CA
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 469/2022 R.G. promossa
DA
( , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti V. Motta e P. Provenzani;
Appellante
CONTRO
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 P.IVA_2
Appellate contumaci
OGGETTO: appello – differenze retributive – risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4965/2021 del 30.11.2021, il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava il ricorso con cui aveva convenuto in giudizio le Parte_1
società TE S.p.A., Controparte_1 Controparte_3
e chiedendo: in via principale, accertarsi la sussistenza di un
[...] CP_2 unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle quattro società, con le mansioni di custode di cantiere ed inquadramento al 1° livello del Ccnl settore
Edilizia – ambienti industriali;
condannarsi le società, in solido tra loro, al pagamento di tutte le differenze retributive spettanti a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, pari alla somma complessiva di € 314.445,57, oltre al risarcimento del danno biologico e del danno determinato dalla mancata corresponsione dei contributi, da quantificarsi mediante CTU contabile e del risarcimento del danno esistenziale da liquidarsi in via equitativa ex art. 1126 c.c; in via subordinata, condannarsi singolarmente le società al pagamento dei medesimi emolumenti, ciascuna per il periodo di riferimento;
oltre al risarcimento dei danni.
In via preliminare, il giudice di primo grado dichiarava improcedibile e improseguibile il ricorso nei confronti della TE S.p.A., giacché in amministrazione straordinaria, e della , poiché Controparte_3
dichiarata fallita.
Incontestata la natura subordinata dei descritti rapporti di lavoro, precisava che dalla documentazione in atti emergeva che il aveva lavorato alle dipendenze Pt_1
della dal 12.6.2006 all'11.6.2007 e dal 20.7.2007 al 16.12.2008, Controparte_1
con rapporto di lavoro a tempo pieno e con qualifica di “operaio comune magazziniere di cantiere” ex 1° livello del CCNL Edili Industria;
alle dipendenze della dall'1.2.2011 al 15.9.2011 e dall'1.2.2012 al 31.3.2012, con rapporto CP_2
di lavoro a tempo pieno e con qualifica di “magazziniere” e successivamente di
“custode di cantiere” e inquadramento nel livello 1° del CCNL Edili Industria.
Ciò premesso, il giudice disattendeva la domanda attorea volta alla configurabilità sia di un unico rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di tutte le società convenute, sia di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. con conseguente responsabilità solidale in capo alle stesse. Riteneva, in particolare, che il lavoratore non avesse compiutamente allegato e, quindi, provato la configurabilità di un unico centro di imputazione del proprio rapporto di lavoro in capo alle società, considerando insufficienti e inidonee la documentazione prodotta e le richieste istruttorie formulate a tal fine. Reputava parimenti indimostrata la configurabilità di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.
Posto che il lavoratore era stato sempre inquadrato al 1° livello del Ccnl settore edilizia-industria, rilevava che, a prescindere dalla mansione formalmente attribuita
(“operaio comune magazziniere di cantiere” o “custode di cantiere”) nessuna differenza retributiva poteva discendere ex se dall'accertamento delle effettive mansioni espletate dal lavoratore, attesa la coincidenza tra l'inquadramento retributivo riconosciuto e quello invocato. Evidenziava che il ricorrente non aveva specificamente eccepito la percezione di emolumenti inferiori a quelli risultanti dalla documentazione in atti e, anzi, aveva allegato la percezione di importi complessivi coincidenti con quelli indicati nell'estratto conto previdenziale in relazione alle convenute e Controparte_1 CP_2
Osservava, altresì, che il non aveva compiutamente contestato che, Pt_1
come dedotto dalle società resistenti, “…altre voci come la 13^, le ferie ecc…. fanno parte di quegli elementi salariali accantonati dall'azienda in favore della Pt_2
che poi provvede al pagamento ai lavoratori”.
[...]
Disattendeva anche le domande relative al riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e della quattordicesima mensilità, genericamente formulate in ricorso. Con precipuo riferimento alla quattordicesima mensilità, conformemente a precedenti pronunce del medesimo ufficio, il giudice rilevava che, avendo tale emolumento carattere contrattuale, il lavoratore aveva l'onere di allegare e provare la sussistenza del titolo.
Anche alla luce dell'istruttoria orale espletata, rigettava la domanda riguardante il compenso per il lavoro straordinario, anch'esso genericamente descritto in ricorso.
In particolare, riteneva le dichiarazioni rese sul punto dai testi inadatte a comprovare l'effettivo e costante svolgimento dell'asserito superiore orario di lavoro, attesa la genericità e la indeterminatezza delle stesse. Precisava che non poteva assumere rilievo decisivo la mera mancata presentazione delle società convenute per rendere l'interrogatorio formale.
Quanto alle pretese economiche avanzate con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con la il decidente dichiarava la prescrizione Controparte_1
quinquennale delle stesse, tenuto conto del fatto che il rapporto era cessato l'11.6.2007 e il primo valido atto interruttivo della prescrizione (diffida ad adempiere allegata al ricorso) era datato 25.6.2012.
Per effetto delle superiori considerazioni e rilevato che parte ricorrente non aveva provato né la sussistenza, né l'esatta consistenza degli asseriti danni patiti, rigettava le domande risarcitorie.
Compensava le spese di lite in ragione della complessità e della peculiarità della fattispecie esaminata.
Appellava la citata sentenza il soccombente, con ricorso depositato il 26.5.2022.
Nonostante regolare notifica del gravame, la e la Controparte_1 CP_2
rimanevano contumaci.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione dei principi costituzionali di difesa, del contraddittorio e del giusto processo, nonché dell'iter procedimentale previsto dall'art. 281 sexies c.p.c., secondo cui “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale…”.
Deduce che, in occasione dell'udienza del 30.11.2021, il giudice di primo grado
“ha invitato parte ricorrente (odierna appellante) ad interloquire in merito alla competenza funzionale di questo giudice con riguardo alle domande formulate nei confronti di dichiarata fallita, e alla relativa procedibilità”, Controparte_3
senza però invitare le parti a precisare le conclusioni e omettendo qualsiasi statuizione circa l'ammissione degli ulteriori mezzi istruttori tempestivamente richiesti dal . Assume che, in violazione del principio del contraddittorio e Pt_1
dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, il giudice avrebbe pronunciato “una sentenza c.d. a sorpresa”.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto indimostrata la sussistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.
Premette che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 19023/2017), si configura un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro allorquando ricorrono i seguenti presupposti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Precisa che la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che l'esistenza di un gruppo di imprese non richiede che la costituzione sotto forma di gruppo sia desunta da atti formali.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, dalla documentazione in atti, risulta la ricorrenza, nel caso di specie, dei quattro presupposti individuati dalla giurisprudenza. Deve ritenersi certamente provato il presupposto di integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune, tenuto conto dell'identità dell'oggetto sociale delle distinte imprese citate in giudizio e della medesima compagine sociale, oltre che della perfetta coincidenza tra gli organi di controllo tra la e la TE S.p.A. Quanto alla unicità Controparte_1
della struttura organizzativa e produttiva deduce che “l'unità locale n. 1 di TECNIS
s.p.a., anche se ad oggi cessata, e quella di coincidevano con Controparte_1
l'attuale sede legale di;
che l'unità locale n. 2 di Controparte_4 [...]
, oggi cessata, coincideva con l'attuale sede legale di Controparte_4 [...] e e che l'unità locale n. 1 di coincide con CP_1 Controparte_2 Controparte_2
l'attuale sede legale di . Rileva che il requisito del Controparte_4
coordinamento tecnico e amministrativo/finanziario si evince dall'indagine RC – a seguito della quale gli imprenditori , e sono stati Pt_3 Parte_4 Pt_5
destinatari di misure cautelari – da cui risulta che TE si è occupata della gestione finanziaria di tutte le società collegate. In merito alla utilizzazione contemporanea delle prestazioni, ribadisce di essere stato adibito alle medesime mansioni da tutte le utilizzatrici, con una stretta conseguenzialità temporale tra la cessazione del rapporto di lavoro presso una società e l'assunzione presso altra facente parte del gruppo.
3. Con il terzo motivo l'appellante impugna la sentenza per aver rigettato le domande riguardanti le pretese retributive e risarcitorie.
Sostiene che lo svolgimento di lavoro straordinario è stato confermato dai testi escussi in primo grado, e . Avrebbe errato il Testimone_1 Testimone_2
giudice nel ritenere che le dichiarazioni del non potessero assumere rilievo Tes_1
con riguardo all'attività lavorativa prestata dal alle dipendenze delle due Pt_1
società odierne appellate.
Assume che, accertato il superiore orario di lavoro osservato, il tribunale avrebbe dovuto condannare le società odierne appellate al pagamento degli emolumenti richiesti in ricorso.
Critica la sentenza per aver dichiarato prescritte le pretese relative al rapporto di lavoro instaurato con la sostenendo che, tenuto conto dell'unicità Controparte_1
del rapporto di lavoro, il dies a quo del termine di prescrizione coincide con la cessazione dell'unitario rapporto in data 31.3.2012.
Quanto ai danni non patrimoniali patiti, l'appellante “rinvia per mere ragioni di brevità” al ricorso introduttivo.
Lamenta, infine, la violazione del diritto di difesa in quanto il giudice di primo grado, nell'ammettere la prova per testi, ha limitato a due il numero dei testimoni da escutere.
4. L'appello è infondato. 5. Nessuna violazione del diritto di difesa può configurarsi nell'operato del giudice di primo grado: nel rito del lavoro ogni udienza è di discussione e in ogni udienza può essere pronunciata sentenza che definisce il giudizio. Correttamente il tribunale alla prima udienza successiva alla riassunzione del giudizio, interrotto per l'intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle società resistenti, essendo stata la causa già istruita con prova testimoniale, ha invitato parte ricorrente a discutere sulle questioni processuali sollevate dalla curatela fallimentare e poi, ritiratosi in camera di consiglio, ha deciso interamente la causa. Nessuna norma imponeva al giudice di fissare una successiva udienza, stante, altresì, la risalenza nel tempo del procedimento, iscritto nell'anno 2014.
6. La pronuncia impugnata è corretta anche in punto di insussistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
La stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante richiede, al fine di accertare tale condizione, una serie di circostanze tra cui l'utilizzazione indifferenziata tra tutte le società del personale dipendente e della prestazione del lavoratore che tale accertamento invoca.
A prescindere da tutte le altre condizioni, su tale punto nulla emerge dalle allegazioni dell'appellante e dalla documentazione in atti. Anche la circostanza evidenziata nell'atto di appello, secondo cui alcuni contratti a termine stipulati con le varie società coprirebbero contemporaneamente lo stesso periodo non trova riscontro nella documentazione allegata, atteso che i periodi per i quali sono in atti i contratti a tempo determinato alle dipendenze della società (dal 12.6.2006 CP_1
all'11.12.2006, dal 20.7.2007 al 31.12.2008) non coincidono con quelli riguardanti la società (dal 13.6.2007 al 12.7.2007, dal 2.11.2009 al 30.4.2010, con Controparte_4
proroga fino al 31.1.2011, dal 16.9.2011 al gennaio 2012).
La mancanza di tale elemento esclude che possa configurarsi un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
7. Quanto poi alla insussistenza della prova riguardante il diverso orario di lavoro prestato, correttamente il giudice di primo grado ha escluso la rilevanza della deposizione del teste che ha lavorato solo per la , per cui Tes_1 Controparte_4
nulla poteva sapere circa le modalità di espletamento dell'attività dell'appellante alle dipendenze di altre società. Il collegio condivide, altresì, la valutazione del tribunale riguardo la deposizione del teste , in quanto generica e indeterminata a Tes_2
fronte di diversi e separati rapporti di lavoro alle dipendenze di varie società.
8. La motivazione di rigetto della domanda di risarcimento di danni non patrimoniali non risulta adeguatamente censurata dall'appellante.
9. Infine, ritiene la Corte che i due testi ammessi fossero sufficienti, riguardando gli articolati di prova circostanze identiche.
10. Non si provvede sulle spese, stante la contumacia delle appellate.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; nulla per le spese;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Graziella Parisi