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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2024, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2514/2018 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rebecchi
ATTORE
c o n t r o
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. e CP_1 C.F._2
, nata alla Spezia il 09.11.1940 (cod. fisc. Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Cucchi C.F._3
CONVENUTI
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, – dichiarare l'attore , nato a [...]
Riccò del Golfo (SP) il 12.10.1945, c.f. ed ivi residente in [...]
n.76, proprietario per intervenuta usucapione dei Terreni agricoli censiti al Catasto Terreni del
Comune di Riccò del Golfo (SP) al foglio 33, particelle 278 e 279, in virtù del possesso pubblico, esclusivo, pacifico e continuato per oltre venti anni;
– autorizzare lo stesso allo svolgimento di tutti gli incombenti per la trascrizione del provvedimento nei registi immobiliari esonerando il
Conservatore dei RR.II. di La Spezia da qualsiasi responsabilità in ordine alla trascrizione da eseguire;
il tutto con compensazione di spese diritti e onorari di causa in assenza di opposizione, ovvero, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
Per parte convenuta:
“Voglia I'll.mo Tribunale, respingere le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa è un appezzamento di terreno di circa 760 mq sito in località Porcale (particelle 278
e la 279 del foglio 33 al Catasto Terreni del Comune di Riccò del Golfo). ha introdotto il presente giudizio nel novembre del 2018 formulando domanda ai sensi Pt_1 dell'art. 1158 c.c.
L'attore - fondando la sua pretesa su un possesso pacifico, esclusivo, continuato e ininterrotto esercitato sugli immobili suddetti ad immagine del diritto di proprietà esclusiva - ha in particolare dedotto: di abitare nel fabbricato confinante con i beni de quibus; di aver realizzato nel 1994 una recinzione in rete metallica, con annesso cancelletto chiuso con lucchetto, per rendere l'area inaccessibile al pubblico;
di aver dovuto ripetutamente riparare detta recinzione nel corso degli anni, stante il deterioramento causato dagli animali selvatici;
di essersi sempre preso cura del terreno, coltivandolo (e quindi godendo dei suoi frutti) e occupandosi, a proprie spese, della sua manutenzione periodica;
di non aver mai ricevuto alcuna contestazione per l'utilizzo così esercitato.
I convenuti si sono opposti, sostenendo che controparte: non avrebbe mai realizzato alcuna recinzione sui luoghi (quella presente su una parte del mappale 279 essendo preesistente e in ogni caso non idonea a intercludere l'appezzamento, delimitando solamente una parte del confine e lasciando comunque possibilità di accesso dal basso); non avrebbe mai curato i beni in oggetto, se non in modo occasionale e comunque limitatamente a una piccola porzione, con colture a breve maturazione (tanto che al momento dell'introduzione del giudizio il terreno si presentava incolto); avrebbe manifestato una volontà incompatibile con quella di godere degli immobili uti dominus, avendo manifestato la volontà di acquistare gli stessi.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'audizione dei testimoni dedotti dalle parti, sui capitoli di prova orale formulati nelle rispettive seconde memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., come ammessi.
Venendo a decidere la controversia, va premesso in termini generali, secondo il costante orientamento della Suprema Corte in materia (cfr., tra le tante, Cass. 8662/2010), che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario (o del titolare di uno ius in re aliena); tale potere di fatto dovendo manifestarsi con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa
(contrapposta all'inerzia del titolare del diritto).
Spetta evidentemente a chi invochi l'avvenuta usucapione del bene la relativa prova (cfr. Cass. n.
6123/2020); essa, tenuto conto del riconoscimento a livello costituzionale del diritto di proprietà, deve essere particolarmente rigorosa, in modo da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, nonché sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto invocato (cfr. Cass. n.
20539/2017, secondo cui: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla
Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale”; cfr., altresì, Cass. n.
3487/2019, che ha anche precisato che l'assolvimento dell'onere probatorio così configurato è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile).
Alla luce di tali principi e valutate nel loro complesso le risultanze in atti, si ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, non avendo trovato adeguata conferma i fatti posti a fondamento della stessa.
Nell'assunta prospettiva, le dichiarazioni testimoniali, anche quelle dei due parenti dell'attore,
e (sentiti rispettivamente all'udienza del 1.12.2021 e a quella del Testimone_1 Testimone_2
23.2.2022), sono, infatti, risultate eccessivamente generiche, in particolare in merito all'effettiva consistenza delle coltivazioni in essere dagli anni novanta (anche avuto riguardo all'intera superficie dell'appezzamento) e alla continuità nel tempo delle relative attività.
Tale genericità è, poi, da valutare alla luce della relazione tecnica prodotta da parte convenuta, nella quale l'agronomo incaricato, descrivendo (anche fotograficamente) all'esito del sopralluogo effettuato nel luglio del 2018 il bene di causa, ha evidenziato la presenza di erbe infestanti nella piana superiore fossero presenti erbe infestanti e presunto che il terreno complessivamente non fosse coltivato da tempo.
Non si desumono elementi decisivi in senso favorevole alla prospettazione attorea neppure dalle dichiarazioni del terzo testimone dedotto, (cfr. verbale del 2.12.2020), che ha in Testimone_3 particolare riferito di non sapere da dove venissero “i fichi e le susine” che a volte in passato aveva preso passando da casa di non potendo quindi escludersi che detti frutti provenissero, per Pt_1 esempio, dagli alberi presenti nel terreno (già di proprietà di parenti dell'attore) confinante all'appezzamento di causa.
Quanto, poi, alla recinzione presente sui luoghi, a prescindere dalle contrastanti prospettazioni in atti in merito alla possibilità di accedere ai due mappali di causa anche dal lato a valle del terreno (versante dove una rete in effetti manca ed esiste un terrazzamento a sbalzo), appare significativa la dichiarazione del succitato che, almeno in parte contraddicendo le allegazioni attoree sul Tes_3
punto, ha ricordato come storicamente il manufatto si trovasse in uno stato fatiscente (tutto pieno di spine e con il cancelletto di fianco al sentiero “fatto alla meglio”).
Sempre al riguardo, può pure evidenziarsi quanto dichiarato dal teste che aveva Testimone_2 consigliato all'attore di realizzare un cordolo in cemento armato con pali infissi in legno o in ferro e che ha riferito che lo zio alla fine decise di non effettuare l'intervento, non essendo intestatario catastale del bene e non potendo quindi avviare alcuna pratica edilizia.
E' in tale non univoco quadro probatorio che deve essere, infine, valutata la circostanza relativa all'incontro tra le parti pacificamente richiesto da prima dell'instaurazione del Parte_1
presente giudizio per trattare l'acquisto proprio dei terreni di causa: trattasi di circostanza che, pur ammettendo che in quella sede l'attore avesse prospettato la possibilità di essere già considerato proprietario del bene per usucapione, fa comunque ulteriormente dubitare sul fatto che l'utilizzo passato potesse presentare tutti i connotati richiesti dalla legge (come precisati dalla giurisprudenza, nei termini indicati nelle premesse).
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (avuto riguardo anche agli interessi effettivamente perseguiti dalle parti e non solo ai criteri previsti in materia dal codice di procedura civile) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rimborsare in favore dei convenuti le spese processuali, che si liquidano in
2.552,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La Spezia, 18.05.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2514/2018 R.G.A.C. promossa da:
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rebecchi
ATTORE
c o n t r o
, nato a [...] il [...] (cod. fisc. e CP_1 C.F._2
, nata alla Spezia il 09.11.1940 (cod. fisc. Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Cucchi C.F._3
CONVENUTI
C O N C L U S I O N I
Per parte attrice:
“Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, – dichiarare l'attore , nato a [...]
Riccò del Golfo (SP) il 12.10.1945, c.f. ed ivi residente in [...]
n.76, proprietario per intervenuta usucapione dei Terreni agricoli censiti al Catasto Terreni del
Comune di Riccò del Golfo (SP) al foglio 33, particelle 278 e 279, in virtù del possesso pubblico, esclusivo, pacifico e continuato per oltre venti anni;
– autorizzare lo stesso allo svolgimento di tutti gli incombenti per la trascrizione del provvedimento nei registi immobiliari esonerando il
Conservatore dei RR.II. di La Spezia da qualsiasi responsabilità in ordine alla trascrizione da eseguire;
il tutto con compensazione di spese diritti e onorari di causa in assenza di opposizione, ovvero, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
Per parte convenuta:
“Voglia I'll.mo Tribunale, respingere le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto di causa è un appezzamento di terreno di circa 760 mq sito in località Porcale (particelle 278
e la 279 del foglio 33 al Catasto Terreni del Comune di Riccò del Golfo). ha introdotto il presente giudizio nel novembre del 2018 formulando domanda ai sensi Pt_1 dell'art. 1158 c.c.
L'attore - fondando la sua pretesa su un possesso pacifico, esclusivo, continuato e ininterrotto esercitato sugli immobili suddetti ad immagine del diritto di proprietà esclusiva - ha in particolare dedotto: di abitare nel fabbricato confinante con i beni de quibus; di aver realizzato nel 1994 una recinzione in rete metallica, con annesso cancelletto chiuso con lucchetto, per rendere l'area inaccessibile al pubblico;
di aver dovuto ripetutamente riparare detta recinzione nel corso degli anni, stante il deterioramento causato dagli animali selvatici;
di essersi sempre preso cura del terreno, coltivandolo (e quindi godendo dei suoi frutti) e occupandosi, a proprie spese, della sua manutenzione periodica;
di non aver mai ricevuto alcuna contestazione per l'utilizzo così esercitato.
I convenuti si sono opposti, sostenendo che controparte: non avrebbe mai realizzato alcuna recinzione sui luoghi (quella presente su una parte del mappale 279 essendo preesistente e in ogni caso non idonea a intercludere l'appezzamento, delimitando solamente una parte del confine e lasciando comunque possibilità di accesso dal basso); non avrebbe mai curato i beni in oggetto, se non in modo occasionale e comunque limitatamente a una piccola porzione, con colture a breve maturazione (tanto che al momento dell'introduzione del giudizio il terreno si presentava incolto); avrebbe manifestato una volontà incompatibile con quella di godere degli immobili uti dominus, avendo manifestato la volontà di acquistare gli stessi.
La causa è stata istruita documentalmente e attraverso l'audizione dei testimoni dedotti dalle parti, sui capitoli di prova orale formulati nelle rispettive seconde memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., come ammessi.
Venendo a decidere la controversia, va premesso in termini generali, secondo il costante orientamento della Suprema Corte in materia (cfr., tra le tante, Cass. 8662/2010), che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario (o del titolare di uno ius in re aliena); tale potere di fatto dovendo manifestarsi con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da rilevare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria sulla cosa
(contrapposta all'inerzia del titolare del diritto).
Spetta evidentemente a chi invochi l'avvenuta usucapione del bene la relativa prova (cfr. Cass. n.
6123/2020); essa, tenuto conto del riconoscimento a livello costituzionale del diritto di proprietà, deve essere particolarmente rigorosa, in modo da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, nonché sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto invocato (cfr. Cass. n.
20539/2017, secondo cui: “In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla
Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale”; cfr., altresì, Cass. n.
3487/2019, che ha anche precisato che l'assolvimento dell'onere probatorio così configurato è comunque soggetto alla regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" propria del processo civile).
Alla luce di tali principi e valutate nel loro complesso le risultanze in atti, si ritiene che la domanda attorea non possa trovare accoglimento, non avendo trovato adeguata conferma i fatti posti a fondamento della stessa.
Nell'assunta prospettiva, le dichiarazioni testimoniali, anche quelle dei due parenti dell'attore,
e (sentiti rispettivamente all'udienza del 1.12.2021 e a quella del Testimone_1 Testimone_2
23.2.2022), sono, infatti, risultate eccessivamente generiche, in particolare in merito all'effettiva consistenza delle coltivazioni in essere dagli anni novanta (anche avuto riguardo all'intera superficie dell'appezzamento) e alla continuità nel tempo delle relative attività.
Tale genericità è, poi, da valutare alla luce della relazione tecnica prodotta da parte convenuta, nella quale l'agronomo incaricato, descrivendo (anche fotograficamente) all'esito del sopralluogo effettuato nel luglio del 2018 il bene di causa, ha evidenziato la presenza di erbe infestanti nella piana superiore fossero presenti erbe infestanti e presunto che il terreno complessivamente non fosse coltivato da tempo.
Non si desumono elementi decisivi in senso favorevole alla prospettazione attorea neppure dalle dichiarazioni del terzo testimone dedotto, (cfr. verbale del 2.12.2020), che ha in Testimone_3 particolare riferito di non sapere da dove venissero “i fichi e le susine” che a volte in passato aveva preso passando da casa di non potendo quindi escludersi che detti frutti provenissero, per Pt_1 esempio, dagli alberi presenti nel terreno (già di proprietà di parenti dell'attore) confinante all'appezzamento di causa.
Quanto, poi, alla recinzione presente sui luoghi, a prescindere dalle contrastanti prospettazioni in atti in merito alla possibilità di accedere ai due mappali di causa anche dal lato a valle del terreno (versante dove una rete in effetti manca ed esiste un terrazzamento a sbalzo), appare significativa la dichiarazione del succitato che, almeno in parte contraddicendo le allegazioni attoree sul Tes_3
punto, ha ricordato come storicamente il manufatto si trovasse in uno stato fatiscente (tutto pieno di spine e con il cancelletto di fianco al sentiero “fatto alla meglio”).
Sempre al riguardo, può pure evidenziarsi quanto dichiarato dal teste che aveva Testimone_2 consigliato all'attore di realizzare un cordolo in cemento armato con pali infissi in legno o in ferro e che ha riferito che lo zio alla fine decise di non effettuare l'intervento, non essendo intestatario catastale del bene e non potendo quindi avviare alcuna pratica edilizia.
E' in tale non univoco quadro probatorio che deve essere, infine, valutata la circostanza relativa all'incontro tra le parti pacificamente richiesto da prima dell'instaurazione del Parte_1
presente giudizio per trattare l'acquisto proprio dei terreni di causa: trattasi di circostanza che, pur ammettendo che in quella sede l'attore avesse prospettato la possibilità di essere già considerato proprietario del bene per usucapione, fa comunque ulteriormente dubitare sul fatto che l'utilizzo passato potesse presentare tutti i connotati richiesti dalla legge (come precisati dalla giurisprudenza, nei termini indicati nelle premesse).
In conclusione, la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
55/2014, tenuto conto del valore della controversia (avuto riguardo anche agli interessi effettivamente perseguiti dalle parti e non solo ai criteri previsti in materia dal codice di procedura civile) e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori medi di tabella per le quattro fasi in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore a rimborsare in favore dei convenuti le spese processuali, che si liquidano in
2.552,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La Spezia, 18.05.2024
Il Giudice
Ettore Di Roberto