Ordinanza cautelare 12 maggio 2022
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, ordinanza cautelare 12/05/2022, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/05/2022
N. 00561/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2022, proposto da Gestam S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Casarrubia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria in CA, via Vecchia Ognina, 149;
- il Comune di Villafranca Tirrena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana - Dipartimento dell'ambiente n. 39 del 31.01.2022 in parte qua impugnato;
nonché, ove occorra:
- del parere del Comune di Villafranca Tirrena, trasmesso con nota del Comune di Villafranca Tirrena prot. 168 del 04/01/2022 ed allegato al provvedimento principale;
- del parere istruttorio preliminare della Commissione tecnica specialistica n. 15/2022, approvato nell’adunanza del 26/01/2022 ed allegato al provvedimento principale;
- del Regolamento comunale per la disciplina delle attività insalubri di cui al R.D. 27/7/1934, n. 1265, art. 216 e 217, in particolare, nella parte in cui disciplina le distanze di rispetto, approvato dal Comune di Villafranca Tirrena con delibera del Consiglio comunale n. 21 del 31.05.2018 ed allegato al parere del Sindaco;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo per la ricorrente, ancorché dalla medesima non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e del Comune di Villafranca Tirrena;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente allega il danno affermando che «…La ricorrente, infatti, è oggi impedita dalla presentazione della successiva istanza ex art. 27 bis d. lgs. n. 152/2006, in quanto destinata, rebus sic stantibus, ad essere rigettata. In tal modo, tuttavia, rispetto agli operatori economici concorrenti, non potrà accedere alle misure di vantaggio previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione di nuovi impianti di rifiuti…» (ricorso, pagg. 31-32);
Ritenuto, all’esito di una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, che:
- l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dal Comune resistente potrà essere adeguatamente valutata nella fase di merito;
- il danno, comunque non attuale, non si appalesa irreparabile in quanto afferente profili economici;
- la domanda cautelare debba quindi essere rigettata;
- le spese della fase cautelare debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di CA (Sezione II) rigetta la domanda cautelare e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali della fase cautelare, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, per ciascuno dei soggetti costituiti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Brugaletta, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Francesco Brugaletta |
IL SEGRETARIO