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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/07/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE R.G. n. 1887/2021 Verbale di Udienza ex art. 127 ter c.p.c. del giorno 1 luglio 2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Maila Casale all'esito dell'udienza cartolare del giorno 01 luglio 2025 ; vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte attrice con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “Il sig. , per il tramite del sottoscritto Parte_1 procuratore, si riporta alla CT medico-legale espletata in corso di causa, alla compatibilità tra la dinamica denunciata in atti e le lesioni subite dall'odierno attore ed alla quantificazione ivi rassegnata e ne chiede l'integrale accoglimento. Con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.” vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla parte convenuta con cui nel riportarsi alle difese in atti così conclude: “in via pregiudiziale, dichiari la carenza di legittimazione passiva della;
in via preliminare, dichiarare Controparte_1 prescritto il diritto azionato e vantato dalla parte attrice;
dichiarando la domanda attorea illegittima, infondata e non provata. Solo in via ulteriormente gradata, nelle denegata e non voluta ipotesi di accoglimento dell'avversa postulazione si liquidino le lesioni nei limiti del giusto e del provato, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio. Si chiede rimettersi il giudizio in decisione”. DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Il Giudice Onorario
TT.ssa Maila Casale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maila Casale ha pronunciato mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1887 R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), nato ad [...] l'[...] e Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.
Romeo Barile (C.F. ) presso il cui studio è elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliato in SA RP (AV) alla via Vegliante n. 93, giusta mandato in atti
ATTORE
, rappresentanza generale Controparte_2
per l'Italia della (C.F. e P.IVA ), in Controparte_3 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Fernando Brogna (C.F. ), giusta procura rilasciata su foglio CodiceFiscale_3
separato da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTA
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e CP_4 CodiceFiscale_4
residente in [...]
CONVENUTO CONTUMACE (C.F. ), nato ad [...] Controparte_5 CodiceFiscale_5
l'01.09.1958 ed ivi residente a[...]
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: sinistro stradale;
lesione personale
CONCLUSIONI: come da atti e note di trattazione scritta
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza all'odierna.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate , decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 29.04.2021, Parte_1
ha citato in giudizio la e Controparte_2 CP_4
per il risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale Controparte_5
avvenuto in data 31.08.2017.
L'attore ha premesso in fatto che in data 31.08.2017 alle ore 08:00 circa, nel territorio del comune di Solofra (AV) nei pressi dell'uscita della galleria “Montepergola” direzione Salerno, conducente del veicolo Volkswagen Passat S.W. CP_6
targato BG 200 EN, di proprietà di non si avvedeva per tempo della Persona_1
presenza del ciclomotore Suzuki GSXR1000 targato DT 88282, condotto da CP_4
e di proprietà di , che lo precedeva e lo urtava da tergo.
[...] Controparte_5
A causa e per effetto dell'urto ricevuto, il conducente del ciclomotore CP_4
ha perso il controllo del veicolo, terminando la propria corsa collidendo contro il segnale autostradale di indicazione ingresso nella città di “Solofra” con ingenti danni per il ciclomotore , nonché gravi lesioni personali all'attore nonostante l'uso del casco. Condotto presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “A. Landolfi” di Solofra, gli è stato diagnosticato un “trauma contusivo-escoriato gomito destro, ginocchio destro, trauma contusivo piede destro e frattura avambraccio destro”.
Al momento del sinistro, il ciclomotore risultava essere garantito per la con la CP_7
(polizza n. XAD74050), a cui è stata formalizzata richiesta di Controparte_8
risarcimento danni a mezzo pec in data 12.04.2018 cui seguiva da parte della
Compagnia l'istruzione del sinistro con il numero pratica P/014/2017/50109/01 e nomina di fiduciario per la quantificazione dei postumi subiti dall'attore il quale svolgeva le relative operazioni peritali sull'attore in data 15.06.2018 presso il proprio studio medico.
Risultati vani i tentativi di composizione bonaria e l'invito a stipulare convenzione di negoziazione assistita l'attore ha, dunque, concluso chiedendo di dichiarare la fondatezza della domanda e, per l'effetto, condannare la convenuta Compagnia assicurativa, nonché e , in solido tra loro e nelle CP_4 Controparte_5
rispettive qualità, al risarcimento dei danni riportati a seguito delle lesioni personali causate dal sinistro che, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, quantificava in € 104.663,50, di cui € 95.796,00 per il 20% di danno biologico (comprensivo della personalizzazione massima), € 5.940,00 per 60 giorni di I.T.T. al 100%, € 1.485,00 per
30 giorni di I.T.P. al 50%, € 742,50 per 30 giorni di I.T.P. al 25%, oltre ad € 700,00 per le spese mediche sostenute. L'attore ha, inoltre, chiesto il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica nella misura da determinare in corso di causa.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.09.2021, la convenuta eccependo, in via preliminare, Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto al momento del sinistro il veicolo Volkswagen Passat S.W. targato BG 200 EN non risultava garantito per la
R.C.A. Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno richiesto dall'attore per inutile decorso del termine biennale ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, considerata la verificazione del sinistro nell'anno 2017 e la notifica dell'atto di citazione nel corso del 2021. Nel merito la convenuta ha eccepito che nell'atto introduttivo del presente giudizio l'attore ha descritto il fatto storico in maniera approssimativa, non essendo indicato con chiarezza il luogo in cui si è verificato il sinistro. È stato, inoltre, eccepito un conflitto di interessi in capo al difensore di parte attrice, il quale in precedenza ha difeso , Controparte_5
odierno convenuto. Sempre nel merito, la convenuta ha contestato la valenza delle dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. sottoscritto dalle parti a seguito del sinistro in quanto non aventi valore probante ed essendo idonee a fondare una mera presunzione semplice nei confronti delle parti convenute, nonché la quantificazione del danno come richiesto in quanto considerato eccessivo stante la lieve entità delle lesioni riportate dall'attore.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, la prescrizione del diritto azionato da parte attrice di dichiarare la domanda attorea carente dei presupposti di cui all'art. 163 c.p.c.
Nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto illegittime, infondate e non provate. In via gradata, in caso di accoglimento, ha chiesto di riquantificare il danno da liquidare sulla base di quanto documentalmente provato. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa, ritenuta superflua la prova orale richiesta, è stata istruita mediante prova documentale e a mezzo CT medico-legale e all'esito del deposito della relazione è stata, da ultimo, rinviata al giorno 01.07.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , CP_4 Controparte_5
i quali non si sono costituiti in giudizio, sebbene ritualmente citati.
Sempre in via preliminare, non si rilevano i presupposti per la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163-164 c.p.c., in quanto l'opponente ha indicato con chiarezza sia il petitum immediato, cioè il provvedimento giurisdizionale richiesto, sia il petitum mediato, quale bene della vita di cui si domanda tutela. Inoltre, l'atto di citazione consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi delle domande avanzate e quanto esposto emerge anche dalla circostanza per cui parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche con riferimento alle doglianze avverse.
Ancora in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta. Nel caso di specie, l'attore lamenta la lesione del proprio diritto ad ottenere l'indennizzo dovuto da parte della convenuta Compagnia assicuratrice per la verificazione dell'evento pregiudizievole (lesioni al terzo trasportato) coperto dalla polizza assicurativa che il proprietario del veicolo ha stipulato. È noto che tale polizza è qualificabile come contratto di assicurazione a favore di terzo ex artt. 1411 e 1891 c.c. talché al terzo beneficiario, pur non essendo parte contraente, è riconosciuta diretta azionabilità nei confronti della società assicuratrice (promittente) dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione stipulato
(in tal senso cfr. ex multis Cass. 30653/2017; Cass. 17963/2017; Cass. 13058/2007;
Cass. 9284/2005; Cass. 18321/2003; si veda, altresì, in tema Cass. 15733/2010 e Cass.
n. 22809/2009). Sussiste, pertanto, la legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Il principio fondamentale nel diritto italiano è che il terzo trasportato (il passeggero) ha sempre diritto al risarcimento dei danni subiti, indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Questo diritto è tutelato dall'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private.
Generalmente, il terzo trasportato ha un'azione diretta nei confronti dell'assicurazione del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro (nel tuo caso, l'assicurazione del motociclo). Questa procedura è stata introdotta per garantire al passeggero un risarcimento più semplice e veloce, a prescindere dalla responsabilità dei conducenti.
Il fatto che l'auto investitrice sia priva di RCA non esclude il diritto al risarcimento del terzo trasportato. Anzi, la giurisprudenza ha chiarito che l'articolo 141 del Codice delle
Assicurazioni Private può operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non sia identificato o risulti privo di copertura assicurativa. A tal fine va rilevata la proponibilità della domanda proposta da , , essendo in atti la prova Parte_1 dell'invio, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, di richiesta a mezzo Pec del 18/04/2018 alla , Parte_2
tendente ad ottenere il risarcimento ex art. 141 d.lgs 209/2005 .
Quindi, l'assicurazione del motociclo è tenuta a risarcire il terzo trasportato.
Ancora in via preliminare, va rigettata l' eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno, vista l'astratta rilevanza penale ex art. 590 c.p. del fatto denunziato, con conseguente operatività del termine di cui all'art. 2947 comma 3 c.c,.
Infine va rilevata la procedibilità della domanda attorea avendo l'istante provveduto ad esperire nei confronti della Compagnia convenuta il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12/09/2014 n. 132 convertito in l.
10/11/2014 n. 162, atteso che parte attrice ha allegato al proprio atto introduttivo l'invito di negoziazione assistita esperito nei confronti di , Parte_2
in qualità compagnia assicurativa del veicolo su cui viaggiava l'attore, nonché di convenuta nel presente giudizio;
nulla è stato, altresì, eccepito e rilevato entro la prima udienza in ordine all'integrità e ritualità dell'invito inoltrato .
Si evidenzia, infine, che le legittimazioni attiva e passiva, più precisamente la titolarità attiva e passiva del rapporto controverso sono provate dai documenti depositati dalle parti, ovvero dalla documentazione medica relativa alle lesioni di , dalla Parte_1
copia della carta di circolazione del ciclomotore, dal contratto di assicurazione, dal CID sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro e dalle comunicazione della compagnia relative all'apertura ed alla gestione del sinistro.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti di seguito motivati.
Quanto all'onus probandi, è opportuno premettere che l'art. 141 Cod. Ass. stabilisce che, salva l'ipotesi di caso fortuito, “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
(…) a prescindere dall'accertamento dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”, ponendo a carico del (presunto) danneggiato un solo e semplificato onere: cioè, quello di provare di essersi trovato a bordo del veicolo al momento del sinistro e di aver subito il danno. L'operatività dell'art. 141 Cod. Ass. pone come presupposto indefettibile che l'attore provi la propria qualità di terzo trasportato.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “in tema di onere probatorio, tenendo anche conto dell'art. 2697 c.c., il terzo trasportato che agisca in giudizio ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass., se da un lato, può avvantaggiarsi del fatto di non dover attendere che venga accertata la dinamica del sinistro (né su di lui ricade alcun onere probatorio in merito), dall'altro, dovrà provare che il sinistro sia avvenuto e il nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno da lui patito, e quindi da risarcire”(Cass. Civ., sez. III, n.
20654/2016).
La norma indicata, pertanto, richiede solo la prova della qualità di terzo trasportato, del danno sofferto e del nesso eziologico con il sinistro.
Nel caso di specie, sono incontestate tra le parti oltre che documentali l'esistenza della polizza azionata, nonché la verificazione dell'evento lesivo e dell'evento di danno.
Parte attorea ha fornito prova di aver subito un danno a seguito del sinistro del
31.08.2017 quale terzo trasportato del ciclomotore Suzuki GSXR 1000 tg. DT88282 depositando il CID a doppia firma, la documentazione medica di primo accesso al
Pronto Soccorso a seguito del sinistro e la successiva documentazione medica, la perizia medico-legale di parte, documentazione fotografica e corrispondenza con la
Compagnia convenuta.
Si rileva inoltre che le lesioni lamentate dall'attore, nonché la relativa compatibilità con l'evento traumatico descritto in citazione ed i conseguenti postumi invalidanti, sono stati accertati dal CT TT. , nominato con ordinanza del Persona_2
03.11.2022, il quale nell'elaborato peritale, con motivazione corretta ed adeguata, ha formulato le seguenti conclusioni: “Tenuto conto di tutti i parametri correlabili al caso di specie, si deduce che dal sinistro occorso al sig. in data 31/08/2017 Parte_1
sono derivate lesioni alla persona compatibili causalmente con la dinamica del sinistro stesso . Per ciò che concerne il nesso causale si rileva che avendo esaminato nel caso in questione la cronologia degli eventi (criterio cronologico), le sedi dell'impatto lesivo (criterio topografico), l'efficienza lesiva del trauma (criterio qualitativo e quantitativo), la seriazione degli eventi (criterio di seriazione delle cause), nonché
l'esclusione di altre cause o stati morbosi preesistenti (criterio di esclusione), vi è concorde ed armonica convergenza di tutti i fattori appena ricordati motivo per cui si ammette la sussistenza del nesso causale con i postumi tutti citati in diagnosi. Il rapporto tra il danno subito e le prescrizioni di legge non fa escludere il criterio di risarcibilità in percentuale di danno biologico dei postumi determinato dalla presenza di lesioni accertate in senso clinico strumentale ed obbiettivo ed è quindi documentata una tipologia di lesioni che possiede i caratteri della permanenza in rapporto di causalità con i sintomi successivamente documentati e riscontrati all'atto della visita peritale per cui si ritiene congrua in scienza e coscienza la valutazione del danno permanente in termini medico-legali. Nel caso di specie si ribadisce che sussistono precedenti morbosi a carico dello stesso arto, la presente consulenza ha ritenuto ovviamente di scorporare gli esiti precedenti dal danno conseguente al sinistro per cui
è causa. I parametri del danno che si ritengono risarcibili sono appresso specificati. I parametri del danno biologico, della invalidità temporanea totale e parziale che si assegnano dal giorno del sinistro fino alla data di attestazione di avvenuta guarigione con postumi sono in totale 130 giorni ripartibili come segue: ITT: 9 gg;
dal giorno del sinistro e periodo relativo al ricovero in reparto di Ortopedia. Invalidità temporanea parziale al 75%: giorni 30 comprendente il periodo di immobilizzazione dell'arto controlli specialistici e strumentali, FKT. Invalidità temporanea parziale al 50%: giorni 40 per il prosieguo di controlli specialistici, strumentali e terapie. Invalidità temporanea parziale al 25%: giorni 50 fino alla attestazione guarigione con postumi.
Invalidità permanente - danno biologico: 16% (sedici percento) complessivamente valutato tenendo conto della limitazione funzionale dei movimenti del gomito quale esito fratturativo, degli esiti cicatriziali, delle limitazioni post-distorsive a carico del ginocchio destro e caviglia destra. Sono da risarcire inoltre le spese documentate e fatturate sostenute per le visite mediche, spese farmacologiche, esami Parte_3
strumentali”.
Le conclusioni del CT risultano coerenti con la prospettazione presentata da parte attrice e congrue alle dichiarazioni e alle produzioni documentali presenti in atti .
Il consulente ha accertato inoltre che il sinistro ha provocato una inabilità temporanea della durata complessiva di 130 giorni (gg. 9 di ITT, gg. 30 di ITP al 75% gg 40 di ITP
50% e gg 50 al 25%) e un danno biologico permanente valutato al 16%. Trattandosi di lesioni eccedenti il 9%, per la monetizzazione del pregiudizio devono essere applicati i criteri previsti dalle Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano (cfr., tra le altre,
Cass. 19376/12, 12408/11), che, in aderenza ai principi guida fissati dalla S.C. con le pronunce dell'11.11.08 (Sez. Un. nn. 26972, 26973, 26974, 26975), forniscono una adeguata risposta all'esigenza di liquidare unitariamente il danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, tenendo conto sia del danno all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi, sia del danno conseguente alle lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva (c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale). Il CT ha altresì evidenziato che “Quale effetto del danno subito il sig. potrebbe inoltre dover Pt_1
rinunciare ad alcune delle attività esistenziali cui era solitamente dedito in precedenza.
Possono essere considerati fattori sfavorevoli per la prognosi il complesso invalidante in se' con la incidenza negativa sulla capacita' di svolgere attivita' in qualche modo proficue a vari livelli anche lavorative in modo permanente. Vi e'da rilevare quindi , con una probabilità non trascurabile, che, a causa del sinistro subìto, al sig. possa Pt_1
essere preclusa in parte la possibilità di conseguire un risultato favorevole in senso lavorativo-attitudinale, poiche' la attivita' svolta concretamente prima del sinistro necessitava di un certo impegno fisico . Rapportando cio' allo stato attuale ,essendo il danno certamente rilevante , macropermanente, si deduce agevolmente che questo abbia incidenza negativa su alcune attivita' di tipo lavorativo. Va detto che certamente il pregiudizio non esclude la possibilita' che il sig. possa svolgere un lavoro ma Pt_1
sicuramente il grado di efficienza nella tipologia delle sue attitudini e' ridotta e le attuali caratteristiche del mercato del lavoro in cui e' richiesta competitivita' ed efficienza psico-fisica rendono sicuramente piu'difficile un eventuale inserimento proficuo”. Sul punto in mancanza di specifiche deduzioni sull'attività lavorativa dell'attore e in mancanza di idonee richieste nulla può essere riconosciuto.
Rilevato che la liquidazione di qualunque danno, ove la legge non disponga altrimenti, deve avvenire in base alle regole vigenti al momento della liquidazione, e non al momento del fatto come recentemente confermato dalla Cassazione, con l'ordinanza n.
19229/22 , si applicano alla fattispecie le tabelle di Milano 2024.
Tenuto conto dell'età dell'attore al momento del sinistro (34 anni) spetta la somma di
€ 58.740,00 a titolo di danno biologico permanente e la somma di euro € 7.360,00 a titolo di danno biologico temporaneo, per un totale di euro 66.100, 00 all'attualità.
Va riconosciuto, inoltre, il pregiudizio provocato dal ritardato pagamento, in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla data del sinistro (31/08/2017), sulla somma di € 66.100,00, devalutata alla stessa data e successivamente rivalutata anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da
Cass. Sez. Un. 1712/95.
Quanto al danno patrimoniale spettante all'attore deve rilevarsi che non tutta la documentazione prodotta appare riferibile in maniera inequivoca all'evento di causa.
Difatti non possono essere rimborsate le spese per l'acquisto dei farmaci, di cui agli scontrini fiscali depositati, atteso che dagli stessi non appare evincibile la riferibilità al
Pertanto quanto alle spese mediche sostenute e documentate, spetta agli attori Pt_1
un rimborso pari a € 857,00, oltre interessi legali dalla data degli esborsi fino all'effettivo soddisfo.
Pertanto, il risarcimento da riconoscere alla parte attrice è pari ad € 66.947,00.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese di lite sostenute da parte attrice sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico della società assicuratrice convenuta e liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi del D. M. vigente, tenuto conto del valore accertato di causa e delle fasi processuali espletate. Le spese di CT, come già liquidate in corso di causa, devono essere poste a definitivo a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico,
TT.ssa Maila Casale, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
1887/2021 del R.G. ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa e assorbita, così provvede:
1.accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna
[...]
al pagamento di € 66.100,00 in favore di Controparte_2 Pt_1
, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
[...]
2. condanna parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale di € 857,00 per spese mediche documentate, oltre interessi legali dal versamento all'effettivo soddisfo
3. condanna parte convenuta a rifondere a Controparte_2
parte attrice le spese di lite che liquidano in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge, da distrarre a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
4. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CT, come già liquidate in corso di causa.
Così deciso in data 01.07.2025
Il Giudice
TT.ssa Maila Casale