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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4556 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2841/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2841/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna De Leo
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Marotta
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.04.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti le figlie e (23.04.2014) nate dalla relazione sentimentale intrattenuta con il Per_1 Per_2 resistente , in seguito, venuta a cessare, chiedendo, tra l'altro, l'affido CP_1
1 R.G. 2841/2025
condiviso delle minori con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore del le minori pari ad €. 500,00 mensili e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con propria memoria in data 15.10.2025 anche il resistente, , si costituiva in CP_1 giudizio e aderiva alla regolamentazione delle condizioni di affidamento delle figlie e come proposta dalla ricorrente. Per_1 Per_2
All'udienza dell'11 novembre 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti rappresentavano la volontà di voler regolamentare le condizioni di affidamento delle figlie Per_1
e nel modo che segue: “A) SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Per_2
1. La signora non si oppone all'affido condiviso delle minori e Parte_1 Per_2 Per_3
, le quali vivranno stabilmente ed in modo prevalente presso il domicilio della madre, sito
[...] attualmente nel Comune di Salerno alla via S. Mobilio n. 82, dove peraltro hanno vissuto sin dalla nascita;
in ogni caso, entrambi i genitori, si obbligano a comunicare, reciprocamente e per iscritto, ogni variazione di residenza.
2. Quanto al diritto di visita del padre, sig. CP_1 compatibilmente con la nuova e futura occupazione della sig.ra nonché con la Parte_1 nuova dimora del sig. , che è stata fissata nel comune di Mirandola (MO), alla via CP_1
Cavour, 161, lo stesso papà potrà vedere e tenere liberamente con sé le minori a fine settimana alternati, prendendo le figlie direttamente all'uscita di scuola il venerdì e riportandole al domicilio materno entro le 19,00 della domenica, rispettando, in ogni caso, le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori. Durante il periodo di permanenza col papà, le minori pernotteranno presso il domicilio della nonna paterna, sito in Napoli alla via Dirigibile Italia n.
1. In ogni caso, tenuto conto della possibilità che il sig. sporadicamente e tenuto conto del suo nuovo CP_1 impiego lavorativo “fuori Regione”, possa rientrare a Napoli anche in occasione ed in giorni diversi dal fine settimana, la sig.ra non si oppone al diritto del padre di vedere le figlie liberamente Pt_1 tutte le volte in cui lo stesso si troverà a Napoli e vorrà farlo, e le gemelline lo desidereranno, atteso che le modalità di esercizio del diritto di visita innanzi illustrate rappresentano la base da cui partire per mantenere un rapporto solido con entrambe le figure genitoriali.
3. Le minori e Per_2 Per_1 trascorreranno altresì il giorno di Natale e Pasqua e le relative vigilie con i genitori ad anni alterni secondo il criterio della rotazione.
4. In merito al periodo di vacanze estive, la ricorrente chiede al
Tribunale di voler disporre nel seguente modo: il sig. potrà tenere liberamente con sé per CP_1 quindici giorni consecutivi le gemelle e durante tale periodo, prelevando le minori Per_2 Per_1 presso il loro domicilio e riaccompagnandole allo stesso domicilio al termine del predetto periodo, tanto però previa comunicazione alla madre, con preavviso di almeno 15 giorni del periodo scelto.
2 R.G. 2841/2025
B) SUI RAPPORTI ECONOMICI 1. La sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 concordemente, chiedono al Tribunale di fissare l'importo del mantenimento ordinario a carico del sig. ed a favore delle gemelle e in complessive €*500,00* (cinquecento/00) CP_1 Per_2 Per_1 da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già in possesso del sig. .
2. Le parti si accordano perché, altresì, perché il sig. contribuisca al CP_1 CP_1 pagamento delle spese straordinarie utili per l'istruzione, la salute e lo svago delle minori, nella misura del 50% ciascuna, così come da protocollo e previo accordo da raggiungere laddove non si tratti di spese indifferibili ed urgenti;
3. Le parti, infine, chiedono che l'importo dell'assegno unico venga riconosciuto nella misura del 100% alla sig.ra .
4. Le parti dichiarano che Parte_1 anche il piano genitoriale è stato modificato in relazione all'accordo.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse delle minori e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento delle figlie e ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Per_1 Per_2 regolati in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 12 novembre 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2841/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza dell'11 novembre 2025, avente per oggetto: Regolamentazione figli naturali
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna De Leo
RICORRENTE
E
, nato a [...] in data [...], C.F.: , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Marotta
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 14.04.2025, adiva l'intestato Tribunale, Parte_1 al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti le figlie e (23.04.2014) nate dalla relazione sentimentale intrattenuta con il Per_1 Per_2 resistente , in seguito, venuta a cessare, chiedendo, tra l'altro, l'affido CP_1
1 R.G. 2841/2025
condiviso delle minori con residenza presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita del padre, un assegno di mantenimento a carico del padre e in favore del le minori pari ad €. 500,00 mensili e la partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%.
Con propria memoria in data 15.10.2025 anche il resistente, , si costituiva in CP_1 giudizio e aderiva alla regolamentazione delle condizioni di affidamento delle figlie e come proposta dalla ricorrente. Per_1 Per_2
All'udienza dell'11 novembre 2025, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, le parti rappresentavano la volontà di voler regolamentare le condizioni di affidamento delle figlie Per_1
e nel modo che segue: “A) SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE Per_2
1. La signora non si oppone all'affido condiviso delle minori e Parte_1 Per_2 Per_3
, le quali vivranno stabilmente ed in modo prevalente presso il domicilio della madre, sito
[...] attualmente nel Comune di Salerno alla via S. Mobilio n. 82, dove peraltro hanno vissuto sin dalla nascita;
in ogni caso, entrambi i genitori, si obbligano a comunicare, reciprocamente e per iscritto, ogni variazione di residenza.
2. Quanto al diritto di visita del padre, sig. CP_1 compatibilmente con la nuova e futura occupazione della sig.ra nonché con la Parte_1 nuova dimora del sig. , che è stata fissata nel comune di Mirandola (MO), alla via CP_1
Cavour, 161, lo stesso papà potrà vedere e tenere liberamente con sé le minori a fine settimana alternati, prendendo le figlie direttamente all'uscita di scuola il venerdì e riportandole al domicilio materno entro le 19,00 della domenica, rispettando, in ogni caso, le esigenze scolastiche ed extrascolastiche delle minori. Durante il periodo di permanenza col papà, le minori pernotteranno presso il domicilio della nonna paterna, sito in Napoli alla via Dirigibile Italia n.
1. In ogni caso, tenuto conto della possibilità che il sig. sporadicamente e tenuto conto del suo nuovo CP_1 impiego lavorativo “fuori Regione”, possa rientrare a Napoli anche in occasione ed in giorni diversi dal fine settimana, la sig.ra non si oppone al diritto del padre di vedere le figlie liberamente Pt_1 tutte le volte in cui lo stesso si troverà a Napoli e vorrà farlo, e le gemelline lo desidereranno, atteso che le modalità di esercizio del diritto di visita innanzi illustrate rappresentano la base da cui partire per mantenere un rapporto solido con entrambe le figure genitoriali.
3. Le minori e Per_2 Per_1 trascorreranno altresì il giorno di Natale e Pasqua e le relative vigilie con i genitori ad anni alterni secondo il criterio della rotazione.
4. In merito al periodo di vacanze estive, la ricorrente chiede al
Tribunale di voler disporre nel seguente modo: il sig. potrà tenere liberamente con sé per CP_1 quindici giorni consecutivi le gemelle e durante tale periodo, prelevando le minori Per_2 Per_1 presso il loro domicilio e riaccompagnandole allo stesso domicilio al termine del predetto periodo, tanto però previa comunicazione alla madre, con preavviso di almeno 15 giorni del periodo scelto.
2 R.G. 2841/2025
B) SUI RAPPORTI ECONOMICI 1. La sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 concordemente, chiedono al Tribunale di fissare l'importo del mantenimento ordinario a carico del sig. ed a favore delle gemelle e in complessive €*500,00* (cinquecento/00) CP_1 Per_2 Per_1 da versarsi entro il giorno 10 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già in possesso del sig. .
2. Le parti si accordano perché, altresì, perché il sig. contribuisca al CP_1 CP_1 pagamento delle spese straordinarie utili per l'istruzione, la salute e lo svago delle minori, nella misura del 50% ciascuna, così come da protocollo e previo accordo da raggiungere laddove non si tratti di spese indifferibili ed urgenti;
3. Le parti, infine, chiedono che l'importo dell'assegno unico venga riconosciuto nella misura del 100% alla sig.ra .
4. Le parti dichiarano che Parte_1 anche il piano genitoriale è stato modificato in relazione all'accordo.”
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse delle minori e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento delle figlie e ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Per_1 Per_2 regolati in conformità all'accordo dalle stesse raggiunto e riportato in parte motiva;
2. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 12 novembre 2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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