Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/05/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 6177/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 15.05.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.6177/2022 R.G., promossa da
, rappr e difesa dall' avv Ruta Marco Parte_1
– ricorrente - contro
in persona del titolare, Controparte_1 con sede in Tricase (LE) al Piazzale Stazione
– resistente contumace-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 8.06.2022 esponeva: di aver Parte_1 prestato attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_1
dal 1 marzo 2018 al 24 dicembre 2020 con qualifica di operaio
[...]
“barista”; che dal 1 marzo 2018 al 27 luglio 2018, data in cui era stata regolarmente assunta con contratto di lavoro part time di 24 ore settimanali la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze del resistente senza essere inquadrata regolarmente;
che nel corso del rapporto di lavoro la ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa lavorando mediamente 9/10 ore al giorno dal lunedì alla domenica compresa, durante i turni di mattina dalle ore 5,30 alle ore 13,30/14,00 e durante i turni pomeridiani dalle ore
13,30/14,00 alle ore 22,30/23,00 alternandosi con la collega
[...]
che in luogo delle 24 ore settimanali previste aveva SO lavorato mediamente 63 ore settimanali;
che il lavoro espletato nelle giornate di sabato e domenica non era mai stato retribuito n' aveva mai goduto di ferie o riposi;
che durante il predetto periodo lavorativo la
che pertanto la resistente era creditrice della retribuzione dovuta in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto nonché delle somme spettanti a titolo di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi non goduti, festività, straordinario, lavoro domenicale, TFR.
Ciò premesso, lamentando che le retribuzioni percepite fossero inferiori alle retribuzioni previste per la quantità e qualità del lavoro prestato e comunque insufficienti ai sensi dell' art 36 Cost ed evidenziando di non aver mai ricevuto il pagamento del TFR, tredicesima, quattordicesima, straordinario, festività, permessi non goduti, ferie non godute, lavoro domenicale, differenze retributive ordinarie deduceva di non aver percepito differenze stipendiali per complessive euro 46.945,20. Sulla scorta di tanto, concludeva affinché il Tribunale condannasse parte resistente al pagamento delle differenze stipendiali suesposte oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva.
Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Integrato il contraddittorio, nessuno si costituiva per parte convenuta.
Verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, all' udienza del 13.6.2024 ne veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Istruita la causa in via documentale ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, all'udienza odierna, previa discussione, il Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente domanda giudiziale devolve alla cognizione del Tribunale la questione, originata dal rapporto lavorativo intercorso tra le parti, relativa all' accertamento della sussistenza del diritto a percepire una serie di differenze retributive maturate nel periodo dal 1.3.2018 al
24.12.2020.
Tanto premesso ritiene il Tribunale- alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della prova testimoniale espletata- che la domanda meriti parziale accoglimento.
Com'è noto, costituisce principio generale (coerentemente con il sistema disegnato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni. Nel caso di specie, parte ricorrente rivendica principalmente il pagamento di una retribuzione adeguata alle ore di attività lavorativa prestata e al periodo lavorato che secondo la prospettazione della ricorrente sarebbe decorso già dal 1 marzo 2018 (ovvero da una data anteriore alla stipulazione del contratto di lavoro).
Appare dunque doveroso incentrare l'esame delle acquisite emergenze istruttorie con riferimento alla questione relativa all'espletamento delle prestazioni sulla base di quanto prospettato nel ricorso.
Ed allora, dovendo ovviamente questo giudice valutare nel caso concreto la
“verità processuale” così come essa è emersa in base alle attività istruttorie espletate nel presente giudizio, deve opinarsi che la valutazione sulla attendibilità dei testi non possa che fondarsi sulla intrinseca logicità delle propalazioni, su eventuali riscontri esterni alle dichiarazioni rese, nonché sulla loro coerenza rispetto a quanto asserito dalle stesse parti, non senza considerare anche l'applicazione, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dei principî in tema di onere della prova.
Adottando questi criteri valutativi, occorre evidenziare che testi escussi hanno confermato in parte la prospettazione attorea.
Ed invero il teste ha riferito: ” Conosco Testimone_1 Parte_1
e perché sono di Tricase e nel periodo dedotto in ricorso CP_1 frequentavo il bar. Preciso che mi recavo al bar generalmente la mattina presto alle 5,30-6 circa oppure la serra alle ore 23,00 prima di lasciare di lavorare. Preciso altresì che frequentavo il bar quasi tutti i giorni.
All' epoca ero sottoufficiale della Guardia di Finanza. Ho visto lavorare la ricorrente presso il bar sin dal 2012. Confermo pertanto i capitoli n
1 e 2 del ricorso. La ricorrente nel periodo dal 1 marzo 2018 al 24 dicembre
2020 ha lavorato per la resistente come barista tutti i giorni dal lunedì alla domenica. Ciò posso dire perché quando io andavo al bar lei era sempre presente. Preciso che la ricorrente lavorava tutti i giorni con turnazione che poteva essere la mattina oppure la sera. In particolare la ricorrente lavorava o la mattina dalle 5,30 alle 13,30-14,00 oppure il pomeriggio dalle 16,00 alle 23,30-24,00. La mattina quando andavo al bar alle 5,30 la vedevo sempre e la sera quando mi recavo al bar alle 23,00 la vedevo al lavoro. Ho constatato personalmente l' orario di lavoro della ricorrente perché poteva capitare che mi recassi al bar anche alle 13,30 quando lasciavo di lavorare oppure alle 16,00 e comunque io abito lì vicino.
Confermo il capitolo 5 perché me l'ha detto la ricorrente. La ricorrente non ha mai goduto di ferie o riposi. Ciò so perché si lamentava con me. Lei mi diceva che percepiva 30 euro al giorno. Le ferie e i permessi non goduti non le venivano pagati. Conoscevo la ricorrente solo perché frequentavo il bar. Quando mi recavo al bar era presente anche il titolare normalmente. La ricorrente era l' unica che lavorava nel bar in maniera fissa mentre vi erano altri dipendenti che talvolta vi lavoravano per pochi giorni. La signora è stata assunta nell' ultimo SO periodo all' incirca nel 2018. Se ben ricorso si alternava con la ricorrente” (v. deposizione del teste al verbale di udienza Testimone_1 del 13.06.2024)”.
Il teste ha riferito: ” Conosco la ricorrente SO
e il resistente perché ho lavorato presso il bar di dal 21 CP_1 luglio 2018 a ottobre 2020. Il mio rapporto è stato regolarizzato con decorrenza dal 8 novembre 2018 fino al termine (ottobre 2020). Quando io ho iniziato a lavorare la ricorrente già lavorava. Lei mi riferì che vi lavorava già da marzo. Preciso che nel periodo precedente alla mia assunzione mi è capitato di passare dal bar e vedevo la ricorrente lavorare. Con riferimento all' orario di lavoro la ricorrente lavorava da lunedì a domenica con turno dalle 5,30 alle 14,00-14,30 oppure dalle 14,30 alle 22,30-23,00. Comunque finivano sempre più tardi. Io e la ricorrente ci alternavamo nei turni e ci incontravamo al cambio turno. Il datore di lavoro normalmente era presente nel bar. Nel bar lavoravano anche il padre di e il fratello CP_1
Confermo il capitolo 5 perché ci lamentavamo tra di Persona_2 noi. Non godevamo di ferie e permessi né ci venivano pagati. La ricorrente
e anche io percepivamo 30 euro al giorno (v deposizione del teste
[...]
al verbale di udienza del 13.06.2024)”. SO
Tanto premesso, dalla deposizione dei testi escussi, può dirsi provato lo svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente già in epoca precedente alla stipulazione del contratto di lavoro con la resistente, ovvero dal 1 marzo 2018 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro il
24.12.2020.
Tutti i testi escussi hanno infatti riferito che la ricorrente aveva lavorato presso il Bar Stazione già da marzo 2018.
*
Inoltre, come emerge chiaramente dalla prova, l' odierna ricorrente, ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta continuativamente dal 1.3.2018 al 24.12.2020 e con orario lavorativo quantomeno pari ad un orario lavorativo ordinario a tempo pieno.
L' attendibilità dei testi escussi può essere affermata sia valorizzando la conformità tra le reciproche deposizioni, sia considerando -ai sensi dell' art 232 c.p.c.- gli effetti derivanti dalla mancata comparizione della parte convenuta per rendere l' interrogatorio formale deferitogli con ordinanza resa all' esito dell' udienza del 13.6.2024, ritualmente notificatagli.
In riferimento all' orario di lavoro occorre tuttavia osservare che le prove testimoniali acquisite non consentono di confermare lo svolgimento di attività lavorativa per un tempo superiore all' orario lavorativo ordinario, dovendosi pertanto ritenere non spettanti le somme reclamate a titolo di lavoro straordinario.
Va premesso che l'onere della prova in ordine allo svolgimento di un orario superiore a quello ordinario grava integralmente sul prestatore di lavoro. Tale onere, inoltre, va assolto in maniera ancor più rigorosa in tema di lavoro straordinario, poiché non può ritenersi sufficiente la prova dell'an (cioè di aver svolto, genericamente, lavoro straordinario) ma occorre altresì la dimostrazione della collocazione cronologica delle prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, onde poter ricostruire con puntualità la prestazione resa (giurisprudenza pacifica nell'escludere che il giudice possa ovviare alla carenza probatoria facendo ricorso a valutazioni equitative).
Nel caso di specie, la sola deposizione del teste SO
, che ha confermato lo svolgimento da parte della ricorrente degli
[...] orari dedotti in ricorso, non appare sufficiente a confermare lo svolgimento da parte della ricorrente di lavoro straordinario con le modalità dedotte in ricorso atteso che tale deposizione non risulta confermata dal teste che aveva una conoscenza frammentaria del' orario di lavoro Testimone_1 osservato dalla ricorrente nella sua qualità di cliente del bar.
In definitiva, valutato il contegno processuale di parte convenuta rimasta contumace unitamente agli altri elementi di prova (dichiarazioni testimoniali tra loro concordanti), possono ritenersi come ammessi i fatti prospettati nel ricorso introduttivo e così provata la sussistenza di un rapporto di lavoro per il periodo dal 1.3.2018 al 24.12.2020 quantomeno per un orario lavorativo full time.
Non spettano, inoltre, le non meglio precisate differenze per ferie e riposi non goduti poiché manca la prova – il cui onere ricade ancora una volta a carico del lavoratore – del fatto costitutivo del diritto, vale a dire dell'avvenuta prestazione dell'attività lavorativa nei periodi che invece avrebbero dovuto essere non lavorati (cfr. Cass. n.12311/2003;
n.7445/2000; 10956/1999).
Ed invero appaiono insufficiente a comprovare il mancato godimento di riposi e permessi le testimonianze dei testi e atteso PE TE che entrambi i testimoni hanno riferito di conoscere i fatti de relato actoris e non per conoscenza diretta. Il teste in particolare ha TE riferito di sapere che la ricorrente non godeva di riposi e ferie perché si lamentava con lui mentre il teste ha riferito che con la PE ricorrente si lamentavano del fatto che non godevano di ferie e permessi.
°°°°°
Parte convenuta è pertanto tenuta al pagamento delle differenze retributive richieste a titolo di retribuzione ordinaria per un orario di lavoro full time nonché a titolo di lavoro domenicale, festività, quattordicesima, tredicesima, TFR.
In ordine al quantum richiesto, ricordando che l' onere della prova circa l' avvenuto pagamento della retribuzione incombe in capo al datore di lavoro e sottolineando che nel caso di specie non vi è alcuna risultanza documentale attestante il pagamento, le differenze dovute possono essere agevolmente calcolate sulla base dei conteggi già formulati dal ricorrente sulla base della retribuzione spettante ad un lavoratore di V livello con mansioni di
Banconiere di Bar ccnl settore pubblici esercizi confcommercio e orario lavorativo full time per il periodo dal 1.3.2018 al 24.12.2020.
Sulla base di tali conteggi il ricorrente avrà diritto alle seguenti somme: euro 40.811,91 a titolo di differenze retributive ordinarie, euro
594,39 per lavoro domenicale, euro 1.241,09 per festività, euro 3.207,94 per quattordicesima, euro 3.289,82 per tredicesima, euro 3.511,84 per TFR.
Da tali importi va detratto quanto ammesso come percepito dalla ricorrente pari ad euro 23.460,00.
La Ditta Individuale ”, va quindi condannata Controparte_1 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 29.196,99 (euro
40.811,91 a titolo di differenze retributive ordinarie, euro 594,39 per lavoro domenicale, euro 1.241,09 per festività, euro 3.207,94 per quattordicesima, euro 3.289,82 per tredicesima, euro 3.511,84 per TFR - euro 23.460,00 importo già ammesso come percepito) oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Da tanto consegue il diritto di parte ricorrente alla regolarizzazione contributiva (secondo ordinanza Cass. 11730/2024 “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire, sul piano contrattuale, nei confronti del datore di lavoro, per l'accertamento della debenza dei contributi omessi in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora della produzione di qualsivoglia danno sul piano della prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti dell “). CP_2
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta secondo la regola della soccombenza con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 8.06.2022 da contro , così Parte_1 Controparte_1 decide:
a) – Accoglie il ricorso e per l' effetto dichiara tenuto e condanna a pagare in favore Controparte_1 della ricorrente la somma lorda di euro 29.196,99 -oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla maturazione del credito al soddisfo.
b) – Condanna al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 3.500,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
c) Dichiara il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva.
Lecce, 15.5.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa