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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/09/2024, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.4791 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021,
promosso da:
, nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Artogne (BS), presso lo studio dell'Avv. MORANDINI FEDERICA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, CP_1
presso lo studio dell'Avv. BACCHIS MARCO che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale Ill.mo revocare l'assegno divorzile in favore della signora a decorrere dalla mensilità di novembre 2023 e dichiarare che dalla CP_1
suddetta mensilità alla convenuta non spetta più nessun contributo di natura economica, avendo gli ex coniugi definito tutti i pregressi rapporti patrimoniali e non patrimoniali e non avendo più nulla da pretendere nei reciproci confronti. Con compensazione integrale delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso depositato Parte_1 CP_1
da in data 06/07/2021 e regolare costituzione della convenuta in data 27.10.2021, assunti i Pt_1
provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata con sentenza non definitiva n.
1834/2022 in data 08.07.2022 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del
19.01.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1834/2022 del 08.07.2022 con la quale è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle parti stabilite, in quanto non contrarie a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1834/2022 del
08.07.2022 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
2 1.revoca l'assegno divorzile disposto in favore della signora a decorrere dalla CP_1
mensilità di novembre 2023 dando atto che dalla suddetta mensilità, alla convenuta, non spetta più
nessun contributo di natura economica, avendo gli ex coniugi definito tutti i pregressi rapporti patrimoniali e non patrimoniali e non avendo più nulla da pretendere nei reciproci confronti
2. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 17/09/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
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