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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/11/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
1509/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene Cascone, sito in Castellammare di Stabia alla via Santa Maria dell'Orto n.19, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
M.B. Gargiulo n. 27, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marina Gargiulo, sito in
Sant'Agnello alla via Crawford n. 91, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EXLEGE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, con cui le parti hanno chiesto omologarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Sant'Agnello in data
11.07.2010, nel corso del quale sono nati due figli: , nata in data [...], e Per_1 Per_2
1 nato in data [...], entrambi minorenni;
che, a causa del venir meno dell'affectio Per_3 coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con riguardo, poi, alla situazione reddituale, i ricorrenti hanno allegato che il sig. è Parte_1 operaio con uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00 e dalla documentazione reddituale versata in atti risulta titolare di un reddito annuo pari ad euro 18.492,00 per l'anno 2021, euro 21.650,00 per l'anno 2022 ed euro 23.718,00 per l'anno 2023. La sig.ra è consulente del lavoro e Parte_2 risulta titolare, come da documentazione reddituale in atti, di un reddito annuo pari a euro 24.702,00 per l'anno 2021, euro 18.407,00 per l'anno 2022 ed euro 25.084,00 per l'anno 2023.
Con decreto del 17.07.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza del 25.11.2025, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte;
all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione della predetta udienza, avendo le parti ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 26.11.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti - riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
1) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa familiare sita in Sant'Agnello alla via M. B. Gargiulo n. 27 S/D P/1 I/4;
2) la casa coniugale sita in Sant'Agnello alla via M. B. Gargiulo n. 27 è assegnata alla sig.ra
- con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti - ove vi abiterà con i due Parte_2 figli minori. La sig.ra si impegna a provvedere alla voltura dall'utenza telefonica a Pt_2 suo favore.
2 3) Il sig. verserà un assegno mensile di mantenimento di euro 550,00 Parte_1
(cinquecentocinquanta/00) a favore della sig.ra per il mantenimento dei due Parte_2 figli minori così ripartito: € 275,00 per il mantenimento di ciascun figlio minore, da pagarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese;
tale somma sarà aggiornata annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo. Le parti concordano, in deroga al principio generale che l'Assegno Unico ed Universale viene erogato al 50% tra i genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli, che il predetto contributo venga erogato per intero alla sig.ra
, genitore che ha la collocazione prevalente dei figli;
Parte_2
4) i coniugi contribuiranno per la metà alle spese straordinarie documentate e non concordate quali:
- spese mediche erogate dal SSN (spese mediche, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguibili presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari tutti erogati dal SSN);
- spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico ogni anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- alle spese straordinarie purché previamente concordate, quali: spese mediche: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, non erogati dal ssn, farmaci particolari;
- spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la struttura universitaria;
- spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, centro ricreativo estivo e viaggi e vacanze. A tal uopo per meglio disciplinare il consenso a tali spese, si rimanda al protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Torre
Annunziata ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 6 luglio 2021 assunto ai prot.
1568/21 e prot. n. 1934/21, di cui viene consegnata copia a ciascuna delle parti.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- nei giorni infrasettimanali, due volte a settimana, il martedì dalle ore 16:00 con pernottamento fino al mercoledì mattina, con l'obbligo di accompagnarli a scuola e il giovedì dalle ore 16:00 con il rientro alle ore 20:00 circa, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, con obbligo da parte del sig. nei giorni in Parte_1 cui sarà in compagnia dei figli, di accompagnarli presso le attività extrascolastiche, ed il
3 venerdì dalle ore 16:00 fino al sabato mattina alle ore 10:00, esclusivamente nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre;
- a settimane alterne dal sabato mattina dalle ore 10:00 alla domenica alle ore 21:00;
- metà delle vacanze scolastiche, natalizie, pasquali, compleanni ed onomastici alternando ogni anno con la madre, il periodo decorrente dal 24 al 26 dicembre con il periodo dal 30 dicembre al 1° gennaio, nonché la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, il compleanno del minore con l'onomastico;
- nel periodo delle ferie estive, atteso che il periodo di ferie del sig. è ogni anno Parte_1 variabile ed in correlazione alla chiusura della struttura presso la quale lavora ma comunque verrà a cadere nel periodo invernale, il padre potrà tenere con sé i figli per gg.
7 nel mese di luglio/agosto da concordarsi secondo le esigenze della madre nonché per 7 giorni consecutivi nel mese di chiusura dell'attività alberghiera (dicembre/gennaio) comunicazione che verrà fatta pervenire entro il 30/11 di ogni anno, per precisare e concordare il periodo scelto anche a mezzo whatsapp.
6) Le parti concordano altresì che si alterneranno nell'impegno di accompagnare il minore presso il corso di catechismo una volta al mese.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello e per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 74, parte II, serie A, anno
2010);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Laura Speranza Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1509/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto separazione consensuale
TRA
(C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Irene Cascone, sito in Castellammare di Stabia alla via Santa Maria dell'Orto n.19, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, e (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e residente in [...]
M.B. Gargiulo n. 27, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marina Gargiulo, sito in
Sant'Agnello alla via Crawford n. 91, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
E resso il Tribunale di Torre Annunziata CP_1
INTERVENTORE EXLEGE
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, con cui le parti hanno chiesto omologarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.07.2025, i ricorrenti hanno chiesto all'intestato Tribunale di omologare la separazione personale alle condizioni concordate in ricorso.
A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in Sant'Agnello in data
11.07.2010, nel corso del quale sono nati due figli: , nata in data [...], e Per_1 Per_2
1 nato in data [...], entrambi minorenni;
che, a causa del venir meno dell'affectio Per_3 coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni, via via sempre più acuitesi, è venuta meno la comunione d'intenti, rendendosi intollerabile la prosecuzione della convivenza;
pertanto, le parti si determinavano a separarsi consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Con riguardo, poi, alla situazione reddituale, i ricorrenti hanno allegato che il sig. è Parte_1 operaio con uno stipendio mensile di circa euro 1.600,00 e dalla documentazione reddituale versata in atti risulta titolare di un reddito annuo pari ad euro 18.492,00 per l'anno 2021, euro 21.650,00 per l'anno 2022 ed euro 23.718,00 per l'anno 2023. La sig.ra è consulente del lavoro e Parte_2 risulta titolare, come da documentazione reddituale in atti, di un reddito annuo pari a euro 24.702,00 per l'anno 2021, euro 18.407,00 per l'anno 2022 ed euro 25.084,00 per l'anno 2023.
Con decreto del 17.07.2025, comunicato anche al P.M., è stato nominato il giudice relatore ed è stata fissata l'udienza del 25.11.2025, sostituita su richiesta delle parti dal deposito di note scritte;
all'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione della predetta udienza, avendo le parti ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 26.11.2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione va accolta.
Ritiene, invero, il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti - riportate in dispositivo - possono essere omologate, in quanto non in contrasto con norme imperative e conformi agli interessi della prole.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione consensuale proposta con ricorso congiunto, così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
, nata a [...] il [...], ai seguenti patti e condizioni: Parte_2
1) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa familiare sita in Sant'Agnello alla via M. B. Gargiulo n. 27 S/D P/1 I/4;
2) la casa coniugale sita in Sant'Agnello alla via M. B. Gargiulo n. 27 è assegnata alla sig.ra
- con tutti gli arredi e le suppellettili ivi esistenti - ove vi abiterà con i due Parte_2 figli minori. La sig.ra si impegna a provvedere alla voltura dall'utenza telefonica a Pt_2 suo favore.
2 3) Il sig. verserà un assegno mensile di mantenimento di euro 550,00 Parte_1
(cinquecentocinquanta/00) a favore della sig.ra per il mantenimento dei due Parte_2 figli minori così ripartito: € 275,00 per il mantenimento di ciascun figlio minore, da pagarsi anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese;
tale somma sarà aggiornata annualmente secondo l'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo. Le parti concordano, in deroga al principio generale che l'Assegno Unico ed Universale viene erogato al 50% tra i genitori che hanno l'affidamento condiviso dei figli, che il predetto contributo venga erogato per intero alla sig.ra
, genitore che ha la collocazione prevalente dei figli;
Parte_2
4) i coniugi contribuiranno per la metà alle spese straordinarie documentate e non concordate quali:
- spese mediche erogate dal SSN (spese mediche, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguibili presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari tutti erogati dal SSN);
- spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti pubblici, libri di testo e materiale scolastico ogni anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
- alle spese straordinarie purché previamente concordate, quali: spese mediche: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, non erogati dal ssn, farmaci particolari;
- spese scolastiche: tasse scolastiche ed universitarie previste da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la struttura universitaria;
- spese extrascolastiche: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, centro ricreativo estivo e viaggi e vacanze. A tal uopo per meglio disciplinare il consenso a tali spese, si rimanda al protocollo d'intesa stipulato tra il Tribunale di Torre
Annunziata ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 6 luglio 2021 assunto ai prot.
1568/21 e prot. n. 1934/21, di cui viene consegnata copia a ciascuna delle parti.
5) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
- nei giorni infrasettimanali, due volte a settimana, il martedì dalle ore 16:00 con pernottamento fino al mercoledì mattina, con l'obbligo di accompagnarli a scuola e il giovedì dalle ore 16:00 con il rientro alle ore 20:00 circa, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, con obbligo da parte del sig. nei giorni in Parte_1 cui sarà in compagnia dei figli, di accompagnarli presso le attività extrascolastiche, ed il
3 venerdì dalle ore 16:00 fino al sabato mattina alle ore 10:00, esclusivamente nella settimana in cui i minori trascorreranno il fine settimana con la madre;
- a settimane alterne dal sabato mattina dalle ore 10:00 alla domenica alle ore 21:00;
- metà delle vacanze scolastiche, natalizie, pasquali, compleanni ed onomastici alternando ogni anno con la madre, il periodo decorrente dal 24 al 26 dicembre con il periodo dal 30 dicembre al 1° gennaio, nonché la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, il compleanno del minore con l'onomastico;
- nel periodo delle ferie estive, atteso che il periodo di ferie del sig. è ogni anno Parte_1 variabile ed in correlazione alla chiusura della struttura presso la quale lavora ma comunque verrà a cadere nel periodo invernale, il padre potrà tenere con sé i figli per gg.
7 nel mese di luglio/agosto da concordarsi secondo le esigenze della madre nonché per 7 giorni consecutivi nel mese di chiusura dell'attività alberghiera (dicembre/gennaio) comunicazione che verrà fatta pervenire entro il 30/11 di ogni anno, per precisare e concordare il periodo scelto anche a mezzo whatsapp.
6) Le parti concordano altresì che si alterneranno nell'impegno di accompagnare il minore presso il corso di catechismo una volta al mese.
B. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Sant'Agnello e per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 74, parte II, serie A, anno
2010);
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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