Sentenza 24 giugno 2002
Massime • 2
In materia di contratti stipulati dalla P.A. (nella specie, locazione ad uso non abitativo) deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta ad substantiam, soddisfacendo così la ratio dell'esigenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto ed agevolando la funzione di controllo e della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento; conseguentemente deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di tacito rinnovo del contratto "per facta concludentia".
I contratti di locazione non abitativa in corso alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (come nel caso di specie) cessano alle scadenze di cui agli artt. 67 e 71 legge cit., senza essere sottoposti alla disciplina degli art. 28, 29 e 30 e senza l'obbligo per il locatore di comunicare le nuove condizioni per un'eventuale nuova locazione, cosicché il rilascio resta regolato dalla disposizione dell'art. 1596, primo comma, cod. civ. e non richiede nemmeno una preventiva disdetta, restando inoperante anche la clausola di proroga convenzionale per il caso di mancata disdetta.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9165 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO TA & C SRL, in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore LE US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 43, presso lo studio dell'avvocato CORRADO CRIALESE, difeso dagli avvocati LUIGI ALDO CUCINELLA, ANIELLO DE RUBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI e per esso la s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Enrico Trombetta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA RIBOTY 23 presso l'Avvocato MONICA MENNELLA, difesa dall'avvocato STEFANO CIANCI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9221/98 del Tribunale di NAPOLI, sezione civile emessa il 4/11/1998, depositata il 04/12/98; RG.5101/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato CIANCI STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16 giugno 1995, il Comune di Napoli, e per esso la E.R. s.p.a., conveniva in giudizio la s.r.l. TO AO e C. per sentir dichiarare cessato alla data del 31 luglio 1984 il contratto di locazione concluso tra le parti relativo ad un immobile adibito ad uso diverso dalla abitazione. La società convenuta si costituiva in giudizio eccependo la carenza di legittimazione attiva della E.R. s.p.a. e contestando nel merito la domanda. Il pretore accoglieva la domanda e dichiarava risolto il contratto di locazione al 31 luglio 1984. La s.r.l. TO AO e C. proponeva appello, censurando la pronuncia di primo grado per aver omesso ogni motivazione sulla dedotta eccezione di carenza di legittimazione attiva della E.R. s.p.a. e per aver ritenuto non applicabile la disciplina della tacita rinnovazione ai contratti di locazione stipulati dalla p.a. Il Comune, e per esso la E.R. s.p.a., contestava il fondamento dell'impugnazione. Il Tribunale rigettava l'appello, affermando che la E.R. S.p.a. era legittimata a rappresentare in giudizio l'amministrazione comunale e che non era configurabile la rinnovazione tacita del contratto di locazione a norma dell'art. 1597 c.c., poiché nei rapporti nei quali è parte la pubblica amministrazione la volontà di obbligarsi non può desumersi per implicito, ma dev'essere manifestata nelle forme di legge. Avverso questa sentenza la S.r.l. TO AO propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. La E.R. S.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la "erronea e falsa motivazione su un capo decisivo della controversia". Il Tribunale aveva esaminato con carattere di pregiudizialità l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della E.R. S.p.a. ed era pervenuto alla conclusione della sussistenza di tale legittimazione. In effetti però quest'eccezione non era stata sollevata dall'appellante che aveva dedotto, invece, la nullità per violazione del T.U. n. 148 del 1915, la mancanza di una valida rappresentanza processuale, la nullità della procura alle liti e l'inammissibilità della delega dei poteri attribuiti al sindaco ad una società. Quindi il Tribunale aveva ritenuto erroneamente che si verteva in tema di carenza di legittimazione attiva e aveva pronunziato su tale pretesa mai sollevata dall'appellante, fondando così la motivazione della sentenza su presupposti erronei.
Il motivo è infondato.
Va innanzi tutto rilevato che è scarsamente comprensibile la doglianza, particolarmente se si considera che l'attuale ricorrente nell'atto d'appello aveva dedotto "la carenza di legittimazione processuale" della E.R. S.p.a. In ogni caso, il Tribunale ha qualificato le eccezioni svolte dall'appellante come contestazione della legittimazione attiva della E.R. S.p.a. e ha rigettato l'impugnazione su questo punto con argomentazioni - motivate logicamente ed esaurientemente che il ricorrente ha contestato con il secondo motivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione della L. 148/15". Più specificamente deduce che la sentenza impugnata era censurabile per aver ritenuto che la E.R. S.p.a. avesse il potere di rappresentanza processuale del comune. Infatti: soltanto il sindaco ha per legge la rappresentanza processuale dell'ente ed legittimato ad agire o a resistere, purché abbia ottenuto la relativa autorizzazione;
il potere del sindaco non può essere delegato in mancanza di un'espressa previsione normativa;
è comunque inammissibile la delega ad un soggetto privato di funzioni amministrative della p.a.; il potere di rappresentare in giudizio il Comune non poteva infine derivare alla E.R. S.p.a. dalla convenzione 3 maggio 1990 (peraltro stipulata con la GI.PI e non con la E.R.) considerato che l'affidamento della gestione amministrativa del patrimonio immobiliare è cosa diversa dall'attribuzione della rappresentanza processuale.
Il motivo è infondato.
Il richiamo onnicomprensivo alla "L. 148/15" (t.u. 3 marzo 1934, n. 383) è generico, anche considerate le vicende del testo normativo in questione. Infatti l'art. 64 lett. e della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali", ha abrogato (salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 59) "il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli 6;
18, primo comma;
19; 20; 23, primo comma;
24; 84; 87, primo comma;
89; 96; da 106 a 110; 140, primo comma;
142, primo comma;
147; 155;
279; e, limitatamente alle funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331". Successivamente il comma 6 dell'art. 273 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ha disposto che "Le disposizioni degli articoli 125, 127 e 289 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico".
Prescindendo da ciò, si osserva che il Tribunale ha rigettato il motivo d'appello - ripreso con analoghe argomentazioni nel ricorso per cassazione - affermando: che nel caso di specie si versa nella figura della concessione traslativa, caratterizzata dal trasferimento, in tutto o in parte, dell'esercizio delle funzioni proprie dell'amministrazione al concessionario;
che la mera concessione delle funzioni non implica anche il trasferimento del potere di rappresentare in giudizio l'amministrazione concedente, tranne che risulti diversamente dalla legge o dal titolo della concessione;
che nel caso di specie con la convenzione di concessione del 3 maggio 1990 era stato pattuito che il sindaco o l'assessore al patrimonio, autorizzato con delibera del consiglio comunale, così come prevedeva il t.u. del 1915, potesse conferire, con separato atto, procura all'impresa designata dal consorzio GI.PI., la quale si impegna a svolgere tutte le attività di cui alla concessione con il relativo potere di rappresentare il concedente;
che in concreto il potere rappresentativo alla S.p.a. E.R. era stato conferito con procura speciale e deliberato dai competenti organi comunali. A fronte della ricostruzione operata dal tribunale, la ricorrente, senza contestare che la fattispecie sia qualificabile come concessione traslativa, segue un proprio percorso logico che esula dalla statuizione contenuta nella decisione impugnata, evidenziando, già per questo verso, l'infondatezza della doglianza. In ogni caso, la qualificazione di concessione traslativa appare corretta. Il Tribunale, poi, nell'affermare che l'attribuzione al concessionario del potere di agire in giudizio verso terzi quale rappresentante dell'amministrazione concedente può risultare dalla legge o dall'atto di concessione, si è uniformato espressamente al condivisibile principio enunciato da Cass. 5 febbraio 1982, n. 651. Infine, l'interpretazione che i giudici di merito hanno fatto della convenzione di concessione, considerandola titolo idoneo per il conferimento della rappresentanza anche processuale alla S.p.a. E.R., attiene al merito e non è censurabile in questa sede.
3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1597 c.c., lamentando che tale disposizione non poteva trovare applicazione, essendo diversamente applicabile la legge n. 392 del 1978 a norma della quale è necessaria una espressa manifestazione di volontà del locatore perché il contratto non si rinnovi. Il Comune di Napoli avrebbe dunque dovuto manifestare una volontà di disdetta, onde non far applicare "l'istituto legale del rinnovo ex L. 392/78". Una differente interpretazione sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 392 del 1978, riprendendo doglianze già svolte con il precedente motivo. Questa legge era applicabile alle locazioni da chiunque stipulate e quindi anche alla P.A., per cui era necessaria una manifestazione di volontà espressa solo per impedire la rinnovazione del contratto, mentre in mancanza doveva intendersi rinnovato ex lege.
Con il quinto motivo la ricorrente deduce l'insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in relazione alla rinnovazione tacita del contratto. Il Tribunale aveva richiamato la disposizione generale, ma non aveva rilevato "nulla in ordine alla normativa 'speciale' in materia di locazione di immobili urbani che disciplinano tutti i contratti da chiunque stipulati, ne' (aveva) giustificato la prevalenza della normativa generale dei contratti della p.a., rispetto alla normativa speciale che inerisce i soli contratti di locazione regolati dalla L. 392/78". I tre motivi, che vanno trattatì congiuntamente per evidenti motivi di connessione, sono infondati.
Va innanzi tutto rilevato che, come affermato da questa Corte, "i contratti di locazione non abitativa in corso alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 (quale quello in oggetto) cessano alle scadenze di cui agli arti. 67 e 71 legge citata, senza essere sottoposti alla disciplina degli art. 28, 29 e 30 e senza l'obbligo per il locatore di comunicare le nuove condizioni per un'eventuale nuova locazione, cosicché il rilascio resta regolato dalla disposizione dell'art. 1596, primo comma c.c. e non richiede nemmeno una preventiva disdetta, restando inoperante anche la clausola di proroga convenzionale per il caso di mancata disdetta" (Cass. 16 luglio 1998, n. 6966). Fatta tale precisazione, si osserva essere pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam, si che nei confronti della stessa P.A. non è configurabile la rinnovazione tacita del contratto di locazione (v. per es. Cass. 26 agosto 1998, n. 7997; Cass. 16 luglio 1998, n. 6966; 11 febbraio 2000, n. 188). Il Tribunale si è attenuto ai principi sopra enunciati e non si riscontra alcuna delle violazioni di legge lamentate. Neppure è dato rilevare alcun vizio della motivazione, che esprime logicamente e chiaramente la ratio decidendi.
Il ricorrente deduce che un'interpretazione difforme da quella da lui prospettata porrebbe la norma in contrasto con l'art. 3 Cost. Non si ravvisa però alcun contrasto con disposizioni costituzionali (cosicché la questione posta è manifestamente infondata), poiché il principio della non configurabilità della rinnovazione tacita del contratti nei confronti della P.A., corrisponde alla ratio dell'esigenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta dall'amministrazione e il contenuto negoziale dell'atto, agevolando la funzione di controllo e della concreta osservanza dei principi di buon andamento e di imparzialità (Cass. 12 luglio 2001, n. 9428). Per quanto detto il ricorso dev'essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 165,51 per spese e in euro duemilacinquecento/00 per onorari. Così deciso in Roma, il 7 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2002