Ordinanza cautelare 13 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/08/2025, n. 6870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6870 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06870/2025REG.PROV.COLL.
N. 04278/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4278 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Maria Facilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 1580/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, cittadino senegalese, in Italia dal 2011, ha impugnato innanzi al TAR Veneto il decreto Cat. A.12/2020/Imm., notificatogli in data 27.6.2022, con cui il Questore della Provincia di Padova gli ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. 2159166 per motivi di lavoro subordinato, valido a tempo indeterminato.
1.1. Tale provvedimento ha tratto fondamento dalla circostanza che l’istante è stato inserito dal 25.2.2014, nel Sistema Informativo Schengen “quale straniero inammissibile” - ex art. 96 della Convenzione Schengen, richiesto dalla Danimarca- in quanto, “in data 2.7.2012 risulta condannato dalla Copenaghen City Court alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per violazione delle norme in materia di stupefacenti” e, successivamente, espulso.
1.2. Con sentenza, resa in forma semplificata, n. 1580 del 12 ottobre 2022, il TAR Veneto ha giudicato il provvedimento di diniego legittimo, in considerazione sia del disposto di cui all’art. 96 della citata Convenzione Schengen, sia dell'art. 9, comma 7, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, avendo lo straniero trascorso un periodo superiore ai dodici mesi continuativi, al di fuori del territorio nazionale, ossia nel periodo in cui è stato detenuto in Danimarca.
1.3. Avverso tale sentenza ha proposto appello lo straniero, riproducendo sostanzialmente le censure non accolte in primo grado ponendole in chiave critica rispetto alla sentenza avversata.
1.4. A sostegno dell’azione impugnatoria l’odierno appellante deduce, anzitutto, il difetto di istruttoria e di motivazione; la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998 per l’erronea applicazione dell’automatismo tra precedenti penali e presunzione di pericolosità sociale e, altresì, per difetto di motivazione. Con ulteriore profilo di censura, invece, l’appellante denuncia l’erroneità della sentenza perché avrebbe omesso di procedere “al dovuto bilanciamento della ipotetica pericolosità dello straniero con la sua condotta nel territorio nazionale”; per cui, nell'adottare il provvedimento di revoca della carta di soggiorno, l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della durata del suo soggiorno nel T.N.
2. Con ordinanza n. 384 del 2023 la Sezione ha respinto l’appello cautelare ex art. 98 c.p.a., proposto dal cittadino senegalese.
3. Il Ministero dell’interno e la Questura di Padova si sono costituiti in giudizio, senza espletare difese scritte.
4. All’udienza pubblica del 26 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4.1. Come esposto brevemente in narrativa oggetto della controversia è il provvedimento Cat. A.12/2020/lmm.SE 288, del 2 marzo 2020 con cui il Questore di Padova ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo al cittadino senegalese, signor -OMISSIS-, in considerazione principalmente della citata segnalazione Schengen Danimarca.
4.2. L’appello è infondato.
4.3. I motivi dedotti che possono trattarsi congiuntamente in quanto connessi tra loro, fanno leva sulla violazione dell’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998 e, in particolare, sulla mancata valutazione di tutti i parametri ivi elencati ai fini del giudizio di pericolosità sociale in presenza di una sentenza di condanna alla pena di anni tre e mesi 6 di reclusione veniva emessa dal Tribunale di Copenaghen nel 2014: di qui l’emissione della segnalazione del nominativo del ricorrente all’interno dello spazio Schengen.
4.4. Giova ricordare che ai sensi dell’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, “il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'art. 1, l. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2, l. 3 agosto 1988, n. 327, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p., nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”.
4.5. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, il provvedimento questorile risulta legittimo e adeguatamente motivato.
4.6. Nel caso di specie il Questore di Padova, a fronte della grave condanna riportata dallo straniero che ha comportato il suo inserimento nella B.D. NSIS Schengen, ha correttamente ritenuto il ricorrente persona pericolosa, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 96, paragrafo 2, in relazione all'art. 71, della citata Convenzione, ratificata e resa esecutiva in Italia in virtù della l. 30.9.1993, n. 388; e concludendo che: “lo straniero desta allarme sociale anche in relazione al parametro comunitario, in quanto la citata disposizione stabilisce che -un cittadino extra U.E.- rappresenta una minaccia per l'ordine e sicurezza quando sia intervenuta nei suoi confronti una condanna a pena detentiva superiore ad anni .1 (uno)".
4.7. L’amministrazione, infatti, ha affermato che “la commissione dei reati contemplati dal D.P.R. 309/1990 e da numerose fonti sovranazionali, rappresenta di per sé espressione dell'insussistenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale ed indice di pericolosità del soggetto connessa al danno della comunità derivante dall'incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti ed il connesso collegamento di chi, come l’odierno appellante è a questo dedito, con le associazioni criminali che controllano il traffico illecito.
5. Per le ragioni che precedono, l’appello deve essere respinto.
6. Le spese e gli onorari del presente giudizio possono restare interamente compensate tra le parti, tenuto conto della memoria di mero stile della difesa erariale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del cittadino senegalese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.