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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/03/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g. n. 232/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2014 promossa da
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARMANDO GAMBINO , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso San Giorgio 12/14;
ATTORE
contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO SALVI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Ignazio Rozzi 8;
CONVENUTA
nonché contro
( ) e ( ), CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCO PROPATO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Vincenzo Comi 18;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di surroga.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre
2024.
1 Tribunale di Teramo
r.g. n. 232/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_2 ha citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...] [...]
e , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 Controparte_3 conclusioni:
“a) Accertata la responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro del 05.07.08 sopra CP_2 descritto, condannare in solido tra loro e nelle rispettive qualità, la , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, il sig. e la sig.ra CP_2 CP_3
al pagamento nei confronti dell' per i titoli di cui in premessa, della somma di € 362.495,35 a
[...] Pt_1 titolo di ratei erogati e valore capitale della pensione di inabilità ex L. 222/84, e di € 6.905,09, a titolo di indennità di malattia, erogati al sig. , o della maggiore o minor somma che Parte_3 parrà di giustizia, oltre agli interessi e al danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo sull'intera sorte capitale dovuta;
- Condannare i convenuti , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, il sig. e la sig.ra al pagamento delle CP_2 Controparte_3 spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in favore dell' . Pt_1
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
il giorno 5 luglio 2008, alle ore 17:05 circa, percorreva la Parte_3
S.S. 80 nel territorio del Comune di Montorio, Località Fonte Pasquale, con direzione Monti-
Mare, alla guida della propria Moto HONDA KA Tg. CP08326, allorché, giunto al Km
58+900, mentre impegnava una curva destrorsa, era stato urtato dall'autovettura IA TI, Tg. CE823GZ, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_3 CP_2
, assicurata per la RCA con
[...] Controparte_1
la detta IA TI, procedendo con direzione opposta a quella del , Parte_3 avrebbe invaso la corsia opposta, urtando il motociclista con lo specchietto retrovisore sinistro, che, a causa dell'impatto, aveva perso il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente diversi metri più avanti;
l'infortunato era stato trasportato presso l'Ospedale di Teramo, ove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione, e, successivamente, presso l'
[...]
, dal quale era Controparte_4 stato dimesso, in data 3 novembre 2008, con un quadro di: a) paraplegia post-traumatica completa (ASIA impairment scale A) con livello sensitivo conservativo T5 dx, T4 sin;
b) vescica neurologica;
c) spasticità sotto lesionale;
d) fratture costali multiple;
e) frattura 1/3 prossimale omero sinistro;
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a causa del sinistro, era stato costretto ad assentarsi dal Parte_3 lavoro (in quanto dipendente della Ditta “INDUSTRIE TESSILI VALFINO Tessile del Vomano Srl”), dal giorno 7 luglio 2008 al 2 aprile 2009, e l' gli aveva erogato, con Pt_1 anticipazione da parte del datore di lavoro, l'indennità di malattia per la somma di € 6.905,05,
e si era surrogato nei diritti del medesimo assicurato, ai sensi dell'art. 1916 e 142 Cod. Ass., con lettera raccomandata del 9 febbraio 2009 inviata a e alla Compagnia CP_2 convenuta;
il era stato riconosciuto dapprima invalido ex art. 1 della L 222/84 e Parte_3 poi “inabile” con revisione a tre anni ex art. 2 della L 222/84, essendo risultato “nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
l' aveva liquidato all'infortunato l'assegno ordinario di “invalidità” ex Lege Pt_1
222/84, Cat. IO cert. N. 15026709 dal 1° aprile 2009 al 31 agosto 2009, con importo mensile di € 458,20, e, successivamente, dal 1° settembre 2009, la pensione di “inabilità”, ex Lege 222/84, Cat. IO cert. N. 15026767, per un importo mensile di € 923,16 (al 9/2012) con revisione triennale;
a seguito della visita di revisione del 1° marzo 2012 era stata confermata la Pt_1 pensione di inabilità ex lege 222/84 in favore di , con conservazione Parte_3 del trattamento pensionistico Cat. IO cert. N. 15026767.
Sostenendo che sulla base della dinamica esposta dall'interessato e sulla scorta del rapporto dei Carabinieri emergeva la responsabilità dello nella causazione del sinistro, l' ritiene di aver CP_2 Pt_1 diritto “a ripetere la complessiva somma di € 362.495,35 a titolo di ratei di pensione dal 02/2009 al 09/2013 (€ 52.256,82) ed il resto per il valore capitale della pensione di inabilità, per invalidità specifica, spettante al Sig. dal 09/2013 in poi, calcolata in base alle tabelle di cui all'art. 14 della L Parte_3
222/84”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data si è costituita in giudizio
[...] la quale, in via preliminare, ha chiesto che il giudizio fosse riunito a quello Controparte_1 promosso dal danneggiato dinanzi al medesimo Tribunale e ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dall' , ai sensi dell'art. 2947 comma II c.p.c. Pt_1
Quanto al merito della controversia, la Compagnia ha dedotto:
che la responsabilità dell'incidente era da attribuirsi esclusivamente al
[...]
, il quale, nell'occasione, procedeva a una velocità elevata e comunque non Parte_3 consona allo stato dei luoghi, senz'altro superiore ai 50 km/h;
che, infatti, era stato il danneggiato a invadere, con il proprio veicolo, la corsia di marcia percorsa dallo , così provocando la collisione;
CP_2
che i Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti avevano sottoposto il ad esame tossicologico, da cui era emerso che costui – al momento del Parte_3 sinistro – versava in uno stato di grave alterazione psicofisica, avendo assunto sostanze stupefacenti della specie “cannabinoidi”, con valori pari a 135 ng/ml, nettamente superiori al valore limite di riferimento (25 ng/ml);
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che, pertanto, al era stato contestato il reato di cui all'art. 187 comma Parte_3
1 e 1 bis del Codice della Strada,
che il procedimento penale n.2172/2008, scaturito dalla querela presentata dal
[...]
nei confronti dello si era concluso con richiesta di archiviazione da Parte_3 CP_2 parte del Pubblico Ministero, il quale aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per sostenere l'accusa in dibattimento;
che il non aveva proposto opposizione all'archiviazione; Parte_3
che anche la quantificazione dell'importo preteso in surroga era errata e sproporzionata.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello pendente al n. 81/2012 r.g. innanzi al medesimo Tribunale di Teramo, giudice dr.ssa Di
Bari, promosso da contro i medesimi odierni convenuti, con Parte_3 prossima udienza fissata per il giorno 1.12.2014, per tutti i motivi, ivi compresi quelli di connessione, dedotti nel presente atto;
2) nel merito, rigettare ogni domanda così come formulata dall' nel Pt_1 presente giudizio, siccome prescritto il diritto azionato, ovvero in subordine, e con riserva di gravame, siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, siccome infondata in fatto e diritto, anche per tutte le eccezioni e contestazioni sollevate con la presente comparsa;
3) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, al pagamento, in favore della Compagnia convenuta, delle spese, anche generali, diritti e onorari di giudizio.
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate in data 2 maggio 2014 si sono costituiti in giudizio e , anch'essi contestando la dinamica del sinistro prospettata CP_2 Controparte_3 dall' e declinando ogni responsabilità in ordine alle conseguenze del sinistro;
hanno concluso chiedendo Pt_1 il rigetto della domanda e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale avanzata dall' , chiedevano di essere manlevati e tenuti indenni da tutte le rivendicazioni patrimoniali di Pt_1 parte attrice e dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal sinistro stradale del 5 luglio
2008, in forza delle statuizioni di cui alla polizza di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica stipulata dal contraente/assicurato con la (già Controparte_3 Controparte_1 [...]
n.90014871. CP_5
Respinta la richiesta di riunione con il processo iscritto al n.r.g. 81/2012, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali;
a seguito di una serie di rinvii concessi in pendenza di trattative tra le parti per il bonario componimento della controversia, poi fallite, all'udienza del 20 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, senza assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusivi, stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di prescrizione proposta da Controparte_1
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Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società . CP_1
La Compagnia ritiene che il diritto di surroga dell' sia prescritto in virtù di quanto disposto Pt_1 dall'art. 2947 comma II c.c.: “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”. Nel caso di specie, poiché il sinistro è avvenuto in data 5 luglio 2008 e la domanda di surroga è stata introdotta nel 2014, il diritto dell' , secondo la società, sarebbe Pt_1 ampiamente prescritto.
Invero, l'ultimo comma dell'art. 2947 c.c. disciplina l'ipotesi in cui un illecito civile sia considerato dalla legge anche come reato;
orbene, in tal caso, qualora per il reato sia stabilito un più lungo termine di prescrizione, questo si applica anche all'azione civile di risarcimento, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato (Cass. III, n. 19566/2004). Tale previsione vuole far fronte alla necessità che il responsabile dell'illecito civile riesca ad evitare l'obbligo del risarcimento dei danni, mediante l'utilizzo del termine prescrizionale breve.
Merita essere precisato, su tale aspetto, che la valutazione in ordine alla qualificazione del fatto come reato deve essere svolta in astratto, dunque, a prescindere dall'accertamento in concreto se il reato sia stato commesso o meno – su cui si dirà oltre -, ma unicamente sulla sussumibilità del fatto allegato come reato. E, nel caso di specie, tale valutazione porta alla conclusione positiva, dato che ben possono prospettarsi sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della colpa in astratto, quale violazione delle norme di diligenza e perizia in capo al conducente della Fiat STILO proveniente dall'opposto senso di marcia percorso dal
[...]
. Parte_3
E infatti, la giurisprudenza ha ritenuto, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito avente rilevanza penale, che il più lungo termine di prescrizione del reato si applica anche ove dal giudice penale sia stato emesso decreto di archiviazione, e decorre dalla data dell'illecito (Cass.
III, n. 15699/2010) potendo essere la data di tale provvedimento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione solo allorché il decreto di archiviazione, emesso dopo il compimento di una vera istruttoria integri sostanzialmente una sentenza di proscioglimento (Cass. III, n. 14644/2009).
L'art. 2947, ult. comma, seconda parte, dispone che si applicano i termini indicati nei primi due commi nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza, rispettivamente, dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Per cause di estinzione diverse dalla prescrizione si devono intendere essenzialmente quelle di cui agli artt. 150, 151 e 152 c.p., vale a dire: la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela;
per sentenza irrevocabile, la sentenza di condanna pronunciata in seguito a dibattimento e passata in giudicato (art. 651, comma 1, c.p.p.), oppure quella di assoluzione, sempre pronunciata a seguito di dibattimento e passata in giudicato, purché non escluda la sussistenza del fatto o la partecipazione dell'imputato (art. 652, comma 1, c.p.p.).
Nel caso si specie, essendo – come detto – intervenuto provvedimento di archiviazione, opera senz'altro il termine prescrizionale previsto dall'ultimo comma della richiamata norma, di guisa che – pur prescindendo dai plurimi eventi interruttivi menzionati dall' – deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1
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prescrizione, essendo decorsi meno di sei anni tra il fatto illecito (5 luglio 2008) e introduzione del presente giudizio (atto di citazione notificato il 16 gennaio 2014).
2. Domanda di surroga dell' Pt_1
Rigettata l'eccezione di prescrizione, deve ora essere valutata nel merito la domanda proposta.
L' agisce nei confronti della Compagnia, del conducente e del Parte_1 responsabile civile, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato per il recupero delle somme a quest'ultimo corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali.
Produce, a sostegno della domanda, documentazione attestante il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 in favore di , e afferma la responsabilità esclusiva, o Parte_3 quantomeno concorrente, dello nella causazione dell'incidente. CP_2
In punto di diritto, infatti, la L. 12/06/1984, n. 222, di "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile", all'art. 14, rubricato "Surrogazione", statuisce che "
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri
e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
Il presente contenzioso scaturisce, invero, dal sinistro verificatosi in data 5 luglio 2008 sulla S.S. 80 nel territorio del Comune di Montorio al Vomano, Località Fonte Pasquale, nel quale sono rimasti coinvolti
, alla guida di una IA TI, Tg. CE823GZ, in direzione mare-monti, e CP_2 Parte_3
, alla guida di una Moto HONDA KA, Tg. CP08326, nella opposta direzione monti-mare.
[...]
È incontestato tra le parti che, all'incirca all'altezza del Km 58+900, i due veicoli, provenienti da opposte direzioni di marcia, entrarono in collisione: segnatamente, il , a bordo della moto, Parte_3 avrebbe urtato con il gomito sinistro lo specchietto retrovisore sinistro del veicolo Fiat TI condotto dallo
, perdendo il controllo del mezzo e riportando gravissime lesioni all'esito dell'impatto. CP_2
Le parti controvertono, quindi, in ordine alla responsabilità dell'impatto, che evidentemente rappresenta questione dirimente per l'esito della controversia, poiché il positivo vaglio della domanda di surroga dell' presuppone l'accertamento di una responsabilità, anche solo concorrente, in capo allo Pt_1
, conducente del veicolo assicurato da CP_2 Controparte_1
Occorre pertanto verificare, sulla base degli elementi di prova a disposizione, se le conseguenze del sinistro siano da imputarsi allo o al , partendo dal presupposto incontestato che i CP_2 Parte_3 due veicoli viaggiavano sulla stessa strada percorrendo direzioni opposte e che, in prossimità del km 58+900,
i mezzi sono entrati collisione, con conseguente sbandamento rivelatosi fatale per il motociclista.
L'aspetto cruciale della vicenda risiede, quindi, nell'individuazione del punto in cui si è verificata la collisione tra i due veicoli, onde comprendere se sia stata la Fiat TI a invadere la corsia di marcia della
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moto, o viceversa, accertamento evidentemente imprescindibile ai fini del riparto delle rispettive responsabilità.
In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico
(si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).
Infatti, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura a cagionare il danno subito dai veicoli coinvolti.
Ciascuno dei conducenti deve dunque provare non solo che la responsabilità sia tutta dell'altro soggetto coinvolto (o che lo sia in misura superiore alla metà), ma anche di aver abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. n. 21130/13 e Corte appello Firenze sez. III, 21/06/2018, n.1460).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175
c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Tuttavia, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (v. Cassazione civile sez. III
- 13/05/2021, n. 12884).
La peculiarità della vicenda consiste nella attestata impossibilità, da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, di individuare il punto preciso in cui era avvenuta la collisione tra i due veicoli: tanto si legge nel rapporto – in atti – reso all'esito dei rilievi effettuati, ove si dà atto che, in mancanza di tracce di frenata, vetri in frantumi sull'asfalto e quant'altro potesse servire al predetto accertamento, non era stato possibile verificare in quale delle due opposte corsie di marcia fosse avvenuto l'impatto tra la Fiat TI e la moto condotta dal danneggiato.
Assumono, pertanto, peculiare pregnanza, ai fini della ricostruzione dell'incidente, le testimonianze rese dai soggetti presenti nel teatro del sinistro.
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Preliminarmente, deve dichiararsi l'inutilizzabilità della testimonianza resa dal danneggiato
[...]
, portatore di un personale interesse nella vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, Parte_3 essendo il beneficiario delle prestazioni previdenziali per cui l' agisce in surroga. Pt_1
Ciò premesso, non possono che apprezzarsi, a fini decisori, la deposizioni rese dai testi escussi nel corso del processo, e in particolare quelle dei due testimoni oculari, , sentito all'udienza Testimone_1 del 10 ottobre 2017, e , sentito all'udienza del 12 ottobre 2023: entrambi hanno Testimone_2 confermato l'invasione da parte del della corsia su cui viaggiava lo . Parte_3 CP_2
Segnatamente, il teste (il quale era seduto sul sedile anteriore lato passeggero Testimone_1 della Fiat TI), rispondendo ai capitoli della seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. dei convenuti
, interrogato sul capitolo 1 (Vero che l'autovettura IA TI targata CE 823 GZ, condotta Controparte_6 da in data 5 luglio 2008 percorreva la S.S. n.80 al Km. 58+900, in tratto del Comune di CP_2
Montorio al Vomano (TE), mantenendo la sua posizione all'interno della propria corsia di marcia e viaggiando in direzione “Montorio al Vomano/L'Aquila?), ha dichiarato: “E' vera la circostanza che conosco in quanto mi trovavo in qualità di trasportato sulla Fiat TI condotta dal sig. . CP_2
Sono amico d'infanzia del sig. .” CP_2
Sul capitolo 2 (Vero che in data 5 luglio 2008 in tratto stradale della S.S. n.80, in Montorio al Vomano, al Km.58+900, l'autovettura Fiat TI targata CE 823 GZ, mentre viaggiava nella direzione Montorio al Vomano/L'Aquila, veniva urtata dal motociclo Honda CBR 1000 targato CP 08326 che viaggiava in direzione L'Aquila/Montorio al Vomano?) il teste ha affermato quanto segue: “È' vera la circostanza.
Preciso che la motocicletta che proveniva dalla direzione opposta ha invaso la corsia di nostra pertinenza andando ad urtare la Fiat TI nella parte sinistra del parabrezza, cioè il montante sinistro del parabrezza”.
Quanto al capitolo 3 (Vero che il motociclo Honda CBR 1000 targato CP 08326, in data 5 luglio 2008 in tratto stradale della S.S. n.80, in Montorio al Vomano, nel percorrere al Km.58+900 la detta strada statale in direzione “L'Aquila/Montorio al Vomano” occupava la corsia di spettanza del veicolo IA TI targata CE 823 GZ che viaggiava nella direzione Montorio al Vomano/L'Aquila?) il teste ha risposto: “E' vero. Preciso che l'urto tra la moto e la fiat TI è avvenuto improvvisamente, in una frazione di secondo. Ribadisco che noi eravamo sicuramente all'interno della nostra corsia di pertinenza e che all'improvviso la moto ha urtato la Fiat TI. Pur non avendo visto la moto fuoriuscire dalla sua corsia di pertinenza in quanto l'urto è stato improvviso, ritengo che la fuoriuscita della moto dalla sua corsia di competenza sia la conseguenza del fatto che noi non abbiamo invaso la sua”.
Quanto al capitolo 4 (Vero che l'urto del motoveicolo CBR 1000 targato CP 08326 con l'autovettura
IA TI targata CE 823 GZ, in data 5 luglio 2008, in Montorio al Vomano al Km.58+900, si concretizzava all'interno della corsia di marcia riservata al veicolo IA TI, targata CE 823 GZ, condotta da che viaggiava sulla S.S. n.80 nella direzione Montorio al Vomano/L'Aquila, CP_2 colpendo il motoveicolo anzidetto lo specchietto retrovisore esterno sinistro del veicolo IA TI?), il teste ha confermato riportandosi a quanto già detto.
Il teste , che nell'occasione precedeva di poco con il proprio veicolo la medesima Testimone_2
Fiat TI condotta dallo , interrogato sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria di parte CP_2 attrice, ha riferito quanto segue.
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Capitolo 2 (Vero che , giunto al KM 58+900, mentre impegnava una Parte_3 curva a destra, veniva urtato dalla autovettura IA STILO tg. CE 823 GZ di proprietà della sig.ra
e condotto nell'occasione dal sig. ?): “Ricordo che la moto viaggiava Controparte_3 CP_2 occupando la mia corsia di percorrenza allorché sono riuscito a schivarla sterzando a destra e la moto è arrivata a ridosso del veicolo Fiat TI condotta da che si trovava dietro di me a poca CP_2 distanza. La moto stava a metà della mia corsia di viaggio quando lo ho incrociato”.
Interrogato, poi, sui capitoli articolati dal difensore della Compagnia, il teste ha ribadito che: “La moto viaggiava nella corsia da me percorsa quando ha incrociato la mia macchina” (Capitolo 3).
Tali testimonianze si appalesano significativamente pertinenti ai fini della decisione: il teste
[...]
, presente in qualità di passeggero sul sedile anteriore della Fiat TI al momento del sinistro, ha Tes_1 confermato che lo procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia: poca rilevanza assume CP_2 il fatto che costui abbia dichiarato di non aver avuto esatta contezza dell'invasione della corsia da parte del
: tale mancata percezione è stata coerentemente spiegata dal testimone nella misura in cui ha Parte_3 precisato che il motociclista è sopraggiunto in maniera del tutto repentina, evidentemente a causa sia dell'elevata velocità dello stesso (di cui si dirà successivamente) che della conformazione della strada, dall'andamento curvilineo, che evidentemente non consente una visuale ad ampio raggio.
Del resto, che il abbia nettamente invaso la corsia di pertinenza dello , è Parte_3 CP_2 stato ampiamente confermato dal teste (teste comune anche a parte attrice, si badi), il quale ha Tes_2 persino riferito che la moto si trovava a metà della corsia percorsa dallo , quando lo ha CP_2 incrociato, e riuscendo a schivarlo con difficoltà.
Non appare invero significativo, ai fini che qui interessano, che il non abbia poi visto Tes_2 materialmente l'impatto tra la Fiat TI e la moto, reputandosi comunque inverosimile che il motociclista, in poche frazioni di secondo, dopo aver incrociato il , sia rientrato nella propria corsia e sia stato Tes_2 colpito dallo . Invero, proprio perché lo procedeva immediatamente dietro al CP_2 CP_2 [...]
(lo afferma il stesso: che si trovava dietro di me a poca distanza) la Tes_2 Tes_2 CP_2 sequela di eventi (incrocio tra la moto e il – impatto tra la moto e la Fiat TI) deve Tes_2 necessariamente essersi svolta in tempi rapidissimi, sicché – come detto – appare arduo ipotizzare che in tempi così stretti il motociclista sia rientrato nella propria corsia.
Tali testimonianze, del resto, sono coerenti con quelle rese dinanzi ai Carabinieri dai medesimi soggetti in sede di sommarie informazioni testimoniali.
In particolare, , il quale, come detto, si trovava in qualità di passeggero a Testimone_1 bordo del veicolo condotto dallo , ascoltato in data 7 luglio 2008 dai Carabinieri di Teramo, CP_2 aveva già riferito quanto segue: “…percorrevo tale arteria (ndr. SS 80) verso Pietracamela a bordo dell'autovettura Fiat TI come passeggero, mentre alla guida vi era il mio amico , quando giunti alla CP_2 località Fonte Pasquale nell'abbordare una semicurva vedevo una moto sbucare dal nostro senso opposto di marcia che ci veniva addosso e precisamente sulla fiancata sinistra andando a sbattere probabilmente con il gomito sinistro sullo specchietto retrovisore esterno…”.
Anche , conducente del veicolo che precedeva quello dello , riferiva già Testimone_2 CP_2 in sede di S.I.T. che: “…Percorrevo la SS 80, nel comune di Montorio al V.no con la mia autovettura Suzuki
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r.g. n. 232/2014
Svift targata DJ 549 NA, di colore grigio metallizzato, con direzione di marcia verso MP
(AQ)….(omissis)……mi accingevo ad effettuare una semicurva a destra, quando all'improvviso dalla direzione opposta di marcia sopraggiungeva una moto di colore rosso a velocità non moderata, che mi costringeva a spostarmi bruscamente sulla destra della mia corsia al fine di evitare l'impatto”.
Alla luce di tali dichiarazioni, deve essere affermata l'esclusiva responsabilità, nella causazione dell'incidente, del , il quale – stando a quanto riferito da ben due testimoni – ha invaso la Parte_3 corsia di pertinenza dello . CP_2
Tale assunto appare corroborato dall'ulteriore elemento rappresentato dalla velocità di percorrenza tenuta dal nell'occasione che, secondo il testimone oculare , era superiore a Parte_3 Tes_3 quella indicata quale limite dalla segnaletica stradale (cfr. verbale sit del 25 marzo 2009 – Compagnia dei
Carabinieri di Teramo): “non posso dire quale fosse la velocità tenuta da ma Parte_3 comunque non credo fosse quella indicata dalla segnaletica stradale”.
Tale aspetto è stato oggetto di valutazione anche da parte del ctu nominato nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g. 81/2012 il quale, chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi raccolti dalle forze dell'ordine nell'immediatezza del fatto, ha ritenuto che il motociclista viaggiava ad una velocità di circa 85 km/h, ben superiore al limite di 50 km/h previsto per quel tratto di strada, e senz'altro affatto consona allo stato dei luoghi, in considerazione della conformazione della carreggiata e delle numerose curve presenti.
Del resto, le stesse conseguenze, purtroppo nefaste, cui il sinistro ha condotto, appaiono altamente indicative della elevata velocità tenuta dal motociclista nell'occasione.
Deve, in definitiva, affermarsi l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Parte_3 sinistro;
vale la pena di evidenziare che le risultanze della ctu espletata nel giudizio parallelo, al netto di quanto poc'anzi osservato in merito alla velocità del motociclista, frutto di precisi calcoli matematici, non possono essere apprezzate ai fini auspicati dall' che, anche in sede di scritti conclusivi, tenta di Pt_1 affermare una responsabilità – anche solo concorrente – in capo allo , richiamando, per CP_2
l'appunto, le conclusioni cui è pervenuto l'ing. che, invero, vengono interpretate in maniera Per_1 fuorviante.
Il ctu, in effetti, afferma nella relazione: “il sottoscritto ritiene che entrambi i veicoli non tenevano strettamente la destra della propria corsia di marcia e, considerando che l'incidente si è verificato per una sovrapposizione di pochi centimetri delle traiettorie dei veicoli, se entrambi avessero tenuto strettamente la destra, l'incidente non si sarebbe verificato”. Tale assunto, rappresenta – tuttavia – una mera ipotesi del consulente, il quale muove comunque dal presupposto che “purtroppo non è comunque possibile stabilire con certezza in quale corsia di trovavano i mezzi e in quale è avvenuto l'impatto” (pagina 17 della relazione), “infatti non è stato possibile risalire alla precisa posizione dei veicoli sulla strada al momento dell'urto e in particolare non si è potuto stabilire con certezza se uno o entrambi i veicoli invadevano le corsie opposte di marcia” (pagina 21 della relazione).
Come detto, il consulente ritiene possibile che entrambi i veicoli non tenessero perfettamente la propria destra, non essendo in possesso di elementi che gli consentissero di affermare con certezza che l'uno o l'altro avesse invaso l'opposta corsia di marcia;
in altre parole il ctu, in mancanza di dati scientifici da cui inferire
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l'esatta dinamica del sinistro, ipotizza una responsabilità concorrente di entrambi i conducenti (pur affermando comunque la prevalenza del contributo causale del motociclista), senza tuttavia escludere la possibilità di differenti ricostruzioni.
E, come si è ampiamente osservato, la mancanza di dati scientifici da cui poter attingere al fine di una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro appare favorevolmente superata dalle testimonianze rese dalle persone presenti sui luoghi causa, che hanno avuto immediata contezza di quanto accaduto;
testimonianze che, come si è visto, delineano una responsabilità esclusiva del motociclista, e che in alcun modo si pongono in contrasto con quanto affermato dal ctu che, si ribadisce, ha formulato una mera ipotesi ricostruttiva, nella consapevolezza dell'impossibilità di addivenire, sulla base dei soli rilievi effettuati dai
Carabinieri, a conclusioni univoche.
Non sembrano, quindi, potersi ravvisare profili di colpevolezza in capo allo , nei termini CP_2 tracciati dall'art. 2054 c.c.: il sopraggiungere improvviso del motociclo e l'elevata velocità tenuta dallo stesso non consentono di affermare che il conducente avrebbe potuto evitare l'impatto usando l'ordinaria diligenza. Del resto, il procedimento penale intrapreso a carico dello si è concluso con CP_2
l'archiviazione, che, sebbene non abbia l'efficacia vincolante del giudicato, senz'altro rappresenta una prova atipica meritevole di considerazione.
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di surroga proposta dall' nei confronti di , Pt_1 CP_1 del conducente e del responsabile civile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore dichiarato della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche. Le spese sostenute da e vengono liquidate CP_2 Controparte_3 cumulativamente: costoro, che hanno assunto nel processo posizioni del tutto sovrapponibili, si sono costituiti a mezzo dello stesso difensore e hanno spiegato le medesime difese.
P.q.m.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 232/2014 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) RIGETTA la domanda proposta dall' nei confronti di Pt_1 Controparte_1 CP_2
e Controparte_3
II) CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Pt_1 Controparte_1 liquidano in € 22.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
III) CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Pt_1 CP_2 CP_3
che si liquidano in € 22.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
[...]
Così deciso, in Teramo, il giorno 22 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
11
r.g. n. 232/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 232/2014 promossa da
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ARMANDO GAMBINO , con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Corso San Giorgio 12/14;
ATTORE
contro
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore;
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VINCENZO SALVI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Ignazio Rozzi 8;
CONVENUTA
nonché contro
( ) e ( ), CP_2 C.F._1 Controparte_3 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. FRANCO PROPATO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via Vincenzo Comi 18;
CONVENUTI
OGGETTO: azione di surroga.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 dicembre
2024.
1 Tribunale di Teramo
r.g. n. 232/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno 2009 n.
69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato, l' Parte_2 ha citato in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale
[...] [...]
e , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 Controparte_3 conclusioni:
“a) Accertata la responsabilità del Sig. nella causazione del sinistro del 05.07.08 sopra CP_2 descritto, condannare in solido tra loro e nelle rispettive qualità, la , in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, il sig. e la sig.ra CP_2 CP_3
al pagamento nei confronti dell' per i titoli di cui in premessa, della somma di € 362.495,35 a
[...] Pt_1 titolo di ratei erogati e valore capitale della pensione di inabilità ex L. 222/84, e di € 6.905,09, a titolo di indennità di malattia, erogati al sig. , o della maggiore o minor somma che Parte_3 parrà di giustizia, oltre agli interessi e al danno per svalutazione monetaria dalla data del sinistro sino al saldo sull'intera sorte capitale dovuta;
- Condannare i convenuti , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, il sig. e la sig.ra al pagamento delle CP_2 Controparte_3 spese, competenze ed onorari del presente giudizio, in favore dell' . Pt_1
I fatti posti a sostegno della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
il giorno 5 luglio 2008, alle ore 17:05 circa, percorreva la Parte_3
S.S. 80 nel territorio del Comune di Montorio, Località Fonte Pasquale, con direzione Monti-
Mare, alla guida della propria Moto HONDA KA Tg. CP08326, allorché, giunto al Km
58+900, mentre impegnava una curva destrorsa, era stato urtato dall'autovettura IA TI, Tg. CE823GZ, di proprietà di e condotta nell'occasione da Controparte_3 CP_2
, assicurata per la RCA con
[...] Controparte_1
la detta IA TI, procedendo con direzione opposta a quella del , Parte_3 avrebbe invaso la corsia opposta, urtando il motociclista con lo specchietto retrovisore sinistro, che, a causa dell'impatto, aveva perso il controllo del veicolo, cadendo rovinosamente diversi metri più avanti;
l'infortunato era stato trasportato presso l'Ospedale di Teramo, ove era stato ricoverato nel reparto di rianimazione, e, successivamente, presso l'
[...]
, dal quale era Controparte_4 stato dimesso, in data 3 novembre 2008, con un quadro di: a) paraplegia post-traumatica completa (ASIA impairment scale A) con livello sensitivo conservativo T5 dx, T4 sin;
b) vescica neurologica;
c) spasticità sotto lesionale;
d) fratture costali multiple;
e) frattura 1/3 prossimale omero sinistro;
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a causa del sinistro, era stato costretto ad assentarsi dal Parte_3 lavoro (in quanto dipendente della Ditta “INDUSTRIE TESSILI VALFINO Tessile del Vomano Srl”), dal giorno 7 luglio 2008 al 2 aprile 2009, e l' gli aveva erogato, con Pt_1 anticipazione da parte del datore di lavoro, l'indennità di malattia per la somma di € 6.905,05,
e si era surrogato nei diritti del medesimo assicurato, ai sensi dell'art. 1916 e 142 Cod. Ass., con lettera raccomandata del 9 febbraio 2009 inviata a e alla Compagnia CP_2 convenuta;
il era stato riconosciuto dapprima invalido ex art. 1 della L 222/84 e Parte_3 poi “inabile” con revisione a tre anni ex art. 2 della L 222/84, essendo risultato “nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”;
l' aveva liquidato all'infortunato l'assegno ordinario di “invalidità” ex Lege Pt_1
222/84, Cat. IO cert. N. 15026709 dal 1° aprile 2009 al 31 agosto 2009, con importo mensile di € 458,20, e, successivamente, dal 1° settembre 2009, la pensione di “inabilità”, ex Lege 222/84, Cat. IO cert. N. 15026767, per un importo mensile di € 923,16 (al 9/2012) con revisione triennale;
a seguito della visita di revisione del 1° marzo 2012 era stata confermata la Pt_1 pensione di inabilità ex lege 222/84 in favore di , con conservazione Parte_3 del trattamento pensionistico Cat. IO cert. N. 15026767.
Sostenendo che sulla base della dinamica esposta dall'interessato e sulla scorta del rapporto dei Carabinieri emergeva la responsabilità dello nella causazione del sinistro, l' ritiene di aver CP_2 Pt_1 diritto “a ripetere la complessiva somma di € 362.495,35 a titolo di ratei di pensione dal 02/2009 al 09/2013 (€ 52.256,82) ed il resto per il valore capitale della pensione di inabilità, per invalidità specifica, spettante al Sig. dal 09/2013 in poi, calcolata in base alle tabelle di cui all'art. 14 della L Parte_3
222/84”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data si è costituita in giudizio
[...] la quale, in via preliminare, ha chiesto che il giudizio fosse riunito a quello Controparte_1 promosso dal danneggiato dinanzi al medesimo Tribunale e ha eccepito la prescrizione del diritto vantato dall' , ai sensi dell'art. 2947 comma II c.p.c. Pt_1
Quanto al merito della controversia, la Compagnia ha dedotto:
che la responsabilità dell'incidente era da attribuirsi esclusivamente al
[...]
, il quale, nell'occasione, procedeva a una velocità elevata e comunque non Parte_3 consona allo stato dei luoghi, senz'altro superiore ai 50 km/h;
che, infatti, era stato il danneggiato a invadere, con il proprio veicolo, la corsia di marcia percorsa dallo , così provocando la collisione;
CP_2
che i Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti avevano sottoposto il ad esame tossicologico, da cui era emerso che costui – al momento del Parte_3 sinistro – versava in uno stato di grave alterazione psicofisica, avendo assunto sostanze stupefacenti della specie “cannabinoidi”, con valori pari a 135 ng/ml, nettamente superiori al valore limite di riferimento (25 ng/ml);
3 Tribunale di Teramo
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che, pertanto, al era stato contestato il reato di cui all'art. 187 comma Parte_3
1 e 1 bis del Codice della Strada,
che il procedimento penale n.2172/2008, scaturito dalla querela presentata dal
[...]
nei confronti dello si era concluso con richiesta di archiviazione da Parte_3 CP_2 parte del Pubblico Ministero, il quale aveva ritenuto che non vi fossero i presupposti per sostenere l'accusa in dibattimento;
che il non aveva proposto opposizione all'archiviazione; Parte_3
che anche la quantificazione dell'importo preteso in surroga era errata e sproporzionata.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello pendente al n. 81/2012 r.g. innanzi al medesimo Tribunale di Teramo, giudice dr.ssa Di
Bari, promosso da contro i medesimi odierni convenuti, con Parte_3 prossima udienza fissata per il giorno 1.12.2014, per tutti i motivi, ivi compresi quelli di connessione, dedotti nel presente atto;
2) nel merito, rigettare ogni domanda così come formulata dall' nel Pt_1 presente giudizio, siccome prescritto il diritto azionato, ovvero in subordine, e con riserva di gravame, siccome inammissibile, improcedibile e, comunque, siccome infondata in fatto e diritto, anche per tutte le eccezioni e contestazioni sollevate con la presente comparsa;
3) per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro Pt_1 tempore, al pagamento, in favore della Compagnia convenuta, delle spese, anche generali, diritti e onorari di giudizio.
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate in data 2 maggio 2014 si sono costituiti in giudizio e , anch'essi contestando la dinamica del sinistro prospettata CP_2 Controparte_3 dall' e declinando ogni responsabilità in ordine alle conseguenze del sinistro;
hanno concluso chiedendo Pt_1 il rigetto della domanda e, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda giudiziale avanzata dall' , chiedevano di essere manlevati e tenuti indenni da tutte le rivendicazioni patrimoniali di Pt_1 parte attrice e dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dal sinistro stradale del 5 luglio
2008, in forza delle statuizioni di cui alla polizza di assicurazione per la responsabilità civile automobilistica stipulata dal contraente/assicurato con la (già Controparte_3 Controparte_1 [...]
n.90014871. CP_5
Respinta la richiesta di riunione con il processo iscritto al n.r.g. 81/2012, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali;
a seguito di una serie di rinvii concessi in pendenza di trattative tra le parti per il bonario componimento della controversia, poi fallite, all'udienza del 20 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, senza assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusivi, stante l'espressa rinuncia formulata in tal senso dai difensori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione di prescrizione proposta da Controparte_1
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Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società . CP_1
La Compagnia ritiene che il diritto di surroga dell' sia prescritto in virtù di quanto disposto Pt_1 dall'art. 2947 comma II c.c.: “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”. Nel caso di specie, poiché il sinistro è avvenuto in data 5 luglio 2008 e la domanda di surroga è stata introdotta nel 2014, il diritto dell' , secondo la società, sarebbe Pt_1 ampiamente prescritto.
Invero, l'ultimo comma dell'art. 2947 c.c. disciplina l'ipotesi in cui un illecito civile sia considerato dalla legge anche come reato;
orbene, in tal caso, qualora per il reato sia stabilito un più lungo termine di prescrizione, questo si applica anche all'azione civile di risarcimento, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato (Cass. III, n. 19566/2004). Tale previsione vuole far fronte alla necessità che il responsabile dell'illecito civile riesca ad evitare l'obbligo del risarcimento dei danni, mediante l'utilizzo del termine prescrizionale breve.
Merita essere precisato, su tale aspetto, che la valutazione in ordine alla qualificazione del fatto come reato deve essere svolta in astratto, dunque, a prescindere dall'accertamento in concreto se il reato sia stato commesso o meno – su cui si dirà oltre -, ma unicamente sulla sussumibilità del fatto allegato come reato. E, nel caso di specie, tale valutazione porta alla conclusione positiva, dato che ben possono prospettarsi sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo della colpa in astratto, quale violazione delle norme di diligenza e perizia in capo al conducente della Fiat STILO proveniente dall'opposto senso di marcia percorso dal
[...]
. Parte_3
E infatti, la giurisprudenza ha ritenuto, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito avente rilevanza penale, che il più lungo termine di prescrizione del reato si applica anche ove dal giudice penale sia stato emesso decreto di archiviazione, e decorre dalla data dell'illecito (Cass.
III, n. 15699/2010) potendo essere la data di tale provvedimento rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione solo allorché il decreto di archiviazione, emesso dopo il compimento di una vera istruttoria integri sostanzialmente una sentenza di proscioglimento (Cass. III, n. 14644/2009).
L'art. 2947, ult. comma, seconda parte, dispone che si applicano i termini indicati nei primi due commi nei casi di estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o di intervento di sentenza irrevocabile resa nel giudizio penale, con decorrenza, rispettivamente, dalla data di estinzione del reato o da quella in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. Per cause di estinzione diverse dalla prescrizione si devono intendere essenzialmente quelle di cui agli artt. 150, 151 e 152 c.p., vale a dire: la morte del reo, l'amnistia e la remissione di querela;
per sentenza irrevocabile, la sentenza di condanna pronunciata in seguito a dibattimento e passata in giudicato (art. 651, comma 1, c.p.p.), oppure quella di assoluzione, sempre pronunciata a seguito di dibattimento e passata in giudicato, purché non escluda la sussistenza del fatto o la partecipazione dell'imputato (art. 652, comma 1, c.p.p.).
Nel caso si specie, essendo – come detto – intervenuto provvedimento di archiviazione, opera senz'altro il termine prescrizionale previsto dall'ultimo comma della richiamata norma, di guisa che – pur prescindendo dai plurimi eventi interruttivi menzionati dall' – deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di Pt_1
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prescrizione, essendo decorsi meno di sei anni tra il fatto illecito (5 luglio 2008) e introduzione del presente giudizio (atto di citazione notificato il 16 gennaio 2014).
2. Domanda di surroga dell' Pt_1
Rigettata l'eccezione di prescrizione, deve ora essere valutata nel merito la domanda proposta.
L' agisce nei confronti della Compagnia, del conducente e del Parte_1 responsabile civile, surrogandosi nei diritti del proprio assicurato per il recupero delle somme a quest'ultimo corrisposte a titolo di prestazioni assistenziali.
Produce, a sostegno della domanda, documentazione attestante il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 in favore di , e afferma la responsabilità esclusiva, o Parte_3 quantomeno concorrente, dello nella causazione dell'incidente. CP_2
In punto di diritto, infatti, la L. 12/06/1984, n. 222, di "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile", all'art. 14, rubricato "Surrogazione", statuisce che "
1. L'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri
e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, in attuazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
Il presente contenzioso scaturisce, invero, dal sinistro verificatosi in data 5 luglio 2008 sulla S.S. 80 nel territorio del Comune di Montorio al Vomano, Località Fonte Pasquale, nel quale sono rimasti coinvolti
, alla guida di una IA TI, Tg. CE823GZ, in direzione mare-monti, e CP_2 Parte_3
, alla guida di una Moto HONDA KA, Tg. CP08326, nella opposta direzione monti-mare.
[...]
È incontestato tra le parti che, all'incirca all'altezza del Km 58+900, i due veicoli, provenienti da opposte direzioni di marcia, entrarono in collisione: segnatamente, il , a bordo della moto, Parte_3 avrebbe urtato con il gomito sinistro lo specchietto retrovisore sinistro del veicolo Fiat TI condotto dallo
, perdendo il controllo del mezzo e riportando gravissime lesioni all'esito dell'impatto. CP_2
Le parti controvertono, quindi, in ordine alla responsabilità dell'impatto, che evidentemente rappresenta questione dirimente per l'esito della controversia, poiché il positivo vaglio della domanda di surroga dell' presuppone l'accertamento di una responsabilità, anche solo concorrente, in capo allo Pt_1
, conducente del veicolo assicurato da CP_2 Controparte_1
Occorre pertanto verificare, sulla base degli elementi di prova a disposizione, se le conseguenze del sinistro siano da imputarsi allo o al , partendo dal presupposto incontestato che i CP_2 Parte_3 due veicoli viaggiavano sulla stessa strada percorrendo direzioni opposte e che, in prossimità del km 58+900,
i mezzi sono entrati collisione, con conseguente sbandamento rivelatosi fatale per il motociclista.
L'aspetto cruciale della vicenda risiede, quindi, nell'individuazione del punto in cui si è verificata la collisione tra i due veicoli, onde comprendere se sia stata la Fiat TI a invadere la corsia di marcia della
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moto, o viceversa, accertamento evidentemente imprescindibile ai fini del riparto delle rispettive responsabilità.
In materia di incidenti derivanti dalla circolazione stradale, in base all'art. 2054, comma 2, c.c., l'accertamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale e i normali precetti della prudenza, al fine di escludere la configurazione di un concorso di colpa a suo carico
(si vedano, tra le tante, Cass. civ., 3 novembre 2004, n. 21056; Cass. civ., 27 ottobre 2004, n. 20814; Cass. civ., 15 dicembre 2000, n. 15847).
Infatti, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., in caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in egual misura a cagionare il danno subito dai veicoli coinvolti.
Ciascuno dei conducenti deve dunque provare non solo che la responsabilità sia tutta dell'altro soggetto coinvolto (o che lo sia in misura superiore alla metà), ma anche di aver abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (v. Cass. n. 21130/13 e Corte appello Firenze sez. III, 21/06/2018, n.1460).
Tale principio, che la giurisprudenza ha fondato, oltre che sul citato art. 2054 c.c., il quale impone ad ogni conducente una diligenza nella guida particolarmente penetrante, anche sul più generale principio di solidarietà sociale desumibile dall'art. 2 Cost., nonché sull'altrettanto generale principio di cui all'art. 1175
c.c. (si veda al riguardo Cass. civ., 5 maggio 2000, n. 5671), è senza dubbio corretto, in quanto valorizza l'esigenza di valutare gli eventuali apporti causali di entrambi i conducenti, incrementandone la responsabilizzazione.
Tuttavia, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (v. Cassazione civile sez. III
- 13/05/2021, n. 12884).
La peculiarità della vicenda consiste nella attestata impossibilità, da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza del fatto, di individuare il punto preciso in cui era avvenuta la collisione tra i due veicoli: tanto si legge nel rapporto – in atti – reso all'esito dei rilievi effettuati, ove si dà atto che, in mancanza di tracce di frenata, vetri in frantumi sull'asfalto e quant'altro potesse servire al predetto accertamento, non era stato possibile verificare in quale delle due opposte corsie di marcia fosse avvenuto l'impatto tra la Fiat TI e la moto condotta dal danneggiato.
Assumono, pertanto, peculiare pregnanza, ai fini della ricostruzione dell'incidente, le testimonianze rese dai soggetti presenti nel teatro del sinistro.
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r.g. n. 232/2014
Preliminarmente, deve dichiararsi l'inutilizzabilità della testimonianza resa dal danneggiato
[...]
, portatore di un personale interesse nella vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale, Parte_3 essendo il beneficiario delle prestazioni previdenziali per cui l' agisce in surroga. Pt_1
Ciò premesso, non possono che apprezzarsi, a fini decisori, la deposizioni rese dai testi escussi nel corso del processo, e in particolare quelle dei due testimoni oculari, , sentito all'udienza Testimone_1 del 10 ottobre 2017, e , sentito all'udienza del 12 ottobre 2023: entrambi hanno Testimone_2 confermato l'invasione da parte del della corsia su cui viaggiava lo . Parte_3 CP_2
Segnatamente, il teste (il quale era seduto sul sedile anteriore lato passeggero Testimone_1 della Fiat TI), rispondendo ai capitoli della seconda memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. dei convenuti
, interrogato sul capitolo 1 (Vero che l'autovettura IA TI targata CE 823 GZ, condotta Controparte_6 da in data 5 luglio 2008 percorreva la S.S. n.80 al Km. 58+900, in tratto del Comune di CP_2
Montorio al Vomano (TE), mantenendo la sua posizione all'interno della propria corsia di marcia e viaggiando in direzione “Montorio al Vomano/L'Aquila?), ha dichiarato: “E' vera la circostanza che conosco in quanto mi trovavo in qualità di trasportato sulla Fiat TI condotta dal sig. . CP_2
Sono amico d'infanzia del sig. .” CP_2
Sul capitolo 2 (Vero che in data 5 luglio 2008 in tratto stradale della S.S. n.80, in Montorio al Vomano, al Km.58+900, l'autovettura Fiat TI targata CE 823 GZ, mentre viaggiava nella direzione Montorio al Vomano/L'Aquila, veniva urtata dal motociclo Honda CBR 1000 targato CP 08326 che viaggiava in direzione L'Aquila/Montorio al Vomano?) il teste ha affermato quanto segue: “È' vera la circostanza.
Preciso che la motocicletta che proveniva dalla direzione opposta ha invaso la corsia di nostra pertinenza andando ad urtare la Fiat TI nella parte sinistra del parabrezza, cioè il montante sinistro del parabrezza”.
Quanto al capitolo 3 (Vero che il motociclo Honda CBR 1000 targato CP 08326, in data 5 luglio 2008 in tratto stradale della S.S. n.80, in Montorio al Vomano, nel percorrere al Km.58+900 la detta strada statale in direzione “L'Aquila/Montorio al Vomano” occupava la corsia di spettanza del veicolo IA TI targata CE 823 GZ che viaggiava nella direzione Montorio al Vomano/L'Aquila?) il teste ha risposto: “E' vero. Preciso che l'urto tra la moto e la fiat TI è avvenuto improvvisamente, in una frazione di secondo. Ribadisco che noi eravamo sicuramente all'interno della nostra corsia di pertinenza e che all'improvviso la moto ha urtato la Fiat TI. Pur non avendo visto la moto fuoriuscire dalla sua corsia di pertinenza in quanto l'urto è stato improvviso, ritengo che la fuoriuscita della moto dalla sua corsia di competenza sia la conseguenza del fatto che noi non abbiamo invaso la sua”.
Quanto al capitolo 4 (Vero che l'urto del motoveicolo CBR 1000 targato CP 08326 con l'autovettura
IA TI targata CE 823 GZ, in data 5 luglio 2008, in Montorio al Vomano al Km.58+900, si concretizzava all'interno della corsia di marcia riservata al veicolo IA TI, targata CE 823 GZ, condotta da che viaggiava sulla S.S. n.80 nella direzione Montorio al Vomano/L'Aquila, CP_2 colpendo il motoveicolo anzidetto lo specchietto retrovisore esterno sinistro del veicolo IA TI?), il teste ha confermato riportandosi a quanto già detto.
Il teste , che nell'occasione precedeva di poco con il proprio veicolo la medesima Testimone_2
Fiat TI condotta dallo , interrogato sui capitoli di cui alla seconda memoria istruttoria di parte CP_2 attrice, ha riferito quanto segue.
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Capitolo 2 (Vero che , giunto al KM 58+900, mentre impegnava una Parte_3 curva a destra, veniva urtato dalla autovettura IA STILO tg. CE 823 GZ di proprietà della sig.ra
e condotto nell'occasione dal sig. ?): “Ricordo che la moto viaggiava Controparte_3 CP_2 occupando la mia corsia di percorrenza allorché sono riuscito a schivarla sterzando a destra e la moto è arrivata a ridosso del veicolo Fiat TI condotta da che si trovava dietro di me a poca CP_2 distanza. La moto stava a metà della mia corsia di viaggio quando lo ho incrociato”.
Interrogato, poi, sui capitoli articolati dal difensore della Compagnia, il teste ha ribadito che: “La moto viaggiava nella corsia da me percorsa quando ha incrociato la mia macchina” (Capitolo 3).
Tali testimonianze si appalesano significativamente pertinenti ai fini della decisione: il teste
[...]
, presente in qualità di passeggero sul sedile anteriore della Fiat TI al momento del sinistro, ha Tes_1 confermato che lo procedeva regolarmente nella propria corsia di marcia: poca rilevanza assume CP_2 il fatto che costui abbia dichiarato di non aver avuto esatta contezza dell'invasione della corsia da parte del
: tale mancata percezione è stata coerentemente spiegata dal testimone nella misura in cui ha Parte_3 precisato che il motociclista è sopraggiunto in maniera del tutto repentina, evidentemente a causa sia dell'elevata velocità dello stesso (di cui si dirà successivamente) che della conformazione della strada, dall'andamento curvilineo, che evidentemente non consente una visuale ad ampio raggio.
Del resto, che il abbia nettamente invaso la corsia di pertinenza dello , è Parte_3 CP_2 stato ampiamente confermato dal teste (teste comune anche a parte attrice, si badi), il quale ha Tes_2 persino riferito che la moto si trovava a metà della corsia percorsa dallo , quando lo ha CP_2 incrociato, e riuscendo a schivarlo con difficoltà.
Non appare invero significativo, ai fini che qui interessano, che il non abbia poi visto Tes_2 materialmente l'impatto tra la Fiat TI e la moto, reputandosi comunque inverosimile che il motociclista, in poche frazioni di secondo, dopo aver incrociato il , sia rientrato nella propria corsia e sia stato Tes_2 colpito dallo . Invero, proprio perché lo procedeva immediatamente dietro al CP_2 CP_2 [...]
(lo afferma il stesso: che si trovava dietro di me a poca distanza) la Tes_2 Tes_2 CP_2 sequela di eventi (incrocio tra la moto e il – impatto tra la moto e la Fiat TI) deve Tes_2 necessariamente essersi svolta in tempi rapidissimi, sicché – come detto – appare arduo ipotizzare che in tempi così stretti il motociclista sia rientrato nella propria corsia.
Tali testimonianze, del resto, sono coerenti con quelle rese dinanzi ai Carabinieri dai medesimi soggetti in sede di sommarie informazioni testimoniali.
In particolare, , il quale, come detto, si trovava in qualità di passeggero a Testimone_1 bordo del veicolo condotto dallo , ascoltato in data 7 luglio 2008 dai Carabinieri di Teramo, CP_2 aveva già riferito quanto segue: “…percorrevo tale arteria (ndr. SS 80) verso Pietracamela a bordo dell'autovettura Fiat TI come passeggero, mentre alla guida vi era il mio amico , quando giunti alla CP_2 località Fonte Pasquale nell'abbordare una semicurva vedevo una moto sbucare dal nostro senso opposto di marcia che ci veniva addosso e precisamente sulla fiancata sinistra andando a sbattere probabilmente con il gomito sinistro sullo specchietto retrovisore esterno…”.
Anche , conducente del veicolo che precedeva quello dello , riferiva già Testimone_2 CP_2 in sede di S.I.T. che: “…Percorrevo la SS 80, nel comune di Montorio al V.no con la mia autovettura Suzuki
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Svift targata DJ 549 NA, di colore grigio metallizzato, con direzione di marcia verso MP
(AQ)….(omissis)……mi accingevo ad effettuare una semicurva a destra, quando all'improvviso dalla direzione opposta di marcia sopraggiungeva una moto di colore rosso a velocità non moderata, che mi costringeva a spostarmi bruscamente sulla destra della mia corsia al fine di evitare l'impatto”.
Alla luce di tali dichiarazioni, deve essere affermata l'esclusiva responsabilità, nella causazione dell'incidente, del , il quale – stando a quanto riferito da ben due testimoni – ha invaso la Parte_3 corsia di pertinenza dello . CP_2
Tale assunto appare corroborato dall'ulteriore elemento rappresentato dalla velocità di percorrenza tenuta dal nell'occasione che, secondo il testimone oculare , era superiore a Parte_3 Tes_3 quella indicata quale limite dalla segnaletica stradale (cfr. verbale sit del 25 marzo 2009 – Compagnia dei
Carabinieri di Teramo): “non posso dire quale fosse la velocità tenuta da ma Parte_3 comunque non credo fosse quella indicata dalla segnaletica stradale”.
Tale aspetto è stato oggetto di valutazione anche da parte del ctu nominato nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g. 81/2012 il quale, chiamato a ricostruire la dinamica del sinistro sulla base dei rilievi raccolti dalle forze dell'ordine nell'immediatezza del fatto, ha ritenuto che il motociclista viaggiava ad una velocità di circa 85 km/h, ben superiore al limite di 50 km/h previsto per quel tratto di strada, e senz'altro affatto consona allo stato dei luoghi, in considerazione della conformazione della carreggiata e delle numerose curve presenti.
Del resto, le stesse conseguenze, purtroppo nefaste, cui il sinistro ha condotto, appaiono altamente indicative della elevata velocità tenuta dal motociclista nell'occasione.
Deve, in definitiva, affermarsi l'esclusiva responsabilità del nella causazione del Parte_3 sinistro;
vale la pena di evidenziare che le risultanze della ctu espletata nel giudizio parallelo, al netto di quanto poc'anzi osservato in merito alla velocità del motociclista, frutto di precisi calcoli matematici, non possono essere apprezzate ai fini auspicati dall' che, anche in sede di scritti conclusivi, tenta di Pt_1 affermare una responsabilità – anche solo concorrente – in capo allo , richiamando, per CP_2
l'appunto, le conclusioni cui è pervenuto l'ing. che, invero, vengono interpretate in maniera Per_1 fuorviante.
Il ctu, in effetti, afferma nella relazione: “il sottoscritto ritiene che entrambi i veicoli non tenevano strettamente la destra della propria corsia di marcia e, considerando che l'incidente si è verificato per una sovrapposizione di pochi centimetri delle traiettorie dei veicoli, se entrambi avessero tenuto strettamente la destra, l'incidente non si sarebbe verificato”. Tale assunto, rappresenta – tuttavia – una mera ipotesi del consulente, il quale muove comunque dal presupposto che “purtroppo non è comunque possibile stabilire con certezza in quale corsia di trovavano i mezzi e in quale è avvenuto l'impatto” (pagina 17 della relazione), “infatti non è stato possibile risalire alla precisa posizione dei veicoli sulla strada al momento dell'urto e in particolare non si è potuto stabilire con certezza se uno o entrambi i veicoli invadevano le corsie opposte di marcia” (pagina 21 della relazione).
Come detto, il consulente ritiene possibile che entrambi i veicoli non tenessero perfettamente la propria destra, non essendo in possesso di elementi che gli consentissero di affermare con certezza che l'uno o l'altro avesse invaso l'opposta corsia di marcia;
in altre parole il ctu, in mancanza di dati scientifici da cui inferire
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l'esatta dinamica del sinistro, ipotizza una responsabilità concorrente di entrambi i conducenti (pur affermando comunque la prevalenza del contributo causale del motociclista), senza tuttavia escludere la possibilità di differenti ricostruzioni.
E, come si è ampiamente osservato, la mancanza di dati scientifici da cui poter attingere al fine di una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro appare favorevolmente superata dalle testimonianze rese dalle persone presenti sui luoghi causa, che hanno avuto immediata contezza di quanto accaduto;
testimonianze che, come si è visto, delineano una responsabilità esclusiva del motociclista, e che in alcun modo si pongono in contrasto con quanto affermato dal ctu che, si ribadisce, ha formulato una mera ipotesi ricostruttiva, nella consapevolezza dell'impossibilità di addivenire, sulla base dei soli rilievi effettuati dai
Carabinieri, a conclusioni univoche.
Non sembrano, quindi, potersi ravvisare profili di colpevolezza in capo allo , nei termini CP_2 tracciati dall'art. 2054 c.c.: il sopraggiungere improvviso del motociclo e l'elevata velocità tenuta dallo stesso non consentono di affermare che il conducente avrebbe potuto evitare l'impatto usando l'ordinaria diligenza. Del resto, il procedimento penale intrapreso a carico dello si è concluso con CP_2
l'archiviazione, che, sebbene non abbia l'efficacia vincolante del giudicato, senz'altro rappresenta una prova atipica meritevole di considerazione.
Deve, pertanto, essere rigettata la domanda di surroga proposta dall' nei confronti di , Pt_1 CP_1 del conducente e del responsabile civile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione del valore dichiarato della controversia, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche. Le spese sostenute da e vengono liquidate CP_2 Controparte_3 cumulativamente: costoro, che hanno assunto nel processo posizioni del tutto sovrapponibili, si sono costituiti a mezzo dello stesso difensore e hanno spiegato le medesime difese.
P.q.m.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 232/2014 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) RIGETTA la domanda proposta dall' nei confronti di Pt_1 Controparte_1 CP_2
e Controparte_3
II) CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Pt_1 Controparte_1 liquidano in € 22.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
III) CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Pt_1 CP_2 CP_3
che si liquidano in € 22.000,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
[...]
Così deciso, in Teramo, il giorno 22 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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