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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 002958 000 IVA-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 71/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 002959 000 IMP. SOSTITUTIV 2019
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 002958 000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, i sig.ri Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3 impugnavano gli avvisi di liquidazione IVA n. 2019 1T 002958 000, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza revocava l'agevolazione “prima casa” (aliquota IVA 4%) in relazione agli immobili siti in Comune_1 (VI), Indirizzo_1, acquistati in data 28/06/2019, a seguito di riclassamento catastale da A/7 ad A/1 intervenuto con provvedimento notificato l'8 agosto 2023.
I ricorrenti deducevano, in sintesi:
violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale;
insussistenza dei presupposti per la revoca dell'agevolazione, in quanto al momento dell'acquisto e dell'accatastamento l'immobile risultava in categoria F/3 e poi A/7; decadenza dell'Amministrazione dal potere di revoca per decorso del termine triennale dalla registrazione dell'atto; vizi di sottoscrizione e notifica degli atti;
infondatezza della riclassificazione catastale, oggetto di separato giudizio (R.G.R. 75/2024).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dei ricorsi, sostenendo la legittimità della revoca dell'agevolazione in ragione della categoria catastale risultante a seguito di rettifica, la tempestività dell'azione e la regolarità formale degli atti.
Le cause, per connessione oggettiva e soggettiva, venivano riunite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla spettanza dell'agevolazione “prima casa” e sulla categoria catastale
La questione centrale concerne la legittimità della revoca dell'aliquota IVA agevolata “prima casa” (4%) a seguito della riclassificazione catastale degli immobili da A/7 ad A/1, intervenuta dopo l'acquisto e l'accatastamento iniziale.
Secondo la disciplina vigente (art. 1, nota II-bis, D.P.R. 131/1986; Tabella A, parte II, n. 21, D.P.R.
633/1972, come modificata dal D.Lgs. 175/2014), l'agevolazione “prima casa” non spetta per gli immobili accatastati in categoria A/1, A/8 o A/9, anche se non ancora ultimati. La giurisprudenza di legittimità
(Cass. 4254/2022; Cass. 18300/2004) ha chiarito che la spettanza del beneficio va valutata con riferimento alla categoria catastale risultante a fine lavori, e che la successiva riclassificazione in A/1 comporta la decadenza dal beneficio, con recupero della maggiore imposta e irrogazione delle sanzioni.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che:
al momento dell'acquisto (28/06/2019) gli immobili erano in corso di costruzione (F/3);
a fine lavori (22/09/2022 per i sub. 9 e 10; 15/12/2022 per il sub. 2) era stata proposta la categoria A/7;
l'Ufficio, con provvedimento notificato l'8 agosto 2023, ha riclassificato gli immobili in categoria A/1, attribuendo rendita definitiva.
La Corte ritiene che, in conformità alla normativa e alla giurisprudenza citate, la spettanza dell'agevolazione debba essere valutata sulla base della categoria catastale risultante a seguito della rettifica, la quale, pur intervenuta successivamente, si riferisce alla situazione oggettiva dell'immobile a fine lavori. Non rileva, ai fini della spettanza del beneficio, la categoria proposta dal contribuente, né la circostanza che la variazione sia stata notificata successivamente, atteso che la rettifica non costituisce un atto meramente dichiarativo, ma accertativo della reale natura dell'immobile.
2. Sulla tempestività dell'azione accertativa
I ricorrenti hanno eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di revoca, sostenendo che il termine triennale decorre dalla registrazione dell'atto di acquisto.
La Corte, in adesione all'orientamento della Cassazione (Cass. 18300/2004), ritiene che il termine decadenziale decorra dall'evento che determina la decadenza (ossia dalla riclassificazione catastale), non dalla data di registrazione dell'atto, trattandosi di agevolazione subordinata a condizioni da verificarsi a posteriori (ultimazione lavori e verifica della categoria catastale).
3. Sulla legittimità formale degli atti impugnati
Le eccezioni relative a vizi di sottoscrizione e notifica degli avvisi di liquidazione sono infondate. Gli atti risultano sottoscritti da funzionario delegato, con delega formalmente conferita, e la notifica a mezzo posta cartacea di copia conforme all'originale informatico è conforme ai principi espressi dalla
Cassazione (Cass. 1150/2021; Cass. 13995/2024).
4. Sulla questione della motivazione e della validità della riclassificazione catastale
La questione della legittimità della riclassificazione catastale è stata oggetto di separato giudizio (R.G.R.
75/2024), definito con sentenza n. 314/2025, che ha rigettato il ricorso dei contribuenti, ritenendo legittima la rettifica operata dall'Ufficio. Pertanto, la pretesa tributaria trova fondamento nella categoria catastale risultante a seguito della rettifica, non essendo emersi vizi tali da inficiare la legittimità dell'atto presupposto.
5. Sulla base imponibile e sulla pertinenza
Le doglianze relative all'inclusione della pertinenza nella base imponibile sono infondate, atteso che, ai sensi dell'art. 817 c.c. e dell'art. 21, co. 3, T.U. Registro, le pertinenze seguono il regime fiscale del bene principale.
P.Q.M.
respinge i ricorsi riuniti, spese compensate
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Relatore
MINERVINI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 002958 000 IVA-ALTRO 2019 - sul ricorso n. 71/2025 depositato il 30/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 002959 000 IMP. SOSTITUTIV 2019
- sul ricorso n. 73/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 002958 000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, i sig.ri Ricorrente_2, Ricorrente_1 e Ricorrente_3 impugnavano gli avvisi di liquidazione IVA n. 2019 1T 002958 000, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Vicenza revocava l'agevolazione “prima casa” (aliquota IVA 4%) in relazione agli immobili siti in Comune_1 (VI), Indirizzo_1, acquistati in data 28/06/2019, a seguito di riclassamento catastale da A/7 ad A/1 intervenuto con provvedimento notificato l'8 agosto 2023.
I ricorrenti deducevano, in sintesi:
violazione del diritto al contraddittorio endoprocedimentale;
insussistenza dei presupposti per la revoca dell'agevolazione, in quanto al momento dell'acquisto e dell'accatastamento l'immobile risultava in categoria F/3 e poi A/7; decadenza dell'Amministrazione dal potere di revoca per decorso del termine triennale dalla registrazione dell'atto; vizi di sottoscrizione e notifica degli atti;
infondatezza della riclassificazione catastale, oggetto di separato giudizio (R.G.R. 75/2024).
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dei ricorsi, sostenendo la legittimità della revoca dell'agevolazione in ragione della categoria catastale risultante a seguito di rettifica, la tempestività dell'azione e la regolarità formale degli atti.
Le cause, per connessione oggettiva e soggettiva, venivano riunite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla spettanza dell'agevolazione “prima casa” e sulla categoria catastale
La questione centrale concerne la legittimità della revoca dell'aliquota IVA agevolata “prima casa” (4%) a seguito della riclassificazione catastale degli immobili da A/7 ad A/1, intervenuta dopo l'acquisto e l'accatastamento iniziale.
Secondo la disciplina vigente (art. 1, nota II-bis, D.P.R. 131/1986; Tabella A, parte II, n. 21, D.P.R.
633/1972, come modificata dal D.Lgs. 175/2014), l'agevolazione “prima casa” non spetta per gli immobili accatastati in categoria A/1, A/8 o A/9, anche se non ancora ultimati. La giurisprudenza di legittimità
(Cass. 4254/2022; Cass. 18300/2004) ha chiarito che la spettanza del beneficio va valutata con riferimento alla categoria catastale risultante a fine lavori, e che la successiva riclassificazione in A/1 comporta la decadenza dal beneficio, con recupero della maggiore imposta e irrogazione delle sanzioni.
Nel caso di specie, risulta documentalmente che:
al momento dell'acquisto (28/06/2019) gli immobili erano in corso di costruzione (F/3);
a fine lavori (22/09/2022 per i sub. 9 e 10; 15/12/2022 per il sub. 2) era stata proposta la categoria A/7;
l'Ufficio, con provvedimento notificato l'8 agosto 2023, ha riclassificato gli immobili in categoria A/1, attribuendo rendita definitiva.
La Corte ritiene che, in conformità alla normativa e alla giurisprudenza citate, la spettanza dell'agevolazione debba essere valutata sulla base della categoria catastale risultante a seguito della rettifica, la quale, pur intervenuta successivamente, si riferisce alla situazione oggettiva dell'immobile a fine lavori. Non rileva, ai fini della spettanza del beneficio, la categoria proposta dal contribuente, né la circostanza che la variazione sia stata notificata successivamente, atteso che la rettifica non costituisce un atto meramente dichiarativo, ma accertativo della reale natura dell'immobile.
2. Sulla tempestività dell'azione accertativa
I ricorrenti hanno eccepito la decadenza dell'Amministrazione dal potere di revoca, sostenendo che il termine triennale decorre dalla registrazione dell'atto di acquisto.
La Corte, in adesione all'orientamento della Cassazione (Cass. 18300/2004), ritiene che il termine decadenziale decorra dall'evento che determina la decadenza (ossia dalla riclassificazione catastale), non dalla data di registrazione dell'atto, trattandosi di agevolazione subordinata a condizioni da verificarsi a posteriori (ultimazione lavori e verifica della categoria catastale).
3. Sulla legittimità formale degli atti impugnati
Le eccezioni relative a vizi di sottoscrizione e notifica degli avvisi di liquidazione sono infondate. Gli atti risultano sottoscritti da funzionario delegato, con delega formalmente conferita, e la notifica a mezzo posta cartacea di copia conforme all'originale informatico è conforme ai principi espressi dalla
Cassazione (Cass. 1150/2021; Cass. 13995/2024).
4. Sulla questione della motivazione e della validità della riclassificazione catastale
La questione della legittimità della riclassificazione catastale è stata oggetto di separato giudizio (R.G.R.
75/2024), definito con sentenza n. 314/2025, che ha rigettato il ricorso dei contribuenti, ritenendo legittima la rettifica operata dall'Ufficio. Pertanto, la pretesa tributaria trova fondamento nella categoria catastale risultante a seguito della rettifica, non essendo emersi vizi tali da inficiare la legittimità dell'atto presupposto.
5. Sulla base imponibile e sulla pertinenza
Le doglianze relative all'inclusione della pertinenza nella base imponibile sono infondate, atteso che, ai sensi dell'art. 817 c.c. e dell'art. 21, co. 3, T.U. Registro, le pertinenze seguono il regime fiscale del bene principale.
P.Q.M.
respinge i ricorsi riuniti, spese compensate