Sentenza 4 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 10119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10119 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10119/2025REG.PROV.COLL.
N. 01171/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2025, proposto da
EP ZO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio Cerio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00749/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. SA De TO e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello notificato e depositato il 12.2.2025 è appellata, limitatamente al capo relativo alle spese, la sentenza del Tar Umbria 4.11.2024 n. 749 che ha accolto in parte il ricorso per ottemperanza del decreto della Corte di appello di Perugia n. 301/2019 recante condanna al pagamento di indennizzo per irragionevole durata del processo ex l. n. 89/2001, e ha liquidato le spese nella misura di euro 500.
1.1. Con l’unico motivo si lamenta che l’importo liquidato è illegittimamente inferiore ai minimi di cui al d.m. n. 55/2014.
2. Si è costituita l’Amministrazione intimata.
3. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 18.12.2025.
4. In via preliminare, il Collegio ritiene di non dover disporre la sospensione del processo.
L’art. 5- sexies c. 12-bis, e c. 12-ter l. n. 89/2001, come da ultimo novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025, dispone che
“ 12-bis. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge fino al 31 dicembre 2021 rinnovano la dichiarazione di cui al comma 1 utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026, a pena di decadenza. Fino al 21 gennaio 2027, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi.
12-ter. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non vi abbiano provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a pena di decadenza”.
Nella specie, non si disputa di somme già liquidate fino al 31.12.2021 o tra il 1.1.2022 e la data di entrata in vigore del citato c. 12-ter, ma di somme che, semmai, saranno dovute all’esito del presente giudizio.
Vero è che le ordinanze collegiali della Sezione, n. 6811 e 6813 del 2025, hanno affermato che “la nitida littera legis dispone la sospensione indistintamente per i “ giudizi di ottemperanza in corso ”, abbracciando, pertanto, ogni fase e grado di giudizio, a nulla rilevando che l’impugnazione quivi proposta si concentra sul solo profilo della compensazione delle spese di lite in sede di reclamo per l’assorbente rilievo che la statuizione sulle spese di lite è conseguenziale ed accessoria rispetto alla definizione del giudizio (così, Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2025, n. 5217, che richiama anche Corte cost., sentenza n. 77/2018 la quale ne rimarca il carattere processualmente accessorio alla pronuncia del giudice che la definisce in quanto tale)”.
Tuttavia, la ratio della sospensione ex lege è di concedere all’Amministrazione un lasso temporale sufficientemente ampio per adempiere ai propri debiti, e quindi trova applicazione laddove un debito ci sia o possa determinarsi in caso di definizione del giudizio di ottemperanza pendente. Laddove, secondo una valutazione prospettica, il giudizio di ottemperanza è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, sicché nessun nuovo debito insorge a carico dell’Amministrazione, viene meno la ragion d’essere della sospensione ex lege , e, per la ragione più liquida, il giudizio può essere definito.
E’ quanto si verifica nel caso di specie, in cui l’appello è da respingere.
5. Il Collegio osserva che l’appello è limitato alla contestazione del capo che liquida le spese di lite. Non vi è contestazione del capo di sentenza, contenuto nel par. 9 della sentenza appellata, che ha rigettato la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle astreintes . Tale capo è passato in giudicato.
Vi è stata, dunque, in primo grado, una parziale soccombenza, che costituisce res iudicata , che ha una indubbia rilevanza nella determinazione delle spese di lite, pur in assenza di una espressa compensazione parziale.
6. In secondo luogo, ad avviso del Collegio la tariffa forense, che fissa importi minimi, deve ritenersi vincolante solo nei rapporti tra l’avvocato e il suo cliente, non anche per il giudice, che è vincolato solo dalla legge processuale che, a sua volta, non rinvia alle tariffe forensi. Giova anche ricordare il principio di riserva di legge in materia processuale, che non consente di introdurre norme processuali per mezzo di fonti secondarie, quanto meno in difetto di espressa autorizzazione da parte della fonte primaria. Sicché, la tariffa forense costituisce, per il giudice, parametro di orientamento ( ex plurimis, Cons. St., VII, 13.11.2025 n. 8913 e giurisprudenza ivi citata), ma ben può giustificarsi una quantificazione delle spese inferiore al minimo di fascia, come disposto nel presente caso dal Tar, in considerazione delle circostanze specifiche e della natura del contezioso.
7. Alla luce, dunque, della parziale soccombenza in primo grado e della natura del contenzioso, la quantificazione delle spese di lite disposta dal Tar in euro 500 è ragionevole e merita conferma.
8. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, Respinge l’appello.
Condanna la parte ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 500 (cinquecento) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA De TO, Presidente, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA De TO |
IL SEGRETARIO