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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
NI , Parte_1 per sé e unitamente a in qualità di genitori esercenti la Controparte_1 responsabilità genitoriale sulle figlie minorenni:
, Persona_1
; Persona_2
, Controparte_2 per sé e unitamente a in qualità di Controparte_3 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne
; Persona_3
Controparte_4
[...] Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7 Pt_1 [...]
[...]
, Controparte_8 per sé e unitamente a in qualità di genitori Controparte_9 esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minorenni:
pagina 1 di 10 Persona_4
; CP_10 CP_9
Controparte_11
[...]
[...]
[...]
;
[...]
Controparte_12
[...] [...]
[...]
Controparte_13
[...]
,
[...] per sé e unitamente a in qualità di genitori Controparte_14 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne:
Parte_2
[...]
[...] tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. CARLOFERNANDO PARISI del foro di
Catanzaro contro
Controparte_15
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la propria Controparte_15 cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di , Persona_5 cittadino italiano, nato a [...] il [...], che successivamente emigrato in Brasile ivi contraeva matrimonio religioso, in data 01.06.1901 con Per_6
pagina 2 di 10 dalla cui unione aveva origine l'odierna discendenza. Il sig. mai si Per_7 Persona_5 naturalizzava cittadino brasiliano.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_15
Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati comunicati trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto in giudizio senza formulare conclusioni.
Alla deputata udienza di trattazione della causa la difesa attorea si è riportata al ricorso e la causa è stata trattenuta in decisione.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art. 4.
È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina”.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del padre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555 del 1912, ove era previsto che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, divengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in particolare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costituzione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della pagina 3 di 10 Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella perdita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo recepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K.
28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Orbene, nel caso qui in esame e sotto il profilo del merito dello stesso, va rilevato che la documentazione dimessa agli atti comprova che l'avo nacque a Megliadino Persona_5
San Vitale (PD) il 07.12.1876 e quindi in epoca posteriore all'annessione del Veneto al
Regno di Italia (22.10.1866): fu pertanto cittadino italiano.
È documentato altresì che , emigrato in Brasile, non si naturalizzò mai Persona_5 cittadino brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana, mai rinunciata, il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti.
Quanto, peraltro, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provvisorio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel territorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravvenuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengono”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava pagina 4 di 10 espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della cittadinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd.
“sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulteriormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione desunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secondo la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, portando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
pagina 5 di 10 Quanto poi alla linea di discendenza dall'avo italiano, continua e non interrotta, come riportata in ricorso, questa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti telematicamente, debitamente tradotta ed apostillata.
Si tratta di trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” per linea di discendenza maschile dal capostipite, in cui non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana e dunque non si pongono tutte le specifiche questioni più sopra accennate in relazione a quest'ultima ipotesi.
Si osserva, quanto ai più modesti mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse che verosimilmente ciò può essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fonemi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Astrattamente potrebbe ritenersi in capo ai ricorrenti la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurisprudenziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risultano alcuni tentativi di parte ricorrente di attivarsi per dar inizio all'iter necessario per l'accertamento in via amministrativa del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano e ciò presso il Consolato Generale d'Italia della circoscrizione consolare territorialmente competente in base alla residenza dei ricorrenti, come indicata in atti. Risulta tuttavia che tale versa in una situazione di grave arretrato Parte_3 nell'evasione delle richieste.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande presentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggiore del pagina 6 di 10 termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR n.362/1994
(che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_15
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Sez, Unite n.
25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_15 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Gabriella Favero, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che:
1) , nata a [...] Parte_4 do Sul/SP - Brasile il 28.02.1984, residente in [...], 121, Vila Branca II
pagina 7 di 10 - Jacareí/SP - CAP 12301-598 Brasile, C.F. , identificata con C.F._1 documento n. rilasciato il 13.04.2013; NumeroDiC_1
2) , nata a [...]/SP - Brasile il Persona_1
20.07.2014, residente in [...], 121, Vila Branca II - Jacareí/SP - CAP
12301-598 Brasile, C.F. , identificata con documento n. C.F._2 NumeroDiC_2 rilasciato il 13.03.2017;
3) , nata a [...]/SP - Brasile il 10.08.2018, Persona_2 residente in [...], 121, Vila Branca II - Jacareí/SP - CAP 12301-598
Brasile, C.F. , identificata con documento n. C.F._3 NumeroDiC_3 Parte_5
04.05.2019;
4) , nata a [...]/SP - Brasile il Controparte_2
09.06.1990, residente in [...], 154, Bloco SB, ap.to 131, Vila Gilda – Santo
André/SP - CAP 09190-400 Brasile, C.F. , identificata con C.F._4 documento n. rilasciato il 15.12.2018; Numer_4
5) , nata a [...]/SP - Brasile il 20.05.2021, Persona_3 residente in [...], 154, Bloco SB, ap.to 131, Vila Gilda – Santo André/SP -
CAP 09190-400 Brasile, C.F. , identificata con documento n. C.F._5
rilasciato il 17.11.2022; NumeroDiC_5
6) , nato a [...]/SP - Brasile il Controparte_4
28.09.1993, residente in [...], 699, ap.to 120, Centro – Santo André/SP
- CAP 09040-011 Brasile, C.F. , identificato con documento n. C.F._6
rilasciato il 11.11.2021; Numer_6
7) , nato a [...]é/SP - Brasile il Parte_6
17.10.1997, residente in [...], 699, ap.to 120, Centro – Santo André/SP
- CAP 09040-011 Brasile, C.F. , identificato con documento n. C.F._7
rilasciato il 13.03.2021; Numer_7
8) , nato a [...]/SP - Brasile il 28.05.1963, Controparte_6 residente in [...], 3700, Torre 8, ap.to 194, Boa Vista – Sao
Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 Brasile, C.F. , identificato con C.F._8 documento n. rilasciato il 08.03.2021; Nume_8
9) , nata a [...]/SP - Parte_7
Brasile il 19.09.1985, residente in [...], 3700, Torre 8, ap.to
194, Boa Vista – Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572 - 015 Brasile, C.F.
, identificata con documento n. rilasciato il 14.12.2019; C.F._9 Numer_9 pagina 8 di 10 10) , nato a [...]/SP - Brasile il Controparte_8
16.08.1990, residente in [...]do Sul, 204, Bloco SB, ap.to 31, Vila
Leopoldina – Santo André/SP - CAP 09195-220 Brasile, C.F. , C.F._10 identificato con documento n. rilasciato il 06.12.2021; Nume_10
11) , nato a [...]é/SP - Brasile il 28.01.2014, Persona_4 residente in [...]do Sul, 204, Bloco SB, ap.to 31, Vila Leopoldina – Santo
André/SP - CAP 09195-220 Brasile, C.F. , identificato con C.F._11 documento n. rilasciato il 29.03.2014; NumeroDi_11
12) , nata a [...]é/SP - Brasile il 18.11.2017, Parte_8 residente in [...]do Sul, 204, Bloco SB, ap.to 31, Vila Leopoldina – Santo
André/SP - CAP 09195-220 Brasile, C.F. , identificata con C.F._12 documento n. rilasciato il 08.02.2018; NumeroDi_12
13) nata a [...]/SP - Controparte_11
Brasile il 14.06.1960, residente in [...], 331, ap.to 53, Santa Maria – Sao
Caetano do Sul/SP - CAP 09560-390 Brasile, C.F. , identificata con C.F._13 documento n. rilasciato il 07.06.2021; Nume_13
14) nata a [...]é/SP - Brasile il 23.03.1990, Controparte_11 reisdente in Rua dos Coqueiros, 1291, ap.to 134, Torre 1 – Campestre – Santo
André/SP – CAP 09080-010 Brasile, C.F. , identificata con C.F._14 documento n. rilasciato il 12.03.2018; Nume_14
15) nato a [...]é/SP - Brasile il 12.11.2004, residente in CP_11
Rua Guaporé, 331, ap.to 53, Santa Maria – Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09560-
390 Brasile, C.F. , identificato con documento n. C.F._15 NumeroDi_15 rilasciato il 22.12.2022;
16) , nata a [...]/SP Controparte_12
- Brasile il 01.06.1966, residente in [...], 730, ap.to 112, Campestre –
Santo André/SP - CAP 09070-310 Brasile, C.F. , identificata con C.F._16 documento n. rilasciato il 24.02.2022; Nume_16
17) nata a [...]/SP - Brasile il 12.01.1992, CP_12 residente in [...], 188, ap.to 92, Barcelona – Sao Caetano do Sul/SP
- CAP 09551-050 Brasile, C.F. , identificata con documento n. C.F._17
rilasciato il 01.02.2020; Nume_17
18) , nata a [...]/SP - Brasile 16.11.1998, Controparte_13 residente in [...], 730, ap.to 12, Campestre – Santo André/SP – CAP pagina 9 di 10 09070-310 Brasile, C.F. , identificata con documento n. C.F._18 Numer_18 rilasciato il 24.02.2022;
19) , nata a [...]/SP - Brasile il Controparte_13
21.03.2005, residente in [...], 67, Jardim Paraiso, Campinas/SP -
CAP 13100-021 Brasile, C.F. , identificata con documento n. C.F._19
rilasciato il 24.03.2017; NumeroDi_19
20) , nato a [...]/SP – Brasile il Controparte_13
18.08.1976, residente in [...], 67, Jardim Paraiso, Campinas/SP -
CAP 13100-021 Brasile, C.F. , identificato con documento n. C.F._20
rilasciato il 07.01.2015; NumeroDi_20
21) , nata a [...]/SP - Brasile il Parte_2
03.04.2007, residente in [...]da Mata, 110, ap.to 91, Itaim Bibi – Sao Paulo/SP -
CAP 04531-020 Brasile, C.F. , identificata con documento n. C.F._21
rilasciato il 04.02.2020; NumeroDi_21
22) nata a [...]/SP – Brasile il Parte_2
15.05.1981, residente in [...], 67, Jardim Paraiso – Campinas/SP -
CAP 13100 – 021 Brasile, C.F. , identificata con documento n. C.F._22
rilasciato il 25.07.2019; NumeroDi_22
- sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 07 Febbraio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Eugenio Pasin, Funzionario AUPP
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