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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/08/2025, n. 11624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11624 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
67966/2022 posta in deliberazione il giorno 03/04/2025
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Fabio BALLARINI (C.F. ) e Angelo Francesco C.F._2
MACRI', (C.F. ) giusta procura in atti, elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del primo avvocato sito in Roma, Via Francesco
Siacci n.2/b;
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difesa dagli Controparte_1 C.F._4
avv.ti. Antonio MAIO (C.F. ) e Chiara ARSINI C.F._5
( giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso C.F._6
lo studio del primo avvocato in Roma in Via Pierluigi da Palestrina 19;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento della decisione
1 Con atto di citazione notificato in data 04.11.2022 ha citato in Parte_1
giudizio deducendo: Controparte_1
- di svolgere l'attività di istruttrice della Polizia Municipale del Comune di
Roma dal 1999 e di aver conoscere, sin dalla sua assunzione,
[...]
che aveva da subito manifestato il desiderio non ricambiato di CP_1
approfondire il rapporto;
- che nel corso del 2011 è stata trasferita presso il comando di via della Greca dove lavorava anche che, da quel momento, aveva ripreso Controparte_1
a manifestare il proprio interesse nei suoi confronti;
- che in un'occasione l'aveva baciata sul collo senza il suo Controparte_1
consenso mentre era intenta a fare delle fotocopie;
- che il 06/09/2015 dopo averle rivolto battute allusive alla Controparte_1
sfera sessuale, aveva introdotto la testa nell'abitacolo dell'autovettura sulla quale si trovava per baciarla sul collo con la lingua e, contemporaneamente, aveva portato la mano tra le sue gambe fino a raggiungere l'inguine;
- di aver sporto denuncia-querela contro (all. 1 fascicolo Controparte_1
parte attrice), a seguito della quale questi è stato rinviato a giudizio in relazione ai seguenti capi di imputazione: “1) del delitto di cui agli artt. 609 bis e 61 nr 11 c.p., perché, dopo aver atteso , appartenente Persona_1
alla Polizia Locale di Roma Capitale, all'uscita del I° Gruppo "Trevi", ed essersi avvicinato alla vettura della donna adducendo di volerle parlare riservatamente dicendole che sapeva della sua richiesta di trasferimento e che "l'avrebbe corteggiata fino a che non se ne fosse andata", al reiterato rifiuto della stessa di accettare le sue continue lusinghe poste in essere anche sul luogo di lavoro, con violenza, consistita nell'agire immediato e repentino tale da non consentire alcuna difesa alla vittima, si introduceva nel finestrino della vettura della donna seduta al volante e con gesto improvviso la costringeva a subire atti sessuali consistiti nel baciarla sul collo con la lingua lasciva e nell' infilarle la mano sinistra tra le gambe.
2 accarezzandole la parte interna, fino a sfiorare i genitali. Con l'aggravante del fatto commesso con abuso di relazioni di ufficio, quale appartenente alla Polizia Locale di Roma Capitale, con la qualifica di Istruttore assegnato a medesimo Gruppo 1 Trevi. Con la recidiva specifica, essendo già stato condannato per violenza sessuale. In Roma fatto accaduto il
06.09.2015 2) del delitto di cui agli artt. 612 bis, 61 an. 9 e 10 c.p., perché, con condotte reiterate molestava , appartenente alla Parte_1
Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio presso il I Gruppo Trevi, in particolare: - nonostante invitato ad astenersi da tali condotte, in occasione di incontri in ufficio in assenza di altre persone, o durante le pause, le rivolgeva ripetutamente apprezzamenti non graditi sul suo aspetto fisico creandole disagio;
- in una circostanza, nel pomeriggio, nei corridoi degli uffici di via Della Greca, le rivolgeva insistentemente complimenti fissandola negli occhi ed avvicinandosi a lei cercando il contatto fisico, costringendola a sottrarsi rientrando nel suo ufficio, - un pomeriggio mentre la Collega era intenta a fare delle fotocopie, peraltro Parte_1
dopo essersi assicurata che lo non ci fosse, lui improvvisamente CP_1
si avvicinava alle sue spalle e con mossa repentina la baciava sul collo;
cagionandole un perdurante e grave stato di ansia fino a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita e costringendola, al fine di sottrarsi a tali condotte persecutorie, a chiedere alla Amministrazione di appartenenza il trasferimento ad altro ufficio. Con le aggravanti del fatto commesso con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione, quale Istrattore della Polizia Locale di Roma Capitale, assegnato al 1 Gruppo Trevi, e del fatto commesso contro la Collega, pubblico ufficiale, nello svolgimento del suo servizio. Con la Recidiva In
Roma fino da Settembre 2011 a settembre 2015”.
- era stato condannato con sentenza del 23/12/2017 (all. 2 Controparte_1
fascicolo di parte attrice) alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, alle pene
3 accessorie di cui agli artt. 29 e 609 nonies c.p., al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite
( e Comune di Roma), da liquidarsi in separata sede;
Parte_2
- successivamente, era stato parzialmente accolto l'appello proposto da e -con sentenza del 27/11/2019 della Corte di Appello di Controparte_1
Roma (all. 3 fascicolo parte attrice)- era stata ridotta la pena irrogata da 2 anni e 3 mesi di reclusione ed è stata revocata la pena accessoria di cui all'art. 29 c.p. ;
- la sentenza di appello è passata in giudicato in quanto il ricorso per
Cassazione proposto da è stato dichiarato inammissibile Parte_1
con sentenza del 27/11/2020, depositata il 30/04/2021 (all. 4 fascicolo parte attrice);
- l'attrice lamenta di avere subito danni sia sul piano biologico “La sig.ra
a seguito dei reati commessi dal convenuto ai suoi danni, ha Parte_1
manifestato i tipici disturbi post traumatici da stress connotati da un isolamento affettivo e lavorativo con continui flashback degli episodi traumatici di cui è rimasta vittima che la costringono a prendere farmaci
(Wellbutrin, Zolpidem, Lorazepam)” sia sul piano morale. In particolare, ha osservato che “Per quanto riguarda il danno biologico (…) possiamo definire il grado di invalidità, alla luce delle tabelle dei coefficienti di cui al D.M. 12-07-00 e dei protocolli d'intesa tra l'INAIL e le parti sociali, come quello del 12-12-1991, nella misura di invalidità permanente del
15%. Sappiamo poi che il danno morale, per la giurisprudenza, viene risarcito normalmente in una misura compresa tra ¼ e ½ del quantum del danno biologico.”.
La citazione così conclude: “piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa accogliere la domanda attrice: In via pregiudiziale e preliminare: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 1° comma c.p.p., che a seguito della
4 irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione IIIª penale,
n. 13954/2019, R.G. 5250/2018, emessa in data 27/11/2019 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 43401/2015, il sig. è stato Controparte_1
condannato in via definitiva sul capo 1) della rubrica, ovvero, per la violenza sessuale perpetrata ai danni della collega, Sig.ra avvenuta in Parte_1
Roma, in data 06/09/2015 e consistita “…nel baciarla sul collo con la lingua lasciva e nell'infilarle la mano sinistra tra le gambe, accarezzandole la parte interna fino a sfiorare i genitali” . Quanto sopra relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché ex art. 185 c.p. Nel merito: condannare il sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni C.F._4
subite dall'attrice, sig.ra per complessivi €. 50.000,00, Parte_1
(cinquantamila/00) comprensivi del danno non patrimoniale e del danno morale, ovvero nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Condannare il convenuto, al pagamento di spese, nonché eventuali spese di CTU e di CT di parte, competenze ed onorari di causa oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”.
Si è costituito in giudizio deducendo: Controparte_1
i. l'eccessività del risarcimento richiesto in quanto: “Non vi è stata alcuna incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita della sig.ra neppure è stata Parte_1
dimostrata, atteso che al momento del fatto illecito, in anni 54, gli aspetti relazionali della vita erano già ampiamente definiti
l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta avanzata dall'attrice”;
5 i. che il fatto era stato considerato di lieve entità in sede penale di tal che:
“il danno eventualmente subito da parte attrice deve necessariamente entrare nel novero delle lesioni micropermanenti e come tale dovrà essere risarcito”.
La comparsa così conclude: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra è di lieve entità Parte_1
e che pertanto non è dovuto il risarcimento di euro 50.000 e per l'effetto rigettare la domanda attorea. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 27.11.2023 è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. avente ad oggetto la “Corresponsione all'attrice dell'importo di euro 20.000,00, abbandono del giudizio e compensazione integrale delle spese di lite fra le parti” accettata da parte attrice e rifiutata dal convenuto, il quale ha formulato una controproposta che non ha portato al raggiungimento dell'esito conciliativo.
Nel corso del procedimento è stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti: “Visti gli atti e la documentazione complessivamente acquisita, previo esame dell'attrice: Indicare se l'attrice presenti compromissione dell'integrità psicofisica di natura psicologica o psichiatrica, avendo cura di descriverla;
In caso di risposta affermativa al punto che precede, esprimere motivate valutazioni in ordine alla riconducibilità della stessa ai fatti oggetto del giudizio penale all'esito del quale è stato condannato il convenuto;
Nell'effettuare la valutazione di cui al punto che precede, dedicare apposito paragrafo all'esame della situazione psicologica dell'attrice prima dei fatti oggetto del giudizio penale, indicando l'eventuale incidenza di tale situazione pregressa sulla valutazione dell'attuale stato dell'attrice illustrandone le ragioni;
Alla luce degli approfondimenti che precedono, indicare l'eventuale grado di invalidità permanente secondo il barème edito dalla ”. CP_2
6 La consulente ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “La
Sig.ra presenta una compromissione dell'integrità psicofisica di Parte_1
natura psicopatologica che può essere ascritta a un disturbo distimico complicato dalla presenza di consistenti sintomi ansiosi. La riconducibilità del disturbo presentato dalla Sig.ra ai fatti oggetto del giudizio penale risulta Parte_1
comprovata dalla manifestazione della sintomatologia in seguito agli eventi, così come evidenziato dalla valutazione psicodiagnostica effettuata nel 2021, in particolare dalla diagnosi di disturbo post traumatico formulata in quel momento, nonché dal netto peggioramento della qualità della vita dell'esaminanda in seguito alla vittimizzazione secondaria realizzatasi nel contesto lavorativo;
Prima dei fatti oggetto del giudizio penale, la Sig.ra presentava una condizione di equilibrio psicologico-emotivo, sebbene Parte_1
dalla ricostruzione anamnestica emerga la presenza di maltrattamenti nell'infanzia e un disturbo depressivo maggiore. Ciò può aver inciso nella direzione dell'amplificazione della compromissione derivante dal reato subito, senza tuttavia determinarla. La corrispondenza patologica relativa alle citate tabelle medico-legali è pari a un grado di invalidità permanente pari al 27%
(disturbo depressivo persistente – distimia- 300.4-F34.1 forma moderata con disturbi coesistenti).”.
2. In ordine alla fondatezza della domanda
Preliminarmente si evidenziano i seguenti principi in punto di diritto.
Nel caso in cui il giudice civile sia chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno successivamente alla pronuncia di una sentenza di condanna generica da parte del giudice penale la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che: “È onere del giudice civile, successivamente alla sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno, esaminare indipendentemente il nesso causale tra il fatto-reato accertato e le specifiche conseguenze dannose
7 lamentate dalla parte civile, al fine di determinarne l'esistenza e la quantificazione del danno.” (Cass. civ., Sez. III, 11/02/2025, n. 3484).
Con riferimento ai reati di danno, peraltro, la Corte di cassazione ha chiarito che:
“Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.” (Cass. civile, Sez. 3, 05/05/2020, n. 8477).
Il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. costituisce un reato di danno in quanto: “Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., la nozione di «atti sessuali» implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a
«compiere» o a «subire» tali atti (…)” (Cass. civile, Sez. 3, 29/10/2020 n. 33045).
Il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da
[...]
in conseguenza dai fatti oggetto della sentenza di condanna Parte_1
pronunciata della Corte di Appello di Roma in data del 27/11/2019 a carico di
(all. 3 fascicolo parte attrice). Controparte_1
Con tale sentenza la Corte di Appello di Roma ha ritenuto provato oltre ogni ragionevole dubbio il fatto che in data 06.09.2015, ha posto in Controparte_1
essere, con le modalità indicate nel primo capo di imputazione, il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. attenuato per la minore gravità del fatto ai sensi dell'art. 609 bis comma 3 c.p. Inoltre, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato al risarcimento in favore delle Controparte_1
parti civili costituite – tra le quali figurava - dei danni Parte_1
conseguenti al reato.
Alla luce dei principi di diritto esposti, per vagliare la fondatezza della domanda proposta dall'attrice occorre accertare la sussistenza e la quantificazione del
8 danno-conseguenza subito da per effetto della condotta tenuta Parte_1
da in data 06.09.2015, nonché la sussistenza del nesso di Controparte_1
causalità giuridica tra il danno evento accertato e il danno-conseguenza eventualmente accertato. Sono invece estranei al presente giudizio gli altri accertamenti propri della responsabilità extra contrattuale (condotta dolosa o colposa, danno evento e nesso di causalità materiale tra condotta ed evento) in quanto già effettuati in sede penale.
Con riguardo alla relazione elaborata dalla consulente tecnica si osserva che essa appare chiara e completa, ampiamente motivata con riferimento alle metodologie adottate e agli accertamenti effettuati, nonché immune da vizi logici o argomentativi. Si osserva, peraltro, che la consulente ha adeguatamente valorizzato il contraddittorio rispondendo ampiamente e logicamente alle osservazioni effettuate dal consulente di parte del convenuto. Per tali ragioni le conclusioni contenute in tale relazione sono condivise e fatte proprie da questo
Tribunale.
2.1 In ordine al danno-conseguenza
Con riferimento al danno conseguenza, consistente nella menomazione della integrità psicofisica di la consulente ha accertato che “La Sig.ra Parte_1
mostra attualmente una compromissione della propria integrità Parte_1
psicofisica che causa una significativa riduzione del benessere e della qualità di vita. Ella manifesta un ritiro degli interessi e degli investimenti affettivi dall'ambiente esterno, sottrazione dal confronto sociale e dalla prospettiva relazionale, riferisce paura di ritorsioni da parte del Sig. rispetto alla CP_1
condanna ricevuta e alla perdita del lavoro causate dai reati di cui si è reso autore, riferisce problemi del sonno e senso di solitudine e abbandono. Mostra autorimprovero e senso di colpa, con un elevato grado di reattività ansiosa agli stimoli esterni e intensa labilità emotiva, con reazioni intrapunitive in risposta
9 alla frustrazione. Il quadro evidenziato, così come dettagliatamente descritto nei paragrafi precedenti, configura un disturbo distimico complicato dalla presenza di sintomi ansiosi. Attualmente la Signora è seguita presso il CSM ed Parte_1
è in terapia farmacologica ansiolitica, antidepressiva e per i disturbi del sonno.”.
La consulente, inoltre, dal colloquio con l'attrice e dall'esame della documentazione in atti, ha posto in rilievo gli effetti negativi che l'evento in questione ha comportato sulla sua sfera relazionale: “In più passaggi sottolinea il dispiacere e il dolore che denunciare i fatti le ha provocato, sottolineando le conseguenze che la denuncia ha portato nella sua vita, in maniera particolare all'interno del suo contesto di lavoro, evidenziando come dalla denuncia le sia derivata una sofferenza maggiore del reato subito per l'irreversibilità degli eventi che si sono sviluppati dopo che ha riferito al suo comandante i fatti del 6 settembre 2015.”.
Quanto alla sussistenza di una vittimizzazione secondaria la consulente ha osservato che “La signora sembra operare infatti un distanziamento Parte_1
dall'impatto derivante dal reato subito, non lasciando emergere i vissuti legati all'esperienza della violenza, ma mettendo invece in luce le ricadute successive sulla sua vita: oltre alla sintomatologia ansioso-depressiva, ai disturbi del sonno, alla sensazione di paura e timore di una vendetta da parte del Sig. con CP_1
ritiro sociale e anedonia, la signora mette in rilievo aspetti evidenti Parte_1
di vittimizzazione secondaria.”.
Con particolare riferimento alle conseguenze dell'atto in questione sulla sua vita personale e professionale, in particolare, la consulente ha osservato quanto segue:
“Spiega diffusamente il disagio rispetto all'essersi trovata nella prospettiva di sentirsi esclusa e rifiutata da un mondo, quello professionale, che sembra aver raccolto fino a quel momento la parte più ampia degli investimenti e del tempo di vita della signora La signora esplicita di essersi sentita in qualche Parte_1
modo costretta a denunciare, in quanto, riferito l'accaduto ai superiori, gli stessi
10 avrebbero potuto procedere comunque anche senza il suo consenso, e a quel punto spiega di essersi voluta assumere la responsabilità del gesto, pur sentendo di essere stata in qualche modo il capro espiatorio per risolvere una situazione delicata che gravava da tempo sull'amministrazione, senza che maturasse una soluzione finalizzata alla risoluzione delle difficoltà del Sig. che, CP_1
secondo la signora erano di natura psichica. Colpisce come la Sig.ra Parte_1
riferisca di essersi trovata nel ruolo di chi, denunciando, aveva tradito Parte_1
le regole non dette di un contesto che, non solo non condanna alcune condotte, ma dovrebbe risolvere le questioni al proprio interno ''perché in polizia locale, mettere le mani addosso a una donna, non gliene fregava a nessuno”. Una volta rotto il silenzio, la Sig.ra si è trovata ad essere lei quella espulsa, non Parte_1
per il trasferimento di sede, che è lei stessa a chiedere, ma perché ''i colleghi maschi non mi parlavano più'', mentre anche le donne che avevano subito lo stesso tipo di avance, continuavano a non denunciare. Il vissuto di isolamento che ne è derivato risulta evidente.”.
Quanto esposto consente di ritenere provato il danno-conseguenza lamentato dall'attrice in quanto la sua situazione psichica risulta compromessa nei termini indicati dalla consulente.
2.2 In ordine al nesso di causalità
Quanto alla riconducibilità delle attuali problematiche psicologiche dell'attrice alla condotta tenuta da si osserva, in primo luogo, che la Controparte_1
consulente ha accertato la sussistenza di una netta cesura tra la situazione psicologica di prima e dopo i fatti per cui è causa. Parte_1
Infatti, la situazione psicologica dell'attrice era in precedenza caratterizzata da una situazione di relativo equilibrio nonostante la presenza di talune problematiche pregresse. Infatti, nel 2015 si trovava nel “pieno Parte_1
11 svolgimento della propria carriera professionale e nelle condizioni di godere di una vita sociale e relazionale soddisfacente”.
Con riferimento all'equilibrio che l'attrice era riuscita a raggiungere precedentemente ai fatti di causa la consulente ha osservato che “Nel percorso evolutivo si sono evidenziate risorse cognitive ed emotivo-psicologiche che hanno consentito alla Sig.ra di impegnarsi negli studi e conseguire risultati Parte_1
professionali soddisfacenti, riuscendo anche a dare spazio alle proprie passioni, costruendo un'immagine positiva e gratificante di Sé. Ciò nonostante, la condizione familiare difficile per la psicopatologia paterna, tale da incidere non solo sui metodi educativi e sulla gestione della vita quotidiana, resa particolarmente drammatica dai maltrattamenti fisici subiti. Ciò può aver predisposto a una gestione difficoltosa della rabbia e dell'aggressività, determinando una strutturazione del senso di colpa molto potente, ma non ha impedito, nonostante la sofferenza emotivo-psicologica, la realizzazione personale e l'emancipazione dal contesto familiare. Le relazioni affettive si sono connotate nel tempo nel segno dell'immaturità, ma hanno consentito una soddisfazione del bisogno di ricevere conferma dell'identità di ruolo.”.
Con riferimento al momento in cui si è manifestata la compromissione della sfera psicologica di la consulente ha osservato che essa: “risulta Parte_1
diagnosticata nel 2021, in seguito alla valutazione psichiatrica e psicodiagnostica svolta dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza del
Comando Logistico dell'Esercito. A seguito degli accertamenti clinici e psicodiagnostici citati, si giunge alla diagnosi di “Disturbo distimico in trattamento farmacologico in scarso compenso psicopatologico da verosimile evoluzione di precedente PTSD testologicamente confermati” (documentazione in atti). In riferimento alla diagnosi di PTSD, dall'analisi del protocollo CAPS somministrato in quella circostanza, si evidenzia come la valutazione dei sintomi faccia riferimento al reato oggetto della richiesta di danno.”.
12 La consulente ha inoltre adeguatamente replicato alle osservazioni del consulente del convenuto. Questi, in particolare, non ha contestato la sussistenza dei sintomi quanto piuttosto l'idoneità della condotta tenuta da ad esserne Controparte_1
la causa.
Sul punto, la consulente d'ufficio ha osservato che la condotta in questione, pur essendo stata non violento e fugace: “ha determinato nella vittima cambiamento obbligati delle abitudini di vita sia sul piano concreto (spostamento in altra sede di lavoro) che emotivo (ritiro psicosociale, sintomatologia ansioso-depressiva, vittimizzazione secondaria), determinando attraverso un nesso causale ulteriori eventi circostanze fonte di stress e sofferenza. Sebbene infatti la “vicenda degna di nota”, riconosciuta in giudizio, sia quella relativa ai fatti del 6 settembre 2015, essa ha prodotto dirette ricadute: nel contesto lavorativo la signora Parte_1
riferisce di essersi sentita dapprima costretta a denunciare, e poi successivamente di essere stata isolata proprio per aver denunciato il collega, laddove nessun'altra donna in precedenza si era esposta allo stesso modo. L'evento dunque ha prodotto una vittimizzazione secondaria (la Sig.ra viene Parte_1
“espulsa” in quanto ha tradito il contesto denunciando ciò che avveniva all'interno) che non si è esaurita con la metabolizzazione dell'evento stesso ma ha causato ulteriore nocumento determinando disinvestimento, sfiducia e malessere nei confronti di un contesto che fino a quel momento era stato fonte di gratificazione per la Sig.ra soprattutto in ragione del fatto che Parte_1
rappresentava per la stessa un ambito di vita particolarmente coltivato e valorizzato. Dal processo di vittimizzazione è altresì derivato ritiro sociale e rinuncia alle passioni e ai passatempi. Inoltre, come detto, a livello pratico la
Sig.ra è stata costretta a chiedere il trasferimento in altra sede di Parte_1
lavoro, dovendo modificare le proprie abitudini di vita, per evitare incontri casuali con il Sig. che, sebbene non lavorasse in Via della Greca, vi CP_1
coltivava delle amicizie.”.
13 Il consulente di parte convenuta, inoltre, ha lamentato l'insufficiente considerazione delle patologie preesistenti di Invero, tale Parte_1
considerazione non appare condivisibile e risulta ampiamente smentita alla luce dei punti argomentativi già precedentemente evidenziati in ordine, in particolare, alla capacità dell'attrice di costruire un proprio equilibrio di vita nonostante le difficoltà preesistenti. Nondimeno, la consulente d'ufficio ha ulteriormente chiarito che: “pur essendo cresciuta con un padre violento e affetto da una patologia psichiatrica, la Sig.ra consegue buoni risultati negli studi e Parte_1
ottiene gratificazioni a livello lavorativo, laureandosi e poi trascorrendo un periodo di lavoro all'estero, nonché trovandosi nella condizione di poter scegliere tra più opportunità professionali. L'esito più consistente e strutturante dell'esposizione al genitore patologico e maltrattante sembra essere stato la difficoltà nella costruzione di legami affettivo-sentimentali duraturi e significativi, come spesso avviene nel percorso evolutivo dei bambini che vivono tali condizioni, il che attiene all'assetto di personalità e non all'umore”.
Con riferimento alla pregressa diagnosi di depressione maggiore la consulente ha osservato che “- il certificato del Dr. datato 04/07/2022 recita Persona_2
quanto segue: “certifico di aver conosciuto la Sig.ra nata a [...]
Roma il 18/03/1961, nel 2009 e di averla seguita farmacologicamente per un disturbo depressivo maggiore. Dopo circa un anno di trattamento è seguita una remissione completa della sintomatologia. Nel 2015, a seguito di una serie di episodi di violenza sessuale e stalking, la Sig.ra ha sviluppato una Parte_1
sintomatologia caratterizzata da insonnia, ansia libera e somatizzata (..), riconducibile a un disturbo post traumatico da stress (..)”. Se si accoglie, e non vi è ragione di non farlo, la diagnosi iniziale del Dott. di “disturbo Per_2
depressivo maggiore” formulata nel 2009, bisogna anche accogliere la diagnosi finale di “remissione completa della sintomatologia” dopo circa un anno di trattamento, cioè nel 2010. Anno in cui peraltro la Sig.ra riferisce di Parte_1
aver conseguito la seconda laurea, quella in Criminologia, con la votazione di
14 110/110. Allo stesso modo la certificazione dello stesso specialista, datata
12/07/2016, deve considerarsi contenuta a livello logico in quella citata del 2022, che evidentemente la comprende perché è successiva e fa riferimento allo stesso periodo di cura, laddove il Dott. puntualizza di poter ricondurre la Per_2
sintomatologia riferita e riscontrata nella Sig.ra nel 2015 agli episodi Parte_1
di violenza sessuale subiti dalla paziente. Tra i sintomi di attivazione traumatica, la paura di perdere i propri cari è assai diffusa;
”.
Quanto alla valutazione psichiatrica e psicodiagnostica condotta dalla
Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza del Comando Logistico dell'Esercito, attraverso un complesso accertamento sanitario iniziato in data
21/04/2021 e concluso il 24/05/2021, dunque a valle dell'episodio del 06/09/2015 la consulente ha osservato che esso conferma la riconducibilità della situazione patologica di all'episodio in questione. Infatti, tale accertamento Parte_1
“reca la diagnosi, a firma del Magg.sa me spe , di disturbo Persona_3
distimico in trattamento farmacologico in scarso compenso psicopatologico da verosimile evoluzione di precedente PTSD testologicamente confermati”, ponendo dunque un nesso diretto tra il disturbo distimico e il disturbo post traumatico di stress, derivante, secondo quando certificato dal dott. e Per_2
secondo quando riscontrato al Test C.A.P.S., somministrato in sede di commissione medica, dalla violenza subita.”.
L'accertamento effettuato dalla consulente appare completo e condivisibile anche sul piano della sussistenza del nesso di causalità giuridica. Sul punto si osserva che esso non si è limitato a verificare l'astratta idoneità di un evento come quello per cui è causa a cagionare la patologia sofferta dall'attrice (cd. probabilità scientifica) ma è giunto a esprimere valutazioni che in concreto consentono di ritenere sussistente una simile relazione causale (cd. probabilità logica).
Le argomentazioni relative allo stato di equilibrio che era Parte_1
riuscita a raggiungere prima dei fatti per cui è causa, le valutazioni in ordine alla
15 precedente diagnosi di depressione, le considerazioni in ordine agli ulteriori accertamenti psicologici effettuati, le valutazioni effettuate in relazione alle conseguenze patite sia nel foro interno sia sulle abitudini di vita, costituiscono accertamenti rilevanti sul piano giuridico oltre che su quello scientifico e concorrono a dimostrare la sussistenza della relazione causale tra la patologia sofferta dall'attrice e la condotta del convenuto.
In merito all'incidenza delle problematiche psicologiche preesistenti dell'attrice nella determinazione del danno, si osserva quanto segue.
Da un lato, occorre evidenziare che: “In tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 22/12/2017, n. 30922).
Da ciò consegue che la situazione psicologica dell'attrice precedentemente ai fatti per cui è causa non è idonea a limitare il grado di responsabilità del convenuto.
Tuttavia, a ben vedere, nel caso di specie non si verte in un caso di concorrenza tra una causa umana e una causa naturale. Infatti, prima degli Parte_1
eventi per cui è causa non soffriva di una pregressa malattia o menomazione. Gli accertamenti effettuati consentono di concludere che l'attrice si trovasse solamente in una situazione di fragilità che ha comportato l'amplificazione degli effetti dannosi della condotta di Ma tale fragilità non può Controparte_1
assurgere a concausa dell'evento dannoso in quanto, in assenza della condotta del convenuto, essa sarebbe verosimilmente rimasta inespressa. Tale considerazione
16 consente di ritenere che la condotta tenuta da sia l'unica causa Controparte_1
delle problematiche psicologiche sofferte dall'attrice.
Sul punto viene invece in rilievo l'inapplicabilità all'ambito della responsabilità extracontrattuale del principio di prevedibilità di cui all'art. 1226 c.c. Come chiarito dalla Corte di cassazione, infatti: “In ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'art. 2056 c.c., avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa” (Cass. civ., Sez. III, 30/03/2005, n. 6725).
Da ciò consegue che, nonostante l'entità delle conseguenze dannose subite da siano state verosimilmente superiori a quelle che normalmente Parte_1
risultano riconducibili a condotte analoghe a quella tenuta dal convenuto e che queste siano quindi state, almeno parzialmente, imprevedibili, tale circostanza non è idonea a ridurre la responsabilità di Si rammenta, infatti, Controparte_1
che il principio che regola la quantificazione del danno da illecito aquiliano è quello del ripristino dello status quo ante il quale impone l'equivalenza tra il danno sofferto e l'entità del risarcimento. Da tale principio scaturisce il fatto che, qualora un fatto di lieve entità abbia determinato conseguenze dannose significative l'entità del risarcimento deve essere parametrato a queste ultime senza che possa essere ridotta in considerazione della lieve entità della condotta.
3. Quantificazione del danno
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni
17 contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal
Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n.
394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche
l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima
18 se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
19 Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018,
n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez.
III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023-2025 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
20 Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
Tenuto conto del fatto che alla data del sinistro aveva 54 anni, il Parte_1
27% di invalidità, calcolato secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma aggiornate al 2025, porta alla liquidazione per l'invalidità permanente accertata di € 92.194,63.
Non spetta, invece, alcun importo a titolo di danno morale non essendo stati allegati elementi atti a stimare l'esistenza di una sofferenza interiore diversa rispetto a quella già oggetto di risarcimento quale danno biologico tenuto conto delle caratteristiche dello stesso come innanzi descritte.
Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata
(arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio
1995, n. 1712).
21 Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità delle attività processuali svolte nel presente giudizio.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
CONDANNA al pagamento di € 92.194,63 in favore di Controparte_1 [...]
oltre agli interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché sulla Parte_1
somma complessivamente determinata gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dalla sentenza al saldo;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi oltre accessori di legge;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
22 Così deciso in Roma il 05.08.2025
IL GIUDICE
LU De ER
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Andrea Maggiori.
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. LU De ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
67966/2022 posta in deliberazione il giorno 03/04/2025
TRA
( ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Fabio BALLARINI (C.F. ) e Angelo Francesco C.F._2
MACRI', (C.F. ) giusta procura in atti, elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio del primo avvocato sito in Roma, Via Francesco
Siacci n.2/b;
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difesa dagli Controparte_1 C.F._4
avv.ti. Antonio MAIO (C.F. ) e Chiara ARSINI C.F._5
( giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso C.F._6
lo studio del primo avvocato in Roma in Via Pierluigi da Palestrina 19;
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento della decisione
1 Con atto di citazione notificato in data 04.11.2022 ha citato in Parte_1
giudizio deducendo: Controparte_1
- di svolgere l'attività di istruttrice della Polizia Municipale del Comune di
Roma dal 1999 e di aver conoscere, sin dalla sua assunzione,
[...]
che aveva da subito manifestato il desiderio non ricambiato di CP_1
approfondire il rapporto;
- che nel corso del 2011 è stata trasferita presso il comando di via della Greca dove lavorava anche che, da quel momento, aveva ripreso Controparte_1
a manifestare il proprio interesse nei suoi confronti;
- che in un'occasione l'aveva baciata sul collo senza il suo Controparte_1
consenso mentre era intenta a fare delle fotocopie;
- che il 06/09/2015 dopo averle rivolto battute allusive alla Controparte_1
sfera sessuale, aveva introdotto la testa nell'abitacolo dell'autovettura sulla quale si trovava per baciarla sul collo con la lingua e, contemporaneamente, aveva portato la mano tra le sue gambe fino a raggiungere l'inguine;
- di aver sporto denuncia-querela contro (all. 1 fascicolo Controparte_1
parte attrice), a seguito della quale questi è stato rinviato a giudizio in relazione ai seguenti capi di imputazione: “1) del delitto di cui agli artt. 609 bis e 61 nr 11 c.p., perché, dopo aver atteso , appartenente Persona_1
alla Polizia Locale di Roma Capitale, all'uscita del I° Gruppo "Trevi", ed essersi avvicinato alla vettura della donna adducendo di volerle parlare riservatamente dicendole che sapeva della sua richiesta di trasferimento e che "l'avrebbe corteggiata fino a che non se ne fosse andata", al reiterato rifiuto della stessa di accettare le sue continue lusinghe poste in essere anche sul luogo di lavoro, con violenza, consistita nell'agire immediato e repentino tale da non consentire alcuna difesa alla vittima, si introduceva nel finestrino della vettura della donna seduta al volante e con gesto improvviso la costringeva a subire atti sessuali consistiti nel baciarla sul collo con la lingua lasciva e nell' infilarle la mano sinistra tra le gambe.
2 accarezzandole la parte interna, fino a sfiorare i genitali. Con l'aggravante del fatto commesso con abuso di relazioni di ufficio, quale appartenente alla Polizia Locale di Roma Capitale, con la qualifica di Istruttore assegnato a medesimo Gruppo 1 Trevi. Con la recidiva specifica, essendo già stato condannato per violenza sessuale. In Roma fatto accaduto il
06.09.2015 2) del delitto di cui agli artt. 612 bis, 61 an. 9 e 10 c.p., perché, con condotte reiterate molestava , appartenente alla Parte_1
Polizia Locale di Roma Capitale, in servizio presso il I Gruppo Trevi, in particolare: - nonostante invitato ad astenersi da tali condotte, in occasione di incontri in ufficio in assenza di altre persone, o durante le pause, le rivolgeva ripetutamente apprezzamenti non graditi sul suo aspetto fisico creandole disagio;
- in una circostanza, nel pomeriggio, nei corridoi degli uffici di via Della Greca, le rivolgeva insistentemente complimenti fissandola negli occhi ed avvicinandosi a lei cercando il contatto fisico, costringendola a sottrarsi rientrando nel suo ufficio, - un pomeriggio mentre la Collega era intenta a fare delle fotocopie, peraltro Parte_1
dopo essersi assicurata che lo non ci fosse, lui improvvisamente CP_1
si avvicinava alle sue spalle e con mossa repentina la baciava sul collo;
cagionandole un perdurante e grave stato di ansia fino a costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita e costringendola, al fine di sottrarsi a tali condotte persecutorie, a chiedere alla Amministrazione di appartenenza il trasferimento ad altro ufficio. Con le aggravanti del fatto commesso con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti una pubblica funzione, quale Istrattore della Polizia Locale di Roma Capitale, assegnato al 1 Gruppo Trevi, e del fatto commesso contro la Collega, pubblico ufficiale, nello svolgimento del suo servizio. Con la Recidiva In
Roma fino da Settembre 2011 a settembre 2015”.
- era stato condannato con sentenza del 23/12/2017 (all. 2 Controparte_1
fascicolo di parte attrice) alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, alle pene
3 accessorie di cui agli artt. 29 e 609 nonies c.p., al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite
( e Comune di Roma), da liquidarsi in separata sede;
Parte_2
- successivamente, era stato parzialmente accolto l'appello proposto da e -con sentenza del 27/11/2019 della Corte di Appello di Controparte_1
Roma (all. 3 fascicolo parte attrice)- era stata ridotta la pena irrogata da 2 anni e 3 mesi di reclusione ed è stata revocata la pena accessoria di cui all'art. 29 c.p. ;
- la sentenza di appello è passata in giudicato in quanto il ricorso per
Cassazione proposto da è stato dichiarato inammissibile Parte_1
con sentenza del 27/11/2020, depositata il 30/04/2021 (all. 4 fascicolo parte attrice);
- l'attrice lamenta di avere subito danni sia sul piano biologico “La sig.ra
a seguito dei reati commessi dal convenuto ai suoi danni, ha Parte_1
manifestato i tipici disturbi post traumatici da stress connotati da un isolamento affettivo e lavorativo con continui flashback degli episodi traumatici di cui è rimasta vittima che la costringono a prendere farmaci
(Wellbutrin, Zolpidem, Lorazepam)” sia sul piano morale. In particolare, ha osservato che “Per quanto riguarda il danno biologico (…) possiamo definire il grado di invalidità, alla luce delle tabelle dei coefficienti di cui al D.M. 12-07-00 e dei protocolli d'intesa tra l'INAIL e le parti sociali, come quello del 12-12-1991, nella misura di invalidità permanente del
15%. Sappiamo poi che il danno morale, per la giurisprudenza, viene risarcito normalmente in una misura compresa tra ¼ e ½ del quantum del danno biologico.”.
La citazione così conclude: “piaccia all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta e disattesa accogliere la domanda attrice: In via pregiudiziale e preliminare: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 1° comma c.p.p., che a seguito della
4 irrevocabilità della sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione IIIª penale,
n. 13954/2019, R.G. 5250/2018, emessa in data 27/11/2019 nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 43401/2015, il sig. è stato Controparte_1
condannato in via definitiva sul capo 1) della rubrica, ovvero, per la violenza sessuale perpetrata ai danni della collega, Sig.ra avvenuta in Parte_1
Roma, in data 06/09/2015 e consistita “…nel baciarla sul collo con la lingua lasciva e nell'infilarle la mano sinistra tra le gambe, accarezzandole la parte interna fino a sfiorare i genitali” . Quanto sopra relativamente all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ed in ordine alla statuizione di condanna al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. nonché ex art. 185 c.p. Nel merito: condannare il sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni C.F._4
subite dall'attrice, sig.ra per complessivi €. 50.000,00, Parte_1
(cinquantamila/00) comprensivi del danno non patrimoniale e del danno morale, ovvero nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, determinata anche mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Condannare il convenuto, al pagamento di spese, nonché eventuali spese di CTU e di CT di parte, competenze ed onorari di causa oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”.
Si è costituito in giudizio deducendo: Controparte_1
i. l'eccessività del risarcimento richiesto in quanto: “Non vi è stata alcuna incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita della sig.ra neppure è stata Parte_1
dimostrata, atteso che al momento del fatto illecito, in anni 54, gli aspetti relazionali della vita erano già ampiamente definiti
l'infondatezza in fatto e in diritto della richiesta avanzata dall'attrice”;
5 i. che il fatto era stato considerato di lieve entità in sede penale di tal che:
“il danno eventualmente subito da parte attrice deve necessariamente entrare nel novero delle lesioni micropermanenti e come tale dovrà essere risarcito”.
La comparsa così conclude: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare che il danno subito dalla sig.ra è di lieve entità Parte_1
e che pertanto non è dovuto il risarcimento di euro 50.000 e per l'effetto rigettare la domanda attorea. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
In data 27.11.2023 è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. avente ad oggetto la “Corresponsione all'attrice dell'importo di euro 20.000,00, abbandono del giudizio e compensazione integrale delle spese di lite fra le parti” accettata da parte attrice e rifiutata dal convenuto, il quale ha formulato una controproposta che non ha portato al raggiungimento dell'esito conciliativo.
Nel corso del procedimento è stata eseguita una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto i seguenti quesiti: “Visti gli atti e la documentazione complessivamente acquisita, previo esame dell'attrice: Indicare se l'attrice presenti compromissione dell'integrità psicofisica di natura psicologica o psichiatrica, avendo cura di descriverla;
In caso di risposta affermativa al punto che precede, esprimere motivate valutazioni in ordine alla riconducibilità della stessa ai fatti oggetto del giudizio penale all'esito del quale è stato condannato il convenuto;
Nell'effettuare la valutazione di cui al punto che precede, dedicare apposito paragrafo all'esame della situazione psicologica dell'attrice prima dei fatti oggetto del giudizio penale, indicando l'eventuale incidenza di tale situazione pregressa sulla valutazione dell'attuale stato dell'attrice illustrandone le ragioni;
Alla luce degli approfondimenti che precedono, indicare l'eventuale grado di invalidità permanente secondo il barème edito dalla ”. CP_2
6 La consulente ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: “La
Sig.ra presenta una compromissione dell'integrità psicofisica di Parte_1
natura psicopatologica che può essere ascritta a un disturbo distimico complicato dalla presenza di consistenti sintomi ansiosi. La riconducibilità del disturbo presentato dalla Sig.ra ai fatti oggetto del giudizio penale risulta Parte_1
comprovata dalla manifestazione della sintomatologia in seguito agli eventi, così come evidenziato dalla valutazione psicodiagnostica effettuata nel 2021, in particolare dalla diagnosi di disturbo post traumatico formulata in quel momento, nonché dal netto peggioramento della qualità della vita dell'esaminanda in seguito alla vittimizzazione secondaria realizzatasi nel contesto lavorativo;
Prima dei fatti oggetto del giudizio penale, la Sig.ra presentava una condizione di equilibrio psicologico-emotivo, sebbene Parte_1
dalla ricostruzione anamnestica emerga la presenza di maltrattamenti nell'infanzia e un disturbo depressivo maggiore. Ciò può aver inciso nella direzione dell'amplificazione della compromissione derivante dal reato subito, senza tuttavia determinarla. La corrispondenza patologica relativa alle citate tabelle medico-legali è pari a un grado di invalidità permanente pari al 27%
(disturbo depressivo persistente – distimia- 300.4-F34.1 forma moderata con disturbi coesistenti).”.
2. In ordine alla fondatezza della domanda
Preliminarmente si evidenziano i seguenti principi in punto di diritto.
Nel caso in cui il giudice civile sia chiamato a pronunciarsi sul risarcimento del danno successivamente alla pronuncia di una sentenza di condanna generica da parte del giudice penale la Corte di cassazione ha condivisibilmente affermato che: “È onere del giudice civile, successivamente alla sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno, esaminare indipendentemente il nesso causale tra il fatto-reato accertato e le specifiche conseguenze dannose
7 lamentate dalla parte civile, al fine di determinarne l'esistenza e la quantificazione del danno.” (Cass. civ., Sez. III, 11/02/2025, n. 3484).
Con riferimento ai reati di danno, peraltro, la Corte di cassazione ha chiarito che:
“Nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo e il fatto-reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli.” (Cass. civile, Sez. 3, 05/05/2020, n. 8477).
Il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. costituisce un reato di danno in quanto: “Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 609-bis cod. pen., la nozione di «atti sessuali» implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a
«compiere» o a «subire» tali atti (…)” (Cass. civile, Sez. 3, 29/10/2020 n. 33045).
Il presente giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da
[...]
in conseguenza dai fatti oggetto della sentenza di condanna Parte_1
pronunciata della Corte di Appello di Roma in data del 27/11/2019 a carico di
(all. 3 fascicolo parte attrice). Controparte_1
Con tale sentenza la Corte di Appello di Roma ha ritenuto provato oltre ogni ragionevole dubbio il fatto che in data 06.09.2015, ha posto in Controparte_1
essere, con le modalità indicate nel primo capo di imputazione, il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis c.p. attenuato per la minore gravità del fatto ai sensi dell'art. 609 bis comma 3 c.p. Inoltre, ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato al risarcimento in favore delle Controparte_1
parti civili costituite – tra le quali figurava - dei danni Parte_1
conseguenti al reato.
Alla luce dei principi di diritto esposti, per vagliare la fondatezza della domanda proposta dall'attrice occorre accertare la sussistenza e la quantificazione del
8 danno-conseguenza subito da per effetto della condotta tenuta Parte_1
da in data 06.09.2015, nonché la sussistenza del nesso di Controparte_1
causalità giuridica tra il danno evento accertato e il danno-conseguenza eventualmente accertato. Sono invece estranei al presente giudizio gli altri accertamenti propri della responsabilità extra contrattuale (condotta dolosa o colposa, danno evento e nesso di causalità materiale tra condotta ed evento) in quanto già effettuati in sede penale.
Con riguardo alla relazione elaborata dalla consulente tecnica si osserva che essa appare chiara e completa, ampiamente motivata con riferimento alle metodologie adottate e agli accertamenti effettuati, nonché immune da vizi logici o argomentativi. Si osserva, peraltro, che la consulente ha adeguatamente valorizzato il contraddittorio rispondendo ampiamente e logicamente alle osservazioni effettuate dal consulente di parte del convenuto. Per tali ragioni le conclusioni contenute in tale relazione sono condivise e fatte proprie da questo
Tribunale.
2.1 In ordine al danno-conseguenza
Con riferimento al danno conseguenza, consistente nella menomazione della integrità psicofisica di la consulente ha accertato che “La Sig.ra Parte_1
mostra attualmente una compromissione della propria integrità Parte_1
psicofisica che causa una significativa riduzione del benessere e della qualità di vita. Ella manifesta un ritiro degli interessi e degli investimenti affettivi dall'ambiente esterno, sottrazione dal confronto sociale e dalla prospettiva relazionale, riferisce paura di ritorsioni da parte del Sig. rispetto alla CP_1
condanna ricevuta e alla perdita del lavoro causate dai reati di cui si è reso autore, riferisce problemi del sonno e senso di solitudine e abbandono. Mostra autorimprovero e senso di colpa, con un elevato grado di reattività ansiosa agli stimoli esterni e intensa labilità emotiva, con reazioni intrapunitive in risposta
9 alla frustrazione. Il quadro evidenziato, così come dettagliatamente descritto nei paragrafi precedenti, configura un disturbo distimico complicato dalla presenza di sintomi ansiosi. Attualmente la Signora è seguita presso il CSM ed Parte_1
è in terapia farmacologica ansiolitica, antidepressiva e per i disturbi del sonno.”.
La consulente, inoltre, dal colloquio con l'attrice e dall'esame della documentazione in atti, ha posto in rilievo gli effetti negativi che l'evento in questione ha comportato sulla sua sfera relazionale: “In più passaggi sottolinea il dispiacere e il dolore che denunciare i fatti le ha provocato, sottolineando le conseguenze che la denuncia ha portato nella sua vita, in maniera particolare all'interno del suo contesto di lavoro, evidenziando come dalla denuncia le sia derivata una sofferenza maggiore del reato subito per l'irreversibilità degli eventi che si sono sviluppati dopo che ha riferito al suo comandante i fatti del 6 settembre 2015.”.
Quanto alla sussistenza di una vittimizzazione secondaria la consulente ha osservato che “La signora sembra operare infatti un distanziamento Parte_1
dall'impatto derivante dal reato subito, non lasciando emergere i vissuti legati all'esperienza della violenza, ma mettendo invece in luce le ricadute successive sulla sua vita: oltre alla sintomatologia ansioso-depressiva, ai disturbi del sonno, alla sensazione di paura e timore di una vendetta da parte del Sig. con CP_1
ritiro sociale e anedonia, la signora mette in rilievo aspetti evidenti Parte_1
di vittimizzazione secondaria.”.
Con particolare riferimento alle conseguenze dell'atto in questione sulla sua vita personale e professionale, in particolare, la consulente ha osservato quanto segue:
“Spiega diffusamente il disagio rispetto all'essersi trovata nella prospettiva di sentirsi esclusa e rifiutata da un mondo, quello professionale, che sembra aver raccolto fino a quel momento la parte più ampia degli investimenti e del tempo di vita della signora La signora esplicita di essersi sentita in qualche Parte_1
modo costretta a denunciare, in quanto, riferito l'accaduto ai superiori, gli stessi
10 avrebbero potuto procedere comunque anche senza il suo consenso, e a quel punto spiega di essersi voluta assumere la responsabilità del gesto, pur sentendo di essere stata in qualche modo il capro espiatorio per risolvere una situazione delicata che gravava da tempo sull'amministrazione, senza che maturasse una soluzione finalizzata alla risoluzione delle difficoltà del Sig. che, CP_1
secondo la signora erano di natura psichica. Colpisce come la Sig.ra Parte_1
riferisca di essersi trovata nel ruolo di chi, denunciando, aveva tradito Parte_1
le regole non dette di un contesto che, non solo non condanna alcune condotte, ma dovrebbe risolvere le questioni al proprio interno ''perché in polizia locale, mettere le mani addosso a una donna, non gliene fregava a nessuno”. Una volta rotto il silenzio, la Sig.ra si è trovata ad essere lei quella espulsa, non Parte_1
per il trasferimento di sede, che è lei stessa a chiedere, ma perché ''i colleghi maschi non mi parlavano più'', mentre anche le donne che avevano subito lo stesso tipo di avance, continuavano a non denunciare. Il vissuto di isolamento che ne è derivato risulta evidente.”.
Quanto esposto consente di ritenere provato il danno-conseguenza lamentato dall'attrice in quanto la sua situazione psichica risulta compromessa nei termini indicati dalla consulente.
2.2 In ordine al nesso di causalità
Quanto alla riconducibilità delle attuali problematiche psicologiche dell'attrice alla condotta tenuta da si osserva, in primo luogo, che la Controparte_1
consulente ha accertato la sussistenza di una netta cesura tra la situazione psicologica di prima e dopo i fatti per cui è causa. Parte_1
Infatti, la situazione psicologica dell'attrice era in precedenza caratterizzata da una situazione di relativo equilibrio nonostante la presenza di talune problematiche pregresse. Infatti, nel 2015 si trovava nel “pieno Parte_1
11 svolgimento della propria carriera professionale e nelle condizioni di godere di una vita sociale e relazionale soddisfacente”.
Con riferimento all'equilibrio che l'attrice era riuscita a raggiungere precedentemente ai fatti di causa la consulente ha osservato che “Nel percorso evolutivo si sono evidenziate risorse cognitive ed emotivo-psicologiche che hanno consentito alla Sig.ra di impegnarsi negli studi e conseguire risultati Parte_1
professionali soddisfacenti, riuscendo anche a dare spazio alle proprie passioni, costruendo un'immagine positiva e gratificante di Sé. Ciò nonostante, la condizione familiare difficile per la psicopatologia paterna, tale da incidere non solo sui metodi educativi e sulla gestione della vita quotidiana, resa particolarmente drammatica dai maltrattamenti fisici subiti. Ciò può aver predisposto a una gestione difficoltosa della rabbia e dell'aggressività, determinando una strutturazione del senso di colpa molto potente, ma non ha impedito, nonostante la sofferenza emotivo-psicologica, la realizzazione personale e l'emancipazione dal contesto familiare. Le relazioni affettive si sono connotate nel tempo nel segno dell'immaturità, ma hanno consentito una soddisfazione del bisogno di ricevere conferma dell'identità di ruolo.”.
Con riferimento al momento in cui si è manifestata la compromissione della sfera psicologica di la consulente ha osservato che essa: “risulta Parte_1
diagnosticata nel 2021, in seguito alla valutazione psichiatrica e psicodiagnostica svolta dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza del
Comando Logistico dell'Esercito. A seguito degli accertamenti clinici e psicodiagnostici citati, si giunge alla diagnosi di “Disturbo distimico in trattamento farmacologico in scarso compenso psicopatologico da verosimile evoluzione di precedente PTSD testologicamente confermati” (documentazione in atti). In riferimento alla diagnosi di PTSD, dall'analisi del protocollo CAPS somministrato in quella circostanza, si evidenzia come la valutazione dei sintomi faccia riferimento al reato oggetto della richiesta di danno.”.
12 La consulente ha inoltre adeguatamente replicato alle osservazioni del consulente del convenuto. Questi, in particolare, non ha contestato la sussistenza dei sintomi quanto piuttosto l'idoneità della condotta tenuta da ad esserne Controparte_1
la causa.
Sul punto, la consulente d'ufficio ha osservato che la condotta in questione, pur essendo stata non violento e fugace: “ha determinato nella vittima cambiamento obbligati delle abitudini di vita sia sul piano concreto (spostamento in altra sede di lavoro) che emotivo (ritiro psicosociale, sintomatologia ansioso-depressiva, vittimizzazione secondaria), determinando attraverso un nesso causale ulteriori eventi circostanze fonte di stress e sofferenza. Sebbene infatti la “vicenda degna di nota”, riconosciuta in giudizio, sia quella relativa ai fatti del 6 settembre 2015, essa ha prodotto dirette ricadute: nel contesto lavorativo la signora Parte_1
riferisce di essersi sentita dapprima costretta a denunciare, e poi successivamente di essere stata isolata proprio per aver denunciato il collega, laddove nessun'altra donna in precedenza si era esposta allo stesso modo. L'evento dunque ha prodotto una vittimizzazione secondaria (la Sig.ra viene Parte_1
“espulsa” in quanto ha tradito il contesto denunciando ciò che avveniva all'interno) che non si è esaurita con la metabolizzazione dell'evento stesso ma ha causato ulteriore nocumento determinando disinvestimento, sfiducia e malessere nei confronti di un contesto che fino a quel momento era stato fonte di gratificazione per la Sig.ra soprattutto in ragione del fatto che Parte_1
rappresentava per la stessa un ambito di vita particolarmente coltivato e valorizzato. Dal processo di vittimizzazione è altresì derivato ritiro sociale e rinuncia alle passioni e ai passatempi. Inoltre, come detto, a livello pratico la
Sig.ra è stata costretta a chiedere il trasferimento in altra sede di Parte_1
lavoro, dovendo modificare le proprie abitudini di vita, per evitare incontri casuali con il Sig. che, sebbene non lavorasse in Via della Greca, vi CP_1
coltivava delle amicizie.”.
13 Il consulente di parte convenuta, inoltre, ha lamentato l'insufficiente considerazione delle patologie preesistenti di Invero, tale Parte_1
considerazione non appare condivisibile e risulta ampiamente smentita alla luce dei punti argomentativi già precedentemente evidenziati in ordine, in particolare, alla capacità dell'attrice di costruire un proprio equilibrio di vita nonostante le difficoltà preesistenti. Nondimeno, la consulente d'ufficio ha ulteriormente chiarito che: “pur essendo cresciuta con un padre violento e affetto da una patologia psichiatrica, la Sig.ra consegue buoni risultati negli studi e Parte_1
ottiene gratificazioni a livello lavorativo, laureandosi e poi trascorrendo un periodo di lavoro all'estero, nonché trovandosi nella condizione di poter scegliere tra più opportunità professionali. L'esito più consistente e strutturante dell'esposizione al genitore patologico e maltrattante sembra essere stato la difficoltà nella costruzione di legami affettivo-sentimentali duraturi e significativi, come spesso avviene nel percorso evolutivo dei bambini che vivono tali condizioni, il che attiene all'assetto di personalità e non all'umore”.
Con riferimento alla pregressa diagnosi di depressione maggiore la consulente ha osservato che “- il certificato del Dr. datato 04/07/2022 recita Persona_2
quanto segue: “certifico di aver conosciuto la Sig.ra nata a [...]
Roma il 18/03/1961, nel 2009 e di averla seguita farmacologicamente per un disturbo depressivo maggiore. Dopo circa un anno di trattamento è seguita una remissione completa della sintomatologia. Nel 2015, a seguito di una serie di episodi di violenza sessuale e stalking, la Sig.ra ha sviluppato una Parte_1
sintomatologia caratterizzata da insonnia, ansia libera e somatizzata (..), riconducibile a un disturbo post traumatico da stress (..)”. Se si accoglie, e non vi è ragione di non farlo, la diagnosi iniziale del Dott. di “disturbo Per_2
depressivo maggiore” formulata nel 2009, bisogna anche accogliere la diagnosi finale di “remissione completa della sintomatologia” dopo circa un anno di trattamento, cioè nel 2010. Anno in cui peraltro la Sig.ra riferisce di Parte_1
aver conseguito la seconda laurea, quella in Criminologia, con la votazione di
14 110/110. Allo stesso modo la certificazione dello stesso specialista, datata
12/07/2016, deve considerarsi contenuta a livello logico in quella citata del 2022, che evidentemente la comprende perché è successiva e fa riferimento allo stesso periodo di cura, laddove il Dott. puntualizza di poter ricondurre la Per_2
sintomatologia riferita e riscontrata nella Sig.ra nel 2015 agli episodi Parte_1
di violenza sessuale subiti dalla paziente. Tra i sintomi di attivazione traumatica, la paura di perdere i propri cari è assai diffusa;
”.
Quanto alla valutazione psichiatrica e psicodiagnostica condotta dalla
Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza del Comando Logistico dell'Esercito, attraverso un complesso accertamento sanitario iniziato in data
21/04/2021 e concluso il 24/05/2021, dunque a valle dell'episodio del 06/09/2015 la consulente ha osservato che esso conferma la riconducibilità della situazione patologica di all'episodio in questione. Infatti, tale accertamento Parte_1
“reca la diagnosi, a firma del Magg.sa me spe , di disturbo Persona_3
distimico in trattamento farmacologico in scarso compenso psicopatologico da verosimile evoluzione di precedente PTSD testologicamente confermati”, ponendo dunque un nesso diretto tra il disturbo distimico e il disturbo post traumatico di stress, derivante, secondo quando certificato dal dott. e Per_2
secondo quando riscontrato al Test C.A.P.S., somministrato in sede di commissione medica, dalla violenza subita.”.
L'accertamento effettuato dalla consulente appare completo e condivisibile anche sul piano della sussistenza del nesso di causalità giuridica. Sul punto si osserva che esso non si è limitato a verificare l'astratta idoneità di un evento come quello per cui è causa a cagionare la patologia sofferta dall'attrice (cd. probabilità scientifica) ma è giunto a esprimere valutazioni che in concreto consentono di ritenere sussistente una simile relazione causale (cd. probabilità logica).
Le argomentazioni relative allo stato di equilibrio che era Parte_1
riuscita a raggiungere prima dei fatti per cui è causa, le valutazioni in ordine alla
15 precedente diagnosi di depressione, le considerazioni in ordine agli ulteriori accertamenti psicologici effettuati, le valutazioni effettuate in relazione alle conseguenze patite sia nel foro interno sia sulle abitudini di vita, costituiscono accertamenti rilevanti sul piano giuridico oltre che su quello scientifico e concorrono a dimostrare la sussistenza della relazione causale tra la patologia sofferta dall'attrice e la condotta del convenuto.
In merito all'incidenza delle problematiche psicologiche preesistenti dell'attrice nella determinazione del danno, si osserva quanto segue.
Da un lato, occorre evidenziare che: “In tema di responsabilità civile, la comparazione tra causa umana imputabile e causa naturale è esclusivamente funzionale a stabilire, in seno all'accertamento della causalità materiale, la valenza assorbente dell'una rispetto all'altra, sicché non può operarsi una riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile” (Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 22/12/2017, n. 30922).
Da ciò consegue che la situazione psicologica dell'attrice precedentemente ai fatti per cui è causa non è idonea a limitare il grado di responsabilità del convenuto.
Tuttavia, a ben vedere, nel caso di specie non si verte in un caso di concorrenza tra una causa umana e una causa naturale. Infatti, prima degli Parte_1
eventi per cui è causa non soffriva di una pregressa malattia o menomazione. Gli accertamenti effettuati consentono di concludere che l'attrice si trovasse solamente in una situazione di fragilità che ha comportato l'amplificazione degli effetti dannosi della condotta di Ma tale fragilità non può Controparte_1
assurgere a concausa dell'evento dannoso in quanto, in assenza della condotta del convenuto, essa sarebbe verosimilmente rimasta inespressa. Tale considerazione
16 consente di ritenere che la condotta tenuta da sia l'unica causa Controparte_1
delle problematiche psicologiche sofferte dall'attrice.
Sul punto viene invece in rilievo l'inapplicabilità all'ambito della responsabilità extracontrattuale del principio di prevedibilità di cui all'art. 1226 c.c. Come chiarito dalla Corte di cassazione, infatti: “In ordine all'entità del risarcimento dei danni derivati da fatto illecito, il requisito della prevedibilità del danno, correlato all'elemento psicologico di esso (art. 1225 c.c.), è inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale, in quanto non richiamato dall'art. 2056 c.c., avendo scelto il legislatore di non commisurare il risarcimento al grado della colpa” (Cass. civ., Sez. III, 30/03/2005, n. 6725).
Da ciò consegue che, nonostante l'entità delle conseguenze dannose subite da siano state verosimilmente superiori a quelle che normalmente Parte_1
risultano riconducibili a condotte analoghe a quella tenuta dal convenuto e che queste siano quindi state, almeno parzialmente, imprevedibili, tale circostanza non è idonea a ridurre la responsabilità di Si rammenta, infatti, Controparte_1
che il principio che regola la quantificazione del danno da illecito aquiliano è quello del ripristino dello status quo ante il quale impone l'equivalenza tra il danno sofferto e l'entità del risarcimento. Da tale principio scaturisce il fatto che, qualora un fatto di lieve entità abbia determinato conseguenze dannose significative l'entità del risarcimento deve essere parametrato a queste ultime senza che possa essere ridotta in considerazione della lieve entità della condotta.
3. Quantificazione del danno
Per la liquidazione del danno non patrimoniale devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025.
Al riguardo non si ignora che con sentenza n. 12408/2011 la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto alle tabelle milanesi la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni
17 contenute negli artt. 1226 e 2056 c.c., salva la sussistenza in concreto di circostanze idonee a giustificare il ricorso ad un diverso criterio, nell'ottica di assicurare una uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi. Si reputa, tuttavia, che l'utilizzo dei parametri contenuti nelle tabelle uniformemente utilizzate dal
Tribunale di Roma garantisca adeguatamente il principio dell'equità, intesa non solo come “regola del caso concreto”, ma anche come “parità di trattamento”. La giurisprudenza di legittimità ha in passato più volte precisato la non vincolatività delle tabelle elaborate presso il tribunale di appartenenza (e, quindi, a maggior ragione quelle in uso presso diverso ufficio giudiziario), in quanto non rientranti nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né recepite in norme di diritto appartenenti necessariamente alla conoscenza del magistrato (cfr. Cass. n.
394/2007; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 27723/2005), sicché è stato affermato il principio secondo cui il giudice ben può adottare le tabelle in uso presso altro ufficio giudiziario, pur essendo tenuto, in questo caso, a dare ragione della diversa scelta (cfr. Cass. n. 14776/2006; Cass. n. 13130/2006; Cass. n. 4186/2004). Anche
l'esame delle più recenti pronunce (cfr. Cass. n. 17018/2018) esclude che le tabelle di Milano assurgano a parametro inderogabilmente vincolante, atteso che le stesse vengono valorizzate in quanto, elaborate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale”, nei sistemi tabellari precedenti liquidata invece separatamente.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Cassazione ha ritenuto incongrua la motivazione della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di tabelle diverse da quelle di Milano senza renderne nota la provenienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno morale. La precisazione appena esposta permette di affermare che la deroga alle tabelle di Milano è pienamente legittima
18 se viene indicata la provenienza delle tabelle applicate e se il sistema adottato soddisfa l'esigenza di una liquidazione omnicomprensiva.
Tanto premesso le tabelle di Roma non contravvengono agli anzidetti principi, atteso che per la liquidazione della componente di “sofferenza” viene utilizzato il sistema di applicazione di un “range” percentuale sul danno tabellare, peraltro progressivo a scaglioni di dieci punti in dieci punti, sicché ad ogni punto di invalidità è riferibile, secondo parametri prestabiliti ed oggettivi (secondo l'età e i postumi riportati) suscettibili di un affinamento in base alla valutazione equitativa del giudice riferita alle caratteristiche del caso concreto, il valore finale del risarcimento comprensivo anche del c.d. danno morale.
In conclusione si ritiene che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi possa essere del pari soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato (come quello milanese, che offre limitati spazi di personalizzazione) in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte (cfr. in tema la giurisprudenza di legittimità che ha chiarito come: “il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
19 Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (…) soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018,
n.10912; nello stesso senso anche: Cassazione civile sez. III, 7/11/ 2014, n. 23778; nonché, più di recente: Cassazione civile sez. III, 06/05/2021, n.12046;
Cassazione civile sez. III, 11 luglio 2023, n.19731). Pertanto: “soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del
07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)” (Cassazione civile sez.
III, 08/02/2018, n.3035).
Le tabelle del tribunale di Roma adottate nel 2023-2025 si prefiggono, altresì, di dare attuazione all'art.138 del d.lgs.209/2005 nella parte in cui disciplina criteri di liquidazione del danno morale da lesione dell'integrità psicofisica con una quota corrispondente al danno biologico incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento ti tali valori per la personalizzazione complessiva del danno (si rinvia -quanto ai criteri impiegati per la determinazione del range di oscillazione- alla relazione di accompagnamento alle citate tabelle).
20 Le ridette tabelle del tribunale intestato possono essere quindi impiegate anche per la liquidazione di questa componente del danno biologico non patrimoniale.
Tenuto conto del fatto che alla data del sinistro aveva 54 anni, il Parte_1
27% di invalidità, calcolato secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Roma aggiornate al 2025, porta alla liquidazione per l'invalidità permanente accertata di € 92.194,63.
Non spetta, invece, alcun importo a titolo di danno morale non essendo stati allegati elementi atti a stimare l'esistenza di una sofferenza interiore diversa rispetto a quella già oggetto di risarcimento quale danno biologico tenuto conto delle caratteristiche dello stesso come innanzi descritte.
Infine, parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno cagionato dal ritardato adempimento, ossia quello per il lucro cessante: “consistito nel mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento, somma che - ove posseduta ex tunc - sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un lucro finanziario”.
Importo che va determinato equitativamente ex art. 2056 co.1 c.c., secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, col metodo seguente: - a base di calcolo va posto non il credito risarcitorio espresso in moneta attuale, ma una somma pari alla media tra l'ammontare del risarcimento devalutato all'epoca in cui è sorto il credito (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat), e l'ammontare del risarcimento espresso in moneta attuale;
- su tale importo si dovrà applicare un saggio di interessi scelto equitativamente dal giudice, in base alla considerazione che l'attore, se fosse tempestivamente entrato in possesso della somma a lui spettante a titolo di risarcimento, l'avrebbe verosimilmente impiegata
(arg. ex art. 2727 c.c.) nelle più comuni forme di investimento accessibili al piccolo risparmiatore (BOT, CCT, obbligazioni) (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio
1995, n. 1712).
21 Tale scelta, tuttavia, non è arbitrariamente rimessa alla determinazione del giudice posto che -trattandosi di autonoma domanda- dovranno essere provati i fatti costituitivi della stessa quali: “superamento del tasso legale da parte del rendimento dei bot;
necessità di accesso al credito bancario;
contrazione dei guadagni conseguenza del mancato percepimento del credito)” (Cassazione civile sez. I, 10/05/2022, n.14837).
In difetto di prova di maggior danno, il danno da lucro cessante va parametrato al tasso degli interessi legali tempo per tempo vigenti per il periodo di indisponibilità della somma ex art.1224 cc.
Infine, sulla somma come complessivamente determinata tenuto conto di tutti gli elementi innanzi indicati, poiché l'entità risarcitoria -una volta liquidata- assume natura di debito di valuta, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella dell'effettivo pagamento, decorrono gli interessi legali ex art.1284 co.4 cc sulla somma complessiva come sopra liquidata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'esiguità delle attività processuali svolte nel presente giudizio.
Le spese di CTU devono essere poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
CONDANNA al pagamento di € 92.194,63 in favore di Controparte_1 [...]
oltre agli interessi e rivalutazione come in motivazione, nonché sulla Parte_1
somma complessivamente determinata gli interessi di cui all'art. 1284 comma 4
c.c. dalla sentenza al saldo;
CONDANNA al pagamento delle spese di lite che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi oltre accessori di legge;
PONE definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
22 Così deciso in Roma il 05.08.2025
IL GIUDICE
LU De ER
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Andrea Maggiori.
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