Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.
I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.
L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 4 luglio 1996, n. 233 (in G.U. la s.s. 10/07/1996, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."