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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 22/10/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa IC CH, all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 458 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1957 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Bartalucci del Foro di
Grosseto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, via
Ombrone n. 7, giusto mandato in atti telematici.
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario
Maio in forza di procura generale alle liti, Rep.37875\7313 del 22\3\24 per atti dott. Notaio in Roma. Persona_1
CONVENUTO OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la non ripetibilità da parte dell' della somma di € 4.832,40 di cui al provvedimento del CP_1
02.12.2024 di rideterminazione della pensione della ricorrente Pt_2
e, conseguentemente, condannare l' in persona del suo PartitaIVA_2 CP_1
legale rappresentante in carica pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 732,20, nonché di tutte quelle che saranno via via decurtate nelle more del presente giudizio, e comunque di tutte le somme trattenute dall' alla ricorrente in ragione ed in conseguenza della predetta CP_1 nota del 02.12.2024, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, € 49,00 per esborsi, CPA ed Iva (ove dovuta) come per Legge, con richiesta di maggiorazione del 30% per predisposizione pct ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/14 aggiornato dal
D.M. 37/18, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, assolvendo l da ogni domanda CP_1 contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso avanti al Tribunale di Grosseto lamentando Parte_1
l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall . Rappresentava a CP_1 tal fine quanto segue: di essere titolare di una pensione diretta (VOCTPS:
213360010752408) e di una pensione di reversibilità (SOCTPS:
215360009859313); di aver sempre ritualmente e tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi (V. dichiarazioni
Pag. 2 di 11 redditi anni 2021 e 2022, doc. 1); di aver ricevuto nota datata 02.12.2024 a CP_1 mezzo della quale l'Ente dichiarava di aver rideterminato l'importo della pensione di reversibilità sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 e, contestualmente, richiedeva la restituzione della somma di € 4.832,40 in quanto,
a dire dell'Istituto, erogata indebitamente per ratei di pensione superiori a quelli spettanti nel periodo gennaio 2022/dicembre 2022, con restituzione di quanto asseritamente dovuto mediante n. 33 trattenute mensili di € 146,44 a partire dalla rata di febbraio 2025 e fino ad estinzione del debito (doc. 2); di aver presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, ma spirato il termine di 90 giorni dalla presentazione, nessuna risposta perveniva dall , così CP_1 integrandosi il c.d. silenzio rigetto (doc. 3); tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per carenza CP_1 probatoria circa i fatti costitutivi del diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite;
ne chiedeva il rigetto, siccome infondato.
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che l'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa
(inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non
Pag. 3 di 11 creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria.
Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale, infatti, esistono norme speciali che possono limitare o integrare l'art. 2033 c.c.
L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
Il diritto alla ripetizione degli indebiti previdenziali è infatti stato disciplinato, da diverse disposizioni succedutesi nel tempo (cfr. art. 52, l. 09/03/1989, n. 88; art. 80, terzo comma, Legge 23/12/1996, n. 662; art. 13, l. 30/12/1991, n. 412; art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone al comma 1: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi
Pag. 4 di 11 erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Il comma 2 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da CP_1
errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e
10924/90).
L'art. 2 della citata legge prevede che: L procede annualmente alla verifica CP_1
Pag. 5 di 11 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
La richiamata norma dispone altresì che l' proceda annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. La legge, dunque, stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l'azione di recupero da parte dell' . CP_1
Il termine decorre dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero.
Da ciò discende che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2. (cfr. CORTE DI
CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615 e n. 13918)
Secondo ampia giurisprudenza l'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1
alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del
1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del
2017).
Ciò in ragione del fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al
Pag. 6 di 11 reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n.2739 del 2016;
Cass. n. 31832 del 2019, CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza
n. 19561 depositata il 16 luglio 2024).
Ancora una recentissima sente della S.C. del 9 agosto 2024, n. 560, in cui si ribadisce poi che ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita CP_1 oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_1 dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.
Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi).
Pag. 7 di 11 Va inoltre precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1
misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986,
11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919
del 2018).
Per concludere si aggiunga che la Cass. Sez. Lav. n. Ordinanza 5984/2022 è intervenuta sostenendo che ”L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. “
Nella fattispecie in esame l' ha eccepito la carenza di prova dei fatti CP_1 costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite dall' CP_1
sostenendo la mancata tempestiva comunicazione dei dati reddituali.
Ebbene l'assunto oltre ad essere indimostrato è infondato atteso che il ricorrente ha puntualmente e tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi (V. dichiarazioni redditi anni 2021 e 2022, doc.
1), e la pensione mensile erogatale dall' negli anni 2021-2022 è stata CP_1 computata direttamente dall'Ente Previdenziale ed i relativi importi sono stati comunicati alla comparente, come da cedolini mensili (doc. 4) e dichiarazioni
Pag. 8 di 11 uniche annuali prodotte in atti (cfr. doc. 1).
L'indebito impugnato dalla ricorrente richiesto dall' per il periodo dal CP_1
01/01/2022 al 31/12/2022 deve dichiararsi irripetibile, ritenendosi certamente imputabile all il ritardo nella rettifica trattandosi di dati facilmente CP_1
reperibili dall'Istituto previdenziale presso l'Agenzia delle Entrate e quindi dallo stesso agevolmente conoscibili.
Avendo l' accesso a questi dati e, proprio in quanto erano state effettuate CP_1
integrali dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate non sussisteva alcun altro obbligo della ricorrente di comunicazione all' ex art 13 co. 6, del d.l. n. CP_1
78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 luglio
2010.
Si ricorda infatti che già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del
2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati CP_1 onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del
D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Questo principio risulta CP_1 rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei
Pag. 9 di 11 dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Difetta quindi alcun dolo che consenta la ripetizione dell'indebito.
Irrilevante ai fini dell'odierno giudizio è il citato art. 13, comma 2‑bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 infatti va rilevato sul punto che la proroga deve essere prevista da decreto ministeriale (Lavoro + Economia), su proposta motivata del presidente con ragioni organizzative e funzionali. Non è una CP_1 facoltà automatica, ma una deroga regolamentata, valutando con attenzione se la proroga è stata disposta correttamente e se sussistono le condizioni di eccezionalità. La proroga non è massivamente applicabile in tutti i casi, ma riservata a situazioni in cui vi siano rilevanti difficoltà organizzative o ritardo dell'amministrazione finanziaria.
Inconferente è altresì la sentenza n. 79/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto citata dalla convenuta, atteso che nella fattispecie in esame difettava - come chiaramente specificato a pag. 6 della sentenza - la natura formale e definitiva del provvedimento di liquidazione della pensione, ovvero il primo presupposto per l'irripetibilità dell'indebito sussistente e non contestato nel caso di specie.
Alla stregua di tali assorbenti considerazione merita accoglimento la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall' CP_1 con conseguenziale annullamento del provvedimento e condanna dell' alla CP_1
restituzione di quanto trattenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, come in dispositivo in base ai parametri minimi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 con esclusione della sola fase
Pag. 10 di 11 istruttoria in quanto non svolta, aumentato del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_3
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 2.12.2024 CP_1
e per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 1.107,60 per compensi professionali, oltre € 49,00 per esborsi, ed oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Grosseto, il 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IC CH
Pag. 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
Il Giudice Dott.ssa IC CH, all'udienza del 22 ottobre 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 458 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno
2025
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
10.04.1957 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Bartalucci del Foro di
Grosseto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, via
Ombrone n. 7, giusto mandato in atti telematici.
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
, in persona del Presidente p.t., come tale legale rappresentante P.IVA_1 pro-tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario
Maio in forza di procura generale alle liti, Rep.37875\7313 del 22\3\24 per atti dott. Notaio in Roma. Persona_1
CONVENUTO OGGETTO: Ripetizione di indebito
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali di cui in premessa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la non ripetibilità da parte dell' della somma di € 4.832,40 di cui al provvedimento del CP_1
02.12.2024 di rideterminazione della pensione della ricorrente Pt_2
e, conseguentemente, condannare l' in persona del suo PartitaIVA_2 CP_1
legale rappresentante in carica pro-tempore, alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 732,20, nonché di tutte quelle che saranno via via decurtate nelle more del presente giudizio, e comunque di tutte le somme trattenute dall' alla ricorrente in ragione ed in conseguenza della predetta CP_1 nota del 02.12.2024, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, € 49,00 per esborsi, CPA ed Iva (ove dovuta) come per Legge, con richiesta di maggiorazione del 30% per predisposizione pct ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/14 aggiornato dal
D.M. 37/18, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa, assolvendo l da ogni domanda CP_1 contro lo stesso proposta. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva ricorso avanti al Tribunale di Grosseto lamentando Parte_1
l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall . Rappresentava a CP_1 tal fine quanto segue: di essere titolare di una pensione diretta (VOCTPS:
213360010752408) e di una pensione di reversibilità (SOCTPS:
215360009859313); di aver sempre ritualmente e tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi (V. dichiarazioni
Pag. 2 di 11 redditi anni 2021 e 2022, doc. 1); di aver ricevuto nota datata 02.12.2024 a CP_1 mezzo della quale l'Ente dichiarava di aver rideterminato l'importo della pensione di reversibilità sulla base della dichiarazione dei redditi dell'anno 2021 e, contestualmente, richiedeva la restituzione della somma di € 4.832,40 in quanto,
a dire dell'Istituto, erogata indebitamente per ratei di pensione superiori a quelli spettanti nel periodo gennaio 2022/dicembre 2022, con restituzione di quanto asseritamente dovuto mediante n. 33 trattenute mensili di € 146,44 a partire dalla rata di febbraio 2025 e fino ad estinzione del debito (doc. 2); di aver presentato ricorso amministrativo avverso detto provvedimento, ma spirato il termine di 90 giorni dalla presentazione, nessuna risposta perveniva dall , così CP_1 integrandosi il c.d. silenzio rigetto (doc. 3); tutto ciò premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso avversario per carenza CP_1 probatoria circa i fatti costitutivi del diritto della ricorrente a trattenere le somme percepite;
ne chiedeva il rigetto, siccome infondato.
All'odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva discussa e decisa mediante sentenza depositata telematicamente.
***
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che l'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito.
La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa
(inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non
Pag. 3 di 11 creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria.
Differente è la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale, infatti, esistono norme speciali che possono limitare o integrare l'art. 2033 c.c.
L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
Il diritto alla ripetizione degli indebiti previdenziali è infatti stato disciplinato, da diverse disposizioni succedutesi nel tempo (cfr. art. 52, l. 09/03/1989, n. 88; art. 80, terzo comma, Legge 23/12/1996, n. 662; art. 13, l. 30/12/1991, n. 412; art. 38, commi 7, 8, 9, 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448) che, derogando al principio di carattere generale stabilito dall'articolo 2033 c.c., hanno regolamentato la sanatoria di molte indebite erogazioni di prestazioni pensionistiche.
L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone al comma 1: “Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi
Pag. 4 di 11 erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Il comma 2 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativa (Corte cost. n. 3 del 1993), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
L'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve pertanto derivare da CP_1
errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
Come chiarito dalla giurisprudenza della S. C. di Cassazione, tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e
10924/90).
L'art. 2 della citata legge prevede che: L procede annualmente alla verifica CP_1
Pag. 5 di 11 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
La richiamata norma dispone altresì che l' proceda annualmente alla CP_1
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provveda, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. La legge, dunque, stabilisce il termine di decadenza di un anno per intraprendere l'azione di recupero da parte dell' . CP_1
Il termine decorre dall'effettiva conoscenza o dalla concreta possibilità di conoscenza degli elementi necessari alle operazioni di recupero.
Da ciò discende che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1 ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co. 2. (cfr. CORTE DI
CASSAZIONE – Sentenza 30 giugno 2021, n. 18615 e n. 13918)
Secondo ampia giurisprudenza l'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1
alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del
1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge, unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del
2017).
Ciò in ragione del fatto che tra la percezione di una prestazione connessa al
Pag. 6 di 11 reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» (così ancora Corte Cost. cit.).
Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n.2739 del 2016;
Cass. n. 31832 del 2019, CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza
n. 19561 depositata il 16 luglio 2024).
Ancora una recentissima sente della S.C. del 9 agosto 2024, n. 560, in cui si ribadisce poi che ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell di attribuzione del bene della vita CP_1 oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei CP_1 dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.
Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919 del 2018 ed altre conformi).
Pag. 7 di 11 Va inoltre precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorchè questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della CP_1
misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986,
11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919
del 2018).
Per concludere si aggiunga che la Cass. Sez. Lav. n. Ordinanza 5984/2022 è intervenuta sostenendo che ”L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata “quoad effectum” la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. “
Nella fattispecie in esame l' ha eccepito la carenza di prova dei fatti CP_1 costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite dall' CP_1
sostenendo la mancata tempestiva comunicazione dei dati reddituali.
Ebbene l'assunto oltre ad essere indimostrato è infondato atteso che il ricorrente ha puntualmente e tempestivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate le proprie dichiarazioni dei redditi (V. dichiarazioni redditi anni 2021 e 2022, doc.
1), e la pensione mensile erogatale dall' negli anni 2021-2022 è stata CP_1 computata direttamente dall'Ente Previdenziale ed i relativi importi sono stati comunicati alla comparente, come da cedolini mensili (doc. 4) e dichiarazioni
Pag. 8 di 11 uniche annuali prodotte in atti (cfr. doc. 1).
L'indebito impugnato dalla ricorrente richiesto dall' per il periodo dal CP_1
01/01/2022 al 31/12/2022 deve dichiararsi irripetibile, ritenendosi certamente imputabile all il ritardo nella rettifica trattandosi di dati facilmente CP_1
reperibili dall'Istituto previdenziale presso l'Agenzia delle Entrate e quindi dallo stesso agevolmente conoscibili.
Avendo l' accesso a questi dati e, proprio in quanto erano state effettuate CP_1
integrali dichiarazioni reddituali all'Agenzia delle Entrate non sussisteva alcun altro obbligo della ricorrente di comunicazione all' ex art 13 co. 6, del d.l. n. CP_1
78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122 del 30 luglio
2010.
Si ricorda infatti che già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del
2003, consentiva all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati CP_1 onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del
D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette CP_1
informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Questo principio risulta CP_1 rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla
L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del CP_1
“Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei
Pag. 9 di 11 dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della CP_1 propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Difetta quindi alcun dolo che consenta la ripetizione dell'indebito.
Irrilevante ai fini dell'odierno giudizio è il citato art. 13, comma 2‑bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 infatti va rilevato sul punto che la proroga deve essere prevista da decreto ministeriale (Lavoro + Economia), su proposta motivata del presidente con ragioni organizzative e funzionali. Non è una CP_1 facoltà automatica, ma una deroga regolamentata, valutando con attenzione se la proroga è stata disposta correttamente e se sussistono le condizioni di eccezionalità. La proroga non è massivamente applicabile in tutti i casi, ma riservata a situazioni in cui vi siano rilevanti difficoltà organizzative o ritardo dell'amministrazione finanziaria.
Inconferente è altresì la sentenza n. 79/2025 emessa dal Tribunale di Grosseto citata dalla convenuta, atteso che nella fattispecie in esame difettava - come chiaramente specificato a pag. 6 della sentenza - la natura formale e definitiva del provvedimento di liquidazione della pensione, ovvero il primo presupposto per l'irripetibilità dell'indebito sussistente e non contestato nel caso di specie.
Alla stregua di tali assorbenti considerazione merita accoglimento la domanda di accertamento dell'illegittimità del provvedimento di indebito adottato dall' CP_1 con conseguenziale annullamento del provvedimento e condanna dell' alla CP_1
restituzione di quanto trattenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario, come in dispositivo in base ai parametri minimi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 con esclusione della sola fase
Pag. 10 di 11 istruttoria in quanto non svolta, aumentato del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , Parte_3
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 2.12.2024 CP_1
e per l'effetto condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto;
CP_1
condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che CP_1
liquida in complessivi € 1.107,60 per compensi professionali, oltre € 49,00 per esborsi, ed oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Grosseto, il 22/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa IC CH
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