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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 14/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa alla n. 1286/2024 R.G.A.C promossa da (avv.ti Leonardo e Tommaso Cieri) Parte_1 contro (avv.Flavia Bagnara) avente ad oggetto: differenze retributive, CP_1 osserva quanto segue:
- 1 - Con atto di ricorso, depositato il 2.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della società resistente dal 18.1.21 sino al 6.4.23 e in precedenza della ER spa dall' 8.5.19, assunto con la qualifica di “Impiegato tecnico 7° livello” e con le mansioni di “Responsabile collaudo impianti”, premesso di aver prestato la propria attività
“prevalentemente presso la sede di TO (CH) e svolgendo, negli anni, alcune trasferte presso il comune di La EZ (SP) nonché in Egitto ed in Turchia”, deduceva: che la sentenza n. 75/24 pubblicata il 22.2.24 di questo Tribunale aveva accolto il suo ricorso condannando la società odierna resistente alla corresponsione delle differenze retributive nella misura di euro 53.139,64; che l'elemento retributivo corrisposto dalla società e denominato, a seconda delle mensilità, “Indennità di trasferta” ovvero
“Trasferta forfettaria” ovvero ancora “Premio” e che consentiva alla sua retribuzione di raggiungere la somma dei 3.000,00 euro netti al mese era considerarsi a tutti gli effetti retribuzione ex art. 2099 c.c.; che i compiti svolti non “giustificavano il pagamento di un'indennità di trasferta forfettaria, non contemplata dal contratto collettivo né oggetto di accordo individuale” e la sua corresponsione “in misura sempre variabile ed in modo da far raggiungere ogni mese una retribuzione netta di euro 2.999,00 o di euro 3.000,00” portava ad affermare che essa avesse natura propriamente retributiva;
di aver
“effettuato le seguenti trasferte: agosto 2019 (14 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2019 (16 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); ottobre 2019 (18 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); novembre 2019 (3 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2021 (6 gg. trasferta a La EZ per progetto
“Congo”); ottobre 2021 (13 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); maggio 2022 (21 gg. trasferta in Turchia). Il tutto per un totale di 91 giorni”. Agiva in questa sede chiedendo “a) accertare e dichiarare che il sig. nell'interpassato Pt_1 rapporto lavorativo con la ha prestato n. 91 giorni di trasferta nei modi e CP_1 termini indicati in ricorso;
b) accertare e dichiarare che la resistente nulla ha CP_2 corrisposto allo stesso a fronte di tali trasferte;
c) accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla retribuzione/indennizzo di tali giornate di trasferta;
d) accertare e dichiarare che l'indennità giornaliera di trasferta spettante al ricorrente ammonta ad euro 73,97 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia. Per l'effetto condannare (C.F. /P.I. con sede in Roma (RM) alla via Nicolò Tartaglia CP_1 P.IVA_1
n. 3 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 6.731,27 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalle singole scadenze. Spese come per legge. Lo scrivente procuratore si dichiara antistatario delle spese.”. La società resistente, costituitasi tempestivamente in ogni giudizio, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e/o preclusione della domanda di pagamento dell'indennità di trasferta (per € 6.731,27) per intervenuto giudicato e l'inammissibilità della domanda per divieto di frazionamento del credito. Dopo aver aggiunto, nel merito, che il ricorrente pretendeva un'indennità giornaliera assolutamente non prevista nel CCNL, ove – salvi diversi e specifici accordi, era “unicamente previsto il rimborso spese, regolarmente intervenuto nella fattispecie, con anticipazione delle stesse da parte del datore di lavoro”, la resisteva concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso di
, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente Parte_1 al ristoro delle spese del processo e ad una somma ad hoc, per temerarietà della lite, ex art. 96 c.p.c.” La causa, istruita con documenti veniva decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 - Vanno accolte le eccezioni preliminari sul giudicato formatosi in relazione alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del lavoratore alla retribuzione/indennizzo dei giorni di trasferta indicati nel ricorso del 2.12.2024 (solo in minima parte diversi da quelli dedotti nel ricorso introduttivo del precedente giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. RGAC 1058/2022) e alla conseguente domanda di condanna al pagamento del compenso previsto dal CCNL per i predetti giorni e sulla preclusione derivante dal divieto di frazionamento del credito. Quanto al primo profilo, basti ricordare come sia noto che l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). In particolare, come affermato, tra le tante, da Cass., n.16 del 03.01.2020, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a
Pag. 2 di 8 entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (cfr. in termini Cass. n. 6041/2000; Cass. n. 10280/2000). A ciò occorre, poi, aggiungere che “…l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo..” (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 25862 del 21.12.2010). Venendo al caso di specie, occorre evidenziare come nel ricorso introduttivo del precedente giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. RGAC 1058/2022 (doc. n. 4 di parte resistente) il ricorrente, premesso, testualmente, che “Nel corso del rapporto di lavoro il ha maturato differenze retributive in quanto la retribuzione che gli Pt_1
è stata corrisposta è sempre stata inferiore a quanto inizialmente pattuito (a tal proposito si allegano buste paga di tutto il periodo lavorato sino all'instaurazione del presente procedimento) e per alcune giornate lavorative in cui lo stesso è stato in trasferta (che di seguito saranno meglio dettagliate) non vi è stata alcuna retribuzione supplementare nonostante contrattualmente previsto…”, avesse dedotto “il Pt_1 ha effettuato le seguenti trasferte: presso UI El RA (EGITTO): nel mese di agosto 2019 per i giorni dal 16 al 31 (per un totale di n. 15 giorni), nel mese di settembre 2019 per i giorni dal 1 al 16 (per un totale di n. 16 giorni), nel mese di ottobre 2019 per i giorni dal 12 al 31 (per un totale di n. 20 giorni), nel mese di novembre 2019 per i giorni dal 1 al 11 (per un totale di n. 11 giorni). Il lavoratore si recava in trasferta in presso la città di Silivri (TURCHIA): nel mese di aprile 2022 per i giorni dal 1 al 16 e nuovamente dal 26 al 30 (per un totale di n. 22 giorni), nel mese di maggio 2022 per i giorni dal 1 al 22 (per un totale di n. 22 giorni). Ebbene alcune di tali uscite non sono state retribuite dalla parte datoriale. Difatti: la trasferta effettuata nell'aprile 2022 in Turchia presso il comune di Silivri non è stata retribuita (non se ne trova riscontro nella busta paga). Il CCNL applicato al ricorrente (all. 8) in relazione alla retribuzione delle trasferte prevede quanto segue (art. 7, pg. 21 CCNL applicato)
“Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della
Pag. 3 di 8 sede aziendale e/o di assunzione.”. Considerando che la trasferta è dovuta per tutti i giorni interi trascorsi in trasferta (inclusi sabati, domeniche e festivi) visto l'art. 7, pg. 22, par. IV) CCNL applicato ed è retribuita (come da tabella nel medesimo articolo) per la somma di euro 73,88 (inclusa la quota per la trasferta ed esclusi i pasti e il pernottamento) e dunque la somma in questa sede richiesta per i n. 22 giorni di trasferta la cifra che viene richiesta ammonta ad euro 838,28. Il ricorrente ha il pieno diritto al riconoscimento della richiesta indennità in quanto sussistenti tutti i presupposti per il pagamento della trasferta in conformità a quanto statuito in argomento dalla suprema giurisprudenza che ha osservato “Sussiste il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di trasferta che, per giurisprudenza costante di legittimità, è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, diretto a compensare i disagi conseguenti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.” (Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2021, n. 32255)”. Il ricorso in questione conteneva, espressamente, la domanda di “e) accertare e dichiarare che nell'aprile 2022 il ricorrente ha prestato la propria opera lavorativa in trasferta per n. 22 giorni presso la città di Silviri (TURCHIA)”, quella di “f) accertare e dichiarare che l'indennità giornaliera spettante al ricorrente ammonta ad euro 73,88 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia” e quella di condanna “3) al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 68.170,43 di cui euro 838,28 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità di trasferta ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma maturata sino al giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo”. La lettura dell'atto induce a ritenere che, pur avendo il ricorrente inizialmente lamentato di aver effettuato un certo numero di giorni di trasferte presso la località di “UI El RA (EGITTO)” (“nel mese di agosto 2019 per i giorni dal 16 al 31 (per un totale di n. 15 giorni), nel mese di settembre 2019 per i giorni dal 1 al 16 (per un totale di n. 16 giorni), nel mese di ottobre 2019 per i giorni dal 12 al 31 (per un totale di n. 20 giorni), nel mese di novembre 2019 per i giorni dal 1 al 11 (per un totale di n. 11 giorni)” e non solo i 22 giorni “presso la città di Silivri (TURCHIA)”, nella conclusioni avesse inteso riferire, senza alcuna plausibile giustificazione, la propria domanda di condanna alla sola somma di “euro 838,28 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità di trasferta ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma maturata sino al giugno 2022”, presupponendo che tale somma – o quella diversa ritenuta di giustizia – gli consentisse di ottenere le differenze retributive maturate per i n. 22 giorni di trasferta effettuati in Turchia.
Pag. 4 di 8 La sentenza n. 75/2024 di questo Tribunale (doc. n. 10 di parte ricorrente), poi,
“attribuita natura retributiva alle indennità di trasferta”, le aveva “detratte dall'importo complessivamente dovuto a titolo di differenze retributive” e concluso
“non possono riconoscersi ulteriori somme a titolo di indennità di trasferta, tanto più che esse non sono state richieste nel ricorso, se non con riferimento alla trasferta di aprile 2022 in Turchia che deve, tuttavia, ritenersi retribuita per effetto del riconoscimento in questa sede delle rivendicate differenze retributive”. Tuttavia, durante l'espletamento delle operazioni peritali condotte per l'accertamento dell'ammontare effettivo delle differenze retributive il ricorrente aveva richiesto che le indennità di trasferta asseritamente maturate dal 2019 al 2022 fossero incluse nel calcolo del dovuto (a pag. 5 della consulenza tecnica di quel giudizio, al doc. n. 5 di parte resistente, si legge che “In data 02.02.2024 sono pervenute le osservazioni da parte ricorrente (All. 3). Secondo quanto riferito dal legale, la relazione tecnica sarebbe emendabile in quanto non correttamente considerate le effettive trasferte svolte dal ricorrente. L'Avv. Cieri precisa che “Ed infatti, come risulta dai fogli presenze (doc. n. 2), il lavoratore è stato in trasferta solo nei mesi di agosto 2019 (14 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2019 (16 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); ottobre 2019 (18 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); novembre 2019 (3 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2021 (6 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); ottobre 2021 (13 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); aprile 2022 (21 gg. trasferta in Turchia dall'1 al 16 e dal 26 al 30); maggio 2022 (21 gg. trasferta in Turchia).” Il tutto per un totale di n. 112 giorni, nei periodi indicati che sia il contratto di assunzione che quello collettivo di riferimento prevedono siano retribuite con maggiorazione. Le parti, dunque, hanno entrambe convenuto che nell'arco del suo rapporto lavorativo il ricorrente abbia lavorato in trasferta per n. 112 giorni. Per questo motivo si chiede che, partendo dall'ipotesi b) in cui viene simulata la circostanza che il lavoratore non abbia effettuato nessuna trasferta, sia formulata una terza ipotesi, ipotesi c), in cui si computino come realmente effettuati i giorni di trasferta effettuati dal lavoratore (come riscontrato da entrambe le parti) e che tali giornate siano retribuite con l'ulteriore somma di euro 73,88 (come da CCNL applicato e indicato dal Tribunale) ovvero con la diversa somma ritenuta di giustizia. Alternativamente, stante la modalità di risposta del nominato consulente alle richieste dal Tribunale, si chiede che venga corretta l'ipotesi b) aggiungendo tali somme a quanto calcolato a titolo di trasferta secondo i medesimi criteri di calcolo. Difatti nell'ipotesi il Tribunale decidesse di accogliere l'ipotesi b) nessuna delle trasferte effettuate dal verrebbe retribuita anche se è circostanza pacifica tra Pt_1 le parti in causa che lo stesso ne abbia effettuate”. Il CTU aveva, infine, concluso “La richiesta di parte ricorrente non pare fondata in quanto, come disposto dal Giudice, il ricalcolo è stato eseguito “tenendo conto di orari e presenze al lavoro risultanti dalle
Pag. 5 di 8 buste paga in atti e da quelle che il ctu è autorizzato ad acquisire;
dagli importi così determinati, detragga le somme (lorde) corrisposte al ricorrente, come risultanti dalle buste paga in atti”. Ad ogni buon conto, al fine di completezza d'indagine, è stato eseguito ulteriore ricalcolo (ipotesi C) come da richiesta)”. Posto che il passaggio in giudicato della menzionata sentenza non è stato contestato e risulta documentalmente (doc. n. 6 di parte resistente), e che in ricorso neppure si parla di sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato, deve dirsi, allora, pacifico che i fatti costitutivi del diritto al pagamento delle giornate di trasferta fatto valere in questa sede siano proprio i medesimi fatti costitutivi fatti valere nel giudizio iscritto al n. RGAC 1058/2022: da una semplice disamina delle deduzioni e conclusioni formulate in quel giudizio e di quelle formulate nel presente giudizio può desumersi come mentre nel primo giudizio il ricorrente avesse espressamente limitato la propria richiesta, in punto di indennità di trasferta, a quella maturata per 22 giorni lavorati in Turchia, nel presente giudizio abbia inteso di agire per ottenere il pagamento per le differenze retributive maturate non solo a titolo di “21 gg. trasferta in Turchia” a maggio 2022, ma anche per quelle maturate per le “seguenti trasferte: agosto 2019 (14 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2019 (16 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); ottobre 2019 (18 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); novembre 2019 (3 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2021 (6 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); ottobre
2021 (13 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); ”); maggio 2022 (21 gg. trasferta in Turchia). Il tutto per un totale di 91 giorni”. Può, pertanto, concludersi come benchè in entrambi i giudizi l'oggetto e la causa petendi coincidano perfettamente, essendo stati dedotti espressamente i medesimi fatti costitutivi del diritto al pagamento del indennità di trasferta effettuate nei medesimi luoghi (solo con quale limitata differenza nel calcolo dei giorni), il giudicato della sentenza n. 75/2024 si sia tecnicamente formato sui fatti costitutivi del diritto al pagamento dell'indennità di trasferta per i giorni effettuati in Turchia nel maggio del
2022. Quanto ai restanti fatti costitutivi del diritto al pagamento dell'indennità di trasferta asseritamente maturati per i giorni dedotti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dal 2019 al 2021 (“agosto 2019 (14 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER
Seminole); settembre 2019 (16 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER
Seminole); ottobre 2019 (18 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER
Seminole); novembre 2019 (3 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER
Seminole); settembre 2021 (6 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); ottobre 2021 (13 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); maggio 2022). Il tutto per un totale di 91 giorni”, giova richiamare i condivisibili principi affermati da Cass. Civ. Sez. un. n. 23726/07: “non è consentito al creditore di una determinata somma di
Pag. 6 di 8 denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”; altrettanto condivisibilmente Cass. Civ. n. 28719/20 ha affermato che “in tema di trattamento di fine rapporto, qualora si sia formato il giudicato sull'inserimento, nella base di calcolo, delle indennità contrattuali erogate in maniera fissa e continuativa, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione della prestazione medesima ancorché fondata su profili differenti quali il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario, trattandosi di ragioni che, pur se non dedotte, erano deducibili nel precedente giudizio, dovendosi ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di "deducibile")”. La completa sovrapponibilità delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento dei due giudizi, il fatto che il diritto al pagamento delle indennità di trasferta azionato in questo giudizio ben avrebbe potuto costituire oggetto di espressa domanda nel primo giudizio (trattandosi di crediti esigibili e che il ricorrente aveva effettivamente enunciato in ricorso), l'assoluta mancanza di giustificazioni del contegno del ricorrente sul punto comportano l'improponibilità di questa parte di domanda proposta nel presente giudizio, promosso al solo fine di rimettere in discussione le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato e di ottenere, mediante una inammissibile parcellizzazione, una parte del credito non soddisfatto nel precedente giudizio. Né a diverse conclusioni sarebbe possibile pervenire valorizzando la circostanza secondo la quale le domande proposte con i due ricorsi si riferirebbero a periodi in parte diversi, proprio perché alla base di entrambi i giudizi promossi dal ricorrente vi sono le stesse questioni di fatto e di diritto che costituiscono la premessa logica indispensabile per la pronuncia nel merito del secondo giudizio e che sono state già oggetto, già almeno in parte, di una decisione passata in giudicato;
in questo senso, una nuova decisione di merito sulla spettanza della indennità di trasferta maturata asseritamente a
Pag. 7 di 8 maggio 2022 in questo secondo giudizio finirebbe per costituire solo il riesame su di un punto di fatto e diritto ormai accertati e risolti nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato (finalità quest'ultima vietata proprio dal principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile), mentre il ricorrente non ha neanche dedotto, tempestivamente, in ordine alla sussistenza di un eventuale oggettivo interesse alla proposizione di un secondo giudizio sulla spettanza della indennità di trasferta maturata asseritamente dal 2019 al 2021, pur trattandosi di crediti sicuramente esigibili (e infatti dedotti) alla data della proposizione del primo giudizio.
- 3 – In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore (compreso nello scaglione tra 5200,01 e 26.000,00 euro) e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (ex d.m. 55/2014, dimezzato il compenso per la fase istruttoria, svoltasi solo in forma documentale), si liquidano in complessivi euro 4237,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si ritiene di dover rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo parte resistente assolto neppure all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dichiara inammissibili le domande proposte con ricorso del 2.12.2024 da nei confronti di ER s.p.a. aventi ad Parte_1 oggetto l'accertamento e la condanna per i crediti a titolo di indennità di trasferta relativi al mese di maggio 2022 e dichiara improponibili le domande aventi ad oggetto i restanti crediti;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro4237,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge Chieti, lì 14 ottobre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa alla n. 1286/2024 R.G.A.C promossa da (avv.ti Leonardo e Tommaso Cieri) Parte_1 contro (avv.Flavia Bagnara) avente ad oggetto: differenze retributive, CP_1 osserva quanto segue:
- 1 - Con atto di ricorso, depositato il 2.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente della società resistente dal 18.1.21 sino al 6.4.23 e in precedenza della ER spa dall' 8.5.19, assunto con la qualifica di “Impiegato tecnico 7° livello” e con le mansioni di “Responsabile collaudo impianti”, premesso di aver prestato la propria attività
“prevalentemente presso la sede di TO (CH) e svolgendo, negli anni, alcune trasferte presso il comune di La EZ (SP) nonché in Egitto ed in Turchia”, deduceva: che la sentenza n. 75/24 pubblicata il 22.2.24 di questo Tribunale aveva accolto il suo ricorso condannando la società odierna resistente alla corresponsione delle differenze retributive nella misura di euro 53.139,64; che l'elemento retributivo corrisposto dalla società e denominato, a seconda delle mensilità, “Indennità di trasferta” ovvero
“Trasferta forfettaria” ovvero ancora “Premio” e che consentiva alla sua retribuzione di raggiungere la somma dei 3.000,00 euro netti al mese era considerarsi a tutti gli effetti retribuzione ex art. 2099 c.c.; che i compiti svolti non “giustificavano il pagamento di un'indennità di trasferta forfettaria, non contemplata dal contratto collettivo né oggetto di accordo individuale” e la sua corresponsione “in misura sempre variabile ed in modo da far raggiungere ogni mese una retribuzione netta di euro 2.999,00 o di euro 3.000,00” portava ad affermare che essa avesse natura propriamente retributiva;
di aver
“effettuato le seguenti trasferte: agosto 2019 (14 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2019 (16 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); ottobre 2019 (18 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); novembre 2019 (3 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2021 (6 gg. trasferta a La EZ per progetto
“Congo”); ottobre 2021 (13 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); maggio 2022 (21 gg. trasferta in Turchia). Il tutto per un totale di 91 giorni”. Agiva in questa sede chiedendo “a) accertare e dichiarare che il sig. nell'interpassato Pt_1 rapporto lavorativo con la ha prestato n. 91 giorni di trasferta nei modi e CP_1 termini indicati in ricorso;
b) accertare e dichiarare che la resistente nulla ha CP_2 corrisposto allo stesso a fronte di tali trasferte;
c) accertare e dichiarare il diritto del lavoratore alla retribuzione/indennizzo di tali giornate di trasferta;
d) accertare e dichiarare che l'indennità giornaliera di trasferta spettante al ricorrente ammonta ad euro 73,97 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia. Per l'effetto condannare (C.F. /P.I. con sede in Roma (RM) alla via Nicolò Tartaglia CP_1 P.IVA_1
n. 3 al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 6.731,27 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalle singole scadenze. Spese come per legge. Lo scrivente procuratore si dichiara antistatario delle spese.”. La società resistente, costituitasi tempestivamente in ogni giudizio, eccepiva in via preliminare l'inammissibilità e/o preclusione della domanda di pagamento dell'indennità di trasferta (per € 6.731,27) per intervenuto giudicato e l'inammissibilità della domanda per divieto di frazionamento del credito. Dopo aver aggiunto, nel merito, che il ricorrente pretendeva un'indennità giornaliera assolutamente non prevista nel CCNL, ove – salvi diversi e specifici accordi, era “unicamente previsto il rimborso spese, regolarmente intervenuto nella fattispecie, con anticipazione delle stesse da parte del datore di lavoro”, la resisteva concludeva chiedendo di “rigettare il ricorso di
, in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente Parte_1 al ristoro delle spese del processo e ad una somma ad hoc, per temerarietà della lite, ex art. 96 c.p.c.” La causa, istruita con documenti veniva decisa mediante adozione della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
- 2 - Vanno accolte le eccezioni preliminari sul giudicato formatosi in relazione alla domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto del lavoratore alla retribuzione/indennizzo dei giorni di trasferta indicati nel ricorso del 2.12.2024 (solo in minima parte diversi da quelli dedotti nel ricorso introduttivo del precedente giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. RGAC 1058/2022) e alla conseguente domanda di condanna al pagamento del compenso previsto dal CCNL per i predetti giorni e sulla preclusione derivante dal divieto di frazionamento del credito. Quanto al primo profilo, basti ricordare come sia noto che l'autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). In particolare, come affermato, tra le tante, da Cass., n.16 del 03.01.2020, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a
Pag. 2 di 8 entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo (cfr. in termini Cass. n. 6041/2000; Cass. n. 10280/2000). A ciò occorre, poi, aggiungere che “…l'autorità del giudicato non è di ostacolo all'allegazione ed alla cognizione di nuovi e posteriori eventi i quali incidano sul modo di essere del diritto deciso, ma impedisce il riesame o la deduzione di questioni anteriori ad esso, tendenti ad una nuova decisione della controversia già risolta con provvedimento definitivo, a nulla rilevando che questi ultimi non fossero conosciuti dalle parti al tempo del primo processo..” (Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 25862 del 21.12.2010). Venendo al caso di specie, occorre evidenziare come nel ricorso introduttivo del precedente giudizio iscritto presso questo Tribunale al n. RGAC 1058/2022 (doc. n. 4 di parte resistente) il ricorrente, premesso, testualmente, che “Nel corso del rapporto di lavoro il ha maturato differenze retributive in quanto la retribuzione che gli Pt_1
è stata corrisposta è sempre stata inferiore a quanto inizialmente pattuito (a tal proposito si allegano buste paga di tutto il periodo lavorato sino all'instaurazione del presente procedimento) e per alcune giornate lavorative in cui lo stesso è stato in trasferta (che di seguito saranno meglio dettagliate) non vi è stata alcuna retribuzione supplementare nonostante contrattualmente previsto…”, avesse dedotto “il Pt_1 ha effettuato le seguenti trasferte: presso UI El RA (EGITTO): nel mese di agosto 2019 per i giorni dal 16 al 31 (per un totale di n. 15 giorni), nel mese di settembre 2019 per i giorni dal 1 al 16 (per un totale di n. 16 giorni), nel mese di ottobre 2019 per i giorni dal 12 al 31 (per un totale di n. 20 giorni), nel mese di novembre 2019 per i giorni dal 1 al 11 (per un totale di n. 11 giorni). Il lavoratore si recava in trasferta in presso la città di Silivri (TURCHIA): nel mese di aprile 2022 per i giorni dal 1 al 16 e nuovamente dal 26 al 30 (per un totale di n. 22 giorni), nel mese di maggio 2022 per i giorni dal 1 al 22 (per un totale di n. 22 giorni). Ebbene alcune di tali uscite non sono state retribuite dalla parte datoriale. Difatti: la trasferta effettuata nell'aprile 2022 in Turchia presso il comune di Silivri non è stata retribuita (non se ne trova riscontro nella busta paga). Il CCNL applicato al ricorrente (all. 8) in relazione alla retribuzione delle trasferte prevede quanto segue (art. 7, pg. 21 CCNL applicato)
“Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un'indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della
Pag. 3 di 8 sede aziendale e/o di assunzione.”. Considerando che la trasferta è dovuta per tutti i giorni interi trascorsi in trasferta (inclusi sabati, domeniche e festivi) visto l'art. 7, pg. 22, par. IV) CCNL applicato ed è retribuita (come da tabella nel medesimo articolo) per la somma di euro 73,88 (inclusa la quota per la trasferta ed esclusi i pasti e il pernottamento) e dunque la somma in questa sede richiesta per i n. 22 giorni di trasferta la cifra che viene richiesta ammonta ad euro 838,28. Il ricorrente ha il pieno diritto al riconoscimento della richiesta indennità in quanto sussistenti tutti i presupposti per il pagamento della trasferta in conformità a quanto statuito in argomento dalla suprema giurisprudenza che ha osservato “Sussiste il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di trasferta che, per giurisprudenza costante di legittimità, è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, diretto a compensare i disagi conseguenti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico.” (Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2021, n. 32255)”. Il ricorso in questione conteneva, espressamente, la domanda di “e) accertare e dichiarare che nell'aprile 2022 il ricorrente ha prestato la propria opera lavorativa in trasferta per n. 22 giorni presso la città di Silviri (TURCHIA)”, quella di “f) accertare e dichiarare che l'indennità giornaliera spettante al ricorrente ammonta ad euro 73,88 ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia” e quella di condanna “3) al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 68.170,43 di cui euro 838,28 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità di trasferta ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma maturata sino al giugno 2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge a decorrere dalle singole scadenze e sino all'effettivo soddisfo”. La lettura dell'atto induce a ritenere che, pur avendo il ricorrente inizialmente lamentato di aver effettuato un certo numero di giorni di trasferte presso la località di “UI El RA (EGITTO)” (“nel mese di agosto 2019 per i giorni dal 16 al 31 (per un totale di n. 15 giorni), nel mese di settembre 2019 per i giorni dal 1 al 16 (per un totale di n. 16 giorni), nel mese di ottobre 2019 per i giorni dal 12 al 31 (per un totale di n. 20 giorni), nel mese di novembre 2019 per i giorni dal 1 al 11 (per un totale di n. 11 giorni)” e non solo i 22 giorni “presso la città di Silivri (TURCHIA)”, nella conclusioni avesse inteso riferire, senza alcuna plausibile giustificazione, la propria domanda di condanna alla sola somma di “euro 838,28 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di indennità di trasferta ovvero alla diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, somma maturata sino al giugno 2022”, presupponendo che tale somma – o quella diversa ritenuta di giustizia – gli consentisse di ottenere le differenze retributive maturate per i n. 22 giorni di trasferta effettuati in Turchia.
Pag. 4 di 8 La sentenza n. 75/2024 di questo Tribunale (doc. n. 10 di parte ricorrente), poi,
“attribuita natura retributiva alle indennità di trasferta”, le aveva “detratte dall'importo complessivamente dovuto a titolo di differenze retributive” e concluso
“non possono riconoscersi ulteriori somme a titolo di indennità di trasferta, tanto più che esse non sono state richieste nel ricorso, se non con riferimento alla trasferta di aprile 2022 in Turchia che deve, tuttavia, ritenersi retribuita per effetto del riconoscimento in questa sede delle rivendicate differenze retributive”. Tuttavia, durante l'espletamento delle operazioni peritali condotte per l'accertamento dell'ammontare effettivo delle differenze retributive il ricorrente aveva richiesto che le indennità di trasferta asseritamente maturate dal 2019 al 2022 fossero incluse nel calcolo del dovuto (a pag. 5 della consulenza tecnica di quel giudizio, al doc. n. 5 di parte resistente, si legge che “In data 02.02.2024 sono pervenute le osservazioni da parte ricorrente (All. 3). Secondo quanto riferito dal legale, la relazione tecnica sarebbe emendabile in quanto non correttamente considerate le effettive trasferte svolte dal ricorrente. L'Avv. Cieri precisa che “Ed infatti, come risulta dai fogli presenze (doc. n. 2), il lavoratore è stato in trasferta solo nei mesi di agosto 2019 (14 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2019 (16 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); ottobre 2019 (18 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); novembre 2019 (3 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2021 (6 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); ottobre 2021 (13 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); aprile 2022 (21 gg. trasferta in Turchia dall'1 al 16 e dal 26 al 30); maggio 2022 (21 gg. trasferta in Turchia).” Il tutto per un totale di n. 112 giorni, nei periodi indicati che sia il contratto di assunzione che quello collettivo di riferimento prevedono siano retribuite con maggiorazione. Le parti, dunque, hanno entrambe convenuto che nell'arco del suo rapporto lavorativo il ricorrente abbia lavorato in trasferta per n. 112 giorni. Per questo motivo si chiede che, partendo dall'ipotesi b) in cui viene simulata la circostanza che il lavoratore non abbia effettuato nessuna trasferta, sia formulata una terza ipotesi, ipotesi c), in cui si computino come realmente effettuati i giorni di trasferta effettuati dal lavoratore (come riscontrato da entrambe le parti) e che tali giornate siano retribuite con l'ulteriore somma di euro 73,88 (come da CCNL applicato e indicato dal Tribunale) ovvero con la diversa somma ritenuta di giustizia. Alternativamente, stante la modalità di risposta del nominato consulente alle richieste dal Tribunale, si chiede che venga corretta l'ipotesi b) aggiungendo tali somme a quanto calcolato a titolo di trasferta secondo i medesimi criteri di calcolo. Difatti nell'ipotesi il Tribunale decidesse di accogliere l'ipotesi b) nessuna delle trasferte effettuate dal verrebbe retribuita anche se è circostanza pacifica tra Pt_1 le parti in causa che lo stesso ne abbia effettuate”. Il CTU aveva, infine, concluso “La richiesta di parte ricorrente non pare fondata in quanto, come disposto dal Giudice, il ricalcolo è stato eseguito “tenendo conto di orari e presenze al lavoro risultanti dalle
Pag. 5 di 8 buste paga in atti e da quelle che il ctu è autorizzato ad acquisire;
dagli importi così determinati, detragga le somme (lorde) corrisposte al ricorrente, come risultanti dalle buste paga in atti”. Ad ogni buon conto, al fine di completezza d'indagine, è stato eseguito ulteriore ricalcolo (ipotesi C) come da richiesta)”. Posto che il passaggio in giudicato della menzionata sentenza non è stato contestato e risulta documentalmente (doc. n. 6 di parte resistente), e che in ricorso neppure si parla di sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato, deve dirsi, allora, pacifico che i fatti costitutivi del diritto al pagamento delle giornate di trasferta fatto valere in questa sede siano proprio i medesimi fatti costitutivi fatti valere nel giudizio iscritto al n. RGAC 1058/2022: da una semplice disamina delle deduzioni e conclusioni formulate in quel giudizio e di quelle formulate nel presente giudizio può desumersi come mentre nel primo giudizio il ricorrente avesse espressamente limitato la propria richiesta, in punto di indennità di trasferta, a quella maturata per 22 giorni lavorati in Turchia, nel presente giudizio abbia inteso di agire per ottenere il pagamento per le differenze retributive maturate non solo a titolo di “21 gg. trasferta in Turchia” a maggio 2022, ma anche per quelle maturate per le “seguenti trasferte: agosto 2019 (14 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2019 (16 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); ottobre 2019 (18 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); novembre 2019 (3 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER Seminole); settembre 2021 (6 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); ottobre
2021 (13 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); ”); maggio 2022 (21 gg. trasferta in Turchia). Il tutto per un totale di 91 giorni”. Può, pertanto, concludersi come benchè in entrambi i giudizi l'oggetto e la causa petendi coincidano perfettamente, essendo stati dedotti espressamente i medesimi fatti costitutivi del diritto al pagamento del indennità di trasferta effettuate nei medesimi luoghi (solo con quale limitata differenza nel calcolo dei giorni), il giudicato della sentenza n. 75/2024 si sia tecnicamente formato sui fatti costitutivi del diritto al pagamento dell'indennità di trasferta per i giorni effettuati in Turchia nel maggio del
2022. Quanto ai restanti fatti costitutivi del diritto al pagamento dell'indennità di trasferta asseritamente maturati per i giorni dedotti nel ricorso introduttivo del presente giudizio, dal 2019 al 2021 (“agosto 2019 (14 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER
Seminole); settembre 2019 (16 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER
Seminole); ottobre 2019 (18 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER
Seminole); novembre 2019 (3 gg. trasferta estero, a El RA su NA ER
Seminole); settembre 2021 (6 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); ottobre 2021 (13 gg. trasferta a La EZ per progetto “Congo”); maggio 2022). Il tutto per un totale di 91 giorni”, giova richiamare i condivisibili principi affermati da Cass. Civ. Sez. un. n. 23726/07: “non è consentito al creditore di una determinata somma di
Pag. 6 di 8 denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale”; altrettanto condivisibilmente Cass. Civ. n. 28719/20 ha affermato che “in tema di trattamento di fine rapporto, qualora si sia formato il giudicato sull'inserimento, nella base di calcolo, delle indennità contrattuali erogate in maniera fissa e continuativa, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione della prestazione medesima ancorché fondata su profili differenti quali il riconoscimento dei compensi per lavoro straordinario, trattandosi di ragioni che, pur se non dedotte, erano deducibili nel precedente giudizio, dovendosi ritenere non consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte per la corretta tutela del suo interesse sostanziale, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo, nella cui prospettiva occorre considerare lo stesso concetto di "deducibile")”. La completa sovrapponibilità delle questioni di fatto e di diritto poste a fondamento dei due giudizi, il fatto che il diritto al pagamento delle indennità di trasferta azionato in questo giudizio ben avrebbe potuto costituire oggetto di espressa domanda nel primo giudizio (trattandosi di crediti esigibili e che il ricorrente aveva effettivamente enunciato in ricorso), l'assoluta mancanza di giustificazioni del contegno del ricorrente sul punto comportano l'improponibilità di questa parte di domanda proposta nel presente giudizio, promosso al solo fine di rimettere in discussione le statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato e di ottenere, mediante una inammissibile parcellizzazione, una parte del credito non soddisfatto nel precedente giudizio. Né a diverse conclusioni sarebbe possibile pervenire valorizzando la circostanza secondo la quale le domande proposte con i due ricorsi si riferirebbero a periodi in parte diversi, proprio perché alla base di entrambi i giudizi promossi dal ricorrente vi sono le stesse questioni di fatto e di diritto che costituiscono la premessa logica indispensabile per la pronuncia nel merito del secondo giudizio e che sono state già oggetto, già almeno in parte, di una decisione passata in giudicato;
in questo senso, una nuova decisione di merito sulla spettanza della indennità di trasferta maturata asseritamente a
Pag. 7 di 8 maggio 2022 in questo secondo giudizio finirebbe per costituire solo il riesame su di un punto di fatto e diritto ormai accertati e risolti nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato (finalità quest'ultima vietata proprio dal principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile), mentre il ricorrente non ha neanche dedotto, tempestivamente, in ordine alla sussistenza di un eventuale oggettivo interesse alla proposizione di un secondo giudizio sulla spettanza della indennità di trasferta maturata asseritamente dal 2019 al 2021, pur trattandosi di crediti sicuramente esigibili (e infatti dedotti) alla data della proposizione del primo giudizio.
- 3 – In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c, il ricorrente va condannato al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore (compreso nello scaglione tra 5200,01 e 26.000,00 euro) e della natura della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, (ex d.m. 55/2014, dimezzato il compenso per la fase istruttoria, svoltasi solo in forma documentale), si liquidano in complessivi euro 4237,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Si ritiene di dover rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., non avendo parte resistente assolto neppure all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato.
P.Q.M.
il giudice del lavoro, letti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede: dichiara inammissibili le domande proposte con ricorso del 2.12.2024 da nei confronti di ER s.p.a. aventi ad Parte_1 oggetto l'accertamento e la condanna per i crediti a titolo di indennità di trasferta relativi al mese di maggio 2022 e dichiara improponibili le domande aventi ad oggetto i restanti crediti;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro4237,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge Chieti, lì 14 ottobre 2025
Il giudice del lavoro dott.ssa Laura Ciarcia
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