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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 23/06/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg 87 2025
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo -Presidente rel ed est dott.ssa Maria Tulumello -Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con ricorso in appello depositato in data 15.4.2025 da
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore ed Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico sig. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Cortelletti del Foro diTrento
- appellante –
Contro
( C.F.: Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.to Carlo Chelodi e Riccardo Modena del Foro di Trento
- appellato
Oggetto: comodato immobile urbano
In punto: riforma n. 951/2024 del Tribunale di Trento
Conclusioni
APPELLANTE pagina 1 di 20 a) nel merito, accertare e dichiarare che il sig. sta utilizzando con le Controparte_2
modalità descritte in atti il locale condotto in comodato, di proprietà della società Pt_1
identificato dal garage interrato facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 in C.C.
[...]
Lavis in contrasto con la destinazione prevista nella scrittura privata di data 10.12.2019;
- condannare per l'effetto il sig. a restituire alla proprietà, libero da Controparte_2
cose e/o persone, il locale destinato a garage interrato facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 C.C. Lavis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804 c.c. per tutte le ragioni e le argomentazioni indicate in atti;
- ovvero in subordine condannare il sig. a liberare il locale destinato Controparte_2
a garage interrato facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 C.C. Lavis dai beni incompatibili con la sua destinazione, limitando il suo godimento al parcheggio di una sola autovettura del convenuto – in concomitanza con l'uso dello stesso garage da parte di Parte_1
b) accertare e dichiarare altresì che il sig. sta utilizzando con le Controparte_2
modalità descritte in atti – senza alcun titolo né consenso - il locale cantina ubicato nella p.m. 1 della p.ed. 1734 in C.C. Lavis, non ricompreso nella scrittura privata di data
10.12.2019;
- condannare per l'effetto il sig. a rilasciare detto locale cantina, Controparte_2
libero da cose e/o persone, in favore della proprietà, per tutte le ragioni e le argomentazioni indicate in atti;
c) accertato e dichiarato che il sig. detiene senza titolo la chiave di Controparte_2
accesso al locale laboratorio della facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 Parte_1
in C.C. Lavis, condannare l'odierno convenuto a restituire tale chiave a parte appellante;
- in ogni caso, ed in riforma dell'appellata Sentenza, respingere interamente tutte le domande proposte da parte resistente / appellata, anche in via riconvenzionale, perchè assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte negli atti di parte appellante;
pagina 2 di 20 - in ogni caso, con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e Cnpa come per legge”
APPELLATO
Rigettare l'appello e le domande tutte avversarie, con le conseguenze di legge.
Spese secondo giustizia.
In via istruttoria: si ribadisce l'eccezione di inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti tardivamente dimessi da in primo grado come docc. 21, 22 e 23. Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 La società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e 414 c.p.c. depositato in data 07.04.2023 CP_1
ha esposto:
- che dal dicembre del 2019 era divenuto titolare del 100% delle quote Controparte_1
della società (avente quale oggetto sociale l'esecuzione di lavorazioni per Parte_1
l'isolamento termico, acustico ed antivibratorio) mentre il padre, Controparte_2
aveva cessato ogni titolarità, carica e qualifica nella compagine sociale;
- che la sede legale ed operativa della era sita nella p.m. 1 della p.ed. 1734 Parte_1
in C.C. Lavis in un edificio tavolarmente suddiviso in due porzioni materiali, sub p.m. 1
e p.m. 2, di complessivi mq 2042
- che la p.m. 1 si sviluppava al piano interrato, al piano terra e al primo piano della p.ed. 1734 ed era di proprietà esclusiva della società ; Parte_1
- che la p.m. 2 era invece in contitolarità di e fratello e CP_1 Persona_1
sorella, comproprietari ciascuno per la quota di 1/2 indivisa e corrispondeva a due distinte unità abitative site al secondo piano dello stabile, censite come subalterni 3 e 4; in forza di comodato orale concesso da e da Controparte_1 Persona_1
e la di lui moglie (genitori di e Controparte_2 Persona_2 CP_1 Per_1
abitavano, a titolo gratuito, in una parte di detta p.m. 2 per una superficie complessiva di circa 112 m² corrispondente all'appartamento catastalmente identificato sub 3;
pagina 3 di 20 - che con scrittura privata del 10 dicembre 2019 - in concomitanza con la cessazione di da ogni titolarità, carica e qualifica nella compagine sociale- la Controparte_2
società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
aveva riconosciuto a gratuitamente l'uso di alcuni CP_1 Controparte_2
locali “interni alla p.ed. 1734 e 1736 ” di proprietà della società denominati “garage”
e “taverna”.
Ha asserito in particolare che aveva concesso l'uso a Parte_1 Controparte_2
del predetto garage in considerazione del fatto che quest'ultimo abitava al secondo piano dell'edificio nella p.m. 2, per consentirgli di parcheggiare al riparo la sua autovettura.
Ha poi affermato:
A) che – nonostante la dismissione di ogni titolarità e carica Controparte_2
nell'ambito della - utilizzava lo spazio aziendale della p.m. 1 della Parte_1
p.ed. 1734 destinato a garage interrato non solo per parcheggiare la propria autovettura, come gli era stato concesso, ma prevalentemente come deposito per allocarvi merce di ogni genere, legname, macchinari elettrici, beni e strumenti di varia natura, sì da trasformarlo in un vero e proprio magazzino personale, derivando da tale condotta un grave pericolo per la sicurezza aziendale, visto che eventuali scintille originate dall'uso di detti strumenti erano ad esempio idonee a provocare l'innesto ed il propagarsi di incendi.
B) che parimenti egli utilizzava – senza alcun titolo e consenso - una parte dello stabile aziendale di cui alla p.m. 1 della p.ed. 1734 in C.C. Lavis, sita al primo piano e denominata “archivio” nella planimetria dell'immobile doc 15, non inclusa tra i beni concessi in comodato, e che egli aveva impropriamente deciso di destinare ad ulteriore deposito personale:
C) Che, ancora, . nonostante la cessazione di ogni carica e titolarità nell'ambito della il resistente aveva continuato ad utilizzare come dispensa personale Parte_1
senza alcun titolo, accordo e consenso la cella frigorifera e cantina ubicate nella pagina 4 di 20 p.m. 1 della p.ed. 1734 - nella zona del garage interrato aziendale ma esterne allo stesso e non ricomprese nel contratto di comodato
D) che la chiave di accesso alla taverna, concessa da in comodato d'uso Parte_1
con la scrittura dd. 10.12.2019 , che era sempre stata lasciata appesa accanto alla porta d'accesso a tale locale, era scomparsa e che richiesto di informazioni dal sig. sul destino di tale chiave, non aveva Controparte_1 Controparte_2
dato risposta.
Ha dato atto che vani era risultati tutti i tentativi di trovare una soluzione stragiudiziale a tali problematiche, ivi compresa l'instaurazione del procedimento di mediazione (il n.
134/2021) avanti al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Trento.
Altresì il resistente non aveva restituito le chiavi della porta di ingresso al laboratorio
(dove egli un tempo lavorava) facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734.
Ciò esposto ha chiesto:
a) la condanna di a cessare immediatamente di utilizzare il Controparte_2
locale garage stante il suo impiego in maniera difforme dalla sua destinazione d'uso, con conseguente richiesta di restituzione alla proprietà del predetto locale libero da ogni cosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804 c.c.; ovvero in subordine la condanna del sig. al rigoroso rispetto delle obbligazioni Controparte_2
assunte dal comodatario nell'accordo di data 10.12.2019 con conseguente richiesta di rimozione dal locale garage concesso in godimento dei beni incompatibili con la destinazione del predetto immobile, limitando l'uso esclusivamente al parcheggio dell'autovettura del Controparte_2
b) la condanna di alla liberazione degli ulteriori locali - vale a Controparte_2
dire il locale archivio al primo piano della p.m. 1 della p.ed. 1734 in C.C. Lavis ed il locale cella frigo /cantina siti al piano interrato della medesima p.m.
1- non concessi in godimento e dal medesimo occupati sine titulo
c) la condanna alla restituzione delle chiavi del locale laboratorio detenute senza titolo.
pagina 5 di 20 1.2 Con “memoria di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” dd. 27 luglio 2023 si è costituito in giudizio deducendo in sintesi quanto Controparte_2
segue.
Quanto al garage ha rilevato che con la scrittura privata datata 10 dicembre 2019, la gli aveva concesso l'uso in comodato – in via esclusiva - dell'intero piano Parte_1
garage interrato aziendale facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 che si estendeva anche al locale cantina-cella frigo.
Nel piano garage, almeno fino all'estate 2022, mai aveva svolto attività o Parte_1
parcheggiato mezzi o depositato alcunché, mentre l'utilizzo lamentato dalla ricorrente era conforme a quanto praticato da decenni dal convenuto, sia prima che dopo la cessione delle quote di;
egli comunque preso atto delle doglianze di parte Parte_1
ricorrente, e senza per questo nulla riconoscere, aveva già asportato le attrezzature che ivi erano depositate da decenni residuando solo un po' di legna, che stava via via asportando.
La scrittura privata intercorsa tra e non includeva alcuna Controparte_2 Parte_1
limitazione dell'uso del piano garage ed in particolare non era previsto che l'uso del garage riguardasse una sola vettura, come preteso da controparte.
L'utilizzo come praticato precedentemente e successivamente (fino all'estate scorsa) alla scrittura 10.12.2019, dava evidenza che non era legittimo, e violava il contratto e l'art. 1375 c.c., la pretesa di controparte di restringerne ora l'utilizzo al solo parcheggio e di una sola vettura.
Ha ribadito l'uso legittimo della “taverna”; ha affermato che era effettivamente
“sparita” recentemente la chiave di accesso alla taverna, sempre rimasta disponibile all'esterno di quei locali, ma ha nel contempo asserito che egli stesso era rimasto
“vittima” di tale situazione e si era attivato per recuperare (in una ferramenta) una chiave di accesso;
ha comunque rilevato che controparte non aveva avanzato domande con riferimento a detto locale.
pagina 6 di 20 Quanto all' archivio (parte della pm 1 della p.ed. 1734) ha affermato che quei locali, erano stati da sempre utilizzati da padre e figlio per depositarvi beni di rispettiva proprietà, in pieno accordo ma che viste le richieste di egli aveva già Parte_1
asportato ogni suo bene;
non reclamando diritto di utilizzo alcuno di quei locali era cessata sul punto la materia del contendere
Quanto alla cella frigorifera/cantina (parte della pm 1 della p.ed. 1734) ha esposto che trattavasi di un locale “diviso” a metà con la prima parte utilizzata (da prima del contratto di comodato e per pieno accordo fra le parti) come cantina dal resistente e l'altra rimasta del tutto inutilizzata (anche da ) ; ha affermato che essa era Parte_1
ricompresa nel comodato in suo favore nei limiti sopra descritti ovvero per la parte antistante usata come cantina ( non la cella refrigerata).
Quanto al laboratorio ha esposto che egli non lo utilizzava , né disponeva delle relative chiavi, ma che a quel locale egli aveva sempre avuto accesso, con porta mai chiusa a chiave da nessuno, perché nella sua parte iniziale era installati i contatori delle (o anche delle) utenze in uso ai coniugi . Ha lamentato che da quando CP_2 Per_2
erano iniziati i contrasti fra padre e figlio, in persona di Parte_1 Controparte_1
aveva frapposto ostacoli fisici che impedivano di fatto l'apertura della porta (che ora si apriva solo per pochi centimetri) e l'accesso ai contatori con evidenti disagi per il resistente stanti vari episodi di interruzione di corrente elettrica.
Ha affermato di non avanzare pretese in ordine al laboratorio, salvo il diritto ad accedere ai contatori non potendo rimettere alla presenza, solo eventuale, del figlio in azienda il controllo dell'efficienza dei servizi e contatori relativi.
Ha quindi così concluso
“Nel merito
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e domanda avversaria, e quindi, dato atto che non ci sono domande circa la taverna:
• rigettare le domande attoree relative al garage;
• rigettare le domande attoree relative alla cella frigo per la sola sua parte destinata
pagina 7 di 20 a cantina ovvero per la parte antistante la vera e propria cella refrigerata;
• dare atto che ha asportato dal locale “archivio” ogni suo bene, Controparte_2
dichiarando cessata a tal proposito la materia del contendere.
In via riconvenzionale:
• condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1
liberazione da persone e cose (anche di terzi) del garage concesso in utilizzo a
[...]
con la scrittura privata dd. 10.12.2019, fatta eccezione per i beni mobili di CP_2
ivi da decenni posizionati e così da sempre tollerati;
Controparte_1
• condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore a consentire a Parte_1
il libero accesso ai contatori relativi alle utenze aservizio dei beni Controparte_2
immobili da lui utilizzati”
2. Previa istruzione della causa con prove documentali ed orali, con sentenza n.
951/2024 pubblicata il 13.2.2025 il Tribunale di Trento ha così deciso:
1) accerta e dichiara la parziale infondatezza del ricorso introduttivo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente, condanna al rilascio immediato del “garage” libero da cose e persone Parte_1
(proprie della e/o di soggetti terzi); Pt_1
3) in accoglimento della domanda proposta dalla parte resistente, dispone che Parte_1
consenta l'accesso al resistente ai “contatori” di pertinenza della propria abitazione, invitando, tuttavia, parte resistente a collocare gli stessi tempestivamente in altra porzione immobiliare di propria esclusiva proprietà o, ove possibile, in spazio comune, evitando disagi alla e/o ad altri possibili comproprietari (di spazi comuni); Pt_1
4) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio del locale “archivio” avendo, nel corso del procedimento de quo, parte resistente spontaneamente liberato integralmente lo stesso;
5) accerta e dichiara la legittimazione della parte ricorrente all'utilizzo esclusivo del locale “archivio” e (qualora non completamente rilasciato) invita parte resistente al rilascio immediato dello stesso libero da persone e cose;
pagina 8 di 20 6) accerta e dichiara la esclusione di alcuna legittimazione all'uso del predetto locale
“archivio” da parte della parte resistente;
7) accerta e dichiara, in forza della scrittura privata di data 10.12.2019, la legittimazione della parte resistente all'utilizzo dei locali “garage e taverna”, escludendo qualsiasi residuo diritto di utilizzo dello stesso (locale) in capo alla Pt_1
[...]
8) invita parte resistente ad utilizzare il predetto “garage” unicamente per il parcheggio della autovettura propria e/o della propria convivente, escludendo ivi il deposito di materiali di natura diversa (potenzialmente rischiosi per l'esercizio dell'attività della;
Parte_1
9) per gli effetti dei superiori punti 2), 7) e 8) rigetta la domanda della parte ricorrente in ordine alla restituzione dei locali “garage e taverna”, attesa la validità e la efficacia della scrittura privata di data 10.12.2019 sottoscritta dalle parti;
10) in parziale accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente e relativa al locale “cella frigo”, non risultando agli atti un formale atto legittimante l'utilizzo esclusivo da parte della parte resistente dello stesso, invita parte resistente al rilascio immediato dello stesso libero da persone e cose, eccettuata la parte antistante lo stesso per il quale deve ritenersi accordato l'utilizzo comune, ad entrambe le parti, della stessa come cantina;
11) atteso il parziale accoglimento del ricorso e la parziale soccombenza di entrambe le parti, e tenuto conto della natura della controversia, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che il contratto di comodato del 2019 attribuisse a CP_2
“la legittimazione alla occupazione piena ed esclusiva” dei locali garage e
[...]
della taverna e che “ nessuna residua legittimazione alla occupazione e/o all'uso di tali locali sia riconoscibile in capo alla o al rappresentante legale della stessa“. Pt_1
Ha motivato che le prove orali hanno dato evidenza “dell'utilizzo assolutamente libero di , che prima (dal 1992!) quale socio e rappresentante della Controparte_2 Pt_1
pagina 9 di 20 Par e poi in forza del contratto dd. 10.12.2019 ha ivi (proseguendo in identico utilizzo) depositato materiali e parcheggiato la vettura propria e quella della moglie (cfr. le deposizioni dei testi e ”. Ha altresì ritenuto pretestuosa la CP_2 Tes_1 Tes_2
richiesta di rilascio del garage per ragioni di sicurezza
Circa il locale archivio ha così motivato: “nulla questio quanto all'archivio avendo.. parte resistente già provveduto al rilascio” e ha poi disposto come da capi 4, 5 e 6 del dispositivo
Con riferimento al locale cella frigo/cantina ha ritenuto che “ non risultando agli atti un formale atto legittimante l'uso da parte resistente” dovesse ritersi fondata la domanda di rilascio formulata da “eccettuata la parte antistante il predetto locale per il Pt_1
quale deve ritersi accordato l'utilizzo comune ad entrambe le parti come cantina”
Ha infine ritenuto meritevole di accoglimento la domanda del resistente di avere accesso ai contatori.
3.1 Avverso la sentenza de qua propone appello Parte_1
Con primo motivo di appello, articolato in più sub motivi, impugna il capo di sentenza relativo alla ritenuta legittimazione di all'uso in via esclusiva del Controparte_2
garage aziendale e alla condanna di al rilascio del garage : ciò per erronea Pt_1
interpretazione di legge e dei criteri di interpretazione del contratto ed altresì per difetto e/o contraddittorietà di motivazione alla luce degli elementi istruttori acquisiti in giudizio nonché per violazione dell'art 112 cpc.
Afferma che l'uso del garage è stato concesso per consentire a che Controparte_2
abita al secondo piano dello stabile di parcheggiare al riparo la propria autovettura e da nessuna parte del contratto si rinviene che detto garage “aziendale” gli sia stato concesso in via esclusiva. Osserva che non è pensabile che la società avesse inteso privarsi completamente del garage aziendale, che è un ampio locale interrato di circa 200 metri quadrati per lasciarlo nella sola ed esclusiva disponibilità di Controparte_2
accettando che invece i propri automezzi rimanessero parcheggiati all'esterno: detta pagina 10 di 20 interpretazione non è riconducibile alla comune intenzione delle parti ed è contraria a buona fede.
Rileva che nemmeno il resistente in prime cure aveva chiesto che il garage venisse liberato - così come ha stabilito il Giudice - da tutte le cose e persone proprie della Pt_1
e/o di soggetti terzi, avendo invece chiesto in via riconvenzionale la condanna della società a liberare da persone e cose il garage aziendale sito nella p.m. 1 della Parte_1
p.ed. 1734 “fatta eccezione per i beni mobili di , soggetto al quale Controparte_1
invece il Giudice aveva inibito qualsiasi uso del garage, venendosi con ciò a fondare anche la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Osserva ancora, attribuendo a ciò rilevanza anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 1362 c.c., che” sino alla richiesta di liberazione del garage dalle attrezzature e dalle suppellettili depositate dal signor lo stesso Controparte_2
convenuto non aveva mai messo in dubbio che il garage fosse coevamente utilizzabile anche dalla proprietà per ivi allocarvi i propri mezzi aziendali” Pt_1
Evidenzia un ulteriore errore in cui è incorso il primo Giudice laddove ha sostenuto che “da sempre il resistente ha occupato degli spazi come pertinenze della propria abitazione”
Sotto altro profilo osserva che nonostante l'”invito” rivolto al resistente in sentenza a non depositare materiali, controparte vi si era attenuto solo in parte;
osserva che per come espresso dal GOP detto precetto non è neppure in alcun modo coercibile
Contesta anche la valutazione delle prove orali effettuata con la appellata sentenza in punto “garage”.
Con secondo motivo lamenta vizio di ultrapetizione in contrasto con l'art 112 cpc con riferimento alla statuizione relativa alla legittimazione di all'uso Controparte_2
esclusivo della taverna posto che nessuna domanda in tal senso era stata svolta dal resistente. Ha altresì in ogni caso rilevato che detta statuizione è completamente errata in quanto contraria al contenuto del contratto che in nessuna parte attribuisce l'uso in via esclusiva di tale porzione immobiliare pagina 11 di 20 Con terzo motivo di appello impugna il capo di sentenza relativo alla “legittimazione” di all'uso del locale cantina in comune con parte ricorrente. Controparte_2
Osserva come il locale cantina/ cella frigo non faccia parte del garage, e non vi sia alcun titolo che ne legittimi l'occupazione da parte di e come la Controparte_2
sentenza, pur dando atto la cella frigo è esclusa dalla concessione in uso di cui al contratto del 2019, abbia disposto senza alcuna motivazione l'uso comune della parte
“cantina” .
Con quarto motivo impugna la sentenza nella parte in cui non ha accolto la sua domanda di restituzione delle chiavi ed ha statuito di consentire al resistente l' accesso ai contatori di pertinenza
Osserva che essa aveva chiesto di avere in restituzione le chiavi del laboratorio Pt_1
che erano ancora illegittimamente ancora detenute dalla controparte pur dopo la cessazione dalle cariche sociali. La circostanza della detenzione delle chiavi era stata confermata anche in sede testimoniale e la affermazione di controparte circa la difficoltà di accesso di era dunque del tutto infondata. Controparte_2
E del resto con “ l'invito” rivolto a quest'ultimo ad “allocare” in altro luogo i contatori anche il primo giudice aveva riconosciuto che l'appellato non avesse in realtà titolo per l'accesso.
Con quinto motivo impugna il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite affermando che la auspicata riforma della sentenza dovrà comportare la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite anche del primo grado.
3.2 con la comparsa di costituzione in grado di appello ripercorre Controparte_2
quanto esposto in primo grado.
Chiede il rigetto del primo motivo di appello affermando che la scrittura del 2019 gli attribuisce l'uso esclusivo del garage senza alcun diritto residuo nemmeno parziale in capo al figlio o alla società.
Eccepisce che non sono utilizzabili i documenti di controparte sub 21.22 e 23
(fotografie dello stato dei luoghi) depositati solo con le scritture conclusionali in primo pagina 12 di 20 grado con deposito tardivo e inammissibile;
rileva la correttezza delle valutazioni delle prove testimoniali. Afferma che la Società non ha interesse ad appellare la pronuncia nella parte in cui ha inibito l'uso del garage a terzi (e tale è Controparte_1
personalmente). Afferma che non si può sostenere che l'uso del garage fosse stato conferito solo in parte
Rileva che il capo 8) non sarebbe stato impugnato in quanto l'atto di appello se occuperebbe solo “per inciso” a pag 23 senza formulare specifico motivo appello. Ha affermato per “trasparenza” che “per l'invito del Giudice di cui al Controparte_2
capo 8 è un “ordine” e l'appellato si rimette a giustizia circa la richiesta avversaria
(irrituale) di trasformare l'invito in condanna ferme le eccezioni e difese rese …” (v pag 13 primo capoverso comparsa di costituzione )
Quanto al secondo motivo dichiara di “rimettersi” dando atto che nessuna delle parti ha svolto domande quanto alla taverna
Quanto al terzo motivo ne chiede il rigetto affermando che i testi hanno confermato che l'occupazione della cantina risaliva al 1992 ed era durata fino alla introduzione del giudizio di primo grado.
In ordine al quarto motivo rileva che egli aveva solo chiesto di poter accedere ai contatori, pacificamente non suoi ma riguardanti anche l'approvvigionamento elettrico dell'appartamento in suo uso, stanti vari episodi di improvvisi distacchi di corrente con conseguente invivibilità dell'abitazione. Afferma di essersi reso disponibile a sobbarcarsi le spese dello spostamento dei contatori ed anche ad intestarsi utenze e contatori ma di non poterlo fare senza la disponibilità di che vi si oppone. Pt_1
In ordine alle chiavi del laboratorio asserisce che l'appellante avrebbe dovuto impugnare le statuizione “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa” e quella di “
“parziale infondatezza del ricorso” e non avendolo fatto espressamente il rigetto della domanda di restituzione delle chiavi del laboratorio è coperto da giudicato. Afferma che in ogni caso non vi è prova della detenzione da parte sua delle chiavi di detto locale pagina 13 di 20 Infine quanto al quinto motivo rileva che la questione “spese” così come proposta non doveva integrare motivo di appello.
4.1 in ordine al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Va premesso che secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.
1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (v. da ultimo Cassazione civile
6444/2025) .
Nel caso in esame in contratto viene usata la seguente espressione “ a mezzo Parte_1
del suo legale rappresentante riconosce a l'uso Controparte_1 Controparte_2
dei locali interni alle p. ed 1734 e 1736 così come evidenziati nella planimetria allegata alla presente scrittura” (che in realtà non è poi stata allegata).
Non vi è una chiara indicazione dal punto di vista letterale di riconoscimento di un uso
“esclusivo” in capo a né una specificazione che l'uso riconosciuto Controparte_2
con detto contratto a coesista con l'uso della società proprietaria del bene Parte_2
di tal che devesi procedere alla ricostruzione della comune intenzione delle parti utilizzando anche altri criteri interpretativi .
Quanto al comportamento delle parti (v art 1362 cc ) rileva la deposizione del testimone operario qualificato dipendente della società da molti anni, Testimone_3
teste attendibile, privo di interesse di fatto ad “orientare” in un senso o nell'altro la deposizione e da ritenersi a conoscenza dei luoghi di causa (la società ha anche sede anche operativa sita nello stesso complesso immobiliare). In primo grado rispondendo sul capitolo n. 1) della memoria di costituzione di parte resistente (Vero che il garage di cui alla scrittura privata dd. 10.12.2019 che si rammostra, ed intercorsa tra il Sig.
e almeno dal 10.12.2019 e fino all'estate 2022 era Controparte_2 Parte_1
utilizzato soltanto dal Sig. ad eccezione dei pochi beni personali di Controparte_2
pagina 14 di 20 da decenni ivi posizionati e che si vedono nella fotografia (doc.2) Controparte_1
che si rammostra) egli ha negato senza incertezza che il garage fino all'estate 2022 fosse in uso personale solo di dichiarando invece “No. Il garage Controparte_2
era di uso aziendale”.
Detto utilizzo del garage da parte anche della società è confermato pure dalla testimone che in ordine al capitolo 2 della memoria di parte resistente Testimone_4
( Vero che nell'estate del 2022, mentre i coniugi erano assenti, Persona_3
ha cominciato ad usare il garage per parcheggiare i propri mezzi) ha Parte_1
negato che solo dall'estate 2022 sia iniziato l'utilizzo del garage da parte della società
così rispondendo: “Non è vero. Il parcheggio è stato sempre utilizzato dalla Parte_1
almeno da quando io lavoro li ovvero dal 2009”; la teste è dipendente della Pt_1
società da molti anni e quindi anch'ella a conoscenza dei luoghi di causa;
ella è anche moglie del legale rappresentante della ma non vi sono elementi in causa che Parte_1
depongano per una sua inattendibilità.
Giova sul punto rammentare (v. ordinanza Corte Cass civile n.6001 del 28/02/2023) che “ In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”.
Per contro (figlia di e sorella di ) , ha confermato le Persona_1 CP_2 CP_1
circostanze di cui ai suddetti capitoli. La stessa teste ha però ulteriormente precisato:
“Accedo al garage solo quando i miei genitori me ne consentono l'accesso non avendo io le chiavi né il telecomando del predetto garage”.
“Non parcheggio quasi mai la macchina nel garage, parcheggiandola quasi sempre fuori”.
pagina 15 di 20 “Accedo al garage solo quando i miei genitori mi dicono se c'è qualcosa, tipo impedimenti per il loro accesso al garage”.
La testimonianza in oggetto, stante la saltuaria frequentazione del locale “garage”, di cui la stessa teste ha dato atto, non risulta idonea a scalfire le risultanze delle due concordi testimonianze sopra citate potendo la teste al più aver Persona_1
riferito per conoscenza diretta solo per quanto osservato in sporadici episodi di accesso al garage (v. precisazione “ “Non parcheggio quasi mai la macchina nel garage, parcheggiandola quasi sempre fuori”).
Infine il teste , nipote di sul capitolo 2 della Testimone_5 Controparte_2
comparsa del resistente ha risposto solo de relato per averglielo riferito la parte stessa di tal che sul punto la deposizione non ha rilevanza probatoria
Il comportamento delle parti anteriore alla stipula- unito all' espressione impiegata in contratto “ “riconosce l'uso” (anziché “concede l'uso”) che dà conto di una sorta di
“accettazione”, di un utilizzo del garage già in essere da parte di Controparte_2
depone nel senso della intenzione delle parti di “riconoscere” detto uso senza escludere l'uso da parte della società proprietaria.
Nello stesso senso il comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto (v stesse deposizioni testimoniali sopra valorizzate) .
Tale interpretazione è del resto coerente anche con il fatto che il garage, che è sito nello stesso stabile ove ha sede la società, ed ove abita anche l' appellato , ha una superficie assai estesa (circa 200 mq.) che ben si presta all'uso di entrambi..
A ciò si aggiunga , per l'ipotesi in cui residuasse un qualche dubbio, che trattandosi di contratto gratuito varrebbe la regola di chiusura dell' art 1371 cc che prevede che il contratto venga interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato (e dunque nel senso del riconoscimento di uso non esclusivo in capo a . Controparte_2
In ragione di ciò accertato che il contratto dd 10.12.2019 attribuisce l'uso del garage a non in esclusiva, va rigettata la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_2
di condanna di al rilascio del garage. Controparte_2 Parte_1
pagina 16 di 20 Non vi è un inadempimento così grave in capo a in ragione Controparte_2
dell'utilizzo fattone per deposito materiali , da determinarne la condanna al rilascio, essendo sufficiente l'accoglimento della domanda subordinata di condanna alla liberazione del garage dai beni incompatibili con detta destinazione.
L'appellante a pag 23 dell'atto di appello ha espressamente censurato il mero “invito” espresso in sentenza indicando il capo di sentenza impugnato (ovvero appunto il capo
8) e le ragioni dell'impugnazione (ovvero la non coericibilità di detto “invito” ) di tal che non può ritenersi inammissibile detto “sub motivo”. E' di tutta evidenza che non può essere espresso un comando in termini di invito di tal che anche il capo 8) va riformato come da dispositivo.
Non è accoglibile la richiesta dell'appellante di limitare l'uso esclusivamente al parcheggio dell'autovettura di posto che non vi è equivocità sul Controparte_2
punto della “lettera” del contratto, che non esprime in alcun modo una siffatta limitativa intenzione delle parti .
4.2. Il secondo motivo è fondato essendo assorbente la sussistenza di vizio di ultrapetizione. Il locale taverna viene nominato da entrambe le parti ma nessuna ha chiesto nulla a riguardo;
vanno dunque annullati i capi di sentenza di cui al punto 7
e 9 del dispositivo nella parte in cui hanno pronunciato in ordine alla taverna in difetto di domanda
4.3 Anche il terzo motivo è fondato: la cantina è area distinta dal garage (v foto prodotte con il ricorso introduttivo) ; al tempo in cui era anche il Controparte_2
legale rappresentante di egli usava (personalmente) la cantina benchè di Parte_1
proprietà della società; cessato dalle cariche sociali, con l'accordo Controparte_2
2019 la società e il medesimo hanno regolato l'uso dei beni di Controparte_2
proprietà della società da parte di quest'ultimo e le parti con tale contratto non hanno riconosciuto in capo a alcun uso della cantina. In difetto di titolo, Controparte_2
stante la richiesta di rilascio da parte della società (con ciò venendo meno ogni pagina 17 di 20 pregressa tolleranza all'occupazione ), va condannato a rilasciare il Controparte_2
locale “cantina” libero da cose e/o persone in favore di Parte_1
4.4 Il quarto motivo è infondato.
In ordine alla domanda relativa alla consegna delle chiavi del laboratorio asseritamente detenute da non può ritenersi che l'appellante dovesse appellare l'espressione CP_2
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa “ – che non può ritenersi equipollente a
“domanda disattesa ” e neppure la statuizione “ di cui al punto 1) accerta e dichiara la parziale fondatezza del ricorso introduttivo” non potendosi ritenere che essa faccia necessariamente riferimento alla reiezione di detta domanda a cui non è fatto alcun cenno neppure nella parte motiva.
Nel merito la domanda va però rigettata. Spettava alla società che ne ha chiesto la consegna, la prova che effettivamente detenesse materialmente Controparte_2
dette chiavi, circostanza contestata dal resistente.
L'unica teste che ha confermato il capitolo 11 di parte ricorrente ( vero che trattiene… la chiave di accesso al laboratorio della società…che egli ha omesso id restituire alla proprietà nonostante i solleciti), e cioè la teste ha in realtà non riferito del Tes_2
fatto materiale della detenzione delle chiavi da parte di bensi di una sua CP_2
personale valutazione legata alla circostanza che ella ha tutte le chiavi della società e le manca quella in oggetto ( “Vero. Lo so perché essendo impiegata dell'azienda tutte le chiavi sono in mio possesso”), ragionamento che peraltro sconta il fatto che a monte non vi è prova sicura del fatto che le chiavi le abbia materialmente Controparte_2
Il fatto che abbia le chiavi non è desumibile neppure dalle altre Controparte_2
deposizioni testimoniali ( ha negato le circostanze di cui al capitolo Persona_1
e il teste ancora una volta de relato ha affermato che il nonno gli aveva Tes_1
riferito di aver consegnato tutte le chiavi)
Stante tale difetto probatorio la domanda di consegna delle chiavi va rigettata.
Quanto ai contatori e al fatto che vi sarebbero impedimenti fisici, integrati da materiali addossati alla porta che impedirebbero l' accesso alla zona contatori, ed altresì in pagina 18 di 20 ordine alle interruzioni di corrente elettrica, le circostanze dei capitoli 11 e 12 formulati dal resistente sul punto sono state confermate da figlia e Controparte_2
nipote (gli unici testi sentiti sul punto) sia pure con le espressioni “vero” senza altre aggiunte. I contatori sono di titolarità della società ma servono anche le utenze dell' appartamento in uso al resistente e deve pertanto esser garantita la possibilità di accesso agli stessi, vieppiù a fronte dei confermati episodi di interruzione di erogazione di energia elettrica. Sul punto la sentenza di primo grado va dunque confermata
(l'”invito” allo spostamento dei contatori non è stato fatto oggetto di motivi di appello ).
In conseguenza della riforma parziale si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890). L 'esito complessivo del procedimento vede la reciproca soccombenza di tal che le spese di lite dei due gradi vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
951/2024 del Tribunale di Trento, lo accoglie in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata
A) annulla la pronuncia di cui ai capi di sentenza 7 e 9 con riferimento alla “taverna”
B) a modifica dei capi 7) 2), 9) e 8) con riferimento al “garage”
- accertato che il contratto dd 10.12.2019 attribuisce l'uso del garage a
[...]
non in esclusiva rigetta la domanda riconvenzionale svolta da CP_2 [...]
di condanna di al rilascio del garage CP_2 Parte_1
- rigetta la domanda principale della ricorrente di condanna di controparte alla Parte_1
restituzione del garage pagina 19 di 20 - in parziale accoglimento della domanda subordinata di condanna Parte_1 CP_2
a liberare il garage dai beni incompatibili con detta destinazione, rigettando la
[...]
domanda per la parte in cui “chiede che venga disposta la limitazione del suo godimento al parcheggio di una sola autovettura del convenuto”
C) in riforma del capo 10 della impugnata sentenza condanna a Controparte_2
rilasciare il locale “cantina” libero da cose e/o persone in favore di Parte_1
D) Rigetta la domanda di di condanna di alla restituzione Parte_1 Controparte_2
della chiave di accesso al laboratorio
E) Compensa le spese di lite entrambi i gradi
Deciso in Trento, 10/06/2025
Il Presidente dott. Liliana Guzzo
pagina 20 di 20
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg 87 2025
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo -Presidente rel ed est dott.ssa Maria Tulumello -Consigliere dott.ssa Renata Fermanelli - Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con ricorso in appello depositato in data 15.4.2025 da
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante pro tempore ed Parte_1 P.IVA_1
Amministratore Unico sig. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.to Enrico Cortelletti del Foro diTrento
- appellante –
Contro
( C.F.: Controparte_2 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.to Carlo Chelodi e Riccardo Modena del Foro di Trento
- appellato
Oggetto: comodato immobile urbano
In punto: riforma n. 951/2024 del Tribunale di Trento
Conclusioni
APPELLANTE pagina 1 di 20 a) nel merito, accertare e dichiarare che il sig. sta utilizzando con le Controparte_2
modalità descritte in atti il locale condotto in comodato, di proprietà della società Pt_1
identificato dal garage interrato facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 in C.C.
[...]
Lavis in contrasto con la destinazione prevista nella scrittura privata di data 10.12.2019;
- condannare per l'effetto il sig. a restituire alla proprietà, libero da Controparte_2
cose e/o persone, il locale destinato a garage interrato facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 C.C. Lavis ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804 c.c. per tutte le ragioni e le argomentazioni indicate in atti;
- ovvero in subordine condannare il sig. a liberare il locale destinato Controparte_2
a garage interrato facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 C.C. Lavis dai beni incompatibili con la sua destinazione, limitando il suo godimento al parcheggio di una sola autovettura del convenuto – in concomitanza con l'uso dello stesso garage da parte di Parte_1
b) accertare e dichiarare altresì che il sig. sta utilizzando con le Controparte_2
modalità descritte in atti – senza alcun titolo né consenso - il locale cantina ubicato nella p.m. 1 della p.ed. 1734 in C.C. Lavis, non ricompreso nella scrittura privata di data
10.12.2019;
- condannare per l'effetto il sig. a rilasciare detto locale cantina, Controparte_2
libero da cose e/o persone, in favore della proprietà, per tutte le ragioni e le argomentazioni indicate in atti;
c) accertato e dichiarato che il sig. detiene senza titolo la chiave di Controparte_2
accesso al locale laboratorio della facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 Parte_1
in C.C. Lavis, condannare l'odierno convenuto a restituire tale chiave a parte appellante;
- in ogni caso, ed in riforma dell'appellata Sentenza, respingere interamente tutte le domande proposte da parte resistente / appellata, anche in via riconvenzionale, perchè assolutamente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte negli atti di parte appellante;
pagina 2 di 20 - in ogni caso, con integrale vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, oltre 15% per spese generali, Iva e Cnpa come per legge”
APPELLATO
Rigettare l'appello e le domande tutte avversarie, con le conseguenze di legge.
Spese secondo giustizia.
In via istruttoria: si ribadisce l'eccezione di inammissibilità e inutilizzabilità dei documenti tardivamente dimessi da in primo grado come docc. 21, 22 e 23. Parte_1
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 La società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. e 414 c.p.c. depositato in data 07.04.2023 CP_1
ha esposto:
- che dal dicembre del 2019 era divenuto titolare del 100% delle quote Controparte_1
della società (avente quale oggetto sociale l'esecuzione di lavorazioni per Parte_1
l'isolamento termico, acustico ed antivibratorio) mentre il padre, Controparte_2
aveva cessato ogni titolarità, carica e qualifica nella compagine sociale;
- che la sede legale ed operativa della era sita nella p.m. 1 della p.ed. 1734 Parte_1
in C.C. Lavis in un edificio tavolarmente suddiviso in due porzioni materiali, sub p.m. 1
e p.m. 2, di complessivi mq 2042
- che la p.m. 1 si sviluppava al piano interrato, al piano terra e al primo piano della p.ed. 1734 ed era di proprietà esclusiva della società ; Parte_1
- che la p.m. 2 era invece in contitolarità di e fratello e CP_1 Persona_1
sorella, comproprietari ciascuno per la quota di 1/2 indivisa e corrispondeva a due distinte unità abitative site al secondo piano dello stabile, censite come subalterni 3 e 4; in forza di comodato orale concesso da e da Controparte_1 Persona_1
e la di lui moglie (genitori di e Controparte_2 Persona_2 CP_1 Per_1
abitavano, a titolo gratuito, in una parte di detta p.m. 2 per una superficie complessiva di circa 112 m² corrispondente all'appartamento catastalmente identificato sub 3;
pagina 3 di 20 - che con scrittura privata del 10 dicembre 2019 - in concomitanza con la cessazione di da ogni titolarità, carica e qualifica nella compagine sociale- la Controparte_2
società in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
aveva riconosciuto a gratuitamente l'uso di alcuni CP_1 Controparte_2
locali “interni alla p.ed. 1734 e 1736 ” di proprietà della società denominati “garage”
e “taverna”.
Ha asserito in particolare che aveva concesso l'uso a Parte_1 Controparte_2
del predetto garage in considerazione del fatto che quest'ultimo abitava al secondo piano dell'edificio nella p.m. 2, per consentirgli di parcheggiare al riparo la sua autovettura.
Ha poi affermato:
A) che – nonostante la dismissione di ogni titolarità e carica Controparte_2
nell'ambito della - utilizzava lo spazio aziendale della p.m. 1 della Parte_1
p.ed. 1734 destinato a garage interrato non solo per parcheggiare la propria autovettura, come gli era stato concesso, ma prevalentemente come deposito per allocarvi merce di ogni genere, legname, macchinari elettrici, beni e strumenti di varia natura, sì da trasformarlo in un vero e proprio magazzino personale, derivando da tale condotta un grave pericolo per la sicurezza aziendale, visto che eventuali scintille originate dall'uso di detti strumenti erano ad esempio idonee a provocare l'innesto ed il propagarsi di incendi.
B) che parimenti egli utilizzava – senza alcun titolo e consenso - una parte dello stabile aziendale di cui alla p.m. 1 della p.ed. 1734 in C.C. Lavis, sita al primo piano e denominata “archivio” nella planimetria dell'immobile doc 15, non inclusa tra i beni concessi in comodato, e che egli aveva impropriamente deciso di destinare ad ulteriore deposito personale:
C) Che, ancora, . nonostante la cessazione di ogni carica e titolarità nell'ambito della il resistente aveva continuato ad utilizzare come dispensa personale Parte_1
senza alcun titolo, accordo e consenso la cella frigorifera e cantina ubicate nella pagina 4 di 20 p.m. 1 della p.ed. 1734 - nella zona del garage interrato aziendale ma esterne allo stesso e non ricomprese nel contratto di comodato
D) che la chiave di accesso alla taverna, concessa da in comodato d'uso Parte_1
con la scrittura dd. 10.12.2019 , che era sempre stata lasciata appesa accanto alla porta d'accesso a tale locale, era scomparsa e che richiesto di informazioni dal sig. sul destino di tale chiave, non aveva Controparte_1 Controparte_2
dato risposta.
Ha dato atto che vani era risultati tutti i tentativi di trovare una soluzione stragiudiziale a tali problematiche, ivi compresa l'instaurazione del procedimento di mediazione (il n.
134/2021) avanti al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Trento.
Altresì il resistente non aveva restituito le chiavi della porta di ingresso al laboratorio
(dove egli un tempo lavorava) facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734.
Ciò esposto ha chiesto:
a) la condanna di a cessare immediatamente di utilizzare il Controparte_2
locale garage stante il suo impiego in maniera difforme dalla sua destinazione d'uso, con conseguente richiesta di restituzione alla proprietà del predetto locale libero da ogni cosa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1804 c.c.; ovvero in subordine la condanna del sig. al rigoroso rispetto delle obbligazioni Controparte_2
assunte dal comodatario nell'accordo di data 10.12.2019 con conseguente richiesta di rimozione dal locale garage concesso in godimento dei beni incompatibili con la destinazione del predetto immobile, limitando l'uso esclusivamente al parcheggio dell'autovettura del Controparte_2
b) la condanna di alla liberazione degli ulteriori locali - vale a Controparte_2
dire il locale archivio al primo piano della p.m. 1 della p.ed. 1734 in C.C. Lavis ed il locale cella frigo /cantina siti al piano interrato della medesima p.m.
1- non concessi in godimento e dal medesimo occupati sine titulo
c) la condanna alla restituzione delle chiavi del locale laboratorio detenute senza titolo.
pagina 5 di 20 1.2 Con “memoria di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale” dd. 27 luglio 2023 si è costituito in giudizio deducendo in sintesi quanto Controparte_2
segue.
Quanto al garage ha rilevato che con la scrittura privata datata 10 dicembre 2019, la gli aveva concesso l'uso in comodato – in via esclusiva - dell'intero piano Parte_1
garage interrato aziendale facente parte della p.m. 1 della p.ed. 1734 che si estendeva anche al locale cantina-cella frigo.
Nel piano garage, almeno fino all'estate 2022, mai aveva svolto attività o Parte_1
parcheggiato mezzi o depositato alcunché, mentre l'utilizzo lamentato dalla ricorrente era conforme a quanto praticato da decenni dal convenuto, sia prima che dopo la cessione delle quote di;
egli comunque preso atto delle doglianze di parte Parte_1
ricorrente, e senza per questo nulla riconoscere, aveva già asportato le attrezzature che ivi erano depositate da decenni residuando solo un po' di legna, che stava via via asportando.
La scrittura privata intercorsa tra e non includeva alcuna Controparte_2 Parte_1
limitazione dell'uso del piano garage ed in particolare non era previsto che l'uso del garage riguardasse una sola vettura, come preteso da controparte.
L'utilizzo come praticato precedentemente e successivamente (fino all'estate scorsa) alla scrittura 10.12.2019, dava evidenza che non era legittimo, e violava il contratto e l'art. 1375 c.c., la pretesa di controparte di restringerne ora l'utilizzo al solo parcheggio e di una sola vettura.
Ha ribadito l'uso legittimo della “taverna”; ha affermato che era effettivamente
“sparita” recentemente la chiave di accesso alla taverna, sempre rimasta disponibile all'esterno di quei locali, ma ha nel contempo asserito che egli stesso era rimasto
“vittima” di tale situazione e si era attivato per recuperare (in una ferramenta) una chiave di accesso;
ha comunque rilevato che controparte non aveva avanzato domande con riferimento a detto locale.
pagina 6 di 20 Quanto all' archivio (parte della pm 1 della p.ed. 1734) ha affermato che quei locali, erano stati da sempre utilizzati da padre e figlio per depositarvi beni di rispettiva proprietà, in pieno accordo ma che viste le richieste di egli aveva già Parte_1
asportato ogni suo bene;
non reclamando diritto di utilizzo alcuno di quei locali era cessata sul punto la materia del contendere
Quanto alla cella frigorifera/cantina (parte della pm 1 della p.ed. 1734) ha esposto che trattavasi di un locale “diviso” a metà con la prima parte utilizzata (da prima del contratto di comodato e per pieno accordo fra le parti) come cantina dal resistente e l'altra rimasta del tutto inutilizzata (anche da ) ; ha affermato che essa era Parte_1
ricompresa nel comodato in suo favore nei limiti sopra descritti ovvero per la parte antistante usata come cantina ( non la cella refrigerata).
Quanto al laboratorio ha esposto che egli non lo utilizzava , né disponeva delle relative chiavi, ma che a quel locale egli aveva sempre avuto accesso, con porta mai chiusa a chiave da nessuno, perché nella sua parte iniziale era installati i contatori delle (o anche delle) utenze in uso ai coniugi . Ha lamentato che da quando CP_2 Per_2
erano iniziati i contrasti fra padre e figlio, in persona di Parte_1 Controparte_1
aveva frapposto ostacoli fisici che impedivano di fatto l'apertura della porta (che ora si apriva solo per pochi centimetri) e l'accesso ai contatori con evidenti disagi per il resistente stanti vari episodi di interruzione di corrente elettrica.
Ha affermato di non avanzare pretese in ordine al laboratorio, salvo il diritto ad accedere ai contatori non potendo rimettere alla presenza, solo eventuale, del figlio in azienda il controllo dell'efficienza dei servizi e contatori relativi.
Ha quindi così concluso
“Nel merito
Respinta ogni diversa istanza, eccezione e domanda avversaria, e quindi, dato atto che non ci sono domande circa la taverna:
• rigettare le domande attoree relative al garage;
• rigettare le domande attoree relative alla cella frigo per la sola sua parte destinata
pagina 7 di 20 a cantina ovvero per la parte antistante la vera e propria cella refrigerata;
• dare atto che ha asportato dal locale “archivio” ogni suo bene, Controparte_2
dichiarando cessata a tal proposito la materia del contendere.
In via riconvenzionale:
• condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla Parte_1
liberazione da persone e cose (anche di terzi) del garage concesso in utilizzo a
[...]
con la scrittura privata dd. 10.12.2019, fatta eccezione per i beni mobili di CP_2
ivi da decenni posizionati e così da sempre tollerati;
Controparte_1
• condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore a consentire a Parte_1
il libero accesso ai contatori relativi alle utenze aservizio dei beni Controparte_2
immobili da lui utilizzati”
2. Previa istruzione della causa con prove documentali ed orali, con sentenza n.
951/2024 pubblicata il 13.2.2025 il Tribunale di Trento ha così deciso:
1) accerta e dichiara la parziale infondatezza del ricorso introduttivo;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte resistente, condanna al rilascio immediato del “garage” libero da cose e persone Parte_1
(proprie della e/o di soggetti terzi); Pt_1
3) in accoglimento della domanda proposta dalla parte resistente, dispone che Parte_1
consenta l'accesso al resistente ai “contatori” di pertinenza della propria abitazione, invitando, tuttavia, parte resistente a collocare gli stessi tempestivamente in altra porzione immobiliare di propria esclusiva proprietà o, ove possibile, in spazio comune, evitando disagi alla e/o ad altri possibili comproprietari (di spazi comuni); Pt_1
4) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio del locale “archivio” avendo, nel corso del procedimento de quo, parte resistente spontaneamente liberato integralmente lo stesso;
5) accerta e dichiara la legittimazione della parte ricorrente all'utilizzo esclusivo del locale “archivio” e (qualora non completamente rilasciato) invita parte resistente al rilascio immediato dello stesso libero da persone e cose;
pagina 8 di 20 6) accerta e dichiara la esclusione di alcuna legittimazione all'uso del predetto locale
“archivio” da parte della parte resistente;
7) accerta e dichiara, in forza della scrittura privata di data 10.12.2019, la legittimazione della parte resistente all'utilizzo dei locali “garage e taverna”, escludendo qualsiasi residuo diritto di utilizzo dello stesso (locale) in capo alla Pt_1
[...]
8) invita parte resistente ad utilizzare il predetto “garage” unicamente per il parcheggio della autovettura propria e/o della propria convivente, escludendo ivi il deposito di materiali di natura diversa (potenzialmente rischiosi per l'esercizio dell'attività della;
Parte_1
9) per gli effetti dei superiori punti 2), 7) e 8) rigetta la domanda della parte ricorrente in ordine alla restituzione dei locali “garage e taverna”, attesa la validità e la efficacia della scrittura privata di data 10.12.2019 sottoscritta dalle parti;
10) in parziale accoglimento della domanda formulata dalla parte ricorrente e relativa al locale “cella frigo”, non risultando agli atti un formale atto legittimante l'utilizzo esclusivo da parte della parte resistente dello stesso, invita parte resistente al rilascio immediato dello stesso libero da persone e cose, eccettuata la parte antistante lo stesso per il quale deve ritenersi accordato l'utilizzo comune, ad entrambe le parti, della stessa come cantina;
11) atteso il parziale accoglimento del ricorso e la parziale soccombenza di entrambe le parti, e tenuto conto della natura della controversia, si ritiene equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che il contratto di comodato del 2019 attribuisse a CP_2
“la legittimazione alla occupazione piena ed esclusiva” dei locali garage e
[...]
della taverna e che “ nessuna residua legittimazione alla occupazione e/o all'uso di tali locali sia riconoscibile in capo alla o al rappresentante legale della stessa“. Pt_1
Ha motivato che le prove orali hanno dato evidenza “dell'utilizzo assolutamente libero di , che prima (dal 1992!) quale socio e rappresentante della Controparte_2 Pt_1
pagina 9 di 20 Par e poi in forza del contratto dd. 10.12.2019 ha ivi (proseguendo in identico utilizzo) depositato materiali e parcheggiato la vettura propria e quella della moglie (cfr. le deposizioni dei testi e ”. Ha altresì ritenuto pretestuosa la CP_2 Tes_1 Tes_2
richiesta di rilascio del garage per ragioni di sicurezza
Circa il locale archivio ha così motivato: “nulla questio quanto all'archivio avendo.. parte resistente già provveduto al rilascio” e ha poi disposto come da capi 4, 5 e 6 del dispositivo
Con riferimento al locale cella frigo/cantina ha ritenuto che “ non risultando agli atti un formale atto legittimante l'uso da parte resistente” dovesse ritersi fondata la domanda di rilascio formulata da “eccettuata la parte antistante il predetto locale per il Pt_1
quale deve ritersi accordato l'utilizzo comune ad entrambe le parti come cantina”
Ha infine ritenuto meritevole di accoglimento la domanda del resistente di avere accesso ai contatori.
3.1 Avverso la sentenza de qua propone appello Parte_1
Con primo motivo di appello, articolato in più sub motivi, impugna il capo di sentenza relativo alla ritenuta legittimazione di all'uso in via esclusiva del Controparte_2
garage aziendale e alla condanna di al rilascio del garage : ciò per erronea Pt_1
interpretazione di legge e dei criteri di interpretazione del contratto ed altresì per difetto e/o contraddittorietà di motivazione alla luce degli elementi istruttori acquisiti in giudizio nonché per violazione dell'art 112 cpc.
Afferma che l'uso del garage è stato concesso per consentire a che Controparte_2
abita al secondo piano dello stabile di parcheggiare al riparo la propria autovettura e da nessuna parte del contratto si rinviene che detto garage “aziendale” gli sia stato concesso in via esclusiva. Osserva che non è pensabile che la società avesse inteso privarsi completamente del garage aziendale, che è un ampio locale interrato di circa 200 metri quadrati per lasciarlo nella sola ed esclusiva disponibilità di Controparte_2
accettando che invece i propri automezzi rimanessero parcheggiati all'esterno: detta pagina 10 di 20 interpretazione non è riconducibile alla comune intenzione delle parti ed è contraria a buona fede.
Rileva che nemmeno il resistente in prime cure aveva chiesto che il garage venisse liberato - così come ha stabilito il Giudice - da tutte le cose e persone proprie della Pt_1
e/o di soggetti terzi, avendo invece chiesto in via riconvenzionale la condanna della società a liberare da persone e cose il garage aziendale sito nella p.m. 1 della Parte_1
p.ed. 1734 “fatta eccezione per i beni mobili di , soggetto al quale Controparte_1
invece il Giudice aveva inibito qualsiasi uso del garage, venendosi con ciò a fondare anche la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Osserva ancora, attribuendo a ciò rilevanza anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 1362 c.c., che” sino alla richiesta di liberazione del garage dalle attrezzature e dalle suppellettili depositate dal signor lo stesso Controparte_2
convenuto non aveva mai messo in dubbio che il garage fosse coevamente utilizzabile anche dalla proprietà per ivi allocarvi i propri mezzi aziendali” Pt_1
Evidenzia un ulteriore errore in cui è incorso il primo Giudice laddove ha sostenuto che “da sempre il resistente ha occupato degli spazi come pertinenze della propria abitazione”
Sotto altro profilo osserva che nonostante l'”invito” rivolto al resistente in sentenza a non depositare materiali, controparte vi si era attenuto solo in parte;
osserva che per come espresso dal GOP detto precetto non è neppure in alcun modo coercibile
Contesta anche la valutazione delle prove orali effettuata con la appellata sentenza in punto “garage”.
Con secondo motivo lamenta vizio di ultrapetizione in contrasto con l'art 112 cpc con riferimento alla statuizione relativa alla legittimazione di all'uso Controparte_2
esclusivo della taverna posto che nessuna domanda in tal senso era stata svolta dal resistente. Ha altresì in ogni caso rilevato che detta statuizione è completamente errata in quanto contraria al contenuto del contratto che in nessuna parte attribuisce l'uso in via esclusiva di tale porzione immobiliare pagina 11 di 20 Con terzo motivo di appello impugna il capo di sentenza relativo alla “legittimazione” di all'uso del locale cantina in comune con parte ricorrente. Controparte_2
Osserva come il locale cantina/ cella frigo non faccia parte del garage, e non vi sia alcun titolo che ne legittimi l'occupazione da parte di e come la Controparte_2
sentenza, pur dando atto la cella frigo è esclusa dalla concessione in uso di cui al contratto del 2019, abbia disposto senza alcuna motivazione l'uso comune della parte
“cantina” .
Con quarto motivo impugna la sentenza nella parte in cui non ha accolto la sua domanda di restituzione delle chiavi ed ha statuito di consentire al resistente l' accesso ai contatori di pertinenza
Osserva che essa aveva chiesto di avere in restituzione le chiavi del laboratorio Pt_1
che erano ancora illegittimamente ancora detenute dalla controparte pur dopo la cessazione dalle cariche sociali. La circostanza della detenzione delle chiavi era stata confermata anche in sede testimoniale e la affermazione di controparte circa la difficoltà di accesso di era dunque del tutto infondata. Controparte_2
E del resto con “ l'invito” rivolto a quest'ultimo ad “allocare” in altro luogo i contatori anche il primo giudice aveva riconosciuto che l'appellato non avesse in realtà titolo per l'accesso.
Con quinto motivo impugna il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite affermando che la auspicata riforma della sentenza dovrà comportare la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite anche del primo grado.
3.2 con la comparsa di costituzione in grado di appello ripercorre Controparte_2
quanto esposto in primo grado.
Chiede il rigetto del primo motivo di appello affermando che la scrittura del 2019 gli attribuisce l'uso esclusivo del garage senza alcun diritto residuo nemmeno parziale in capo al figlio o alla società.
Eccepisce che non sono utilizzabili i documenti di controparte sub 21.22 e 23
(fotografie dello stato dei luoghi) depositati solo con le scritture conclusionali in primo pagina 12 di 20 grado con deposito tardivo e inammissibile;
rileva la correttezza delle valutazioni delle prove testimoniali. Afferma che la Società non ha interesse ad appellare la pronuncia nella parte in cui ha inibito l'uso del garage a terzi (e tale è Controparte_1
personalmente). Afferma che non si può sostenere che l'uso del garage fosse stato conferito solo in parte
Rileva che il capo 8) non sarebbe stato impugnato in quanto l'atto di appello se occuperebbe solo “per inciso” a pag 23 senza formulare specifico motivo appello. Ha affermato per “trasparenza” che “per l'invito del Giudice di cui al Controparte_2
capo 8 è un “ordine” e l'appellato si rimette a giustizia circa la richiesta avversaria
(irrituale) di trasformare l'invito in condanna ferme le eccezioni e difese rese …” (v pag 13 primo capoverso comparsa di costituzione )
Quanto al secondo motivo dichiara di “rimettersi” dando atto che nessuna delle parti ha svolto domande quanto alla taverna
Quanto al terzo motivo ne chiede il rigetto affermando che i testi hanno confermato che l'occupazione della cantina risaliva al 1992 ed era durata fino alla introduzione del giudizio di primo grado.
In ordine al quarto motivo rileva che egli aveva solo chiesto di poter accedere ai contatori, pacificamente non suoi ma riguardanti anche l'approvvigionamento elettrico dell'appartamento in suo uso, stanti vari episodi di improvvisi distacchi di corrente con conseguente invivibilità dell'abitazione. Afferma di essersi reso disponibile a sobbarcarsi le spese dello spostamento dei contatori ed anche ad intestarsi utenze e contatori ma di non poterlo fare senza la disponibilità di che vi si oppone. Pt_1
In ordine alle chiavi del laboratorio asserisce che l'appellante avrebbe dovuto impugnare le statuizione “ogni contraria istanza ed eccezione disattesa” e quella di “
“parziale infondatezza del ricorso” e non avendolo fatto espressamente il rigetto della domanda di restituzione delle chiavi del laboratorio è coperto da giudicato. Afferma che in ogni caso non vi è prova della detenzione da parte sua delle chiavi di detto locale pagina 13 di 20 Infine quanto al quinto motivo rileva che la questione “spese” così come proposta non doveva integrare motivo di appello.
4.1 in ordine al primo motivo di appello si osserva quanto segue.
Va premesso che secondo i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, “nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art.
1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.” (v. da ultimo Cassazione civile
6444/2025) .
Nel caso in esame in contratto viene usata la seguente espressione “ a mezzo Parte_1
del suo legale rappresentante riconosce a l'uso Controparte_1 Controparte_2
dei locali interni alle p. ed 1734 e 1736 così come evidenziati nella planimetria allegata alla presente scrittura” (che in realtà non è poi stata allegata).
Non vi è una chiara indicazione dal punto di vista letterale di riconoscimento di un uso
“esclusivo” in capo a né una specificazione che l'uso riconosciuto Controparte_2
con detto contratto a coesista con l'uso della società proprietaria del bene Parte_2
di tal che devesi procedere alla ricostruzione della comune intenzione delle parti utilizzando anche altri criteri interpretativi .
Quanto al comportamento delle parti (v art 1362 cc ) rileva la deposizione del testimone operario qualificato dipendente della società da molti anni, Testimone_3
teste attendibile, privo di interesse di fatto ad “orientare” in un senso o nell'altro la deposizione e da ritenersi a conoscenza dei luoghi di causa (la società ha anche sede anche operativa sita nello stesso complesso immobiliare). In primo grado rispondendo sul capitolo n. 1) della memoria di costituzione di parte resistente (Vero che il garage di cui alla scrittura privata dd. 10.12.2019 che si rammostra, ed intercorsa tra il Sig.
e almeno dal 10.12.2019 e fino all'estate 2022 era Controparte_2 Parte_1
utilizzato soltanto dal Sig. ad eccezione dei pochi beni personali di Controparte_2
pagina 14 di 20 da decenni ivi posizionati e che si vedono nella fotografia (doc.2) Controparte_1
che si rammostra) egli ha negato senza incertezza che il garage fino all'estate 2022 fosse in uso personale solo di dichiarando invece “No. Il garage Controparte_2
era di uso aziendale”.
Detto utilizzo del garage da parte anche della società è confermato pure dalla testimone che in ordine al capitolo 2 della memoria di parte resistente Testimone_4
( Vero che nell'estate del 2022, mentre i coniugi erano assenti, Persona_3
ha cominciato ad usare il garage per parcheggiare i propri mezzi) ha Parte_1
negato che solo dall'estate 2022 sia iniziato l'utilizzo del garage da parte della società
così rispondendo: “Non è vero. Il parcheggio è stato sempre utilizzato dalla Parte_1
almeno da quando io lavoro li ovvero dal 2009”; la teste è dipendente della Pt_1
società da molti anni e quindi anch'ella a conoscenza dei luoghi di causa;
ella è anche moglie del legale rappresentante della ma non vi sono elementi in causa che Parte_1
depongano per una sua inattendibilità.
Giova sul punto rammentare (v. ordinanza Corte Cass civile n.6001 del 28/02/2023) che “ In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità”.
Per contro (figlia di e sorella di ) , ha confermato le Persona_1 CP_2 CP_1
circostanze di cui ai suddetti capitoli. La stessa teste ha però ulteriormente precisato:
“Accedo al garage solo quando i miei genitori me ne consentono l'accesso non avendo io le chiavi né il telecomando del predetto garage”.
“Non parcheggio quasi mai la macchina nel garage, parcheggiandola quasi sempre fuori”.
pagina 15 di 20 “Accedo al garage solo quando i miei genitori mi dicono se c'è qualcosa, tipo impedimenti per il loro accesso al garage”.
La testimonianza in oggetto, stante la saltuaria frequentazione del locale “garage”, di cui la stessa teste ha dato atto, non risulta idonea a scalfire le risultanze delle due concordi testimonianze sopra citate potendo la teste al più aver Persona_1
riferito per conoscenza diretta solo per quanto osservato in sporadici episodi di accesso al garage (v. precisazione “ “Non parcheggio quasi mai la macchina nel garage, parcheggiandola quasi sempre fuori”).
Infine il teste , nipote di sul capitolo 2 della Testimone_5 Controparte_2
comparsa del resistente ha risposto solo de relato per averglielo riferito la parte stessa di tal che sul punto la deposizione non ha rilevanza probatoria
Il comportamento delle parti anteriore alla stipula- unito all' espressione impiegata in contratto “ “riconosce l'uso” (anziché “concede l'uso”) che dà conto di una sorta di
“accettazione”, di un utilizzo del garage già in essere da parte di Controparte_2
depone nel senso della intenzione delle parti di “riconoscere” detto uso senza escludere l'uso da parte della società proprietaria.
Nello stesso senso il comportamento delle parti successivo alla stipula del contratto (v stesse deposizioni testimoniali sopra valorizzate) .
Tale interpretazione è del resto coerente anche con il fatto che il garage, che è sito nello stesso stabile ove ha sede la società, ed ove abita anche l' appellato , ha una superficie assai estesa (circa 200 mq.) che ben si presta all'uso di entrambi..
A ciò si aggiunga , per l'ipotesi in cui residuasse un qualche dubbio, che trattandosi di contratto gratuito varrebbe la regola di chiusura dell' art 1371 cc che prevede che il contratto venga interpretato nel senso meno gravoso per l'obbligato (e dunque nel senso del riconoscimento di uso non esclusivo in capo a . Controparte_2
In ragione di ciò accertato che il contratto dd 10.12.2019 attribuisce l'uso del garage a non in esclusiva, va rigettata la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_2
di condanna di al rilascio del garage. Controparte_2 Parte_1
pagina 16 di 20 Non vi è un inadempimento così grave in capo a in ragione Controparte_2
dell'utilizzo fattone per deposito materiali , da determinarne la condanna al rilascio, essendo sufficiente l'accoglimento della domanda subordinata di condanna alla liberazione del garage dai beni incompatibili con detta destinazione.
L'appellante a pag 23 dell'atto di appello ha espressamente censurato il mero “invito” espresso in sentenza indicando il capo di sentenza impugnato (ovvero appunto il capo
8) e le ragioni dell'impugnazione (ovvero la non coericibilità di detto “invito” ) di tal che non può ritenersi inammissibile detto “sub motivo”. E' di tutta evidenza che non può essere espresso un comando in termini di invito di tal che anche il capo 8) va riformato come da dispositivo.
Non è accoglibile la richiesta dell'appellante di limitare l'uso esclusivamente al parcheggio dell'autovettura di posto che non vi è equivocità sul Controparte_2
punto della “lettera” del contratto, che non esprime in alcun modo una siffatta limitativa intenzione delle parti .
4.2. Il secondo motivo è fondato essendo assorbente la sussistenza di vizio di ultrapetizione. Il locale taverna viene nominato da entrambe le parti ma nessuna ha chiesto nulla a riguardo;
vanno dunque annullati i capi di sentenza di cui al punto 7
e 9 del dispositivo nella parte in cui hanno pronunciato in ordine alla taverna in difetto di domanda
4.3 Anche il terzo motivo è fondato: la cantina è area distinta dal garage (v foto prodotte con il ricorso introduttivo) ; al tempo in cui era anche il Controparte_2
legale rappresentante di egli usava (personalmente) la cantina benchè di Parte_1
proprietà della società; cessato dalle cariche sociali, con l'accordo Controparte_2
2019 la società e il medesimo hanno regolato l'uso dei beni di Controparte_2
proprietà della società da parte di quest'ultimo e le parti con tale contratto non hanno riconosciuto in capo a alcun uso della cantina. In difetto di titolo, Controparte_2
stante la richiesta di rilascio da parte della società (con ciò venendo meno ogni pagina 17 di 20 pregressa tolleranza all'occupazione ), va condannato a rilasciare il Controparte_2
locale “cantina” libero da cose e/o persone in favore di Parte_1
4.4 Il quarto motivo è infondato.
In ordine alla domanda relativa alla consegna delle chiavi del laboratorio asseritamente detenute da non può ritenersi che l'appellante dovesse appellare l'espressione CP_2
“ogni contraria istanza ed eccezione disattesa “ – che non può ritenersi equipollente a
“domanda disattesa ” e neppure la statuizione “ di cui al punto 1) accerta e dichiara la parziale fondatezza del ricorso introduttivo” non potendosi ritenere che essa faccia necessariamente riferimento alla reiezione di detta domanda a cui non è fatto alcun cenno neppure nella parte motiva.
Nel merito la domanda va però rigettata. Spettava alla società che ne ha chiesto la consegna, la prova che effettivamente detenesse materialmente Controparte_2
dette chiavi, circostanza contestata dal resistente.
L'unica teste che ha confermato il capitolo 11 di parte ricorrente ( vero che trattiene… la chiave di accesso al laboratorio della società…che egli ha omesso id restituire alla proprietà nonostante i solleciti), e cioè la teste ha in realtà non riferito del Tes_2
fatto materiale della detenzione delle chiavi da parte di bensi di una sua CP_2
personale valutazione legata alla circostanza che ella ha tutte le chiavi della società e le manca quella in oggetto ( “Vero. Lo so perché essendo impiegata dell'azienda tutte le chiavi sono in mio possesso”), ragionamento che peraltro sconta il fatto che a monte non vi è prova sicura del fatto che le chiavi le abbia materialmente Controparte_2
Il fatto che abbia le chiavi non è desumibile neppure dalle altre Controparte_2
deposizioni testimoniali ( ha negato le circostanze di cui al capitolo Persona_1
e il teste ancora una volta de relato ha affermato che il nonno gli aveva Tes_1
riferito di aver consegnato tutte le chiavi)
Stante tale difetto probatorio la domanda di consegna delle chiavi va rigettata.
Quanto ai contatori e al fatto che vi sarebbero impedimenti fisici, integrati da materiali addossati alla porta che impedirebbero l' accesso alla zona contatori, ed altresì in pagina 18 di 20 ordine alle interruzioni di corrente elettrica, le circostanze dei capitoli 11 e 12 formulati dal resistente sul punto sono state confermate da figlia e Controparte_2
nipote (gli unici testi sentiti sul punto) sia pure con le espressioni “vero” senza altre aggiunte. I contatori sono di titolarità della società ma servono anche le utenze dell' appartamento in uso al resistente e deve pertanto esser garantita la possibilità di accesso agli stessi, vieppiù a fronte dei confermati episodi di interruzione di erogazione di energia elettrica. Sul punto la sentenza di primo grado va dunque confermata
(l'”invito” allo spostamento dei contatori non è stato fatto oggetto di motivi di appello ).
In conseguenza della riforma parziale si deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio il cui onere va attribuito, tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, (v ex plurimis
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890). L 'esito complessivo del procedimento vede la reciproca soccombenza di tal che le spese di lite dei due gradi vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
951/2024 del Tribunale di Trento, lo accoglie in parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata
A) annulla la pronuncia di cui ai capi di sentenza 7 e 9 con riferimento alla “taverna”
B) a modifica dei capi 7) 2), 9) e 8) con riferimento al “garage”
- accertato che il contratto dd 10.12.2019 attribuisce l'uso del garage a
[...]
non in esclusiva rigetta la domanda riconvenzionale svolta da CP_2 [...]
di condanna di al rilascio del garage CP_2 Parte_1
- rigetta la domanda principale della ricorrente di condanna di controparte alla Parte_1
restituzione del garage pagina 19 di 20 - in parziale accoglimento della domanda subordinata di condanna Parte_1 CP_2
a liberare il garage dai beni incompatibili con detta destinazione, rigettando la
[...]
domanda per la parte in cui “chiede che venga disposta la limitazione del suo godimento al parcheggio di una sola autovettura del convenuto”
C) in riforma del capo 10 della impugnata sentenza condanna a Controparte_2
rilasciare il locale “cantina” libero da cose e/o persone in favore di Parte_1
D) Rigetta la domanda di di condanna di alla restituzione Parte_1 Controparte_2
della chiave di accesso al laboratorio
E) Compensa le spese di lite entrambi i gradi
Deciso in Trento, 10/06/2025
Il Presidente dott. Liliana Guzzo
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