TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
OR JU Presidente relatore
AR Benedetta giudice
RAUZI VA giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 4079/2025 tra:
Parte_1
con l'avv. proc. dom. dott. RUBBO MONICA, giusta delega in atti
e
CP_1
con l'avv. proc. dom. dott. CARUCCI ROSARIO, giusta delega in atti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capoterra il
25/07/2015 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capoterra, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 15, parte II,
Serie A, dell'anno 2015, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
pagina 2 di 7 1. I figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...], vengono affidati Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Capoterra (CA), Vico I° Teulada n.
7, ma con il diritto per il padre di vederli e frequentarli liberamente, accordandosi preventivamente con la madre ed in misura pari a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei minori;
2. Rimane fermo il diritto del padre di tenere presso di sé i figli due fine settimana alternati al mese, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera ed in particolare: nel primo fine settimana sarà il padre a recarsi dai figli nel comune di Capoterra
(CA) mentre nel secondo fine settimana sarà la madre ad accompagnare i figli presso la residenza del padre;
3. Le spese di viaggio sostenute dal padre per garantire il suo diritto di visita ai figli saranno coperte interamente dalla sig.ra con le Pt_1
modalità di cui in premessa;
4. Le ferie scolastiche dei figli potranno essere trascorse, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, interamente con il padre, in alternativa e Per_1 Per_2
trascorreranno, alternando di anno in anno a partire dal 2025, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre presso la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio presso il padre. In ogni caso ogni anno la
Vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre se pagina 3 di 7 entrambi i genitori si troveranno, in Provincia di Bolzano o in
Capoterra;
5. Durante le ulteriori festività e vacanze scolastiche verranno seguiti i tempi di cura e permanenza ordinari, salvo migliori accordi tra i genitori;
6. Durante le ferie estive entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere fino a tre settimane, di cui due consecutive con i figli, valendo, per il restante periodo di vacanze estive, la regolamentazione ordinaria pattuita, dichiarando il diritto dei minori a partecipare ad attività/corsi estivi quali estate bambini/ragazzi ecc. che dovranno comunque essere preventivamente concordati tra i genitori. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri periodi di ferie entro fine febbraio di ogni anno, salvo poter modificare i medesimi per inderogabili impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore;
7. Con decisione da prendersi di comune accordo, i genitori potranno trascorrere con i figli ulteriori periodi di vacanza rispetto a quelli prefissati. I genitori concorderanno l'orario e il luogo di incontro almeno il giorno precedente e quando uno di loro non sarà con i minori, potrà comunicare liberamente via telefono con quest'ultimi ogni volta che loro lo desidereranno;
Rapporti economico-patrimoniali
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento dei figli e l'assegno Per_1 Per_2
pagina 4 di 7 mensile di euro 300,00 (150,00 euro a figlio) mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra da versarsi in via Pt_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione dal mese di novembre 2026 su base novembre
2025;
9. Sia la madre che il padre provvederanno a quanto necessario per il sostentamento dei figli nel periodo di permanenza di quest'ultimi presso ciascun genitore;
10. Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, seguendo i dettami di cui al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Bolzano nella versione in vigore al momento dell'esborso
(attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: a) le spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi compresi i ticket delle prestazioni sanitarie, le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche, per acquisto occhiali da vista e lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali il computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica, rette e tasse pagina 5 di 7 universitarie/accademia/master, alloggio e relative utenze nella sedeuniversitaria frequentata dai figli, spese di trasporto da e per la sede universitaria, abbonamenti al trasporto pubblico a tariffa non ridotta;
c) acquisto di cellulare. Il tutto da concordare preventivamente. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative
(corsi, attività artistica, musica/teatro), compresa relativa attrezzatura o abbigliamento. Eventuali borse di studio conferite per determinati fini sono da imputare in primo luogo per le rispettive finalità (pagamento tasse scolastiche/rette universitarie/accademia/master, acquisto di materiale didattico, copertura dei costi per la permanenza o per il soggiorno nei luoghi di studio). Il genitore che abbia anticipato il pagamento delle spese straordinarie dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute o attestazioni di pagamento nel caso di pagamento spese relative alle gite scolastiche, le cui comunicazioni avvengono, da parte della scuola, alle udienze generali) entro 15 giorni dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore, dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni a decorrere dalla richiesta.
11. Le parti concordano che gli assegni familiari e gli eventuali sussidi pubblici di altro genere vadano corrisposti per intero alla sig.ra ai fini della detrazione fiscale i figli resteranno a carico Pt_1
pagina 6 di 7 interamente della madre, anche per spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili;
12. La signora dà atto che non sussistono arretrati di Pt_1
mantenimento, né di spese straordinarie, a favore dei figli per il periodo ante iscrizione a ruolo del presente procedimento;
13. Le parti si autorizzano sin da ora al reciproco rilascio dei passaporti;
14. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento;
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
Bolzano, lì 19/12/2025
La Presidente est.
JU NN
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
OR JU Presidente relatore
AR Benedetta giudice
RAUZI VA giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso con domanda congiunta sub
R.G. n. 4079/2025 tra:
Parte_1
con l'avv. proc. dom. dott. RUBBO MONICA, giusta delega in atti
e
CP_1
con l'avv. proc. dom. dott. CARUCCI ROSARIO, giusta delega in atti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 1 di 7 ritenuto che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di seguito riportate;
che dagli atti di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, in quanto le parti dalla loro separazione non hanno più ripreso la convivenza;
verificata l'impossibilità di conciliazione, e, in generale, di ripristino della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capoterra il
25/07/2015 da
, nata a [...] il [...] Parte_1
e
, nato a [...] il [...] CP_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capoterra, ove il matrimonio risulta iscritto nel registro dei matrimoni al n. 15, parte II,
Serie A, dell'anno 2015, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti
CONDIZIONI formulate dalle parti:
pagina 2 di 7 1. I figli minori nato a [...] il [...] e Persona_1
nato a [...] il [...], vengono affidati Persona_2
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Capoterra (CA), Vico I° Teulada n.
7, ma con il diritto per il padre di vederli e frequentarli liberamente, accordandosi preventivamente con la madre ed in misura pari a questa, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei minori;
2. Rimane fermo il diritto del padre di tenere presso di sé i figli due fine settimana alternati al mese, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera ed in particolare: nel primo fine settimana sarà il padre a recarsi dai figli nel comune di Capoterra
(CA) mentre nel secondo fine settimana sarà la madre ad accompagnare i figli presso la residenza del padre;
3. Le spese di viaggio sostenute dal padre per garantire il suo diritto di visita ai figli saranno coperte interamente dalla sig.ra con le Pt_1
modalità di cui in premessa;
4. Le ferie scolastiche dei figli potranno essere trascorse, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze dei minori, interamente con il padre, in alternativa e Per_1 Per_2
trascorreranno, alternando di anno in anno a partire dal 2025, il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre presso la madre e dal 31 dicembre al 6 gennaio presso il padre. In ogni caso ogni anno la
Vigilia di Natale con la madre ed il 25 dicembre con il padre se pagina 3 di 7 entrambi i genitori si troveranno, in Provincia di Bolzano o in
Capoterra;
5. Durante le ulteriori festività e vacanze scolastiche verranno seguiti i tempi di cura e permanenza ordinari, salvo migliori accordi tra i genitori;
6. Durante le ferie estive entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere fino a tre settimane, di cui due consecutive con i figli, valendo, per il restante periodo di vacanze estive, la regolamentazione ordinaria pattuita, dichiarando il diritto dei minori a partecipare ad attività/corsi estivi quali estate bambini/ragazzi ecc. che dovranno comunque essere preventivamente concordati tra i genitori. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i propri periodi di ferie entro fine febbraio di ogni anno, salvo poter modificare i medesimi per inderogabili impegni di lavoro e compatibilmente con gli impegni dell'altro genitore;
7. Con decisione da prendersi di comune accordo, i genitori potranno trascorrere con i figli ulteriori periodi di vacanza rispetto a quelli prefissati. I genitori concorderanno l'orario e il luogo di incontro almeno il giorno precedente e quando uno di loro non sarà con i minori, potrà comunicare liberamente via telefono con quest'ultimi ogni volta che loro lo desidereranno;
Rapporti economico-patrimoniali
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo CP_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento dei figli e l'assegno Per_1 Per_2
pagina 4 di 7 mensile di euro 300,00 (150,00 euro a figlio) mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra da versarsi in via Pt_1
anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Astat della Provincia di Bolzano, con prima rivalutazione dal mese di novembre 2026 su base novembre
2025;
9. Sia la madre che il padre provvederanno a quanto necessario per il sostentamento dei figli nel periodo di permanenza di quest'ultimi presso ciascun genitore;
10. Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% da ciascun genitore, seguendo i dettami di cui al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Bolzano nella versione in vigore al momento dell'esborso
(attualmente è in vigore il Protocollo del 26.11.2024). A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: a) le spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi compresi i ticket delle prestazioni sanitarie, le spese farmaceutiche con prescrizione, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche, per acquisto occhiali da vista e lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche: acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante, attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (quali il computer o tablet), attrezzatura tecnica specifica, rette e tasse pagina 5 di 7 universitarie/accademia/master, alloggio e relative utenze nella sedeuniversitaria frequentata dai figli, spese di trasporto da e per la sede universitaria, abbonamenti al trasporto pubblico a tariffa non ridotta;
c) acquisto di cellulare. Il tutto da concordare preventivamente. Nella medesima percentuale di cui sopra verranno suddivise le spese straordinarie per attività sportive e ricreative
(corsi, attività artistica, musica/teatro), compresa relativa attrezzatura o abbigliamento. Eventuali borse di studio conferite per determinati fini sono da imputare in primo luogo per le rispettive finalità (pagamento tasse scolastiche/rette universitarie/accademia/master, acquisto di materiale didattico, copertura dei costi per la permanenza o per il soggiorno nei luoghi di studio). Il genitore che abbia anticipato il pagamento delle spese straordinarie dovrà esibire e consegnare all'altro genitore l'idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute o attestazioni di pagamento nel caso di pagamento spese relative alle gite scolastiche, le cui comunicazioni avvengono, da parte della scuola, alle udienze generali) entro 15 giorni dall'esborso ed il rimborso della quota, da parte dell'altro genitore, dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni a decorrere dalla richiesta.
11. Le parti concordano che gli assegni familiari e gli eventuali sussidi pubblici di altro genere vadano corrisposti per intero alla sig.ra ai fini della detrazione fiscale i figli resteranno a carico Pt_1
pagina 6 di 7 interamente della madre, anche per spese straordinarie fiscalmente detraibili o deducibili;
12. La signora dà atto che non sussistono arretrati di Pt_1
mantenimento, né di spese straordinarie, a favore dei figli per il periodo ante iscrizione a ruolo del presente procedimento;
13. Le parti si autorizzano sin da ora al reciproco rilascio dei passaporti;
14. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento;
15. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi legali alla solidarietà professionale.
Bolzano, lì 19/12/2025
La Presidente est.
JU NN
pagina 7 di 7