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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/09/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 574/2025 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/02/2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]15 22018 PORLEZZA ITALIA
con l'Avv. LANCETTI ERNESTINA
contro
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]26 22018 CARLAZZO ITALIA
con l'Avv. RODOLFI GIACOMO vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza dell'11.09.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle FIGLIE MINORI: Per_ 1) , nata il [...];
2) nata il [...]; Tes_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza dell'11.09.2025 e di seguito trascritte:
1) le bambine sono affidate ad entrambi i genitori e collocate presso la madre;
2) le minori vedranno il padre a fine settimane alterni dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica dopo cena;
il padre vedrà anche le bambine il lunedì e il mercoledì sera dal termine del lavoro a dopo cena nella settimana in cui non le terrà nel fine settimana e il mercoledì in quella in cui il week end sarà di sua competenza;
il padre terrà le bambine una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio); le terrà con sé anche tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura che il giorno di Pasqua sia trascorso alternativamente con uno dei due genitori di anno in anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari;
quest'ultimo starà con le figlie anche per quindici giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i ponti saranno decisi entro il 31 ottobre di ogni anno, ferma restando la regola che in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari;
3) il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento delle bambine, l'importo di € 900 mensili;
450 per ciascuna di esse, oltre il 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo presso il
Tribunale di Como;
l'importo sarà versato entro il dieci di ogni mese e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita
4) il padre chiamerà le bambine il martedì e il giovedì alle 20.30. Si aggiungerà il sabato alla stessa ora nel fine settimana di competenza materno;
5) il proseguirà il suo percorso presso il CPS di Ossuccio;
CP_1 6) i servizi sociali proseguiranno il monitoraggio con colloqui almeno semestrali;
7) si suggerisce alle parti di dare incarico ad un coordinatore genitoriale per essere aiutati a gestire Per_ comunemente la responsabilità genitoriale, specie tenuto conto delle difficoltà di;
Per_
8) i genitori si accordano fin d'ora per autorizzare ad accedere allo sportello di supporto psicologico presente presso la scuola di appartenenza onde lasciare la libertà alla minore di accedervi senza obblighi e forzature che appaiono allo stato controproducenti.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate. Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 19/09/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19/02/2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]15 22018 PORLEZZA ITALIA
con l'Avv. LANCETTI ERNESTINA
contro
2) Controparte_1
nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]26 22018 CARLAZZO ITALIA
con l'Avv. RODOLFI GIACOMO vista la regolamentazione concordata dalle parti all'udienza dell'11.09.2025, di cui è stata chiesta l'approvazione, dopo l'avvenuta cessazione del rapporto di convivenza more uxorio instaurato dalle parti, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle FIGLIE MINORI: Per_ 1) , nata il [...];
2) nata il [...]; Tes_1
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte all'udienza dell'11.09.2025 e di seguito trascritte:
1) le bambine sono affidate ad entrambi i genitori e collocate presso la madre;
2) le minori vedranno il padre a fine settimane alterni dal venerdì sera dopo il lavoro alla domenica dopo cena;
il padre vedrà anche le bambine il lunedì e il mercoledì sera dal termine del lavoro a dopo cena nella settimana in cui non le terrà nel fine settimana e il mercoledì in quella in cui il week end sarà di sua competenza;
il padre terrà le bambine una settimana durante le vacanze natalizie (dal 23 al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio); le terrà con sé anche tre giorni durante le vacanze pasquali avendo cura che il giorno di Pasqua sia trascorso alternativamente con uno dei due genitori di anno in anno;
in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari;
quest'ultimo starà con le figlie anche per quindici giorni durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i ponti saranno decisi entro il 31 ottobre di ogni anno, ferma restando la regola che in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari e il padre in quelli dispari;
3) il padre verserà, a titolo di contributo al mantenimento delle bambine, l'importo di € 900 mensili;
450 per ciascuna di esse, oltre il 50% delle spese straordinarie con applicazione del protocollo presso il
Tribunale di Como;
l'importo sarà versato entro il dieci di ogni mese e sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita
4) il padre chiamerà le bambine il martedì e il giovedì alle 20.30. Si aggiungerà il sabato alla stessa ora nel fine settimana di competenza materno;
5) il proseguirà il suo percorso presso il CPS di Ossuccio;
CP_1 6) i servizi sociali proseguiranno il monitoraggio con colloqui almeno semestrali;
7) si suggerisce alle parti di dare incarico ad un coordinatore genitoriale per essere aiutati a gestire Per_ comunemente la responsabilità genitoriale, specie tenuto conto delle difficoltà di;
Per_
8) i genitori si accordano fin d'ora per autorizzare ad accedere allo sportello di supporto psicologico presente presso la scuola di appartenenza onde lasciare la libertà alla minore di accedervi senza obblighi e forzature che appaiono allo stato controproducenti.
ritenuto che l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013;
osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4,
u.c., cpc;
consideratoche le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.,
ritenuto che, visto l'accordo raggiunto e l'esito processuale, le spese di lite devono essere compensate;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate. Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 19/09/2025.
SI COMUNICHI.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao