Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore
all'esito dell'udienza del 13.2.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 960 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Lucio Canzoniere Parte_1
appellante
E
CP_1
appellata contumace
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Lamezia Terme. Lavoro subordinato e differenze retributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 22.10.19 esponeva: a) di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1 ditta una prima volta dal 24.9.07 al 31.3.04 con mansioni di pizzaiolo, Parte_2 corrispondenti al terzo livello del CCNL Turismo, e stipendio pari ad euro 1.270,00 mensili;
b) che la convenuta cessato il rapporto di lavoro il 31.3.04, non gli aveva corrisposto il CP_1
Tfr pari ad euro 5.490,00, come da scrittura privata intercorsa tra le parti il 31.3.04; c) di essere stato riassunto il 14.12.04 a tempo indeterminato e con le stesse condizioni contrattuali sopra specificate;
d) che non gli aveva corrisposto il Tfr anche per tale secondo periodo lavorativo CP_1 che era cessato il 31.3.14; e) che nel corso del secondo rapporto di lavoro aveva percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL Turismo;
inoltre era stato erroneamente inquadrato a tempo parziale mentre eli aveva sempre lavorato a tempo pieno.
50.000,00, a titolo di “conguaglio fra la retribuzione versata in concreto e quella che doveva essere versata”, e al pagamento della somma complessiva somma di euro 15.490,00, o quella maggiore o minore che sarebbe risultata in corso di causa, a titolo di Tfr per i due periodi di lavoro subordinato dedotti in giudizio.
3) Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di Lamezia Terme ha CP_1 respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Quanto all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla ditta convenuta, si rileva che il primo atto interruttivo è costituito dalla messa in mora e diffida ad adempiere del 28.07.2016, ricevuta l'1.08.2016. Risulta, pertanto, estinto per intervenuta prescrizione quinquennale il credito avente ad oggetto il
TFR maturato in costanza del primo rapporto di lavoro conclusosi il 31.03.2004.
Viceversa, alcuna prescrizione può dirsi maturata relativamente ai presunti crediti originati dal secondo rapporto di lavoro, atteso che, in assenza di allegazioni circa il superamento del requisito dimensionale di cui all'art. 18 della L. n. 300/1970, trova applicazione il regime di stabilità obbligatoria, con la conseguenza che il termine quinquennale di cui all'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. deve farsi decorrere dalla data di cessazione del secondo rapporto di lavoro, ovvero dal 31.03.2014.
Nel merito, la domanda è infondata e non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Il ricorrente assume di aver lavorato alle dipendenze di , titolare della ditta “ CP_1 [...]
”, dal 14.12.2004 al 31.03.2014 con le mansioni di pizzaiolo inquadrate al 3° livello del Pt_2
CCNL Turismo, di aver osservato un orario di lavoro a tempo pieno, pur essendo stato assunto part- time, e di aver percepito una retribuzione non proporzionata alla qualità ed alla quantità dell'attività prestata.
Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente è stato assunto a tempo indeterminato con le mansioni di pizzaiolo nel periodo dal 14.12.2004 al 31.03.2014 ed è stato inquadrato al 4° livello. Non risultano, viceversa, documentati né il CCNL applicato al rapporto, né l'orario di lavoro contrattualmente previsto.
Tuttavia, confrontando il dato delle ore lavorate con quello dei giorni lavorati, come riportati sui prospetti paga, può evincersi che il ricorrente ha prestato attività lavorativa per otto ore giornaliere ed è stato retribuito in misura pari o superiore ai giorni/ore effettivamente lavorati/e.
Prescindendo, quindi, dalla genericità delle allegazioni contenute nel ricorso circa l'orario di lavoro, deve concludersi che, quantomeno per le mensilità alle quali si riferiscono le buste paga in atti, il ricorrente sia stato retribuito per le ore lavorative prestate.
Né è possibile verificare la correttezza delle somme richieste a titolo di differenze retributive in quanto, oltre a non essere stato dedotto né l'orario contrattualmente previsto, né quello in concreto osservato, il ricorrente ha omesso di specificare sia le voci retributive prese in considerazione, sia i criteri di calcolo applicati;
a ciò si aggiunga che il livello di inquadramento risultante dai prospetti paga è il 4° e non il 3° e che, come detto, non si comprende quale CCNL è stato applicato al rapporto.
Per quel che attiene al TFR maturato nel corso del secondo rapporto lavorativo, la mancanza di un conteggio o, quantomeno, di un'indicazione circa la retribuzione mensile di riferimento non consente di valutare la congruità dell'importo richiesto, ferme restando le considerazioni sopra svolte in relazione all'orario di lavoro ed all'inquadramento contrattuale. Si osserva, infine, che l'unico capitolo di prova articolato nell'atto introduttivo non è stato ammesso perché formulato in maniera generica e perché volto a dimostrare circostanze non contestate e/o documentate (cfr. l'estratto conto previdenziale allegato, che attesta la sussistenza e la continuità del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nell'arco temporale dal 14.12.2004 al 31.03.2014). Ne consegue il rigetto della domanda”. 4) Avverso tale sentenza lo ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale che, da un Pt_1 lato, aveva affermato la fondatezza della domanda riferita al pagamento del Tfr del secondo rapporto di lavoro subordinato svolto dal 2004 al 2014, non estinto per prescrizione;
dall'altro, aveva respinto la medesima domanda per mancanza di un conteggio in atti e della indicazione della retribuzione percepita, omettendo di svolgere consulenza contabile volta alla determinazione del dovuto, così come richiesto sin dal ricorso introduttivo alla luce della indicazione del CCNL applicato al rapporto di lavoro. L'appellante ha inoltre censurato la statuizione di condanna alle spese di lite, che a suo avviso dovevano essere compensate per la presenza di gravi ed eccezionali ragioni che consigliavano la compensazione delle stesse.
5) non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'appello ai sensi della Legge CP_1
53/94 all'indirizzo Pec del suo difensore costituito nel primo grado di giudizio (avv. Simona Barberio) in data 11.11.22. Dell'appellata deve dunque essere dichiarata la contumacia.
6) All'udienza del 13.6.24 il Collegio ha disposto consulenza contabile volta ad accertare
“l'ammontare del Trattamento di fine rapporto dovuto all'appellante, tenuto conto di un rapporto di lavoro subordinato dal 14.12.04 al 31.3.14 per un operaio inquadrato nel 4° livello del CCNL Commercio con qualifica di pizzaiolo e con orario di lavoro a tempo pieno”.
7) Depositato l'elaborato peritale, all'udienza di discussione del 13.2.25 l'appellante ha insistito per l'accoglimento del gravame e la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
Motivi della decisione
8) In via preliminare occorre chiarire che con l'atto di appello non si censura la sentenza impugnata né con riguardo alla accertata prescrizione per il Tfr relativo al primo rapporto di lavoro dal 1997 al
2004, né con riguardo al rigetto per infondatezza della domanda di differenze retributive per la somma di euro 50.000,00.
9) La conseguenza è che ciò che si chiede con l'atto di appello è la parziale riforma della sentenza impugnata, ovvero solo laddove è stata respinta anche la domanda relativa al pagamento del Tfr dovuto per il secondo rapporto di lavoro dal 2004 al 2014.
10) Tanto chiarito, l'appello deve essere accolto.
11) Dalla congiunta lettura del contratto di lavoro, delle buste paga e della visura camerale in atti, risulta che lo venne assunto a tempo indeterminato alle dipendenze della impresa individuale Pt_1 il 14.12.04 con mansioni di pizzaiolo e inquadramento nel 4° livello del CCNL CP_1
Pubblici Esercizi.
12) Il rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo pieno, come già affermato dal tribunale, dal momento che dalla documentazione in atti non risulta alcuna assunzione a tempo parziale, che la convenuta non ha nemmeno chiesto di provare come suo onere.
13) Del pari è pacifica la durata del secondo rapporto di lavoro dal 14.12.04 al 31.3.14, come ammesso dalla stessa convenuta e come documentalmente risultante dall'estratto contributivo in atti.
14) Infine, la convenuta non ha in alcun modo provato il pagamento del Tfr relativo al secondo rapporto di lavoro. 15) Su tali basi ha ragione l'appellante quando denuncia l'errore del tribunale nel non avere ammesso la consulenza necessaria a stabilire l'importo del Tfr dovuto per il secondo rapporto di lavoro, essendo presenti in atti tutti gli elementi di fatto necessari all'espletamento dell'accertamento omesso.
16) Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio, con esposizione chiara, condivisibile e da alcuno censurata, ha quantificato in euro 13.802,39, al lordo delle ritenute fiscali, il Tfr relativo al secondo rapporto di lavoro.
17) Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, è tenuta al CP_1 pagamento della somma sopra indicata, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. a decorrere dal mese di aprile
2014 all'effettivo soddisfo, dovendosi sul punto precisare che è frutto di mero errore materiale la decorrenza dall'aprile 2004 indicata nel dispositivo pubblicato il 13.2.25.
18) Quanto alle spese di lite, la parziale riforma della sentenza impugnata impone di rivederle, sicché risulta assorbito il secondo motivo di appello che proprio sulle spese di lite si appunta.
19) Esse devono essere compensate per metà in ragione del fatto che le domande proposte dal ricorrente sono risultate solo in parte fondate e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia risultante all'esito del presente grado di giudizio. Le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, devono essere poste in solido a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del tribunale di Lamezia Terme n° 252/22, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna al CP_1 pagamento della somma di euro 13.802,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'aprile 2004 all'effettivo soddisfo;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante metà, CP_1 che si liquida in euro 1.400,00, per il primo grado, e in euro 1.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge;
3) pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 13.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale