Sentenza 30 maggio 2002
Massime • 1
I contratti stipulati "iure privatorum" dalla P.A. (nella specie, conferimento di incarico a professionista) devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, al fine di identificarne con precisione il contenuto negoziale e consentire, per l'effetto, i necessari controlli all'autorità tutoria. Ne consegue la inammissibilità di una conclusione del contratto stesso "per facta concludentia", essendo altresì necessario che l'intera vicenda negoziale, salva diversa previsione di legge, sia consacrata in un unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha, così, confermato la decisione dei giudici di merito che avevano qualificato l'atto di delibera della giunta di un comune con il quale si nominava un professionista direttore dei lavori di un "opus publicum" come "proposta di contratto necessitante un'espressa accettazione per iscritto", con ciò escludendo che potesse legittimamente ritenersi concluso il contratto stesso, "per facta concludentia", per effetto di alcune lettere inviate dal professionista al Sindaco relative a meri aspetti esecutivi dell'incarico intrapreso in assenza di una espressa accettazione).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2002, n. 7913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7913 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA07 9 1 3/02 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRATTO D'OPERA PROF. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONEDott. Mario - Presidente R.G.N. 19507/99 - Cron. 71832 Dott. Antonio VELLA Consigliere - - Rep.1615 Dott. Alfredo Consigliere MENSITIERI - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 21/12/01 CONTE SURDERA DIC Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO CONS Richiesta copia studio dal Sig. Sole ha pronunciato la seguente per diritti 1.55 SE NTENZA 30 MAG 2002 sul ricorso proposto da: IL CARDELLE CORTE SUP RA CASSATIONE BUCANEVE MARIA GRAZIA, RUSSO EMMA in nomee per conto UFFICIO COVE Richiesta copia studio dat Sig. 61 domiciliati in di BUCANEVE GIOVANNI, elettivamente EL +55 ROMA VIA G ANTONELLI 50, presso lo studio per diritti 3.0 MAG. 2002 dell'avvocato ERNESTO GARENNA, difesi dagli avvocati IL CANCELLE MARIO AGAZIO INZILLO, FRANCESCO CLAUDIO MESSINA, per procura speciale del Notaio POSTERATIO Fabio, in Richiesta copia studio COSENZA, rep.n.44261, del 8/10/99; dal Sig..GE per diritti 1.55 ricorrenti - 13.0 MAG 2002
contro
UPRICIO COFL AMANTEA, in persona del Sindaco p.t. LA RUPA COMUNE Richiesta copia studio dal Sig. D.MM 2001 FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A per diritti 1.55 1771 MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato DI RIENZO il 30 MDQ 2002 IL CANCEL -1- PASQUALE, difeso dall'avvocato ANTONIO BAFFA, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 209/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 30/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI IA e NI CA, eredi del defunto ingegnere Paolo CA, chiedevano ed ottenevano nei confronti del Comune di Amantea decreto ingiuntivo di pagamento di lire 406.275.524, а titolo di compenso spettante al de cuius quale direttore dei lavori di completamento della rete idrica e fognante del detto Comune. L'ingiunto proponeva opposizione eccependo per quel che rileva ai fini del presente giudizio la ✓ mancanza di un contratto scritto. Con sentenza 12/7/98 il Tribunale, rilevato che tra le parti non era stato stipulato un contratto scritto, revocava il decreto ingiuntivo I soccombenti proponevano appello e, prodotta documentazione idonea, a loro avviso, a sodisfare il requisito della forma scritta del contratto, chiedevano il rigetto dell'opposizione. Con sentenza 30/3/99 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava il gravame. Contro la sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione per un solo motivo. Il Comune di Amantea ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura i ricorrenti 1325, violazione di legge (artt. 1321, denunciano 1325, 1326 e 1366 c.c.) nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo per avere la sentenza erroneamente ritenuto che, ai fini della conclusione del contratto con il Comune, necessariamente l'accettazione scritta da Occorreva parte del professionista, non considerando che, a tale fine, le lettere inviate dal CA al Comune nella qualità di direttore dei lavori, in relazione alla lettera con cui il Sindaco gli comunicava il conferimento dell'incarico e al fatto che l'incarico aveva avuto esecuzione, ben potevano essere come accettazioneconsiderate per facta concludentia implicita dell'incarico e assolvere al requisito della forma scritta del contratto. La censura non può essere accolta. Tutti i contratti stipulati dall'amministrazione pubblica iure privatorum, come quello di conferimento di incarico ad un professionista, devono essere stipulati a pena di nullità in forma scritta, al fine di identificare con precisione il contenuto negoziale e rendere possibili i controlli da parte 5 dell'autorità tutoria. Non solo, quindi, occorre che la volontà dell'ente pubblico sia manifestata all'esterno da parte dell'organo rappresentativo, non potendo la manifestazione essere desunta a implicitamente 0 per fcta concludentia da comportamenti meramente attuativi, ma è altresì necessario che il contratto, salva diversa previsione di legge, sia consacrato in un unico documento contenente tutte le clausole disciplinanti il rapporto (ex plurimis v.Cass.11687/99;5922/99; 6182/94). f A tali principi si conformata 1'impugnata sentenza, la quale ha, appunto, Osservato che la lettera 6/3/75 prodotta dai ricorrenti con cui il Sindaco del Comune di Amantea comunicava all'ing. Paolo CA che, con delibera di giunta del 30/1/75, era stato nominato direttore dei lavori di costruzione della rete idrica e fognante, non poteva essere considerata come atto di stipula del contratto, ma, tutt'al più, come “proposta che avrebbe dovuto essere seguita da espressa accettazione per iscritto, sì che dal documentato incontro delle volontà si potesse ritenere validamente concluso il negozio", aggiungendo che parte dariscontro nella specie "mancava ogni della proposta del Comune", dell'ing. CA essendovi agli atti soltanto "documenti attestanti inidonei di per sé ad l'esecuzione dell'incarico, esprimere la volontà di accettazione della proposta dell'ente da parte del privato". Consegue il rigetto del ricorso con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in euro 1.112,00 di cui ' euro 1000 (mille) per onorari. Roma, 21 dicembre 2001 Il presidente L'estensore fioram Pehrll Прави 109T 129M 0.66 HOTT. 149.771 IL CANCELLIERE C1 456T Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA NE ENTRATE ROMA 2 30 MAG. 2002 A G, 2007Serie 4 34355 ute € 149.77 LGANCELLIERE C1 MARANTA NOVE/77...) 2. Wolgente (D.ssa RI BUPPO Responsabile Carr (Dr. M. RACCOGHINI Dangery