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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 923/2023 riunita con 133/2024
Il GOP dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 07/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali dell' per il periodo CP_1
dal 01/01/2017 al 31/08/2022, proposta da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv.to FERRARI C.F._2
MASSIMO
ricorrenti
CONTRO
Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARUSI NILLA e P.IVA_1
BASILE GIUSEPPE
resistente riunita con la causa di opposizione all'avviso di addebito n. 395 2023
00013637 77 000 del 24/11/2023 e notificato il 03/01/2024, proposta da:
( ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv.to FERRARI MASSIMO
ricorrente CONTRO
Controparte_2
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to BASILE GIUSEPPE P.IVA_1
resistente
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I Sigg.ri e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare CP_1
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali dell'Istituto per il periodo dal
01/01/2017 al 31/08/2022 e, conseguentemente, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo contributivo relativamente a detta gestione per il suddetto periodo;
in subordine, per sentire accertare e dichiarare l'effetto liberatorio del pagamento effettuato per il medesimo periodo con riferimento alla gestione separata.
Gli opponenti hanno rappresentato e documentato di avere richiesto l'iscrizione alla Gestione Commercianti sin dal 2016 e di aver ricevuto espresso diniego all'iscrizione da parte di
, per incompatibilità del Codice ATECO con tale gestione. CP_1
Di conseguenza, essi provvedevano all'iscrizione alla gestione separata, avente carattere residuale.
Pag. 2 di 6 Solo nel 2022, l' comunicava l'accertato obbligo CP_1
d'iscrizione nella Gestione Commercianti, con iscrizione retroattiva a partire dal 01/01/2017.
Gli opponenti hanno protestato l'intempestività e l'irragionevolezza della comunicazione dell'obbligo d'iscrizione, a fronte di un precedente espresso rifiuto.
In subordine, essi hanno invocato la buona fede nell'effettuazione dei versamenti effettuati alla gestione separata, con conseguente effetto liberatorio per analogia (o interpretazione estensiva) della previsione di cui all'art. 116, ultimo comma, legge 388/2000, dettata in tema di erronea contribuzione a favore di un ente pubblico diverso dal titolare.
2. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_1
quanto “da un lato erano mutati i codici ATECO iscrivibili alla
Gestione Commercianti (dai codici ATECO 2002 si è passati ai codici ATECO 2007, nei quali è prevista l'attività dei fisioterapisti, rientrante nella attività paramediche), dall'altro si rilevava che nella dichiarazione redditi della società “Studio di fisioterapia del dottor Wang snc” si attestava che i soci
e svolgevano la loro attività lavorativa in modo Pt_2 Pt_1
abituale e prevalente”.
3. In pendenza dell'opposizione avverso il provvedimento d'iscrizione retroattiva alla gestione degli esercenti attività commerciali, iscritta a ruolo in data 09/10/2023, l ' CP_1
notificava avviso di addebito n. 395 2023 00013637 77 000 per il versamento di contributi IVS, Gestione Commerc ianti, fissi /
Pag. 3 di 6 percentuale sul minima le per gli anni dal 2017 al 2022, oltre relative sanzioni.
Avverso quest'ultimo provvedimento proponeva opposizione il solo Sig. . Parte_2
La causa, iscritta al ruolo R.G. n. 133/2024, veniva riunita alla causa R.G. n. 923/2023 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
È infatti pacifico tra le parti che i ricorrenti a bbiano tempestivamente richiesto l 'iscrizione alla Gestione
Commercianti, dichiarando di svolgere la loro attività prevalente presso l'azienda stessa, e che l' abbia rigettato CP_1
la richiesta per incompatibilità del Codice ATECO con tale gestione.
Per il rispetto di un elementare principio di buona fede nei rapporti con il contribu ente, che deve informare lo svolgimento dell'attività dell'Istituto, allo stesso è precluso esigere retroattivamente – per di più con annessa pretesa sanzionatoria
– il comportamento che esso stesso ha allora impedito.
D'altro canto, le determinazioni dell ' hanno ingenerato CP_2
uno specifico affidamento nei ricorrenti, che non possono essere chiamati a subire retroattivamente le conseguenze dell'aggiornamento dei codici ATECO, a valersi solo dal momento in cui tale aggiornamento è intervenuto.
5. All'accertamento dell'illegittimità del provvedimento d'iscrizione retroattiva alla Gestione degli esercenti at tività
Pag. 4 di 6 commerciali, adottato dal l' in data 06/09/ 2022, consegue CP_1
l'illegittimità derivata del relativo avviso di addebito.
6. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori minimi – in ragione della semplicità delle cause riunite – di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, per le fasi effettivamente svolte (ossia fase di studio, introduttiva e decisionale), con l'aumento massimo previsto dall 'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, in ragione del fatto che gli atti depositati da parte ricorrente con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, tali da consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , ogni altra eccezione e domanda disattesa nell a causa R.G. n. 923/2023 riunita con la causa R.G. n. 133/2024:
1) Dichiara l'insussistenza, in capo ai Sigg.ri e Parte_1
, dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli Parte_2
esercenti attività commerciali per il periodo dal CP_3 CP_1
01/01/2017 al 31/08/2022 .
2) Conseguentemente, accerta e dichiara l'insussistenza di qualsiasi obbligo contributivo dei medesimi Sigg.ri Pt_1
e relativamente alla gestione degli
[...] Parte_2
Pag. 5 di 6 esercenti attività commerciali per il periodo dal CP_3 CP_1
01/01/2017 al 31/08/2022 , annullando per l'effetto l'avviso di addebito n. 395 2023 00013637 77 000.
3) Condanna parte resistente al versamento delle spese di lite, liquidate in € 86,00 per spese vive anticipate ed € 4.277,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia, così deciso il 25/03/2025
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 923/2023 riunita con 133/2024
Il GOP dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 07/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali dell' per il periodo CP_1
dal 01/01/2017 al 31/08/2022, proposta da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dall'Avv.to FERRARI C.F._2
MASSIMO
ricorrenti
CONTRO
Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti BARUSI NILLA e P.IVA_1
BASILE GIUSEPPE
resistente riunita con la causa di opposizione all'avviso di addebito n. 395 2023
00013637 77 000 del 24/11/2023 e notificato il 03/01/2024, proposta da:
( ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2
dall'Avv.to FERRARI MASSIMO
ricorrente CONTRO
Controparte_2
( , rappresentato e difeso dall'Avv.to BASILE GIUSEPPE P.IVA_1
resistente
Conclusioni
Per tutte le parti come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I Sigg.ri e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare CP_1
l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali dell'Istituto per il periodo dal
01/01/2017 al 31/08/2022 e, conseguentemente, l'insussistenza di qualsivoglia obbligo contributivo relativamente a detta gestione per il suddetto periodo;
in subordine, per sentire accertare e dichiarare l'effetto liberatorio del pagamento effettuato per il medesimo periodo con riferimento alla gestione separata.
Gli opponenti hanno rappresentato e documentato di avere richiesto l'iscrizione alla Gestione Commercianti sin dal 2016 e di aver ricevuto espresso diniego all'iscrizione da parte di
, per incompatibilità del Codice ATECO con tale gestione. CP_1
Di conseguenza, essi provvedevano all'iscrizione alla gestione separata, avente carattere residuale.
Pag. 2 di 6 Solo nel 2022, l' comunicava l'accertato obbligo CP_1
d'iscrizione nella Gestione Commercianti, con iscrizione retroattiva a partire dal 01/01/2017.
Gli opponenti hanno protestato l'intempestività e l'irragionevolezza della comunicazione dell'obbligo d'iscrizione, a fronte di un precedente espresso rifiuto.
In subordine, essi hanno invocato la buona fede nell'effettuazione dei versamenti effettuati alla gestione separata, con conseguente effetto liberatorio per analogia (o interpretazione estensiva) della previsione di cui all'art. 116, ultimo comma, legge 388/2000, dettata in tema di erronea contribuzione a favore di un ente pubblico diverso dal titolare.
2. Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso in CP_1
quanto “da un lato erano mutati i codici ATECO iscrivibili alla
Gestione Commercianti (dai codici ATECO 2002 si è passati ai codici ATECO 2007, nei quali è prevista l'attività dei fisioterapisti, rientrante nella attività paramediche), dall'altro si rilevava che nella dichiarazione redditi della società “Studio di fisioterapia del dottor Wang snc” si attestava che i soci
e svolgevano la loro attività lavorativa in modo Pt_2 Pt_1
abituale e prevalente”.
3. In pendenza dell'opposizione avverso il provvedimento d'iscrizione retroattiva alla gestione degli esercenti attività commerciali, iscritta a ruolo in data 09/10/2023, l ' CP_1
notificava avviso di addebito n. 395 2023 00013637 77 000 per il versamento di contributi IVS, Gestione Commerc ianti, fissi /
Pag. 3 di 6 percentuale sul minima le per gli anni dal 2017 al 2022, oltre relative sanzioni.
Avverso quest'ultimo provvedimento proponeva opposizione il solo Sig. . Parte_2
La causa, iscritta al ruolo R.G. n. 133/2024, veniva riunita alla causa R.G. n. 923/2023 per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
4. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.
È infatti pacifico tra le parti che i ricorrenti a bbiano tempestivamente richiesto l 'iscrizione alla Gestione
Commercianti, dichiarando di svolgere la loro attività prevalente presso l'azienda stessa, e che l' abbia rigettato CP_1
la richiesta per incompatibilità del Codice ATECO con tale gestione.
Per il rispetto di un elementare principio di buona fede nei rapporti con il contribu ente, che deve informare lo svolgimento dell'attività dell'Istituto, allo stesso è precluso esigere retroattivamente – per di più con annessa pretesa sanzionatoria
– il comportamento che esso stesso ha allora impedito.
D'altro canto, le determinazioni dell ' hanno ingenerato CP_2
uno specifico affidamento nei ricorrenti, che non possono essere chiamati a subire retroattivamente le conseguenze dell'aggiornamento dei codici ATECO, a valersi solo dal momento in cui tale aggiornamento è intervenuto.
5. All'accertamento dell'illegittimità del provvedimento d'iscrizione retroattiva alla Gestione degli esercenti at tività
Pag. 4 di 6 commerciali, adottato dal l' in data 06/09/ 2022, consegue CP_1
l'illegittimità derivata del relativo avviso di addebito.
6. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori minimi – in ragione della semplicità delle cause riunite – di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all. 1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, per le fasi effettivamente svolte (ossia fase di studio, introduttiva e decisionale), con l'aumento massimo previsto dall 'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, in ragione del fatto che gli atti depositati da parte ricorrente con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, tali da consentire la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando , ogni altra eccezione e domanda disattesa nell a causa R.G. n. 923/2023 riunita con la causa R.G. n. 133/2024:
1) Dichiara l'insussistenza, in capo ai Sigg.ri e Parte_1
, dell'obbligo di iscrizione alla gestione degli Parte_2
esercenti attività commerciali per il periodo dal CP_3 CP_1
01/01/2017 al 31/08/2022 .
2) Conseguentemente, accerta e dichiara l'insussistenza di qualsiasi obbligo contributivo dei medesimi Sigg.ri Pt_1
e relativamente alla gestione degli
[...] Parte_2
Pag. 5 di 6 esercenti attività commerciali per il periodo dal CP_3 CP_1
01/01/2017 al 31/08/2022 , annullando per l'effetto l'avviso di addebito n. 395 2023 00013637 77 000.
3) Condanna parte resistente al versamento delle spese di lite, liquidate in € 86,00 per spese vive anticipate ed € 4.277,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio Emilia, così deciso il 25/03/2025
Il GOP
Dott. Enrico Prost
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