Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 1
Il contratto d'opera professionale stipulato con la pubblica amministrazione (nella specie, un comune), anche se questa agisca 'iure privatorum', deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta ex artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923; l'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e, conseguentemente, l'eventuale concessione da parte dell'ente conferente di proroghe per l'esecuzione, ovvero l'inoltro della delibera di conferimento dell'incarico agli organi di controllo non possono configurare una ratifica, che riguarda il diverso caso del contratto stipulato da parte di un soggetto o di un organo sfornito del potere di concluderlo, e, trattandosi di atto nullo, lo stesso non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti.
Commentario • 1
- 1. Pubblica amministrazione, ente pubblico territoriale, azienda speciale, contratti, forma scritta, non necessitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7962 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE MARIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore AC ER R. elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 4, presso lo studio dell'avvocato BELLABARBA MARCO difeso dall'avvocato GRAZIELLA AUSIELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL GI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 18388/00 proposto da:
OL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BELLONI 78, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ANAGNI, difeso dall'avvocato UGO CATTANEO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE MARIGLIANO, in persona del Sindaco pro tempore AC R. ER;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1996/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 09/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato AUSIELLO Graziella, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato CATTANEO Ugo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per accoglimento ricorso principale per guanto di ragione con assorbimento o rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'ing. SE AP, che per delibera di giunta del 12.10.89 aveva ricevuto dal Comune di Marigliano l'incarico di provvedere alla progettazione esecutiva dell'ammodernamento ed ampliamento dell'impianto d'illuminazione pubblica, avendo presentato in data 15.2.90 il progetto, poi approvato dalla Regione in data 24.10.95, e non avendo ricevuto il compenso pattuito, con citazione notificata il 20.2.96 conveniva il committente innanzi al tribunale di Noia onde sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di L. 310.823.285, secondo parcella vistata dal competente Consiglio dell'Ordine, oltre accessori ed indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Costituendosi, il Comune eccepiva che l'impianto progettato dall'attore non era stato ancora collaudato ne' finanziato per fatti addebitabili all'attore stesso, onde non s'era verificata la condizione cui era sottoposto il pagamento del compenso. Con sentenza 11.11.97, l'adito tribunale rigettava la domanda sia sotto il profilo della corresponsione del compenso, per l'insussistenza d'un valido contratto in difetto di sua formalizzazione per iscritto quale imposta dall'art. 17 del RD 827/24, sia sotto quello dell'indennizo da indebito, per l'insussistenza d'un riconoscimento dell'utilità dell'opera e, comunque, del presupposto della sussidiaria responsabilità di funzionari od amministratori ex art. 23 del DL 66/89 conv. in L 144/89. Avverso tale decisione il AP proponeva gravame cui resisteva il Comune.
Decidendone con sentenza 9.9.99, la corte d'appello di Napoli l'accoglieva, ritenendo che la produzione di nuova documentazione da parte dell'appellante fosse consentita, trattandosi di prove precostituite e, comunque, superflue data la decisività della documentazione già allegata in primo grado;
che la forma scritta richiesta per i contratti delle P.A. dall'art. 17 del RD 2440/23 fosse stata osservata, essendo ravvisabili, nella lettera del sindaco 16.11.89, una proposta contrattuale e, nella richiesta di proroga avanzata dal professionista ed accolta dal sindaco, la relativa accettazione, nulla ostando ad una manifestazione implicita della volontà in dichiarazioni aventi finalità diverse delle quali costituisca, tuttavia, il presupposto;
che la parcella, vistata dal Consiglio dell'Ordine, costituisse prova idonea dell'attività svolta dal professionista, il committente avendo solo eccepito la non liquidabilità del compenso sino a collaudo e finanziamento avvenuti, con ciò ammettendo le circostanze desumibili dalla parcella ed esonerando il professionista stesso dal fornire ulteriori prove;
che irrilevante fosse l'essere stata, nella delibera della giunta, prevista la corresponsione del compenso come subordinata all'erogazione del finanziamento, tale atto essendo di formazione unilaterale e mancando un'accettazione scritta della controparte.
Avverso tale decisione il Comune proponeva ricorso per Cassazione con quattro motivi.
Resisteva il AP con controricorso contestualmente proponendo, a sua volta, ricorso incidentale con due motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC. Con il primo motivo, il ricorrente principale - denunziando violazione dell'art. 345 CPC, si duole che la corte territoriale abbia deciso sulla base di documenti irritualmente prodotti per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
Il motivo non merita accoglimento.
Come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, i documenti in questione costituiscono prove documentali precostituite delle quali, per costante interpretazione giurisprudenziale dell'art. 345 CPC, non è preclusa la produzione, nel giudizio di secondo grado,
neppure ove trattisi di giudizi introdotti successivamente al 29.4.1995.
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello è, infatti, ammessa dall'art. 345/3^ CPC, nella formulazione di cui all'art. 52 della legge 26.11.90 n. 353, atteso che il divieto di produzione di nuovi "mezzi di prova" va riferito alle prove cosiddette costituende e non anche a quelle cosiddette precostituite;
tale facoltà, in armonia con lo spirito della richiamata legge, rivolta a concentrare le attività assertive e probatorie nella fase iniziale del procedimento, deve essere esercitata, a pena di decadenza, con la costituzione in giudizio ed entro il termine all'uopo fissato dagli artt. 165 e 166 CPC, espressamente richiamati, anche con riferimento ai termini, dall'art. 347 dello stesso codice (Cass.
8.1.03 n. 60, 16.4.02 n. 5463, 13.10.00 n. 13670) D'altra parte, la stessa corte ha tenuto a sottolineare come l'adottanda pronunzia non fosse basata su tali documenti ma su altri, ritenuti essenziali, già acquisiti agli atti nel giudizio di primo grado, onde il ricorrente difetta, comunque, d'interesse a dedurre la pretesa irrituale acquisizione di documenti dimostratisi non decisivi.
Con il secondo motivo, lo stesso ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 n. 4, 1326, 1350, 1418 CC, 17 RD 2440/23, 93 ss. RD 827/24, 87/1 e 294/1 RD 383/34 nonché vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto provata la conclusione del contratto per facta concludentia anziché a mezzo di quella forma scritta, imposta dalla normativa in materia, la cui mancanza doveva far ritenere nullo il contratto. La censura è fondata.
Per il contratto d'opera professionale, quando ne sia parte una pubblica amministrazione e pur ove questa agisca iure privatorum, è, infatti, richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del del RD 18 nov. 1923 n. 2240, come per ogni altro contratto stipulato dalla pubblica amministrazione stessa, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d'imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 della Costituzione;
pertanto, il contratto deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione d'un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili specifiche e puntuali determinazioni in ordine sia alla prestazione da rendere sia al compenso da corrispondere (e pluribus, da ultimo, Cass.
6.12.01 n. 15486, 5.11.01 n. 13628, 13.12.00 n. 15720, 13.6.00 n. 8023, 8.3.00 n. 2619, 15.6.99 n. 5922, 18.12.98 n. 12712, 23.7.98 n. 7245). Di conseguenza, ai fini d'una valida conclusione del contratto rimane del tutto irrilevante l'esistenza di una deliberazione con la quale l'organo collegiale dell'Ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta nel necessario distinto ed autonomo documento sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal professionista, giacché detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti di quest'ultimo, ma un atto con efficacia interna all'Ente che, almeno ai fini che ne occupano, ha solo natura autorizzatoria e quale unico destinatario il diverso organo legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno (Cass.
6.12.01 n. 15486, 5.11.01 n. 13628, 13.12.00 n. 15720, 8.3.00 n.
2619, 2.11.98 n. 10956, 14.2.97 n. 649, 27.6.94 n. 6182, 27.5.87 n. 4742). Del pari irrilevante a tal fine è anche la lettera con la quale il detto rappresentante esterno dell'Ente porti a conoscenza del professionista l'intervenuta deliberazione, con la quale l'organo collegiale dell'Ente medesimo abbia manifestato la volontà d'affidare l'incarico, quand'anche possa ravvisarvisi una proposta, così come irrilevante è che il destinatario a sua volta invii altro atto suscettibile d'essere interpretato quale accettazione, trattandosi di procedimento del tutto inidoneo alla costituzione d'un valido rapporto contrattuale, in quanto ne continua, non di meno, a difettare la necessaria formalizzazione nei modi normativamente prescritti. Se pure, infatti, la legge sulla contabilità generale dello Stato, alla quale fa espresso richiamo la disciplina dei contratti degli Enti locali, consente, ferma restando la forma scritta, la conclusione a distanza del contratto a mezzo corrispondenza, tuttavia tale modalità di costituzione può essere utilizzata per i soli rapporti con le imprese commerciali - i quali, per intuibili esigenze di praticità, possono anche essere definiti nel loro contenuto con riferimento agli "usi del commercio" per quanto concerne sia il prezzo sia le modalità d'esecuzione - ma non per la costituzione di rapporti complessi, quali quelli aventi ad oggetto il conferimento d'un incarico professionale, la cui costituzione non può aver luogo, e la cui sussistenza non può essere desunta, se non mediante la formazione del suindicato imprescindibile documento dal quale soltanto, e non aliunde, tutti i necessari e puntualmente indicativi elementi identificativi della prestazione e del relativo compenso possono essere legittimamente desunti (Cass. 18.7.02 n. 10440, 6.12.01 n. 15486, 13.6.00 n. 8023, 15.6.99 n. 5922, 14.3.98 n. 2772, 27.6.94 n. 6182). Nè potrebbe, in ipotesi, utilmente invocarsi, ai fini della prospettata tesi della valida costituzione del rapporto, l'affidamento che il professionista avrebbe potuto riporre nelle pur inidonee attività poste in essere dall'Ente, dacché, nel tipo di rapporto in discussione, l'invalidità del negozio deriva da disposizioni generali da presumersi note ai consociati - e, particolarmente, al professionista, soggetto che, per sua specifica competenza in materia, non può essere considerato ignaro della normativa regolatrice della materia stessa - onde è da escludere un affidamento incolpevole della parte adempiente (Cass.
6.12.01 n. 15486, 26.8.97 n. 7997, 23.4.96 n. 3843, 12.5.95 n. 5179, 20.8.92 n. 9682); affidamento che, in presenza delle richiamate specifiche norme imperative regolatrici della materia, neppure può trovare giustificazione in una eventuale difforme "prassi" degli Enti, giacché precedenti di comportamenti invalidi della Pubblica Amministrazione ne' legittimano affidamento siffatto ne' possono essere invocati sotto il profilo dell'errore incolpevole (Cass.
6.12.01 n. 15486, 19.6.95 n. 6919, 22.4.92 n. 4786).
Nè, ancora, l'evidenziata nullità dell'incarico potrebbe essere sanata sotto il profilo che il conferimento sarebbe stato ratificato dal Comune, come sembra intendere il resistente, con il successivo suo comportamento costituito da ulteriori attività, quali la concessione di proroghe e l'invio della delibera all'organo di controllo per l'approvazione, giacché, per un verso, la ratifica presuppone che la stipulazione del contratto abbia avuto luogo nelle dovute forme, mentre nel caso di specie nessuna stipulazione aveva avuto luogo essendo mancata completamente la sottoscrizione comune d'un documento idoneo, e, per altro verso, il contratto della pubblica amministrazione viziato per difetto di forma non può essere ratificato se non mediante un atto valido sotto entrambi i detti profili, id est mediante specifica manifestazione della volontà da parte dell'organo competente in forma scritta, e non mediante comportamenti concludenti, rilevanti, se del caso, ad altri titoli peraltro non presi in considerazione nella fase di merito del presente giudizio (cfr. Cass.
6.12.01 n. 15486, 8.3.00 n. 2619, 11.9.99 n. 9682, 5.3.93 n. 2681, 28.11.91 n. 2769). Con il terzo motivo, lo stesso ricorrente - denunziando violazione delle medesime norme già indicate con il precedente motivo - si duole che la corte territoriale abbia, inoltre, ignorato la questione, pur non prospettatale ma rilevabile d'ufficio, della nullità della delibera di conferimento dell'incarico per non esservi stati previsti i mezzi necessari al finanziamento della spesa, questione che, in quanto rilevabile d'ufficio, ritiene di poter proporre anche per la prima volta in sede di legittimità. Con il quarto motivo, lo stesso ricorrente - denunziando violazione degli artt. 1326 e 1353 CC nonché vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia erroneamente dubitato della validità della clausola, inserita nella delibera di conferimento dell'incarico, con la quale la corresponsione del compenso era subordinata all'approvazione ed al finanziamento dell'opera, trattandosi, per contro, di condizione sospensiva del tutto legittima, ed illogicamente ritenuto non accettata per iscritto la relativa clausola pur contenuta nella medesima lettera di conferimento dell'incarico in ordine al quale, viceversa, ha ritenuto si fosse verificata appunto un'accettazione scritta. Entrambi i motivi rimangono, all'evidenza, assorbiti per l'accoglimento del motivo inerente l'inesistenza del contratto d'opera intellettuale.
Analogo effetto si verifica in ordine ai motivi del ricorso incidentale, concernenti l'uno l'entità del compenso riconosciuto al professionista e l'altro gli interessi sullo stesso dovuti, dacché, ove la Cassazione con rinvio della sentenza impugnata, disposta in accoglimento del ricorso principale, ponga in dubbio l'esistenza d'un diritto, si determina l'assorbimento dell'impugnazione incidentale relativa alla misura ed agli accessori del diritto stesso.
L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica in diversa sezione della stessa corte d'appello di Napoli, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE riuniti i ricorsi, respinge il primo motivo del ricorso principale, accoglie il secondo, dichiara assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003