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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7154/2023 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.VA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 12 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Aliquò, dal quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti - ATTRICE
Contro
C.F. e P.VA , con sede legale in Roma, Via Monzambano CP_1 P.VA_2 P.VA_3
n.10, in persona del Responsabile della Direzione Legale, nonché legale rappresentante, giusta procura
Rep. n. 28282, Racc. n. 12192 per atto del Notaio di Roma del 14.11.2022, registrata in Persona_1 data 16.11.2022, n. 38226, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Bonparola, dall' Avv. Valeria Graziosi e dall' Avv. Francesca Piccolo - CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione notificato in data 24-1-2023 la ha convenuto Parte_2 nel presente giudizio civile al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “I = CP_1 dichiarare che l' aveva l'obbligo di documentare il danno sofferto in concreto a seguito della CP_1 rescissione del contratto di appalto in danno dell'A.T.I. aggiudicatario, disposta con provvedimento del
31.08.2006; II = e, quale conseguenza della mancata allegazione della prova, dichiarare che la somma di € 494.224,66 (pagata dalla Compagnia di Assicurazioni quale conseguenza dell'escussione della garanzia) è stata riscossa dall' senza titolo e, pertanto, costituisce un indebito oppure, in CP_1 subordine, dichiarare che l' si è arricchita senza causa;
III = condannare l' alla CP_1 CP_1 restituzione della suddetta somma di € 494.224,66 (oppure la minore somma, nell'ipotesi in cui fornisse la prova del danno subito in concreto), oltre agli interessi legali di cui al D. Leg.vo n. 231/2002 dalla data di costituzione in mora (12.12.2022) e sino al soddisfo. Con riserva di chiedere mezzi istruttori correlati alla posizione processuale che andrà ad assumere la controparte costituendosi in giudizio. Con vittoria di spese e compensi”. Differita dal giudice la prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma V c.p.c. alla data del 25-10-2023, in data 3-10-2023 si è costituita in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per violazione del principio del ne bis in idem;
2) In via preliminare, nel merito, pagina 1 di 4 dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per le Parte_1 ragioni esposte nel presente atto;
3) Sempre nel merito, rigettare, perché infondate in fatto e diritto tutte le domande attoree anche a titolo di arricchimento senza causa / indebito arricchimento proposte nell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1 [...] a qualsiasi titolo, in conseguenza dell'escussione della polizza di cauzione n. Parte_1
13.H669800 rilasciata dalla Controparte_2 pari ad € 494.224,66 4) in ogni caso, condannare
[...] [...] per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, Parte_1 competenze e onorari del presente giudizio”. Nel corso del processo la domanda di parte attrice è stata precisata e ridotta ad € 225.000,00 oltre interessi come ribadito anche a verbale di ultima udienza del 25-6-2024 dal procuratore di parte attrice. Il giudice ha rinviato successivamente la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25-6-2024 riservando in detta ultima udienza la causa a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda dedotta in lite nasce dall'escussione della polizza fideiussoria n. 13h669800 stipulata da in qualità di capogruppo dell' aggiudicataria dell'appalto descritto in citazione, CP_3 CP_4 polizza rilasciata da Sempre Controparte_2 nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si espone che: “… con lettera datata 16.06.2016 (documento n. 15), la Compagnia di Assicurazioni -premettendo che a seguito della dichiarazione di fallimento della mandataria e della mandante l' le aveva rivolto un CP_3 Parte_3 CP_1 invito al pagamento e che, successivamente, aveva chiesto (ed ottenuto) dal Tribunale di Roma, il decreto ingiuntivo n. 10414/2012 nei confronti di avverso il quale quest'ultima Controparte_2 aveva proposto opposizione, incardinando il giudizio R.G. 49754/2012- ha comunicato di averlo definito transattivamente “versando in data 11.04.2016, la somma di € 494.224,66” ed ha invitato (anche) la società odierna attrice, quale coobbligata in via solidale, a disporre l'immediato rimborso”.
La difesa di parte attrice ha richiamato la lettera del 28-6-2016 (doc. n. 17) con la quale la Compagnia di Assicurazioni ha giustificato l'avvenuto pagamento (n.d.r: “non potendo legittimamente formulare alcuna eccezione in ordine al rapporto principale garantito”) ed ha concluso sollecitando il rimborso dell'intera somma, “avendo la sottoscritto appendice di coobbligazione che la Parte_1 impegna in via solidale con la contraente principale”, come si legge a pag. 6 dell'atto di citazione.
Ancora dalla narrazione della citazione si apprende che con atto notificato in data 20-2-2017 è stato promosso dall'odierna attrice un giudizio innanzi al Tribunale di Catania “volto a far accertare l'inesistenza del proprio obbligo di rimborsare la somma corrisposta ad in dipendenza CP_1 dell'escussione della garanzia”. Detto giudizio è stato definito con l'allegata (doc. 21 in produzione attorea) sentenza del Tribunale di Catania n. 1487/2022 che ha qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia e ha rigettato le domande proposte da Parte_1 condannandola a rimborsare alla Compagnia di Assicurazioni la somma di € 494.224,66 oltre interessi e spese di lite (come si legge a pag. 7 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio). Successivamente alla suddetta sentenza n. 1487/2022 del Tribunale di Catania la
[...] ha stipulato un atto di transazione sottoscritto in data 11-01-2023 con il quale ha Parte_1 ottenuto una riduzione del debito portato dalla sentenza suddetta (come si afferma a pag. 7 della citazione introduttiva del presente giudizio). In seguito alla suddetta transazione con lettera del 12-12-
2022 (doc. n. 22 in produzione attorea), la ha invitato a Parte_1 CP_1 documentare entro il termine di trenta giorni l'ammontare dei danni subiti in concreto in conseguenza della rescissione del contratto di appalto e l'ha costituita in mora per la restituzione, a titolo di indebito arricchimento, della differenza tra l'importo riscosso a seguito dell'escussione della garanzia e quello dell'eventuale danno conseguito in concreto. Non avendo avuto riscontri, la Parte_1
pagina 2 di 4 ha introdotto il presente giudizio chiedendo la condanna dell' convenuta alla Pt_1 CP_1 restituzione di quanto indebitamente riscosso ritenendo che sia onere probatorio della stazione appaltante ( ) dimostrare il quantum del danno risarcibile e ritenendo che la rescissione del CP_1 contratto di appalto non comporti l'automatico incameramento della cauzione, sostenendosi la tesi per cui l'incameramento “non soltanto presuppone l'inadempimento dell'appaltatore, ma – attesa la funzione risarcitoria della polizza – necessita della sussistenza e della prova concreta del danno, prova che incombe sul beneficiario e che, nella fattispecie, è mancata” (come si legge a pagg. 8 e 9 della citazione introduttiva del presente giudizio). La suddetta tesi è stata avallata secondo la difesa attorea dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 6908 del 30-07-1996, che ha qualificato la natura della cauzione prestata a garanzia del contratto di appalto come garanzia reale generica, implicante l'individuazione di un danno in concreto subito dalla P.A.. Poiché in riferimento al caso dedotto nel presente giudizio, l' on ha fornito alcuna prova documentale attestante l'avvenuto danno CP_1 sofferto in concreto, secondo l'impostazione difensiva attorea la somma riscossa a seguito dell'escussione della garanzia deve intendersi alla stregua del pagamento di indebito oppure dell'arricchimento senza causa, per cui in citazione è stata chiesta la condanna di alla CP_1 restituzione in favore dell'attrice di quanto da quest'ultima rimborsato alla Compagnia di Assicurazioni. Successivamente alla costituzione in giudizio di parte attrice ha ridotto CP_1 l'iniziale pretesa alla somma di € 225.000,00 oltre interessi. La transazione (doc. n. 23 in produzione attorea) successiva alla sentenza del Tribunale di Catania sopra richiamata ha natura novativa, essendo con essa stata contemporaneamente estinta la precedente obbligazione scaturita dalla sentenza di condanna emessa a carico dell'odierna attrice e costituita una nuova obbligazione contrattuale di pagamento rispetto alla quale la si è riconosciuta debitrice di una Parte_1 diversa somma di denaro assumendo una nuova e diversa obbligazione di pagamento. Di conseguenza non è possibile far scaturire alcuna conseguenza negativa a carico di dalla transazione CP_1 novativa suddetta, essendo terza rispetto all'accordo transattivo con il quale la CP_1 ha assunto una diversa e nuova obbligazione avente titolo negoziale nei Parte_1 confronti della Compagnia di Assicurazione, obbligazione che non può ricondursi, pertanto, direttamente all'originario assetto antecedente al contenzioso promosso innanzi al Tribunale di Catania, non potendosi quindi invocare da parte dell'attrice nei confronti di l'arricchimento senza CP_1 causa o il pagamento di indebito agganciato alle vicende precedenti dedotte nel contenzioso giudiziario.
Il nuovo assetto di interessi negoziale scaturito dalla transazione ha sostituito quello del pregresso contenzioso giudiziario, passandosi da un'obbligazione fondata su titolo giudiziale ad una nuova obbligazione fondata su titolo contrattuale con modificazione dell'oggetto dell'obbligazione pecuniaria di pagamento con la possibilità di estinguere il debito mediante il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella della sentenza di condanna. Detto nuovo titolo contrattuale non può produrre alcun effetto negativo nei confronti del terzo (nel caso di specie che non ha partecipato alla CP_1 transazione, stante il principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 comma 2 c.c.. La domanda di parte attrice, va, pertanto rigettata. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della precisazione della domanda attorea, dell'attività difensiva in relazione alle fasi processuali espletate (essendo mancata concessione di termini ex art. 183 VI comma c.p.c.), dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014. Non si ritengono sussistenti gli estremi di condanna ex art. 96 c.p.c. considerata l'oggettiva difficoltà della materia trattata esposta a potenziali diversificate interpretazioni.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Condanna Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in
[...] CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 8500,00 pagina 3 di 4 per compensi di avvocato oltre VA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 10-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7154/2023 promossa da:
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.VA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sabotino n. 12 presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Aliquò, dal quale è rappresentata e difesa come per mandato in atti - ATTRICE
Contro
C.F. e P.VA , con sede legale in Roma, Via Monzambano CP_1 P.VA_2 P.VA_3
n.10, in persona del Responsabile della Direzione Legale, nonché legale rappresentante, giusta procura
Rep. n. 28282, Racc. n. 12192 per atto del Notaio di Roma del 14.11.2022, registrata in Persona_1 data 16.11.2022, n. 38226, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesca Bonparola, dall' Avv. Valeria Graziosi e dall' Avv. Francesca Piccolo - CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con l'atto di citazione notificato in data 24-1-2023 la ha convenuto Parte_2 nel presente giudizio civile al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “I = CP_1 dichiarare che l' aveva l'obbligo di documentare il danno sofferto in concreto a seguito della CP_1 rescissione del contratto di appalto in danno dell'A.T.I. aggiudicatario, disposta con provvedimento del
31.08.2006; II = e, quale conseguenza della mancata allegazione della prova, dichiarare che la somma di € 494.224,66 (pagata dalla Compagnia di Assicurazioni quale conseguenza dell'escussione della garanzia) è stata riscossa dall' senza titolo e, pertanto, costituisce un indebito oppure, in CP_1 subordine, dichiarare che l' si è arricchita senza causa;
III = condannare l' alla CP_1 CP_1 restituzione della suddetta somma di € 494.224,66 (oppure la minore somma, nell'ipotesi in cui fornisse la prova del danno subito in concreto), oltre agli interessi legali di cui al D. Leg.vo n. 231/2002 dalla data di costituzione in mora (12.12.2022) e sino al soddisfo. Con riserva di chiedere mezzi istruttori correlati alla posizione processuale che andrà ad assumere la controparte costituendosi in giudizio. Con vittoria di spese e compensi”. Differita dal giudice la prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis comma V c.p.c. alla data del 25-10-2023, in data 3-10-2023 si è costituita in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie per violazione del principio del ne bis in idem;
2) In via preliminare, nel merito, pagina 1 di 4 dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per le Parte_1 ragioni esposte nel presente atto;
3) Sempre nel merito, rigettare, perché infondate in fatto e diritto tutte le domande attoree anche a titolo di arricchimento senza causa / indebito arricchimento proposte nell'atto di citazione e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da a CP_1 [...] a qualsiasi titolo, in conseguenza dell'escussione della polizza di cauzione n. Parte_1
13.H669800 rilasciata dalla Controparte_2 pari ad € 494.224,66 4) in ogni caso, condannare
[...] [...] per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con vittoria di spese, Parte_1 competenze e onorari del presente giudizio”. Nel corso del processo la domanda di parte attrice è stata precisata e ridotta ad € 225.000,00 oltre interessi come ribadito anche a verbale di ultima udienza del 25-6-2024 dal procuratore di parte attrice. Il giudice ha rinviato successivamente la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25-6-2024 riservando in detta ultima udienza la causa a sentenza con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 + 20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda dedotta in lite nasce dall'escussione della polizza fideiussoria n. 13h669800 stipulata da in qualità di capogruppo dell' aggiudicataria dell'appalto descritto in citazione, CP_3 CP_4 polizza rilasciata da Sempre Controparte_2 nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio si espone che: “… con lettera datata 16.06.2016 (documento n. 15), la Compagnia di Assicurazioni -premettendo che a seguito della dichiarazione di fallimento della mandataria e della mandante l' le aveva rivolto un CP_3 Parte_3 CP_1 invito al pagamento e che, successivamente, aveva chiesto (ed ottenuto) dal Tribunale di Roma, il decreto ingiuntivo n. 10414/2012 nei confronti di avverso il quale quest'ultima Controparte_2 aveva proposto opposizione, incardinando il giudizio R.G. 49754/2012- ha comunicato di averlo definito transattivamente “versando in data 11.04.2016, la somma di € 494.224,66” ed ha invitato (anche) la società odierna attrice, quale coobbligata in via solidale, a disporre l'immediato rimborso”.
La difesa di parte attrice ha richiamato la lettera del 28-6-2016 (doc. n. 17) con la quale la Compagnia di Assicurazioni ha giustificato l'avvenuto pagamento (n.d.r: “non potendo legittimamente formulare alcuna eccezione in ordine al rapporto principale garantito”) ed ha concluso sollecitando il rimborso dell'intera somma, “avendo la sottoscritto appendice di coobbligazione che la Parte_1 impegna in via solidale con la contraente principale”, come si legge a pag. 6 dell'atto di citazione.
Ancora dalla narrazione della citazione si apprende che con atto notificato in data 20-2-2017 è stato promosso dall'odierna attrice un giudizio innanzi al Tribunale di Catania “volto a far accertare l'inesistenza del proprio obbligo di rimborsare la somma corrisposta ad in dipendenza CP_1 dell'escussione della garanzia”. Detto giudizio è stato definito con l'allegata (doc. 21 in produzione attorea) sentenza del Tribunale di Catania n. 1487/2022 che ha qualificato il rapporto come contratto autonomo di garanzia e ha rigettato le domande proposte da Parte_1 condannandola a rimborsare alla Compagnia di Assicurazioni la somma di € 494.224,66 oltre interessi e spese di lite (come si legge a pag. 7 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio). Successivamente alla suddetta sentenza n. 1487/2022 del Tribunale di Catania la
[...] ha stipulato un atto di transazione sottoscritto in data 11-01-2023 con il quale ha Parte_1 ottenuto una riduzione del debito portato dalla sentenza suddetta (come si afferma a pag. 7 della citazione introduttiva del presente giudizio). In seguito alla suddetta transazione con lettera del 12-12-
2022 (doc. n. 22 in produzione attorea), la ha invitato a Parte_1 CP_1 documentare entro il termine di trenta giorni l'ammontare dei danni subiti in concreto in conseguenza della rescissione del contratto di appalto e l'ha costituita in mora per la restituzione, a titolo di indebito arricchimento, della differenza tra l'importo riscosso a seguito dell'escussione della garanzia e quello dell'eventuale danno conseguito in concreto. Non avendo avuto riscontri, la Parte_1
pagina 2 di 4 ha introdotto il presente giudizio chiedendo la condanna dell' convenuta alla Pt_1 CP_1 restituzione di quanto indebitamente riscosso ritenendo che sia onere probatorio della stazione appaltante ( ) dimostrare il quantum del danno risarcibile e ritenendo che la rescissione del CP_1 contratto di appalto non comporti l'automatico incameramento della cauzione, sostenendosi la tesi per cui l'incameramento “non soltanto presuppone l'inadempimento dell'appaltatore, ma – attesa la funzione risarcitoria della polizza – necessita della sussistenza e della prova concreta del danno, prova che incombe sul beneficiario e che, nella fattispecie, è mancata” (come si legge a pagg. 8 e 9 della citazione introduttiva del presente giudizio). La suddetta tesi è stata avallata secondo la difesa attorea dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 6908 del 30-07-1996, che ha qualificato la natura della cauzione prestata a garanzia del contratto di appalto come garanzia reale generica, implicante l'individuazione di un danno in concreto subito dalla P.A.. Poiché in riferimento al caso dedotto nel presente giudizio, l' on ha fornito alcuna prova documentale attestante l'avvenuto danno CP_1 sofferto in concreto, secondo l'impostazione difensiva attorea la somma riscossa a seguito dell'escussione della garanzia deve intendersi alla stregua del pagamento di indebito oppure dell'arricchimento senza causa, per cui in citazione è stata chiesta la condanna di alla CP_1 restituzione in favore dell'attrice di quanto da quest'ultima rimborsato alla Compagnia di Assicurazioni. Successivamente alla costituzione in giudizio di parte attrice ha ridotto CP_1 l'iniziale pretesa alla somma di € 225.000,00 oltre interessi. La transazione (doc. n. 23 in produzione attorea) successiva alla sentenza del Tribunale di Catania sopra richiamata ha natura novativa, essendo con essa stata contemporaneamente estinta la precedente obbligazione scaturita dalla sentenza di condanna emessa a carico dell'odierna attrice e costituita una nuova obbligazione contrattuale di pagamento rispetto alla quale la si è riconosciuta debitrice di una Parte_1 diversa somma di denaro assumendo una nuova e diversa obbligazione di pagamento. Di conseguenza non è possibile far scaturire alcuna conseguenza negativa a carico di dalla transazione CP_1 novativa suddetta, essendo terza rispetto all'accordo transattivo con il quale la CP_1 ha assunto una diversa e nuova obbligazione avente titolo negoziale nei Parte_1 confronti della Compagnia di Assicurazione, obbligazione che non può ricondursi, pertanto, direttamente all'originario assetto antecedente al contenzioso promosso innanzi al Tribunale di Catania, non potendosi quindi invocare da parte dell'attrice nei confronti di l'arricchimento senza CP_1 causa o il pagamento di indebito agganciato alle vicende precedenti dedotte nel contenzioso giudiziario.
Il nuovo assetto di interessi negoziale scaturito dalla transazione ha sostituito quello del pregresso contenzioso giudiziario, passandosi da un'obbligazione fondata su titolo giudiziale ad una nuova obbligazione fondata su titolo contrattuale con modificazione dell'oggetto dell'obbligazione pecuniaria di pagamento con la possibilità di estinguere il debito mediante il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella della sentenza di condanna. Detto nuovo titolo contrattuale non può produrre alcun effetto negativo nei confronti del terzo (nel caso di specie che non ha partecipato alla CP_1 transazione, stante il principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 comma 2 c.c.. La domanda di parte attrice, va, pertanto rigettata. Le spese seguono soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della precisazione della domanda attorea, dell'attività difensiva in relazione alle fasi processuali espletate (essendo mancata concessione di termini ex art. 183 VI comma c.p.c.), dei parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014. Non si ritengono sussistenti gli estremi di condanna ex art. 96 c.p.c. considerata l'oggettiva difficoltà della materia trattata esposta a potenziali diversificate interpretazioni.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da Condanna Parte_1 Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di in
[...] CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio liquidate in € 8500,00 pagina 3 di 4 per compensi di avvocato oltre VA e CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.
Roma, 10-1-2025 Il giudice
Dott. Pietro Persico
pagina 4 di 4