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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. RIUNITI nn. 3267/2022, 3993/2022 e 4072/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello, riunite ed iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 3267/2022, 3993/2022 e 4072/2022, vertenti tra
Proc. n. 3267/2022 RG
(c.f. e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Ida Paragliola.
CP_1
e
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pepe.
-APPELLATA-
VIA NUOVA BAGNOLI N.512 (p.iva n. Controparte_3
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renata Riccio. P.IVA_2
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
[...
), quest'ultimo in proprio e in qualità di socio accomandatario della C.F._4 CP_4
(p. iva ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi De Martino. Parte_5 P.IVA_3
-APPELLATI-
pagina 1 di 23 (c.f. , (c.f. e Parte_6 C.F._5 Parte_7 C.F._6
(c.f. ) Parte_8 C.F._7
-APPELLATI- contumaci-
****
Proc. n. 3993/2022 RG
, CORRENTE IN IN VIA NUOVA BAGNOLI N.512 (p.iva n. Controparte_3 CP_3
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renata Riccio. P.IVA_4
CP_5
e
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pepe.
[...]
(c.f. e (c.f. , Parte_9 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Ivan Napolitano.
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_10 C.F._3 Parte_4
), quest'ultimo in proprio e in qualità di socio accomandatario della C.F._4 Controparte_6
(p. iva ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi De Martino. Parte_4 P.IVA_3
[...]
(c.f. e (c.f. ). Parte_11 C.F._5 Parte_8 C.F._7
-APPELLATI- contumaci-
(c.f. . Parte_7 C.F._6
-APPELLATO-
****
Proc. n. 4072/2022 RG
(c.f. ) e (c.f. Parte_12 C.F._8 Parte_13
, rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Riccio. C.F._9
[...]
IN VIA NUOVA BAGNOLI N.512 (p.iva n. Controparte_7
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renata Riccio. P.IVA_4
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pepe. pagina 2 di 23 -APPELLATA-
(c.f. e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Ivan Napolitano.
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_10 C.F._3 Parte_4
), quest'ultimo in proprio e in qualità di socio accomandatario della C.F._4 Controparte_6
(p. iva ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi De Martino. Parte_4 P.IVA_3
[...]
(c.f. e (c.f. ). Parte_11 C.F._5 Parte_8 C.F._7
-APPELLATI- contumaci-
(c.f. . Parte_7 C.F._6
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2022, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 25.2.2025 dalla difesa della il 3.3.2025 dalla difesa di e Controparte_2 Parte_1
, dalla difesa di e , e dalla difesa del Parte_2 Parte_12 Parte_13 Controparte_3
corrente in alla Via Nuova Bagnoli 512; il 4.3.2025 dalla difesa di e di
[...] CP_3 Parte_10
, quest'ultimo anche come socio accomandatario della . Parte_4 Controparte_6 Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Parte_1 Parte_2 [...]
il , (in proprio e nella Controparte_2 Controparte_9 Parte_4 qualità di legale rappresentante p.t. della , , , e CP_6 Parte_11 Parte_7 Parte_10
, proponendo appello avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_8 pubblicata il 22.2.2022, con cui è stato così disposto: “1) dichiara la contumacia di , , Parte_11 Parte_10
e;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea tardiva di condanna alla rimozione delle cause Parte_8 Parte_7 delle infiltrazioni;
3) in accoglimento della domanda attorea (come formulata in citazione), condanna a Parte_1 Parte_2
e il Condominio sito alla , in p. l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice
[...] Controparte_9 [...]
in p.l.r.p.t., di euro 22.507,33, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione Controparte_2 della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 19.812,79, e annualmente rivalutato, dal settembre 2010 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
4) condanna a e il sito alla Parte_1 Parte_2 CP_3 [...]
, in p. l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice CP_9 Parte_14 in p.l.r.p.t., che liquida in euro 283,00 per spese ed euro 9.186,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% dei compensi, IVA e CPA,
pagina 3 di 23 come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Ferdinando Pepe;
5) compensa le spese di lite tra e le altre parti del CP_10 giudizio;
6) condanna a , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di l.r. della che liquida in euro 6.285,50 per compensi ed euro 63,63 per spese, Parte_4 CP_6 oltre spese forfettarie al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Flora Avallone;
7) nulla per le spese di lite di , , e;
8) pone definitivamente a carico di Parte_11 Parte_10 Parte_8 Parte_7 [...]
, di e del sito alla , in p. l.r.p.t, in solido tra loro, le spese di ctu, Parte_1 Parte_2 CP_3 Controparte_9 liquidate in separato decreto.”.
In sintesi, in primo grado, la quale proprietaria di un immobile sito in in Via Nuova Bagnoli CP_2 CP_3
n. 232 (ex 512), sostenendo che dall'appartamento di (sovrastante il proprio), disabitato ed in Parte_15 precarie condizioni di manutenzione, provenissero, nel proprio appartamento, da parecchi mesi prima dell'introduzione (2011) del giudizio (in ogni caso dal 2010), delle infiltrazioni d'acqua a seguito di eventi meteorici,
e che di tali infiltrazioni fosse tenuta a rispondere la convenuta in solido con il Pt_15 Controparte_9
(altro convenuto), ex art. 1126 c.c., aveva chiesto di accertare la responsabilità dei convenuti nella
[...] causazione dei danni e, per l'effetto, che entrambi fossero condannati, in via solidale, al risarcimento dei danni, quantificati in euro 16.881,15, oltre IVA, interessi e rivalutazione, ovvero in altra misura accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
E il Tribunale ha deciso la controversia nei detti termini (accogliendo la domanda risarcitoria, per equivalente monetario, proposta dalla società attrice), ritenendo, per ciò che rileva in questa sede:
a) che le cause delle predette infiltrazioni, secondo gli accertamenti operati dal ctu nominato, fossero da individuare esclusivamente nelle pessime condizioni di conservazione e manutenzione delle impermeabilizzazioni del sovrastante lastrico di copertura nel suo complesso (e, dunque, comprendente sia il lato “lungo” che il lato
“corto”) delle coperture piane aventi unico accesso dalla proprietà ; Pt_15
b) che, seguendo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite), in relazione alle infiltrazioni determinate dal cattivo stato manutentivo del terrazzo a livello dovessero rispondere solidalmente le eredi della (in particolare e , avendo il marito dell'originaria Pt_15 Parte_1 Parte_2 convenuta rinunciato all'eredità), proprietarie del bene e, quindi, custodi dello stesso, ed il , in via CP_3 solidale (operando nel riparto interno i criteri di cui all'art. 1126 c.c.);
c) che non fosse stata fornita una piena e convincente prova della sussistenza di un comportamento di terzi imprevedibile e non evitabile dalla e dal , tale da escludere completamente il dominio sul bene Pt_15 CP_3 immobile e, conseguentemente, la loro responsabilità di custodi del bene, non risultando provato, in particolare, quanto allegato dalla convenuta in merito all'impossibilità di entrare nell'immobile di sua proprietà in Pt_15 conseguenza delle minacce e delle aggressioni da parte di e di altri suoi familiari (tra cui Parte_11
) nonché l'impossibilità, dedotta dal , di accedere all'immobile della per Parte_10 CP_3 Pt_15 eseguire i lavori.
pagina 4 di 23 ****
Anche il corrente in in Via Nuova Bagnoli n.512, nonché e Controparte_3 CP_3 Parte_12
, hanno proposto distinti atti di appello avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Parte_13
Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2022, convenendo in giudizio, rispettivamente:
a) la e , , in Controparte_2 Controparte_11 Parte_2 Parte_4 proprio e nella qualità di legale rappresentante della , , CP_6 Parte_11 Parte_10 Parte_8
e ;
[...] Parte_7
b) la il , e Controparte_2 Controparte_12 Controparte_11
, , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_4 CP_6
, , e . Parte_11 Parte_10 Parte_8 Parte_7
****
e hanno censurato la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli, pubblicata il 22.2.2022, sulla base dei tre seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1126 E 2055 C.C
Con il primo motivo hanno censurato la decisione del primo giudice sia per non avere considerato che le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà della società attrice provenissero dal lato corto del terrazzo (avente forma ad “L”) di esclusiva proprietà della stessa, a causa di un'errata pendenza (come osservato dal proprio consulente criticando la ctu, sul punto), sia, in ogni caso, lamentando la violazione dell'art. 1126 c.c., non generando tale norma, ad avviso delle appellanti, un'obbligazione solidale, ex art. 2055 c.c., tra e CP_3
(come invece stabilito dal Tribunale di Napoli), ma obbligando il a sostenere 1/3 delle CP_3 CP_3 spese utili a rimuovere i danni generati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico utilizzato in via esclusiva, e il a sostenere tali spese per i restanti 2/3. CP_3
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1140, 2051 E 2735 C.C. – OMESSO ESAME DI DOCUMENTI E PROVE RILEVANTI AI
FINI DELLA DECISIONE DELLA CAUSA.
Con il secondo motivo le appellanti hanno criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale di
Napoli ha ritenuto che non fosse stata fornita una piena e convincente di quanto allegato dalla convenuta Pt_15 in merito all'impossibilità di entrare nell'immobile di sua proprietà in conseguenza delle minacce e delle aggressioni da parte di e di altri suoi familiari (tra cui ). Parte_11 Parte_10
Secondo le appellanti, invece, alla luce dell'attività istruttoria vi sarebbe stata la dimostrazione dello spoglio violento, ai danni di , del possesso dell'immobile dal quale avrebbero avuto origine le infiltrazioni. Parte_15
In particolare, secondo e , tale prova sarebbe risultata: a) dalla Parte_1 Parte_2 sentenza penale n. 11782/17 resa dal Tribunale di Napoli in data 9 novembre 2017; b) dalla nota del 24 maggio
2011, a firma dell'avv. Flora Avallone e indirizzata alla , in cui la (poi di Pt_15 Controparte_6 Persona_1
) avrebbe riconosciuto di aver ininterrottamente posseduto l'immobile dal 15 maggio 2003; c) Parte_4 pagina 5 di 23 dalla dichiarazione resa dal teste , figlio di , e da quella resa dal teste Testimone_1 Parte_4
all'udienza del 2 ottobre 2020. Testimone_2
3. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
Con il terzo e ultimo motivo le appellanti hanno lamentato la contraddittorietà della motivazione sostenendo che il Tribunale di Napoli avesse prima affermato che unica custode del cespite fosse stata per poi Parte_15 ritenere che quest'ultima avrebbe dovuto instaurare un'azione nei confronti dei chiamati in causa per rientrare in possesso del bene ed eseguire i lavori necessari, riconoscendo, inoltre, alla (e dunque alle sue eredi), il Pt_15 diritto di instaurare un'azione risarcitoria per le condotte dai terzi chiamati assunte, pur avendo in precedenza affermato l'assenza della loro responsabilità.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…In via preliminare: 1) Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. Nel merito: 2) Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e non provate. 3) Condannare le appellanti alla rifusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Ida Paragliola per fattone anticipo. In via istruttoria: 4) Conferire nuovo incarico al C.T.U. al fine di accertare se le acque meteoriche cadenti sul lato corto del lastrico solare
(di proprietà esclusiva di hanno un corretto deflusso che esclude il loro trasferimento sul lato lungo di proprietà delle .”. CP_2 Parte_16
Iscritta la causa al n. 3267/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
8.11.2022, il corrente in in Via Nuova Bagnoli n.512, precisando di avere Controparte_3 CP_3 proposto appello, a sua volta, dinanzi a questa Corte, avverso la stessa sentenza (procedimento n. 3993/2022
R.G.) e chiedendo, ex art 335 c.p.c., di disporne la riunione, reiterando le conclusioni rassegnate in quel giudizio.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 28.11.2022, e Parte_10 Parte_4
(quest'ultimo in proprio e nella qualità di socio accomandatario della ), hanno Controparte_13 preliminarmente eccepito la formazione del giudicato interno (per mancata impugnazione) in merito alla declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalla originaria convenuta nei confronti della
[...]
. Controparte_13
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'istanza cautelare formulata sia con
l'atto d'appello, sia con il ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c., condannando, in solido tra loro, le signore e , al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese, diritti ed onorari della fase cautelare, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità, in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell'appello proposto, per le causali spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alla immediata estromissione della “ ”, per Controparte_13 intervenuto giudicato del capo della sentenza relativo alla inammissibilità della chiamata in causa di questa;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa deduzione, per tutte le causali sopra spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale;
4) Per
l'effetto rigettare l'appello delle signore e nei confronti dei signori e , per i motivi Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_10 esposti, con ogni pronuncia conseguenziale in ordine alla conferma integrale / parziale della sentenza n. 1875/2022 emessa, in data 22.2.2022, dal
Tribunale di Napoli, Sezione Quarta, in persona del Giudice Dott.ssa Robustella;
5) Condannare, in solido tra loro, le signore e Parte_1 CP_14
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità , in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si
[...] dichiara antistatario, con ogni pronuncia conseguenziale;
”.
pagina 6 di 23 Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 29.11.2022, la Controparte_2 contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame.
Ha proposto, a sua volta, appello incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, lamentando, innanzitutto, l'inammissibilità, la nullità e l'erroneità delle ordinanze istruttorie emesse dal
Tribunale di Napoli il 20.06.2019, 3.10.2019, 16.01.2020 e del 30.1.2020, sostenendo che, come da essa eccepito in primo grado, non fosse possibile concedere al terzo chiamato (in proprio e nella qualità di Parte_4 legale rappresentante della i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (e, quindi, articolare la CP_6 prova per testi, poi ammessa ed assunta), essendo il terzo chiamato tenuto ad accettare la causa nello stato in cui si trovava, ai sensi del secondo comma dell'art. 268 c.p.c.
Inoltre, in caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, ha sostenuto che per i danni riportati dall'immobile di sua proprietà dovesse essere riconosciuta la responsabilità, in solido con le eredi ed il Pt_15
, anche dei terzi chiamati in causa , , CP_3 CP_6 Parte_4 Parte_11 Parte_7
, e .
[...] Parte_10 Parte_8
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Si conclude, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e riunione dei tre giudizi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875/2022: 1) per la nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza degli appelli;
2) solo subordinatamente e salvo impugnativa, per l' ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione principale delle sigg.re e/o del , si chiede in accoglimento dell'appello incidentale Pt_2 CP_3 condizionato: a) dichiararsi la nullità delle ordinanze di primo grado del 20.6.2012, 3.10.2019 e 16.1.2020 (di nuova concessione dei termine di cui all'art.
183 sesto comma c.p.c.), e del 30.1.2020 (di ammissione della prova per testi) nonchè la nullità della prova per testi raccolta;
b) accertare e dichiarare, per i danni riportati dall'appartamento la responsabilità solidale, con le eredi della sig.ra sigg.re e CP_2 Parte_15 Parte_1
ed il anche dei terzi chiamati in causa di , Parte_2 Controparte_15 CP_6 Parte_4 di , , , e e/o di chi tra i detti terzi chiamati in causa sarà Parte_4 Parte_11 Parte_7 Parte_10 Parte_8 ritenuto responsabile; c) condannare le sigg.re e ed il in solido con i detti terzi chiamati in causa e/o chi tra di Parte_1 Pt_2 CP_3 essi sarà ritenuto responsabile, e solidalmente ciascuno per l'intero, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società per i motivi ed in CP_2 conseguenza dei fatti per cui è causa e nella misura stabilita dal Tribunale di Napoli al capo 3 del dispositivo della sentenza di primo grado;
3) condannare solidalmente le sigg.re e ed il detto , in solido con i detti terzi chiamati in causa e/o chi tra di essi Parte_1 Pt_2 CP_3 sarà stato ritenuto responsabile, al pagamento a favore della società di quanto dalla stessa versato o che sarà versato al CTU ponendo le CP_2 spese di CTU a carico dei soccombenti, con la condanna in ogni caso degli appellanti sigg.re e , e/o di chi sarà ritenuto Pt_2 CP_3 responsabile, al pagamento in solido delle spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario Cassa Avv.ti ed IVA, e con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”.
Non si sono costituiti in giudizio (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi il Parte_11
26.7.2022, come documentato dalle appellanti il 24.8.2022), (nonostante la rinnovazione della Parte_7 notifica dell'atto di appello effettuata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 29.12.2022, come documentato dalle appellanti il 4.5.2023) e (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi il 20.7.2022, come Parte_8 documentato dalle appellanti il 24.8.2022).
****
pagina 7 di 23 Il corrente in in Via Nuova Bagnoli n.512, ha censurato la sentenza n. Controparte_3 CP_3
1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due seguenti motivi.
Con il primo ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ravvisato anche la sua (del detto
Condominio, si intende) responsabilità in ordine ai danni provocati dalle infiltrazioni in questione, non considerando, erroneamente, il Tribunale, ad avviso dell'appellante, che la suddetta terrazza a livello da cui provenivano tali infiltrazioni non avesse funzione di lastrico di copertura, in quanto sovrastante esclusivamente l'appartamento di proprietà della e avente accesso da un solo appartamento, ovvero da quello di CP_2 proprietà della ON . Parte_15
Con il secondo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse completamente travisato le dichiarazioni rese dal teste attribuendo ad esso una responsabilità da attribuire, invece, Tes_3 CP_3 esclusivamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., alla ON (e, dunque, alle sue eredi Parte_15 [...]
e ) o, in via secondaria - nel caso in cui fossero state ritenute sufficienti le prove emerse nel Parte_1 Pt_2 giudizio di primo grado nonché la sentenza del 11827 del 2017 del Tribunale Penale di Napoli- a Parte_4
(in via esclusiva o insieme ai fratelli , e ), quale effettivo possessore dell'immobile
[...] Pt_11 Pt_7 Pt_10
e, dunque, quale custode dello stesso.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza n. 1875/2022 resa dal
Tribunale di Napoli, in persona del G.U. Dott.ssa Manuela Robustella, in data 10.02.2022 all'esito del procedimento civile n. 32660/2011 e non notificata,
Voglia l'Ecc.ma Corte di Napoli così provvedere: a) in via preliminare, disporre ex art. 283 c.p.c. la sospensione della eventuale efficacia esecutiva che dovesse essere riconosciuta alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875 del 2022. b) nel merito, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente gravame, riformare, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e per l'effetto: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio del in persona dell'Amm.re p.t. Avv. , corrente Controparte_3 Controparte_16 in alla Via Nuova Bagnoli 512 odierno appellante;
- rigettare la domanda formulata dalla nei confronti del CP_3 Controparte_17
, anche per come quantificate, in quanto inammissibile per il difetto di legittimazione passiva oltre che infondata in fatto ed in Controparte_3 diritto, e comunque non meritevole di accoglimento;
c) Ritenere in ogni caso la responsabilità esclusiva per i fatti di causa le sig.re e CP_11
nella qualità di eredi dell'originaria convenuta, . d) Con condanna degli appellati al pagamento delle Parte_2 Controparte_18 spese ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Renata Riccio per fattone anticipo.”.
Iscritta la causa al n. 3993/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
15.12.2022, la chiedendo in via preliminare la riunione del giudizio a Controparte_2 quelli recanti i nn. 3267/2022 e 4072/2022 RG (trattandosi di giudizi di appello avverso la medesima sentenza), e contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Si conclude, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e previa riunione dei tre giudizi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875/2022, per la nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza dell'appello, con la condanna dell'appellante al Controparte_3 pagamento delle spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario Cassa Avv.ti ed IVA, e con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”.
Si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il 17.12.2022, e , Parte_1 Parte_2 ribadendo i motivi gravame da esse proposti con l'atto di appello introduttivo del giudizio recante il n.3267/2022 pagina 8 di 23 RG e contestando la fondatezza dell'appello proposto dal corrente in in Via Controparte_3 CP_3
Nuova Bagnoli n.512.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1.- Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riunire il presente giudizio a quello n. 3267/2022 instaurato dalle Signore e dinnanzi la Corte d'Appello di Napoli al fine di Parte_1 Parte_2 impugnare la stessa sentenza impugnata dal;
Nel merito: 2.- Rigettare l'appello proposto dal Controparte_3 Controparte_3 perché infondato in fatto e in diritto;
3.- Condannare il alla rifusione delle spese di lite in favore delle Signore e Controparte_3 Parte_1
.”. Parte_2
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 9.5.2023, e Parte_10 Parte_4
(quest'ultimo in proprio e nella qualità di socio accomandatario della ), hanno Controparte_13 preliminarmente eccepito la formazione del giudicato interno (per mancata impugnazione) in merito alla declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalla originaria convenuta nei confronti della
[...]
. Controparte_13
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'appello proposto dal corrente in Controparte_3 in Via Nuova Bagnoli n.512, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare, per tutti i motivi sopra CP_3 esposti, l'istanza cautelare formulata con l'atto d'appello, condannando il sito in alla Via Nuova Bagnoli n. Controparte_19 CP_3
512, in persona dell'Amm.re p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase cautelare, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità, in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell'appello proposto, per le causali spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alla immediata estromissione della “ ”, per intervenuto giudicato del capo della sentenza relativo alla inammissibilità della chiamata in Controparte_13 causa di questa;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa deduzione, per tutte le causali sopra spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale;
4) Per l'effetto rigettare l'appello proposto dal dell'edificio sito in Controparte_3 CP_3 alla Via Nuova Bagnoli n. 512, in persona dell'Amm.re p.t., nei confronti dei signori e , per i motivi esposti, con Parte_4 Parte_10 ogni pronuncia conseguenziale in ordine alla conferma integrale / parziale della sentenza n. 1875/2022 emessa, in data 22.2.2022, dal Tribunale di
Napoli, Sezione Quarta, in persona del Giudice Dott.ssa Robustella;
5) Condannare il sito in alla Via Controparte_19 CP_3
Nuova Bagnoli n. 512, in persona dell'Amm.re p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità , in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario, con ogni pronuncia conseguenziale;
”.
Non si sono costituiti in giudizio (nonostante la rinnovazione della notifica dell'atto di appello Parte_11 perfezionatasi il 14.6.2023, come documentato dall'appellante il 10.10.2023), (come meglio si dirà Parte_7 nel prosieguo della motivazione) e (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi per Parte_8 compiuta giacenza, come documentato dall'appellante il 5.5.2023).
****
e , deducendo di essere divenuti condomini (del Parte_12 Parte_13 Controparte_3
corrente in in Via Nuova Bagnoli n.512) nelle more del giudizio, hanno censurato la sentenza n.
[...] CP_3
1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, sulla base degli stessi due motivi proposti dal detto (con CP_3
l'atto di appello nel giudizio n. 3993/2022 RG), sostenendo che la condanna risarcitoria disposta dal Tribunale andasse a gravare esclusivamente nei loro confronti, nonostante fossero gli unici a non essere condomini nel momento in cui si erano verificati i danni (per aver acquistato i propri immobili nelle more del giudizio di primo pagina 9 di 23 grado), rassegnando le seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza n. 1875/2022 resa dal Tribunale di Napoli, in persona del G.U.
Dott.ssa Manuela Robustella, in data 10.02.2022 all'esito del procedimento civile n. 32660/2011 e non notificata, Voglia l'Ecc.ma Corte di Napoli così provvedere: “a) in via preliminare, disporre ex art. 283 c.p.c. la sospensione della eventuale efficacia esecutiva che dovesse essere riconosciuta alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875 del 2022. b) nel merito, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente gravame, dichiarare nulla, ovvero riformare, per quanto di ragione la sentenza impugnata e per l'effetto: - rigettare la domanda formulata dalla Controparte_17
nei confronti del , anche per come quantificata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, che oltre sfornita di
[...] Controparte_3 prova e comunque non meritevole di accoglimento;
- ritenere in ogni caso la responsabilità esclusiva per i fatti di causa delle sig.re e CP_11
nella qualità di eredi dell'originaria convenuta, . - nella denegata ipotesi di condanna del , Parte_2 Controparte_18 CP_3 riformare la sentenza impugnata affinché preveda l'esatta individuazione dei singoli condomini responsabili della mancata esecuzione dei lavori al momento in cui era insorto l'obbligo di conservazione della cosa comune, e che ricoprivano la qualità di condomini nel momento in cui l'azione giudiziaria è stata promossa. - Con condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Ilaria
Riccio.”.
Iscritta la causa al n.4072/2022 R.G., si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il 17.12.2022,
e , ribadendo i motivi gravame da esse proposti con l'atto di appello Parte_1 Parte_2 introduttivo del giudizio recante il n.3267/2022 R.G. e contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto da e (evidenziando come gli stessi non fossero parti Parte_12 Parte_13 soccombenti nel giudizio di primo grado), rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1.- Ai sensi dell'art. 335
c.p.c. riunire il presente giudizio a quello n. 3267/2022 instaurato dalle Signore e al fine di impugnare la stessa sentenza Parte_1 Parte_2 Pt_1 impugnata dai Signori e 2.- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Signori ed che Parte_13 Parte_12 Parte_13 Pt_1 sono parti soccombenti del giudizio di primo grado;
Nel merito: 3.- Rigettare l'appello proposto dai Signori e perché infondato in fatto Parte_13
e in diritto;
4.- Condannare i Signori ed alla rifusione delle spese di lite in favore delle Signore e Parte_12 Parte_13 Parte_1
.”. Parte_2
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 20.12.2022, la Controparte_2 chiedendo in via preliminare la riunione del giudizio a quelli recanti i nn. 3267/2022 e 3993/2022 RG (trattandosi di giudizi di appello avverso la medesima sentenza), e contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Si conclude, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e previa riunione dei tre giudizi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875/2022, per la nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza dell'appello, con la condanna degli appellanti sigg.ri e sig.ra Parte_12 al pagamento delle spese e compensi del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario Cassa Avv.ti ed IVA, e con Parte_13 attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 15.1.2023, e Parte_10 Parte_4
(quest'ultimo in proprio e nella qualità di socio accomandatario della ), hanno CP_6 Controparte_13 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da e , Parte_12 Parte_13 sostenendo che, non essendo parti del primo grado di giudizio, avrebbero, al più, potuto proporre un intervento adesivo all'appello proposto dal ma non anche impugnare direttamente ed Controparte_3 autonomamente una sentenza emessa tra altri soggetti.
pagina 10 di 23 Hanno, poi, eccepito la formazione del giudicato interno (per mancata impugnazione) in merito alla declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalla originaria convenuta nei confronti della Controparte_13
.
[...]
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'appello proposto da e da Parte_12 Parte_13
, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'istanza cautelare
[...] formulata, condannando, in solido tra loro, i signori ed al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase Parte_12 Parte_13 cautelare, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità, in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell'appello proposto, per le causali spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alla immediata estromissione della “ ”, per intervenuto giudicato del capo Controparte_13 della sentenza relativo alla inammissibilità della chiamata in causa di questa;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa deduzione, per tutte le causali sopra spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale;
4) Per l'effetto rigettare l'appello dei signori ed nei confronti del sig. , in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t., della “ Parte_12 Parte_13 Parte_4 [...]
” e della sig.ra , per i motivi esposti, con ogni pronuncia conseguenziale in ordine alla conferma integrale Controparte_13 Parte_10
/ parziale della sentenza n. 1875/2022 emessa, in data 22.2.2022, dal Tribunale di Napoli, Sezione Quarta, in persona del Giudice Dott.ssa Robustella;
5) Condannare, in solido tra loro, i signori ed al pagamento delle spese, diritti ed onorari, ciascuna per quanto Parte_12 Parte_13 di proprio onere e/o responsabilità , in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario, con ogni pronuncia conseguenziale;
”.
Non si sono costituiti in giudizio (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi pr Parte_11 compiuta giacenza, come documentato dagli appellanti l'11.1.2023), (come meglio si dirà nel Parte_7 prosieguo della motivazione) e (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi Parte_8
l'1.20.2022, come documentato dagli appellanti l'11.1.2023).
Con ordinanza depositata in data 8.4.2024 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto presidenziale del 5.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 4.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 25.2.2025 dalla difesa della Controparte_2
il 3.3.2025 dalla difesa di e , dalla difesa di e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_12
, e dalla difesa del corrente in lla Via Nuova Bagnoli 512; Parte_13 Controparte_3 CP_3 il 4.3.2025 dalla difesa di e di , quest'ultimo anche come socio Parte_10 Parte_4 accomandatario della ), la causa è stata riservata in decisione in data 5.3.2025 Controparte_13
(con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 11 di 23 In via preliminare la Corte rileva, quanto all'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
(proc. n.3267/2022 R.G.), l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata Controparte_2
di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.).
[...]
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello proposto da e da è possibile Parte_1 Parte_2 individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
, la Corte ne rileva la fondatezza (in particolare con riferimento al secondo motivo di gravame, il che
[...] assorbe l'esame del terzo).
Prima, però, di esaminare il secondo motivo di gravame va rilevato, in relazione al primo – da valutare comunque preliminarmente, dal punto di vista sia logico che giuridico - che, contrariamente a quanto sostenuto pagina 12 di 23 dalle appellanti, la responsabilità del e del singolo condomino proprietario (o usuario esclusivo) del CP_3 lastrico solare per i danni prodotti da infiltrazioni da esso provenienti è, verso i terzi danneggiati, di natura solidale, ex art. 2055 c.c., come stabilito dal primo giudice.
Ed invero, in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 9449 CP_3 del 10/05/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/10/2023, n. 29916).
E tali responsabilità, tanto in capo al Condominio, quanto nei confronti del proprietario esclusivo del lastrico (o della terrazza a livello), hanno natura solidale (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/12/2021, n. 39376).
In sintesi, dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile da custodia deriva, tra l'altro, che trovi applicazione a disposizione di cui all'art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, che del Condominio, essendo una norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un
Condominio, equiparato a tali effetti ad un terzo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2021, n. 16741).
E, contrariamente a quanto sostenuto, in aggiunta, dalle appellanti - secondo cui le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà della società attrice sarebbero provenute dal lato corto del terrazzo (avente forma ad “L”) di esclusiva proprietà della stessa, a causa di un'errata pendenza – la Corte rileva che il ctu, in modo immune da vizi logici e giuridici e rispondendo alle osservazioni del consulente di parte convenuta, aveva accertato che non fosse vero che, a causa delle pendenze del lastrico solare, le acque meteoriche cadenti sul lato
“corto” defluissero sul lato “lungo” posto che, come documentato fotograficamente e graficamente, le acque meteoriche ricadenti sul lato “corto” defluivano (o, meglio, sarebbero dovute correttamente defluire) nell'imbocco in prossimità dello spigolo che dà sul cortile interno, sullo stesso lato corto della “L”, mentre quelle ricadenti sul lato
“lungo” defluivano in gran parte (o, meglio, sarebbero dovute correttamente defluire) nell'imbocco sito sul lato destro (lato cortile), rispetto al verso d'accesso dalla proprietà . Pt_15
E aveva aggiunto che il lastrico solare, nella sua conformazione complessiva, dovesse, ai fini delle impermeabilizzazioni e degli smaltimenti meteorici e, conseguentemente della sua funzionalità, essere pagina 13 di 23 considerato un tutt'uno essendo, di fatto, un'unica copertura, composta di due parti adiacenti, strutturalmente non indipendenti tra di loro, non separate bensì collegate ed aventi un unico e solo accesso dalla proprietà . Pt_15
****
L'appello proposto da e da (quali eredi di ) è fondato, Parte_1 Parte_2 Parte_15 però, come detto, relativamente al secondo motivo.
Ed infatti, ad avviso della Corte, effettivamente il Tribunale ha errato nel riconoscere la responsabilità, ex art. 2051 c.p.c., in capo a , per i danni subìti dall'immobile della ritenendo che non Parte_15 Controparte_2 fosse stata fornita una piena e convincente di quanto allegato dalla convenuta in merito all'impossibilità di Pt_15 entrare nell'immobile di sua proprietà in conseguenza delle minacce e delle aggressioni da parte di Pt_11
e di altri suoi familiari (tra cui ).
[...] Parte_10
Tale impedimento trovava pienamente conferma, invece, nella sentenza n. 11782/17 emessa dal Tribunale di
Napoli in data 9 novembre 2017 (ridepositata in questa sede dalle appellanti;
cfr. all. n.2) con cui , Parte_7
, e sono stati dichiarati colpevoli dei reati (ex artt. 610 Parte_10 Parte_4 Parte_11
c.p., 582, 585 e 576, n.1, c.p.c., 612 c.p.) loro ascritti su a), b), d) ed e) del capo di imputazione (secondo le distinzioni meglio operate in sentenza;
il primi due sono stati condannati anche al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, e ad una provvisionale di euro 10.000,00 in favore della parte civile, ) Parte_15 in ordine a fatti risalenti al periodo dal 2006 al 2011 (comprendente anche quello per cui è causa).
Si legge, invero, in tale sentenza, che gli imputati fossero adusi ad aggressioni verbali e fisiche finalizzate ad allontanare dall'abitazione la , vittima di violenza privata, “espulsa” dall'abitazione in numerose occasioni. Pt_15
Anche questa Corte d'Appello, in sede penale, con la sentenza n.7114/2021 depositata l'1.12.2021, nel riformare parzialmente la detta sentenza n. 11782/17 (a seguito di impugnazione di , e Parte_7 Parte_4
) - dichiarando non doversi procedere in relazione ai reati ascritti per intervenuta prescrizione - aveva Pt_10 pienamente confermato le statuizioni civili, ritenendo, in motivazione, per ciò che rileva in questa sede, che, quanto all'apposizione di un lucchetto, da parte dei , alla porta dell'abitazione della , e alle Pt_10 Pt_15 operazioni di disturbo violente poste in essere nei confronti di quest'ultima, i primi non fossero legittimati ad impedire alla stessa , quale proprietaria del bene, di goderne. Parte_15
Tali sentenze penali sono utilizzabili in questa sede civile, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
08/10/2024, n. 26297 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
Quanto accertato in sede penale aveva poi trovato riscontro, come dedotto dalle appellanti, anche da una serie di altri elementi di prova emersi nel corso del giudizio (civile) di primo grado.
Ed invero, come correttamente evidenziato dalle appellanti, con la nota del 24 maggio 2011, a firma dell'avv.
Flora Avallone e indirizzata a (nota ridepositata dalle appellanti in secondo grado;
cfr. all. 3) la Parte_15
pagina 14 di 23 di (poi di ) aveva riconosciuto di aver ininterrottamente CP_6 Persona_1 Parte_4 posseduto l'immobile della dal 15 maggio 2003 (data di un preliminare di vendita stipulato con la stessa Pt_15
). Pt_15
Inoltre , in qualità di legale rappresentante della aveva dichiarato, nel corso Parte_4 CP_6 delle operazioni peritali, al ctu (ing. ; cfr. pag. 3 e pag. 4 della relazione peritale depositata il Persona_2
10.6.2026 ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), di essere in possesso dell'unità immobiliare in oggetto, in merito ad un compromesso di compravendita dell'immobile di proprietà della signora
, provvedendo in tale veste a rendere accessibile al consulente l'unità in oggetto, consentendone in tal Pt_15 modo l'effettuazione dei rilievi necessari.
Anche il teste , figlio di , all'udienza del 2 ottobre 2020 aveva riferito che il Testimone_1 Parte_4 padre aveva il possesso dell'immobile, precisando che aveva le chiavi dell'appartamento (che era disabitato) e che la fosse a conoscenza di questo possesso (cfr. verbale di udienza del 2.10.2020, esaminabile dal CP_20 fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Anche il teste , escusso all'udienza del 2 ottobre 2020 (cfr. il relativo verbale, Testimone_2 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva riferito che aveva avuto Parte_4 le chiavi di questa casa, essendogli ciò stato riferito da . Testimone_1
Dunque, alla luce di quanto accertato in sede penale e degli ulteriori elementi di prova risultanti dal giudizio
(civile) di primo grado, deve ritenersi che , all'epoca dei danni da infiltrazioni (2010/2011) per cui Parte_15
è causa, lamentate dalla non avesse la pacifica disponibilità del proprio immobile, non godendone CP_2 liberamente in considerazione della condotta dei e, quindi, non potendo curare la manutenzione del Pt_10 lastrico solare in questione.
Anzi, da tali risultanze istruttorie si desume che il possesso dell'immobile di fosse in capo ad Parte_15 un altro soggetto, ossia a , in qualità di legale rappresentante della S.M.T. s.a.s. Parte_4
Ragion per cui, come correttamente sostenuto dalla parte appellante, non poteva essere Parte_15 chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni patiti dalla CP_2
Al riguardo va, infatti, detto che non può considerare custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il proprietario del bene che non abbia il potere di fatto sullo stesso (cfr., ad esempio, sulla qualifica di custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in capo al promittente acquirente, in caso di contratto preliminare c.d. ad effetti anticipati, Cass. civ., Sez. III, 09/10/1996, n. 8818; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/09/2023, n. 27141) e che, comunque, la responsabilità del custode è esclusa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dalla prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/03/2025, n. 8038; Sez. III, Ord., 18/12/2024,
n. 33128).
pagina 15 di 23 Ad avviso della Corte quanto appena detto non è scalfito neanche dall'argomentazione difensiva della
[...]
CP_ secondo cui, avendo le appellanti e (eredi di ) Parte_1 Parte_2 Parte_15 venduto, con atto pubblico del 5.7.2021 (depositato in questo grado dalla detta società appellata al momento della costituzione in giudizio), l'appartamento ed annessa terrazza ad un terzo, avrebbero così confermato di avere (e di aver avuto) la disponibilità ed il possesso dell'appartamento (e, quindi, smentendo definitivamente quanto dedotto nel presente giudizio), garantendo espressamente, oltre che la proprietà, “la libera disponibilità dell'immobile” e dichiarando di trasferire “il possesso del bene”.
Tale contratto di compravendita (la cui produzione è ammissibile, non incontrando il divieto dei nova in appello, ex art. 345 c.p.c., trattandosi di documento formatosi dopo le preclusioni istruttorie in primo grado;
cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/03/2022, n. 7977) non dimostra, ad avviso della Corte, che avesse la Parte_15 piena disponibilità dell'immobile anche al momento dei fatti di causa (ossia all'epoca delle infiltrazioni lamentate, che la stessa società attrice aveva ricondotto al 2010/2011), trattandosi di un contratto stipulato circa dieci anni dopo.
Alla luce, pertanto, della fondatezza dell'appello (in ragione dell'accoglimento del secondo motivo) proposto da e , va rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda Parte_1 Parte_2 risarcitoria formulata, in primo grado, dalla nei confronti di (e, dopo il decesso di Controparte_2 Parte_15 quest'ultima – avvenuto in corso di causa- nei confronti delle sue eredi).
****
Atteso l'accoglimento dell'appello proposto da e va esaminato, allora, Parte_1 Parte_2
l'appello incidentale condizionato (all'accoglimento, per l'appunto, anche parziale, dell'appello principale), formulato dalla con la comparsa di costituzione depositata il 29.11.2022 (dunque tempestivamente, Controparte_2 ex artt. 166 e 343 c.p.c., ossia nel rispetto del termine di comparizione di almeno venti giorni prima dell'udienza del 20.12.2022 fissata in citazione).
Tale gravame è infondato quanto alla invocata nullità/inammissibilità delle ordinanze istruttorie emesse dal
Tribunale di Napoli il 20.06.2019, 3.10.2019, 16.01.2020 e del 30.1.2020.
La società appellante incidentale ha sostenuto, sul punto, si ribadisce, che, come da essa eccepito in primo grado, non fosse possibile concedere al terzo chiamato (in proprio e nella qualità di legale Parte_4 rappresentante della i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (e, quindi, articolare la prova CP_6 per testi, poi ammessa ed assunta), essendo il terzo chiamato tenuto ad accettare la causa nello stato in cui si trovava, ai sensi del secondo comma dell'art. 268 c.p.c.
Ma tale norma si riferisce al terzo che intervenga volontariamente in giudizio e non anche, come nel caso di specie, al terzo chiamato in causa.
pagina 16 di 23 Tanto è vero che, ai sensi dell'art. 269, ultimo comma, c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n. 149 del 2022), nell'ipotesi di chiamata in giudizio di un terzo da parte dell'attore il giudice, all'udienza fissata per la comparizione del terzo debba fissare i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/12/2024, n. 31665).
L'appello incidentale condizionato proposto dalla è parzialmente fondato (dal punto di vista CP_2 soggettivo), invece, nella parte in cui ha chiesto che, in caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, per i danni riportati dall'immobile di sua proprietà dovesse essere riconosciuta la responsabilità, in solido con le eredi ed il Condominio, anche dei terzi chiamati in causa , Pt_15 CP_6 Parte_4
, , e . Parte_11 Parte_7 Parte_10 Parte_8
In particolare, risultando che il potere di fatto (e, dunque, la custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.) del detto immobile fosse in capo, come detto, al momento dei danni patiti dalla di , CP_2 Parte_4 in qualità di legale rappresentante della tale appello incidentale va accolto nei confronti di CP_6 Parte_4
, nella detta qualità.
[...]
Ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, al risarcimento dei danni (come quantificati dal
Tribunale di Napoli) va condannato, in solido con il detto , corrente in in via Controparte_3 CP_3
Nuova Bagnoli n.512, anche , in qualità di legale rappresentante della Parte_4 CP_6
****
Risultano inammissibili gli appelli proposti, invece, dal , corrente in in via Controparte_3 CP_3
Nuova Bagnoli n.512 (proc. n. 3993/2022 RG) e da e (proc. n. Parte_12 Parte_13
4072/2022 RG) avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli.
Al riguardo si osserva, infatti, quanto segue.
Con ordinanza del 16.10.2023 è stata disposta la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., della notifica dell'atto di appello (e la notifica di tale ordinanza) nei confronti di , nel rispetto dei termini di comparizione di Parte_7 cui all'art. 163-bis c.p.c., sia a carico del in in via Nuova Bagnoli 512 Controparte_3 CP_3
(appellante nel giudizio n. 3993/2022 RG) che di e (appellanti nel Parte_12 Parte_13 giudizio n. 4072/2022 RG, onerati della rinnovazione della notifica dell'atto di appello anche nei confronti di
). Parte_11
Con successiva ordinanza depositata in data 8.4.2024, rilevato che la difesa del Controparte_3 corrente in n Via Nuova Bagnoli 512 aveva chiesto (nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il CP_3
15.3.2024 per l'udienza “cartolare” del 19.3.2024) - quanto alla disposta rinnovazione della notifica dell'atto di appello a - che, “non essendo rientrata la cartolina”, fosse concesso “… nuovo termine per Parte_7 effettuare la nuova notifica ai sensi dell'art. 143 cpc nei confronti del sig. ”, qualora ritenuto Parte_7 necessario, e che anche la difesa di e aveva chiesto (nell'ambito delle Parte_12 Parte_13
pagina 17 di 23 note di trattazione scritta depositate il 15.3.2024 per l'udienza “cartolare” del 19.3.2024), risultando Parte_7
irreperibile, un nuovo termine più lungo per effettuare la nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c (qualora
[...] ritenuto necessario) nei confronti di , la Corte ha ritenuto che non potesse essere concesso un Parte_7 nuovo termine alla difesa del corrente in alla Via Nuova Bagnoli 512 e alla Controparte_3 CP_3 difesa di e (salva la valutazione, in sede di decisione, degli effetti della Parte_12 Parte_13 mancata notifica nei confronti del detto appellato) per la rinnovazione della notifica nei confronti di , Parte_7 essendo, del resto, stato già concesso alle dette parti, con ordinanza del 16.10.2023, tale termine.
Ciò premesso, effettivamente la Corte rileva che, come risulta dalla documentazione allegata dalle dette parti appellanti alle note di trattazione scritta depositate il 19.3.2024:
a) Il corrente in alla Via Nuova Bagnoli 512 aveva tentato (a mezzo del Controparte_3 CP_3 servizio postale) la notifica (il 24.10.2023) nei confronti di , presso l'indirizzo di Via San Giuseppe Parte_7
n.28 in Sant'Agnello (Na), senza depositare la cartolina di ricevimento e chiedendo, come detto, un nuovo termine per la relativa notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
b) e avevano aveva tentato (a mezzo del servizio postale) la notifica (il Parte_12 Parte_13
24.10.2023) nei confronti di , presso l'indirizzo di Via San Giuseppe n.28 in Sant'Agnello (Na), non Parte_7 perfezionatasi “per irreperibilità del destinatario”.
Ragion per cui, attesa la dedotta irreperibilità di , per rispettare quanto disposto (con ordinanza Parte_7 del 16.10.2023) ai sensi dell'art. 291 c.p.c., le dette parti appellanti avrebbero dovuto effettivamente attivarsi con tempestività e immediatezza, in un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., secondo l'impostazione della Suprema Corte in parte richiamata anche nell'ordinanza dell'8.4.2024 (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, 15/07/2016, n. 14594; Sez. I, Ord., 16/03/2025, n. 7020Sez. lavoro, Ord., 12/02/2024, n. 3843; Sez. V, Ord.,
14/07/2023, n. 20365; Sez. I, Ord., 16/03/2023, n. 7719), anziché attendere la successiva udienza del 19.3.2024 per richiedere (il che, invece, è avvenuto), un nuovo termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello nei confronti dello stesso , chiamato in causa, ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., iussu iudicis, nel Parte_7 primo grado di giudizio (cfr. l'ordinanza del 16.1.2018, contenuta nel fascicolo telematico di primo grado), in cui era rimasto contumace.
In definitiva, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nel corso degli ultimi anni, sussiste un onere/dovere a carico della parte che richiede la notificazione di un atto processuale di seguirne il buon esito e di attivarsi spontaneamente per sanarne eventuali vizi, senza attendere l'autorizzazione del giudice, qualora i tempi processuali consentano tale attività (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/05/2021, n.
14728).
pagina 18 di 23 Ciò determina, con riferimento al caso in esame, come detto, l'inammissibilità degli appelli proposti, rispettivamente, si ribadisce dal , corrente in in via Nuova Bagnoli n.512 (proc. Controparte_3 CP_3
n. 3993/2022 RG) e da e (proc. n. 4072/2022 RG). Parte_12 Parte_13
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso (come nel caso di specie, secondo quanto di seguito precisato), diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 30/05/2017, n. 13637; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 06/07/2022, n. 21444; Sez. lavoro, Ord., 03/06/2022,
n. 17972; Sez. lavoro, Ord., 24/12/2021, n. 41477; Sez. III, 20/09/2021, n. 25352; Sez. VI - Lavoro, Ord.,
20/02/2020, n. 4309).
E, va escluso che la restituzione dell'atto al mittente con attestazione dell'irreperibilità del destinatario – come nel caso di specie- possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacchè quell'attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica l'omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinchè possa porsi un problema di validità della notificazione (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 05/04/2023, n. 9411; Sez. Unite, 20/07/2016, n. 14916).
Va ancora precisato che la mancata ottemperanza – nei termini sopra indicati - all'ordine di rinnovazione degli atti di appello nei confronti di (chiamato in causa, in primo grado, si ribadisce, iussu iudicis, ai Parte_7 sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c.) determina l'inammissibilità, in toto, delle impugnazioni proposte dal
[...]
, corrente in in via Nuova Bagnoli n.512 e da e , CP_3 CP_3 Parte_12 Parte_13 anziché limitatamente al detto appellato.
Ed infatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in caso di chiamata iussu iudicis del terzo, si determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/02/2025, n. 3153; Sez. II, Ord.,
07/02/2024, n. 3506; Sez. III, Ord., 10/11/2023, n. 31312; Sez. lavoro, 09/08/2022, n. 24571; Sez. III, 18/09/2015,
n. 18318; Sez. III, 21/05/2014, n. 11250).
Dunque, trattandosi di giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, la mancata rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di determina l'inammissibilità degli appelli proposti dal Parte_7
, corrente in in via Nuova Bagnoli n.512 e da e Controparte_3 CP_3 Parte_12 Parte_13
, anche nei confronti degli altri appellati, ai sensi dell'art. 331, co.2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
[...]
05/10/2023, n. 28080).
Non è superfluo precisare, invero, che, anche in presenza di un intervento iussu iudicis, valgono i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/02/2024, n. 3506 cit.; Sez. lavoro, 05/11/2008, n. 26570).
**** pagina 19 di 23 Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto, in primo luogo, quanto all'appello proposto (proc.
n.3267/2022 RG) da e , che l'accoglimento di tale gravame e la Parte_1 Parte_2 conseguente riforma (parziale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere – con riferimento al rapporto processuale tra le appellanti e la Controparte_2
- ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
[...]
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, la va condannata al Controparte_2 pagamento, in favore delle appellanti (o, meglio, del loro difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
E, atteso l'accoglimento (parziale, dal punto di vista soggettivo) dell'appello incidentale condizionato proposto dalla , in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 Parte_4 CP_6
va condannato, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del
[...] doppio grado di giudizio in favore della prima (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c.).
Inoltre, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la va Controparte_2 condannata al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio nei confronti dell'altra appellata costituita (anche nei cui confronti aveva proposto tale appello incidentale condizionato) (o, Parte_10 meglio, del suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.).
Per lo stesso principio sancito dall'art. 91 c.p.c. anche le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente a carico del in e di , in qualità di legale rappresentante della CP_21 Controparte_9 Parte_4
CP_6
In considerazione, poi, dell'inammissibilità degli appelli proposti dal , corrente in Controparte_3 in via Nuova Bagnoli n.512 e da e da (negli altri due giudizi CP_3 Parte_12 Parte_13 riuniti, recanti i nn. 3993/2022 RG e 4072/2022 RG), i detti appellanti vanno condannati, sempre in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore delle controparti costituite (la e , con Controparte_2 Controparte_22 Pt_2 distrazione, quanto alla prima, in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario), ossia delle parti nei cui confronti erano stati specificamente rivolti i rispettivi gravami.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva pagina 20 di 23 complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, per tutte le fasi, dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria in appello, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627;
Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore (euro 22.507,33) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
Sussistono, infine, quanto agli appelli proposti dal , corrente in in via Nuova Controparte_3 CP_3
Bagnoli n.512 e da e da (nei due giudizi riuniti recanti i nn. 3993/2022 Parte_12 Parte_13
RG e 4072/2022 RG), i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn. 3267/2022, 3993/2022 e 4072/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da e da (proc. n. 3267/2022 Parte_1 Parte_2
R.G.) avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda risarcitoria formulata, in primo grado, dalla
[...] nei confronti di (e, dopo il decesso di quest'ultima, nei confronti Controparte_2 Parte_15 delle sue eredi e ). Parte_1 Parte_2
2. Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Ida Paragliola, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di
[...]
e , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il Parte_1 Parte_2
pagina 21 di 23 primo grado, in euro 2.538,5 (per compensi) e, per il secondo, in euro 3.287,00 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 2.904,5 per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Accoglie parzialmente l'appello incidentale condizionato proposto dalla Controparte_2
(proc. n. 3267/2022 R.G.) avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
[...]
22.2.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna , in Parte_4 qualità di legale rappresentante della in solido con il corrente in in CP_6 Controparte_3 CP_3
Via Nuova Bagnoli n.512, al risarcimento dei danni (pari ad euro 22.507,33, oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri e le decorrenze indicati al capo n.3 di tale sentenza) in favore della Controparte_2
[...]
4. Dichiara tenuto e condanna , in qualità di legale rappresentante della al Parte_4 CP_6 pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Pepe, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della
[...]
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo Controparte_2 grado, in euro 2.538,5 (di cui euro 283,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi) e, per il secondo, in euro
3.260,00 (di cui euro 355,50 per esborsi ed euro 2.904,5 per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Luigi De Martino, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di Pt_10
, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.904,5 (per compensi),
[...] oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente a carico del , Controparte_3 corrente in in via Nuova Bagnoli n.512, in persona dell'amministratore p.t., e di , in CP_3 Parte_4 qualità di legale rappresentante della in solido tra loro. CP_6
7. Dichiara inammissibile l'appello proposto (proc. n. 3993/2022 RG) dal , corrente in Controparte_3 in via Nuova Bagnoli n.512, avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata CP_3 il 22.2.2022.
8. Dichiara tenuto e condanna il , corrente in in via Nuova Bagnoli n.512, in Controparte_3 CP_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Pepe, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della delle spese del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidate complessivamente in euro 2.904,5 (per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
9. Dichiara tenuto e condanna il , corrente in in via Nuova Bagnoli n.512, in Controparte_3 CP_3
pagina 22 di 23 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e di , Parte_1 Parte_2 delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.904,5 (per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
10. Dichiara inammissibile l'appello proposto (proc. n. 4072/2022 RG) da e da Parte_12 Parte_13
avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2022.
[...]
11. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in Parte_12 Parte_13 favore dell'avv. Ferdinando Pepe, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della Controparte_2
delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.904,5 (per
[...] compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge.
12. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in Parte_12 Parte_13 favore di e di , delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 complessivamente in euro 2.904,5 (per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
13. Dà atto, quanto agli appelli proposti dal , corrente in in via Nuova Bagnoli Controparte_3 CP_3
n.512 e da e da (nei due giudizi riuniti recanti i nn. 3993/2022 RG e Parte_12 Parte_13
4072/2022 RG), della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 10.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe Gustavo INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili in grado d'appello, riunite ed iscritte nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto i numeri d'ordine 3267/2022, 3993/2022 e 4072/2022, vertenti tra
Proc. n. 3267/2022 RG
(c.f. e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Ida Paragliola.
CP_1
e
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pepe.
-APPELLATA-
VIA NUOVA BAGNOLI N.512 (p.iva n. Controparte_3
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renata Riccio. P.IVA_2
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
[...
), quest'ultimo in proprio e in qualità di socio accomandatario della C.F._4 CP_4
(p. iva ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi De Martino. Parte_5 P.IVA_3
-APPELLATI-
pagina 1 di 23 (c.f. , (c.f. e Parte_6 C.F._5 Parte_7 C.F._6
(c.f. ) Parte_8 C.F._7
-APPELLATI- contumaci-
****
Proc. n. 3993/2022 RG
, CORRENTE IN IN VIA NUOVA BAGNOLI N.512 (p.iva n. Controparte_3 CP_3
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renata Riccio. P.IVA_4
CP_5
e
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pepe.
[...]
(c.f. e (c.f. , Parte_9 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Ivan Napolitano.
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_10 C.F._3 Parte_4
), quest'ultimo in proprio e in qualità di socio accomandatario della C.F._4 Controparte_6
(p. iva ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi De Martino. Parte_4 P.IVA_3
[...]
(c.f. e (c.f. ). Parte_11 C.F._5 Parte_8 C.F._7
-APPELLATI- contumaci-
(c.f. . Parte_7 C.F._6
-APPELLATO-
****
Proc. n. 4072/2022 RG
(c.f. ) e (c.f. Parte_12 C.F._8 Parte_13
, rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Riccio. C.F._9
[...]
IN VIA NUOVA BAGNOLI N.512 (p.iva n. Controparte_7
), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Renata Riccio. P.IVA_4
[...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Controparte_8 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Pepe. pagina 2 di 23 -APPELLATA-
(c.f. e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Ivan Napolitano.
[...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_10 C.F._3 Parte_4
), quest'ultimo in proprio e in qualità di socio accomandatario della C.F._4 Controparte_6
(p. iva ), rappresentati e difesi dall'avv. Luigi De Martino. Parte_4 P.IVA_3
[...]
(c.f. e (c.f. ). Parte_11 C.F._5 Parte_8 C.F._7
-APPELLATI- contumaci-
(c.f. . Parte_7 C.F._6
-APPELLATO-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2022, in tema di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 25.2.2025 dalla difesa della il 3.3.2025 dalla difesa di e Controparte_2 Parte_1
, dalla difesa di e , e dalla difesa del Parte_2 Parte_12 Parte_13 Controparte_3
corrente in alla Via Nuova Bagnoli 512; il 4.3.2025 dalla difesa di e di
[...] CP_3 Parte_10
, quest'ultimo anche come socio accomandatario della . Parte_4 Controparte_6 Parte_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, la Parte_1 Parte_2 [...]
il , (in proprio e nella Controparte_2 Controparte_9 Parte_4 qualità di legale rappresentante p.t. della , , , e CP_6 Parte_11 Parte_7 Parte_10
, proponendo appello avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Parte_8 pubblicata il 22.2.2022, con cui è stato così disposto: “1) dichiara la contumacia di , , Parte_11 Parte_10
e;
2) dichiara l'inammissibilità della domanda attorea tardiva di condanna alla rimozione delle cause Parte_8 Parte_7 delle infiltrazioni;
3) in accoglimento della domanda attorea (come formulata in citazione), condanna a Parte_1 Parte_2
e il Condominio sito alla , in p. l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attrice
[...] Controparte_9 [...]
in p.l.r.p.t., di euro 22.507,33, oltre interessi al tasso legale, su detta somma, dalla data di pubblicazione Controparte_2 della presente pronuncia al saldo e, sull'importo devalutato di euro 19.812,79, e annualmente rivalutato, dal settembre 2010 alla data di pubblicazione della presente pronuncia;
4) condanna a e il sito alla Parte_1 Parte_2 CP_3 [...]
, in p. l.r.p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice CP_9 Parte_14 in p.l.r.p.t., che liquida in euro 283,00 per spese ed euro 9.186,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15% dei compensi, IVA e CPA,
pagina 3 di 23 come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Ferdinando Pepe;
5) compensa le spese di lite tra e le altre parti del CP_10 giudizio;
6) condanna a , in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 Parte_2
, in proprio e nella qualità di l.r. della che liquida in euro 6.285,50 per compensi ed euro 63,63 per spese, Parte_4 CP_6 oltre spese forfettarie al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Flora Avallone;
7) nulla per le spese di lite di , , e;
8) pone definitivamente a carico di Parte_11 Parte_10 Parte_8 Parte_7 [...]
, di e del sito alla , in p. l.r.p.t, in solido tra loro, le spese di ctu, Parte_1 Parte_2 CP_3 Controparte_9 liquidate in separato decreto.”.
In sintesi, in primo grado, la quale proprietaria di un immobile sito in in Via Nuova Bagnoli CP_2 CP_3
n. 232 (ex 512), sostenendo che dall'appartamento di (sovrastante il proprio), disabitato ed in Parte_15 precarie condizioni di manutenzione, provenissero, nel proprio appartamento, da parecchi mesi prima dell'introduzione (2011) del giudizio (in ogni caso dal 2010), delle infiltrazioni d'acqua a seguito di eventi meteorici,
e che di tali infiltrazioni fosse tenuta a rispondere la convenuta in solido con il Pt_15 Controparte_9
(altro convenuto), ex art. 1126 c.c., aveva chiesto di accertare la responsabilità dei convenuti nella
[...] causazione dei danni e, per l'effetto, che entrambi fossero condannati, in via solidale, al risarcimento dei danni, quantificati in euro 16.881,15, oltre IVA, interessi e rivalutazione, ovvero in altra misura accertata in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
E il Tribunale ha deciso la controversia nei detti termini (accogliendo la domanda risarcitoria, per equivalente monetario, proposta dalla società attrice), ritenendo, per ciò che rileva in questa sede:
a) che le cause delle predette infiltrazioni, secondo gli accertamenti operati dal ctu nominato, fossero da individuare esclusivamente nelle pessime condizioni di conservazione e manutenzione delle impermeabilizzazioni del sovrastante lastrico di copertura nel suo complesso (e, dunque, comprendente sia il lato “lungo” che il lato
“corto”) delle coperture piane aventi unico accesso dalla proprietà ; Pt_15
b) che, seguendo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite), in relazione alle infiltrazioni determinate dal cattivo stato manutentivo del terrazzo a livello dovessero rispondere solidalmente le eredi della (in particolare e , avendo il marito dell'originaria Pt_15 Parte_1 Parte_2 convenuta rinunciato all'eredità), proprietarie del bene e, quindi, custodi dello stesso, ed il , in via CP_3 solidale (operando nel riparto interno i criteri di cui all'art. 1126 c.c.);
c) che non fosse stata fornita una piena e convincente prova della sussistenza di un comportamento di terzi imprevedibile e non evitabile dalla e dal , tale da escludere completamente il dominio sul bene Pt_15 CP_3 immobile e, conseguentemente, la loro responsabilità di custodi del bene, non risultando provato, in particolare, quanto allegato dalla convenuta in merito all'impossibilità di entrare nell'immobile di sua proprietà in Pt_15 conseguenza delle minacce e delle aggressioni da parte di e di altri suoi familiari (tra cui Parte_11
) nonché l'impossibilità, dedotta dal , di accedere all'immobile della per Parte_10 CP_3 Pt_15 eseguire i lavori.
pagina 4 di 23 ****
Anche il corrente in in Via Nuova Bagnoli n.512, nonché e Controparte_3 CP_3 Parte_12
, hanno proposto distinti atti di appello avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Parte_13
Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2022, convenendo in giudizio, rispettivamente:
a) la e , , in Controparte_2 Controparte_11 Parte_2 Parte_4 proprio e nella qualità di legale rappresentante della , , CP_6 Parte_11 Parte_10 Parte_8
e ;
[...] Parte_7
b) la il , e Controparte_2 Controparte_12 Controparte_11
, , in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_2 Parte_4 CP_6
, , e . Parte_11 Parte_10 Parte_8 Parte_7
****
e hanno censurato la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Napoli, pubblicata il 22.2.2022, sulla base dei tre seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1126 E 2055 C.C
Con il primo motivo hanno censurato la decisione del primo giudice sia per non avere considerato che le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà della società attrice provenissero dal lato corto del terrazzo (avente forma ad “L”) di esclusiva proprietà della stessa, a causa di un'errata pendenza (come osservato dal proprio consulente criticando la ctu, sul punto), sia, in ogni caso, lamentando la violazione dell'art. 1126 c.c., non generando tale norma, ad avviso delle appellanti, un'obbligazione solidale, ex art. 2055 c.c., tra e CP_3
(come invece stabilito dal Tribunale di Napoli), ma obbligando il a sostenere 1/3 delle CP_3 CP_3 spese utili a rimuovere i danni generati dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico utilizzato in via esclusiva, e il a sostenere tali spese per i restanti 2/3. CP_3
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1140, 2051 E 2735 C.C. – OMESSO ESAME DI DOCUMENTI E PROVE RILEVANTI AI
FINI DELLA DECISIONE DELLA CAUSA.
Con il secondo motivo le appellanti hanno criticato la sentenza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale di
Napoli ha ritenuto che non fosse stata fornita una piena e convincente di quanto allegato dalla convenuta Pt_15 in merito all'impossibilità di entrare nell'immobile di sua proprietà in conseguenza delle minacce e delle aggressioni da parte di e di altri suoi familiari (tra cui ). Parte_11 Parte_10
Secondo le appellanti, invece, alla luce dell'attività istruttoria vi sarebbe stata la dimostrazione dello spoglio violento, ai danni di , del possesso dell'immobile dal quale avrebbero avuto origine le infiltrazioni. Parte_15
In particolare, secondo e , tale prova sarebbe risultata: a) dalla Parte_1 Parte_2 sentenza penale n. 11782/17 resa dal Tribunale di Napoli in data 9 novembre 2017; b) dalla nota del 24 maggio
2011, a firma dell'avv. Flora Avallone e indirizzata alla , in cui la (poi di Pt_15 Controparte_6 Persona_1
) avrebbe riconosciuto di aver ininterrottamente posseduto l'immobile dal 15 maggio 2003; c) Parte_4 pagina 5 di 23 dalla dichiarazione resa dal teste , figlio di , e da quella resa dal teste Testimone_1 Parte_4
all'udienza del 2 ottobre 2020. Testimone_2
3. NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
Con il terzo e ultimo motivo le appellanti hanno lamentato la contraddittorietà della motivazione sostenendo che il Tribunale di Napoli avesse prima affermato che unica custode del cespite fosse stata per poi Parte_15 ritenere che quest'ultima avrebbe dovuto instaurare un'azione nei confronti dei chiamati in causa per rientrare in possesso del bene ed eseguire i lavori necessari, riconoscendo, inoltre, alla (e dunque alle sue eredi), il Pt_15 diritto di instaurare un'azione risarcitoria per le condotte dai terzi chiamati assunte, pur avendo in precedenza affermato l'assenza della loro responsabilità.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “…In via preliminare: 1) Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 283 c.p.c. Nel merito: 2) Rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e non provate. 3) Condannare le appellanti alla rifusione delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Ida Paragliola per fattone anticipo. In via istruttoria: 4) Conferire nuovo incarico al C.T.U. al fine di accertare se le acque meteoriche cadenti sul lato corto del lastrico solare
(di proprietà esclusiva di hanno un corretto deflusso che esclude il loro trasferimento sul lato lungo di proprietà delle .”. CP_2 Parte_16
Iscritta la causa al n. 3267/2022 del Ruolo Generale, si è costituito in giudizio, con comparsa depositata in data
8.11.2022, il corrente in in Via Nuova Bagnoli n.512, precisando di avere Controparte_3 CP_3 proposto appello, a sua volta, dinanzi a questa Corte, avverso la stessa sentenza (procedimento n. 3993/2022
R.G.) e chiedendo, ex art 335 c.p.c., di disporne la riunione, reiterando le conclusioni rassegnate in quel giudizio.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 28.11.2022, e Parte_10 Parte_4
(quest'ultimo in proprio e nella qualità di socio accomandatario della ), hanno Controparte_13 preliminarmente eccepito la formazione del giudicato interno (per mancata impugnazione) in merito alla declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalla originaria convenuta nei confronti della
[...]
. Controparte_13
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'appello proposto da e , Parte_1 Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'istanza cautelare formulata sia con
l'atto d'appello, sia con il ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c., condannando, in solido tra loro, le signore e , al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese, diritti ed onorari della fase cautelare, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità, in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell'appello proposto, per le causali spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alla immediata estromissione della “ ”, per Controparte_13 intervenuto giudicato del capo della sentenza relativo alla inammissibilità della chiamata in causa di questa;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa deduzione, per tutte le causali sopra spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale;
4) Per
l'effetto rigettare l'appello delle signore e nei confronti dei signori e , per i motivi Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_10 esposti, con ogni pronuncia conseguenziale in ordine alla conferma integrale / parziale della sentenza n. 1875/2022 emessa, in data 22.2.2022, dal
Tribunale di Napoli, Sezione Quarta, in persona del Giudice Dott.ssa Robustella;
5) Condannare, in solido tra loro, le signore e Parte_1 CP_14
al pagamento delle spese, diritti ed onorari, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità , in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si
[...] dichiara antistatario, con ogni pronuncia conseguenziale;
”.
pagina 6 di 23 Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 29.11.2022, la Controparte_2 contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza dell'avverso gravame.
Ha proposto, a sua volta, appello incidentale condizionato all'accoglimento, anche parziale, dell'appello principale, lamentando, innanzitutto, l'inammissibilità, la nullità e l'erroneità delle ordinanze istruttorie emesse dal
Tribunale di Napoli il 20.06.2019, 3.10.2019, 16.01.2020 e del 30.1.2020, sostenendo che, come da essa eccepito in primo grado, non fosse possibile concedere al terzo chiamato (in proprio e nella qualità di Parte_4 legale rappresentante della i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (e, quindi, articolare la CP_6 prova per testi, poi ammessa ed assunta), essendo il terzo chiamato tenuto ad accettare la causa nello stato in cui si trovava, ai sensi del secondo comma dell'art. 268 c.p.c.
Inoltre, in caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, ha sostenuto che per i danni riportati dall'immobile di sua proprietà dovesse essere riconosciuta la responsabilità, in solido con le eredi ed il Pt_15
, anche dei terzi chiamati in causa , , CP_3 CP_6 Parte_4 Parte_11 Parte_7
, e .
[...] Parte_10 Parte_8
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Si conclude, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e riunione dei tre giudizi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875/2022: 1) per la nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza degli appelli;
2) solo subordinatamente e salvo impugnativa, per l' ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione principale delle sigg.re e/o del , si chiede in accoglimento dell'appello incidentale Pt_2 CP_3 condizionato: a) dichiararsi la nullità delle ordinanze di primo grado del 20.6.2012, 3.10.2019 e 16.1.2020 (di nuova concessione dei termine di cui all'art.
183 sesto comma c.p.c.), e del 30.1.2020 (di ammissione della prova per testi) nonchè la nullità della prova per testi raccolta;
b) accertare e dichiarare, per i danni riportati dall'appartamento la responsabilità solidale, con le eredi della sig.ra sigg.re e CP_2 Parte_15 Parte_1
ed il anche dei terzi chiamati in causa di , Parte_2 Controparte_15 CP_6 Parte_4 di , , , e e/o di chi tra i detti terzi chiamati in causa sarà Parte_4 Parte_11 Parte_7 Parte_10 Parte_8 ritenuto responsabile; c) condannare le sigg.re e ed il in solido con i detti terzi chiamati in causa e/o chi tra di Parte_1 Pt_2 CP_3 essi sarà ritenuto responsabile, e solidalmente ciascuno per l'intero, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società per i motivi ed in CP_2 conseguenza dei fatti per cui è causa e nella misura stabilita dal Tribunale di Napoli al capo 3 del dispositivo della sentenza di primo grado;
3) condannare solidalmente le sigg.re e ed il detto , in solido con i detti terzi chiamati in causa e/o chi tra di essi Parte_1 Pt_2 CP_3 sarà stato ritenuto responsabile, al pagamento a favore della società di quanto dalla stessa versato o che sarà versato al CTU ponendo le CP_2 spese di CTU a carico dei soccombenti, con la condanna in ogni caso degli appellanti sigg.re e , e/o di chi sarà ritenuto Pt_2 CP_3 responsabile, al pagamento in solido delle spese e compensi del primo e secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario Cassa Avv.ti ed IVA, e con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”.
Non si sono costituiti in giudizio (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi il Parte_11
26.7.2022, come documentato dalle appellanti il 24.8.2022), (nonostante la rinnovazione della Parte_7 notifica dell'atto di appello effettuata, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., il 29.12.2022, come documentato dalle appellanti il 4.5.2023) e (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi il 20.7.2022, come Parte_8 documentato dalle appellanti il 24.8.2022).
****
pagina 7 di 23 Il corrente in in Via Nuova Bagnoli n.512, ha censurato la sentenza n. Controparte_3 CP_3
1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei due seguenti motivi.
Con il primo ha censurato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ravvisato anche la sua (del detto
Condominio, si intende) responsabilità in ordine ai danni provocati dalle infiltrazioni in questione, non considerando, erroneamente, il Tribunale, ad avviso dell'appellante, che la suddetta terrazza a livello da cui provenivano tali infiltrazioni non avesse funzione di lastrico di copertura, in quanto sovrastante esclusivamente l'appartamento di proprietà della e avente accesso da un solo appartamento, ovvero da quello di CP_2 proprietà della ON . Parte_15
Con il secondo motivo ha sostenuto che il giudice di prime cure avesse completamente travisato le dichiarazioni rese dal teste attribuendo ad esso una responsabilità da attribuire, invece, Tes_3 CP_3 esclusivamente, ai sensi dell'art. 2051 c.c., alla ON (e, dunque, alle sue eredi Parte_15 [...]
e ) o, in via secondaria - nel caso in cui fossero state ritenute sufficienti le prove emerse nel Parte_1 Pt_2 giudizio di primo grado nonché la sentenza del 11827 del 2017 del Tribunale Penale di Napoli- a Parte_4
(in via esclusiva o insieme ai fratelli , e ), quale effettivo possessore dell'immobile
[...] Pt_11 Pt_7 Pt_10
e, dunque, quale custode dello stesso.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza n. 1875/2022 resa dal
Tribunale di Napoli, in persona del G.U. Dott.ssa Manuela Robustella, in data 10.02.2022 all'esito del procedimento civile n. 32660/2011 e non notificata,
Voglia l'Ecc.ma Corte di Napoli così provvedere: a) in via preliminare, disporre ex art. 283 c.p.c. la sospensione della eventuale efficacia esecutiva che dovesse essere riconosciuta alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875 del 2022. b) nel merito, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente gravame, riformare, per quanto di ragione, la sentenza impugnata e per l'effetto: - dichiarare la carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio del in persona dell'Amm.re p.t. Avv. , corrente Controparte_3 Controparte_16 in alla Via Nuova Bagnoli 512 odierno appellante;
- rigettare la domanda formulata dalla nei confronti del CP_3 Controparte_17
, anche per come quantificate, in quanto inammissibile per il difetto di legittimazione passiva oltre che infondata in fatto ed in Controparte_3 diritto, e comunque non meritevole di accoglimento;
c) Ritenere in ogni caso la responsabilità esclusiva per i fatti di causa le sig.re e CP_11
nella qualità di eredi dell'originaria convenuta, . d) Con condanna degli appellati al pagamento delle Parte_2 Controparte_18 spese ed onorari del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore Avv. Renata Riccio per fattone anticipo.”.
Iscritta la causa al n. 3993/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
15.12.2022, la chiedendo in via preliminare la riunione del giudizio a Controparte_2 quelli recanti i nn. 3267/2022 e 4072/2022 RG (trattandosi di giudizi di appello avverso la medesima sentenza), e contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Si conclude, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e previa riunione dei tre giudizi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875/2022, per la nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza dell'appello, con la condanna dell'appellante al Controparte_3 pagamento delle spese e compensi anche del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario Cassa Avv.ti ed IVA, e con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”.
Si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il 17.12.2022, e , Parte_1 Parte_2 ribadendo i motivi gravame da esse proposti con l'atto di appello introduttivo del giudizio recante il n.3267/2022 pagina 8 di 23 RG e contestando la fondatezza dell'appello proposto dal corrente in in Via Controparte_3 CP_3
Nuova Bagnoli n.512.
E, alla luce di quanto dedotto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1.- Ai sensi dell'art. 335 c.p.c. riunire il presente giudizio a quello n. 3267/2022 instaurato dalle Signore e dinnanzi la Corte d'Appello di Napoli al fine di Parte_1 Parte_2 impugnare la stessa sentenza impugnata dal;
Nel merito: 2.- Rigettare l'appello proposto dal Controparte_3 Controparte_3 perché infondato in fatto e in diritto;
3.- Condannare il alla rifusione delle spese di lite in favore delle Signore e Controparte_3 Parte_1
.”. Parte_2
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 9.5.2023, e Parte_10 Parte_4
(quest'ultimo in proprio e nella qualità di socio accomandatario della ), hanno Controparte_13 preliminarmente eccepito la formazione del giudicato interno (per mancata impugnazione) in merito alla declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalla originaria convenuta nei confronti della
[...]
. Controparte_13
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'appello proposto dal corrente in Controparte_3 in Via Nuova Bagnoli n.512, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, rigettare, per tutti i motivi sopra CP_3 esposti, l'istanza cautelare formulata con l'atto d'appello, condannando il sito in alla Via Nuova Bagnoli n. Controparte_19 CP_3
512, in persona dell'Amm.re p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase cautelare, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità, in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell'appello proposto, per le causali spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alla immediata estromissione della “ ”, per intervenuto giudicato del capo della sentenza relativo alla inammissibilità della chiamata in Controparte_13 causa di questa;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa deduzione, per tutte le causali sopra spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale;
4) Per l'effetto rigettare l'appello proposto dal dell'edificio sito in Controparte_3 CP_3 alla Via Nuova Bagnoli n. 512, in persona dell'Amm.re p.t., nei confronti dei signori e , per i motivi esposti, con Parte_4 Parte_10 ogni pronuncia conseguenziale in ordine alla conferma integrale / parziale della sentenza n. 1875/2022 emessa, in data 22.2.2022, dal Tribunale di
Napoli, Sezione Quarta, in persona del Giudice Dott.ssa Robustella;
5) Condannare il sito in alla Via Controparte_19 CP_3
Nuova Bagnoli n. 512, in persona dell'Amm.re p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità , in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario, con ogni pronuncia conseguenziale;
”.
Non si sono costituiti in giudizio (nonostante la rinnovazione della notifica dell'atto di appello Parte_11 perfezionatasi il 14.6.2023, come documentato dall'appellante il 10.10.2023), (come meglio si dirà Parte_7 nel prosieguo della motivazione) e (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi per Parte_8 compiuta giacenza, come documentato dall'appellante il 5.5.2023).
****
e , deducendo di essere divenuti condomini (del Parte_12 Parte_13 Controparte_3
corrente in in Via Nuova Bagnoli n.512) nelle more del giudizio, hanno censurato la sentenza n.
[...] CP_3
1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, sulla base degli stessi due motivi proposti dal detto (con CP_3
l'atto di appello nel giudizio n. 3993/2022 RG), sostenendo che la condanna risarcitoria disposta dal Tribunale andasse a gravare esclusivamente nei loro confronti, nonostante fossero gli unici a non essere condomini nel momento in cui si erano verificati i danni (per aver acquistato i propri immobili nelle more del giudizio di primo pagina 9 di 23 grado), rassegnando le seguenti conclusioni: “In riforma della sentenza n. 1875/2022 resa dal Tribunale di Napoli, in persona del G.U.
Dott.ssa Manuela Robustella, in data 10.02.2022 all'esito del procedimento civile n. 32660/2011 e non notificata, Voglia l'Ecc.ma Corte di Napoli così provvedere: “a) in via preliminare, disporre ex art. 283 c.p.c. la sospensione della eventuale efficacia esecutiva che dovesse essere riconosciuta alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875 del 2022. b) nel merito, rigettata ogni avversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del presente gravame, dichiarare nulla, ovvero riformare, per quanto di ragione la sentenza impugnata e per l'effetto: - rigettare la domanda formulata dalla Controparte_17
nei confronti del , anche per come quantificata, in quanto infondata in fatto ed in diritto, che oltre sfornita di
[...] Controparte_3 prova e comunque non meritevole di accoglimento;
- ritenere in ogni caso la responsabilità esclusiva per i fatti di causa delle sig.re e CP_11
nella qualità di eredi dell'originaria convenuta, . - nella denegata ipotesi di condanna del , Parte_2 Controparte_18 CP_3 riformare la sentenza impugnata affinché preveda l'esatta individuazione dei singoli condomini responsabili della mancata esecuzione dei lavori al momento in cui era insorto l'obbligo di conservazione della cosa comune, e che ricoprivano la qualità di condomini nel momento in cui l'azione giudiziaria è stata promossa. - Con condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore Avv. Ilaria
Riccio.”.
Iscritta la causa al n.4072/2022 R.G., si sono costituite in giudizio, con comparsa depositata il 17.12.2022,
e , ribadendo i motivi gravame da esse proposti con l'atto di appello Parte_1 Parte_2 introduttivo del giudizio recante il n.3267/2022 R.G. e contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto da e (evidenziando come gli stessi non fossero parti Parte_12 Parte_13 soccombenti nel giudizio di primo grado), rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare: 1.- Ai sensi dell'art. 335
c.p.c. riunire il presente giudizio a quello n. 3267/2022 instaurato dalle Signore e al fine di impugnare la stessa sentenza Parte_1 Parte_2 Pt_1 impugnata dai Signori e 2.- Dichiarare inammissibile l'appello proposto dai Signori ed che Parte_13 Parte_12 Parte_13 Pt_1 sono parti soccombenti del giudizio di primo grado;
Nel merito: 3.- Rigettare l'appello proposto dai Signori e perché infondato in fatto Parte_13
e in diritto;
4.- Condannare i Signori ed alla rifusione delle spese di lite in favore delle Signore e Parte_12 Parte_13 Parte_1
.”. Parte_2
Si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 20.12.2022, la Controparte_2 chiedendo in via preliminare la riunione del giudizio a quelli recanti i nn. 3267/2022 e 3993/2022 RG (trattandosi di giudizi di appello avverso la medesima sentenza), e contestando l'ammissibilità, ex art. 342 c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame.
E, alla luce di quanto dedotto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Si conclude, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e previa riunione dei tre giudizi di appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1875/2022, per la nullità, inammissibilità, improponibilità, improcedibilità e infondatezza dell'appello, con la condanna degli appellanti sigg.ri e sig.ra Parte_12 al pagamento delle spese e compensi del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario Cassa Avv.ti ed IVA, e con Parte_13 attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”.
Costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 15.1.2023, e Parte_10 Parte_4
(quest'ultimo in proprio e nella qualità di socio accomandatario della ), hanno CP_6 Controparte_13 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da e , Parte_12 Parte_13 sostenendo che, non essendo parti del primo grado di giudizio, avrebbero, al più, potuto proporre un intervento adesivo all'appello proposto dal ma non anche impugnare direttamente ed Controparte_3 autonomamente una sentenza emessa tra altri soggetti.
pagina 10 di 23 Hanno, poi, eccepito la formazione del giudicato interno (per mancata impugnazione) in merito alla declaratoria di inammissibilità delle domande proposte dalla originaria convenuta nei confronti della Controparte_13
.
[...]
Nel merito hanno contestato la fondatezza dell'appello proposto da e da Parte_12 Parte_13
, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) In via preliminare, rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, l'istanza cautelare
[...] formulata, condannando, in solido tra loro, i signori ed al pagamento delle spese, diritti ed onorari della fase Parte_12 Parte_13 cautelare, ciascuna per quanto di proprio onere e/o responsabilità, in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità, la improponibilità e la improcedibilità dell'appello proposto, per le causali spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale anche in ordine alla immediata estromissione della “ ”, per intervenuto giudicato del capo Controparte_13 della sentenza relativo alla inammissibilità della chiamata in causa di questa;
3) In via gradata, accertare e dichiarare la assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, di ogni avversa deduzione, per tutte le causali sopra spiegate, con ogni pronuncia conseguenziale;
4) Per l'effetto rigettare l'appello dei signori ed nei confronti del sig. , in proprio e nella qualità di legale rapp.te p.t., della “ Parte_12 Parte_13 Parte_4 [...]
” e della sig.ra , per i motivi esposti, con ogni pronuncia conseguenziale in ordine alla conferma integrale Controparte_13 Parte_10
/ parziale della sentenza n. 1875/2022 emessa, in data 22.2.2022, dal Tribunale di Napoli, Sezione Quarta, in persona del Giudice Dott.ssa Robustella;
5) Condannare, in solido tra loro, i signori ed al pagamento delle spese, diritti ed onorari, ciascuna per quanto Parte_12 Parte_13 di proprio onere e/o responsabilità , in favore dell'Avv. Luigi De Martino, che si dichiara antistatario, con ogni pronuncia conseguenziale;
”.
Non si sono costituiti in giudizio (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi pr Parte_11 compiuta giacenza, come documentato dagli appellanti l'11.1.2023), (come meglio si dirà nel Parte_7 prosieguo della motivazione) e (nonostante la notifica dell'atto di appello perfezionatasi Parte_8
l'1.20.2022, come documentato dagli appellanti l'11.1.2023).
Con ordinanza depositata in data 8.4.2024 è stata sospesa la provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Indi, dopo un rinvio di ufficio, con decreto presidenziale del 5.2.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 4.3.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 25.2.2025 dalla difesa della Controparte_2
il 3.3.2025 dalla difesa di e , dalla difesa di e
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_12
, e dalla difesa del corrente in lla Via Nuova Bagnoli 512; Parte_13 Controparte_3 CP_3 il 4.3.2025 dalla difesa di e di , quest'ultimo anche come socio Parte_10 Parte_4 accomandatario della ), la causa è stata riservata in decisione in data 5.3.2025 Controparte_13
(con ordinanza comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dei termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 11 di 23 In via preliminare la Corte rileva, quanto all'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
(proc. n.3267/2022 R.G.), l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata Controparte_2
di inammissibilità (richiamando l'art. 342 c.p.c.).
[...]
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello proposto da e da è possibile Parte_1 Parte_2 individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n.
8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I, Ord., 19/03/2025, n.
7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso, e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2
, la Corte ne rileva la fondatezza (in particolare con riferimento al secondo motivo di gravame, il che
[...] assorbe l'esame del terzo).
Prima, però, di esaminare il secondo motivo di gravame va rilevato, in relazione al primo – da valutare comunque preliminarmente, dal punto di vista sia logico che giuridico - che, contrariamente a quanto sostenuto pagina 12 di 23 dalle appellanti, la responsabilità del e del singolo condomino proprietario (o usuario esclusivo) del CP_3 lastrico solare per i danni prodotti da infiltrazioni da esso provenienti è, verso i terzi danneggiati, di natura solidale, ex art. 2055 c.c., come stabilito dal primo giudice.
Ed invero, in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, n. 9449 CP_3 del 10/05/2016; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 27/10/2023, n. 29916).
E tali responsabilità, tanto in capo al Condominio, quanto nei confronti del proprietario esclusivo del lastrico (o della terrazza a livello), hanno natura solidale (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 10/12/2021, n. 39376).
In sintesi, dalla attrazione del danno da infiltrazioni nell'ambito della responsabilità civile da custodia deriva, tra l'altro, che trovi applicazione a disposizione di cui all'art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire nei confronti del singolo condomino, che del Condominio, essendo una norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un
Condominio, equiparato a tali effetti ad un terzo (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/06/2021, n. 16741).
E, contrariamente a quanto sostenuto, in aggiunta, dalle appellanti - secondo cui le infiltrazioni nell'appartamento di proprietà della società attrice sarebbero provenute dal lato corto del terrazzo (avente forma ad “L”) di esclusiva proprietà della stessa, a causa di un'errata pendenza – la Corte rileva che il ctu, in modo immune da vizi logici e giuridici e rispondendo alle osservazioni del consulente di parte convenuta, aveva accertato che non fosse vero che, a causa delle pendenze del lastrico solare, le acque meteoriche cadenti sul lato
“corto” defluissero sul lato “lungo” posto che, come documentato fotograficamente e graficamente, le acque meteoriche ricadenti sul lato “corto” defluivano (o, meglio, sarebbero dovute correttamente defluire) nell'imbocco in prossimità dello spigolo che dà sul cortile interno, sullo stesso lato corto della “L”, mentre quelle ricadenti sul lato
“lungo” defluivano in gran parte (o, meglio, sarebbero dovute correttamente defluire) nell'imbocco sito sul lato destro (lato cortile), rispetto al verso d'accesso dalla proprietà . Pt_15
E aveva aggiunto che il lastrico solare, nella sua conformazione complessiva, dovesse, ai fini delle impermeabilizzazioni e degli smaltimenti meteorici e, conseguentemente della sua funzionalità, essere pagina 13 di 23 considerato un tutt'uno essendo, di fatto, un'unica copertura, composta di due parti adiacenti, strutturalmente non indipendenti tra di loro, non separate bensì collegate ed aventi un unico e solo accesso dalla proprietà . Pt_15
****
L'appello proposto da e da (quali eredi di ) è fondato, Parte_1 Parte_2 Parte_15 però, come detto, relativamente al secondo motivo.
Ed infatti, ad avviso della Corte, effettivamente il Tribunale ha errato nel riconoscere la responsabilità, ex art. 2051 c.p.c., in capo a , per i danni subìti dall'immobile della ritenendo che non Parte_15 Controparte_2 fosse stata fornita una piena e convincente di quanto allegato dalla convenuta in merito all'impossibilità di Pt_15 entrare nell'immobile di sua proprietà in conseguenza delle minacce e delle aggressioni da parte di Pt_11
e di altri suoi familiari (tra cui ).
[...] Parte_10
Tale impedimento trovava pienamente conferma, invece, nella sentenza n. 11782/17 emessa dal Tribunale di
Napoli in data 9 novembre 2017 (ridepositata in questa sede dalle appellanti;
cfr. all. n.2) con cui , Parte_7
, e sono stati dichiarati colpevoli dei reati (ex artt. 610 Parte_10 Parte_4 Parte_11
c.p., 582, 585 e 576, n.1, c.p.c., 612 c.p.) loro ascritti su a), b), d) ed e) del capo di imputazione (secondo le distinzioni meglio operate in sentenza;
il primi due sono stati condannati anche al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, e ad una provvisionale di euro 10.000,00 in favore della parte civile, ) Parte_15 in ordine a fatti risalenti al periodo dal 2006 al 2011 (comprendente anche quello per cui è causa).
Si legge, invero, in tale sentenza, che gli imputati fossero adusi ad aggressioni verbali e fisiche finalizzate ad allontanare dall'abitazione la , vittima di violenza privata, “espulsa” dall'abitazione in numerose occasioni. Pt_15
Anche questa Corte d'Appello, in sede penale, con la sentenza n.7114/2021 depositata l'1.12.2021, nel riformare parzialmente la detta sentenza n. 11782/17 (a seguito di impugnazione di , e Parte_7 Parte_4
) - dichiarando non doversi procedere in relazione ai reati ascritti per intervenuta prescrizione - aveva Pt_10 pienamente confermato le statuizioni civili, ritenendo, in motivazione, per ciò che rileva in questa sede, che, quanto all'apposizione di un lucchetto, da parte dei , alla porta dell'abitazione della , e alle Pt_10 Pt_15 operazioni di disturbo violente poste in essere nei confronti di quest'ultima, i primi non fossero legittimati ad impedire alla stessa , quale proprietaria del bene, di goderne. Parte_15
Tali sentenze penali sono utilizzabili in questa sede civile, mancando nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
08/10/2024, n. 26297 e i numerosi richiami giurisprudenziali ivi operati).
Quanto accertato in sede penale aveva poi trovato riscontro, come dedotto dalle appellanti, anche da una serie di altri elementi di prova emersi nel corso del giudizio (civile) di primo grado.
Ed invero, come correttamente evidenziato dalle appellanti, con la nota del 24 maggio 2011, a firma dell'avv.
Flora Avallone e indirizzata a (nota ridepositata dalle appellanti in secondo grado;
cfr. all. 3) la Parte_15
pagina 14 di 23 di (poi di ) aveva riconosciuto di aver ininterrottamente CP_6 Persona_1 Parte_4 posseduto l'immobile della dal 15 maggio 2003 (data di un preliminare di vendita stipulato con la stessa Pt_15
). Pt_15
Inoltre , in qualità di legale rappresentante della aveva dichiarato, nel corso Parte_4 CP_6 delle operazioni peritali, al ctu (ing. ; cfr. pag. 3 e pag. 4 della relazione peritale depositata il Persona_2
10.6.2026 ed esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), di essere in possesso dell'unità immobiliare in oggetto, in merito ad un compromesso di compravendita dell'immobile di proprietà della signora
, provvedendo in tale veste a rendere accessibile al consulente l'unità in oggetto, consentendone in tal Pt_15 modo l'effettuazione dei rilievi necessari.
Anche il teste , figlio di , all'udienza del 2 ottobre 2020 aveva riferito che il Testimone_1 Parte_4 padre aveva il possesso dell'immobile, precisando che aveva le chiavi dell'appartamento (che era disabitato) e che la fosse a conoscenza di questo possesso (cfr. verbale di udienza del 2.10.2020, esaminabile dal CP_20 fascicolo telematico di ufficio di primo grado).
Anche il teste , escusso all'udienza del 2 ottobre 2020 (cfr. il relativo verbale, Testimone_2 esaminabile dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado), aveva riferito che aveva avuto Parte_4 le chiavi di questa casa, essendogli ciò stato riferito da . Testimone_1
Dunque, alla luce di quanto accertato in sede penale e degli ulteriori elementi di prova risultanti dal giudizio
(civile) di primo grado, deve ritenersi che , all'epoca dei danni da infiltrazioni (2010/2011) per cui Parte_15
è causa, lamentate dalla non avesse la pacifica disponibilità del proprio immobile, non godendone CP_2 liberamente in considerazione della condotta dei e, quindi, non potendo curare la manutenzione del Pt_10 lastrico solare in questione.
Anzi, da tali risultanze istruttorie si desume che il possesso dell'immobile di fosse in capo ad Parte_15 un altro soggetto, ossia a , in qualità di legale rappresentante della S.M.T. s.a.s. Parte_4
Ragion per cui, come correttamente sostenuto dalla parte appellante, non poteva essere Parte_15 chiamata a rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni patiti dalla CP_2
Al riguardo va, infatti, detto che non può considerare custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., il proprietario del bene che non abbia il potere di fatto sullo stesso (cfr., ad esempio, sulla qualifica di custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in capo al promittente acquirente, in caso di contratto preliminare c.d. ad effetti anticipati, Cass. civ., Sez. III, 09/10/1996, n. 8818; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 22/09/2023, n. 27141) e che, comunque, la responsabilità del custode è esclusa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dalla prova del caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo (cfr., tra le tante, Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/03/2025, n. 8038; Sez. III, Ord., 18/12/2024,
n. 33128).
pagina 15 di 23 Ad avviso della Corte quanto appena detto non è scalfito neanche dall'argomentazione difensiva della
[...]
CP_ secondo cui, avendo le appellanti e (eredi di ) Parte_1 Parte_2 Parte_15 venduto, con atto pubblico del 5.7.2021 (depositato in questo grado dalla detta società appellata al momento della costituzione in giudizio), l'appartamento ed annessa terrazza ad un terzo, avrebbero così confermato di avere (e di aver avuto) la disponibilità ed il possesso dell'appartamento (e, quindi, smentendo definitivamente quanto dedotto nel presente giudizio), garantendo espressamente, oltre che la proprietà, “la libera disponibilità dell'immobile” e dichiarando di trasferire “il possesso del bene”.
Tale contratto di compravendita (la cui produzione è ammissibile, non incontrando il divieto dei nova in appello, ex art. 345 c.p.c., trattandosi di documento formatosi dopo le preclusioni istruttorie in primo grado;
cfr., tra le altre,
Cass. civ., Sez. II, Ord., 11/03/2022, n. 7977) non dimostra, ad avviso della Corte, che avesse la Parte_15 piena disponibilità dell'immobile anche al momento dei fatti di causa (ossia all'epoca delle infiltrazioni lamentate, che la stessa società attrice aveva ricondotto al 2010/2011), trattandosi di un contratto stipulato circa dieci anni dopo.
Alla luce, pertanto, della fondatezza dell'appello (in ragione dell'accoglimento del secondo motivo) proposto da e , va rigettata, in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda Parte_1 Parte_2 risarcitoria formulata, in primo grado, dalla nei confronti di (e, dopo il decesso di Controparte_2 Parte_15 quest'ultima – avvenuto in corso di causa- nei confronti delle sue eredi).
****
Atteso l'accoglimento dell'appello proposto da e va esaminato, allora, Parte_1 Parte_2
l'appello incidentale condizionato (all'accoglimento, per l'appunto, anche parziale, dell'appello principale), formulato dalla con la comparsa di costituzione depositata il 29.11.2022 (dunque tempestivamente, Controparte_2 ex artt. 166 e 343 c.p.c., ossia nel rispetto del termine di comparizione di almeno venti giorni prima dell'udienza del 20.12.2022 fissata in citazione).
Tale gravame è infondato quanto alla invocata nullità/inammissibilità delle ordinanze istruttorie emesse dal
Tribunale di Napoli il 20.06.2019, 3.10.2019, 16.01.2020 e del 30.1.2020.
La società appellante incidentale ha sostenuto, sul punto, si ribadisce, che, come da essa eccepito in primo grado, non fosse possibile concedere al terzo chiamato (in proprio e nella qualità di legale Parte_4 rappresentante della i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (e, quindi, articolare la prova CP_6 per testi, poi ammessa ed assunta), essendo il terzo chiamato tenuto ad accettare la causa nello stato in cui si trovava, ai sensi del secondo comma dell'art. 268 c.p.c.
Ma tale norma si riferisce al terzo che intervenga volontariamente in giudizio e non anche, come nel caso di specie, al terzo chiamato in causa.
pagina 16 di 23 Tanto è vero che, ai sensi dell'art. 269, ultimo comma, c.p.c. (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. n. 149 del 2022), nell'ipotesi di chiamata in giudizio di un terzo da parte dell'attore il giudice, all'udienza fissata per la comparizione del terzo debba fissare i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 09/12/2024, n. 31665).
L'appello incidentale condizionato proposto dalla è parzialmente fondato (dal punto di vista CP_2 soggettivo), invece, nella parte in cui ha chiesto che, in caso di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello principale, per i danni riportati dall'immobile di sua proprietà dovesse essere riconosciuta la responsabilità, in solido con le eredi ed il Condominio, anche dei terzi chiamati in causa , Pt_15 CP_6 Parte_4
, , e . Parte_11 Parte_7 Parte_10 Parte_8
In particolare, risultando che il potere di fatto (e, dunque, la custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c.) del detto immobile fosse in capo, come detto, al momento dei danni patiti dalla di , CP_2 Parte_4 in qualità di legale rappresentante della tale appello incidentale va accolto nei confronti di CP_6 Parte_4
, nella detta qualità.
[...]
Ragion per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, al risarcimento dei danni (come quantificati dal
Tribunale di Napoli) va condannato, in solido con il detto , corrente in in via Controparte_3 CP_3
Nuova Bagnoli n.512, anche , in qualità di legale rappresentante della Parte_4 CP_6
****
Risultano inammissibili gli appelli proposti, invece, dal , corrente in in via Controparte_3 CP_3
Nuova Bagnoli n.512 (proc. n. 3993/2022 RG) e da e (proc. n. Parte_12 Parte_13
4072/2022 RG) avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli.
Al riguardo si osserva, infatti, quanto segue.
Con ordinanza del 16.10.2023 è stata disposta la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., della notifica dell'atto di appello (e la notifica di tale ordinanza) nei confronti di , nel rispetto dei termini di comparizione di Parte_7 cui all'art. 163-bis c.p.c., sia a carico del in in via Nuova Bagnoli 512 Controparte_3 CP_3
(appellante nel giudizio n. 3993/2022 RG) che di e (appellanti nel Parte_12 Parte_13 giudizio n. 4072/2022 RG, onerati della rinnovazione della notifica dell'atto di appello anche nei confronti di
). Parte_11
Con successiva ordinanza depositata in data 8.4.2024, rilevato che la difesa del Controparte_3 corrente in n Via Nuova Bagnoli 512 aveva chiesto (nell'ambito delle note di trattazione scritta depositate il CP_3
15.3.2024 per l'udienza “cartolare” del 19.3.2024) - quanto alla disposta rinnovazione della notifica dell'atto di appello a - che, “non essendo rientrata la cartolina”, fosse concesso “… nuovo termine per Parte_7 effettuare la nuova notifica ai sensi dell'art. 143 cpc nei confronti del sig. ”, qualora ritenuto Parte_7 necessario, e che anche la difesa di e aveva chiesto (nell'ambito delle Parte_12 Parte_13
pagina 17 di 23 note di trattazione scritta depositate il 15.3.2024 per l'udienza “cartolare” del 19.3.2024), risultando Parte_7
irreperibile, un nuovo termine più lungo per effettuare la nuova notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c (qualora
[...] ritenuto necessario) nei confronti di , la Corte ha ritenuto che non potesse essere concesso un Parte_7 nuovo termine alla difesa del corrente in alla Via Nuova Bagnoli 512 e alla Controparte_3 CP_3 difesa di e (salva la valutazione, in sede di decisione, degli effetti della Parte_12 Parte_13 mancata notifica nei confronti del detto appellato) per la rinnovazione della notifica nei confronti di , Parte_7 essendo, del resto, stato già concesso alle dette parti, con ordinanza del 16.10.2023, tale termine.
Ciò premesso, effettivamente la Corte rileva che, come risulta dalla documentazione allegata dalle dette parti appellanti alle note di trattazione scritta depositate il 19.3.2024:
a) Il corrente in alla Via Nuova Bagnoli 512 aveva tentato (a mezzo del Controparte_3 CP_3 servizio postale) la notifica (il 24.10.2023) nei confronti di , presso l'indirizzo di Via San Giuseppe Parte_7
n.28 in Sant'Agnello (Na), senza depositare la cartolina di ricevimento e chiedendo, come detto, un nuovo termine per la relativa notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
b) e avevano aveva tentato (a mezzo del servizio postale) la notifica (il Parte_12 Parte_13
24.10.2023) nei confronti di , presso l'indirizzo di Via San Giuseppe n.28 in Sant'Agnello (Na), non Parte_7 perfezionatasi “per irreperibilità del destinatario”.
Ragion per cui, attesa la dedotta irreperibilità di , per rispettare quanto disposto (con ordinanza Parte_7 del 16.10.2023) ai sensi dell'art. 291 c.p.c., le dette parti appellanti avrebbero dovuto effettivamente attivarsi con tempestività e immediatezza, in un limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., secondo l'impostazione della Suprema Corte in parte richiamata anche nell'ordinanza dell'8.4.2024 (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, 15/07/2016, n. 14594; Sez. I, Ord., 16/03/2025, n. 7020Sez. lavoro, Ord., 12/02/2024, n. 3843; Sez. V, Ord.,
14/07/2023, n. 20365; Sez. I, Ord., 16/03/2023, n. 7719), anziché attendere la successiva udienza del 19.3.2024 per richiedere (il che, invece, è avvenuto), un nuovo termine per rinnovare la notifica dell'atto di appello nei confronti dello stesso , chiamato in causa, ai sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c., iussu iudicis, nel Parte_7 primo grado di giudizio (cfr. l'ordinanza del 16.1.2018, contenuta nel fascicolo telematico di primo grado), in cui era rimasto contumace.
In definitiva, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nel corso degli ultimi anni, sussiste un onere/dovere a carico della parte che richiede la notificazione di un atto processuale di seguirne il buon esito e di attivarsi spontaneamente per sanarne eventuali vizi, senza attendere l'autorizzazione del giudice, qualora i tempi processuali consentano tale attività (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 27/05/2021, n.
14728).
pagina 18 di 23 Ciò determina, con riferimento al caso in esame, come detto, l'inammissibilità degli appelli proposti, rispettivamente, si ribadisce dal , corrente in in via Nuova Bagnoli n.512 (proc. Controparte_3 CP_3
n. 3993/2022 RG) e da e (proc. n. 4072/2022 RG). Parte_12 Parte_13
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso (come nel caso di specie, secondo quanto di seguito precisato), diversamente dal caso di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo (cfr. Cass. civ., Sez.
II, 30/05/2017, n. 13637; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ord., 06/07/2022, n. 21444; Sez. lavoro, Ord., 03/06/2022,
n. 17972; Sez. lavoro, Ord., 24/12/2021, n. 41477; Sez. III, 20/09/2021, n. 25352; Sez. VI - Lavoro, Ord.,
20/02/2020, n. 4309).
E, va escluso che la restituzione dell'atto al mittente con attestazione dell'irreperibilità del destinatario – come nel caso di specie- possa integrare una notifica perfezionata ma invalida, giacchè quell'attestazione, seppure conclusiva delle attività richieste al soggetto incaricato della notificazione, certifica l'omessa consegna, ossia la mancanza di una delle condizioni necessarie affinchè possa porsi un problema di validità della notificazione (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 05/04/2023, n. 9411; Sez. Unite, 20/07/2016, n. 14916).
Va ancora precisato che la mancata ottemperanza – nei termini sopra indicati - all'ordine di rinnovazione degli atti di appello nei confronti di (chiamato in causa, in primo grado, si ribadisce, iussu iudicis, ai Parte_7 sensi degli artt. 107 e 270 c.p.c.) determina l'inammissibilità, in toto, delle impugnazioni proposte dal
[...]
, corrente in in via Nuova Bagnoli n.512 e da e , CP_3 CP_3 Parte_12 Parte_13 anziché limitatamente al detto appellato.
Ed infatti, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, in caso di chiamata iussu iudicis del terzo, si determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/02/2025, n. 3153; Sez. II, Ord.,
07/02/2024, n. 3506; Sez. III, Ord., 10/11/2023, n. 31312; Sez. lavoro, 09/08/2022, n. 24571; Sez. III, 18/09/2015,
n. 18318; Sez. III, 21/05/2014, n. 11250).
Dunque, trattandosi di giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, la mancata rinnovazione della notifica dell'atto di appello nei confronti di determina l'inammissibilità degli appelli proposti dal Parte_7
, corrente in in via Nuova Bagnoli n.512 e da e Controparte_3 CP_3 Parte_12 Parte_13
, anche nei confronti degli altri appellati, ai sensi dell'art. 331, co.2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.,
[...]
05/10/2023, n. 28080).
Non è superfluo precisare, invero, che, anche in presenza di un intervento iussu iudicis, valgono i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di litisconsorzio necessario di natura sostanziale (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 07/02/2024, n. 3506 cit.; Sez. lavoro, 05/11/2008, n. 26570).
**** pagina 19 di 23 Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto, in primo luogo, quanto all'appello proposto (proc.
n.3267/2022 RG) da e , che l'accoglimento di tale gravame e la Parte_1 Parte_2 conseguente riforma (parziale) della sentenza impugnata comportano, in base all'esito complessivo della lite, che occorra provvedere – con riferimento al rapporto processuale tra le appellanti e la Controparte_2
- ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n.
[...]
9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del
06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n.
15483).
E, in base all'esito complessivo della lite, la va condannata al Controparte_2 pagamento, in favore delle appellanti (o, meglio, del loro difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.), delle spese del doppio grado di giudizio, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
E, atteso l'accoglimento (parziale, dal punto di vista soggettivo) dell'appello incidentale condizionato proposto dalla , in qualità di legale rappresentante della Controparte_2 Parte_4 CP_6
va condannato, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del
[...] doppio grado di giudizio in favore della prima (o, meglio, del suo difensore dichiaratosi antistatario, ex art. 93
c.p.c.).
Inoltre, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la va Controparte_2 condannata al pagamento delle spese di lite del secondo grado di giudizio nei confronti dell'altra appellata costituita (anche nei cui confronti aveva proposto tale appello incidentale condizionato) (o, Parte_10 meglio, del suo difensore, dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c.).
Per lo stesso principio sancito dall'art. 91 c.p.c. anche le spese della ctu espletata in primo grado (spese da regolare comunque, in questa sede, nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 05/06/2020, n. 10804), vanno poste definitivamente a carico del in e di , in qualità di legale rappresentante della CP_21 Controparte_9 Parte_4
CP_6
In considerazione, poi, dell'inammissibilità degli appelli proposti dal , corrente in Controparte_3 in via Nuova Bagnoli n.512 e da e da (negli altri due giudizi CP_3 Parte_12 Parte_13 riuniti, recanti i nn. 3993/2022 RG e 4072/2022 RG), i detti appellanti vanno condannati, sempre in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio in favore delle controparti costituite (la e , con Controparte_2 Controparte_22 Pt_2 distrazione, quanto alla prima, in favore del suo difensore, dichiaratosi antistatario), ossia delle parti nei cui confronti erano stati specificamente rivolti i rispettivi gravami.
In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva pagina 20 di 23 complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%, per tutte le fasi, dovendo comunque essere calcolata anche la fase istruttoria in appello, anche se non espletata, cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 09/07/2024, n. 18723; Sez. II, Ord., 08/05/2024, n. 12531; Sez. III, Ord., 13/10/2023, n. 28627;
Sez. II, Ord., 27/03/2023, n. 8561), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), quanto al secondo grado, e, quanto al primo grado, per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. 2).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 in base al valore (euro 22.507,33) della controversia.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989).
****
Sussistono, infine, quanto agli appelli proposti dal , corrente in in via Nuova Controparte_3 CP_3
Bagnoli n.512 e da e da (nei due giudizi riuniti recanti i nn. 3993/2022 Parte_12 Parte_13
RG e 4072/2022 RG), i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite in grado di appello, iscritte ai nn. 3267/2022, 3993/2022 e 4072/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello principale proposto da e da (proc. n. 3267/2022 Parte_1 Parte_2
R.G.) avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, rigetta la domanda risarcitoria formulata, in primo grado, dalla
[...] nei confronti di (e, dopo il decesso di quest'ultima, nei confronti Controparte_2 Parte_15 delle sue eredi e ). Parte_1 Parte_2
2. Dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Ida Paragliola, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di
[...]
e , delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il Parte_1 Parte_2
pagina 21 di 23 primo grado, in euro 2.538,5 (per compensi) e, per il secondo, in euro 3.287,00 (di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 2.904,5 per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Accoglie parzialmente l'appello incidentale condizionato proposto dalla Controparte_2
(proc. n. 3267/2022 R.G.) avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il
[...]
22.2.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale sentenza, dichiara tenuto e condanna , in Parte_4 qualità di legale rappresentante della in solido con il corrente in in CP_6 Controparte_3 CP_3
Via Nuova Bagnoli n.512, al risarcimento dei danni (pari ad euro 22.507,33, oltre interessi legali e rivalutazione secondo i criteri e le decorrenze indicati al capo n.3 di tale sentenza) in favore della Controparte_2
[...]
4. Dichiara tenuto e condanna , in qualità di legale rappresentante della al Parte_4 CP_6 pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Pepe, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della
[...]
delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo Controparte_2 grado, in euro 2.538,5 (di cui euro 283,00 per esborsi ed euro 2.538,5 per compensi) e, per il secondo, in euro
3.260,00 (di cui euro 355,50 per esborsi ed euro 2.904,5 per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
5. Dichiara tenuta e condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Luigi De Martino, quale difensore, dichiaratosi antistatario, di Pt_10
, delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.904,5 (per compensi),
[...] oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
6. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente a carico del , Controparte_3 corrente in in via Nuova Bagnoli n.512, in persona dell'amministratore p.t., e di , in CP_3 Parte_4 qualità di legale rappresentante della in solido tra loro. CP_6
7. Dichiara inammissibile l'appello proposto (proc. n. 3993/2022 RG) dal , corrente in Controparte_3 in via Nuova Bagnoli n.512, avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata CP_3 il 22.2.2022.
8. Dichiara tenuto e condanna il , corrente in in via Nuova Bagnoli n.512, in Controparte_3 CP_3 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'avv. Ferdinando Pepe, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della delle spese del secondo grado di giudizio, Controparte_2 liquidate complessivamente in euro 2.904,5 (per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
9. Dichiara tenuto e condanna il , corrente in in via Nuova Bagnoli n.512, in Controparte_3 CP_3
pagina 22 di 23 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e di , Parte_1 Parte_2 delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.904,5 (per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
10. Dichiara inammissibile l'appello proposto (proc. n. 4072/2022 RG) da e da Parte_12 Parte_13
avverso la sentenza n. 1875/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 22.2.2022.
[...]
11. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in Parte_12 Parte_13 favore dell'avv. Ferdinando Pepe, quale difensore, dichiaratosi antistatario, della Controparte_2
delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 2.904,5 (per
[...] compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge.
12. Dichiara tenuti e condanna e al pagamento, in solido tra loro e in Parte_12 Parte_13 favore di e di , delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate Parte_1 Parte_2 complessivamente in euro 2.904,5 (per compensi), oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del
15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
13. Dà atto, quanto agli appelli proposti dal , corrente in in via Nuova Bagnoli Controparte_3 CP_3
n.512 e da e da (nei due giudizi riuniti recanti i nn. 3993/2022 RG e Parte_12 Parte_13
4072/2022 RG), della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 10.6.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe Gustavo Infantini
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