Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9165
CASS
Sentenza 24 giugno 2002

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In materia di contratti stipulati dalla P.A. (nella specie, locazione ad uso non abitativo) deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta ad substantiam, soddisfacendo così la ratio dell'esigenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto ed agevolando la funzione di controllo e della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento; conseguentemente deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di tacito rinnovo del contratto "per facta concludentia".

I contratti di locazione non abitativa in corso alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (come nel caso di specie) cessano alle scadenze di cui agli artt. 67 e 71 legge cit., senza essere sottoposti alla disciplina degli art. 28, 29 e 30 e senza l'obbligo per il locatore di comunicare le nuove condizioni per un'eventuale nuova locazione, cosicché il rilascio resta regolato dalla disposizione dell'art. 1596, primo comma, cod. civ. e non richiede nemmeno una preventiva disdetta, restando inoperante anche la clausola di proroga convenzionale per il caso di mancata disdetta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9165
Data del deposito : 24 giugno 2002

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