Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
È inammissibile la ricusazione del giudice fondata sulle "altre gravi ragioni di convenienza" per le quali l'art. 36, comma primo, lett. h, cod. proc. pen., impone al giudice il dovere di astenersi, in quanto tale ultima disposizione non è richiamata nel successivo art. 37, che detta la disciplina dei casi di ricusazione, né può essere ad essa estesa, data la natura di norme eccezionali che la regolano.
Commentario • 1
- 1. Art. 36 c.p.p. Astensionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2009, n. 12467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12467 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/03/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1035
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 39739/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di CA TO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 27 ottobre 2008 dalla Corte di appello di Messina;
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina dichiarava, a norma dell'art. 41 c.p.p., comma 1, l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione dei giudici Michele GALLUCCIO e Carmelo CUCURULLO, rispettivamente presidente e consigliere della Corte di assise di appello di Messina, proposta da TO CA.
Rilevava:
- che il proponente aveva indicato, a motivo della dichiarazione di ricusazione, il mancato esercizio da parte dei giudici anzidetti "del diritto - dovere di astensione di cui all'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h)";
- che detto motivo di astensione (esistenza di gravi ragioni di convenienza) non costituiva "caso di ricusazione" non essendo contemplato dall'art. 37 c.p.p.;
- che, in ogni caso, la dichiarazione di ricusazione era inammissibile anche perché manifestamente infondata in quanto l'avere i giudici ricusati affermato, nell'ambito di altro procedimento, la responsabilità per falsa testimonianza di NE SI, all'epoca della deposizione sentimentalmente legata al CA, non valeva a pregiudicarne l'imparzialità nel diverso ed autonomo procedimento pendente nei confronti del CA medesimo.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Deduce la violazione di disposizioni processuali previste a pena di nullità, segnatamente dell'art. 41 c.p.p., commi 1 e 3, osservando che la Corte aveva deciso "nel merito", come era dato evincersi dal contenuto dell'ordinanza impugnata, ma lo aveva fatto "de plano", senza fissare udienza camerale nel contraddittorio delle parti. Erroneamente, inoltre, la Corte di appello aveva affermato che la responsabilità della SI per falsa testimonianza era stata accertata;
la relativa decisione non era, invero, ancora passata in giudicato. Rileva, infine, il difensore che la Corte aveva ignorato tutte le altre argomentazioni poste a sostegno della dichiarazione di ricusazione. La Corte, infine, aveva affermato la manifesta infondatezza della dichiarazione, senza rendersi conto che ciò avrebbe dovuto implicare il rigetto, non l'inammissibilità, della richiesta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. L'art. 41 c.p.p., comma 1, stabilisce, invero, che la Corte, qualora ritenga la dichiarazione manifestamente infondata, provvede de plano. Ed è ciò che si è verificato nel caso in esame in cui la Corte ha ritenuto che dai fatti esposti emergesse la palese inconsistenza della dichiarazione di ricusazione.
Correttamente, inoltre, rifacendosi ad una consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. 3, 5 novembre 2003, Urbini, RV 226693; Cass. 24 agosto 1995, RV 202329), la Corte d'appello ha chiarito che l'esistenza di "altre gravi ragioni di convenienza", che impone al giudice, ai sensi dell'art. 36 c.p.p., comma 1, lett. h), di astenersi, non rientra tra le tassative ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37 c.p.p.. 4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009