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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 124/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio – Presidente rel. dott. Gaetano Sole – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 124/2021 R.G.C.A. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Terranova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riesi (CL), Via Carlo Alberto n. 14, giusta procura in atti
- appellante -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso sé stesso e dall'avv. Ignazio
Emmolo ed elettivamente domiciliato in Mazzarino (CL), piazza Lombardo Radice n. 9, giusta procura in atti
- appellato -
OGGETTO: responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2024, di seguito trascritte:
Per l'appellante : “…L'Avv. Carmelo TERRANOVA, per la sig.ra Parte_1 Parte_1
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), parte appellante nel C.F._1 procedimento in epigrafe, con le presenti note scritte preliminarmente insite nell'ammissibilità
1 dell'atto di appello per le ragioni meglio spiegate con le note scritte depositate in data 14.04.2022 da intendersi integralmente ritrascritte anche in questa sede. Nel merito, in via principale, si insiste nei motivi di appello ed in particolare nella nomina di Ctu tecnica per le ragioni meglio spiegate nell'atto introduttivo del presente giudizio. In subordine, si precisano le conclusioni così come riportate nell'atto introduttivo del giudizio e si chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.”
Per l'appellato : Controparte_1
“…Si precisano le conclusioni come segue: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, si chiede che la Corte dichiari estinto il presente procedimento ed in subordine rigetti l'appello proposto da , con vittoria di spese e compensi di difesa;
accogliere le eccezioni e Parte_1
deduzioni contenute nelle note difensive del 20.4.2022. Si chiede che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per comparsa conclusionale e memoria di replica”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Caltanissetta, l'avvocato esponendo: Controparte_1
- di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “RIESI MAGLIERIA
S.r.l.”, poi “Polo Tessile del Mediterraneo” con sede in Riesi, Corso Italia, dal'8/11/1999 al
3/02/2006, con la qualifica di operaia di I livello;
- che, a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, avvenuta con sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 7/2006 del 09/02/2006, aveva conferito mandato all'avv. CP_1
al fine di insinuarsi nello stato passivo del fallimento;
[...]
- che, in adempimento all'incarico conferito, l'avv. aveva presentato l'istanza di ammissione CP_1 allo stato passivo del fallimento e chiesto l'ammissione “in via privilegiata per il TFR, nonché per le mancate retribuzioni e TFR dal luglio 2002 al 03/02/2006”;
- che il giudice delegato, all'udienza di verifica del 27/04/2010, aveva ammesso solo le retribuzioni e non il TFR, mentre, relativamente al TFR maturato dal 01/07/2002, non aveva ammesso il detto credito, in quanto il professionista non aveva provveduto ad allegare la documentazione utile alla quantificazione del credito richiesto nonostante essa fosse in suo possesso, in quanto consegnata momento del conferimento del mandato professionale (ovvero i modelli CUD 2003, 2004 o l'estratto contributivo INPS);
- che aveva conferito un nuovo mandato all'avv. al fine di presentare opposizione Controparte_1
ex art. 98 L.F. avverso il rigetto della ammissione del credito allo stato passivo;
2 - che tuttavia anche in tale occasione il professionista si era reso responsabile di una grave omissione in quanto aveva provveduto a depositare l'opposizione oltre il termine di quindici giorni (art. 98 L.F.
“ratione temporis” applicabile) dal ricevimento della comunicazione, da parte del curatore fallimentare, del rigetto dell'insinuazione al passivo (comunicazione del curatore in data 10.02.2021
– deposito del ricorso in opposizione in data 12.04.2021);
- che, conseguentemente, l'opposizione allo stato passivo del fallimento “Polo Tessile del
Mediterraneo S.r.l.” era stata ritenuta tardiva dal Tribunale di Caltanissetta, che ne aveva dichiarato l'inammissibilità (giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 706/2011 R.G.).
Ciò posto, dedotta la responsabilità professionale dell'avv. sulla base dei Parte_1 CP_1
suddetti fatti di causa, chiedeva accertarsi il danno economico e morale da lei patito, quantificato in euro 25.403,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e la condanna del professionista al già menzionato risarcimento.
L'avv. , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva CP_1
dichiarata la sua contumacia.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposto l'interrogatorio formale del professionista, ma quest'ultimo non si presentava a renderlo.
Terminata l'istruttoria e mutato il giudicante, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 37/2021, pubblicata in data 18 gennaio 2021, il Tribunale di Caltanissetta rigettava le domande avanzate dalla e compensava le spese di lite, in ragione della mancata costituzione Pt_1
in giudizio del convenuto e del complessivo andamento della vicenda processuale.
Il Tribunale di Caltanissetta, con riguardo alla condotta dell'avv. , riteneva raggiunta la prova CP_1 della condotta negligente del professionista nello svolgimento del proprio incarico “…sia sulla scorta della documentazione in atti (cfr., in particolare, il decreto del 27/04/2012, reso da questo Tribunale, in composizione collegiale, che ha accertato l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo, proposta da con il patrocinio dell'avv. G. Russo, per essere stata proposta Parte_1
tardivamente) che sulla scorta della mancata presentazione del convenuto per rendere
l'interrogatorio formale, potendosi pertanto ritenersi ammessi, ex art. 232 c.p.c. i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
Deve dunque ritenersi che effettivamente l'avv. non abbia tempestivamente proposto CP_1
l'opposizione allo stato passivo in cui risultava esclusa una parte dei crediti per cui Parte_1 aveva chiesto l'insinuazione”.
Il Giudice di prime cure, tuttavia, riteneva l'assenza del nesso causale tra la condotta inadempiente del professionista ed il lamentato danno, evidenziando come l'attrice non aveva “fornito sufficienti elementi per affermare, secondo un giudizio prognostico basato sulla regola del “più probabile che
3 non”, che se l'avv. avesse depositato tempestivamente l'opposizione de qua questa sarebbe CP_1 stata accolta”.
In proposito, osservava che “l'insinuazione al passivo era stata chiesta per la somma di euro
30.483,13, al privilegio, per retribuzioni da luglio 2002 al 2006, oltre al TFR non corrisposto dal novembre 1999 al febbraio 2006. Il C.T.U., in seno alla propria relazione redatta nel corso della procedura fallimentare, in ordine alla domanda formulata da aveva proposto Parte_1
l'ammissione al passivo della sola somma di euro 10.570,17 per retribuzioni da luglio 2002 a settembre 2003, interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre aveva proposto il rigetto della domanda per il periodo retributivo da ottobre 2003 a febbraio 2006, per un importo pari a euro
22.673,13, essendo quest'ultima porzione di tempo coperta da intervento C.I.G.S., e per il TFR “per mancanza di elementi utili per il calcolo”. Il Giudice delegato aveva poi ammesso al Parte_1 passivo nei limiti della proposta sopra indicata”.
Il Giudice di prime cure evidenziava il difetto di prova da parte dell'attrice che non aveva “spiegato perché il Tribunale, in sede di opposizione, avrebbe dovuto ammettere al passivo i crediti invece esclusi. In particolare, nulla dice l'attrice sul perché si sarebbero dovute ammettere al passivo le somme a titolo di retribuzione da ottobre 2003 a febbraio 2006, per le quali il C.T.U. aveva proposto
l'esclusione perché coperte da intervento della né ha prodotto, in questa sede, alcun Pt_2 elemento utile attraverso cui determinare l'importo del credito asseritamente vantato a titolo di
TFR”.
Concludeva, infine, affermando che “benché sia provato che il difensore abbia posto in essere una condotta negligente consistita nel depositare tardivamente l'opposizione al passivo, tuttavia, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che il deposito tempestivo dell'opposizione medesima avrebbe comportato con buon grado di probabilità il suo accoglimento, né vi sono comunque in atti sufficienti elementi per la determinazione del danno asseritamente subito. In applicazione delle coordinate ermeneutiche enucleate dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamate, la domanda di parte attrice deve dunque essere rigettata”.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 26.05.2021-1.06.2021, la proponeva appello avverso la suddetta sentenza, affidando le proprie censure a due Parte_1
motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Illegittimità della sentenza per erronea interpretazione della disciplina legislativa in materia di “onere della prova”) censurava la decisione del Tribunale che aveva escluso la prova del nesso causale tra la negligente prestazione professionale del difensore ed il danno subito.
Sosteneva che l'esclusione dei crediti dovuti a titolo di TFR in sede di insinuazione al passivo era stata determinata dalla condotta inadempiente dell'Avv. che non aveva prodotto in giudizio la CP_1
4 documentazione utile ai fini dell'accoglimento del ricorso;
documentazione che, secondo la CP_ prospettazione dell'impugnante, la aveva tempestivamente fornito al difensore.
Affermava che il giudice di prime cure aveva errato nel rigettare la domanda risarcitoria in conseguenza della tardiva proposizione dell'opposizione allo stato passivo formulata dall'avvocato,
e richiamava due sentenze del Tribunale di Caltanissetta che avevano definito simili vicende che avevano coinvolto il medesimo professionista e depositate dall'appellante in atti (causa n. 1818/2014
R.G. - c/ Avv. – Sentenza n. 333/2018, pubblicata il 10.07.2018 Parte_3 Controparte_1
e causa n. 1819/2014 – c/ Avv. – Sentenza n. 334/2020, Parte_4 Controparte_1
pubblicata il 23.09.2020).
Con il secondo motivo di appello rubricato: “Illegittimità della sentenza per mancata assunzione di prova rilevante ed ammissibile ai fini dell'accertamento del danno dedotto dall'appellante ed omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza istruttoria – Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 184 c.p.c.”), lamentava il rigetto della CTU richiesta in primo grado, finalizzata a determinare il complessivo importo dei crediti dovuti alla lavoratrice;
rigetto della consulenza, a suo dire, erroneo poiché essa, qualora fosse stata ammessa, avrebbe fornito ulteriore e idonea prova a sostegno della domanda risarcitoria.
Tanto dedotto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE
D'APPELLO DI CALTANISSETTA Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento di uno o più motivi d'appello ed in riforma della sentenza impugnata: 1) In via principale, previa riforma dell'impugnata sentenza n. 37/2021 emessa dal Tribunale Civile di
Caltanissetta, pubblicata in data 18.01.2021 e non notificata in accoglimento del presente appello procedere alla rinnovazione dell'attività istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 c.p.c. e segnatamente ammettere la CTU già chiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e di cui in appresso;
2) Nel merito accogliere le seguenti CONCLUSIONI A. Ritenere e dichiarare la responsabilità dell'Avv. G. Russo per le ragioni espresse in narrativa e per l'effetto condannarlo a risarcire, in favore dell'appellante, la somma di euro 25.403,18 così come richiesta in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari dei due gradi di giudizio, anche in ragione della condotta processuale dell'appellato.
In via istruttoria si chiede disporsi: a) CTU al fine di calcolare gli emolumenti dovuti a titolo di mancate retribuzioni, nonché di TFR per la lavoratrice , dipendente della soc. fallita Parte_1
“Polo Tessile del Mediterraneo”.
L'avv. , costituitosi, con comparsa di risposta depositata in data 13 dicembre 2021, in via CP_1 preliminare, eccepiva l'improcedibilità del gravame per la tardiva costituzione dell'appellante ex art. 348, comma 1, c.p.c.,
5 L'appellato sosteneva che l'appellante dopo aver iscritto la causa a ruolo, depositando una copia Pt_1 dell'atto di citazione in appello notificato (c.d. velina), non aveva prodotto, ex art. 165 c.p.c., l'atto di citazione in originale entro l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (il 29.11.2021), essendo irrilevante lo spostamento d'ufficio dell'udienza per questioni di organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non avendo nemmeno efficacia sanante la costituzione dell'appellato.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
In via istruttoria chiedeva dichiararsi inammissibile la richiesta di CTU avanzata dall'appellante, rassegnando quindi le seguenti conclusioni:“…conclude chiedendo che la Corte dichiari estinto il presente procedimento ed in subordine rigetti l'appello proposto da , con vittoria di Parte_1 spese e compensi di difesa”.
All'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. del 10 gennaio 2022, la Corte, in ragione della tardiva costituzione dell'appellato, in data successiva al deposito delle note scritte dell'appellante, fissava nuova udienza di comparizione per sollecitare il contraddittorio sulla questione dell'improcedibilità dell'appello.
Con ordinanza del 11 maggio 2024, la Corte rigettava la richiesta di CTU contabile avanzata dall'appellante e rinviava la causa all'udienza del 28 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, riservando alla decisione di merito la questione dell'improcedibilità dell'appello.
All'udienza “cartolare” del 2 dicembre 2024, le parti depositavano le note ex art. 127 ter c.p.c. e la
Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
In rito, l'appello è procedibile ex art. 348 c.p.c.
Infatti è infondata e va disattesa l'eccezione dell'avv. in ordine al fatto che l'appellante CP_1 Pt_1 si sarebbe costituita tardivamente in violazione dell'art. 347 c.p.c., ovvero secondo le forme e i termini di costituzione previsti per i procedimenti instaurati innanzi il tribunale ex art. 165 c.p.c.
L'appellato ha dedotto, nella specie, che: a) l'iscrizione della causa a ruolo è avvenuta mediante il deposito di una copia non conforme dell'atto di citazione in luogo dell'originale; b) che, se anche l'iscrizione può avvenire mediante allegazione di una copia conforme, con visto di conformità dell'ufficiale giudiziario, l'art. 165 c.p.c. impone comunque al notificante di depositare entro dieci giorni dalla notifica l'atto in giudizio o, quanto meno, prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (nel caso di specie il 29.11.2021), essendo irrilevante lo spostamento d'ufficio dell'udienza per questioni di organizzazione interna dell'ufficio giudiziario;
c) che tale circostanza non è avvenuta e il gravame va dichiarato improcedibile, in quanto non ha efficacia sanante la costituzione dell'appellato.
6 Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite (e, quindi, come nel caso in esame, con il deposito di una copia dell'atto di citazione che non rechi l'attestazione dell'avvenuta consegna dell'originale all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione), e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, (dovendosi, d'altro canto rilevare sia che l'art. 165, comma 2 c.p.c., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo
l'iscrizione è prevista dall'art. 5, comma 3 della L. n. 890/1982)” (cfr. Cass. Civ. n. 8003/2012; Cass.
Civ. n. 28411/2018).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno altresì affermato che: “la costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina
l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro
l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello”
(Cass. Civ. SS.UU. n. 16598/2016 e, successivamente, Cass. civ. n. 3527/2017; Cass. Civ. n.
1063/2018; Cass. Civ. n. 8951/2023).
Nel caso di specie, l'esame degli atti di causa prova che l'appellante si è costituita Pt_1
tempestivamente.
Ed infatti, quest'ultima ha iscritto a ruolo la causa depositando la copia dell'atto di citazione in appello
(c.d. velina) in data 26.05.2021, unitamente al proprio fascicolo contenente la sentenza impugnata, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Ha successivamente prodotto all'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., l'originale dell'atto di citazione notificato all'appellato attraverso il deposito telematico delle note di trattazione scritta sostitutive di udienza, in data 6.12.2021 (cfr. documentazione allegata alle note di trattazione trasmesse telematicamente del 6.12.2021).
Ha altresì reiterato la produzione dell'originale dell'atto di citazione notificato all'appellato in data
11.02.2002 (cfr. nota di deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato del 11.02.2022).
7 In definitiva, l'appellante ha concretamente effettuato l'attività di deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato sempre entro la prima udienza di comparizione sanando l'irregolarità della sua costituzione.
Ed infatti la prima udienza ex art. 350 c.p.c. (originariamente fissata al 29.11.2021 in citazione) è stata differita d'ufficio al 15.12.2021 (mero rinvio d'ufficio) e poi nuovamente fissata al 20.04.2022
(al fine di sollecitare il contradditorio tra le parti sulla questione dell'improcedibilità dell'appello).
Dal complessivo esame dell'originale dell'atto di citazione emerge che la notifica si è regolarmente perfezionata nei confronti dell'appellato avv. in data 1.06.2021, con la consegna dell'atto di CP_1
appello a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, presso il suo studio professionale in Mazzarino (CL), Piazza Lombardo Radice n.9 (cfr. atto di citazione notificato e avviso di ricevimento raccomandata a/r n. 78509472353-9) e quest'ultimo si è regolarmente costituito con il deposito della propria comparsa di costituzione e risposta in data 13.12.2021.
Di conseguenza, l'appellante si è costituita nei termini e l'appello è procedibile.
Sempre in rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile).
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di appello, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ampiamente consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente risponda ai seguenti presupposti: a) sia riconducibile alla condotta del professionista avvocato;
b) abbia effettivamente realizzato un danno;
c) sussista, alla stregua di criteri probabilistici, un nesso causale tra la condotta dell'avvocato e l'evento pregiudizievole.
8 Per tale ultimo profilo, l'accertamento da effettuare deve avvenire secondo un giudizio ex ante, valutando la circostanza che se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004;
Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
In particolare, tale ultimo accertamento deve essere effettuato in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
A tal fine occorre distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio.
In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno
(che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato
(cfr. Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ. n. 10320/2018).
Tale seconda ipotesi è quella che attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione del provvedimento sfavorevole, cui è da assimilarsi il caso di specie, relativo alla omessa tempestiva opposizione allo stato passivo da parte dell'avvocato.
Ed è in siffatta ipotesi che l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (cfr. ex multis Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
In punto di onere della prova incombe, allora, sul cliente che assume di avere subito un danno a causa dell'errata o negligente attività professionale dell'avvocato, l'onere di allegare la difettosa od inadeguata prestazione professionale e di provare l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la prestazione professionale negligente e difettosa ed il danno (cfr. Cass. n. 2638/2013).
Nel caso di specie, l'appellante ha allegato e provato la condotta negligente dell'avv. , avendo CP_1
depositato nel giudizio di primo grado il decreto del Tribunale fallimentare di Caltanissetta del
27/04/2012 (R.G. n. 706/2011) che ha accertato l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo proposta dall'avv. , a cui la aveva conferito mandato, poiché tardiva (condotta CP_1 Pt_1
inadempiente altresì confermata, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione del convenuto
9 difensore per rendere l'interrogatorio formale in primo grado, con corretta valutazione del Giudice di prime cure).
Tuttavia, la non ha chiarito, neanche in punto di mera allegazione – ed è qui il nucleo essenziale Pt_1
del suo deficit probatorio – né le ragioni per cui il Giudice delegato al fallimento in sede di domanda di insinuazione avrebbe dovuto ammettere al passivo i crediti esclusi, in ragione della documentazione consegnata e non depositata dall'avvocato, né le ragioni per cui l'eventuale tempestiva opposizione, secondo un giudizio prognostico “ex ante” basato sulla evidenza del “più probabile che non”, sarebbe stata accolta.
Ed invero l'insinuazione del credito di lavoro al passivo era stata chiesta per la somma di euro
30.483,13, al privilegio, per retribuzioni da luglio 2002 al 2006, oltre al TFR non corrisposto dal novembre 1999 al febbraio 2006; il consulente tecnico nominato aveva proposto l'ammissione al passivo della sola somma di euro 10.570,17 per le retribuzioni da luglio 2002 a settembre 2003, interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre aveva proposto il rigetto della domanda per il periodo retributivo da ottobre 2003 a febbraio 2006, per un importo pari a euro 22.673,13, essendo quest'ultima porzione di tempo, a suo avviso, coperta da intervento C.I.G.S., e per il TFR “per mancanza di elementi utili per il calcolo”.
Il Giudice delegato aveva poi ammesso il credito di lavoro della al passivo del fallimento nei Pt_1
limiti della proposta dal curatore come sopra indicata.
Il contenuto dell'onere probatorio in capo alla che ha dedotto la responsabilità professionale Pt_1
dell'avvocato, non si esaurisce nel provare la negligenza del professionista ma comporta anche l'onere di fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè l'onere di fornire elementi di prova ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, in modo da condurre all'accertamento che fosse “più probabile che non” che, se l'avvocato si fosse correttamente e tempestivamente CP_1
attivato, con buona probabilità avrebbe ottenuto nella suddetta sede fallimentare l'esito sperato.
E però la nulla ha dedotto al riguardo, limitandosi ad allegare l'inadeguata condotta del Pt_1
professionista, senza neppure depositare nel presente giudizio la documentazione, consegnata e non prodotta dall'avvocato, che avrebbe condotto all'esclusione dei crediti lavorativi richiesti (modelli
CUD per le annualità interessate, estratto contributivo INPS), né dedurre alcunché in ordine alla circostanza che una parte dei crediti fosse sottoposta alla C.I.G.S.
Risulta infondata anche la doglianza dell'appellante in ordine alla mancata ammissione di una
CTU contabile in primo grado, finalizzata a quantificare il TFR e le retribuzioni dovute, come richieste in sede di insinuazione al passivo ed in sede di opposizione, atteso che la CTU risultava esplorativa.
E' noto che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere
10 probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 31886/2019
e Cass. Civ.19631/2020).
La carenza di prova della domanda risarcitoria proposta dall'appellante risulta in tal modo evidente pure sotto il profilo del quantum dei danni richiesti, non avendo la provato, come Pt_1
suo onere, il danno asseritamente patito per la negligente condotta del professionista.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del giudizio devono seguire, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellato, applicando i parametri tariffari di cui al D.M. 55/2014 in €
3.397,00 per compensi (grado appello;
valore dichiarato della causa: € 25.403,18; fase studio, fase introduttiva, fase decisionale;
valori medi), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 bis del citato art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 37/2021, pubblicata in data 18 gennaio 2021, appellata da Parte_1
[...]
Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato avv. , Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello liquidate in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati: dott. Emanuele De Gregorio – Presidente rel. dott. Gaetano Sole – Consigliere dott.ssa Flavia Strazzanti – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 124/2021 R.G.C.A. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Terranova ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Riesi (CL), Via Carlo Alberto n. 14, giusta procura in atti
- appellante -
contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], rappresentato e difeso sé stesso e dall'avv. Ignazio
Emmolo ed elettivamente domiciliato in Mazzarino (CL), piazza Lombardo Radice n. 9, giusta procura in atti
- appellato -
OGGETTO: responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 2 dicembre 2024, di seguito trascritte:
Per l'appellante : “…L'Avv. Carmelo TERRANOVA, per la sig.ra Parte_1 Parte_1
nata a [...] il [...] (cod. fisc. ), parte appellante nel C.F._1 procedimento in epigrafe, con le presenti note scritte preliminarmente insite nell'ammissibilità
1 dell'atto di appello per le ragioni meglio spiegate con le note scritte depositate in data 14.04.2022 da intendersi integralmente ritrascritte anche in questa sede. Nel merito, in via principale, si insiste nei motivi di appello ed in particolare nella nomina di Ctu tecnica per le ragioni meglio spiegate nell'atto introduttivo del presente giudizio. In subordine, si precisano le conclusioni così come riportate nell'atto introduttivo del giudizio e si chiede che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art 190 cpc.”
Per l'appellato : Controparte_1
“…Si precisano le conclusioni come segue: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, si chiede che la Corte dichiari estinto il presente procedimento ed in subordine rigetti l'appello proposto da , con vittoria di spese e compensi di difesa;
accogliere le eccezioni e Parte_1
deduzioni contenute nelle note difensive del 20.4.2022. Si chiede che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per comparsa conclusionale e memoria di replica”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Caltanissetta, l'avvocato esponendo: Controparte_1
- di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società “RIESI MAGLIERIA
S.r.l.”, poi “Polo Tessile del Mediterraneo” con sede in Riesi, Corso Italia, dal'8/11/1999 al
3/02/2006, con la qualifica di operaia di I livello;
- che, a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società, avvenuta con sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 7/2006 del 09/02/2006, aveva conferito mandato all'avv. CP_1
al fine di insinuarsi nello stato passivo del fallimento;
[...]
- che, in adempimento all'incarico conferito, l'avv. aveva presentato l'istanza di ammissione CP_1 allo stato passivo del fallimento e chiesto l'ammissione “in via privilegiata per il TFR, nonché per le mancate retribuzioni e TFR dal luglio 2002 al 03/02/2006”;
- che il giudice delegato, all'udienza di verifica del 27/04/2010, aveva ammesso solo le retribuzioni e non il TFR, mentre, relativamente al TFR maturato dal 01/07/2002, non aveva ammesso il detto credito, in quanto il professionista non aveva provveduto ad allegare la documentazione utile alla quantificazione del credito richiesto nonostante essa fosse in suo possesso, in quanto consegnata momento del conferimento del mandato professionale (ovvero i modelli CUD 2003, 2004 o l'estratto contributivo INPS);
- che aveva conferito un nuovo mandato all'avv. al fine di presentare opposizione Controparte_1
ex art. 98 L.F. avverso il rigetto della ammissione del credito allo stato passivo;
2 - che tuttavia anche in tale occasione il professionista si era reso responsabile di una grave omissione in quanto aveva provveduto a depositare l'opposizione oltre il termine di quindici giorni (art. 98 L.F.
“ratione temporis” applicabile) dal ricevimento della comunicazione, da parte del curatore fallimentare, del rigetto dell'insinuazione al passivo (comunicazione del curatore in data 10.02.2021
– deposito del ricorso in opposizione in data 12.04.2021);
- che, conseguentemente, l'opposizione allo stato passivo del fallimento “Polo Tessile del
Mediterraneo S.r.l.” era stata ritenuta tardiva dal Tribunale di Caltanissetta, che ne aveva dichiarato l'inammissibilità (giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 706/2011 R.G.).
Ciò posto, dedotta la responsabilità professionale dell'avv. sulla base dei Parte_1 CP_1
suddetti fatti di causa, chiedeva accertarsi il danno economico e morale da lei patito, quantificato in euro 25.403,18, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e la condanna del professionista al già menzionato risarcimento.
L'avv. , nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva in giudizio e pertanto ne veniva CP_1
dichiarata la sua contumacia.
Nel corso del giudizio di primo grado veniva disposto l'interrogatorio formale del professionista, ma quest'ultimo non si presentava a renderlo.
Terminata l'istruttoria e mutato il giudicante, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 37/2021, pubblicata in data 18 gennaio 2021, il Tribunale di Caltanissetta rigettava le domande avanzate dalla e compensava le spese di lite, in ragione della mancata costituzione Pt_1
in giudizio del convenuto e del complessivo andamento della vicenda processuale.
Il Tribunale di Caltanissetta, con riguardo alla condotta dell'avv. , riteneva raggiunta la prova CP_1 della condotta negligente del professionista nello svolgimento del proprio incarico “…sia sulla scorta della documentazione in atti (cfr., in particolare, il decreto del 27/04/2012, reso da questo Tribunale, in composizione collegiale, che ha accertato l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo, proposta da con il patrocinio dell'avv. G. Russo, per essere stata proposta Parte_1
tardivamente) che sulla scorta della mancata presentazione del convenuto per rendere
l'interrogatorio formale, potendosi pertanto ritenersi ammessi, ex art. 232 c.p.c. i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
Deve dunque ritenersi che effettivamente l'avv. non abbia tempestivamente proposto CP_1
l'opposizione allo stato passivo in cui risultava esclusa una parte dei crediti per cui Parte_1 aveva chiesto l'insinuazione”.
Il Giudice di prime cure, tuttavia, riteneva l'assenza del nesso causale tra la condotta inadempiente del professionista ed il lamentato danno, evidenziando come l'attrice non aveva “fornito sufficienti elementi per affermare, secondo un giudizio prognostico basato sulla regola del “più probabile che
3 non”, che se l'avv. avesse depositato tempestivamente l'opposizione de qua questa sarebbe CP_1 stata accolta”.
In proposito, osservava che “l'insinuazione al passivo era stata chiesta per la somma di euro
30.483,13, al privilegio, per retribuzioni da luglio 2002 al 2006, oltre al TFR non corrisposto dal novembre 1999 al febbraio 2006. Il C.T.U., in seno alla propria relazione redatta nel corso della procedura fallimentare, in ordine alla domanda formulata da aveva proposto Parte_1
l'ammissione al passivo della sola somma di euro 10.570,17 per retribuzioni da luglio 2002 a settembre 2003, interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre aveva proposto il rigetto della domanda per il periodo retributivo da ottobre 2003 a febbraio 2006, per un importo pari a euro
22.673,13, essendo quest'ultima porzione di tempo coperta da intervento C.I.G.S., e per il TFR “per mancanza di elementi utili per il calcolo”. Il Giudice delegato aveva poi ammesso al Parte_1 passivo nei limiti della proposta sopra indicata”.
Il Giudice di prime cure evidenziava il difetto di prova da parte dell'attrice che non aveva “spiegato perché il Tribunale, in sede di opposizione, avrebbe dovuto ammettere al passivo i crediti invece esclusi. In particolare, nulla dice l'attrice sul perché si sarebbero dovute ammettere al passivo le somme a titolo di retribuzione da ottobre 2003 a febbraio 2006, per le quali il C.T.U. aveva proposto
l'esclusione perché coperte da intervento della né ha prodotto, in questa sede, alcun Pt_2 elemento utile attraverso cui determinare l'importo del credito asseritamente vantato a titolo di
TFR”.
Concludeva, infine, affermando che “benché sia provato che il difensore abbia posto in essere una condotta negligente consistita nel depositare tardivamente l'opposizione al passivo, tuttavia, non vi sono sufficienti elementi per ritenere che il deposito tempestivo dell'opposizione medesima avrebbe comportato con buon grado di probabilità il suo accoglimento, né vi sono comunque in atti sufficienti elementi per la determinazione del danno asseritamente subito. In applicazione delle coordinate ermeneutiche enucleate dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamate, la domanda di parte attrice deve dunque essere rigettata”.
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 26.05.2021-1.06.2021, la proponeva appello avverso la suddetta sentenza, affidando le proprie censure a due Parte_1
motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Illegittimità della sentenza per erronea interpretazione della disciplina legislativa in materia di “onere della prova”) censurava la decisione del Tribunale che aveva escluso la prova del nesso causale tra la negligente prestazione professionale del difensore ed il danno subito.
Sosteneva che l'esclusione dei crediti dovuti a titolo di TFR in sede di insinuazione al passivo era stata determinata dalla condotta inadempiente dell'Avv. che non aveva prodotto in giudizio la CP_1
4 documentazione utile ai fini dell'accoglimento del ricorso;
documentazione che, secondo la CP_ prospettazione dell'impugnante, la aveva tempestivamente fornito al difensore.
Affermava che il giudice di prime cure aveva errato nel rigettare la domanda risarcitoria in conseguenza della tardiva proposizione dell'opposizione allo stato passivo formulata dall'avvocato,
e richiamava due sentenze del Tribunale di Caltanissetta che avevano definito simili vicende che avevano coinvolto il medesimo professionista e depositate dall'appellante in atti (causa n. 1818/2014
R.G. - c/ Avv. – Sentenza n. 333/2018, pubblicata il 10.07.2018 Parte_3 Controparte_1
e causa n. 1819/2014 – c/ Avv. – Sentenza n. 334/2020, Parte_4 Controparte_1
pubblicata il 23.09.2020).
Con il secondo motivo di appello rubricato: “Illegittimità della sentenza per mancata assunzione di prova rilevante ed ammissibile ai fini dell'accertamento del danno dedotto dall'appellante ed omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza istruttoria – Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. in combinato disposto con l'art. 184 c.p.c.”), lamentava il rigetto della CTU richiesta in primo grado, finalizzata a determinare il complessivo importo dei crediti dovuti alla lavoratrice;
rigetto della consulenza, a suo dire, erroneo poiché essa, qualora fosse stata ammessa, avrebbe fornito ulteriore e idonea prova a sostegno della domanda risarcitoria.
Tanto dedotto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “PIACCIA ALL'ECC.MA CORTE
D'APPELLO DI CALTANISSETTA Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento di uno o più motivi d'appello ed in riforma della sentenza impugnata: 1) In via principale, previa riforma dell'impugnata sentenza n. 37/2021 emessa dal Tribunale Civile di
Caltanissetta, pubblicata in data 18.01.2021 e non notificata in accoglimento del presente appello procedere alla rinnovazione dell'attività istruttoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 c.p.c. e segnatamente ammettere la CTU già chiesta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e di cui in appresso;
2) Nel merito accogliere le seguenti CONCLUSIONI A. Ritenere e dichiarare la responsabilità dell'Avv. G. Russo per le ragioni espresse in narrativa e per l'effetto condannarlo a risarcire, in favore dell'appellante, la somma di euro 25.403,18 così come richiesta in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino al soddisfo.
Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari dei due gradi di giudizio, anche in ragione della condotta processuale dell'appellato.
In via istruttoria si chiede disporsi: a) CTU al fine di calcolare gli emolumenti dovuti a titolo di mancate retribuzioni, nonché di TFR per la lavoratrice , dipendente della soc. fallita Parte_1
“Polo Tessile del Mediterraneo”.
L'avv. , costituitosi, con comparsa di risposta depositata in data 13 dicembre 2021, in via CP_1 preliminare, eccepiva l'improcedibilità del gravame per la tardiva costituzione dell'appellante ex art. 348, comma 1, c.p.c.,
5 L'appellato sosteneva che l'appellante dopo aver iscritto la causa a ruolo, depositando una copia Pt_1 dell'atto di citazione in appello notificato (c.d. velina), non aveva prodotto, ex art. 165 c.p.c., l'atto di citazione in originale entro l'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (il 29.11.2021), essendo irrilevante lo spostamento d'ufficio dell'udienza per questioni di organizzazione interna dell'ufficio giudiziario e non avendo nemmeno efficacia sanante la costituzione dell'appellato.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
In via istruttoria chiedeva dichiararsi inammissibile la richiesta di CTU avanzata dall'appellante, rassegnando quindi le seguenti conclusioni:“…conclude chiedendo che la Corte dichiari estinto il presente procedimento ed in subordine rigetti l'appello proposto da , con vittoria di Parte_1 spese e compensi di difesa”.
All'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c. del 10 gennaio 2022, la Corte, in ragione della tardiva costituzione dell'appellato, in data successiva al deposito delle note scritte dell'appellante, fissava nuova udienza di comparizione per sollecitare il contraddittorio sulla questione dell'improcedibilità dell'appello.
Con ordinanza del 11 maggio 2024, la Corte rigettava la richiesta di CTU contabile avanzata dall'appellante e rinviava la causa all'udienza del 28 novembre 2024 per la precisazione delle conclusioni, riservando alla decisione di merito la questione dell'improcedibilità dell'appello.
All'udienza “cartolare” del 2 dicembre 2024, le parti depositavano le note ex art. 127 ter c.p.c. e la
Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
In rito, l'appello è procedibile ex art. 348 c.p.c.
Infatti è infondata e va disattesa l'eccezione dell'avv. in ordine al fatto che l'appellante CP_1 Pt_1 si sarebbe costituita tardivamente in violazione dell'art. 347 c.p.c., ovvero secondo le forme e i termini di costituzione previsti per i procedimenti instaurati innanzi il tribunale ex art. 165 c.p.c.
L'appellato ha dedotto, nella specie, che: a) l'iscrizione della causa a ruolo è avvenuta mediante il deposito di una copia non conforme dell'atto di citazione in luogo dell'originale; b) che, se anche l'iscrizione può avvenire mediante allegazione di una copia conforme, con visto di conformità dell'ufficiale giudiziario, l'art. 165 c.p.c. impone comunque al notificante di depositare entro dieci giorni dalla notifica l'atto in giudizio o, quanto meno, prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione (nel caso di specie il 29.11.2021), essendo irrilevante lo spostamento d'ufficio dell'udienza per questioni di organizzazione interna dell'ufficio giudiziario;
c) che tale circostanza non è avvenuta e il gravame va dichiarato improcedibile, in quanto non ha efficacia sanante la costituzione dell'appellato.
6 Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che “deve escludersi che sia inesistente o inefficace un'iscrizione a ruolo eseguita dall'attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite (e, quindi, come nel caso in esame, con il deposito di una copia dell'atto di citazione che non rechi l'attestazione dell'avvenuta consegna dell'originale all'ufficiale giudiziario per la relativa notificazione), e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perché, nonostante l'inversione dell'ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, (dovendosi, d'altro canto rilevare sia che l'art. 165, comma 2 c.p.c., in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l'eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo
l'iscrizione è prevista dall'art. 5, comma 3 della L. n. 890/1982)” (cfr. Cass. Civ. n. 8003/2012; Cass.
Civ. n. 28411/2018).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno altresì affermato che: “la costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina
l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro
l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello”
(Cass. Civ. SS.UU. n. 16598/2016 e, successivamente, Cass. civ. n. 3527/2017; Cass. Civ. n.
1063/2018; Cass. Civ. n. 8951/2023).
Nel caso di specie, l'esame degli atti di causa prova che l'appellante si è costituita Pt_1
tempestivamente.
Ed infatti, quest'ultima ha iscritto a ruolo la causa depositando la copia dell'atto di citazione in appello
(c.d. velina) in data 26.05.2021, unitamente al proprio fascicolo contenente la sentenza impugnata, la procura e i documenti offerti in comunicazione.
Ha successivamente prodotto all'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., l'originale dell'atto di citazione notificato all'appellato attraverso il deposito telematico delle note di trattazione scritta sostitutive di udienza, in data 6.12.2021 (cfr. documentazione allegata alle note di trattazione trasmesse telematicamente del 6.12.2021).
Ha altresì reiterato la produzione dell'originale dell'atto di citazione notificato all'appellato in data
11.02.2002 (cfr. nota di deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato del 11.02.2022).
7 In definitiva, l'appellante ha concretamente effettuato l'attività di deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato sempre entro la prima udienza di comparizione sanando l'irregolarità della sua costituzione.
Ed infatti la prima udienza ex art. 350 c.p.c. (originariamente fissata al 29.11.2021 in citazione) è stata differita d'ufficio al 15.12.2021 (mero rinvio d'ufficio) e poi nuovamente fissata al 20.04.2022
(al fine di sollecitare il contradditorio tra le parti sulla questione dell'improcedibilità dell'appello).
Dal complessivo esame dell'originale dell'atto di citazione emerge che la notifica si è regolarmente perfezionata nei confronti dell'appellato avv. in data 1.06.2021, con la consegna dell'atto di CP_1
appello a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, presso il suo studio professionale in Mazzarino (CL), Piazza Lombardo Radice n.9 (cfr. atto di citazione notificato e avviso di ricevimento raccomandata a/r n. 78509472353-9) e quest'ultimo si è regolarmente costituito con il deposito della propria comparsa di costituzione e risposta in data 13.12.2021.
Di conseguenza, l'appellante si è costituita nei termini e l'appello è procedibile.
Sempre in rito, l'appello è ammissibile ex art. 342 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile).
La Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Nel merito, l'appello è infondato.
I motivi di appello, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito, con un orientamento ampiamente consolidato, che la valutazione sull'esistenza di una colpa professionale non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente risponda ai seguenti presupposti: a) sia riconducibile alla condotta del professionista avvocato;
b) abbia effettivamente realizzato un danno;
c) sussista, alla stregua di criteri probabilistici, un nesso causale tra la condotta dell'avvocato e l'evento pregiudizievole.
8 Per tale ultimo profilo, l'accertamento da effettuare deve avvenire secondo un giudizio ex ante, valutando la circostanza che se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, secondo il criterio del “più probabile che non”, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 11901/2002; Cass. n. 10966/2004;
Cass. n. 2638/2013; Cass. n. 15032/2021; Cass. n. 2348/2022; Cass. n. 2109/2024).
In particolare, tale ultimo accertamento deve essere effettuato in relazione alla responsabilità omissiva, cioè quando si deve valutare la conseguenza dannosa, per il cliente, derivante da un'attività processuale che poteva essere compiuta e non è stata compiuta (v., tra le altre, la sentenza 24 ottobre
2017, n. 25112, e le recenti ordinanze 19 gennaio 2024, n. 2109, e 6 settembre 2024, n. 24007).
A tal fine occorre distinguere fra l'omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l'evento dannoso, dall'omissione di condotte che, viceversa, avrebbero prodotto un vantaggio.
In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile, ma nella prima ipotesi l'evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell'omissione; nell'altra, il danno
(che, se patrimoniale, sarebbe da lucro cessante) deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato
(cfr. Cass. Civ. n. 25112/2017; Cass. Civ. n. 10320/2018).
Tale seconda ipotesi è quella che attiene alla responsabilità professionale dell'avvocato per omessa impugnazione del provvedimento sfavorevole, cui è da assimilarsi il caso di specie, relativo alla omessa tempestiva opposizione allo stato passivo da parte dell'avvocato.
Ed è in siffatta ipotesi che l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, per cui l'affermazione della responsabilità risarcitoria implica una valutazione prognostica positiva circa la ragionevole probabilità che l'azione giudiziale, che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita, abbia un esito favorevole (cfr. ex multis Cass. n. 25112/2017 e Cass. n. 10320/2018).
In punto di onere della prova incombe, allora, sul cliente che assume di avere subito un danno a causa dell'errata o negligente attività professionale dell'avvocato, l'onere di allegare la difettosa od inadeguata prestazione professionale e di provare l'esistenza del danno ed il rapporto di causalità tra la prestazione professionale negligente e difettosa ed il danno (cfr. Cass. n. 2638/2013).
Nel caso di specie, l'appellante ha allegato e provato la condotta negligente dell'avv. , avendo CP_1
depositato nel giudizio di primo grado il decreto del Tribunale fallimentare di Caltanissetta del
27/04/2012 (R.G. n. 706/2011) che ha accertato l'inammissibilità dell'opposizione allo stato passivo proposta dall'avv. , a cui la aveva conferito mandato, poiché tardiva (condotta CP_1 Pt_1
inadempiente altresì confermata, ex art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione del convenuto
9 difensore per rendere l'interrogatorio formale in primo grado, con corretta valutazione del Giudice di prime cure).
Tuttavia, la non ha chiarito, neanche in punto di mera allegazione – ed è qui il nucleo essenziale Pt_1
del suo deficit probatorio – né le ragioni per cui il Giudice delegato al fallimento in sede di domanda di insinuazione avrebbe dovuto ammettere al passivo i crediti esclusi, in ragione della documentazione consegnata e non depositata dall'avvocato, né le ragioni per cui l'eventuale tempestiva opposizione, secondo un giudizio prognostico “ex ante” basato sulla evidenza del “più probabile che non”, sarebbe stata accolta.
Ed invero l'insinuazione del credito di lavoro al passivo era stata chiesta per la somma di euro
30.483,13, al privilegio, per retribuzioni da luglio 2002 al 2006, oltre al TFR non corrisposto dal novembre 1999 al febbraio 2006; il consulente tecnico nominato aveva proposto l'ammissione al passivo della sola somma di euro 10.570,17 per le retribuzioni da luglio 2002 a settembre 2003, interessi legali e rivalutazione monetaria, mentre aveva proposto il rigetto della domanda per il periodo retributivo da ottobre 2003 a febbraio 2006, per un importo pari a euro 22.673,13, essendo quest'ultima porzione di tempo, a suo avviso, coperta da intervento C.I.G.S., e per il TFR “per mancanza di elementi utili per il calcolo”.
Il Giudice delegato aveva poi ammesso il credito di lavoro della al passivo del fallimento nei Pt_1
limiti della proposta dal curatore come sopra indicata.
Il contenuto dell'onere probatorio in capo alla che ha dedotto la responsabilità professionale Pt_1
dell'avvocato, non si esaurisce nel provare la negligenza del professionista ma comporta anche l'onere di fornire gli elementi di prova dell'evento di danno e cioè l'onere di fornire elementi di prova ai fini dell'esito positivo del giudizio probabilistico, in modo da condurre all'accertamento che fosse “più probabile che non” che, se l'avvocato si fosse correttamente e tempestivamente CP_1
attivato, con buona probabilità avrebbe ottenuto nella suddetta sede fallimentare l'esito sperato.
E però la nulla ha dedotto al riguardo, limitandosi ad allegare l'inadeguata condotta del Pt_1
professionista, senza neppure depositare nel presente giudizio la documentazione, consegnata e non prodotta dall'avvocato, che avrebbe condotto all'esclusione dei crediti lavorativi richiesti (modelli
CUD per le annualità interessate, estratto contributivo INPS), né dedurre alcunché in ordine alla circostanza che una parte dei crediti fosse sottoposta alla C.I.G.S.
Risulta infondata anche la doglianza dell'appellante in ordine alla mancata ammissione di una
CTU contabile in primo grado, finalizzata a quantificare il TFR e le retribuzioni dovute, come richieste in sede di insinuazione al passivo ed in sede di opposizione, atteso che la CTU risultava esplorativa.
E' noto che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere
10 probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (cfr. Cass. Civ. n. 31886/2019
e Cass. Civ.19631/2020).
La carenza di prova della domanda risarcitoria proposta dall'appellante risulta in tal modo evidente pure sotto il profilo del quantum dei danni richiesti, non avendo la provato, come Pt_1
suo onere, il danno asseritamente patito per la negligente condotta del professionista.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese di lite del giudizio devono seguire, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellato, applicando i parametri tariffari di cui al D.M. 55/2014 in €
3.397,00 per compensi (grado appello;
valore dichiarato della causa: € 25.403,18; fase studio, fase introduttiva, fase decisionale;
valori medi), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si deve atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, a norma del comma 1 bis del citato art.13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 37/2021, pubblicata in data 18 gennaio 2021, appellata da Parte_1
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Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato avv. , Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di appello liquidate in € 3.397,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n.115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto l'appello, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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