Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
Il decreto del Pubblico Ministero di convalida del sequestro - eseguito nei locali della società in presenza del legale rappresentante cui sia notificato il relativo verbale - é sufficientemente motivato allorchè consenta l'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro attraverso il richiamo "per relationem" agli atti redatti dalla polizia giudiziaria, senza che sia necessaria un'effettiva materiale riproduzione di tali atti all'interno o in allegato alla convalida, posto che il diritto di difesa è, in tale ipotesi, garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del Pubblico Ministero e dal successivo deposito di tali atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2006, n. 7278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7278 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 26/01/2006
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 183
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 28984/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di LA IC, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 24/06/2004 dal Tribunale di Bologna;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza impugnata pronunciata il 24/06/2004 il Tribunale di Bologna rigettava la richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro di "63 capi d'abbigliamento (...) riproducenti un disegno ornamentale registrato dalla JO", in quanto corpo di reato o comunque cose pertinenti al reato di cui all'art. 474 c.p., emesso, ex art. 355 c.p.p., comma 2, dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna il 27/05/2005 nell'ambito del procedimento a carico di IC DI.
2. Ha proposto ricorso l'indagato per mezzo del suo difensore, lamentando, con unico motivo, la violazione dell'art. 12 c.p.p., comma 3, art. 355 c.p.p., comma 2, e art. 240 c.p., comma 2, e la conseguente illegittima applicazione dell'art. 324 c.p.p., comma 7. Deduce in particolare il ricorrente che il decreto di convalida impugnato era connotato dall'assoluta mancanza della benché minima motivazione (prescritta dall'art. 355 c.p.p., comma 2), di una pur sommaria descrizione del fatto, degli estremi di luogo e tempo della condotta, della fattispecie del reato contestato e delle ragioni circa la necessità di mantenimento del vincolo. Carenze neppure colmate dal richiamo al provvedimento di sequestro, menzionato nel decreto ma non allegato ad esso.
Il decreto era stato perciò impugnato perché totalmente carente di motivazione e per tale ragione avrebbe dovuto essere annullato dal Tribunale del riesame (così S.U. 28.1.2004, Ferrazzi). Illegittimamente perciò il Tribunale, pur ritenendo sussistente la dedotta assenza di motivazione, aveva ritenuto di potere confermare il provvedimento censurato facendo ricorso all'ipotesi di cui all'art. 324 c.p.p., comma 7, autonomamente ravvisando l'ipotesi di cui all'art. 240 c.p., comma 2, ed omettendo di considerare quanto comunque evidenziato nel secondo motivo di riesame, e cioè che i capi d'abbigliamento sequestrati non recavano affatto il marchio contraffatto della casa JO (caratterizzato dalle iniziali L e J), ma, semmai, la riproduzione di un disegno ornamentale, o meglio di un elemento decorativo, utilizzato anche dalla ditta JO per la collezione estate inverno 2005, costituito tuttavia (trattandosi di un corno ricamato con pailletes) da un simbolo scaramantico d'uso comune.
3. Il ricorso è infondato.
Va premesso che dagli atti processuali - che la Corte è tenuta a 2, consultare quando, come nel caso in esame, il ricorso verte su questioni processuali rispetto alle quali il giudizio di legittimità si estende al fatto (Cass. S.U. 31/10/2001, Policastro;
Sez. 5^, n. 3477 del 08/02/2000, Beha;
sez. 5^, 9/2/1999, Andronico, m. 213365);
e tale è il prospettato vizio di totale assenza di motivazione anche per relationem - emerge che il sequestro, convalidato con il decreto oggetto di riesame, è stato eseguito nei locali della società "Contatto" della quale l'indagato era legale rappresentante, in sua presenza ed il relativo verbale è stato a lui notificato. E il verbale conteneva un'adeguata descrizione del fatto, la coerente individuazione della norma incriminatrice asseritamente violata (art. 474 c.p.), la descrizione della merce sequestratala e delle ragioni del vincolo, anche mediante l'allegazione della copia della registrazione comunitaria, ad opera della ditta Liu Jo, del disegno ornamentale che si assume pedissequamente riprodotto. Orbene, in base a principi consolidati (Sez. 5^, Sentenza n. 2108 del 04/04/2000, Peluso), in siffatta situazione adempie all'obbligo di motivazione il decreto di convalida che consente l'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro attraverso il richiamo per relationem agli atti redatti dalla polizia giudiziaria a cui fa riferimento, senza che sia necessaria una effettiva materiale riproduzione di detti atti all'interno o in allegato al documento di convalida, dal momento che il diritto di difesa, anche in relazione alla conoscenza delle ragioni del vincolo, è stato garantito dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, dalla notifica del provvedimento del Pubblico Ministero e dal successivo deposito di tali atti.
Nel convalidare un sequestro probatorio l'unico obbligo di motivazione che compete al pubblico ministero, in conformità al dettato dell'art. 355 c.p.p., comma 2, è quello attinente ai presupposti del vincolo e quindi alla configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi normativa. (Cass. 23-8-94 n. 0 2015 RV. 198790; Cass. 6-8-98 n. 0 3774 RV. 211289). Nel caso in esame, segnalando l'articolo del codice penale che ipotizzava violato (art. 474) e facendo proprie le indicazioni della polizia giudiziaria e gli accertamenti espressamente richiamati, i quali sono in tal modo diventati parte integrante del decreto di convalida, il Pubblico Ministero ha sufficientemente adempiuto a tale obbligo. La legittimità della convalida è stata pertanto correttamente ritenuta dal Tribunale, rilevando che si trattava di oggetti costituenti corpo del reato e suscettibili di confisca obbligatoria. È infatti indubbio che le apparenti anomalie di marchi su capi di abbinamento comportano la qualificazione come "corpo di reato" degli oggetti portanti i segni distintivi "sospetti" e giustificano l'approfondimento delle indagini (sez. 5^, Sentenza n. 5535 del 04/12/1997, Sorrentino), mentre la necessità, e sufficienza, che il vincolo sia accompagnato dal mero fumus della sussistenza del fatto contestato, rende evidente come le ulteriori censure prospettate con riferimento all'asserita non confondibilità del disegno apposto sugli oggetti sequestrati con quello registrato dalla JO, siano alla luce dei principi enunciati, in conferenti, oltreché, all'evidenza, attinenti esclusivamente alla motivazione in fatto. Il ricorso deve perciò essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2006