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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 69 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 17/6/2024
da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Cesare Gallo e Marco Merola in forza di procura alle liti trasmessa per via te-
lematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine supporto infor-
matico di originale analogico
- appellante -
contro
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvoca- Controparte_1
tura Distrettuale dello Stato di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.342/2023 del Tribunale
di Udine - accertamento del diritto al punteggio per servizio militare.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 12/12/2024, sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. con provvedimento del 6/11/2024 emesso su richiesta di parte appellante e non opposto da parte appellata.
Conclusioni
Per l'appellante: voglia la Corte di Appello adita, contraris reiectis, per i motivi tutti analiticamente esposti in via definitiva: • accogliere l'appello e, per l'effetto, annulla-
re e/o riformare la sentenza 342/2023 emessa dal Tribunale di Udine, sez. Lavoro,
giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli, pubblicata in data 19.12.2023, non notificata;
• spese rifuse di entrambi i gradi di giudizio, con la maggiorazione del 30% di cui al comma
1-bis dell'art. 4, con attribuzione.
Per l'appellato: in via principale: dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversario gravame e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza in ogni sua parte. Spese
del grado rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 14/9/2023 il sig. esponeva che, a segui- Parte_1
to di sua domanda, la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo "Don Pierluigi
Di Piazza" di Pozzuolo del Friuli, approvando le graduatorie di circolo e di istituto di
III fascia del personale ATA, gli aveva attribuito 8,13 punti per il profilo di assistente amministrativo e 10,53 punti per il profilo di collaboratore scolastico e quindi, erro-
neamente, 1,20 punti invece di 12,00 punti in ragione d'anno per il servizio militare di leva da lui espletato nel periodo dal 24/11/1987 al 24/11/1989; che la tabella A del d.m. 50/2021, in forza della quale il servizio militare riceveva un trattamento diverso a secondo che fosse o no svolto in costanza di nomina, contrastava con gli artt.485
comma 7 e 569 comma 3 del d.lgs. 297/94, con l'art.52 comma 2 della Costituzione
e con l'art.1 comma 2 del d.lgs. 165/2001; che numerose pronunce dei Giudici di merito, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato avevano confermato l'ille-
gittimità di questa situazione;
e quindi che era suo diritto ottenere il riconoscimento di 18,93 punti per il profilo di assistente amministrativo e 21,33 punti per il profilo di collaboratore scolastico.
Pag.2 Si costituiva in giudizio il eccependo in Controparte_2
via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice aduto.
Nel merito il affermava che l'Istituzione Scolastica di competenza CP_1
aveva correttamente operato applicando la disciplina dettata dal d.m. 50/2021 e in particolare l'apposita tabella di valutazione;
che questa è diretta a tutelare coloro che svolgono il servizio di leva in costanza di rapporto di lavoro;
che questa situazione è
ontologicamente diversa da quella di coloro che tale servizio prestano senza avere già
in essere un rapporto di servizio;
e che l'equiparazione di queste due situazioni darebbe origine ad una discriminazione al contrario;
Con sentenza emessa il 19/12/2023 il Tribunale di Udine, ritenuto in via pre-
liminare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e dell'Istituto Comprensivo "Don Pier- Controparte_3
luigi Di Piazza", e ritenuta altresì la propria giurisdizione, respingeva nel merito la domanda proposta dal ricorrente osservando che l'attribuzione di un diverso punteg-
gio per il servizio militare, a secondo che questo sia reso o no in costanza di rapporto di impiego, non è illegittima e non contrasta con il principio costituzionale di ugua-
glianza; che il d.m. 50/2021 si è conformato all'interpretazione data dalla giurispru-
denza della Corte di Cassazione all'art.2050 comma 2 del codice militare;
e che la pre-tesa di attribuire il medesimo punteggio a due fattispecie radicalmente diverse non ha alcun fondamento normativo.
Contro questa decisione ha proposto appello il sig. affermando che il Pt_1
Giudice di primo grado ha erroneamente interpretato l'art.2050 dell'ordinamento mili-
tare in combinato disposto con l'art.485 comma 7 (e l'omologo art.569) del d.lgs.
297/1994; che la Corte di Cassazione ha più volte chiarito, anche di recente, come non sia corretto ritenere la suddetta disciplina applicabile solo dopo l'assunzione in ruolo, rimanendo fermo per le graduatorie ad esaurimento l'art.84 del D.P.R. 417/74;
e che la Corte ha ritenuto doveroso equiparare, quanto al punteggio spettante, la posi-
Pag.3 zione del soggetto inserito nelle graduatorie a quella del lavoratore chiamato a presta-
re il servizio di leva durante il di lavoro.
1. In via preliminare si deve osservare che l'atto introduttivo di questo grado di giudizio indica come appellati (anche) l' e Controparte_3
l'Istituto Comprensivo "Don Pierluigi Di Piazza" di Pozzuolo del Friuli;
nes-
suna censura è stata però mossa contro la sentenza del Tribunale di Udine nel-
la parte in cui ha ritenuto che il sia l'uni- Controparte_2
co soggetto dotato di legittimazione passiva, e manca altresì la prova che il ri-
corso d'appello sia stato notificato agli altri soggetti sopra citati;
si deve per-
tanto ritenere che in questo grado sia rimasto in causa solo il . CP_1
2. Nel merito la controversia riguarda la legittimità del d.m. 50/2021 nella parte in cui considera - ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale A.T.A. relative al triennio 2021/2024 - il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego come servizio effettivo reso nella medesima qualifica (con diritto a 6,0 punti per ogni anno) e quello prestato non in costanza di rapporto come servizio reso alle dipendenze delle ammini-
strazioni statali (con diritto a 0,60 punti per ogni anno).
2.1. La pretesa dell'appellante si fonda, in sostanza, sull'art.569 comma 3 del d.lgs.
297/94 ove è previsto - per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(come nell'art.485 comma 7 per il personale docente) - che "il periodo di ser-
vizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di
leva è valido a tutti gli effetti"; e sull'art. 2050 comma 2 del d.lgs. 66/2010
dove è stabilito che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei
concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli
effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato", e che
Pag.4 ciò vale (anche, secondo l'interpretazione adottata dalla Suprema Corte1) per quel periodo di servizio che sia svolto "in pendenza di rapporto di lavoro".
2.2. Le norme appena citate si limitano quindi a stabilire che il servizio di leva (o equiparati) deve essere sempre considerato utile ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici o a procedure simili, quali appunto le graduatorie scolasti-
che; e da ciò deriva l'illegittimità di una disciplina come quella contenuta nel vecchio d.m. 44/2011 che (ai fini delle graduatorie ad esaurimento del perso-
nale docente ed educativo) attribuiva rilievo solo al servizio militare prestato
"in costanza di nomina".
2.2.1. Di quest'ultimo decreto si è più volte occupata la Corte di Cassazione, anche nella recente sentenza citata dall'appellante, affermando appunto che si deve
"disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del-
l'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valuta-
zione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle
graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del
D.M. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)" (co-
sì, in motivazione, Cassazione Sez.L, Ordinanza n.5679 del 02/03/2020; nello stesso senso Sez.L, Ordinanza n.15127 del 31/05/2021; Sez.L, Ordinanza n.
15467 del 03/06/2021; Sez.L, Ordinanza n.34687 del 16/11/2021; Sez.L, Or-
dinanza n.41894 del 29/12/2021; Sez.L, Ordinanza n.8586 del 29/03/2024 e anche Sez.L, Ordinanza n.15965 del 07/06/2024).
2.3. Nessuna delle norme di legge sopra citate dispone invece riguardo alla misura dei punteggi da attribuire ai candidati e, soprattutto, nessuna vieta di distin-
guere, nella valorizzazione del servizio di leva, a seconda che esso sia stato
Pag.5 prestato in costanza di rapporto di impiego o prima della sua instaurazione;
in particolare l'espressione "a tutti gli effetti", ivi contenuta, si riferisce al risul-
tato cui è diretto il riconoscimento del servizio militare (impedendo di limitar-
lo solo ad alcuni "effetti" con esclusione di altri) e non è invece interpretabile come manifestazione di una volontà del legislatore di imporre l'assoluta equi-
parazione, sul piano del punteggio, di periodi di servizio prestati in condizioni diverse, come fa appunto il decreto ministeriale 50/2021.
2.3.1. Di questa specifica tematica la Corte di Cassazione si è occupata in due recen-
tissime pronunce, affermando il principio di diritto secondo cui «in tema di
impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non
è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella
parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costan-
za di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguar-
danti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del
servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque
aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso
alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia
prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto» (così
in motivazione Cassazione Sez.L, Sentenze n.22429 e 22432 del 08/08/2024).
3. L'interpretazione voluta dall'appellante non è imposta neppure da norme di rango superiore.
3.1. Non vale infatti richiamare l'art.52 della Costituzione: in primo luogo perchè
questa norma tutela la "posizione di lavoro" (e cioè quella di colui che si trova in attualità di servizio alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione) e non anche la posizione del soggetto che, nel momento in cui presta servizio militare, ha la (mera) aspettativa di accedere in futuro ad un impiego pubblico
(o a una graduatoria che consente l'accesso a tale impiego); e soprattutto per-
Pag.6 chè essa impedisce di togliere del tutto valore al servizio militare di leva pre-
stato prima di costituire un rapporto di lavoro pubblico (come faceva il già ci-
tato d.m. 44/2011), ma non impone affatto di equiparare integralmente (anche sotto il profilo del punteggio) questa situazione a quella (oggettivamente di-
versa) del servizio militare prestato "in costanza di rapporto di impiego".
3.2. Nè questa equiparazione assoluta è imposta dall'art.3 della Costituzione.
Trattandosi di situazioni diverse, appare infatti corretto che la vigente discipli-
na regolamentare consideri il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge prestati (dagli aspiranti all'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia) in costanza di un rapporto di impiego con l'Amministrazione scolastica come "servizio effettivo reso nella medesima
qualifica", salvaguardando così la loro "posizione di lavoro" (mediante il ri-
conoscimento dello stesso punteggio che avrebbero ottenuto se, invece di adempiere all'obbligo di leva, avessero continuato a lavorare presso una Pt_2
la statale); e invece attribuisca agli aspiranti che hanno svolto il servizio mili-
tare di leva (o assimilato) non in costanza di un rapporto di lavoro in ambito scolastico il medesimo punteggio previsto per coloro che hanno lavorato "alle
dirette dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, nei patronati scola-
stici o nei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica".
4. L'appello proposto dal sig. va quindi respinto. Pt_1
4.1. Considerato che la specifica questione oggetto di controversia è stata esami-
nata e risolta dalla Corte di Cassazione con due sentenze pubblicate dopo il deposito del ricorso d'appello, e però prima che la causa fosse trattenuta in decisione, si deve ritenere giustificata la compensazione di metà delle spese di lite, ponendo la residua quota a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale Parte_1
Pag.7 di Udine n.342/2023 di data 19/12/2023, che per l'effetto integralmente conferma;
condanna l'appellante a rifondere al appellato la metà delle spese di lite, CP_1
che liquida, nella quota, in Euro 2.500,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge, compensando la residua metà; dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Trieste, 12/12/2024.
Il Giudice Estensore
Il Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione Sez.L, Ordinanza n.33151 del 10/11/2021 (testualmente: "lungo questa linea interpretati- va, l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., sicché il sistema generale ne resta riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di le- va obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)").