Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/03/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1585/2015 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 13.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1585/2015 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Foggia alla via IV novembre n. 4 presso lo studio dell'avv.
Gian Giuseppe Ricci, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE –
E
, c.f. elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Napoli alla via Pietro Castellino n. 88, presso lo studio dell'avv. Gabriele
Mundo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
, c.f. , e Controparte_2 C.F._3 [...]
, c.f. elettivamente domiciliate in Lucera CP_3 C.F._4 alla via Spagnoletti Zeuli n. 9, presso lo studio dell'avv. Giacomo Grasso, che lI rappresenta e difende, giusta procura in atti
- Seconda Sezione civile -
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
, premesso di essere comproprietarie e coltivatrici del fondo CP_1 confinante con il fondo compravenduto sito in agro di Lucera, hanno convenuto in giudizio e , in qualità di Controparte_2 Controparte_3 acquirenti del fondo compravenduto, al fine di sentir accogliere la domanda di riscatto del fondo rustico, con conseguente trasferimento del fondo in loro favore alle stesse condizioni di cui all'atto di compravendita.
e , costituendosi, hanno domandato di Controparte_2 Controparte_3 rigettare la domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
Le attrici hanno spiegato domanda di riscatto agrario sul presupposto di essere in possesso di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.
I convenuti hanno contestato il requisito soggettivo di coltivatrici dirette delle attrici e anche il requisito oggettivo della coltivazione del fondo confinante ed hanno soprattutto domandato il rigetto della domanda tenuto conto dell'avvenuta comunicazione della compravendita alle attrici, avvenuta a mezzo di raccomandata del 16.5.2013 recante il preliminare di vendita, con indicazione del nome dell'acquirente e prezzo della vendita, notificata tramite l'UNEP, a cui le attrici hanno anche risposto.
Le attrici, dal canto loro, senza contestare la notifica del preliminare del
16.9.2015, hanno rilevato l'omessa allegazione della procura a vendere al preliminare loro notificato, l'omessa notifica del successivo contratto di
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compravendita definitivo, nonché la differente modalità di pagamento prevista nel preliminare rispetto a quanto stabilito nel definitivo (“acconto nel preliminare notificato, versamento del prezzo in unica soluzione nel contratto di compravendita mai notificato”).
Il Tribunale ritiene che la denuntiatio sia stata correttamente eseguita.
L'art. 8 L. cit. prevede che “Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione”.
La Corte di legittimità ha chiarito che la denuntiatio, nella peculiare fattispecie traslativa delineata dalla legge n. 590/1965, assume la funzione di proposta contrattuale che, spiega efficacia se porta effettivamente a conoscenza del prelazionario gli elementi indispensabili necessari a consentire una compiuta valutazione dell'opportunità di procedere all'acquisto del terreno, elementi individuati -al minimo- dall'art. 8, comma
4, della legge.
Nel caso in esame, è stato trasmesso il preliminare con tutte le informazioni indicate dall'art. 8 L. cit. (nome dell'acquirente, prezzo di vendita e le altre norme pattuite), giacché è in virtù di tale comunicazione che si “mette in moto il procedimento acquisitivo della proprietà del fondo che si realizza attraverso il subentrare dello stesso affittuario, o del confinante, nel contratto preliminare, il quale deve essere adempiuto secondo le modalità in esso contenute” (Cass. 8545/2012).
La procura a vendere è stata successivamente allegata al contratto definitivo ma non è stata trasmessa siccome la trasmissione non è richiesta dalla legge e siccome nemmeno rientra tra gli elementi indispensabili necessari a consentire all'aspirante acquirente una compiuta valutazione dell'opportunità di procedere all'acquisto del terreno, esulando dalle stime di convenienza che l'aspirante acquirente può comunque elaborare ricevendo il preliminare di compravendita completo di ogni suo elemento essenziale.
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Nemmeno occorre la completa identità tra preliminare di compravendita e contratto definitivo, siccome, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, L. cit.
l'unica difformità del contratto definitivo idonea a rendere inefficace la denuntiatio del preliminare è quella in cui il contratto definitivo rechi un prezzo di acquisto inferiore a quello comunicato con il preliminare.
Infine, la norma non richiede la comunicazione anche del contratto definitivo ma solo la comunicazione del contratto preliminare.
Del resto, le medesime attrici hanno dato risposta alla comunicazione del contratto preliminare, con lettera raccomandata del 6 giugno 2013, denunciando alcuni vizi del preliminare ed affermando di nutrire il sospetto che la vendita del fondo avvenisse per eludere la garanzia patrimoniale di un credito da loro vantato verso i medesimi denuncianti, proprietari del fondo, con conseguente diffida al pagamento di quanto dovuto entro sette giorni dal ricevimento della raccomandata.
Si comprende, quindi, come le odierne attrici, pur notiziate della compravendita, non abbiano minimamente espresso la loro volontà di acquistare il bene, focalizzando piuttosto la loro attenzione su correlati rapporti obbligatori intercorrenti tra le parti, rimasti inadempiuti.
In definitiva, se le stesse avessero voluto, ben avrebbero potuto dichiarare di voler acquistare l'immobile, così aderendo al contratto.
Viceversa, non avendo le stesse esercitato il loro diritto entro il termine di
30 giorni, la domanda deve essere rigettata.
Al rigetto della domanda segue la condanna delle attrici, siccome soccombenti (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore dei convenuti, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore indeterminato del petitum non superiore ad € 52.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri medi e minimi per la fase istruttoria siccome documentale (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con
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distrazione in favore dell'avv. Giacomo Grasso, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea;
b) condanna le attrici al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite pari alla somma di € 6.713,00, a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Giacomo Grasso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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