Sentenza 21 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2020, n. 7045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7045 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PI OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito udito il Procuratore Generale, GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione udito il difensore, Avv. Marco Linguerri, che si associa alla richiesta del PG e comunque insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28/02/2019 la Corte d'appello di Bologna: a) in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato in cinque anni la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate a RE IN;
b) ha confermato nel resto la sentenza del Tribunale di Ferrara, che aveva condannato il IN alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto della Foxmark s.r.l. dichiarata fallita in data 13/06/2007 dei reati di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva.
2. Nell'interesse del IN è stato proposto ricorso per cassazione affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, per avere la Corte territoriale trascurato di considerare il dato, valorizzato nelle conclusioni orali d'udienza, dell'intervenuto accordo transattivo con la curatela fallimentare, che aveva condotto alla revoca della costituzione di parte civile, e avere, al contrario, sottolineato lo status di recidivo dell'imputato, laddove la circostanza di cui all'art. 99 cod. pen., era stata esclusa dal Tribunale.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge in relazione all'omessa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, I. fall., per avere la Corte territoriale erroneamente valorizzato la dimensione complessiva del dissesto, laddove, al contrario, avrebbe dovuto esaminare la riduzione subita dalla massa passiva per effetto della condotta illecita. Si aggiunge che il riferimento della sentenza impugnata alle poste creditorie non realizzate non si confrontava col dato, emergente dalla deposizione del curatore, che tali crediti "erano tutti infondati". Considerato in diritto 1. L'originario termine di prescrizione, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (13/06/2007) e calcolato ai sensi dell'art. 157, primo comma e 161, secondo comma, cod. pen., era destinato a maturare, in assenza di sospensioni, il 13/12/2019. Tuttavia, all'udienza del giorno 11/12/2019 questa Corte ha disposto il rinvio su richiesta dell'avv. Marco Linguerri, il quale aveva dedotto l'esistenza di un impedimento legittimo. Ne discende che, per effetto della fissazione dell'udienza al 03/02/2020, il termine è rimasto sospeso per 54 giorni ed è destinato a scadere il 05/02/2020. 2. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile, dal momento che, nella sostanza, il diniego delle circostanze generiche è fondato sulla mancata individuazione di elementi positivi idonei a giustificare la loro concessione.Al riguardo, va ribadito che, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in tema di attenuanti generiche, la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile;
ne discende che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace e altro, Rv. 245241; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). Ora, nel caso di specie, il silenzio della Corte territoriale sulla revoca della costituzione di parte civile da parte della curatela fallimentare implica appunto una valutazione di recessività del dato rispetto ai profili fattuali della condotta del IN, quali valorizzati nel corpo della motivazione, per dar conto dell'affermazione di responsabilità. Il cenno della sentenza impugnata alla rilevanza della recidiva è privo di decisività, dal momento che si tratta evidentemente non di un elemento che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente, ma semplicemente di un frammento di una massima di legittimità, inserita nel contesto di una rassegna generale.
3. Inammissibile è anche il secondo motivo, giacché il riferimento della Corte territoriale all'incidenza della bancarotta fraudolenta documentale sulla ricostruzione e il recupero di significative poste creditorie non è efficacemente contrastato dalle generiche deduzioni del ricorso, né può essere correlato al cenno del curatore al fatto che i crediti indicati dall'amministratrice di diritto - che le scritture avrebbero consentito di ricostruire - "praticamente erano tutti infondati". La critica alla logicità della motivazione sarebbe dovuta passare attraverso una analitica indicazione di tali crediti e una specificazione delle ragioni, agganciate in termini puntuali ai dati processuali, della inesistenza delle poste che, secondo la sentenza impugnata, non è stato possibile ricostruire. La mera infondatezza esprime, invece, una valutazione di ragionevole inidoneità delle prove a disposizione a conseguire un risultato favorevole in sede di giudizio (e non casualmente, il curatore, menzionando, nella deposizione allegata al ricorso, a titolo esemplificativo, uno dei crediti, osserva che la controparte aveva contestato la veridicità della sottoscrizione, aggiungendo "adesso non so se è falsa, ma c'era un forte sospetto"). In ultima analisi, i dati richiamati in ricorso a corredo di affermazioni generiche non riescono a scardinare la tenuta logica del percorso motivazionale con il quale la Corte distrettuale ha giustificato le sue valutazioni di merito.
4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così