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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice, dott. Raffaele Sannicandro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1343/2024 R.G. iniziata con ricorso depositato il
11/3/2024, da
, c.f.: , elettivamente do- Parte_1 C.F._1
miciliato in VIA RISORGIMENTO N. 14 35027 NOVENTA PADOVANA presso lo studio dell'Avv. MAFFEI GIOVANNI, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso - ATTORE - C.F._2
contro
, c.f.: , elettivamente do- Controparte_1 P.IVA_1
miciliato in , presso lo studio dell'Avv. GRILLI GINO DANILO, c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
- CONVENUTO-
Causa discussa senza assumere alcun mezzo di prova, sulle seguenti conclu- sioni di parte attrice: “voglia l'On. le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accertata la nullità della clausola dell'art. 27 del contratto fra le parti e dichiarata la propria competenza, nel merito: accertato l'inadempimento della resistente nel contratto di cui è causa e l'intervenuta risoluzione, condannare in Controparte_1 persona del legale rappresentante p. t., a pagare al ricorrente a titolo di penale per il ritardo e di risarcimento degli ulteriori danni la complessiva somma di € 33.415,33 o la diversa somma di giustizia, oltre interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio atteso l'utilizzo di collegamenti iper- testuali” e di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni con- traria istanza, eccezione e deduzione: in via principale: rigettare le domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto In via subordinata: ridurre il quantum richiesto dall'attore nei limiti del giusto e del dovuto, alla luce dei lavori svolti e all'applicazione dell'art. 21 del contratto.
In via istruttoria, si insiste nell'ammissione delle prove orali dedotte in atti. In ogni caso, con vittoria di spese di lite.”
FATTO E DIRITTO.
La domanda attorea è fondata e va pertanto accolta seppur riducendola nella sua entità.
Il contratto stipulato tra i contendenti si è risolto ex art. 1453 c.c., per inadem- pimento della convenuta;
le restituzioni ed i danni da risarcirsi, però, vengono quantificati in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dall'attore.
Dalle risultanze processuali emerge quanto segue.
1) Il 18/5/2021, ha stipulato con il Parte_1 Controparte_1
contratto d'appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione da svolgersi nel suo appartamento sito in Roana (VI). Il prezzo pattuito era di €39.441,03# oltre iva al 10%; per il suo pagamento, l'appaltante si avvaleva della modalità
“sconto in fattura” (vedasi doc.1 resistente, in particolare art. 8).
2) I lavori sono iniziati il 11/10/2021 (vedasi doc.3 resistente); sono stati so- spesi in occasione delle festività natalizie dal 22/12/2021 al 07/01/2022 (ve- dasi doc.5 resistente); sono stati interrotti dal 14/02/2022 a tempo indetermi- nato (vedasi doc.6 resistente); sono ripresi il 23/01/2023 (vedasi doc.30 ricor- rente) e si sono interrotti il giorno dopo (vedasi doc.31 ricorrente).
3) Per contratto, le opere avrebbero dovuto essere concluse entro 120 giorni lavorativi, dal loro inizio (vedasi doc.1 resistente, in particolare art. 8). In ca- so di ritardo, era prevista una penale giornaliera di €50,00# che avrebbe co- minciato a decorrere “solo ed esclusivamente a partire dal 7° giorno succes- sivo alla data prevista per la consegna dei lavori” (VEDASI DOC.1 RESISTENTE,
IN PARTICOLARE ART. 7).
- 2 - 4) ha versato a , quale prezzo Parte_1 Controparte_1
dell'appalto innanzi indicato, la complessiva somma di €26.799,14# iva esclusa, emessa a fronte di 5 fatture nelle quali la convenuta ha applicato lo sconto del 50% (vedasi docc. 3, 8, 11, 14 e 20 ricorrente).
5) Al momento della sospensione a tempo indeterminato avvenuta il
14/02/2022, erano stati svolti il 60% dei lavori appaltati (vedasi doc. allegato alla memoria depositata il 28/6/2024 dal resistente); applicando tale percen- tuale al costo complessivo degli stessi (€39.441,03# oltre iva), si ottiene il va- lore delle opere effettivamente svolte (€39.441,03x60%=€23.664,62) e cioè
€23.664,62#.
In sostanza, a fronte di pagamenti per complessivi €26.799,14#, la convenuta aveva realizzato al 14/02/2022, lavori per il valore totale di €23.664,62#. In entrambi i casi oltre iva al 10%.
6) Il 16/01/2023, l'attore ha diffidato ex art. 1454 c.c., Controparte_1
a riprendere i lavori appaltati dal 23/01/2023 ed a completarli entro il
14/03/2023 (vedasi doc. 28 ricorrente).
7) I lavori sono ripresi il 23/01/2023 (vedasi doc. 30 ricorrente) ma poi sono stati immediatamente sospesi dalla convenuta il giorno dopo (vedasi doc. 31 ricorrente) e non sono più ricominciati.
Ad avviso dello scrivente, a differenza delle altre due sospensioni avvenute rispettivamente il 22/12/2021 ed il 14/02/2022, in occasione di quella richiesta il 24/01/2023, ha tenuto un comportamento negligente Controparte_1
ed omissivo.
La convenuta, infatti, ha chiesto di interrompere i lavori causa maltempo (ne- vicate abbondanti), per ben due settimane (vedasi doc. 31 ricorrente), peraltro dopo che essi erano rimasti sospesi per quasi un anno;
ha comunicato
- 3 - all'attore di volerli riprendere il 27/02/2023 e quindi dopo un mese e non due settimane come promesso e non ha riscontrato la mail di , Parte_1
che chiedeva un cronoprogramma delle opere da svolgere nella settimana da lunedì 27/02 a venerdì 03/3/2023 (vedasi doc. 32 ricorrente).
Alla luce dei precedenti punti 6 e 7 ed ai sensi del combinato disposto degli art. 1453 e 1454 c.c., il contratto di appalto in questione, va dichiarato risolto per inadempimento di . Controparte_1
Ai sensi dell'art. 1458 c.c., è creditore nei confronti di Parte_1 [...]
di €3.134,52# (€26.799,14-€23.664,62=€3.134,52) e Parte_2
cioè di quanto versato a titolo di prezzo dell'appalto (€26.799,14), in più ri- spetto al valore dei lavori effettivamente svolti (€23.664,62).
Quanto ai danni di cui l'attore ha chiesto il risarcimento in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto in questione, si ritiene che vadano ricono- sciuti soltanto quello relativo all'acquisto del materiale procurato dall'attore e mai rinvenuto in cantiere e quello per il deposito dei mobili che però va ridot- to al periodo di 24 settimane, equivalenti ai 120 giorni lavorativi entro cui i lavori andavano completati.
Lo scrivente, infatti, ritiene che , avendo la custodia Controparte_1
del cantiere, sia responsabile della perdita/sottrazione delle materie prime
(mattonelle e battiscopa per la lavanderia) che l'attore ha dovuto ricomprare, affrontando la spesa di €1.750,13# (vedasi docc. 35 e 42 ricorrente) e dell'importo dovuto alla ditta (Casatua Italia srl) presso cui Controparte_2
[.
ha acquistato i mobili, per la custodia degli stessi, in attesa che venissero completati i lavori di ristrutturazione.
Tale ultima voce di danno viene quantificata nel seguente modo.
Premesso che le opere dovevano essere finite in 120 giorni lavorativi, che equivalgono a 24 settimane e cioè 168 giorni (sabato, domenica e festivi in- clusi) e che purtroppo ciò non è avvenuto.
Considerato che
nelle condizioni
- 4 - generali di vendita degli arredi, si stabilisce che in caso di sosta degli stessi nei depositi del venditore oltre il termine previsto per la consegna, sono dovu- ti dall'acquirente €10,00# per ciascun giorno ulteriore di sosta (vedasi doc. 9 ricorrente) e che, a tale titolo, l'attore ha versato a Casatua Italia srl un com- penso (vedasi doc. 46 ricorrente). Tanto premesso e considerato, si ritiene che a titolo di danno per la custodia dei mobili anzidetti, Controparte_1 debba versare a €2.049,60#, ottenute moltiplicando 168 Parte_1 giorni per €10,00 e maggiorando il risultato dell'iva al 22%
(€168x10=€1.680,00+22%=€1.680,00+€369,60=€2.049,60).
Ad avviso dello scrivente, le altre voci di danno pretese dall'attore, non sono dovute in quanto i lavori appaltati alla convenuta, si sono protratti per causa non imputabile a quest'ultima, ben più di un anno dal loro inizio.
Vi è stata infatti la sospensione ordinata dal Comune di Roana per difformità dello stato di fatto dell'intero stabile condominiale, rispetto al progetto con- cessionato (vedasi docc. 6 resistente e 18 ricorrente), che è durata quasi un anno e cioè dal 14/02/2022 al 23/01/2023. Sommando tale interruzione al pe- riodo in cui le opere sono state svolte (dal 11/10/2021 al 13/02/2021), si supe- ra abbondantemente l'anno.
Conseguentemente, i collanti per le materie prime, che hanno una scadenza annuale, avrebbero dovuto comunque essere ricomprati a spese dell'attore e poiché nelle more dello svolgimento dei lavori, la normativa aveva subito del- le modifiche, avrebbe comunque dovuto sobbarcarsi anche Parte_1
i costi del visto di conformità che, quando ha iniziato i lavori, non era richie- sto per usufruire del beneficio dello sconto in fattura.
Ad avviso dello scrivente l'art. 7 del contratto di appalto di cui al precedente punto 1) non è applicabile alla fattispecie, in quanto la penale pattuita è previ- sta in caso di inadempimento parziale (ritardo nella consegna) e non di ina- dempimento totale, verificatosi nel caso in esame, in cui i lavori non sono stati ultimati (vedasi in senso conforme sent. Cass. n.22050 del 03/9/2019).
- 5 - Ricapitolando, in conseguenza della risoluzione del contratto di appalto in questione, per inadempimento di , quest'ultima è debi- Controparte_1
trice nei confronti di della complessiva somma di Parte_1
€6.934,25# di cui €3.134,52#, a titolo di restituzione di quanto versatole in più per opere pagate e non svolte ed €3.799,73# come danni subiti per l'acquisto di materiali non rinvenuti in cantiere (€1.750,13) e per la custodia dei mobili presso la ditta venditrice, oltre i termini pattuiti per la consegna (€2.049,60). Il predetto importo di €6.934,25# va maggiorato degli interessi legali a far data dal 11/3/2024, giorno di deposito del ricorso introduttivo del presente giudi- zio, fino all'effettivo soddisfo.
In considerazione dell'esito della lite, le relative spese vengono poste a carico della convenuta, in favore dell'altra parte, liquidandole in €545,00# per esbor- si ed in €5.100,00# per onorari oltre rimborso spese forfettario, iva e c.a. co- me per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronun- ciando, ogni altra richiesta, eccezione e deduzione disattesa, dichiara risolto il contratto di appalto di cui al precedente punto 1, per inadempimento di
[...]
e per l'effetto, condanna quest'ultima, in persona del suo le- Controparte_1 gale rappresentante pro-tempore, a pagare a €6.934,25# Parte_1
oltre interessi legali dal 11/3/2024 fino al saldo effettivo.
Condanna , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, a pagare a le spese di lite così come liquidate Parte_1
in parte motiva.
Così deciso il 28 gennaio 2025.
Il giudice onorario: avv. Raffaele Sannicandro
- 6 - - 7 -