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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 10/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 645/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.VERGANI CARLO e dall'Avv.AMBROGIO GHIDONI Parte_1
ALBERTO
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti BIANCHI LAURA, VERGANI CARLO AMBROGIO, GHIDONI ALBERTO, CACCIA ROBERTO,
TADDEI DAVIDE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogatogli in data 1/9/2023, con una lettera Parte_1 del seguente tenore: “Con la presente ci riferiamo alla contestazione disciplinare del 18/8/2023 con la quale le si contestava che il giorno 14/8/2023 lei non fosse rientrato al lavoro dal periodo di malattia avente scadenza il giorno 11/8/2023, causando disagi organizzativi all'attività. Inoltre, non essendo stati concordati
e autorizzati periodi di ferie con la scrivente, lei risulta assente ingiustificato sino al giorno 18/8/2023.
In seguito a colloquio verbale con lei avvenuto il giorno 21/8/2023, lei si è giustificato comunicando di aver inviato un messaggio vocale al legale rappresentante della scrivente sig. , tuttavia, come Parte_2 già riferito, lo stesso a causa di un guasto al cellulare risolto solamente il giorno 18/8/2023 con la sostituzione del dispositivo, non ha ricevuto la suddetta comunicazione e si sottolinea che non sono stati da lei attuati ulteriori tentativi di contatto da parte sua, nemmeno ai colleghi presenti al lavoro, e si specifica inoltre che lei non ha nemmeno effettuato tentativi di presentarsi né in cantiere né presso la sede aziendale, dove avrebbe sicuramente avuto modo di giustificarsi e ricevere indicazioni sulle modalità di lavoro per la settimana oggetto di contestazione.
Visto tutto quanto sopra riportato, abbiamo ritenuto opportuno prendere nei suoi confronti il provvedimento del licenziamento per giusta causa, come previsto dall'art. 88 del CCNL edilizia artigianato ed ai sensi dell'art.
2119 c.c.; il rapporto di lavoro con lei intercorrente deve intendersi cessato in data 18/8/2023, ovvero al momento dell'avvio della procedura disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 41, l. 92/2012” ( doc. 6). Ha sostenuto la difesa di parte resistente che il titolare della , nel corso di una riunione Controparte_1 tenutasi il giorno 25 luglio 2023, comunicava ai propri addetti che, stante le grandinate e il maltempo di quei giorni, era “entrato” fortunatamente molto lavoro inaspettato e, pertanto, ad agosto, alternandosi, avrebbero tutti dovuto lavorare. In particolare: la prima settimana di agosto, sino al 5 agosto, avrebbero lavorato i sigg.ri e , la seconda settimana, dal 7 al 13 agosto l'azienda sarebbe rimasta chiusa, la Pt_3 Pt_4 terza settimana, dal 14 al 18 agosto, avrebbero lavorato il titolare e il sig. e la quarta settimana, Parte_1 dal 21 agosto, avrebbero ripreso tutti quanti ad operare in modo ordinario.
La circostanza è stata sostanzialmente confermata dai testimoni di parte resistente nel corso dell'istruttoria orale.
Altrettanto non può dirsi della tesi difensiva di parte ricorrente.
E' pacifico, perché ammesso dal ricorrente stesso, il fatto che il non si sia presentato al lavoro CP_2 nei giorni assegnati dal 14 al 18 agosto, e che si sia presentato presso il magazzino di Magnago solo il 21 agosto.
Il allega ma non prova, di aver comunicato, il 15 agosto, a mezzo whatsapp, al titolare di essere CP_2 guarito e di essere pronto a rientrare il giorno della riapertura. Il sig. contesta di aver mai ricevuto CP_1
e sentito detto messaggio.
Inoltre il messaggio prodotto dal ricorrente sub doc. 3°, non parla di una “chiusura collettiva”: dall'ascolto emerge come due lavoratori, terminata la settimana di lavoro, ringraziano e salutano il titolare prima delle loro ferie e quest'ultimo, in risposta al loro messaggio, li saluta a sua volta dicendogli che si sarebbero rivisti a fine agosto. Anche se il messaggio fosse stato idoneo a ingenerare nel sig. una qualche Parte_1 confusione in ordine al periodo di ferie, sarebbe stato suo onere chiedere chiarimenti al titolare della ditta.
Il CCNL Edilizia all'art. 88, rubricato “Provvedimenti disciplinari” recita: “A. Le infrazioni al presente contratto
e alle relative norme saranno punite: a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lettera E). (…) E. L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi: (…) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno, ovvero ripetendosi per cinque volte nel periodo di un anno”.
La situazione “emergenziale” che ha determinato il titolare dell'azienda a ricalendalizzare le ferie dei dipendenti nell'imminenza del periodo feriale, ha determinato per i dipendenti una situazione di particolare onerosità, il che diminuisce la gravità del comportamento del ricorrente che va ricondotto al giustificato motivo soggettivo piuttosto che alla giusta causa.
In conclusione, si ritiene che l licenziamento intimato al Lavoratore sia legittimo sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, poiché le condotte del Lavoratore costituiscono comunque un notevole inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede derivanti dal rapporto di lavoro e delle mansioni allo stesso assegnate, tenuto anche conto delle ridotte dimensioni della ditta datrice di lavoro.
Da tale qualificazione deriva l'obbligo di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso che, alla luce del livello e della durata del rapporto, è pari ad una settimana ossia ad € 386,40 lordi.
Le spese di lite debbono essere compensate fra le parti in considerazione della qualità delle stesse e dell'esito della controversia. le restanti spese vanno posta a carica di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, riqualificato il licenziamento irrogato a come licenziamento per giustificato motivo Parte_1 soggettivo, condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente prevista, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 10/06/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 10/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 645/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv.VERGANI CARLO e dall'Avv.AMBROGIO GHIDONI Parte_1
ALBERTO
RICORRENTE
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti BIANCHI LAURA, VERGANI CARLO AMBROGIO, GHIDONI ALBERTO, CACCIA ROBERTO,
TADDEI DAVIDE
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogatogli in data 1/9/2023, con una lettera Parte_1 del seguente tenore: “Con la presente ci riferiamo alla contestazione disciplinare del 18/8/2023 con la quale le si contestava che il giorno 14/8/2023 lei non fosse rientrato al lavoro dal periodo di malattia avente scadenza il giorno 11/8/2023, causando disagi organizzativi all'attività. Inoltre, non essendo stati concordati
e autorizzati periodi di ferie con la scrivente, lei risulta assente ingiustificato sino al giorno 18/8/2023.
In seguito a colloquio verbale con lei avvenuto il giorno 21/8/2023, lei si è giustificato comunicando di aver inviato un messaggio vocale al legale rappresentante della scrivente sig. , tuttavia, come Parte_2 già riferito, lo stesso a causa di un guasto al cellulare risolto solamente il giorno 18/8/2023 con la sostituzione del dispositivo, non ha ricevuto la suddetta comunicazione e si sottolinea che non sono stati da lei attuati ulteriori tentativi di contatto da parte sua, nemmeno ai colleghi presenti al lavoro, e si specifica inoltre che lei non ha nemmeno effettuato tentativi di presentarsi né in cantiere né presso la sede aziendale, dove avrebbe sicuramente avuto modo di giustificarsi e ricevere indicazioni sulle modalità di lavoro per la settimana oggetto di contestazione.
Visto tutto quanto sopra riportato, abbiamo ritenuto opportuno prendere nei suoi confronti il provvedimento del licenziamento per giusta causa, come previsto dall'art. 88 del CCNL edilizia artigianato ed ai sensi dell'art.
2119 c.c.; il rapporto di lavoro con lei intercorrente deve intendersi cessato in data 18/8/2023, ovvero al momento dell'avvio della procedura disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 41, l. 92/2012” ( doc. 6). Ha sostenuto la difesa di parte resistente che il titolare della , nel corso di una riunione Controparte_1 tenutasi il giorno 25 luglio 2023, comunicava ai propri addetti che, stante le grandinate e il maltempo di quei giorni, era “entrato” fortunatamente molto lavoro inaspettato e, pertanto, ad agosto, alternandosi, avrebbero tutti dovuto lavorare. In particolare: la prima settimana di agosto, sino al 5 agosto, avrebbero lavorato i sigg.ri e , la seconda settimana, dal 7 al 13 agosto l'azienda sarebbe rimasta chiusa, la Pt_3 Pt_4 terza settimana, dal 14 al 18 agosto, avrebbero lavorato il titolare e il sig. e la quarta settimana, Parte_1 dal 21 agosto, avrebbero ripreso tutti quanti ad operare in modo ordinario.
La circostanza è stata sostanzialmente confermata dai testimoni di parte resistente nel corso dell'istruttoria orale.
Altrettanto non può dirsi della tesi difensiva di parte ricorrente.
E' pacifico, perché ammesso dal ricorrente stesso, il fatto che il non si sia presentato al lavoro CP_2 nei giorni assegnati dal 14 al 18 agosto, e che si sia presentato presso il magazzino di Magnago solo il 21 agosto.
Il allega ma non prova, di aver comunicato, il 15 agosto, a mezzo whatsapp, al titolare di essere CP_2 guarito e di essere pronto a rientrare il giorno della riapertura. Il sig. contesta di aver mai ricevuto CP_1
e sentito detto messaggio.
Inoltre il messaggio prodotto dal ricorrente sub doc. 3°, non parla di una “chiusura collettiva”: dall'ascolto emerge come due lavoratori, terminata la settimana di lavoro, ringraziano e salutano il titolare prima delle loro ferie e quest'ultimo, in risposta al loro messaggio, li saluta a sua volta dicendogli che si sarebbero rivisti a fine agosto. Anche se il messaggio fosse stato idoneo a ingenerare nel sig. una qualche Parte_1 confusione in ordine al periodo di ferie, sarebbe stato suo onere chiedere chiarimenti al titolare della ditta.
Il CCNL Edilizia all'art. 88, rubricato “Provvedimenti disciplinari” recita: “A. Le infrazioni al presente contratto
e alle relative norme saranno punite: a) con richiamo verbale;
b) con ammonizione scritta;
c) con una multa fino al massimo di 3 ore di retribuzione;
d) con la sospensione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) con il licenziamento ai sensi della lettera E). (…) E. L'azienda potrà procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi: (…) assenza ingiustificata per tre giorni di seguito o per tre volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno, ovvero ripetendosi per cinque volte nel periodo di un anno”.
La situazione “emergenziale” che ha determinato il titolare dell'azienda a ricalendalizzare le ferie dei dipendenti nell'imminenza del periodo feriale, ha determinato per i dipendenti una situazione di particolare onerosità, il che diminuisce la gravità del comportamento del ricorrente che va ricondotto al giustificato motivo soggettivo piuttosto che alla giusta causa.
In conclusione, si ritiene che l licenziamento intimato al Lavoratore sia legittimo sotto il profilo del giustificato motivo soggettivo, poiché le condotte del Lavoratore costituiscono comunque un notevole inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede derivanti dal rapporto di lavoro e delle mansioni allo stesso assegnate, tenuto anche conto delle ridotte dimensioni della ditta datrice di lavoro.
Da tale qualificazione deriva l'obbligo di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso che, alla luce del livello e della durata del rapporto, è pari ad una settimana ossia ad € 386,40 lordi.
Le spese di lite debbono essere compensate fra le parti in considerazione della qualità delle stesse e dell'esito della controversia. le restanti spese vanno posta a carica di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto, riqualificato il licenziamento irrogato a come licenziamento per giustificato motivo Parte_1 soggettivo, condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso contrattualmente prevista, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Spese di lite compensate.
Così deciso in data 10/06/2025.
Il Giudice del lavoro dott.ssa Franca Molinari