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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/05/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 399/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Perlini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 399/2024, decisa ex art. 281 sexies c.p.c., e promossa da:
(C.F. ), in giudizio personalmente ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito ad ON in
Corso Mazzini n. 148,
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(An) in Via A. Manzoni n. 13,
-resistente contumace-
OGGETTO: compenso per prestazione professionale forense
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 15.04.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di ON adito, respinta ogni istanza contraria, per i motivi di cui in premessa:
- accertato e dichiarato il credito per competenze professionali svolte dal ricorrente quale difensore di fiducia del Sig. nel procedimento penale n. 1451/23 RGNR prendente innanzi alla Procura CP_1
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, condannare il Sig. al Controparte_1
pagina 1 di 9 pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 1.241,72, comprensiva di accessori di Parte_1
legge e così come precisata in narrativa, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato il credito per competenze professionali svolte dal ricorrente quale difensore di fiducia del Sig. nel procedimento penale n. 2803/23 RGNR pendente innanzi alla Procura CP_1
della Repubblica presso il Tribunale di ON, condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 2.207,65 comprensiva di accessori di Parte_1
legge e così come precisata in narrativa, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si chiede altresì la condanna alla refusione delle spese vive pari a € 5,80.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.”
Antefatto e svolgimento del processo
In data 23.01.2024 l'avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Parte_1
ON, costituitosi in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., depositava ricorso ai sensi dell'art.281 decies c.p.c. innanzi al Tribunale intestato, chiedendo la condanna di
[...]
al pagamento del compenso professionale, quantificato in complessivi Controparte_1
euro € 3.455,17, di cui:
- € 1.241,72, per l'attività professionale in qualità di difensore di fiducia - come da mandato
(doc.1) - svolta nel procedimento penale n. 1451/23 RGNR innanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata e così calcolati: €851,00 compenso professionale, in aggiunta ad € 127,65 a titolo di rimborso forfettario al 15%, € 39,15 per
C.P.A al 4%, € 223,92 di Iva al 22% sull'imponibile (doc. 9);
- € 2.207,65, per l'attività professionale svolta in qualità di difensore di fiducia - come da mandato (doc.2) - nel procedimento penale n. 2803/23 RGNR innanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di ON e così calcolati: 1.513,00 compenso professionale, in aggiunta ad € 226,95 a titolo di rimborso forfettario al 15%, € 69,60 per C.P.A al 4% ed €
398,10 di Iva al 22% sull'imponibile (doc. 9); -€ 5,80 a titolo di spese vive.
Esponeva l'avvocato Parte_1
pagina 2 di 9 - che l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale n. 1451/23 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata è consistita nella fase di studio (esame fascicolo, costanti contatti telefonici con il cliente, aggiornamento sullo stato del procedimento penale tramite richieste ex art. 335 c.p.p.) (doc.
3);
- che l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale n. 2803/23 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ON è consistita nella fase di studio (esame fascicolo, costanti contatti telefonici con il cliente, aggiornamento sullo stato del procedimento penale tramite richieste ex art. 335 c.p.p. e controlli di cancelleria) (doc. 4) e introduttiva (richiesta disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso l'ente Croce Gialla di ON) (doc. 5);
- che in data 14/11/2023 il ricorrente comunicava al Sig. la rinuncia ai CP_1
suddetti mandati difensivi (doc. 6 e 7), in ragione dell'impossibilità di mettersi in contatto con l'assistito e chiedeva il saldo della propria parcella mediante raccomandata A/r (doc. 9), recapitata alla residenza del come risultante presso l'anagrafe del Comune CP_1
di Montemarciano (doc. 8), rimasta tuttavia priva di riscontro.
La notifica del ricorso e del decreto si perfezionava tempestivamente nei confronti del destinatario in data 23.02.2024, presso la residenza risultante dall'anagrafe del Comune di
Montemarciano (doc. 8).
Quanto alla notificazione si precisa che il primo tentativo di notifica presso detto indirizzo falliva per assenza del destinatario in data 5.02.2024 e l'Ufficiale Giudiziario attestava “il
Signore ivi rinvenuto mi dichiara che lo stesso non abita all'indirizzo. Omessa notifica”. Quindi, veniva effettuata una seconda notifica mediante raccomandata A/r in data 8.02.2024, consegnata in data 12.02.2024 all'indirizzo di residenza e, stante la temporanea assenza del destinatario, depositata presso la casa comunale di Montemarciano, con comunicazione di avviso del deposito;
atto non ritirato e compiuta giacenza intervenuta in data 23.02.2024.
All'udienza del 19.09.2024, dichiarata la contumacia del resistente, veniva fissata l'udienza del 15.04.2025, dalla quale decorrevano a ritroso i termini ex art.189 c.p.c., udienza sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. pagina 3 di 9 Il ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso introduttivo, quindi in data 17.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande articolate da parte ricorrente sono in parte fondate e quindi meritevoli di accoglimento parziale.
Come noto, costituisce principio generale dell'ordinamento processuale l'assoluta neutralità probatoria della contumacia, cui non può essere attribuita alcuna efficacia, certamente non ai fini ricognitivi di valenza confessoria, ma neppure soltanto per la valenza non contestativa dei fatti allegati dall'altra parte, che resta pertanto pienamente onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (in questo senso, Cass. civ., sez. lav., 21/11/2014, n.24885).
Tanto premesso, l'indagine da compiere concerne i fatti costitutivi del diritto attoreo che, in quanto avente ad oggetto domanda di condanna al compenso professionale, deve in primo luogo essere diretta ad accertare il conferimento del mandato professionale, ovvero del titolo che fonda la pretesa (Cass. Civ., Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533).
Il ricorrente ha provato documentalmente di aver ricevuto, in data 22.05.2023, due mandati in qualità di difensore di fiducia dal : il primo in riferimento al Controparte_1
procedimento penale n. 1451/23 RGNR innanzi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Macerata (doc. 1), ed il secondo in riferimento al procedimento penale n.
2803/23 RGNR innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ON
(doc.2).
Il ricorrente Avvocato a altresì fornito prova di avere svolto attività difensiva in Parte_1
favore del in entrambi i procedimenti penali, in particolare per Controparte_1
entrambi i procedimenti - R.G.N.R. 1451/23 e R.G.N.R. 2803/23 - risulta agli atti prodotta istanza di rilascio di certificato ex art. 335 c.p.p. (doc. 3 e 4), mentre solo per il secondo procedimento, R.G.N.R. 2803/23, è stata altresì depositata l' e-mail con la quale l'Avvocato in data 22.05.2023 procedeva a contattare la Croce Gialla di ON, al fine di conoscere pagina 4 di 9 l'eventuale disponibilità della stessa destinataria ad accogliere il Sig. per svolgere CP_1
lavori di pubblica utilità presso la sua struttura, nell'eventualità di conversione della pena.
Non è stata invece prodotta in atti la nota spese relativa ai due procedimenti penali, citata nella raccomandata A/r contenente la richiesta di compenso inviata al Sig. in data CP_1
14.11.2023 (doc. 9), e rimasta priva di riscontro.
Procedendo ex art. 2233 c.c. alla verifica del compenso di spettanza dell'Avvocato in ossequio alle tariffe forensi vigenti al momento delle prestazioni rese, si rileva Parte_1
che sono da applicare quelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornate dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva, che nel caso in esame coincide con la rinuncia ai due mandati, avvenuta in data 15.11.2023 (doc. 6 e 7).
In particolare, va tenuto conto della Tabella n. 15 di cui al D.M. 55/2014, dettata per i giudizi penali.
Partendo dalle voci richieste mediante il presente procedimento – fase di studio per
R.G.N.R. 1451/23 e, sia studio che introduttiva, per R.G.N.R. 2803/23, parametri individuati nei medi - richiamati i parametri generali dettati per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale ex art.12 del D.M. citato, si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 12, co.1, del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
pagina 5 di 9 A norma dell'art. 12, co.3, del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
L'Avvocato non ha fornito nel presente giudizio elementi utili ad individuare Parte_1
l'urgenza, le caratteristiche della attività prestata, né la complessità del procedimento, la sua natura, o la gravità delle imputazioni.
Neppure ha esposto in narrativa quali fossero le imputazioni gravanti sul proprio assistito;
le stesse sono rinvenibili unicamente nella richiesta di compenso all'assistito (doc.9), in cui emerge il riferimento alle imputazioni del Sig. er i reati di cui all'art. 570 c.p. (per CP_1
il procedimento R.G.N.R. 1451/23) e di cui agli artt. 186, co.2, lett b) e 186, co2 sexies del
D.lgs 285/1992 (per il procedimento R.G.N.R. 2803/23).
Deve essere altresì evidenziato che l'intera attività difensiva espletata è formalmente consistita unicamente nelle istanze ex art. 335 c.p.p., atti non complessi e collocabili nella fase di studio, sicuramente prodromici all'intera attività difensiva in quanto volti a conoscere dell'iscrizione del proprio assistito nel registro degli indagati.
Pertanto, in riferimento alla prima fase, quella di studio ex art. 12, co.3 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, l'attività professionale suffragata di prova in questa sede risulta per entrambi i procedimenti penali non dotata di particolare pregio o complessità, tenuto conto anche della gravità e del numero delle imputazioni emerse dagli atti.
Non è stata fornita la prova che tale attività abbia involto questioni giuridiche o di fatto di media o elevata complessità. L'attività professionale è cessata per rinuncia al mandato prima che fosse fissata udienza dibattimentale, come emerge letteralmente dal doc. 9 prodotto in atti e redatto dallo stesso Avvocato il quale non ha dedotto neppure in narrativa Parte_1
di aver partecipato ad alcuna udienza in relazione ai due procedimenti penali per cui è causa. pagina 6 di 9 Anche in relazione al tempo necessario per lo svolgimento dell'attività difensiva suffragata di prova, emerge che tutte le attività - ivi compresa l'istanza alla Croce Gialla - si sono svolte a distanza di pochi giorni dal conferimento dei mandati del 22.05.2023 (doc. 1 e 2): le istanze ex art. 335 c.p.p. (doc. 3 e 4) sono datate rispettivamente 24.05.2023 e 05.06.2023, mentre la richiesta alla Croce Gialla di ON porta la stessa data dei mandati, del
22.05.2023.
Queste considerazioni inducono in primo luogo a ritenere che l'attività per la fase di studio di ambo i procedimenti penali - R.G.N.R. 1451/23 e R.G.N.R. 2803/23 - alla luce delle prove in atti, possa essere ricondotta entro i parametri minimi di compenso spettante al legale difensore e non invece nei medi come da ricorso, posto che l'attività professionale allegata e provata consta unicamente nella redazione di due istanze ex art. 335 c.p.p., atti standardizzati di bassa complessità.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la richiesta inoltrata dall'Avvocato Parte_1
alla Croce Gialla di ON (doc. 5) non appartiene al novero delle istanze difensive formali, contemplate dall'art. 12, co. 3 lett. b) del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, posto che non risulta essere stata inviata a mezzo pec riconducibile al professionista (a differenza delle istanze ex art 335 c.p.p. in atti), ma mediante un comune indirizzo e-mail non istituzionale ed in data coincidente con quella di conferimento del mandato.
Alla luce di queste considerazioni, l'istanza alla Croce Gialla di ON non è di certo ascrivibile alla fase introduttiva del giudizio ex art. 12, co. 3 lett. b) del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., che necessariamente segue e non anticipa la fase di studio. Milita in tal senso anche il rilievo che detta e-mail, volta ad ottenere informazioni preliminari ed informali dal destinatario Croce Gialla di ON, è stata inviata il 22.05.2023 e quindi in data anteriore rispetto all'istanza ex art 335 c.p.p. del 05.06.2025 (doc. 4); pertanto il giorno del conferimento del mandato, ancora in assenza di informazioni certe circa l'effettiva iscrizione del proprio assistito Sig. nel registro degli indagati, l'Avvocato CP_1
non poteva sicuramente porre in essere attività ascrivibili alla fase introduttiva Parte_1
del giudizio penale.
pagina 7 di 9 Quanto alle spese vive nella misura di € 5,80 le stesse risultano meramente allegate, ma sfornite di prova, e pertanto non possono essere liquidate in questa sede alla luce dell'art. 2697 c.c.
In conclusione, quanto alla fase introduttiva del procedimento penale R.G.N.R. 2803/23, nulla spetta all'odierno ricorrente, non essendo rinvenibile in atti la prova dell'espletamento da parte dell'avvocato in qualità di difensore di fiducia del resistente Sig. Parte_1
delle attività di cui all'articolo 12, co. 3, lett. b) del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. CP_1
Tenuto conto che per la fase di studio con riguardo all'attività allegata è stata fornita prova unicamente delle due istanze ex art. 335 c.p.p., preso atto della natura non complessa delle medesime, rilevato che si tratta di un' attività redazionale standardizzata e ripetitiva di istanze la cui complessità non varia in ragione della natura o gravità dell'imputazione, il compenso per la sola fase di studio dei due procedimenti penali - R.G.N.R. 1451/23 e
R.G.N.R. 2803/23 - è liquidata al ricorrente Avvocato sulla base dei parametri Parte_1
minimi vigenti, nella somma onnicomprensiva di € 1.243,18, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La quantificazione del compenso è la seguente: € 426,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15% pari ad € 63,90, CPA 4% pari ad € 19,60, IVA al 22% sull'imponibile pari ad € 112,09, per la somma totale di € 621,59 onnicomprensivi per ciascuno dei due procedimenti R.G.N.R. 1451/23 e R.G.N.R. 2803/23.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano ex DM
55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, scaglione di riferimento da €
1.100,00 ad € 5.200,00, valori minimi in considerazione della non particolare rilevanza delle questioni giuridiche trattate e della contumacia del convenuto, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, per cui in presenza di attività istruttoria limitata ad esigua produzione documentale la fase istruttoria non viene liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide, in parziale accoglimento del ricorso:
pagina 8 di 9 1- accerta e dichiara il credito per competenze professionali svolte dal ricorrente Parte_1
quale difensore di fiducia del Sig. nel procedimento penale n. Controparte_1
1451/23 RGNR innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, e per l'effetto condanna (C.F. ) a pagare a Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) la somma di € 621,59, comprensiva di Parte_1 C.F._1
accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2- accerta e dichiara il credito per competenze professionali svolte dal ricorrente Parte_1
quale difensore di fiducia del Sig. nel procedimento penale n. Controparte_1
2803/23 RGNR innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ON, e per l'effetto condanna (C.F. ) a pagare a Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) la somma di € 621,59, comprensiva di Parte_1 C.F._1
accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3- condanna (C.F. ) al pagamento in Controparte_1 C.F._2
favore del ricorrente (C.F. ) delle spese di lite che Parte_1 C.F._1
si liquidano - per le causali di cui in motivazione - in € 852,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
ON 13.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Francesca Perlini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG 399/2024, decisa ex art. 281 sexies c.p.c., e promossa da:
(C.F. ), in giudizio personalmente ex art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito ad ON in
Corso Mazzini n. 148,
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ), residente a [...]Controparte_1 C.F._2
(An) in Via A. Manzoni n. 13,
-resistente contumace-
OGGETTO: compenso per prestazione professionale forense
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 15.04.2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di ON adito, respinta ogni istanza contraria, per i motivi di cui in premessa:
- accertato e dichiarato il credito per competenze professionali svolte dal ricorrente quale difensore di fiducia del Sig. nel procedimento penale n. 1451/23 RGNR prendente innanzi alla Procura CP_1
della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, condannare il Sig. al Controparte_1
pagina 1 di 9 pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 1.241,72, comprensiva di accessori di Parte_1
legge e così come precisata in narrativa, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accertato e dichiarato il credito per competenze professionali svolte dal ricorrente quale difensore di fiducia del Sig. nel procedimento penale n. 2803/23 RGNR pendente innanzi alla Procura CP_1
della Repubblica presso il Tribunale di ON, condannare il Sig. al Controparte_1
pagamento in favore dell'Avv. della somma di € 2.207,65 comprensiva di accessori di Parte_1
legge e così come precisata in narrativa, ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Si chiede altresì la condanna alla refusione delle spese vive pari a € 5,80.
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre a rimborso forfettario 15%,
IVA e C.P.A. come per legge.”
Antefatto e svolgimento del processo
In data 23.01.2024 l'avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Parte_1
ON, costituitosi in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., depositava ricorso ai sensi dell'art.281 decies c.p.c. innanzi al Tribunale intestato, chiedendo la condanna di
[...]
al pagamento del compenso professionale, quantificato in complessivi Controparte_1
euro € 3.455,17, di cui:
- € 1.241,72, per l'attività professionale in qualità di difensore di fiducia - come da mandato
(doc.1) - svolta nel procedimento penale n. 1451/23 RGNR innanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata e così calcolati: €851,00 compenso professionale, in aggiunta ad € 127,65 a titolo di rimborso forfettario al 15%, € 39,15 per
C.P.A al 4%, € 223,92 di Iva al 22% sull'imponibile (doc. 9);
- € 2.207,65, per l'attività professionale svolta in qualità di difensore di fiducia - come da mandato (doc.2) - nel procedimento penale n. 2803/23 RGNR innanzi alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di ON e così calcolati: 1.513,00 compenso professionale, in aggiunta ad € 226,95 a titolo di rimborso forfettario al 15%, € 69,60 per C.P.A al 4% ed €
398,10 di Iva al 22% sull'imponibile (doc. 9); -€ 5,80 a titolo di spese vive.
Esponeva l'avvocato Parte_1
pagina 2 di 9 - che l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale n. 1451/23 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata è consistita nella fase di studio (esame fascicolo, costanti contatti telefonici con il cliente, aggiornamento sullo stato del procedimento penale tramite richieste ex art. 335 c.p.p.) (doc.
3);
- che l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento penale n. 2803/23 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ON è consistita nella fase di studio (esame fascicolo, costanti contatti telefonici con il cliente, aggiornamento sullo stato del procedimento penale tramite richieste ex art. 335 c.p.p. e controlli di cancelleria) (doc. 4) e introduttiva (richiesta disponibilità per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presso l'ente Croce Gialla di ON) (doc. 5);
- che in data 14/11/2023 il ricorrente comunicava al Sig. la rinuncia ai CP_1
suddetti mandati difensivi (doc. 6 e 7), in ragione dell'impossibilità di mettersi in contatto con l'assistito e chiedeva il saldo della propria parcella mediante raccomandata A/r (doc. 9), recapitata alla residenza del come risultante presso l'anagrafe del Comune CP_1
di Montemarciano (doc. 8), rimasta tuttavia priva di riscontro.
La notifica del ricorso e del decreto si perfezionava tempestivamente nei confronti del destinatario in data 23.02.2024, presso la residenza risultante dall'anagrafe del Comune di
Montemarciano (doc. 8).
Quanto alla notificazione si precisa che il primo tentativo di notifica presso detto indirizzo falliva per assenza del destinatario in data 5.02.2024 e l'Ufficiale Giudiziario attestava “il
Signore ivi rinvenuto mi dichiara che lo stesso non abita all'indirizzo. Omessa notifica”. Quindi, veniva effettuata una seconda notifica mediante raccomandata A/r in data 8.02.2024, consegnata in data 12.02.2024 all'indirizzo di residenza e, stante la temporanea assenza del destinatario, depositata presso la casa comunale di Montemarciano, con comunicazione di avviso del deposito;
atto non ritirato e compiuta giacenza intervenuta in data 23.02.2024.
All'udienza del 19.09.2024, dichiarata la contumacia del resistente, veniva fissata l'udienza del 15.04.2025, dalla quale decorrevano a ritroso i termini ex art.189 c.p.c., udienza sostituita mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c. pagina 3 di 9 Il ricorrente si riportava alle conclusioni del ricorso introduttivo, quindi in data 17.04.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande articolate da parte ricorrente sono in parte fondate e quindi meritevoli di accoglimento parziale.
Come noto, costituisce principio generale dell'ordinamento processuale l'assoluta neutralità probatoria della contumacia, cui non può essere attribuita alcuna efficacia, certamente non ai fini ricognitivi di valenza confessoria, ma neppure soltanto per la valenza non contestativa dei fatti allegati dall'altra parte, che resta pertanto pienamente onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (in questo senso, Cass. civ., sez. lav., 21/11/2014, n.24885).
Tanto premesso, l'indagine da compiere concerne i fatti costitutivi del diritto attoreo che, in quanto avente ad oggetto domanda di condanna al compenso professionale, deve in primo luogo essere diretta ad accertare il conferimento del mandato professionale, ovvero del titolo che fonda la pretesa (Cass. Civ., Sez. Un. 30/10/2001, n. 13533).
Il ricorrente ha provato documentalmente di aver ricevuto, in data 22.05.2023, due mandati in qualità di difensore di fiducia dal : il primo in riferimento al Controparte_1
procedimento penale n. 1451/23 RGNR innanzi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Macerata (doc. 1), ed il secondo in riferimento al procedimento penale n.
2803/23 RGNR innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ON
(doc.2).
Il ricorrente Avvocato a altresì fornito prova di avere svolto attività difensiva in Parte_1
favore del in entrambi i procedimenti penali, in particolare per Controparte_1
entrambi i procedimenti - R.G.N.R. 1451/23 e R.G.N.R. 2803/23 - risulta agli atti prodotta istanza di rilascio di certificato ex art. 335 c.p.p. (doc. 3 e 4), mentre solo per il secondo procedimento, R.G.N.R. 2803/23, è stata altresì depositata l' e-mail con la quale l'Avvocato in data 22.05.2023 procedeva a contattare la Croce Gialla di ON, al fine di conoscere pagina 4 di 9 l'eventuale disponibilità della stessa destinataria ad accogliere il Sig. per svolgere CP_1
lavori di pubblica utilità presso la sua struttura, nell'eventualità di conversione della pena.
Non è stata invece prodotta in atti la nota spese relativa ai due procedimenti penali, citata nella raccomandata A/r contenente la richiesta di compenso inviata al Sig. in data CP_1
14.11.2023 (doc. 9), e rimasta priva di riscontro.
Procedendo ex art. 2233 c.c. alla verifica del compenso di spettanza dell'Avvocato in ossequio alle tariffe forensi vigenti al momento delle prestazioni rese, si rileva Parte_1
che sono da applicare quelle di cui al D.M. 55/2014, aggiornate dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva, che nel caso in esame coincide con la rinuncia ai due mandati, avvenuta in data 15.11.2023 (doc. 6 e 7).
In particolare, va tenuto conto della Tabella n. 15 di cui al D.M. 55/2014, dettata per i giudizi penali.
Partendo dalle voci richieste mediante il presente procedimento – fase di studio per
R.G.N.R. 1451/23 e, sia studio che introduttiva, per R.G.N.R. 2803/23, parametri individuati nei medi - richiamati i parametri generali dettati per la determinazione dei compensi relativi all'attività penale ex art.12 del D.M. citato, si osserva quanto segue.
A norma dell'art. 12, co.1, del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.”
pagina 5 di 9 A norma dell'art. 12, co.3, del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., “Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:
a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
L'Avvocato non ha fornito nel presente giudizio elementi utili ad individuare Parte_1
l'urgenza, le caratteristiche della attività prestata, né la complessità del procedimento, la sua natura, o la gravità delle imputazioni.
Neppure ha esposto in narrativa quali fossero le imputazioni gravanti sul proprio assistito;
le stesse sono rinvenibili unicamente nella richiesta di compenso all'assistito (doc.9), in cui emerge il riferimento alle imputazioni del Sig. er i reati di cui all'art. 570 c.p. (per CP_1
il procedimento R.G.N.R. 1451/23) e di cui agli artt. 186, co.2, lett b) e 186, co2 sexies del
D.lgs 285/1992 (per il procedimento R.G.N.R. 2803/23).
Deve essere altresì evidenziato che l'intera attività difensiva espletata è formalmente consistita unicamente nelle istanze ex art. 335 c.p.p., atti non complessi e collocabili nella fase di studio, sicuramente prodromici all'intera attività difensiva in quanto volti a conoscere dell'iscrizione del proprio assistito nel registro degli indagati.
Pertanto, in riferimento alla prima fase, quella di studio ex art. 12, co.3 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, l'attività professionale suffragata di prova in questa sede risulta per entrambi i procedimenti penali non dotata di particolare pregio o complessità, tenuto conto anche della gravità e del numero delle imputazioni emerse dagli atti.
Non è stata fornita la prova che tale attività abbia involto questioni giuridiche o di fatto di media o elevata complessità. L'attività professionale è cessata per rinuncia al mandato prima che fosse fissata udienza dibattimentale, come emerge letteralmente dal doc. 9 prodotto in atti e redatto dallo stesso Avvocato il quale non ha dedotto neppure in narrativa Parte_1
di aver partecipato ad alcuna udienza in relazione ai due procedimenti penali per cui è causa. pagina 6 di 9 Anche in relazione al tempo necessario per lo svolgimento dell'attività difensiva suffragata di prova, emerge che tutte le attività - ivi compresa l'istanza alla Croce Gialla - si sono svolte a distanza di pochi giorni dal conferimento dei mandati del 22.05.2023 (doc. 1 e 2): le istanze ex art. 335 c.p.p. (doc. 3 e 4) sono datate rispettivamente 24.05.2023 e 05.06.2023, mentre la richiesta alla Croce Gialla di ON porta la stessa data dei mandati, del
22.05.2023.
Queste considerazioni inducono in primo luogo a ritenere che l'attività per la fase di studio di ambo i procedimenti penali - R.G.N.R. 1451/23 e R.G.N.R. 2803/23 - alla luce delle prove in atti, possa essere ricondotta entro i parametri minimi di compenso spettante al legale difensore e non invece nei medi come da ricorso, posto che l'attività professionale allegata e provata consta unicamente nella redazione di due istanze ex art. 335 c.p.p., atti standardizzati di bassa complessità.
In secondo luogo, occorre evidenziare che la richiesta inoltrata dall'Avvocato Parte_1
alla Croce Gialla di ON (doc. 5) non appartiene al novero delle istanze difensive formali, contemplate dall'art. 12, co. 3 lett. b) del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii, posto che non risulta essere stata inviata a mezzo pec riconducibile al professionista (a differenza delle istanze ex art 335 c.p.p. in atti), ma mediante un comune indirizzo e-mail non istituzionale ed in data coincidente con quella di conferimento del mandato.
Alla luce di queste considerazioni, l'istanza alla Croce Gialla di ON non è di certo ascrivibile alla fase introduttiva del giudizio ex art. 12, co. 3 lett. b) del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., che necessariamente segue e non anticipa la fase di studio. Milita in tal senso anche il rilievo che detta e-mail, volta ad ottenere informazioni preliminari ed informali dal destinatario Croce Gialla di ON, è stata inviata il 22.05.2023 e quindi in data anteriore rispetto all'istanza ex art 335 c.p.p. del 05.06.2025 (doc. 4); pertanto il giorno del conferimento del mandato, ancora in assenza di informazioni certe circa l'effettiva iscrizione del proprio assistito Sig. nel registro degli indagati, l'Avvocato CP_1
non poteva sicuramente porre in essere attività ascrivibili alla fase introduttiva Parte_1
del giudizio penale.
pagina 7 di 9 Quanto alle spese vive nella misura di € 5,80 le stesse risultano meramente allegate, ma sfornite di prova, e pertanto non possono essere liquidate in questa sede alla luce dell'art. 2697 c.c.
In conclusione, quanto alla fase introduttiva del procedimento penale R.G.N.R. 2803/23, nulla spetta all'odierno ricorrente, non essendo rinvenibile in atti la prova dell'espletamento da parte dell'avvocato in qualità di difensore di fiducia del resistente Sig. Parte_1
delle attività di cui all'articolo 12, co. 3, lett. b) del D.M. 55/2014 e ss. mm. ii. CP_1
Tenuto conto che per la fase di studio con riguardo all'attività allegata è stata fornita prova unicamente delle due istanze ex art. 335 c.p.p., preso atto della natura non complessa delle medesime, rilevato che si tratta di un' attività redazionale standardizzata e ripetitiva di istanze la cui complessità non varia in ragione della natura o gravità dell'imputazione, il compenso per la sola fase di studio dei due procedimenti penali - R.G.N.R. 1451/23 e
R.G.N.R. 2803/23 - è liquidata al ricorrente Avvocato sulla base dei parametri Parte_1
minimi vigenti, nella somma onnicomprensiva di € 1.243,18, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La quantificazione del compenso è la seguente: € 426,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15% pari ad € 63,90, CPA 4% pari ad € 19,60, IVA al 22% sull'imponibile pari ad € 112,09, per la somma totale di € 621,59 onnicomprensivi per ciascuno dei due procedimenti R.G.N.R. 1451/23 e R.G.N.R. 2803/23.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del resistente e si liquidano ex DM
55/2014 (aggiornato al DM 147/2022) come da dispositivo, scaglione di riferimento da €
1.100,00 ad € 5.200,00, valori minimi in considerazione della non particolare rilevanza delle questioni giuridiche trattate e della contumacia del convenuto, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta, per cui in presenza di attività istruttoria limitata ad esigua produzione documentale la fase istruttoria non viene liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide, in parziale accoglimento del ricorso:
pagina 8 di 9 1- accerta e dichiara il credito per competenze professionali svolte dal ricorrente Parte_1
quale difensore di fiducia del Sig. nel procedimento penale n. Controparte_1
1451/23 RGNR innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, e per l'effetto condanna (C.F. ) a pagare a Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) la somma di € 621,59, comprensiva di Parte_1 C.F._1
accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2- accerta e dichiara il credito per competenze professionali svolte dal ricorrente Parte_1
quale difensore di fiducia del Sig. nel procedimento penale n. Controparte_1
2803/23 RGNR innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ON, e per l'effetto condanna (C.F. ) a pagare a Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) la somma di € 621,59, comprensiva di Parte_1 C.F._1
accessori di legge, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3- condanna (C.F. ) al pagamento in Controparte_1 C.F._2
favore del ricorrente (C.F. ) delle spese di lite che Parte_1 C.F._1
si liquidano - per le causali di cui in motivazione - in € 852,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovute, come per legge.
ON 13.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
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