies a quo per il decorso del termine di prescrizione in quanto essa è la data di scadenza del versamento dei contributi relativi all'anno
2013, laddove, nel caso di specie, l'avviso di addebito attiene alla contribuzione per l'anno 2014, con conseguente individuazione del termine di scadenza dei versamenti al 16 luglio 2015, e, in secondo luogo, per non aver tenuto conto della sospensione del termine di prescrizione nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, ai sensi dell'art. 37 decreto legge n. 18 del 2020.
4.L'appello è fondato.
4.1.Bene dice l' ove rimarca che nella controversia in esame si discute di una pretesa Pt_1
contributiva relativa all'anno 2014, e non già al 2013, come erroneamente affermato dal giudice.
Ne consegue che il Tribunale di Bari - pur avendo affermato di voler fare applicazione del principio di cui all'arresto della Sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 27950 del 31 ottobre
2018, secondo cui il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa – ha però tenuto conto del termine di scadenza del versamento dei contributi riferito ad un anno – il 2013 – diverso da quello in rilievo, appunto il 2014.
Invero, a proposito dei termini de quibus, la Corte rammenta che essi sono evidenziati dalle circolari e dai vari D.P.C.M. che si sono succeduti nel tempo in subiecta materia, e, per quanto Pt_1
qui interessa, il DPCM 9.6.2015 che, nel prorogare i termini di effettuazione dei versamenti,
5 individua la data del 6 luglio 2015 senza alcuna maggiorazione aggiuntiva e 'dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo'.
Quindi, per il saldo del 2014 la data di versamento va individuata al 6.7.2015.
Resta ferma l'irrilevanza delle ulteriori scadenze previste dai suddetti provvedimenti normativi, ma caratterizzate dalla previsione di maggiorazioni a titolo di interesse corrispettivo, che palesano l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire solo una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ultimo Cass. n. 21472 del 2020).
In materia si veda ancora la già citata Cass. n. 27950 del 2018 che, in relazione a contribuzione dovuta per il 2004, ha osservato come il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 435 del 2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l'anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti nella medesima decisione, ricordando altresì che, anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui emergano i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.
È stata dunque ribadita la consolidata regola secondo cui l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento).
Non rappresenta doloso occultamento del debito contributivo verso l'ente previdenziale, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello), atteso che tale causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posta in es-sere dal debitore una condotta tale da comportare 6 per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento del credito (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018 e n. 21567 del 2014).
La mancata denuncia del reddito, cioè, non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' né configura un impedimento assoluto, non Pt_1 scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare an-che rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate.
Si deve dunque escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l' , Pt_2
tra la detta mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (v. da ultimo Cass. n. 14699 del 2021).
Del resto, non può non osservarsi che il professionista non ha reso una dichiarazione fiscale falsa, in quanto non ha occultato i propri redditi professionali, bensì ha omesso di compilare quella parte del modulo che consente all'Istituto di previdenza di verificare agevolmente il regolare versamento dei contributi.
Deve pertanto escludersi che egli tanto abbia fatto al deliberato fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito nei confronti dell' considerata l'oggettiva controvertibilità della questione circa Pt_1
l'assoggettamento alla contribuzione in questione per i professionisti che versano, in base ai rispettivi ordinamenti professionali, soltanto i contributi integrativi e non anche quelli c.d. soggettivi.
Tale condotta non ha determinato l'assoluta impossibilità per l'Ente di verificare la sussistenza del proprio credito, tanto vero che lo stesso ha dedotto di aver effettuato un'operazione di Pt_1
“incrocio” di banche dati, riscontrando i propri dati con quelli dell' a seguito Organizzazione_2
della presentazione da parte del ricorrente del modello Unico 2014 e di aver quindi riscontrato la percezione di un reddito da lavoro autonomo non assoggettato a contribuzione: dunque, anche senza la puntuale compilazione del c.d. quadro RR, l' è stato in grado di accertare il proprio credito Pt_1
sulla base della mera lettura della dichiarazione fiscale.
Pertanto, la mancata denuncia del reddito non equivale né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all' né configura un impedimento assoluto, non Pt_1 scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate.
4.2.Ciò detto, giustamente l' rileva nel gravame che il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 Pt_1
7 giugno 2020 (129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione
L'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso
è differito alla fine del periodo”.
In base al citato articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, pertanto, se la prescrizione del diritto di credito dell' è iniziata a decorrere antecedentemente al 23 febbraio 2020, la Pt_2 prescrizione di cinque anni prevista dall'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, va spostata in avanti di un periodo ulteriore corrispondente a quello di sospensione.
Pertanto, la prescrizione sarebbe maturata se la somma del numero di giorni antecedenti al 23 febbraio 2020 e di quelli successivi al 30 giugno 2020 fosse stata pari complessivamente a cinque anni.
Rileva la Corte che nel caso di specie, considerando valido quale dies a quo la data del 06/07/2015,
e tenuto conto della sospensione della prescrizione appena detta, il termine di prescrizione non era ancora spirato alla data del 21/09/2020 (data di notifica del provvedimento di iscrizione d'ufficio).
Infatti, gli atti consegnano la prova che al professionista - che ha impugnato un avviso di addebito notificato il 24.12.2021 – l' ha anche notificato il provvedimento di iscrizione alla gestione Pt_1
separata in data 21.9.2020.
5. La mancata proposizione da parte del professionista di appello incidentale sulla non debenza dei contributi - questione sulla quale il giudice si è pronunciato espressamente ritenendo la sussistenza dell'obbligo contributivo – impedisce al Collegio di affrontare la questione (sull'argomento Cass.
Sez. U, sent. n 11799 del 12.5.2017, secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, a opera del giudice di prime cure, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite non esige la proposizione del gravame incidentale , essendo invece
8 sufficiente la sua mera riproposizione, da effettuarsi in modo espresso) .
6. In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata e respinta la domanda attorea proposta dal CP_1
Si compensano le spese di entrambi i gradi del giudizio in considerazione della pluralità di interpretazioni adottate dai giudici di merito nel contenzioso nazionale cui questa controversia appartiene, solo di recente appianate dalla S.C. con le sentenze sopra citate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il 20.12.2022, Pt_1
avverso la sentenza emessa in data 4.10.2022 dal Tribunale del lavoro di Bari, nei confronti di così provvede: CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. 314 2021 0004047830000; CP_1
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Bari, in data 29.2.2024
Il Presidente estensore
dott.ssa Ernesta Tarantino
9