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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 993/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
23/10/2024 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. MINA ANDREA e Parte_1
Servitu dall'avv. SALERNO FEDERICO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; ( ) VIA SOLFERINO 51 Parte_2 C.F._2
25121 BRESCIA;
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 51 25121
BRESCIA presso il difensore avv. MINA ANDREA, come da procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 16 c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. GIAVAZZI Controparte_1
MASSIMO e dall'avv. CARRARA DANIELA ) VIA C.F._3
LOCATELLI 22 24124 BERGAMO;
elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE 29 24122 BERGAMO presso il difensore avv. GIAVAZZI
MASSIMO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. e Controparte_2
dall'avv. ZAMBELLI MARCO ( ) VIA VERDI, 3 C.F._4
24121 BERGAMO;
( ) VICOLO Parte_3 C.F._5
CRISTOFORO DA ROMANO, 8 24058 ROMANO DI LOMBARDIA;
elettivamente domiciliato presso i difensori come da procura allegata
APPELLATO
e contro
, , , CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, , , , CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta Civile)
pagina 2 di 16 n. 1393/21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel
presente giudizio. In via ulteriormente preliminare: dichiarare la
estromissione dal giudizio degli originari soggetti convenuti signori CP_7
[...] CP_6 CP_8 CP_5 CP_3 CP_4
ex art. 111, III comma, c.p.c.-In via principale e di
[...] Controparte_9
merito: respingere integralmente ogni avversa domanda ex art. 1062 c.c. in
quanto prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto;
respingere
interamente la domanda ex art. 1051 c.c. totalmente infondata, così come la
ulteriore subordinata ex art. 1052 c.c. infondata in fatto ed in diritto e in
ordine alla quale appare carente di legittimazione passiva. Parte_1
16:25:00 60 Respingere ogni richiesta di danno totalmente infondata oltre che
del tutto indimostrata. In via subordinata: nella denegata e non creduta
ipotesi di un accoglimento anche parziale delle avverse domande avversarie,
la scrivente difesa insiste per l'accoglimento della proposta formulata dal
CTP Ing. in sede di CTU, rispetto alla proposte Persona_1
paventate dalle controparti, ferma restando in tale ipotesi la richiesta di
riconoscimento dell'indennità dovuta ex art. 1053 c.c., senza rinuncia alcuna,
come calcolata dal CTP di e riportata in CTU al cap. 10, Parte_1
condannando l'attore al pagamento della stessa in favore della Parte_1 pagina 3 di 16 e subordinando il sorgere del diritto al pagamento della indennità Pt_1
medesima. Condannare, in ogni caso, il sig. al ristoro di tutti i CP_1
danni diretti e indiretti che la proprietà ha subito e andrà a subire sia in
termini di danno emergente che in termini di lucro cessante nella misura non
inferiore a quanto determinato nella consulenza tecnica d'ufficio o la
maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, tenuto anche conto del
beneficio in termini di valutazione economica che otterrebbero gli immobili
dal secondo piano in su, come calcolato dal CTU stesso. In via ulteriore
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di un accoglimento anche
parziale delle avverse domande avversarie, determinare l'indennità dovuta ex
art. 1053 c.c. per la servitù nella misura non inferiore a quella quantificata
dal CTU in Euro 250.000,00 oltre all'acquisizione dell'area secondo gli
iniziali parametri indicati dal CTU stesso, ossia non inferiore a Euro 8.000,00
al mq., pari a Euro 102.400,00 (8.000 x 12,80 mq), condannando l'attore al
Con CP pagamento della stessa in favore della 16:25:00 . e Parte_1
subordinando il sorgere del diritto al pagamento della indennità medesima.
Condannare, in ogni caso, il sig. al ristoro di tutti i danni diretti e CP_1
indiretti che la proprietà ha subito e andrà a subire sia in termini di danno
emergente che in termini di lucro cessante nella misura non inferiore a quanto
determinato nella consulenza tecnica d'ufficio o la maggiore o minor somma
ritenuta di giustizia, tenuto anche conto del beneficio in termini di valutazione
economica che otterrebbero gli immobili dal secondo piano in su, come
pagina 4 di 16 calcolato dal CTU stesso. In via istruttoria si insiste per l'ammissione di
quanto richiesto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e per il
rigetto delle prove ex adverso dedotte come da memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3 c.p.c. intendendosi qui integralmente richiamate. In ogni caso spese ed
onorari di causa interamente rifusi”.Si chiede infine che la Corte d'Appello
adita voglia disporre la restituzione in favore di delle somme Parte_1
dalla stessa corrisposte a , pari ad Euro 81.248,31, e al Controparte_1
, pari ad Euro 13.726,85, in esecuzione delle Controparte_2
statuizioni disposte dal Giudice di primo grado, oltre interessi, ex art. 1284,
comma 4, c.c., rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 c.c..
Spese ed onorari rifusi per entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellato Controparte_1
“Dichiarare inammissibile l'appello in via principale:- respingere l'appello e
confermare la sentenza appellata;
in via subordinata:- in accoglimento
dell'appello incidentale, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di
passaggio ex art. 1062 c.c. all'interno del negozio sito a Bergamo, Via XX
Setttembre n. 101, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
50, mappale 1368/701, piano T-1, cat. C/1 classe 14, R.C. 17.709,31 di
proprietà di in favore del vano ascensore e Pt_1 Parte_1
dell'appartamento identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Bergamo
al foglio 50, mappale 1368/709 P. 5, cat. A/2, Cl. 7, cons. vani 5, Sup. Cat.
131, R.C. 787,60 di proprietà del sig. ; in via Controparte_1 pagina 5 di 16 ulteriormente subordinata:- costituire una servitù di passaggio ex artt. 1051
c.c., o in alternativa, ex art. 1052 c.c., all'interno del negozio sito a Bergamo,
Via XX Settembre n. 101, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune
al foglio 50, mappale 1368/701, piano T-1, cat. C/1 classe 14, R.C. 17.709,31
di proprietà di in favore del vano ascensore e Parte_1
dell'appartamento identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Bergamo
al foglio 50, mappale 1368/709 P. 5, cat. A/2, Cl. 7, cons. vani 5, Sup. Cat.
131, R.C. 787,60 di proprietà del sig. , subordinando gli Controparte_1
effetti della sentenza al pagamento effettivo dell'indennità ex art. 1053 c.c.,
liquidata nella misura di € 33.900,00 (cfr. pagg. da 6 a 11 delle osservazioni
del CTP di cui al doc. 21 allegato alla CTU);in ogni caso: condannare
l'appellante a rifondere integralmente le spese del giudizio d'appello”.
Dell'appellata CP_2
“In via preliminare. correggersi l'errore materiale consistente nella mancata
ricomprensione nelle spese di soccombenza del Contributo Unificato di
cancelleria di € 518,00 versato dal In via di merito Controparte_2
principale. Respingersi l'appello di In via di merito Parte_1
subordinata, con la proposizione dell'appello incidentale condizionato
all'accoglimento di quello principale. Accogliersi il detto appello. In ogni
caso. Rifuse le spese di questo grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 6 di 16 Nel 2018 , proprietario di due appartamenti nel fabbricato Controparte_1
sito in Comune di Bergamo, Via Zambonate n. 22, deduceva che nell'atto di compravendita si era dato atto che le due unità immobiliare acquistate partecipavano, nella misura proporzionale, alla comproprietà degli enti, vani ed impianti comuni tra cui il vano ascensore;
l'accesso all'ascensore, tuttavia,
si trovava all'interno dell'immobile, posto al piano terra ed adibito a negozio,
di proprietà della fraterna sicchè il suo utilizzo gli era sempre stato CP_3
precluso.
Conveniva, pertanto, in giudizio i fratelli chiedendo che fosse accertata CP_3
l'esistenza di una servitù di passaggio, gravante sull'immobile di loro proprietà, costituita per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, da costituirsi in via coattiva ex art. 1052 c.c.; chiedeva altresì che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno subito per non aver potuto utilizzare l'ascensore.
Nel giudizio interveniva il proprietario dell'unità Controparte_2
immobiliare posta al secondo piano, che formulava nei confronti dei convenuti le medesime domande svolte dall'attore.
Spiegava intervento autonomo nel giudizio in qualità di Parte_1
successore a titolo particolare, in quanto acquirente degli immobili già di proprietà dei fratelli CP_3
Disposta l'estromissione dei convenuti, con sentenza n. 1393/21 il Tribunale
pagina 7 di 16 di Bergamo accertava che l'atto del 1997 con cui i fratelli avevano CP_3
sciolto la comunione ereditaria costituitasi sul fabbricato in Bergamo, Via
Zambonate, conteneva una convenzione costitutiva di servitù di passaggio in forza della quale l'immobile di proprietà di ( già proprietà Parte_1
doveva ritenersi gravato da servitù di passaggio in favore dei CP_3
proprietari delle unità immobiliari poste ai piani superiori.
veniva condannata a pagare, in favore del solo Parte_1 CP_1
, e non anche del la somma di euro 64.800,
[...] Controparte_2
a titolo di ristoro per il pregiudizio subito per il mancato utilizzo dell'ascensore.
e i fratelli venivano condannati a rifondere in favore di Parte_1 CP_3
e le spese del giudizio;
le spese della Controparte_1 CP_2
consulenza tecnica d'ufficio venivano poste a carico di Parte_1
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per il rigetto delle Parte_1
domande proposte da;
quest'ultimo e Controparte_1 CP_2
hanno proposto appello incidentale condizionato riproponendo le domande di accertamento dell'esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia o,
in subordine, per la costituzione di servitù coattiva.
I fratelli benchè già estromessi dal giudizio svoltosi avanti al tribunale, CP_3
sono stati citati e sono rimasti contumaci.
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 8 di 16 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante articola due censure alla sentenza gravata.
La prima attiene alla interpretazione della clausola contenuta nell'atto divisionale del 1997 quale convenzione costitutiva di un diritto di servitù “ il
cui contenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1064 c.c. deve intendersi esteso
al passaggio all'interno del negozio di Via XX Settembre per raggiungere il
piano ascensore”.
Assume l'appellante che l'atto non conteneva alcuna elemento atto ad identificare il fondo dominante, quello servente, il contenuto della servitù e le sue modalità di esercizio all'interno del negozio posto al piano terra del fabbricato, con accesso da Via XX Settembre.
La seconda censura attiene al difetto di integrità del contraddittorio e alla conseguente nullità della sentenza in quanto l'esercizio della servitù avrebbe comportato una modificazione della cosa comune con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
Con il secondo motivo censura la qualificazione della clausola contenuta nell'atto divisionale del 1997 in termini di convenzione costitutiva di servitù
in quanto effettuata in spregio ai criteri ermeneutici dettati dalla legge.
Si duole, altresì, del fatto che l'asserito negozio costitutivo di servitù di pagina 9 di 16 passaggio fosse stato ritenuto sottoposto ad una duplice condizione di cui l'avveramento della prima ( “ qualora si rendesse possibile estendere anche ai
piani superiori l'uso dell'ascensore”) non solo non era stato accertato, ma era escluso dalla circostanza che dalla data dell'atto divisionale la situazione non aveva subito alcun mutamento.
Nello stesso motivo viene riproposta l'eccezione di prescrizione della servitù e si censura l'omessa previsione di un indennizzo in suo favore, in quanto proprietaria del fondo servente, che il primo giudice gli aveva negato sul presupposto che la convenzione non lo prevedeva.
Con il terzo motivo eccepisce la nullità del preteso contratto costitutivo di servitù in difetto di previsione di una controprestazione.
Con il quarto motivo censura il percorso individuato dal Ctu e dallo stesso ritenuto l'unico possibile senza alcuna considerazione di quello indicato dal proprio consulente di parte.
Con il quinto motivo censura la quantificazione del danno, riconosciuto in favore di per il mancato utilizzo dell'ascensore, Controparte_1
parametrato al valore locativo dell'immobile.
-----------------------
Il primo motivo è fondato.
Con l'atto divisionale del 1997 la fraterna scioglieva la comunione CP_3
pagina 10 di 16 ereditaria costituitasi sul complesso immobiliare sito in Bergamo, fatta eccezione per il piano rialzato, il primo piano e la porzione di cantina al piano interrato;
unità immobiliari in seguito cedute ad Parte_1
Nell'atto divisionale veniva previsto che: “qualora si rendesse possibile
estendere anche ai piani superiori l'uso dell'ascensore, attualmente limitato
al conduttore del piano negozio, i condomini che intendessero usufruirne
potranno accordarsi per le relative spese di sistemazione dividendole fra di
essi a norma dell'art. 1124 c.c., fatta eccezione per chi non volesse
usufruirne”.
Interpretata letteralmente la clausola si limita a prevedere la necessità che, in futuro, i proprietari delle unità immobiliari, diverse da quella adibita a negozio, si dovessero accordare per il riparto delle spese “ di sistemazione
qualora si rendesse possibile estendere anche ai piani superiori l'uso
dell'ascensore”; uso che – alla data dello scioglimento della comunione – si dava atto essere consentito al solo conduttore del piano negozio.
Dalla interpretazione letterale non è dato evincere la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore dei proprietari dei piani diversi dal “ piano
negozio” mediante l'imposizione di una limitazione a carico di quest'ultimo,
non essendo menzionata la possibilità per i primi di transitare all'interno del negozio stesso e/o su di una sua porzione, al fine di poter usufruire dell'ascensore per garantire una maggiore comodità ( utilitas) dei fondi pagina 11 di 16 dominanti di proprietà delle unità immobiliari poste ai piani superiori.
Nella clausola in parola, inoltre, l'uso dell'ascensore anche per i proprietari dei piani superiori non è prevista come certa, ma soltanto come possibile (
“qualora si rendesse possibile”) in quanto l'unica previsione in essa contenuta attiene ai criteri di riparto delle spese necessarie per approntare le opere da realizzare per rendere fruibile l'ascensore ai proprietari dei piani superiori.
La indiscussa proprietà comune del vano ascensore, cui si fa riferimento anche nell'atto divisionale, non comporta, infatti, automaticamente anche il diritto di tutti i condomini di fare uso dell'ascensore.
Deve, pertanto, escludersi che nell'atto divisionale citato sia stata costituita,
convenzionalmente, una servitù di passaggio gravante sul proprietario del piano adibito a negozio.
In riforma della sentenza gravata la domanda proposta da Controparte_1
e dal volta all'accertamento di una servitù di Controparte_2
passaggio, costituita convenzionalmente nell'atto divisionale del 1997, deve pertanto essere respinta.
L'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio comporta altresì il rigetto della domanda proposta da di risarcimento del Controparte_1
danno subito per il mancato utilizzo dell'ascensore.
L'accoglimento del primo motivo esime dalla disamina dei restanti motivi che rimangono assorbiti. pagina 12 di 16 L'accoglimento dell'appello impone di esaminare le domande riproposte in questo grado da e di accertamento della Controparte_1 CP_2
servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, di costituzione di servitù di passaggio coattiva.
Al riguardo, si osserva che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla.
Nel caso di specie, nell'atto divisionale del 1997 i condividenti davano espressamente atto che “attualmente l'uso dell'ascensore è limitato al
conduttore del piano negozio” così evidenziando che, all'epoca dello scioglimento della comunione ereditaria, nessuna porzione dell'immobile adibito a negozio era assoggettata al passaggio per consentire agli altri condomini di accedere all'ascensore e che nessuna opera visibile era preordinata a tale scopo.
L'inesistenza di opere apparenti e visibili, al momento della separazione dei fondi, è altresì confermata dal fatto che i condividenti prevedevano la necessità di futuri accordi per il riparto delle spese necessarie per la pagina 13 di 16 sistemazione ossia per consentire l'uso dell'ascensore anche ai proprietari dei piani superiori;
uso che, all'epoca della separazione dei fondi, non era possibile, non essendo state realizzate le necessarie opere.
Del pari infondata è la domanda volta alla costituzione di servitù coattiva.
Nell'atto introduttivo del giudizio invocava l'applicazione Controparte_1
dell'art. 1052 c.c. in quanto non aveva accesso all'uso dell'ascensore e a tal fine richiamava l'intervento della Corte Costituzionale che aveva precisato che tale disposizione poteva essere invocata non solo per esigenze dell'agricoltura e dell'industria ma anche quando fosse accertata l'inaccessibilità del fondo da persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria.
Considerato che l'appellante non ha allegato né provato di avere ridotte capacità motorie, la Suprema Corte anche di recente ribadito ( Cass. 40324/21)
che la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione.
La disposizione invocata non è pertanto pertinente al caso di specie in cui, tra l'altro, gli immobili di entrambi gli appellanti incidentali sono, pacificamente,
pagina 14 di 16 dotati di accesso alla pubblica via attraverso le scale, come documentato anche dal Ctu.
In riforma della sentenza gravata le domande proposte da Controparte_1
e dal vanno respinte. Controparte_2
La riforma della sentenza gravata comporta la condanna di CP_1
a restituire a le somme da questa corrispostegli in
[...] Parte_1
esecuzione della sentenza riformata oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
per la loro soccombenza, vanno Parte_4
condannati a rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio che si liquidano, per il primo grado in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro
3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado in complessivi euro
8,470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.288) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di e Controparte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando: pagina 15 di 16 in riforma della sentenza gravata, respinge le domande proposte da e dal nei confronti di Controparte_1 CP_2 CP_2 [...]
; CP_14
condanna a restituire a le somme da Controparte_1 Parte_1
quest'ultima corrispostegli in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
condanna e il in solido, a Controparte_1 Controparte_2
rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
liquidate come in parte motiva;
pone a carico di e del le spese Controparte_1 Controparte_2
di consulenza tecnica d'ufficio;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di e Controparte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. CP_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 febbraio
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 16 di 16
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 993/21 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
23/10/2024 promossa d a
OGGETTO: rappresentata e difesa dall'avv. MINA ANDREA e Parte_1
Servitu dall'avv. SALERNO FEDERICO ( ) Indirizzo C.F._1
Telematico; ( ) VIA SOLFERINO 51 Parte_2 C.F._2
25121 BRESCIA;
elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 51 25121
BRESCIA presso il difensore avv. MINA ANDREA, come da procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
pagina 1 di 16 c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. GIAVAZZI Controparte_1
MASSIMO e dall'avv. CARRARA DANIELA ) VIA C.F._3
LOCATELLI 22 24124 BERGAMO;
elettivamente domiciliato in VIA XX
SETTEMBRE 29 24122 BERGAMO presso il difensore avv. GIAVAZZI
MASSIMO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATO
e contro
, rappresentato e difeso dall'avv. e Controparte_2
dall'avv. ZAMBELLI MARCO ( ) VIA VERDI, 3 C.F._4
24121 BERGAMO;
( ) VICOLO Parte_3 C.F._5
CRISTOFORO DA ROMANO, 8 24058 ROMANO DI LOMBARDIA;
elettivamente domiciliato presso i difensori come da procura allegata
APPELLATO
e contro
, , , CP_3 CP_4 CP_5 [...]
, , , , CP_6 CP_7 CP_8 Controparte_9
, Controparte_10 Controparte_11
APPELLATI CONTUMACI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo (Sezione Quarta Civile)
pagina 2 di 16 n. 1393/21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel
presente giudizio. In via ulteriormente preliminare: dichiarare la
estromissione dal giudizio degli originari soggetti convenuti signori CP_7
[...] CP_6 CP_8 CP_5 CP_3 CP_4
ex art. 111, III comma, c.p.c.-In via principale e di
[...] Controparte_9
merito: respingere integralmente ogni avversa domanda ex art. 1062 c.c. in
quanto prescritta e comunque infondata in fatto ed in diritto;
respingere
interamente la domanda ex art. 1051 c.c. totalmente infondata, così come la
ulteriore subordinata ex art. 1052 c.c. infondata in fatto ed in diritto e in
ordine alla quale appare carente di legittimazione passiva. Parte_1
16:25:00 60 Respingere ogni richiesta di danno totalmente infondata oltre che
del tutto indimostrata. In via subordinata: nella denegata e non creduta
ipotesi di un accoglimento anche parziale delle avverse domande avversarie,
la scrivente difesa insiste per l'accoglimento della proposta formulata dal
CTP Ing. in sede di CTU, rispetto alla proposte Persona_1
paventate dalle controparti, ferma restando in tale ipotesi la richiesta di
riconoscimento dell'indennità dovuta ex art. 1053 c.c., senza rinuncia alcuna,
come calcolata dal CTP di e riportata in CTU al cap. 10, Parte_1
condannando l'attore al pagamento della stessa in favore della Parte_1 pagina 3 di 16 e subordinando il sorgere del diritto al pagamento della indennità Pt_1
medesima. Condannare, in ogni caso, il sig. al ristoro di tutti i CP_1
danni diretti e indiretti che la proprietà ha subito e andrà a subire sia in
termini di danno emergente che in termini di lucro cessante nella misura non
inferiore a quanto determinato nella consulenza tecnica d'ufficio o la
maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, tenuto anche conto del
beneficio in termini di valutazione economica che otterrebbero gli immobili
dal secondo piano in su, come calcolato dal CTU stesso. In via ulteriore
subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di un accoglimento anche
parziale delle avverse domande avversarie, determinare l'indennità dovuta ex
art. 1053 c.c. per la servitù nella misura non inferiore a quella quantificata
dal CTU in Euro 250.000,00 oltre all'acquisizione dell'area secondo gli
iniziali parametri indicati dal CTU stesso, ossia non inferiore a Euro 8.000,00
al mq., pari a Euro 102.400,00 (8.000 x 12,80 mq), condannando l'attore al
Con CP pagamento della stessa in favore della 16:25:00 . e Parte_1
subordinando il sorgere del diritto al pagamento della indennità medesima.
Condannare, in ogni caso, il sig. al ristoro di tutti i danni diretti e CP_1
indiretti che la proprietà ha subito e andrà a subire sia in termini di danno
emergente che in termini di lucro cessante nella misura non inferiore a quanto
determinato nella consulenza tecnica d'ufficio o la maggiore o minor somma
ritenuta di giustizia, tenuto anche conto del beneficio in termini di valutazione
economica che otterrebbero gli immobili dal secondo piano in su, come
pagina 4 di 16 calcolato dal CTU stesso. In via istruttoria si insiste per l'ammissione di
quanto richiesto con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e per il
rigetto delle prove ex adverso dedotte come da memoria ex art. 183, comma 6,
n. 3 c.p.c. intendendosi qui integralmente richiamate. In ogni caso spese ed
onorari di causa interamente rifusi”.Si chiede infine che la Corte d'Appello
adita voglia disporre la restituzione in favore di delle somme Parte_1
dalla stessa corrisposte a , pari ad Euro 81.248,31, e al Controparte_1
, pari ad Euro 13.726,85, in esecuzione delle Controparte_2
statuizioni disposte dal Giudice di primo grado, oltre interessi, ex art. 1284,
comma 4, c.c., rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 c.c..
Spese ed onorari rifusi per entrambi i gradi di giudizio”
Dell'appellato Controparte_1
“Dichiarare inammissibile l'appello in via principale:- respingere l'appello e
confermare la sentenza appellata;
in via subordinata:- in accoglimento
dell'appello incidentale, accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di
passaggio ex art. 1062 c.c. all'interno del negozio sito a Bergamo, Via XX
Setttembre n. 101, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio
50, mappale 1368/701, piano T-1, cat. C/1 classe 14, R.C. 17.709,31 di
proprietà di in favore del vano ascensore e Pt_1 Parte_1
dell'appartamento identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Bergamo
al foglio 50, mappale 1368/709 P. 5, cat. A/2, Cl. 7, cons. vani 5, Sup. Cat.
131, R.C. 787,60 di proprietà del sig. ; in via Controparte_1 pagina 5 di 16 ulteriormente subordinata:- costituire una servitù di passaggio ex artt. 1051
c.c., o in alternativa, ex art. 1052 c.c., all'interno del negozio sito a Bergamo,
Via XX Settembre n. 101, identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune
al foglio 50, mappale 1368/701, piano T-1, cat. C/1 classe 14, R.C. 17.709,31
di proprietà di in favore del vano ascensore e Parte_1
dell'appartamento identificati al Catasto Fabbricati del Comune di Bergamo
al foglio 50, mappale 1368/709 P. 5, cat. A/2, Cl. 7, cons. vani 5, Sup. Cat.
131, R.C. 787,60 di proprietà del sig. , subordinando gli Controparte_1
effetti della sentenza al pagamento effettivo dell'indennità ex art. 1053 c.c.,
liquidata nella misura di € 33.900,00 (cfr. pagg. da 6 a 11 delle osservazioni
del CTP di cui al doc. 21 allegato alla CTU);in ogni caso: condannare
l'appellante a rifondere integralmente le spese del giudizio d'appello”.
Dell'appellata CP_2
“In via preliminare. correggersi l'errore materiale consistente nella mancata
ricomprensione nelle spese di soccombenza del Contributo Unificato di
cancelleria di € 518,00 versato dal In via di merito Controparte_2
principale. Respingersi l'appello di In via di merito Parte_1
subordinata, con la proposizione dell'appello incidentale condizionato
all'accoglimento di quello principale. Accogliersi il detto appello. In ogni
caso. Rifuse le spese di questo grado di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 6 di 16 Nel 2018 , proprietario di due appartamenti nel fabbricato Controparte_1
sito in Comune di Bergamo, Via Zambonate n. 22, deduceva che nell'atto di compravendita si era dato atto che le due unità immobiliare acquistate partecipavano, nella misura proporzionale, alla comproprietà degli enti, vani ed impianti comuni tra cui il vano ascensore;
l'accesso all'ascensore, tuttavia,
si trovava all'interno dell'immobile, posto al piano terra ed adibito a negozio,
di proprietà della fraterna sicchè il suo utilizzo gli era sempre stato CP_3
precluso.
Conveniva, pertanto, in giudizio i fratelli chiedendo che fosse accertata CP_3
l'esistenza di una servitù di passaggio, gravante sull'immobile di loro proprietà, costituita per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, da costituirsi in via coattiva ex art. 1052 c.c.; chiedeva altresì che i convenuti fossero condannati al risarcimento del danno subito per non aver potuto utilizzare l'ascensore.
Nel giudizio interveniva il proprietario dell'unità Controparte_2
immobiliare posta al secondo piano, che formulava nei confronti dei convenuti le medesime domande svolte dall'attore.
Spiegava intervento autonomo nel giudizio in qualità di Parte_1
successore a titolo particolare, in quanto acquirente degli immobili già di proprietà dei fratelli CP_3
Disposta l'estromissione dei convenuti, con sentenza n. 1393/21 il Tribunale
pagina 7 di 16 di Bergamo accertava che l'atto del 1997 con cui i fratelli avevano CP_3
sciolto la comunione ereditaria costituitasi sul fabbricato in Bergamo, Via
Zambonate, conteneva una convenzione costitutiva di servitù di passaggio in forza della quale l'immobile di proprietà di ( già proprietà Parte_1
doveva ritenersi gravato da servitù di passaggio in favore dei CP_3
proprietari delle unità immobiliari poste ai piani superiori.
veniva condannata a pagare, in favore del solo Parte_1 CP_1
, e non anche del la somma di euro 64.800,
[...] Controparte_2
a titolo di ristoro per il pregiudizio subito per il mancato utilizzo dell'ascensore.
e i fratelli venivano condannati a rifondere in favore di Parte_1 CP_3
e le spese del giudizio;
le spese della Controparte_1 CP_2
consulenza tecnica d'ufficio venivano poste a carico di Parte_1
La sentenza è stata gravata da che ha insistito per il rigetto delle Parte_1
domande proposte da;
quest'ultimo e Controparte_1 CP_2
hanno proposto appello incidentale condizionato riproponendo le domande di accertamento dell'esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia o,
in subordine, per la costituzione di servitù coattiva.
I fratelli benchè già estromessi dal giudizio svoltosi avanti al tribunale, CP_3
sono stati citati e sono rimasti contumaci.
All'udienza del 23 ottobre 2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la pagina 8 di 16 decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante articola due censure alla sentenza gravata.
La prima attiene alla interpretazione della clausola contenuta nell'atto divisionale del 1997 quale convenzione costitutiva di un diritto di servitù “ il
cui contenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1064 c.c. deve intendersi esteso
al passaggio all'interno del negozio di Via XX Settembre per raggiungere il
piano ascensore”.
Assume l'appellante che l'atto non conteneva alcuna elemento atto ad identificare il fondo dominante, quello servente, il contenuto della servitù e le sue modalità di esercizio all'interno del negozio posto al piano terra del fabbricato, con accesso da Via XX Settembre.
La seconda censura attiene al difetto di integrità del contraddittorio e alla conseguente nullità della sentenza in quanto l'esercizio della servitù avrebbe comportato una modificazione della cosa comune con necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini.
Con il secondo motivo censura la qualificazione della clausola contenuta nell'atto divisionale del 1997 in termini di convenzione costitutiva di servitù
in quanto effettuata in spregio ai criteri ermeneutici dettati dalla legge.
Si duole, altresì, del fatto che l'asserito negozio costitutivo di servitù di pagina 9 di 16 passaggio fosse stato ritenuto sottoposto ad una duplice condizione di cui l'avveramento della prima ( “ qualora si rendesse possibile estendere anche ai
piani superiori l'uso dell'ascensore”) non solo non era stato accertato, ma era escluso dalla circostanza che dalla data dell'atto divisionale la situazione non aveva subito alcun mutamento.
Nello stesso motivo viene riproposta l'eccezione di prescrizione della servitù e si censura l'omessa previsione di un indennizzo in suo favore, in quanto proprietaria del fondo servente, che il primo giudice gli aveva negato sul presupposto che la convenzione non lo prevedeva.
Con il terzo motivo eccepisce la nullità del preteso contratto costitutivo di servitù in difetto di previsione di una controprestazione.
Con il quarto motivo censura il percorso individuato dal Ctu e dallo stesso ritenuto l'unico possibile senza alcuna considerazione di quello indicato dal proprio consulente di parte.
Con il quinto motivo censura la quantificazione del danno, riconosciuto in favore di per il mancato utilizzo dell'ascensore, Controparte_1
parametrato al valore locativo dell'immobile.
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Il primo motivo è fondato.
Con l'atto divisionale del 1997 la fraterna scioglieva la comunione CP_3
pagina 10 di 16 ereditaria costituitasi sul complesso immobiliare sito in Bergamo, fatta eccezione per il piano rialzato, il primo piano e la porzione di cantina al piano interrato;
unità immobiliari in seguito cedute ad Parte_1
Nell'atto divisionale veniva previsto che: “qualora si rendesse possibile
estendere anche ai piani superiori l'uso dell'ascensore, attualmente limitato
al conduttore del piano negozio, i condomini che intendessero usufruirne
potranno accordarsi per le relative spese di sistemazione dividendole fra di
essi a norma dell'art. 1124 c.c., fatta eccezione per chi non volesse
usufruirne”.
Interpretata letteralmente la clausola si limita a prevedere la necessità che, in futuro, i proprietari delle unità immobiliari, diverse da quella adibita a negozio, si dovessero accordare per il riparto delle spese “ di sistemazione
qualora si rendesse possibile estendere anche ai piani superiori l'uso
dell'ascensore”; uso che – alla data dello scioglimento della comunione – si dava atto essere consentito al solo conduttore del piano negozio.
Dalla interpretazione letterale non è dato evincere la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore dei proprietari dei piani diversi dal “ piano
negozio” mediante l'imposizione di una limitazione a carico di quest'ultimo,
non essendo menzionata la possibilità per i primi di transitare all'interno del negozio stesso e/o su di una sua porzione, al fine di poter usufruire dell'ascensore per garantire una maggiore comodità ( utilitas) dei fondi pagina 11 di 16 dominanti di proprietà delle unità immobiliari poste ai piani superiori.
Nella clausola in parola, inoltre, l'uso dell'ascensore anche per i proprietari dei piani superiori non è prevista come certa, ma soltanto come possibile (
“qualora si rendesse possibile”) in quanto l'unica previsione in essa contenuta attiene ai criteri di riparto delle spese necessarie per approntare le opere da realizzare per rendere fruibile l'ascensore ai proprietari dei piani superiori.
La indiscussa proprietà comune del vano ascensore, cui si fa riferimento anche nell'atto divisionale, non comporta, infatti, automaticamente anche il diritto di tutti i condomini di fare uso dell'ascensore.
Deve, pertanto, escludersi che nell'atto divisionale citato sia stata costituita,
convenzionalmente, una servitù di passaggio gravante sul proprietario del piano adibito a negozio.
In riforma della sentenza gravata la domanda proposta da Controparte_1
e dal volta all'accertamento di una servitù di Controparte_2
passaggio, costituita convenzionalmente nell'atto divisionale del 1997, deve pertanto essere respinta.
L'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio comporta altresì il rigetto della domanda proposta da di risarcimento del Controparte_1
danno subito per il mancato utilizzo dell'ascensore.
L'accoglimento del primo motivo esime dalla disamina dei restanti motivi che rimangono assorbiti. pagina 12 di 16 L'accoglimento dell'appello impone di esaminare le domande riproposte in questo grado da e di accertamento della Controparte_1 CP_2
servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia o, in subordine, di costituzione di servitù di passaggio coattiva.
Al riguardo, si osserva che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla.
Nel caso di specie, nell'atto divisionale del 1997 i condividenti davano espressamente atto che “attualmente l'uso dell'ascensore è limitato al
conduttore del piano negozio” così evidenziando che, all'epoca dello scioglimento della comunione ereditaria, nessuna porzione dell'immobile adibito a negozio era assoggettata al passaggio per consentire agli altri condomini di accedere all'ascensore e che nessuna opera visibile era preordinata a tale scopo.
L'inesistenza di opere apparenti e visibili, al momento della separazione dei fondi, è altresì confermata dal fatto che i condividenti prevedevano la necessità di futuri accordi per il riparto delle spese necessarie per la pagina 13 di 16 sistemazione ossia per consentire l'uso dell'ascensore anche ai proprietari dei piani superiori;
uso che, all'epoca della separazione dei fondi, non era possibile, non essendo state realizzate le necessarie opere.
Del pari infondata è la domanda volta alla costituzione di servitù coattiva.
Nell'atto introduttivo del giudizio invocava l'applicazione Controparte_1
dell'art. 1052 c.c. in quanto non aveva accesso all'uso dell'ascensore e a tal fine richiamava l'intervento della Corte Costituzionale che aveva precisato che tale disposizione poteva essere invocata non solo per esigenze dell'agricoltura e dell'industria ma anche quando fosse accertata l'inaccessibilità del fondo da persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria.
Considerato che l'appellante non ha allegato né provato di avere ridotte capacità motorie, la Suprema Corte anche di recente ribadito ( Cass. 40324/21)
che la costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione.
La disposizione invocata non è pertanto pertinente al caso di specie in cui, tra l'altro, gli immobili di entrambi gli appellanti incidentali sono, pacificamente,
pagina 14 di 16 dotati di accesso alla pubblica via attraverso le scale, come documentato anche dal Ctu.
In riforma della sentenza gravata le domande proposte da Controparte_1
e dal vanno respinte. Controparte_2
La riforma della sentenza gravata comporta la condanna di CP_1
a restituire a le somme da questa corrispostegli in
[...] Parte_1
esecuzione della sentenza riformata oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
per la loro soccombenza, vanno Parte_4
condannati a rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi Parte_1
di giudizio che si liquidano, per il primo grado in complessivi euro 10.860 ( di cui euro 2.127 per la fase di studio, euro 1.416 per la fase introduttiva, euro
3.738 per la fase istruttoria e euro 3.579 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge;
per questo grado in complessivi euro
8,470 ( di cui euro 2.518 per la fase di studio, euro 1.665 per la fase introduttiva e euro 4.288) oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di e Controparte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. CP_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando: pagina 15 di 16 in riforma della sentenza gravata, respinge le domande proposte da e dal nei confronti di Controparte_1 CP_2 CP_2 [...]
; CP_14
condanna a restituire a le somme da Controparte_1 Parte_1
quest'ultima corrispostegli in esecuzione della sentenza riformata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
condanna e il in solido, a Controparte_1 Controparte_2
rifondere in favore di le spese di entrambi i gradi del giudizio, Parte_1
liquidate come in parte motiva;
pone a carico di e del le spese Controparte_1 Controparte_2
di consulenza tecnica d'ufficio;
accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di e Controparte_1
l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato. CP_2
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 4 febbraio
2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
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