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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1145/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO AT, LA
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1120/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1749/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 21/09/2023
Atti impositivi:
- COMUNIC 36 TER n. 1640105084 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2024 depositato il
23/10/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1749/2023 depositata il 21/9/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo, Sez. 12, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1 avverso l'atto di recupero di euro 2.000 per deduzioni ritenute non spettanti dall'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. 600/73 della dichiarazione dei Redditi 2017, anno di imposta 2016.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo l'inammissibilità del ricorso per contrasto con la disciplina del processo telematico ed il difetto di motivazione della sentenza per violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto, con riferimento al combinato disposto degli artt. 2697 del c.c. - art 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR ed art 14 delle Preleggi.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha dedotto l'inammissibilità dell'eccezione processuale, prospettata solo in grado d'appello e l'infondatezza nel merito del gravame.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 21 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame, poiché dalla dedotta violazione della disciplina sul processo telematico -peraltro dedotta solo in grado d'appello-, non è derivata alcuna lesione del contraddittorio, che si è pienamente svolto nel primo grado del giudizio.
Mentre, in relazione ai presunti vizi della motivazione della sentenza impugnata, contrariamente alla prospettazione impugnatoria, il Giudice di primo grado ha puntualmente ricostruito i rapporti patrimoniali tra coniugi per accertare la provenienza sostanziale della provvista finanziaria, effettivamente gravante sulla Sig.ra Resistente_1, anche per la somma di euro 2.000 in contestazione.
Pertanto, l'appello è rigettato con la condanna della parte appellante alle spese processuali che si liquidano per il giudizio di gravame in euro 300 (trecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
21/10/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
PILATO AT, LA
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 21/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1120/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1749/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 21/09/2023
Atti impositivi:
- COMUNIC 36 TER n. 1640105084 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 342/2024 depositato il
23/10/2024
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: rigetto appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1749/2023 depositata il 21/9/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Palermo, Sez. 12, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1 avverso l'atto di recupero di euro 2.000 per deduzioni ritenute non spettanti dall'Agenzia delle Entrate, a seguito del controllo formale ex art. 36 ter d.P.R. 600/73 della dichiarazione dei Redditi 2017, anno di imposta 2016.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, deducendo l'inammissibilità del ricorso per contrasto con la disciplina del processo telematico ed il difetto di motivazione della sentenza per violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto, con riferimento al combinato disposto degli artt. 2697 del c.c. - art 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR ed art 14 delle Preleggi.
Nella costituzione in giudizio, la parte contribuente ha dedotto l'inammissibilità dell'eccezione processuale, prospettata solo in grado d'appello e l'infondatezza nel merito del gravame.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 21 ottobre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Riesaminati gli atti del giudizio, il Collegio ravvisa la infondatezza dei motivi di gravame, poiché dalla dedotta violazione della disciplina sul processo telematico -peraltro dedotta solo in grado d'appello-, non è derivata alcuna lesione del contraddittorio, che si è pienamente svolto nel primo grado del giudizio.
Mentre, in relazione ai presunti vizi della motivazione della sentenza impugnata, contrariamente alla prospettazione impugnatoria, il Giudice di primo grado ha puntualmente ricostruito i rapporti patrimoniali tra coniugi per accertare la provenienza sostanziale della provvista finanziaria, effettivamente gravante sulla Sig.ra Resistente_1, anche per la somma di euro 2.000 in contestazione.
Pertanto, l'appello è rigettato con la condanna della parte appellante alle spese processuali che si liquidano per il giudizio di gravame in euro 300 (trecento), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.