Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2018, n. 3972
CASS
Sentenza 17 ottobre 2018

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In tema di divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in concomitanza con gli incontri di una determinata squadra di calcio, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, qualora detta squadra abbia successivamente cessato la propria attività, perde efficacia l'ordinanza del Questore che impone tale obbligo, con la conseguenza che, nel caso di mancata presentazione, non è configurabile il reato previsto dalla norma citata. (Nella fattispecie la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna dell'imputato a cui era stato ordinato di presentarsi presso gli uffici di polizia durante gli incontri della squadra di calcio "US Avellino S.p.a.", in seguito fallita e radiata dalla Federazione italiana gioco calcio, non ritenendo rilevante il fatto che, nella medesima città, fosse poi stata costituita una nuova società sportiva denominata "Associazione sportiva Avellino 1912").

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  • 1Violazione Daspo: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 dicembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2018, n. 3972
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3972
Data del deposito : 17 ottobre 2018

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