Versione
11 aprile 1978
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11 luglio 1996
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Art. 3.
Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.
I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.
L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 4 luglio 1996, n. 233 (in G.U. la s.s. 10/07/1996, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."
Contro l'ingiunzione di pagamento puo' essere proposto ricorso all'intendente di finanza, tramite l'ufficio del registro che ha emesso l'ingiunzione, entro trenta giorni dalla notificazione di questa.
I ricorsi devono essere presentati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Se i ricorsi sono inviati a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso, o in successiva istanza, l'intendente di finanza puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Le decisioni dell'intendente di finanza, adottate ai sensi della presente legge, sono definitive.
L'azione giudiziaria deve essere promossa a pena di decadenza entro sei mesi dalla notificazione della decisione definitiva. Il ricorrente ha comunque facolta' di adire l'autorita' giudiziaria quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione del ricorso senza che gli sia stata notificata la relativa decisione. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 giugno - 4 luglio 1996, n. 233 (in G.U. la s.s. 10/07/1996, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27 (Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche), nella parte in cui non prevede, avverso l'ingiunzione di pagamento dell'ufficio del registro, l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo."
Commentari • 4
- 1. Risoluzione del 25/01/1994 n. 653 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. VMin. Finanze · 25 gennaio 1994 · 15.576947
[…] somme dovute a seguito di dette infrazioni, e\' aggiunta con caratteri scritti col computer l\'avvertenza "Avverso il presente avviso non e\' ammesso ricorso". Quanto sopra e\' aderente al disposto dell\'art.3 della legge 24 gennaio 1978, n. 27, il quale prevedeva che il ricorso potesse essere prodotto all\'intendente di finanza contro l\'ingiunzione ed ora a seguito delle
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/09/2003, n. 13086Provvedimento: […] Osservava che, con sentenza n.233 del 1996, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3, ultimo comma, della legge n.27/ 1978, nella parte in cui non prevedeva la possibilità del diretto ricorso all'autorità giudiziaria avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dall'ufficio del Registro, in difetto di preventivo ricorso amministrativo. […]Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- giudicato·
- specificità dei motivi·
- tassa automobilistica·
- ricorso amministrativo·
- riscossione coattiva·
- art. 329 cod.proc.civ.·
- art. 53 d.l.vo n.546/1992·
- art. 360 cod.proc.civ.