TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/03/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 2476 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
OR RT ([...]) elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti;
-OPPONENTE-
E
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE elettivamente domiciliata rappresentata e difesa come in atti;
- OPPOSTA –
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame. 2. Con atto di citazione ritualmente notificato OR RT impugnava l'intimazione di pagamento notificata il 17.02.2023 deducendo la intervenuta prescrizione della pretesa creditoria
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
In data 17 febbraio 2025 OR RT ha tuttavia depositato rinuncia agli atti del presente giudizio. Tale rinuncia non è stata accettata dalla controparte.
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 27 febbraio 2024 lo scrivente Magistrato, riservava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate
(diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999
n.2574).
L'istante contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione Tale fattispecie si inquadra nell'ambito di operatività dell'art.615 cpc (cfr Cass.17866/05).
4. Passando all'esame del merito in via preliminare si deve affrontare la questione se la dichiarazione di rinuncia formulata dalla parte possa essere interpretate come fatto sopravvenuto che rende superflua la pronuncia del Giudice.
Sul punto, pur non ignorando la recente sentenza che postula come necessaria, anche per la dichiarazione congiunta della cessata materia del contendere, la necessità della procura speciale ( Cass. Sez. 2, sentenza n. 149 del 08/01/2014), ritiene questo
Giudice di dover sposare altro e diverso orientamento, in quanto la dichiarazione della cessata materia del contendere è circostanza diversa dalla dichiarazione di rinuncia all'azione, che conduce ad una pronuncia di rito diversa dalla pronuncia di estinzione.
Ebbene, nel caso di specie, la dichiarazione di rinuncia all'opposizione versata in atti – a parere di questo Giudice – può essere interpretata come conclusione sulla sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo sfociante in una pronuncia dichiarativa di impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio (cfr.Cass n.7185/2010).
Il giudice del merito deve dichiararla una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali derivi in concreto l'eliminazione del contrasto tra le parti ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr Cass.n.13217/2013). Nel caso che oggi ci occupa va dichiarata pertanto la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale di merito e di legittimità, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (cfr. Cass.1089/03). Essa incide sul diritto sostanziale e rende superflua la decisione del giudice per cui deve essere da questo rilevata anche d'ufficio e pure in sede di legittimità ogniqualvolta il fatto determinativo di essa, risulti indipendentemente da una formale rinuncia al giudizio, acquisito in causa (cfr. Cass.5286/93). La ratio dell'istituto si ricava da un'esigenza di armonizzazione e ragionevolezza del processo incentrata al principio di economicità processuale. Per fatti sopravvenuti o il diritto azionato trova compiuta realizzazione, ovvero sopravviene la carenza di interesse ad agire e l'impossibilità giuridica dell'accertamento. In dottrina si distinguono le cause processuali rispetto a quelle sostanziali della declaratoria di cessazione della materia del contendere. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non esime tuttavia il giudice di merito dalla pronuncia sulle spese processuali secondo la soccombenza virtuale ed alla luce del principio di causalità.
Passando pertanto all'esame della fattispecie portata all'attenzione di questo Giudice, occorre osservare che l'invito al pagamento, non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura riscossiva, e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Va rilevato, peraltro, che lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti.
In tema di riscossione dei contributi , infatti , possiamo ritenere che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni : la prima , equivalente a quella del precetto , consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto , con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale , ha natura sostanziale , e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva , ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva ( Cass. 25 luglio 2007 n. 16412;
Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006 ;
Cass. n.24975/2006 ; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Nel caso di specie AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha documentato non solo la notifica degli atti presupposti ma altresì la richiesta di rateizzazione del quantum da parte di OR RT.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tuttavia si ritiene equo alla luce della complessiva attività processuale applicare i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
DICHIARA cessata la materia del contendere;
LETTO l'art.91 cpc
CONDANNA parte opponente OR RT alla refusione delle spese di lite in favore di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE spese quantificate in euro 2941,00, oltre IVA CPA e rimborso forfettario come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 18 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. ssa Linda Catagna