Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 30/04/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 256/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 256/2025 V.G. promosso da:
( nata ad [...] il [...] e Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Alessandra SUCAPANE
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_2
Avezzano Via Cesare Battisti n. 101,
e
(C.F. ) nato a [...] il Parte_2 C.F._3
26.08.1977 ed ivi residente a[...], rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'avv. Francesca TIBURZI (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano CodiceFiscale_4
alla Via Don Minzoni 13/D.
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figlio nato fuori dal matrimonio.
1
Le parti, con ricorso depositato in data 29.03.2025 chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio minore nato fuori dal matrimonio, alle seguenti Persona_1
CONDIZIONI
“1) il figlio minore di età sarà collocato a vivere stabilmente con la Persona_1 madre, presso l'abitazione dove attualmente ha già la sua residenza assieme alla madre in
Capistrello (AQ) alla Via Roma 209;
2) Il regime di affidamento del minore di età sarà di tipo condiviso. Per_1
Quanto alla regolamentazione del diritto di visita del padre si stabilisce come il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore di età nelle seguenti modalità:
a) durante ciascun mese, a settimane alterne,
- la prima e la terza settimana del mese, i giorni del martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 20:30 (compresa la cena), prelevandolo dalla scuola e riportandolo presso l'abitazione materna o domicilio lavorativo, il sabato (che non vi è scuola materna), dalle 10:30 alle ore
16:00, prelevandolo da casa, riportandolo presso l'abitazione materna o domicilio lavorativo;
- la seconda e la quarta settimana del mese, i giorni del martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 20:30 (compresa la cena), prelevandolo dalla scuola e riportandolo presso l'abitazione materna ed il sabato prelevandolo dall'abitazione materna alle ore 15:30, facendolo pernottare con sé presso l'abitazione sita in Tagliacozzo e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna la Domenica alle ore 16:00;
- i genitori, al fine di consentire al bambino il godimento, con ciascuno di essi, di maggiori tempi di svago, d'intesa stabiliscono che con preavviso di una settimana:
-su richiesta della madre, questa potrà godere di un week end con pernottamenti nella prima o nella terza settimana del mese, prelevando il minore dal sabato al lunedì e, in tal caso, il padre anticiperà il giorno di visita dal sabato al venerdì pomeriggio, con i medesimi orari;
-su richiesta del padre, questi potrà godere di un weekend con pernottamenti, nella seconda o nella quarta settimana, prelevando il minore, dal sabato al lunedì pomeriggio ore 18:00.
b) Le festività della Vigilia di Natale, giorno di Natale, Vigilia di Capodanno, giorno di
Capodanno, Pasqua, Pasquetta, saranno trascorse dal minore di età con i genitori
2 separatamente nel modo seguente, a decorrere dall'anno in corso e via via alternandosi negli anni successivi:
-Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre, il giorno di Santo Stefano con la madre;
- Vigilia del Capodanno con il padre, dalle ore 17:00 fino alle 10:30 del giorno dopo, ed il giorno del Capodanno con la madre;
-il giorno dell'Epifania con il padre, dalle ore 10:30 alle 18:00;
- il giorno della Pasqua con la madre, il giorno della Pasquetta con il padre, sempre dalle ore
10:30 alle 18:00;
- il minore trascorrerà con il padre il giorno della festa del santo patrono del paese del padre, dalle 10:30 alle 18:00 e trascorrerà con la madre quello della festa del santo patrono del paese della madre, indipendentemente dalla turnazione;
- il minore trascorrerà con la mamma la Festa della Mamma e con il papà quella del papà, indipendentemente dalla turnazione;
- allo stesso modo, i periodi di spettanza relativi alle festività pagane previste da calendario seguiranno il criterio dell'alternanza;
- i compleanni del figlio verranno trascorsi separatamente, con un genitore a pranzo fino alle ore 17:00 e, con l'altro fino alle ore 21:00, secondo il regime dell'alternanza, cominciando dalla madre;
- i compleanni del genitore saranno trascorsi con il figlio a prescindere dal regime ordinario di visita indicato sopra.
In considerazione del fatto che entrambi i genitori lavorano durante i mesi estivi, e che il minore frequenta ancora la scuola non obbligatoria, ciascuno di loro potrà godere di due settimane di vacanza, anche non consecutive (cioè, sette gg + sette gg) da trascorrere con il figlio, da spalmarsi nell'intero anno solare. Detto periodo non dovrà coincidere con le feste già assegnate e dovrà essere comunicato all'altro genitore con un mese di anticipo.
In tutti i modi, i due genitori, se mai vi fossero palesi esigenze del bambino o difficoltà di nel rispetto dei giorni ed orari stabiliti, si promettono di stabilire in serenità e in modo Per_1 condiviso diversi giorni, orari e periodi di vacanze, ripartendo tra di loro il tempo da trascorrere con il figlio evitando litigi, incomprensioni e sforzandosi sempre di rinvenire una soluzione al problema creatosi per il bene del minore attenendosi, in ogni caso, al criterio dell'alternanza del periodo di spettanza di permanenza con ognuno.
3 3) A meno di situazioni eccezionali (es. problemi di salute del bambino), ciascuno dei due genitori, nel periodo di permanenza con l'altro genitore, si asterrà dall'invadere il tempo di permanenza del minore presso l'altro genitore con visite o chiamate/videochiamate o richieste in tale senso;
ove invece sia fatta esplicita richiesta in tal senso dal bambino, il genitore al momento collocatario si prodigherà per garantire il contatto telefonico, anche per il miglior sviluppo psicofisico del bambino;
4) Le parti stabiliscono come la mancata fruizione della visita nel giorno stabilito, determinata da motivi occasionali (malanni del bambino, gite scolastiche, etc.) sarà recuperata dal genitore, entro e non oltre il mese successivo. Nel caso di malattia del minore con degenza prolungata, sarà sempre assicurata la visita al minore da parte del genitore al momento non collocatario;
va da sé che il minore, all'insorgere della malattia con febbre, si intratterrà nell'abitazione del genitore al momento collocatario, così evitando spostamenti che potrebbero incidere pericolosamente sul suo stato di salute;
5) Il padre a titolo di mantenimento ordinario del figlio, s'impegna a Parte_2 versare, in un'unica soluzione, tramite bonifico bancario alle coordinate della madre
[...]
aventi il seguente IBAN [...], entro il giorno 15 di ogni Pt_1 mese, la somma mensile e complessiva pari ad Euro 280,00, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi.
Le spese straordinarie del minore saranno a carico di entrambi i genitori in parti uguali (50% ciascuno); a tale riguardo le parti si rifaranno a quanto previsto nel “Protocollo” del Tribunale di Avezzano, già in loro possesso e, stante gli interventi giurisprudenziali in materia di spese universitarie, essi precisano, sin da ora, che dette spese si intenderanno di naturata straordinaria. Il padre si farà carico delle spese di trasporto per e da Capistrello a Tagliacozzo.
Quanto all'assegno unico, le parti stabiliscono che l'assegno sarà goduto da ciascun genitore nella misura del 50% e sarà la madre a provvedere ad inoltrare detta domanda (a ciò il padre dichiara di prestare il consenso e di adoperarsi per l'inoltro dei documenti necessari).
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori.
6) E' sempre garantita la frequentazione con gli ascendenti di entrambi i rami genitoriali che potranno frequentare il bambino durante il periodo di visita che spetta a ciascun genitore.
4 Eventuali ulteriori giorni od occasioni di visita con tali parenti potranno essere aggiunti solo previo accordo dei genitori.
7) I ricorrenti dichiarano che le condizioni di cui sopra sono adeguate e rispondenti agli interessi del figlio minore di età.
8) In ragione dell'accordo maturato, i ricorrenti chiedono di dare atto della superfluità dell'ascolto del minore, ampiamente tutelato in questa sede, anche a ragione dell'età del medesimo, oggi di quasi 4 anni;
per le medesime ragioni ritengono, altresì, che non sia il necessario il deposito del piano genitoriale atteso le ridotte attività extrascolastiche che il minore segue (karate per 3 volte a settimana).”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato dalle parti in data
29.03.2025, e hanno chiesto la Parte_2 Parte_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello Per_1
introduttivo, come sopra riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio per circa quattro anni e dalla predetta unione è nato ad [...], in data [...],
(C.F. ). Persona_1 CodiceFiscale_5
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adìto questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che disciplini l'affidamento e le modalità di mantenimento del minore.
All'udienza del 23 aprile 2025, dinanzi al giudice istruttore, le parti si sono riportate alle condizioni di cui al ricorso congiunto, precisando che l'assegno unico universale per il minore ammonta ad € 201 mensili e verrà percepito al 50% da entrambi i genitori.
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole.
Il giudice istruttore ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nel ricorso (e sopra riportate) siano congrue alla luce della documentazione depositata in atti, non siano contrarie a norme imperative né
5 contrarie al superiore interesse del minore e, pertanto, possono essere recepite dal
Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE che l'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore delle parti sia disciplinato nei termini concordati dalle parti, alle condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente trascritte in questa sede.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Avezzano, 30 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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