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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.370/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza ex art.281 sexies c.p.c. n. 637/2021 del 21/09/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di
Campobasso, avente per avente ad oggetto “occupazione sine titulo”
T R A
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce
[...] C.F._2
all'atto di citazione in appello, dall'avv.Michele Barisciano, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Campobasso alla Via de' Ferrari n.34
APPELLANTI
E
1 ( ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), ( ) C.F._4 Controparte_3 C.F._5
e ( ), tutti nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._6
, rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione in appello, dall'avv.Annunziata Iannetta, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Vittorio Veneto n. 64
APPELLATI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
e tutti nella Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di , premettendo di aver consegnato nel mese di Persona_1
dicembre 2016 a e l'immobile sito in Parte_1 Parte_2
Campobasso alla Via Tiberio n.84/106 in anticipo rispetto al contratto di locazione che avrebbe dovuto essere regolarmente stipulato, che la parte convenuta si era sempre rifiutata di addivenire alla stipula del contratto di locazione, di non aver mai ricevuto il pagamento del canone concordato e dei relativi oneri condominiali, evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Campobasso i prefati e Parte_1 [...]
per ottenere il rilascio in loro favore dell'immobile de quo dagli stessi Parte_2
detenuto sine titulo;
2 - si costituivano in giudizio i convenuti e i Parte_1 Parte_2
quali chiedevano il rigetto della domanda deducendo che i pregressi accordi verbali avevano previsto un semplice rapporto di comodato gratuito triennale, e spiegavano domanda riconvenzionale per la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori autorizzati dalla parte attrice;
- istruita la causa a mezzo di produzione documentale e svolgimento di prova orale,
l'adito Tribunale, con sentenza ex art.281 sexies c.p.c. n. 637/2021 del 21/09/2021, pubblicata in pari data, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconsegna del dedotto immobile, e in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti al pagamento dell'indennità di illegittima Pt_1
occupazione per € 8.750,00 oltre interessi dalla domanda, al ripristino stato dell'immobile, con condanna alle spese di lite a carico dei predetti convenuti dei quali rigettava la spiegata riconvenzionale.
2) Con atto notificato a mezzo pec del 15/11/2021, e Parte_1 [...]
hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Parte_2
Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 24/02/2022, si sono costituiti Controparte_1
e i quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
hanno instato per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado;
3 - -precisate le conclusioni, a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Va innanzitutto precisato che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato,
quanto alla domanda principale di consegna dell'immobile, la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconsegna dello stesso da parte dei convenuti Pt_1
e in favore di parte attrice, con conseguente venir meno del
[...] Parte_2
loro interesse ad una pronuncia nel merito, che -invece- è stato poi esaminato al solo fine del regolamento delle spese secondo il principio della soccombenza c.d.
“virtuale”.
Inoltre, va pure precisato che, seppur non evidenziata quale specifica censura da scrutinare, vanno svolte brevi considerazioni in ordine alle questioni della qualificazione giuridica della domanda che vengono sollevate dalle parti stesse al fine di corroborare e rinforzare i motivi a difesa delle rispettive posizioni processuali.
Per la precisione, il Tribunale ha qualificato la domanda attorea in termini di azione di rivendica <…Ciò posto in termini di insussistenza originaria -o, comunque, per mancato raggiungimento della relativa prova– del titolo posto a fondamento dell'occupazione dell'immobile in questione, la domanda attorea deve essere qualificata in termini di azione di rivendica, con il conseguente riparto dell'onere della prova, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità…>>.
4 Detta qualificazione, che si ribadisce non essere stata oggetto di specifica censura da parte degli appellanti e né tantomeno -nelle forme dell'eventuale appello incidentale- dagli appellati, è ora immutabile dal giudice dell'appello, in quanto il suo potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado incontra -come nella fattispecie- il limite del giudicato interno (ec multis Cass.Civ. n.36272/2023, n.14077/2018,
n.12499/1993).
Cionondimeno, vanno svolte considerazioni anche sull'altra questione sollevata dagli appellanti in ordine al difetto di legittimazione ad causam -comunque rilevabile ex officio- degli odierni appellati i quali avrebbero omesso -nel primo grado- di fornire la prova del diritto di proprietà in capo al loro dante causa e neanche fornendo prova di avere diritti reali sul bene in contesa.
Pacifici sono gli approdi giurisprudenziali (ex plurimis Cass.Civ. 16/05/2022 n.
15500, Cass.Civ. 01/08/2017 n. 19145 e Cass.Civ. 25/05/2012, n. 8363) secondo cui la legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, che non va confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia, che la sua sussistenza o meno deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto e che nell'azione reale di rivendicazione (come nella fattispecie) compete al soggetto che, secondo la prospettazione attorea, sia di fatto ed illegittimamente nel
5 possesso o nella detenzione del bene preteso e contrasti la domanda deducendo di essere lui stesso titolare della proprietà del bene.
Orbene, nella fattispecie è accaduto che sin dal loro primo atto difensivo i convenuti/appellanti non hanno mai messo in discussione la proprietà dell'immobile ma soltanto la detenzione dello stesso asseritamente legittimata da un contratto di comodato, e giungendo, poi, alla restituzione delle chiavi senza mai avere opposto eccezioni di carattere reale e/o dominicale, ragion per cui il Collegio, sulla scorta degli insegnamenti innanzi precisati, ribadisce la precisa e puntuale legittimazione ad
causam della attori/appellati, che viene evidenziata proprio dalla prospettazione e precisazione delle parti in causa in ordine anche alla incontestata titolarità del bene,
ciò che ha indotto il primo Giudice all'affermazione -condivisa- della sussistenza dell'affievolimento dell'onere probatorio da rilevarsi anche alla luce di elementi presuntivi come di seguito si preciserà.
B) Con il sostanziale primo motivo di censura (in rubrica al n. II/a), gli appellanti lamentano l'erroneo riconoscimento dell'indennità di occupazione, in assenza di prova sul pregiudizio patito.
La doglianza è infondata nei sensi che seguono.
É notorio che in materia la Cassazione ha dato vita nel corso degli anni a sentenze contrastanti, le quali hanno dato vita a due orientamenti.
Il primo orientamento (Sez. III n. 9137/2013; Sez. II n. 14222/2012, Sez. II n. 5568/2010;
Sez. III n. 3251/2008; Sez. III n. 10498/2006; Sez. III n. 827/2006; Sez. II n. 649 /2000; Sez.II
6 n. 1373/1999) secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno patito dal proprietario è in re ipsa.
A tale conclusione si giunge assumendo che il diritto di proprietà ha insite in sé le facoltà di godimento e di disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione, l'esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base d'una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato.
La concreta stima del danno, potrà avvenire ricorrendo al concetto di danno
"figurativo", vale a dire che il Giudice dovrà far riferimento al valore locativo dell'immobile occupato.
Il secondo orientamento (Sez.III, 21/09/2015 n.18494, Sez. III n. 15111/2013 e Sez.III n.
378/2005) secondo cui il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa, né coincide col mero fatto dell'occupazione.
Secondo questo orientamento, infatti, l'occupazione non è il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto, il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli,
7 con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva.
Il punto di svolta giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite
n. 33645/2022 (del 15/11/2022) che ha definitivamente superato la nozione di “danno in re ipsa” affermando che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è andata perduta. Qualora il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Inoltre, ha affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Secondo tale pronuncia, la perdita del godimento del bene da parte del proprietario non si presume automaticamente per effetto della condotta illecita altrui, ma deve essere dedotta e, se necessario, dimostrata, seppur attraverso mezzi indiretti.
Orbene, nella fattispecie in scrutinio il primo Giudice, rifacendosi ai principi secondo cui il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici e che, quand'anche il precisato affievolimento dell'onere probatorio non possa includere anche l'esonero
8 dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, che detta prova deve ritenersi certamente integrata per ragione della stessa domanda come proposta di rilascio di immobile originariamente consegnato alla parte convenuta nella prospettiva della stipula di un contratto di locazione, anche se nella sostanza mai stipulato, ritenendo le assunte prove orali comunque quali validi elementi presuntivi con riferimento alla fase delle trattative della locazione, e certamente con riferimento all'intenzione della parte attrice di mettere a frutto l'immobile e ricavarne un guadagno. Sulla scorta di tanto, e con riferimento alla perizia di stima in atti che non è stata oggetto di contestazione alcuna1, ha ritenuto di equitativamente determinare il chiesto danno in complessivi € 8.750,00
(pari ad € 350,00 mensili a far data da gennaio 2017 fino a gennaio 2019 incluso e corrispondente alla durata dell'occupazione illegittima) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Il Collegio ritiene sicuramente di condividere tutte le valutazioni e argomentazioni spese dal Giudice di prime cure sul punto, certamente aderenti agli insegnamenti innanzi richiamati, per cui rigetta l'infondata censura.
C) La soluzione innanzi adottata ha carattere assorbente del secondo motivo di doglianza (in rubrica al n.II/b) relativa alle spese di lite.
9 D) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
n. 637/2021 del 21/09/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da e Parte_1 Parte_2
con citazione notificata a mezzo pec del 15/11/2021 nei confronti di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
così provvede: Controparte_4
1) rigetta l'appello;
2) conseguentemente, condanna gli appellanti a rimborsare ai costituiti appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.970,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
10 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1in sentenza <in mancanza di contestazione specifica>> (nota dell'estensore)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-d.ssa Rita Carosella Presidente
-dr. Federico Scioli Consigliere
-avv. Domenico Maria Spinelli Giudice Ausiliario-rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.370/2021 R.G.A.C.C. avverso la sentenza ex art.281 sexies c.p.c. n. 637/2021 del 21/09/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di
Campobasso, avente per avente ad oggetto “occupazione sine titulo”
T R A
( e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce
[...] C.F._2
all'atto di citazione in appello, dall'avv.Michele Barisciano, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Campobasso alla Via de' Ferrari n.34
APPELLANTI
E
1 ( ), Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
( ), ( ) C.F._4 Controparte_3 C.F._5
e ( ), tutti nella qualità di eredi di Controparte_4 C.F._6
, rappresentati e difesi, in forza di mandato in calce alla comparsa di Persona_1
costituzione in appello, dall'avv.Annunziata Iannetta, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Campobasso alla Via Vittorio Veneto n. 64
APPELLATI
Conclusioni: esaminate le note conclusive scritte depositate dalle parti costituite, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025 come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo
149/2022 e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione.
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
1) con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_1
e tutti nella Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
qualità di eredi di , premettendo di aver consegnato nel mese di Persona_1
dicembre 2016 a e l'immobile sito in Parte_1 Parte_2
Campobasso alla Via Tiberio n.84/106 in anticipo rispetto al contratto di locazione che avrebbe dovuto essere regolarmente stipulato, che la parte convenuta si era sempre rifiutata di addivenire alla stipula del contratto di locazione, di non aver mai ricevuto il pagamento del canone concordato e dei relativi oneri condominiali, evocavano in giudizio avanti al Tribunale di Campobasso i prefati e Parte_1 [...]
per ottenere il rilascio in loro favore dell'immobile de quo dagli stessi Parte_2
detenuto sine titulo;
2 - si costituivano in giudizio i convenuti e i Parte_1 Parte_2
quali chiedevano il rigetto della domanda deducendo che i pregressi accordi verbali avevano previsto un semplice rapporto di comodato gratuito triennale, e spiegavano domanda riconvenzionale per la condanna al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori autorizzati dalla parte attrice;
- istruita la causa a mezzo di produzione documentale e svolgimento di prova orale,
l'adito Tribunale, con sentenza ex art.281 sexies c.p.c. n. 637/2021 del 21/09/2021, pubblicata in pari data, dichiarava la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconsegna del dedotto immobile, e in accoglimento della domanda attrice condannava i convenuti al pagamento dell'indennità di illegittima Pt_1
occupazione per € 8.750,00 oltre interessi dalla domanda, al ripristino stato dell'immobile, con condanna alle spese di lite a carico dei predetti convenuti dei quali rigettava la spiegata riconvenzionale.
2) Con atto notificato a mezzo pec del 15/11/2021, e Parte_1 [...]
hanno interposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendo alla Parte_2
Corte d'Appello di Campobasso la riforma della stessa in forza dei motivi d'appello che di seguito verranno precisati ed il favore delle spese;
- con comparsa del 24/02/2022, si sono costituiti Controparte_1
e i quali Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
hanno instato per il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado;
3 - -precisate le conclusioni, a mezzo di note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, come disposto ai sensi degli artt. 35 D.Leg.vo 149/2022
e 127 ter c.p.c., la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art.190 c.p.c.=
-MOTIVI-
Va innanzitutto precisato che il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato,
quanto alla domanda principale di consegna dell'immobile, la cessazione della materia del contendere per intervenuta riconsegna dello stesso da parte dei convenuti Pt_1
e in favore di parte attrice, con conseguente venir meno del
[...] Parte_2
loro interesse ad una pronuncia nel merito, che -invece- è stato poi esaminato al solo fine del regolamento delle spese secondo il principio della soccombenza c.d.
“virtuale”.
Inoltre, va pure precisato che, seppur non evidenziata quale specifica censura da scrutinare, vanno svolte brevi considerazioni in ordine alle questioni della qualificazione giuridica della domanda che vengono sollevate dalle parti stesse al fine di corroborare e rinforzare i motivi a difesa delle rispettive posizioni processuali.
Per la precisione, il Tribunale ha qualificato la domanda attorea in termini di azione di rivendica <…Ciò posto in termini di insussistenza originaria -o, comunque, per mancato raggiungimento della relativa prova– del titolo posto a fondamento dell'occupazione dell'immobile in questione, la domanda attorea deve essere qualificata in termini di azione di rivendica, con il conseguente riparto dell'onere della prova, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità…>>.
4 Detta qualificazione, che si ribadisce non essere stata oggetto di specifica censura da parte degli appellanti e né tantomeno -nelle forme dell'eventuale appello incidentale- dagli appellati, è ora immutabile dal giudice dell'appello, in quanto il suo potere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado incontra -come nella fattispecie- il limite del giudicato interno (ec multis Cass.Civ. n.36272/2023, n.14077/2018,
n.12499/1993).
Cionondimeno, vanno svolte considerazioni anche sull'altra questione sollevata dagli appellanti in ordine al difetto di legittimazione ad causam -comunque rilevabile ex officio- degli odierni appellati i quali avrebbero omesso -nel primo grado- di fornire la prova del diritto di proprietà in capo al loro dante causa e neanche fornendo prova di avere diritti reali sul bene in contesa.
Pacifici sono gli approdi giurisprudenziali (ex plurimis Cass.Civ. 16/05/2022 n.
15500, Cass.Civ. 01/08/2017 n. 19145 e Cass.Civ. 25/05/2012, n. 8363) secondo cui la legittimazione ad causam è la condizione dell'azione necessaria al fine di ottenere dal giudice una decisione di merito, favorevole o contraria, che non va confusa con la titolarità attiva o passiva del rapporto dedotta in giudizio, rilevante per una decisione rispettivamente favorevole o contraria della controversia, che la sua sussistenza o meno deve essere verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto dalle parti, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto e che nell'azione reale di rivendicazione (come nella fattispecie) compete al soggetto che, secondo la prospettazione attorea, sia di fatto ed illegittimamente nel
5 possesso o nella detenzione del bene preteso e contrasti la domanda deducendo di essere lui stesso titolare della proprietà del bene.
Orbene, nella fattispecie è accaduto che sin dal loro primo atto difensivo i convenuti/appellanti non hanno mai messo in discussione la proprietà dell'immobile ma soltanto la detenzione dello stesso asseritamente legittimata da un contratto di comodato, e giungendo, poi, alla restituzione delle chiavi senza mai avere opposto eccezioni di carattere reale e/o dominicale, ragion per cui il Collegio, sulla scorta degli insegnamenti innanzi precisati, ribadisce la precisa e puntuale legittimazione ad
causam della attori/appellati, che viene evidenziata proprio dalla prospettazione e precisazione delle parti in causa in ordine anche alla incontestata titolarità del bene,
ciò che ha indotto il primo Giudice all'affermazione -condivisa- della sussistenza dell'affievolimento dell'onere probatorio da rilevarsi anche alla luce di elementi presuntivi come di seguito si preciserà.
B) Con il sostanziale primo motivo di censura (in rubrica al n. II/a), gli appellanti lamentano l'erroneo riconoscimento dell'indennità di occupazione, in assenza di prova sul pregiudizio patito.
La doglianza è infondata nei sensi che seguono.
É notorio che in materia la Cassazione ha dato vita nel corso degli anni a sentenze contrastanti, le quali hanno dato vita a due orientamenti.
Il primo orientamento (Sez. III n. 9137/2013; Sez. II n. 14222/2012, Sez. II n. 5568/2010;
Sez. III n. 3251/2008; Sez. III n. 10498/2006; Sez. III n. 827/2006; Sez. II n. 649 /2000; Sez.II
6 n. 1373/1999) secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno patito dal proprietario è in re ipsa.
A tale conclusione si giunge assumendo che il diritto di proprietà ha insite in sé le facoltà di godimento e di disponibilità del bene che ne forma oggetto: sicché, una volta soppresse tali facoltà per effetto dell'occupazione, l'esistenza di un danno risarcibile può ritenersi sussistente sulla base d'una praesumptio hominis, superabile solo con la dimostrazione concreta che il proprietario, anche se non fosse stato spogliato, si sarebbe comunque disinteressato del suo immobile e non l'avrebbe in alcun modo utilizzato.
La concreta stima del danno, potrà avvenire ricorrendo al concetto di danno
"figurativo", vale a dire che il Giudice dovrà far riferimento al valore locativo dell'immobile occupato.
Il secondo orientamento (Sez.III, 21/09/2015 n.18494, Sez. III n. 15111/2013 e Sez.III n.
378/2005) secondo cui il danno da occupazione abusiva di immobile non può ritenersi sussistente in re ipsa, né coincide col mero fatto dell'occupazione.
Secondo questo orientamento, infatti, l'occupazione non è il danno, ma la condotta produttiva del danno. Pertanto, il danneggiato che chieda il risarcimento del pregiudizio causato dall'occupazione sine titulo è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli,
7 con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi anche della prova presuntiva.
Il punto di svolta giurisprudenziale è rappresentato dalla sentenza delle Sezioni Unite
n. 33645/2022 (del 15/11/2022) che ha definitivamente superato la nozione di “danno in re ipsa” affermando che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è rappresentato dalla concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, diretto o indiretto, che è andata perduta. Qualora il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non possa essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Inoltre, ha affermato che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato.
Secondo tale pronuncia, la perdita del godimento del bene da parte del proprietario non si presume automaticamente per effetto della condotta illecita altrui, ma deve essere dedotta e, se necessario, dimostrata, seppur attraverso mezzi indiretti.
Orbene, nella fattispecie in scrutinio il primo Giudice, rifacendosi ai principi secondo cui il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici e che, quand'anche il precisato affievolimento dell'onere probatorio non possa includere anche l'esonero
8 dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto, che detta prova deve ritenersi certamente integrata per ragione della stessa domanda come proposta di rilascio di immobile originariamente consegnato alla parte convenuta nella prospettiva della stipula di un contratto di locazione, anche se nella sostanza mai stipulato, ritenendo le assunte prove orali comunque quali validi elementi presuntivi con riferimento alla fase delle trattative della locazione, e certamente con riferimento all'intenzione della parte attrice di mettere a frutto l'immobile e ricavarne un guadagno. Sulla scorta di tanto, e con riferimento alla perizia di stima in atti che non è stata oggetto di contestazione alcuna1, ha ritenuto di equitativamente determinare il chiesto danno in complessivi € 8.750,00
(pari ad € 350,00 mensili a far data da gennaio 2017 fino a gennaio 2019 incluso e corrispondente alla durata dell'occupazione illegittima) oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Il Collegio ritiene sicuramente di condividere tutte le valutazioni e argomentazioni spese dal Giudice di prime cure sul punto, certamente aderenti agli insegnamenti innanzi richiamati, per cui rigetta l'infondata censura.
C) La soluzione innanzi adottata ha carattere assorbente del secondo motivo di doglianza (in rubrica al n.II/b) relativa alle spese di lite.
9 D) Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa per fase di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria per il giudizio di appello, secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornati ex DM 147/2022.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile,
pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
n. 637/2021 del 21/09/2021, pubblicata in pari data, del Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, proposto da e Parte_1 Parte_2
con citazione notificata a mezzo pec del 15/11/2021 nei confronti di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
così provvede: Controparte_4
1) rigetta l'appello;
2) conseguentemente, condanna gli appellanti a rimborsare ai costituiti appellati le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.970,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, accessori e Iva e Cap come per legge;
3) dà atto della pronuncia di rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/09/2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv.Domenico Maria Spinelli d.ssa Rita Carosella
10 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1in sentenza <in mancanza di contestazione specifica>> (nota dell'estensore)