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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cannoletta, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
IO GL, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 29.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver conseguito in via giudiziale (sentenza n. 5110/2012 del Tribunale di Lecce, sezione lavoro) il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con inclusione nella base di calcolo, “limitatamente ai periodi di disoccupazione involontaria, di
CP_ tutti gli emolumenti percepiti” e la conseguente condanna dell' al pagamento degli importi dovuti, con la maggiorazione degli accessori, e di aver altresì ottenuto l'assegnazione delle differenze maturate sino a dicembre 2013 a seguito di pignoramento presso terzi;
dopo avere, inoltre, rilevato che, in applicazione dell'art.
8. L.n. 155/81, la rms di riferimento per la determinazione delle retribuzioni di disoccupazione ammonta ad € 180,29 (anno 1993), ad €
322,74 (anno 1998), ad € 307,55 (anno 1999), ad € 319,95 (anno 2000) e a € 335,15 (anno 2001)
e che la retribuzione annua pensionabile degli anni in questione è da rideterminarsi nei seguenti termini: per l'anno 1993: € 6.851,02; per l'anno 1998: € 16.137,34; per l'anno 1999: €
14.147,29; per l'anno 2000: € 13.758,08; per l'anno 2001: € 15.081,92; sulla base dei conteggi allegati al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “- dichiarare il diritto dell'istante a percepire la pensione IO n. 15040670, in godimento fino al 31.12.2020, nell'importo di €
1 665,39 mensili al dì della decorrenza (maggio 2008) e di € 751,34 al 01.01.2014 [ovvero a far data dal dì delle invocate differenze], da perequarsi annualmente (fino al dì del 31.12.2020, data di eliminazione della pensione IO n. 15040670), nonchè a percepire la pensione VO n.
10070083 in godimento sin dal 01.01.2021 nell'importo di € 840,66 mensili al dì della decorrenza (gennaio 2021), da perequarsi annualmente (e per i periodi successivi) negli importi indicati nei conteggi allegati al presente ricorso e di cui fanno parte integrante;
- per l'effetto condannare l in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione delle dette prestazioni, CP_1
secondo le modalità innanzi descritte, ed al pagamento - previo adeguamento delle stesse - delle somme differenziali dovute [che dal gennaio 2014 e sino alla data di deposito del presente ricorso, ammontano a complessivi € 539,58 lordi], nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, sempre da perequarsi annualmente, oltre interessi legali e/o rivalutazione di legge”, con vittoria di spese. CP_
L' costituitosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza e la prescrizione ex art. 47
e 47 bis D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, stante il passaggio in giudicato della precitata sentenza n. 5110/2012, è, dunque, da ritenere definitivamente accertato il diritto del alla rideterminazione del Pt_1
trattamento pensionistico in godimento con inclusione nella base di calcolo, relativamente ai periodi di disoccupazione involontaria, di tutti gli emolumenti percepiti e alla conseguente
CP_ corresponsione da parte dell' delle relative differenze maturate sui ratei mensili a far data dalla decorrenza.
Tanto premesso, norma di riferimento è l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81, alla cui stregua, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in
2 misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione
(“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”).
Dovendosi, pertanto, procedere al calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa, attribuendo ai periodi riconosciuti figurativamente (ovvero ai periodi di disoccupazione ricadenti negli anni 1993, 1998, 1999, 2000, 2001) un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, i conteggi di parte ricorrente che, appunto, individuano tale valore, frazionando la retribuzione da lavoro dipendente accreditata nell'anno solare di riferimento per il numero delle settimane di contribuzione, per poi moltiplicare il quoziente ottenuto per il numero di settimane cui inerisce l'accredito figurativo, appaiono del tutto corretti. CP_ In difetto di specifiche indicazioni promananti dall' in ordine a differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, non vi è ragione di discostarsi dai risultati scaturenti dai suddetti conteggi, che possono, pertanto, essere validamente utilizzati per il calcolo del rateo di pensione del , nei termini di cui al ricorso introduttivo (ove, Pt_1 appunto, si indica un importo mensile di pensione “al dì della decorrenza” in euro 665,39).
Venendo, tuttavia, in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta (laddove il ricorso
CP_ proposto involge la determinazione del rateo, che si assume errata per difetto, operata dall'
3 in esecuzione della sentenza di condanna generica intervenuta tra le parti), è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 29.4.2024 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire i ratei del trattamento pensionistico in godimento sulla base di un rateo mensile (come indicato in ricorso) pari alla decorrenza ad euro 665,39. CP_ L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze sui ratei mensili nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L.
n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo nei limiti di cui all'art. 152, quarto periodo, disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 29.4.2024, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CP_ dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in CP_ godimento con un rateo mensile pari, alla decorrenza, ad euro 665,39, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (29.4.2024), (differenze determinate, in relazione al periodo da maggio 2021 a dicembre 2024 in euro 487,09), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal
121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 350,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al
15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 3 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Cannoletta, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
IO GL, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto
Con atto depositato in data 29.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, sulla premessa di aver conseguito in via giudiziale (sentenza n. 5110/2012 del Tribunale di Lecce, sezione lavoro) il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico in godimento con inclusione nella base di calcolo, “limitatamente ai periodi di disoccupazione involontaria, di
CP_ tutti gli emolumenti percepiti” e la conseguente condanna dell' al pagamento degli importi dovuti, con la maggiorazione degli accessori, e di aver altresì ottenuto l'assegnazione delle differenze maturate sino a dicembre 2013 a seguito di pignoramento presso terzi;
dopo avere, inoltre, rilevato che, in applicazione dell'art.
8. L.n. 155/81, la rms di riferimento per la determinazione delle retribuzioni di disoccupazione ammonta ad € 180,29 (anno 1993), ad €
322,74 (anno 1998), ad € 307,55 (anno 1999), ad € 319,95 (anno 2000) e a € 335,15 (anno 2001)
e che la retribuzione annua pensionabile degli anni in questione è da rideterminarsi nei seguenti termini: per l'anno 1993: € 6.851,02; per l'anno 1998: € 16.137,34; per l'anno 1999: €
14.147,29; per l'anno 2000: € 13.758,08; per l'anno 2001: € 15.081,92; sulla base dei conteggi allegati al ricorso, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “- dichiarare il diritto dell'istante a percepire la pensione IO n. 15040670, in godimento fino al 31.12.2020, nell'importo di €
1 665,39 mensili al dì della decorrenza (maggio 2008) e di € 751,34 al 01.01.2014 [ovvero a far data dal dì delle invocate differenze], da perequarsi annualmente (fino al dì del 31.12.2020, data di eliminazione della pensione IO n. 15040670), nonchè a percepire la pensione VO n.
10070083 in godimento sin dal 01.01.2021 nell'importo di € 840,66 mensili al dì della decorrenza (gennaio 2021), da perequarsi annualmente (e per i periodi successivi) negli importi indicati nei conteggi allegati al presente ricorso e di cui fanno parte integrante;
- per l'effetto condannare l in persona del legale rapp.te p.t., alla riliquidazione delle dette prestazioni, CP_1
secondo le modalità innanzi descritte, ed al pagamento - previo adeguamento delle stesse - delle somme differenziali dovute [che dal gennaio 2014 e sino alla data di deposito del presente ricorso, ammontano a complessivi € 539,58 lordi], nonché al pagamento dei ratei futuri nella misura risultante dal ricalcolo, sempre da perequarsi annualmente, oltre interessi legali e/o rivalutazione di legge”, con vittoria di spese. CP_
L' costituitosi, ha eccepito in via preliminare la decadenza e la prescrizione ex art. 47
e 47 bis D.P.R. n. 639/70 e ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, stante il passaggio in giudicato della precitata sentenza n. 5110/2012, è, dunque, da ritenere definitivamente accertato il diritto del alla rideterminazione del Pt_1
trattamento pensionistico in godimento con inclusione nella base di calcolo, relativamente ai periodi di disoccupazione involontaria, di tutti gli emolumenti percepiti e alla conseguente
CP_ corresponsione da parte dell' delle relative differenze maturate sui ratei mensili a far data dalla decorrenza.
Tanto premesso, norma di riferimento è l'art. 8, co. 1, L.n. 155/81, alla cui stregua, “ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa. Dal calcolo suddetto sono escluse le retribuzioni settimanali percepite in
2 misura ridotta per uno degli eventi che, in base alle disposizioni vigenti, danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa o per i trattamenti di integrazione salariale”; ulteriori criteri sono dettati dal successivo comma 2 in relazione all'ipotesi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive (“Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori all'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione”) e, poi, dal comma 3 per il caso in cui sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione
(“Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi”).
Dovendosi, pertanto, procedere al calcolo del trattamento pensionistico per cui è causa, attribuendo ai periodi riconosciuti figurativamente (ovvero ai periodi di disoccupazione ricadenti negli anni 1993, 1998, 1999, 2000, 2001) un valore retributivo determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi, i conteggi di parte ricorrente che, appunto, individuano tale valore, frazionando la retribuzione da lavoro dipendente accreditata nell'anno solare di riferimento per il numero delle settimane di contribuzione, per poi moltiplicare il quoziente ottenuto per il numero di settimane cui inerisce l'accredito figurativo, appaiono del tutto corretti. CP_ In difetto di specifiche indicazioni promananti dall' in ordine a differenti importi di cui si sarebbe dovuto eventualmente discutere, non vi è ragione di discostarsi dai risultati scaturenti dai suddetti conteggi, che possono, pertanto, essere validamente utilizzati per il calcolo del rateo di pensione del , nei termini di cui al ricorso introduttivo (ove, Pt_1 appunto, si indica un importo mensile di pensione “al dì della decorrenza” in euro 665,39).
Venendo, tuttavia, in rilievo una domanda giudiziale finalizzata all'adeguamento o ricalcolo di una prestazione pensionistica parzialmente già riconosciuta (laddove il ricorso
CP_ proposto involge la determinazione del rateo, che si assume errata per difetto, operata dall'
3 in esecuzione della sentenza di condanna generica intervenuta tra le parti), è da ritenere operante la decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70 relativamente alle differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso introduttivo, ovvero dal 29.4.2024 (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 15.2.2022, n. 4858).
Sulla base delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso è, dunque, nei suddetti termini da accogliere e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a percepire i ratei del trattamento pensionistico in godimento sulla base di un rateo mensile (come indicato in ricorso) pari alla decorrenza ad euro 665,39. CP_ L' è, pertanto, da condannare al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze sui ratei mensili nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dal deposito del ricorso introduttivo, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16 L.
n. 412/91, con decorrenza dal 121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
CP_ La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nella misura indicata in dispositivo nei limiti di cui all'art. 152, quarto periodo, disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da con ricorso depositato il 29.4.2024, nei confronti Parte_1
CP_ dell' così provvede: accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, CP_ dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' il trattamento pensionistico in CP_ godimento con un rateo mensile pari, alla decorrenza, ad euro 665,39, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle conseguenti differenze nei limiti della decadenza triennale decorrente a ritroso dalla data del deposito del ricorso (29.4.2024), (differenze determinate, in relazione al periodo da maggio 2021 a dicembre 2024 in euro 487,09), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nei limiti di cui all'art. 16, L. n. 412/91, con decorrenza dal
121^ giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
CP_ condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 350,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al
15%, iva e cpa nella misura di legge.
Lecce, il 3 dicembre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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