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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 8434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8434 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 9610/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 29.9.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9610 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte_1
CF , in
[...] P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro - tempore, avv. Domenico Triunfo che lo rappresenta e difende e presso il quale è elettivamente domiciliato in alla Via P. Castellino 109, giusta procura in atti Pt_1
OPPONENTE
E
, Controparte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Esposito ed elettivamente domiciliata presso suo studio in alla Via Luca Giordano n. 23, Pt_1 giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.4.2021, il ha proposto Parte_2 opposizione avverso il d.i. n. 1472/2021, depositato in data 23.2.2021 e regolarmente notificato in data 26.2.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a Controparte_1
, la somma di € 30.401,66, oltre interessi e spese della
[...] procedura monitoria, derivante da un contratto di somministrazione di acqua.
In particolare l'opponente eccepiva che il contatore dell'acqua da cui sono scaturite le bollette non pagate concernerebbe tre soli condomini,
l'annullabilità del riconoscimento del debito, l'intervenuta prescrizione biennale, l'erroneità dei conteggi e chiedeva di chiamare in causa i condomini interessati.
3. Si costituiva Controparte_1 contestando le eccezioni sollevate ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 3 4. Con ordinanza del 15.7.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione e rigettata la chiamata dei terzi.
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 3.3.2022)
6. All'udienza odierna, la prima celebrata dallo scrivente, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Contr 7.1. Innanzitutto l'unico interlocutore di è il Condominio, ossia colui che ha stipulato il contratto.
Ne discende che il riparto delle morosità, in questa fase di cognizione, Contr è del tutto irrilevante ed inopponibile ad trattandosi di questione interna alla compagine condominiale.
Pertanto è condivisibile la scelta del precedente G.I. di non autorizzare la chiamata dei condomini morosi.
7.2. Infondata è l'eccezione di annullabilità dell'atto di riconoscimento del debito.
Non solo tale accordo fu sottoscritto dall'amministratore p.t. del un avvocato civilista, e dunque da un professionista che Parte_1 era ben consapevole del contenuto dell'atto che firmava, ma in ogni caso la circostanza è irrilevante: il credito non sorge dal riconoscimento del debito, ma dalle fatture e dal contratto di somministrazione idrica.
7.3. Per quanto concerne la prescrizione, com'è noto nel settore idrico quella biennale opera solo dal 1° gennaio 2020.
Ne consegue che per il periodo precedente opera il termine quinquennale ex art. 2948 c.c che, nel caso di specie, non è decorso, stante anche l'interruzione del termine per riconoscimento del debito, ex art. 2944 c.c.
7.4. Infondata infine è l'eccezione di erroneità dei conteggi, come si evince chiaramente dai docc. 5,10,11 prod. parte opposta e come specificato da quest'ultima alle pagine 9-10 della comparsa di costituzione e risposta.
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 4 7.5. Infine alcun recesso è intervenuto da parte del;
Parte_1 pertanto il contratto resta intestato a quest'ultimo, fermo poi ogni riparto interno.
8. Stante l'intervenuto pagamento parziale in corso di causa, come dichiarato dall'opposta con le note autorizzate conclusive, il d.i. va revocato e l'opponente va condannato al pagamento di € 13.136,30, oltre interessi di mora di cui al Regolamento di Distribuzione sulla intera somma a far data dalla scadenza delle fatture al giorno dell'avvenuto pagamento.
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il d.i. n. 1472/2021 per pagamento parziale intervenuto in corso di causa;
2) per l'effetto di cui sub 1), condanna fabbricato in Parte_1
alla al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1
di € 13.136,30, Controparte_1 oltre interessi di mora di cui al Regolamento di Distribuzione sulla intera somma a far data dalla scadenza delle fatture al giorno dell'avvenuto pagamento;
3) condanna alla Parte_1 [...]
al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che, ivi comprese quelle
[...] della fase monitoria, liquida complessivamente in € 5.114,00 per compensi professionali ed € 300,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta,
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 5 C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Gianpiero Esposito.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 6
11 SEZIONE CIVILE
N. 9610/2021 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, solo parte opposta ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 29.9.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 9610 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
Parte_1
CF , in
[...] P.IVA_1 persona dell'Amministratore pro - tempore, avv. Domenico Triunfo che lo rappresenta e difende e presso il quale è elettivamente domiciliato in alla Via P. Castellino 109, giusta procura in atti Pt_1
OPPONENTE
E
, Controparte_1
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Esposito ed elettivamente domiciliata presso suo studio in alla Via Luca Giordano n. 23, Pt_1 giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 5.4.2021, il ha proposto Parte_2 opposizione avverso il d.i. n. 1472/2021, depositato in data 23.2.2021 e regolarmente notificato in data 26.2.2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, a Controparte_1
, la somma di € 30.401,66, oltre interessi e spese della
[...] procedura monitoria, derivante da un contratto di somministrazione di acqua.
In particolare l'opponente eccepiva che il contatore dell'acqua da cui sono scaturite le bollette non pagate concernerebbe tre soli condomini,
l'annullabilità del riconoscimento del debito, l'intervenuta prescrizione biennale, l'erroneità dei conteggi e chiedeva di chiamare in causa i condomini interessati.
3. Si costituiva Controparte_1 contestando le eccezioni sollevate ed eccependo l'infondatezza dell'opposizione di cui domandava il rigetto.
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 3 4. Con ordinanza del 15.7.2021 veniva concessa la provvisoria esecuzione e rigettata la chiamata dei terzi.
5. Non è stata svolta attività istruttoria (cfr. ordinanza del 3.3.2022)
6. All'udienza odierna, la prima celebrata dallo scrivente, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
7. L'opposizione è infondata e va rigettata.
Contr 7.1. Innanzitutto l'unico interlocutore di è il Condominio, ossia colui che ha stipulato il contratto.
Ne discende che il riparto delle morosità, in questa fase di cognizione, Contr è del tutto irrilevante ed inopponibile ad trattandosi di questione interna alla compagine condominiale.
Pertanto è condivisibile la scelta del precedente G.I. di non autorizzare la chiamata dei condomini morosi.
7.2. Infondata è l'eccezione di annullabilità dell'atto di riconoscimento del debito.
Non solo tale accordo fu sottoscritto dall'amministratore p.t. del un avvocato civilista, e dunque da un professionista che Parte_1 era ben consapevole del contenuto dell'atto che firmava, ma in ogni caso la circostanza è irrilevante: il credito non sorge dal riconoscimento del debito, ma dalle fatture e dal contratto di somministrazione idrica.
7.3. Per quanto concerne la prescrizione, com'è noto nel settore idrico quella biennale opera solo dal 1° gennaio 2020.
Ne consegue che per il periodo precedente opera il termine quinquennale ex art. 2948 c.c che, nel caso di specie, non è decorso, stante anche l'interruzione del termine per riconoscimento del debito, ex art. 2944 c.c.
7.4. Infondata infine è l'eccezione di erroneità dei conteggi, come si evince chiaramente dai docc. 5,10,11 prod. parte opposta e come specificato da quest'ultima alle pagine 9-10 della comparsa di costituzione e risposta.
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 4 7.5. Infine alcun recesso è intervenuto da parte del;
Parte_1 pertanto il contratto resta intestato a quest'ultimo, fermo poi ogni riparto interno.
8. Stante l'intervenuto pagamento parziale in corso di causa, come dichiarato dall'opposta con le note autorizzate conclusive, il d.i. va revocato e l'opponente va condannato al pagamento di € 13.136,30, oltre interessi di mora di cui al Regolamento di Distribuzione sulla intera somma a far data dalla scadenza delle fatture al giorno dell'avvenuto pagamento.
8. Le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il d.i. n. 1472/2021 per pagamento parziale intervenuto in corso di causa;
2) per l'effetto di cui sub 1), condanna fabbricato in Parte_1
alla al pagamento, in favore di Pt_1 Parte_1
di € 13.136,30, Controparte_1 oltre interessi di mora di cui al Regolamento di Distribuzione sulla intera somma a far data dalla scadenza delle fatture al giorno dell'avvenuto pagamento;
3) condanna alla Parte_1 [...]
al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che, ivi comprese quelle
[...] della fase monitoria, liquida complessivamente in € 5.114,00 per compensi professionali ed € 300,00 per esborsi, oltre I.V.A., se dovuta,
n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 5 C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con attribuzione all'avv. Gianpiero Esposito.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale n. 9610/2021 r.g.a.c. Pag. 6