Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/05/2025, n. 10345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10345 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 10345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16660/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16660 del 2023, proposto da Isola S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Pascone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Toscana, 10;
contro
il Comune di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Paolo Alaimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per l'accertamento
del diritto al mantenimento delle opere realizzate in Via Appia Antica 201 consistenti in modifiche alla distribuzione interna e variazione ai prospetti ovvero per la trasformazione della sanzione della demolizione già prospettata nella nota prot. n. 87976 del 19 settembre 2023, in quanto, in via principale, oggetto di sanatoria edilizia e, in via subordinata, in quanto violazione urbanistica soggetta a irrogazione di sanzione pecuniaria e non a quella demolitoria poiché priva della valenza lesiva di cui alla legge regionale n. 15/08 art. 16 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente gravame parte ricorrente è insorta avverso la comunicazione dell’avvio del procedimento di demolizione, domandando l’accertamento del diritto a mantenere le opere abusive indicate nell’istanza di condono n. 86/200703 sot.001, già oggetto di provvedimento di rigetto n. prot. QI/159084/2017 del 26 settembre 2017.
2. Con un primo motivo di gravame deduce la violazione dell’art. 32, comma 3, l. n. 47/85, sostenendo che sull’istanza di condono si sarebbe formato il silenzio assenso.
3. Con una seconda doglianza sostiene l’illegittimità del diniego di condono per difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione non avrebbe indicato le ragioni di pubblico interesse relative al vincolo archeologico insistente sull’area.
4. Con una terza censura lamenta la violazione dell’art. 28, l. 689/81, contestando l’utilizzo del potere sanzionatorio a distanza di 37 anni dalla commissione dei presunti abusi.
5. Il Comune di Roma Capitale, costituitosi in giudizio, ha eccepito in rito:
- l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti;
- l’irricevibilità per tardività del ricorso, in quanto notificato all’Amministrazione in data 18 dicembre 2023, oltre il termine decadenziale di 60 giorni decorrente dal 19 settembre 2023, data della comunicazione della nota impugnata;
- l’inammissibilità del ricorso perché avente ad oggetto un atto meramente procedimentale, nonché le inammissibilità delle censure avverso il diniego di condono, trattandosi di atto divenuto ormai inoppugnabile per decorrenza dei termini;
- l’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, la cui formulazione non consentirebbe di comprendere l’oggetto del gravame, identificato nel “diritto al mantenimento delle opere”, a fronte di un atto privo di concerta lesività quale la mera comunicazione di avvio del procedimento di demolizione.
6. Alla pubblica udienza del 6 maggio 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
7. Le plurime eccezioni di rito sollevate da parte resistente sono fondate.
8. In particolare, posto che il difetto di procura alle liti sarebbe in astratto sanabile, ritiene il Collegio che il ricorso vada comunque dichiarato inammissibile e, comunque, irricevibile, nei termini di seguito precisati.
8.1. In primo luogo, va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione della nota prot. n. 87976 del 19 settembre 2023, trattandosi di atto meramente procedimentale, privo di portata lesiva, con il quale l’Amministrazione ha avvisato la parte dell’avvio del procedimento di demolizione.
8.2. Occorre inoltre aggiungere che il ricorso avverso detta nota è altresì irricevibile, in quanto notificato decorso il termine decadenziale di 60 giorni.
8.3. Va parimenti dichiarata l’inammissibilità del gravame nella parte in cui si chiede l’accertamento del “diritto al mantenimento delle opere realizzate”, in quanto i motivi di ricorso sono in realtà incentrati sulla presunta illegittimità del diniego di condono, come detto non tempestivamente impugnato.
8.4. Il Collegio osserva comunque che, anche a voler qualificare la domanda proposta come azione di accertamento, la stessa non sarebbe ammissibile nei termini, comunque alquanto generici, prospettati da parte ricorrente.
È vero infatti che la giurisprudenza amministrativa, a partire dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 29 luglio 2011, n. 15, si è evoluta nel senso di ammettere l’azione generale di accertamento anche a tutela di posizioni di interesse legittimo, ma ciò a patto che la stessa risulti “ necessaria al fine di colmare esigenze di tutela non suscettibili di essere soddisfatte in modo adeguato dalle azioni tipizzate ”.
In altre parole, nel processo amministrativo, l'azione di accertamento è ammessa solo eccezionalmente, in diretta applicazione del principio di effettività della tutela, là dove manchino, nel sistema, strumenti giurisdizionali a protezione di interessi certamente riconosciuti dall'ordinamento (cfr. ex multis , Cons. Stato sez. III, 26 maggio 2023, n. 5207).
Orbene, nel caso di specie non è dubbio che sussistessero idonei strumenti alternativi di tutela, in quanto, come eccepito dalla resistente, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, nei termini di legge, il diniego di condono n. prot. QI/159084/2017 del 26 settembre 2017.
8.5. Va inoltre evidenziato, ad ND , che in caso di vincoli sull’area, ai sensi del comma 18 dell’art. 35, l. n. 47/85, il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorrere dall’emissione del parere dell’Amministrazione competente alla tutela del vincolo e che comunque nella fattispecie era stato emesso parere negativo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con le note nn. 19807 e 45589 del 2013.
9. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’Amministrazione comunale che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Monica Gallo, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO