Sentenza 17 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna dell'imputato a cui era stato ordinato di presentarsi presso gli uffici di polizia durante gli incontri della squadra di calcio "US Avellino S.p.a.", in seguito fallita e radiata dalla Federazione italiana gioco calcio, non ritenendo rilevante il fatto che, nella medesima città, fosse poi stata costituita una nuova società sportiva denominata "Associazione sportiva Avellino 1912").
Commentario • 1
- 1. Violazione Daspo: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2018, n. 3972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3972 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2018 |
Testo completo
M onim onio 03972-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: del 17 ottobre 2018 Presidente Dott. Vito DI NICOLA SENTENZA N.3261 Dott. Giovanni LIBERATI Consigliere Consigliere rel. Dott. Andrea GENTILI Dott. Luca SEMERARO Consigliere REGISTRO GENERALE Dott.ssa Ubalda MACRI' Consigliere n. 17434 del 2018 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TI DO, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 4863/17 della Corte di appello di Napoli del 12 maggio 2017; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luca TAMPIERI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 RITENUTO IN FATTO Con sentenza del 12 maggio 2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di NO aveva dichiarato la penale responsabilità di TO DO in ordine al reato di cui all'art. 6 della legge n. 401 del 1989, per non essersi questo presentato in un'occasione presso gli uffici della Questura di NO in occasione degli incontri di calcio disputati dalla società NO Calcio, come invece prescrittogli con ordinanza del Questore di NO del 26 giugno 2007, e lo aveva pertanto condannato alla pena di giustizia. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il TO osservando che la prescrizione che gli era stata imposta con il provvedimento del questore di NO concerneva le partite di calcio disputate dalla squadra denominata US NO Spa, mentre nell'occasione in cui gli era stata contestata la mancata presentazione, l'incontro era stato disputato dalla squadra NO 12; per il principio di tipicità dell'illecito penale, egli doveva, pertanto, essere assolto. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. In punto di fatto la contestazione elevata a carico del TO è chiara: egli, con provvedimento emesso dal Questore di NO in data 25 giugno 2007, notificato all'interessato il successivo 26 giugno 2007 e convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di NO in data 28 giugno 2007, aveva ricevuto il divieto di accedere, per un periodo di 4 anni, presso tutti gli impianti sportivi e zone ad essi adiacenti per un raggio di 800 metri - - ubicati sul territorio nazionale durante lo svolgimento di incontri di calcio organizzati sotto il patrocinio delle FIGC, così come meglio specificati nel corpo della sentenza di primo grado;
a tale provvedimento aveva fatto da corollario l'ordine, durante il predetto periodo di quattro anni, di presentarsi presso la Questura di NO, dopo mezz'ora sia dall'inizio del primo che del secondo tempo di ogni partita di calcio di campionato disputata dalla squadra dell'NO calcio a partire dalla prima competizione successiva alla notificazione del provvedimento;
in data 18 aprile 2010, a distanza quindi di circa tre anni dall'applicazione della misura di sicurezza, giorno in cui è stata disputata la 2 partita di calcio NO-Messina, il TO non si è presentato presso la Questura di NO;
per questo motivo egli è stato giudicato, in relazione alla violazione dell'art. 6, comma 6, della legge n. 401 del 1989, e condannato dal Tribunale di NO, con sentenza successivamente confermata dalla Corte di appello di Napoli, alla pena ritenuta di giustizia. Tale sentenza è stata, pertanto, impugnata dal TO, assistito dal suo difensore di fiducia, di fronte a questa Corte di cassazione sulla scorta di un'unica censura con la quel è dedotta la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Napoli nel ritenere integrato il reato contestato al prevenuto, sebbene l'incontro di calcio di cui alla contestazione sia stato disputato non dalla squadra di calcio Us NO Spa, riguardata dal provvedimento questorile emesso a carico del prevenuto in data 25 giugno 2007, ma da altra compagine sportiva denominata NO 12; compagine quest'ultima che, al momento in cui fu disposto il cosiddetto DASPO a carico del TO e la correlata intimazione a presentarsi in determinate occasioni presso la Questura di NO, onde garantire il rispetto della prescrizione impartita con il provvedimento al quale si è fatto cenno in precedenza, neppure esisteva. Ar Come detto il ricorso è fondato. Onde comprendere le ragioni della presente decisione è necessario rilevare, in tal senso integrando il contenuto del ricorso introduttivo del presente giudizio, peraltro sulla base di elementi che in quanto desumibili da - atti giudiziari o comunque di dominio pubblico possono essere ricondotti al - concetto di fatto notorio, che nel'anno 2010 la Us NO Spa, cui già era stata negata, dato lo stato di dissesto finanziario, la iscrizione al campionato nazionale di calcio di Serie B, fu dichiarata fallita dal Tribunale di NO;
il successivo 11 febbraio 2011, come da comunicato ufficiale n. 136/a emesso dalla FIGC, la predetta compagine sportiva fu, pertanto oggetto di radiazione;
a seguito di tali eventi, onde dare continuità alla pratica agonistica del giuoco del calcio nella città di NO era stata nel frattempo costituita una nuova società sportiva originariamente denominata NO calcio 12 Società sportiva dilettantistica quindi Associazione sportiva NO 12 la quale fu ammessa a disputare, nella stagione sportiva 2009-2010 il campionato di calcio Serie D, ed è esclusivamente in relazione alla mancata presentazione presso gli uffici della Questura di NO in occasione della disputa di una 3 partita di tale torneo che al TO è stata elevata la contestazione per cui è processo. Ciò posto rileva il Collegio che la condotta del TO non risulta caratterizzata dalla necessaria tipicità che deve contraddistinguere il fatto per essere sussunto entro il paradigma normativo caratterizzante la rilevanza penale del fatto medesimo. Al riguardo deve, peraltro, premettersi come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che l'art. 6 della legge n. 401 del 1989 prevede due distinte ipotesi criminose, in funzione della condotta posta in essere dall'agente, l'una consistente nella violazione del divieto imposto con provvedimento amministrativo a taluni soggetti di accesso ai luoghi ove si disputano determinate manifestazioni sportive ed alle zone ad essi limitrofe, l'altra consistente nella violazione dell'obbligo, strumentalmente previsto al fine di assicurare il rispetto del precedente divieto, di recarsi presso gli uffici della polizia in occasione della disputa della manifestazioni sportive di cui sopra (cfr. nel senso della dualità delle fattispecie criminose e sulla possibilità del loro concorso: Corte di cassazione, Sezione III penale 13 agosto 2018, n. 38603; idem Sezione III penale, 27 novembre 2013, n. 47112) Ciò precisato, si rileva che, secondo la previsione di cui al comma 2 del citato art. 6 della legge n. 401 del 1989, al TO era stato prescritto di comparire di fronte agli uffici della polizia di Stato, nei termini dianzi indicati, in occasione della disputa delle partite della squadra di calcio dell'NO; tale prescrizione deve intendersi riferita, considerato il tempo in cui la stessa era intervenuta, alle competizioni cui avrebbe dovuto partecipare la compagine denominata Unione sportiva NO Spa, unica squadra di calcio rappresentativa della cittadina irpina al momento in cui la prescrizione era stata impartita al ricorrente. Il fatto che, successivamente, la predetta società sportiva, nonché la squadra di cui la stessa era espressione, sia materialmente scomparsa, tanto da essere radiata dalla competente Federazione sportiva, ha necessariamente comportato il venir meno dell'obbligo in cui si sostanziava la prescrizione impartita al TO. Né può ritenersi che tale obbligo sia stato automaticamente ristabilito per effetto della ricostituzione all'interno della comunità avellinese di un'altra società sportiva, la quale, dal punto di vista soggettivo, non può che considerarsi del tutto autonoma rispetto alla precedente compagine. 4 1Va, d'altra parte, considerato fungendo tale fattore quale elemento di prova della manifesta inadeguatezza logica e normativa della tesi opposta a quella ora fatta propria da questo Collegio, e cioè dell'automatico trasferimento dei contenuti prescrittivi del provvedimento questorile emesso a carico del TO alla competizioni sportive disputate dalla Associazione sportiva NO 12 (si potrebbe al proposito parlare di una sorta di stress test interpretativo cui sottoporre la tenuta della disposizione incriminatrice onde verificarne la sua possibile applicazione anche in fattispecie del tipo di quella ora in esame) - che costituisce un fattore del tutto occasionale la circostanza che nel caso ora in questione alla precedente compagine sportiva se ne sia sostituita solamente un'altra, peraltro avente una composizione sociale del tutto autonoma rispetto alla precedente e non necessariamente caratterizzata dal sostanziale perseguimento dei medesimi scopi sportivi e commerciali cui era preposta la precedente società cessata (fattore questo non indifferente ove si voglia perseguire con coerenza la finalità cui è sottesa la previsione della prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, in quanto è cosa notoria che il mondo dello sport sia segnato da passioni ed impulsi, non sempre razionali, tali da indirizzare, anche in funzione del grado della ambizione sportiva di chi "governi" una determinata società sportiva, il tifo dei sostenitori ora in un senso ora anche in senso opposto al precedente), e non, invece, una pluralità di squadre. Ove si fosse verificata tale seconda ipotesi sarebbe stato assai disagevole, se non tutto impossibile, discernere per il soggetto onerato della prescrizione in quali occasioni egli si sarebbe dovuto recare presso la Questura di NO ed in quali occasioni egli sarebbe stato, invece, sollevato da tale obbligo. E', pertanto, evidente che in una situazione quale quella che ha interessato il TO, onde conservare l'attualità non della sola misura disposta a suo carico ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 (la cui violazione, va ricordato, non è stata comunque contestata nella presente occasione al ricorrente), ma anche della misura prescrittiva di cui al comma 2, sarebbe stata necessaria la integrazione del provvedimento del Questore, dovendo essere precisato, una volta venuta meno la compagine sportiva cui originariamente faceva riferimento la prescrizione, alle competizioni disputate da quale altra squadra di calcio doveva, a questo punto, intendersi riferito l'obbligo di presentazione;
ciò in quanto era da escludersi la possibilità di una automatica integrazione del provvedimento 5 sulla base di una pretesa modificazione dei contenuti dell'obbligo in ragione della costituzione della nuova Associazione sportiva. Posto che nel caso di specie non è risultato che ciò sia avvenuto, essendo rimasto immutato il provvedimento questorile emesso a carico del TO nella sua originaria, e non più attuale versione, deve ritenersi che, venuto meno, conseguentemente all'avvenuta scomparsa della US NO Spa, l'obbligo con esso imposto, la mancata presentazione del TO presso gli Ufficio della Questura di NO nella occasione di cui al capo di imputazione (in cui, si ribadisce, era stata disputata una partita di calcio che aveva visto impegnata una diversa squadra della città di NO) sia fatto del tutto irrilevante dal punto di vista penale, in quanto non idoneo ad integrare la violazione di una prescrizione la cui efficacia doveva intendersi al momento del fatto oramai cessata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, stante la insussistenza, sotto il profilo penalistico, del fatto ascritto al TO.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente (Andrea GENTILI) (Vito DI NICOLA) 4519Aundafutia To re ce DEPOSIT ELLEA 28 2019 L RE Luana man 006