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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/09/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1312/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1312/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. MESSINA GIUSEPPE SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti manifestano il loro consenso alla proposta formulata dal giudice in udienza e chiedono definirsi la causa nei termini in conformità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2022 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 27.5.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 39
Parte I dell'anno 2016, unione dalla quale sono nati due figli, , nato il [...] e Per_1 Per_2
1 nato il [...], ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge CP_1
[...]
Allegava di svolgere le mansioni di macellaio presso un supermercato mentre la moglie – in possesso del diploma di scuola superiore – in passato ha prestato attività lavorativa come impiegata.
Deduceva che la casa coniugale – di proprietà della famiglia d'origine della – era stata CP_1 concessa in comodato d'uso alla coppia per il soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare.
Esponeva che già nel mese di luglio del 2021 la coppia aveva attraversato un periodo di crisi, tanto da essersi rivolti ai rispettivi legali per procedere ad una separazione consensuale salvo poi rinunciare al proposito per un'intervenuta riconciliazione..
Deduceva, tuttavia, che a causa del carattere litigioso e violento della moglie – la quale che aveva imposto divieti al marito e alla prole di frequentare liberamente la famiglia d'origine del ricorrente
– era venuta meno l'affectio coniugalis, e da parecchi mesi i coniugi vivono separati presso i propri genitori.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi sentenza di separazione personale, disponendo l'affido condiviso dei figli, e manifestava la disponibilità al versamento di € 250,00 mensili per ciascun figlio a titolo di mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 25.1.2023 si costituiva in giudizio parte resistente contestando la prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente.
Rappresentava che i motivi della crisi coniugale erano da imputare alle continue ingerenze della suocera e al carattere violento del marito.
Allegava di svolgere lavoro con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(CO.CO.CO.) ma di non riuscire – con il solo mantenimento indiretto versato dal (pari a Pt_1 complessive € 500,00) – a far fronte in via integrale ai costi per le utenze della casa e alle spese straordinarie sostenute per i figli.
Concludeva aderendo alla domanda di separazione e di affidamento condiviso dei figli con contestuale obbligo a carico del ricorrente di versare mensilmente un contributo di € 500,00 a titolo di mantenimento indiretto della prole e ciò oltre al 70% delle spese straordinarie. Avanzava, altresì, domanda di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 30.1.2023 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione (per l'opposizione manifestata da ambedue le parti), con ordinanza emessa in pari data venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli Persona_3
(28/8/2016) e (31/7/2018) ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la Persona_4 madre;
2 3) potrà vedere e tenere presso di sé i figli quando vorrà, previo accordo con il Parte_1 coniuge domiciliatario, in caso di disaccordo, potrà vederli e tenerli con sé, nel giorno di riposo lavorativo del nel periodo extrascolastico dalle ore 11.00 alle ore 21.00 e nel periodo Pt_1 scolastico dalle ore 13.00 alle ore 21.00; nonché il lunedì il venerdì dalle 19.00 alle 21.00, nei fine settimana alternati dalle 19.00 del sabato alle 21.00 della domenica, nonché per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni alterni), per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per sette giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo;
4) assegna la casa familiare sita in Gela via Gorizia 37 a per viverci con i figli;
5) CP_1 obbliga a corrispondere a un assegno, quale contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento indiretto dei figli, determinato equitativamente – considerate tutte le circostanze - nella misura di 400,00 euro mensili (200,00 € per ogni figlio) oltre ad un assegno di 200,00 euro mensili in favore della moglie quale contributo al suo mantenimento, per un totale di 600,00 € mensili, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
(FOI); 6) pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie per i figli, nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di
Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela1, con la precisazione che l'assegno unico per la prole spetterà al 50% tra le parti, salvo diverso accordo”
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti – stante la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. – veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.12.2024, tuttavia, le parti chiedevano un rinvio della causa manifestando la volontà di definire consensualmente la causa.
All'udienza del 16.4.2025, reso edotto del fallimento delle trattative intraprese tra le parti, il giudice istruttore formulava, dunque, una proposta conciliativa nei seguenti termini:
1. “Rinuncia da parte della resistente dell'assegno di mantenimento a far data dalla conciliazione giudiziale;
2. Porre a carico di un contributo per il mantenimento dei figli pari a Parte_1 complessive € 450,00 (€ 225,00 a figlio);
3. Attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico per i figli a quale genitore CP_1 domiciliatario;
4. Conferma, per la restante parte, dell'ordinanza presidenziale del 30.1.2023”.
3 All'udienza del 24.6.2025 le difese delle parti precisavano congiuntamente le propri conclusioni, dichiarando di aderire alla proposta formulata dal giudice e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dall'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis.
In ordine alle conclusioni congiunte spiegate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni
– sostanzialmente adesive alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore – il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate – specie con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento della prole – non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e appaiono rispettose del superiore interesse dei figli a coltivare con ambedue i genitori una effettiva relazione personale e affettiva e ad essere dagli stessi adeguatamente mantenuti, in conformità al disposto degli artt. 315 bis, 316 bis e 337 ter c.c, nonché conforme ai loro interessi
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.9.1991 e nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva CP_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli , nato a [...] il [...], e Persona_3
nato a Gela il [...], ad [...] i genitori con domiciliazione presso la Persona_4 madre;
3) CONFERMA che potrà vedere e tenere presso di sé i figli quando Parte_1 vorrà, previo accordo con il coniuge domiciliatario, in caso di disaccordo, potrà vederli e tenerli con sé, nel giorno di riposo lavorativo del nel periodo extrascolastico dalle ore 11.00 alle Pt_1 ore 21.00 e nel periodo scolastico dalle ore 13.00 alle ore 21.00; nonché il lunedì il venerdì dalle
19.00 alle 21.00, nei fine settimana alternati dalle 19.00 del sabato alle 21.00 della domenica, nonché per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale
4 vi sia compreso ad anni alterni), per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per sette giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo;
4) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare sita in Gela via Gorizia n. 37 a CP_1 er viversi con i figli;
[...]
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
n assegno mensile di complessivi € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento
[...] dei figli e , da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT-FOI;
6) CONFERMA a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo d'Intesa dell'8.3.2018 stipulato tra il
Tribunale di Gela e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) ATTRIBUISCE l'Assegno Unico spettante al nucleo per i figli minorenni in via integrale a uel genitore domiciliatario;
CP_1
8) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 39 P. I, anno 2016);
9) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1312/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GIORDANO MARIA, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. MESSINA GIUSEPPE SALVATORE, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: le parti manifestano il loro consenso alla proposta formulata dal giudice in udienza e chiedono definirsi la causa nei termini in conformità
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.11.2022 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in data 27.5.2016, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 39
Parte I dell'anno 2016, unione dalla quale sono nati due figli, , nato il [...] e Per_1 Per_2
1 nato il [...], ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge CP_1
[...]
Allegava di svolgere le mansioni di macellaio presso un supermercato mentre la moglie – in possesso del diploma di scuola superiore – in passato ha prestato attività lavorativa come impiegata.
Deduceva che la casa coniugale – di proprietà della famiglia d'origine della – era stata CP_1 concessa in comodato d'uso alla coppia per il soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare.
Esponeva che già nel mese di luglio del 2021 la coppia aveva attraversato un periodo di crisi, tanto da essersi rivolti ai rispettivi legali per procedere ad una separazione consensuale salvo poi rinunciare al proposito per un'intervenuta riconciliazione..
Deduceva, tuttavia, che a causa del carattere litigioso e violento della moglie – la quale che aveva imposto divieti al marito e alla prole di frequentare liberamente la famiglia d'origine del ricorrente
– era venuta meno l'affectio coniugalis, e da parecchi mesi i coniugi vivono separati presso i propri genitori.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi sentenza di separazione personale, disponendo l'affido condiviso dei figli, e manifestava la disponibilità al versamento di € 250,00 mensili per ciascun figlio a titolo di mantenimento.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 25.1.2023 si costituiva in giudizio parte resistente contestando la prospettazione dei fatti offerta dal ricorrente.
Rappresentava che i motivi della crisi coniugale erano da imputare alle continue ingerenze della suocera e al carattere violento del marito.
Allegava di svolgere lavoro con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
(CO.CO.CO.) ma di non riuscire – con il solo mantenimento indiretto versato dal (pari a Pt_1 complessive € 500,00) – a far fronte in via integrale ai costi per le utenze della casa e alle spese straordinarie sostenute per i figli.
Concludeva aderendo alla domanda di separazione e di affidamento condiviso dei figli con contestuale obbligo a carico del ricorrente di versare mensilmente un contributo di € 500,00 a titolo di mantenimento indiretto della prole e ciò oltre al 70% delle spese straordinarie. Avanzava, altresì, domanda di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c.
Sentiti i coniugi all'udienza presidenziale del 30.1.2023 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione (per l'opposizione manifestata da ambedue le parti), con ordinanza emessa in pari data venivano adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso dei figli Persona_3
(28/8/2016) e (31/7/2018) ad entrambi i genitori, con domiciliazione presso la Persona_4 madre;
2 3) potrà vedere e tenere presso di sé i figli quando vorrà, previo accordo con il Parte_1 coniuge domiciliatario, in caso di disaccordo, potrà vederli e tenerli con sé, nel giorno di riposo lavorativo del nel periodo extrascolastico dalle ore 11.00 alle ore 21.00 e nel periodo Pt_1 scolastico dalle ore 13.00 alle ore 21.00; nonché il lunedì il venerdì dalle 19.00 alle 21.00, nei fine settimana alternati dalle 19.00 del sabato alle 21.00 della domenica, nonché per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni alterni), per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per sette giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo;
4) assegna la casa familiare sita in Gela via Gorizia 37 a per viverci con i figli;
5) CP_1 obbliga a corrispondere a un assegno, quale contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento indiretto dei figli, determinato equitativamente – considerate tutte le circostanze - nella misura di 400,00 euro mensili (200,00 € per ogni figlio) oltre ad un assegno di 200,00 euro mensili in favore della moglie quale contributo al suo mantenimento, per un totale di 600,00 € mensili, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
(FOI); 6) pone a carico di entrambi i coniugi le spese straordinarie per i figli, nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8/3/2018 stipulato dal Tribunale di
Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela1, con la precisazione che l'assegno unico per la prole spetterà al 50% tra le parti, salvo diverso accordo”
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti – stante la mancata ammissione dei mezzi di prova articolati con le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. – veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 5.12.2024, tuttavia, le parti chiedevano un rinvio della causa manifestando la volontà di definire consensualmente la causa.
All'udienza del 16.4.2025, reso edotto del fallimento delle trattative intraprese tra le parti, il giudice istruttore formulava, dunque, una proposta conciliativa nei seguenti termini:
1. “Rinuncia da parte della resistente dell'assegno di mantenimento a far data dalla conciliazione giudiziale;
2. Porre a carico di un contributo per il mantenimento dei figli pari a Parte_1 complessive € 450,00 (€ 225,00 a figlio);
3. Attribuzione in via esclusiva dell'assegno unico per i figli a quale genitore CP_1 domiciliatario;
4. Conferma, per la restante parte, dell'ordinanza presidenziale del 30.1.2023”.
3 All'udienza del 24.6.2025 le difese delle parti precisavano congiuntamente le propri conclusioni, dichiarando di aderire alla proposta formulata dal giudice e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dall'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis.
In ordine alle conclusioni congiunte spiegate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni
– sostanzialmente adesive alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore – il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate – specie con riguardo alle condizioni di affidamento e mantenimento della prole – non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e appaiono rispettose del superiore interesse dei figli a coltivare con ambedue i genitori una effettiva relazione personale e affettiva e ad essere dagli stessi adeguatamente mantenuti, in conformità al disposto degli artt. 315 bis, 316 bis e 337 ter c.c, nonché conforme ai loro interessi
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
27.9.1991 e nata a [...] il [...], alle condizioni riportate in parte motiva CP_1
e ciò a tutti gli effetti di legge;
2) CONFERMA l'affidamento condiviso dei figli , nato a [...] il [...], e Persona_3
nato a Gela il [...], ad [...] i genitori con domiciliazione presso la Persona_4 madre;
3) CONFERMA che potrà vedere e tenere presso di sé i figli quando Parte_1 vorrà, previo accordo con il coniuge domiciliatario, in caso di disaccordo, potrà vederli e tenerli con sé, nel giorno di riposo lavorativo del nel periodo extrascolastico dalle ore 11.00 alle Pt_1 ore 21.00 e nel periodo scolastico dalle ore 13.00 alle ore 21.00; nonché il lunedì il venerdì dalle
19.00 alle 21.00, nei fine settimana alternati dalle 19.00 del sabato alle 21.00 della domenica, nonché per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale
4 vi sia compreso ad anni alterni), per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni) e per sette giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo;
4) CONFERMA l'assegnazione della casa familiare sita in Gela via Gorizia n. 37 a CP_1 er viversi con i figli;
[...]
5) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
n assegno mensile di complessivi € 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento
[...] dei figli e , da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale Per_1 Per_2 secondo gli indici ISTAT-FOI;
6) CONFERMA a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie per i figli nella misura del 50% ciascuno, secondo il regime indicato nel Protocollo d'Intesa dell'8.3.2018 stipulato tra il
Tribunale di Gela e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela;
7) ATTRIBUISCE l'Assegno Unico spettante al nucleo per i figli minorenni in via integrale a uel genitore domiciliatario;
CP_1
8) DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 39 P. I, anno 2016);
9) COMPENSA integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25.7.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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